GENERALI GLOBAL
Generali Italia S.p.A.
GENERALI GLOBAL
Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita
(Art. 12 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Regolamento
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione
Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività Art. 3 -. Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Gestione degli investimenti Art. 8 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Art. 9 - Contribuzione
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
Art. 12 - Erogazione della rendita
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 14 - Anticipazioni
Art. 15 - Prestazioni assicurative accessorie
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 16 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 17 - Banca depositaria
Art. 18 - Responsabile
Art. 19 - Organismo di sorveglianza Art. 20 - Conflitti di interesse
Art. 21 - Scritture contabili
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 22 - Modalità di adesione
Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 24 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 25 - Modifiche al Regolamento
Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
Art. 27 - Cessione del Fondo Art. 28 - Rinvio
ALLEGATI
Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile
Allegato n. 2. Disposizioni in materia di composizione funzionamento dell'organismo di sorveglianza Allegato n. 3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
Allegato n. 4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art.1. - Denominazione
1. “GENERALI GLOBAL - Fondo pensione aperto a contribuzione definita”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività
1. Generali Italia S.p.A., di seguito definita “Compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con ef- fetto dal 1 luglio 2013.
2. Il Fondo è stato istituito da Assicurazioni Generali S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con Isvap, con provvedimento del 29 luglio 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Mogliano Veneto (TV), presso la sede della Compagnia.
Art.3. - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle pre- stazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art.4. - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è de- terminata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art.5. - Destinatari
1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base col- lettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo. È’ consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.
2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
Art.6. - Scelte di investimento
1. Il Fondo è articolato in n. 5 comparti, come di seguito specificati:
a) “MONETARIO” - questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR;
b) “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO”;
c) “OBBLIGAZIONARIO”;
d) “BILANCIATO”;
e) “AZIONARIO”.
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributi- vi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria po- sizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovve- ro dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente. Il li- mite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
Art.7. - Gestione degli investimenti
1. La Compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo inte- resse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l’investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Ri- sparmio, di seguito denominati “OICR”, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compa- tibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l’acquisizione. Si intendono per OICR gli or- ganismi di investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all’art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all’art.6, comma 4, del Decreto l’esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:
i) MONETARIO
L’obiettivo primario della gestione, coerentemente con la designazione di comparto destinato al confe- rimento tacito del TFR, è di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, mediante un flusso di reddito derivante da investimenti in titoli di debito. L’adesione alla linea è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al ri- schio ed è consigliata a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare. Il Fondo pensione per questo comparto attua una politica di investimento volta a per- seguire, in funzione dell’andamento dei mercati, un efficiente bilanciamento tra titoli di debito con scadenza massima intorno a 3 anni e titoli di debito con scadenza massima intorno a 6 mesi (c.d. li- quidità). Saranno considerati titoli di debito sia i titoli obbligazionari governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali e le obbligazioni emesse da primarie Società. I titoli di debito apparterranno principalmente all’Area Euro.
L’indice di riferimento (benchmark) del comparto è composto da:
• 50% JP Morgan 3 mesi EMU Cash Index;
• 50% JP Morgan EMU 1-3 years Government Bond Traded Index.
L’adesione al comparto denominato “MONETARIO” attribuisce all’aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilita- ti. L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli even- tuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazio- ni.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art.10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’Art.11;
• riscatto per decesso;
• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
• riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
In tali casi, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, cal- colata ai sensi dell’Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifi- ca delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L’integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.
ii) OBBLIGAZIONARIO GARANTITO
L’obiettivo primario della gestione è la conservazione del capitale, mediante un flusso di reddito deri- vante da investimenti sia in titoli di debito sia in titoli di capitale. L’adesione a tale comparto è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al rischio. Il comparto investe in titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 75% del patrimonio del comparto e titoli di capitale per un massimo del 25% del medesimo patrimonio. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute. Saranno considerati sia i titoli obbligazionari governativi che i ti- toli obbligazionari di emittenti sovranazionali e le obbligazioni emesse da primarie Società. I titoli, sia di capitale che di debito, apparterranno principalmente all’Area Euro.
L’indice di riferimento (benchmark) del comparto è composto da:
• 15% JP Morgan 3 mesi EMU Cash Index;
• 40% JP Morgan EMU 1-3 years Government Bond Traded Index;
• 35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index;
• 10% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Europe Price Index.
L’adesione al comparto denominato “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO” attribuisce all’aderente, al ve- rificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a pre- scindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
L’importo minimo garantito è pari:
a) alla somma, maggiorata dell’1% su base annua, dei contributi netti versati al compar- to, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Tale garanzia è riconosciuta solo ai contributi che han- no maturato una permanenza nel comparto non inferiore a 5 anni continuativi;
b) alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Tale garanzia è riconosciuta ai contributi che hanno maturato una permanenza nel comparto inferio- re a 5 anni continuativi.
Il diritto alla garanzia è riconosciuto per i seguenti casi:
• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’Art.11;
• riscatto per decesso;
• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art.10, comma 2.
In tali casi, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, cal- colata ai sensi dell’Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifi- ca delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L’integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.
iii) OBBLIGAZIONARIO
La finalità della gestione è volta a accrescere il capitale perseguendo politiche di redditività degli inve- stimenti. L’adesione alla linea è indicata per coloro che non sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio periodo (5 anni).
Il comparto attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata sia verso i titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 70% del patrimonio del compar- to, sia verso i titoli di capitale che non saranno superiori al 30% del medesimo patrimonio. Resta co- munque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre va- lute. Saranno considerati sia i titoli obbligazionari governativi che i titoli obbligazionari di emittenti so- vranazionali e le obbligazioni emesse da primarie Società. I titoli, sia di capitale che di debito, appar- terranno prevalentemente ad emittenti dell’area dei Paesi OCSE.
L’indice di riferimento (benchmark) del comparto è composto da:
• 15% JP Morgan 3 mesi EMU Cash Index;
• 35% JP Morgan EMU 1-3 years Government Bond Traded Index;
• 35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index;
• 10% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Europe Price Index.
• 5% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) USA Price Index.
iv) BILANCIATO
La finalità della gestione è accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investi- menti sia di rivalutazione del capitale. L’adesione alla linea è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di me- dio – lungo periodo (5-10 anni).
Il comparto attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata sia verso i titoli di capitale, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 70% del patri- monio del comparto, sia verso i titoli di debito e liquidità, in misura non inferiore al 30% del patrimonio medesimo. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute.
Saranno considerati sia i titoli obbligazionari governativi che i titoli obbligazionari di emittenti sovrana- zionali e le obbligazioni emesse da primarie Società. I titoli, sia di capitale che di debito, apparterranno prevalentemente ad emittenti dell’area dei Paesi OCSE.
L’indice di riferimento (benchmark) del comparto è composto da:
• 10% JP Morgan EMU 1-3 years Government Bond Traded Index;
• 50% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index;
• 20% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Europe Price Index;
• 10% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) USA Price Index;
• 10% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Pacific Price Index;
v) AZIONARIO
La finalità della gestione è offrire ai partecipanti un investimento in valori mobiliari opportunamente di- versificati e selezionati al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti. L’adesione alla li- nea è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre 10 anni).
Il comparto attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso i titoli di capitale, in misura non inferiore al 70%; i titoli di capitale po- tranno anche costituire la totalità del patrimonio del comparto. L’investimento in titoli di debito e liqui- dità non potrà eccedere il 30% delle disponibilità del comparto. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute.
Saranno considerati sia i titoli obbligazionari governativi che i titoli obbligazionari di emittenti sovrana- zionali e le obbligazioni emesse da primarie Società. I titoli, sia di capitale che di debito, apparterranno prevalentemente ad emittenti dell’area dei Paesi OCSE.
L’indice di riferimento (benchmark) del comparto è composto da:
• 15% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index;
• 45% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Europe Price Index;
• 20% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) USA Price Index;
• 20% Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Pacific Price Index;
6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in esse- re, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle
tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.
Art.8. - Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: una commissione “una tantum” a carico dell’aderente pari a euro 60,00.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente: una commissione pari a euro 20,00, applicata an- nualmente.
b.2) indirettamente a carico dell’aderente e che incidono sul comparto:
i. - una commissione di gestione pari allo 0,90% del patrimonio su base annua del comparto denominato “MONETARIO”, prelevata con cadenza mensile;
ii. - una commissione di gestione pari allo 1,20% del patrimonio su base annua del comparto denominato “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO”, prelevata con cadenza mensile;
iii. - una commissione di gestione pari allo 0,95% del patrimonio su base annua del comparto denominato “OBBLIGAZIONARIO”, prelevata con cadenza mensile;
iv. - una commissione di gestione pari allo 1,30% del patrimonio su base annua del comparto denominato “BILANCIATO”, prelevata con cadenza mensile.
v. - una commissione di gestione pari allo 1,50% del patrimonio su base annua del comparto denominato “AZIONARIO”, prelevata con cadenza mensile.
vi. - una commissione di incentivo mensile, a carico di tutti i comparti del Fondo, pari al 2% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota relativa all’ultima valorizzazione del mese rispetto a quella dello stesso mese dell’anno prece- dente (di seguito indicata per brevità “performance del comparto”) e la variazione per- centuale del corrispondente indice di riferimento (benchmark) registrata nello stesso periodo.
Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di ne- goziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigi- xxxxx” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile e dell’Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.
Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestio- ne applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
c) spese collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei re- lativi oneri amministrativi:
c.1) 30,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art.13;
c.2) 20,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’Art.13;
c.3) 20,00 euro in caso di anticipazione, ai sensi dell’Art.14;
c.4) 30,00 euro per le modifiche a della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti successive alla prima, ai sensi del comma 2 dell’Art.6; nessun costo per la prima modifica;
c.5) 30,00 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto successive alla prima, ai sensi del comma 2 dell’Art. 6; nessun costo per la prima modifica;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell’allegato n. 3.
e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell’allegato n. 4.
2. L’importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di
convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché di adesione di dipendenti della Compagnia. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentua- le sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente ar- ticolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità dei stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art.9. - Contribuzione
1. La misura della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, an- che aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia di- ritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l’eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pen- sionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensiona- mento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza comple- mentare.
Art.10. - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimen- tata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’Art. 8, comma 1, lett. a), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni acces- sorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni sin- golo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono va- lutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla deter- minazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di cia- scun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art.11. - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell’Art. 9 ha la facoltà di determi- nare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di ap- partenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capa- cità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capita- le nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessi- vo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata an- nua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
6. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di en- trata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabi- lità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per av- valersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art.13, comma 6 e 7.
Art.12. - Erogazione della rendita
1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vita- lizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L’aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e suc- cessivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alle persone da lui de- signate;
- una rendita certa e successivamente vitalizia (solo per le adesioni fino al 31.12.2014): detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- una rendita controassicurata: detta rendita garantisce, oltre al pagamento della rendita vitalizia all’aderente fintanto che questi è in vita, il pagamento, alla morte dell’aderente, di un capitale pari alla differenza, se positiva, tra
a) la somma delle prestazioni assicurate calcolata al termine della fase di accumulo, al netto dell’eventuale quota erogata in capitale e
b) il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte;
- una rendita xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx in caso di non autosufficienza: detta rendita prevede l’erogazione della rendita vitalizia raddoppiata qualora la non autosufficienza si verifichi nel corso della fase di erogazione (opzione non richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non autosufficienza).
3. Nell’allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre an- ni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell’allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementa- re decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superio- re a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa in- tegrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di ac- cesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell’Art.11;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5 del Decreto, ov- vero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di parte- cipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l’adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzio- ne.
4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posi- zione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posi- zione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipa- zione al Fondo.
Art.14. - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie con- seguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non supe- riore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazio- ne, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non supe- riore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono con- siderati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione indivi- duale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabili- tà e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie
1. Il Fondo prevede inoltre la facoltà di accedere ad una delle seguenti prestazioni accessorie:
a) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
b) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte o della invalidità totale e permanente in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
2. L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all’atto dell’adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell’allegato n. 4 al presente Regolamento.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che ri- guardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l’operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.
Art.17. - Banca depositaria
1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a BNP Paribas Securities Services, S.C.A. francese con sede legale a Parigi, che agisce attraverso la succursale di Milano, di seguito “banca depositaria”.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l’incarico alla banca depositaria la quale può, a sua vol- ta, rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi; in ogni caso, l’efficacia della revoca o della rinun- cia è sospesa fino a che:
- la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.
Art.18. - Responsabile
1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell’allegato n.1.
Art.19. - Organismo di sorveglianza
1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell’Organismo sono riportate nell’allegato n. 2.
Art.20. - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interes- se.
Art.21. - Scritture contabili
1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una Società di revisione l’incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art.22. - Modalità di adesione
1. L’adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell’avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4. L’adesione al Fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’Art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della Società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui
all’Art.14, e tutte le altre informazioni utili all’aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni CO- VIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia in un’apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
Art.24. - Comunicazioni e reclami
1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art.25. - Modifiche al Regolamento
1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli ade- renti e fatto salvo quanto disposto all’Art.26.
Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l’aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione indi- viduale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a Società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l’introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’aderente ha 90 giorni di tem- po per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l’interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art.27. - Cessione del Fondo
1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l’attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all’esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.
Art.28. - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
ALLEGATO N. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art.1. - Nomina e cessazione dall’incarico
1. La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo di “Generali Italia S.p.A.”, di seguito defi- nita “Compagnia”. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nomina- to il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell’incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.
Art.2. - Requisiti e incompatibilità
1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le cau- se di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia o Società da questa controllate o che la controllano;
b) l’incarico di amministratore della Compagnia;
c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.
Art.3. - Decadenza
1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art.4. - Retribuzione
1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomi- na per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di Società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizio- ne di azioni della Compagnia o di Società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a ca- rico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.
Art.5. - Autonomia del Responsabile
1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al succes- sivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.
Art.6. - Doveri del Responsabile
1. Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buo- ne pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell’esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi com- presi quelli effettuati in OICR, avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel ri- spetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli inve- stimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di dele- ghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patri- monio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai con- trolli su:
i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Re- golamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano corretta- mente applicate;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodi- che agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riser- vato ai singoli esposti;
v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con rife- rimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscat- to e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corret- ta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell’incarico di banca depositaria, nonché il ri- spetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l’erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempe- stiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
Art.7. - Rapporti con la COVIP
1. Il Responsabile:
• predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adot- tata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie ri- scontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene tra- smessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene tra- smessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all’Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
• vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni ema- nate in proposito;
• comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a
quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art.8. - Responsabilità
1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giu- diziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e de- rivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
ALLEGATO N. 2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
Art.1. - Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell’Organismo di sorveglianza.
Art.2. - Composizione dell’Organismo
1. L’Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l’attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due com- ponenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rap- presentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l’Organismo non può essere superiore a dodici.
Art.3. - Designazione e cessazione dall’incarico dei componenti
1. I componenti di cui all’art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l’istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.
2 Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all’art.2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della sca- denza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l’invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3 Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell’art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell’invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all’art.2, comma 2.
4 Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all’art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l’individuazione delle collettività te- nute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5 I componenti l’Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecuti- vamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della lo- ro nomina.
6 I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.
Art.4. - Requisiti per l’assunzione dell’incarico e decadenza
1. I componenti l’Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previ- sti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico previste dalla normativa vi- gente.
2. L’Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico in capo a tutti i componenti l’Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al
soggetto e all’azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall’incarico.
5. L’Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a se- guito di adesioni collettive.
Art.5. - Remunerazione
1. La remunerazione dei membri di cui all’art. 2, comma 1, è determinata dall’organo di amministrazione della Compagnia all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sot- to forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di Società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.
Art.6. - Compiti dell’Organismo
1. L’Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all’organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l’Organismo ri- ceve dal Responsabile:
a. informazioni sull’attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti docu- menti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
b. la relazione sull’attività svolta dal Responsabile, di cui all’art.7 dell’Allegato n.1 al Regolamento;
c. informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2 L’Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informati- ve:
a. sulla trattazione degli esposti;
b. sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferi- mento della posizione individuale;
c. sull’andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
d. su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3 L’Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l’esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4 L’Organismo può riferire all’organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all’andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in meri- to alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali ini- ziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.
Art.7. - Modalità di funzionamento
1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l’Organismo di sorveglianza elegge al suo inter- no il Presidente. Dell’avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all’organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l’Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l’Organismo almeno due volte l’anno. Xxx lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L’Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indica-
zione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L’Organismo è validamente co- stituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L’Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell’Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunio- ne. Le riunioni dell’Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di tele- comunicazione.
6. Delle riunioni dell’Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.
Art.8. - Responsabilità
1. I componenti dell’Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All’azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell’Organismo si applica l’art. 2407 del codi- ce civile
ALLEGATO N. 3
CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
Condizioni di erogazione delle prestazioni in forma di rendita (Art. 12 del Regolamento)
Determinazione dell’ammontare della rendita
1. L’ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento, per un coefficiente indivi- duato in base all’età in anni e mesi, alla rateazione prescelta e anche al sesso dell’Aderente solo per le adesioni precedenti al 31 dicembre 2014, in vigore al momento della richiesta della prestazione.
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficien- ti relativi all’età intere superiore e inferiore rispetto all’età stessa, contenuti nelle Tabelle allegate sub
«A», «B», «C», «D», «E» e «F».
Pertanto, i coefficienti, riportati nelle tabelle, sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.
Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di sta- bilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
2. I documenti riportanti i coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e alle altre tipo- logie di rendita sono depositati presso la sede del Fondo pensione.
Erogazione della rendita
1. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall’aderente. La rateazione non è modificabile in corso di erogazione. La prima rata di rendita viene corrisposta al termine del pri- mo periodo di rateazione prescelto, a partire dalla decorrenza della rendita stessa. L’erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente assicurato. La rendita non può essere riscattata.
2. Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate conve- nute. L’Aderente dovrà dare comunicazione al Fondo pensione del x/x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione al Fondo pensione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
3. Per tutti i pagamenti del Fondo pensione debbono essere preventivamente consegnati allo stesso i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto mentre il Fondo pensione si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato entro un anno dall’esercizio del diritto.
Per le adesioni fino al 31 dicembre 2012
1. La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli aderenti al Fondo pensione nella Gestione Separata «Rendigen» con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della gestione allegato sub «G».
2. La Società dichiara mensilmente, entro il primo giorno del mese che precede quello della ricorrenza annuale della rendita, il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata nell’arco dei do-
dici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Rendigen. Detto rendimento, diminuito di un valore trattenuto pari ad un punto, è attribuito alla rendita. Qualora il rendimento della Gestione Sepa- rata sia pari o superiore al 7% ed inferiore all’8% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di un decimo di punto. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.
La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 2,5% - già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione - la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.
3. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della più recente misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma entro il primo giorno del mese che precede l’anniversario suddetto.
Per le adesioni dal 1 gennaio 2013 al 29 novembre 2014
Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è pari a 2% e potrà essere modificato, con esclusione dei primi tre anni dalla data di termine della fase di accu- mulo, in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita così come stabilito dall’Ivass (Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008).
Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della rendita in fase di erogazione, collegate a gestio- ni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all’Aderente a seguito della richiesta di liquidazio- ne della prestazione in forma di rendita.
Per le adesioni dal 30 novembre 2014 e per le rendite controassicurata e vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza
Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è pari a 1% e potrà essere modificato, con esclusione dei primi tre anni dalla data di termine della fase di accu- mulo, in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita così come stabilito dall’Ivass (Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008).
Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della rendita in fase di erogazione, collegate a gestio- ni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all’Aderente a seguito della richiesta di liquidazio- ne della prestazione in forma di rendita.
Allegato «A» all’Allegato n. 3 al Regolamento
Per le adesioni fino al 31 dicembre 2012
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA AL TASSO TEC- NICO DEL 2,5%
MASCHI
Età al Rateazione rendita
pensionamento | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 22,70995 | 22,96495 | 23,04995 | 23,09245 | 23,13496 | 23,17745 |
51 | 22,30811 | 22,56311 | 22,64811 | 22,69061 | 22,73312 | 22,77561 |
52 | 21,89846 | 22,15346 | 22,23846 | 22,28096 | 22,32345 | 22,36596 |
53 | 21,26782 | 21,52282 | 21,60782 | 21,65032 | 21,69282 | 21,73532 |
54 | 20,83789 | 21,09289 | 21,17789 | 21,22039 | 21,26289 | 21,30539 |
55 | 20,17813 | 20,43313 | 20,51813 | 20,56063 | 20,60312 | 20,64563 |
56 | 19,72873 | 19,98373 | 20,06872 | 20,11123 | 20,15372 | 20,19622 |
57 | 19,27330 | 19,52830 | 19,61329 | 19,65580 | 19,69829 | 19,74079 |
58 | 18,57777 | 18,83277 | 18,91778 | 18,96027 | 19,00277 | 19,04528 |
59 | 18,10736 | 18,36236 | 18,44736 | 18,48986 | 18,53236 | 18,57486 |
60 | 17,39186 | 17,64686 | 17,73186 | 17,77436 | 17,81686 | 17,85936 |
61 | 16,90783 | 17,16283 | 17,24782 | 17,29033 | 17,33282 | 17,37532 |
62 | 16,17162 | 16,42662 | 16,51162 | 16,55412 | 16,59661 | 16,63912 |
63 | 15,67508 | 15,93008 | 16,01508 | 16,05758 | 16,10008 | 16,14258 |
64 | 15,17339 | 15,42839 | 15,51339 | 15,55589 | 15,59839 | 15,64089 |
65 | 14,41262 | 14,66762 | 14,75262 | 14,79512 | 14,83761 | 14,88012 |
66 | 13,90007 | 14,15507 | 14,24008 | 14,28257 | 14,32507 | 14,36758 |
67 | 13,38292 | 13,63792 | 13,72293 | 13,76542 | 13,80792 | 13,85043 |
68 | 12,86339 | 13,11839 | 13,20339 | 13,24589 | 13,28839 | 13,33089 |
69 | 12,08662 | 12,34162 | 12,42662 | 12,46912 | 12,51163 | 12,55412 |
70 | 11,57369 | 11,82869 | 11,91368 | 11,95619 | 11,99868 | 12,04118 |
FEMMINE
Età al Rateazione rendita
pensionamento | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 25,10248 | 25,35748 | 25,44247 | 25,48498 | 25,52747 | 25,56997 |
51 | 24,73059 | 24,98559 | 25,07059 | 25,11309 | 25,15559 | 25,19809 |
52 | 24,35003 | 24,60503 | 24,69004 | 24,73253 | 24,77504 | 24,81754 |
53 | 23,76372 | 24,01872 | 24,10371 | 24,14622 | 24,18872 | 24,23121 |
54 | 23,36172 | 23,61672 | 23,70173 | 23,74422 | 23,78673 | 23,82923 |
55 | 22,95158 | 23,20658 | 23,29159 | 23,33408 | 23,37658 | 23,41909 |
56 | 22,31957 | 22,57457 | 22,65957 | 22,70207 | 22,74456 | 22,78707 |
57 | 21,88806 | 22,14306 | 22,22805 | 22,27056 | 22,31305 | 22,35555 |
58 | 21,22538 | 21,48038 | 21,56538 | 21,60788 | 21,65038 | 21,69288 |
59 | 20,77161 | 21,02661 | 21,11160 | 21,15411 | 21,19660 | 21,23910 |
60 | 20,30883 | 20,56383 | 20,64884 | 20,69133 | 20,73384 | 20,77634 |
61 | 19,59619 | 19,85119 | 19,93619 | 19,97869 | 20,02119 | 20,06369 |
62 | 19,10985 | 19,36485 | 19,44986 | 19,49235 | 19,53486 | 19,57736 |
63 | 18,61416 | 18,86916 | 18,95416 | 18,99666 | 19,03917 | 19,08166 |
64 | 17,85638 | 18,11138 | 18,19638 | 18,23888 | 18,28138 | 18,32388 |
65 | 17,34213 | 17,59713 | 17,68213 | 17,72463 | 17,76714 | 17,80963 |
66 | 16,82484 | 17,07984 | 17,16484 | 17,20734 | 17,24983 | 17,29234 |
67 | 16,30507 | 16,56007 | 16,64506 | 16,68757 | 16,73006 | 16,77256 |
68 | 15,78265 | 16,03765 | 16,12265 | 16,16515 | 16,20766 | 16,25015 |
69 | 15,25884 | 15,51384 | 15,59885 | 15,64134 | 15,68385 | 15,72635 |
70 | 14,73227 | 14,98727 | 15,07227 | 15,11477 | 15,15727 | 15,19977 |
Basi tecniche e caricamentI
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2.5%) è stata adotta- ta la tavola di sopravvivenza “GESP1” con un caricamento del 2%.
Per le adesioni dall’1 gennaio 2013 fino al 29 novembre 2014
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA AL TASSO TEC- NICO DEL 2%
MASCHI Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 24,87420 | 25,12640 | 25,21050 | 25,25250 | 25,29460 | 25,33660 |
51 | 24,39510 | 24,64740 | 24,73150 | 24,77350 | 24,81560 | 24,85760 |
52 | 23,90860 | 24,16090 | 24,24500 | 24,28700 | 24,32910 | 24,37110 |
53 | 23,41500 | 23,66720 | 23,75130 | 23,79340 | 23,83540 | 23,87740 |
54 | 22,91450 | 23,16670 | 23,25080 | 23,29290 | 23,33490 | 23,37700 |
55 | 22,40740 | 22,65960 | 22,74370 | 22,78580 | 22,82780 | 22,86980 |
56 | 21,89360 | 22,14580 | 22,22990 | 22,27190 | 22,31400 | 22,35600 |
57 | 21,37300 | 21,62520 | 21,70930 | 21,75130 | 21,79340 | 21,83540 |
58 | 20,84530 | 21,09760 | 21,18170 | 21,22370 | 21,26570 | 21,30780 |
59 | 20,31080 | 20,56310 | 20,64720 | 20,68920 | 20,73120 | 20,77330 |
60 | 19,77000 | 20,02230 | 20,10640 | 20,14840 | 20,19040 | 20,23250 |
61 | 19,22420 | 19,47650 | 19,56060 | 19,60260 | 19,64460 | 19,68670 |
62 | 18,67540 | 18,92760 | 19,01170 | 19,05370 | 19,09580 | 19,13780 |
63 | 18,12370 | 18,37590 | 18,46000 | 18,50210 | 18,54410 | 18,58610 |
64 | 17,56920 | 17,82150 | 17,90560 | 17,94760 | 17,98960 | 18,03170 |
65 | 17,01250 | 17,26470 | 17,34880 | 17,39090 | 17,43290 | 17,47490 |
66 | 16,45440 | 16,70670 | 16,79080 | 16,83280 | 16,87480 | 16,91690 |
67 | 15,89560 | 16,14790 | 16,23190 | 16,27400 | 16,31600 | 16,35810 |
68 | 15,33630 | 15,58850 | 15,67260 | 15,71470 | 15,75670 | 15,79870 |
69 | 14,77710 | 15,02930 | 15,11340 | 15,15540 | 15,19750 | 15,23950 |
70 | 14,21900 | 14,47130 | 14,55540 | 14,59740 | 14,63940 | 14,68150 |
IPS55: MASCHI
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1925 | 3 |
01/01/1926 | 31/12/1938 | 2 |
01/01/1939 | 31/12/1947 | 1 |
01/01/1948 | 31/12/1960 | 0 |
01/01/1961 | 31/12/1970 | -1 |
01/01/1971 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
FEMMINE
Età al Rate azione rendita
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 26,82660 | 27,07880 | 27,16290 | 27,20500 | 27,24700 | 27,28900 |
51 | 26,38280 | 26,63500 | 26,71910 | 26,76120 | 26,80320 | 26,84520 |
52 | 25,93150 | 26,18370 | 26,26780 | 26,30990 | 26,35190 | 26,39400 |
53 | 25,47290 | 25,72510 | 25,80920 | 25,85120 | 25,89330 | 25,93530 |
54 | 25,00690 | 25,25910 | 25,34320 | 25,38520 | 25,42730 | 25,46930 |
55 | 24,53320 | 24,78550 | 24,86960 | 24,91160 | 24,95360 | 24,99570 |
56 | 24,05160 | 24,30390 | 24,38790 | 24,43000 | 24,47200 | 24,51410 |
57 | 23,56160 | 23,81390 | 23,89800 | 23,94000 | 23,98210 | 24,02410 |
58 | 23,06300 | 23,31520 | 23,39930 | 23,44140 | 23,48340 | 23,52540 |
59 | 22,55560 | 22,80780 | 22,89190 | 22,93400 | 22,97600 | 23,01810 |
60 | 22,03970 | 22,29190 | 22,37600 | 22,41810 | 22,46010 | 22,50220 |
61 | 21,51550 | 21,76780 | 21,85190 | 21,89390 | 21,93590 | 21,97800 |
62 | 20,98440 | 21,23670 | 21,32080 | 21,36280 | 21,40490 | 21,44690 |
63 | 20,44740 | 20,69970 | 20,78370 | 20,82580 | 20,86780 | 20,90990 |
64 | 19,90420 | 20,15640 | 20,24050 | 20,28260 | 20,32460 | 20,36670 |
65 | 19,35440 | 19,60660 | 19,69070 | 19,73270 | 19,77480 | 19,81680 |
66 | 18,80170 | 19,05400 | 19,13810 | 19,18010 | 19,22210 | 19,26420 |
67 | 18,24170 | 18,49400 | 18,57810 | 18,62010 | 18,66220 | 18,70420 |
68 | 17,67590 | 17,92810 | 18,01220 | 18,05420 | 18,09630 | 18,13830 |
69 | 17,10470 | 17,35690 | 17,44100 | 17,48310 | 17,52510 | 17,56710 |
70 | 16,52900 | 16,78130 | 16,86540 | 16,90740 | 16,94940 | 16,99150 |
IPS55: FEMMINE
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1927 | 3 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 2 |
01/01/1941 | 31/12/1949 | 1 |
01/01/1950 | 31/12/1962 | 0 |
01/01/1963 | 31/12/1972 | -1 |
01/01/1973 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “IPS55” con un caricamento dello 0,90%.
Per le adesioni dal 30 novembre 2014
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA AL TASSO TEC- NICO DEL 1%
MASCHI e FEMMINE
Età al pensio-
Rateazione rendita
namento | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,03102 | 0,03078 | 0,03070 | 0,03066 | 0,03062 | 0,03058 |
51 | 0,03166 | 0,03141 | 0,03133 | 0,03128 | 0,03124 | 0,03120 |
52 | 0,03233 | 0,03207 | 0,03198 | 0,03194 | 0,03190 | 0,03185 |
53 | 0,03303 | 0,03276 | 0,03267 | 0,03263 | 0,03258 | 0,03254 |
54 | 0,03377 | 0,03349 | 0,03339 | 0,03335 | 0,03330 | 0,03325 |
55 | 0,03455 | 0,03425 | 0,03415 | 0,03411 | 0,03406 | 0,03401 |
56 | 0,03537 | 0,03506 | 0,03496 | 0,03490 | 0,03485 | 0,03480 |
57 | 0,03624 | 0,03591 | 0,03580 | 0,03575 | 0,03569 | 0,03564 |
58 | 0,03715 | 0,03681 | 0,03669 | 0,03664 | 0,03658 | 0,03653 |
59 | 0,03812 | 0,03776 | 0,03764 | 0,03758 | 0,03752 | 0,03746 |
60 | 0,03915 | 0,03877 | 0,03864 | 0,03858 | 0,03852 | 0,03846 |
61 | 0,04024 | 0,03984 | 0,03971 | 0,03964 | 0,03957 | 0,03951 |
62 | 0,04141 | 0,04098 | 0,04084 | 0,04077 | 0,04070 | 0,04063 |
63 | 0,04264 | 0,04219 | 0,04204 | 0,04196 | 0,04189 | 0,04181 |
64 | 0,04395 | 0,04347 | 0,04331 | 0,04323 | 0,04316 | 0,04308 |
65 | 0,04536 | 0,04484 | 0,04467 | 0,04459 | 0,04451 | 0,04442 |
66 | 0,04685 | 0,04631 | 0,04613 | 0,04604 | 0,04595 | 0,04586 |
67 | 0,04846 | 0,04788 | 0,04769 | 0,04759 | 0,04750 | 0,04740 |
68 | 0,05019 | 0,04957 | 0,04936 | 0,04926 | 0,04916 | 0,04906 |
69 | 0,05206 | 0,05138 | 0,05116 | 0,05105 | 0,05094 | 0,05084 |
70 | 0,05407 | 0,05335 | 0,05311 | 0,05299 | 0,05287 | 0,05275 |
71 | 0,05625 | 0,05546 | 0,05521 | 0,05508 | 0,05495 | 0,05482 |
72 | 0,05861 | 0,05776 | 0,05748 | 0,05734 | 0,05720 | 0,05706 |
73 | 0,06117 | 0,06024 | 0,05994 | 0,05979 | 0,05964 | 0,05949 |
74 | 0,06395 | 0,06294 | 0,06261 | 0,06244 | 0,06228 | 0,06211 |
75 | 0,06698 | 0,06587 | 0,06550 | 0,06532 | 0,06515 | 0,06497 |
76 | 0,07028 | 0,06906 | 0,06866 | 0,06846 | 0,06827 | 0,06807 |
77 | 0,07390 | 0,07255 | 0,07211 | 0,07189 | 0,07168 | 0,07146 |
78 | 0,07787 | 0,07637 | 0,07588 | 0,07564 | 0,07540 | 0,07516 |
Dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1907 | 7 |
01/01/1908 | 31/12/1917 | 6 |
01/01/1918 | 31/12/1922 | 5 |
01/01/1923 | 31/12/1927 | 4 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 3 |
01/01/1941 | 31/12/1948 | 2 |
01/01/1949 | 31/12/1957 | 1 |
01/01/1958 | 31/12/1966 | 0 |
01/01/1967 | 31/12/1977 | -1 |
01/01/1978 | 31/12/1988 | -2 |
01/01/1989 | 31/12/1999 | -3 |
01/01/2000 | 31/12/2011 | -4 |
01/01/2012 | 31/12/2020 | -5 |
01/01/2021 | oltre | -6 |
La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell’età effettiva dell’aderente, calco- lata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calco- lo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 1%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “A62U” con un caricamento dello 0,90%.
Allegato «B» all’Allegato n. 3 al Regolamento
Per le adesioni fino al 31 dicembre 2012
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE AL 60% E AL TASSO TECNICO DEL 2,5%
MASCHI | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 25,52064 | 25,77564 | 25,86065 | 25,90314 | 25,94565 | 25,98815 |
51 | 25,16218 | 25,41718 | 25,50218 | 25,54468 | 25,58718 | 25,62968 |
52 | 24,79595 | 25,05095 | 25,13594 | 25,17845 | 25,22094 | 25,26344 |
53 | 24,23176 | 24,48676 | 24,57176 | 24,61426 | 24,65676 | 24,69926 |
54 | 23,84518 | 24,10018 | 24,18518 | 24,22768 | 24,27019 | 24,31268 |
55 | 23,33004 | 23,58504 | 23,67005 | 23,71254 | 23,75505 | 23,79755 |
56 | 22,84185 | 23,09685 | 23,18186 | 23,22435 | 23,26685 | 23,30936 |
57 | 22,42713 | 22,68213 | 22,76712 | 22,80963 | 22,85212 | 22,89462 |
58 | 21,87833 | 22,13333 | 22,21832 | 22,26083 | 22,30332 | 22,34582 |
59 | 21,35742 | 21,61242 | 21,69743 | 21,73992 | 21,78243 | 21,82493 |
60 | 20,78440 | 21,03940 | 21,12439 | 21,16690 | 21,20939 | 21,25189 |
61 | 20,23898 | 20,49398 | 20,57898 | 20,62148 | 20,66399 | 20,70648 |
62 | 19,64344 | 19,89844 | 19,98343 | 20,02594 | 20,06843 | 20,11093 |
63 | 19,17387 | 19,42887 | 19,51386 | 19,55637 | 19,59886 | 19,64136 |
64 | 18,59549 | 18,85049 | 18,93548 | 18,97799 | 19,02049 | 19,06298 |
65 | 17,96651 | 18,22151 | 18,30651 | 18,34901 | 18,39151 | 18,43401 |
66 | 17,47083 | 17,72583 | 17,81083 | 17,85333 | 17,89583 | 17,93833 |
67 | 16,85896 | 17,11396 | 17,19895 | 17,24146 | 17,28395 | 17,32645 |
68 | 16,34829 | 16,60329 | 16,68830 | 16,73079 | 16,77330 | 16,81580 |
69 | 15,68909 | 15,94409 | 16,02909 | 16,07159 | 16,11408 | 16,15659 |
70 | 15,17329 | 15,42829 | 15,51329 | 15,55579 | 15,59829 | 15,64079 |
N.B.: tali coefficienti sono stati calcolati nell’ipotesi che l’assicurato reversionario designato sia di sesso fem- minile e di tre anni più giovane dell’aderente.
FEMMINE | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 25,75373 | 26,00873 | 26,09372 | 26,13623 | 26,17872 | 26,22122 |
51 | 25,39006 | 25,64506 | 25,73006 | 25,77256 | 25,81507 | 25,85756 |
52 | 24,98633 | 25,24133 | 25,32632 | 25,36883 | 25,41133 | 25,45382 |
53 | 24,44285 | 24,69785 | 24,78286 | 24,82535 | 24,86786 | 24,91036 |
54 | 24,04917 | 24,30417 | 24,38917 | 24,43167 | 24,47418 | 24,51667 |
55 | 23,61422 | 23,86922 | 23,95422 | 23,99672 | 24,03922 | 24,08172 |
56 | 23,02811 | 23,28311 | 23,36812 | 23,41061 | 23,45312 | 23,49562 |
57 | 22,56836 | 22,82336 | 22,90835 | 22,95086 | 22,99335 | 23,03585 |
58 | 21,95088 | 22,20588 | 22,29089 | 22,33338 | 22,37588 | 22,41839 |
59 | 21,46796 | 21,72296 | 21,80796 | 21,85046 | 21,89296 | 21,93546 |
60 | 21,01150 | 21,26650 | 21,35151 | 21,39400 | 21,43650 | 21,47901 |
61 | 20,34807 | 20,60307 | 20,68807 | 20,73057 | 20,77307 | 20,81557 |
62 | 19,82849 | 20,08349 | 20,16849 | 20,21099 | 20,25350 | 20,29599 |
63 | 19,33912 | 19,59412 | 19,67912 | 19,72162 | 19,76411 | 19,80662 |
64 | 18,63024 | 18,88524 | 18,97024 | 19,01274 | 19,05524 | 19,09774 |
65 | 18,12122 | 18,37622 | 18,46122 | 18,50372 | 18,54622 | 18,58872 |
66 | 17,56537 | 17,82037 | 17,90538 | 17,94787 | 17,99037 | 18,03288 |
67 | 17,04633 | 17,30133 | 17,38633 | 17,42883 | 17,47133 | 17,51383 |
68 | 16,52309 | 16,77809 | 16,86309 | 16,90559 | 16,94809 | 16,99059 |
69 | 15,99679 | 16,25179 | 16,33680 | 16,37929 | 16,42180 | 16,46430 |
70 | 15,42462 | 15,67962 | 15,76463 | 15,80712 | 15,84963 | 15,89213 |
N.B.: tali coefficienti sono stati calcolati nell’ipotesi che l’assicurato reversionario designato sia di sesso ma- schile e di tre anni più vecchio dell’aderente.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2,5%) è stata adotta- ta la tavola di sopravvivenza “GESP1” con un caricamento del 2%.
Per le adesioni dall’1 gennaio 2013 al 29 novembre 2014
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE AL 60%AL TASSO TECNICO DEL 2%
MASCHI | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 27,68430 | 27,93650 | 28,02060 | 28,06260 | 28,10470 | 28,14670 |
51 | 27,24560 | 27,49780 | 27,58190 | 27,62390 | 27,66600 | 27,70800 |
52 | 26,79930 | 27,05150 | 27,13560 | 27,17760 | 27,21970 | 27,26170 |
53 | 26,34540 | 26,59760 | 26,68170 | 26,72370 | 26,76580 | 26,80780 |
54 | 25,88400 | 26,13630 | 26,22030 | 26,26240 | 26,30440 | 26,34650 |
55 | 25,41520 | 25,66750 | 25,75150 | 25,79360 | 25,83560 | 25,87770 |
56 | 24,93890 | 25,19110 | 25,27520 | 25,31720 | 25,35930 | 25,40130 |
57 | 24,45490 | 24,70720 | 24,79130 | 24,83330 | 24,87540 | 24,91740 |
58 | 23,96320 | 24,21550 | 24,29950 | 24,34160 | 24,38360 | 24,42570 |
59 | 23,46370 | 23,71590 | 23,80000 | 23,84200 | 23,88410 | 23,92610 |
60 | 22,95650 | 23,20870 | 23,29280 | 23,33490 | 23,37690 | 23,41890 |
61 | 22,44210 | 22,69440 | 22,77850 | 22,82050 | 22,86250 | 22,90460 |
62 | 21,92140 | 22,17370 | 22,25780 | 22,29980 | 22,34190 | 22,38390 |
63 | 21,39450 | 21,64680 | 21,73090 | 21,77290 | 21,81500 | 21,85700 |
64 | 20,86140 | 21,11370 | 21,19780 | 21,23980 | 21,28190 | 21,32390 |
65 | 20,32260 | 20,57480 | 20,65890 | 20,70100 | 20,74300 | 20,78500 |
66 | 19,77850 | 20,03080 | 20,11490 | 20,15690 | 20,19890 | 20,24100 |
67 | 19,22950 | 19,48180 | 19,56590 | 19,60790 | 19,65000 | 19,69200 |
68 | 18,67570 | 18,92790 | 19,01200 | 19,05410 | 19,09610 | 19,13810 |
69 | 18,11790 | 18,37020 | 18,45420 | 18,49630 | 18,53830 | 18,58040 |
70 | 17,55600 | 17,80830 | 17,89230 | 17,93440 | 17,97640 | 18,01850 |
N.B.: tali coefficienti sono stati calcolati nell’ipotesi che l’assicurato reversionario designato sia di sesso fem- minile e di tre anni più giovane dell’aderente.
IPS55: MASCHI
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1925 | 3 |
01/01/1926 | 31/12/1938 | 2 |
01/01/1939 | 31/12/1947 | 1 |
01/01/1948 | 31/12/1960 | 0 |
01/01/1961 | 31/12/1970 | -1 |
01/01/1971 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
FEMMINE | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 27,70520 | 27,95750 | 28,04160 | 28,08360 | 28,12560 | 28,16770 |
51 | 27,26640 | 27,51870 | 27,60280 | 27,64480 | 27,68680 | 27,72890 |
52 | 26,81990 | 27,07210 | 27,15620 | 27,19820 | 27,24030 | 27,28230 |
53 | 26,36550 | 26,61770 | 26,70180 | 26,74390 | 26,78590 | 26,82790 |
54 | 25,90330 | 26,15560 | 26,23960 | 26,28170 | 26,32370 | 26,36580 |
55 | 25,43310 | 25,68530 | 25,76940 | 25,81140 | 25,85350 | 25,89550 |
56 | 24,95450 | 25,20680 | 25,29090 | 25,33290 | 25,37500 | 25,41700 |
57 | 24,46760 | 24,71980 | 24,80390 | 24,84590 | 24,88800 | 24,93000 |
58 | 23,97200 | 24,22420 | 24,30830 | 24,35030 | 24,39240 | 24,43440 |
59 | 23,46780 | 23,72000 | 23,80410 | 23,84610 | 23,88820 | 23,93020 |
60 | 22,95510 | 23,20730 | 23,29140 | 23,33340 | 23,37550 | 23,41750 |
61 | 22,43390 | 22,68620 | 22,77030 | 22,81230 | 22,85440 | 22,89640 |
62 | 21,90520 | 22,15750 | 22,24150 | 22,28360 | 22,32560 | 22,36770 |
63 | 21,36940 | 21,62170 | 21,70580 | 21,74780 | 21,78990 | 21,83190 |
64 | 20,82660 | 21,07880 | 21,16290 | 21,20500 | 21,24700 | 21,28900 |
65 | 20,27640 | 20,52860 | 20,61270 | 20,65470 | 20,69680 | 20,73880 |
66 | 19,72110 | 19,97330 | 20,05740 | 20,09950 | 20,14150 | 20,18360 |
67 | 19,15830 | 19,41050 | 19,49460 | 19,53660 | 19,57870 | 19,62070 |
68 | 18,58880 | 18,84110 | 18,92520 | 18,96720 | 19,00930 | 19,05130 |
69 | 18,01320 | 18,26550 | 18,34960 | 18,39160 | 18,43360 | 18,47570 |
70 | 17,43190 | 17,68420 | 17,76830 | 17,81030 | 17,85240 | 17,89440 |
N.B.: tali coefficienti sono stati calcolati nell’ipotesi che l’assicurato reversionario designato sia di sesso ma- schile e di tre anni più vecchio dell’aderente.
IPS55: FEMMINE
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1927 | 3 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 2 |
01/01/1941 | 31/12/1949 | 1 |
01/01/1950 | 31/12/1962 | 0 |
01/01/1963 | 31/12/1972 | -1 |
01/01/1973 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “IPS55” con un caricamento dello 0,90%.
Per le adesioni dal 30 novembre 2014
A seguito della richiesta di conversione del capitale in rendita vitalizia reversibile la Società provvede a comu- nicare l’ammontare della rendita utilizzando i coefficienti della tavola di sopravvivenza “A62U” con un tasso tecnico del 1% e un caricamento dello 0,90%.
Allegato «C» all’Allegato n. 3 al Regolamento
Per le adesioni fino al 31 dicembre 2012
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA AL TASSO TECNICO DEL 2,5%
MASCHI | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 22,74265 | 22,99491 | 23,07899 | 23,12103 | 23,16308 | 23,20512 |
51 | 22,34283 | 22,59492 | 22,67895 | 22,72096 | 22,76298 | 22,80500 |
52 | 21,93539 | 22,18727 | 22,27124 | 22,31322 | 22,35521 | 22,39718 |
53 | 21,30881 | 21,56032 | 21,64416 | 21,68608 | 21,72800 | 21,76991 |
54 | 20,88221 | 21,13341 | 21,21714 | 21,25900 | 21,30087 | 21,34275 |
55 | 20,22877 | 20,47942 | 20,56297 | 20,60474 | 20,64651 | 20,68829 |
56 | 19,78440 | 20,03462 | 20,11802 | 20,15973 | 20,20143 | 20,24313 |
57 | 19,33445 | 19,58418 | 19,66744 | 19,70906 | 19,75069 | 19,79231 |
58 | 18,64831 | 18,89725 | 18,98023 | 19,02173 | 19,06322 | 19,10470 |
59 | 18,18485 | 18,43320 | 18,51599 | 18,55738 | 18,59877 | 18,64016 |
60 | 17,48090 | 17,72828 | 17,81074 | 17,85197 | 17,89320 | 17,93443 |
61 | 17,00545 | 17,25210 | 17,33431 | 17,37542 | 17,41653 | 17,45764 |
62 | 16,28368 | 16,52910 | 16,61090 | 16,65181 | 16,69271 | 16,73361 |
63 | 15,79782 | 16,04233 | 16,12382 | 16,16457 | 16,20532 | 16,24607 |
64 | 15,30817 | 15,55161 | 15,63276 | 15,67334 | 15,71392 | 15,75448 |
65 | 14,56862 | 14,81015 | 14,89065 | 14,93090 | 14,97116 | 15,01141 |
66 | 14,07350 | 14,31342 | 14,39340 | 14,43338 | 14,47337 | 14,51336 |
67 | 13,57764 | 13,81564 | 13,89498 | 13,93465 | 13,97431 | 14,01398 |
68 | 13,08367 | 13,31942 | 13,39800 | 13,43729 | 13,47658 | 13,51587 |
69 | 12,35271 | 12,58436 | 12,66158 | 12,70019 | 12,73879 | 12,77740 |
70 | 11,87642 | 12,10493 | 12,18110 | 12,21919 | 12,25727 | 12,29536 |
FEMMINE | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 25,11443 | 25,36843 | 25,45309 | 25,49542 | 25,53776 | 25,58009 |
51 | 24,74330 | 24,99722 | 25,08186 | 25,12418 | 25,16650 | 25,20882 |
52 | 24,36370 | 24,61753 | 24,70214 | 24,74445 | 24,78674 | 24,82905 |
53 | 23,77922 | 24,03289 | 24,11745 | 24,15973 | 24,20201 | 24,24429 |
54 | 23,37864 | 23,63220 | 23,71671 | 23,75898 | 23,80124 | 23,84350 |
55 | 22,96999 | 23,22342 | 23,30790 | 23,35014 | 23,39237 | 23,43461 |
56 | 22,34039 | 22,59361 | 22,67802 | 22,72022 | 22,76243 | 22,80463 |
57 | 21,91067 | 22,16374 | 22,24810 | 22,29027 | 22,33245 | 22,37463 |
58 | 21,25094 | 21,50376 | 21,58803 | 21,63017 | 21,67231 | 21,71444 |
59 | 20,79936 | 21,05199 | 21,13621 | 21,17831 | 21,22042 | 21,26252 |
60 | 20,33909 | 20,59148 | 20,67562 | 20,71769 | 20,75975 | 20,80182 |
61 | 19,63134 | 19,88325 | 19,96721 | 20,00921 | 20,05119 | 20,09317 |
62 | 19,14956 | 19,40101 | 19,48484 | 19,52674 | 19,56865 | 19,61056 |
63 | 18,65991 | 18,91079 | 18,99441 | 19,03622 | 19,07804 | 19,11985 |
64 | 17,91399 | 18,16379 | 18,24706 | 18,28869 | 18,33033 | 18,37195 |
65 | 17,40987 | 17,65881 | 17,74179 | 17,78328 | 17,82478 | 17,86626 |
66 | 16,90348 | 17,15152 | 17,23420 | 17,27554 | 17,31688 | 17,35822 |
67 | 16,39519 | 16,64230 | 16,72467 | 16,76585 | 16,80704 | 16,84822 |
68 | 15,88539 | 16,13139 | 16,21339 | 16,25439 | 16,29539 | 16,33639 |
69 | 15,37560 | 15,62027 | 15,70183 | 15,74261 | 15,78339 | 15,82417 |
70 | 14,86554 | 15,10866 | 15,18970 | 15,23022 | 15,27074 | 15,31126 |
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2,5%) è stata adotta- ta la tavola di sopravvivenza “GESP1” con un caricamento del 2%.
Per le adesioni dall’1 gennaio 2013 al 29 novembre 2014
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA AL TASSO TECNICO DEL 2%
MASCHI | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 24,89450 | 25,14490 | 25,22830 | 25,27010 | 25,31180 | 25,35360 |
51 | 24,41740 | 24,66760 | 24,75110 | 24,79280 | 24,83450 | 24,87620 |
52 | 23,93320 | 24,18320 | 24,26660 | 24,30820 | 24,34990 | 24,39160 |
53 | 23,44210 | 23,69190 | 23,77510 | 23,81680 | 23,85840 | 23,90010 |
54 | 22,94430 | 23,19390 | 23,27710 | 23,31870 | 23,36030 | 23,40190 |
55 | 22,44020 | 22,68950 | 22,77260 | 22,81410 | 22,85570 | 22,89730 |
56 | 21,92960 | 22,17860 | 22,26160 | 22,30310 | 22,34460 | 22,38610 |
57 | 21,41270 | 21,66140 | 21,74430 | 21,78570 | 21,82720 | 21,86870 |
58 | 20,88970 | 21,13790 | 21,22070 | 21,26200 | 21,30340 | 21,34480 |
59 | 20,36070 | 20,60850 | 20,69100 | 20,73230 | 20,77360 | 20,81490 |
60 | 19,82660 | 20,07370 | 20,15610 | 20,19730 | 20,23850 | 20,27970 |
61 | 19,28860 | 19,53500 | 19,61720 | 19,65830 | 19,69940 | 19,74050 |
62 | 18,74820 | 18,99390 | 19,07590 | 19,11680 | 19,15780 | 19,19870 |
63 | 18,20600 | 18,45090 | 18,53250 | 18,57330 | 18,61420 | 18,65500 |
64 | 17,66200 | 17,90600 | 17,98740 | 18,02800 | 18,06870 | 18,10940 |
65 | 17,11710 | 17,36010 | 17,44110 | 17,48160 | 17,52210 | 17,56260 |
66 | 16,57220 | 16,81400 | 16,89460 | 16,93490 | 16,97520 | 17,01550 |
67 | 16,02790 | 16,26840 | 16,34860 | 16,38870 | 16,42880 | 16,46890 |
68 | 15,48470 | 15,72380 | 15,80360 | 15,84350 | 15,88330 | 15,92320 |
69 | 14,94310 | 15,18080 | 15,26010 | 15,29970 | 15,33930 | 15,37900 |
70 | 14,40410 | 14,64020 | 14,71890 | 14,75830 | 14,79770 | 14,83710 |
IPS55: MASCHI
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1925 | 3 |
01/01/1926 | 31/12/1938 | 2 |
01/01/1939 | 31/12/1947 | 1 |
01/01/1948 | 31/12/1960 | 0 |
01/01/1961 | 31/12/1970 | -1 |
01/01/1971 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
FEMMINE | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 26,84270 | 27,09350 | 27,17710 | 27,21890 | 27,26070 | 27,30250 |
51 | 26,40010 | 26,65070 | 26,73430 | 26,77610 | 26,81790 | 26,85970 |
52 | 25,95000 | 26,20060 | 26,28410 | 26,32590 | 26,36760 | 26,40940 |
53 | 25,49260 | 25,74310 | 25,82660 | 25,86830 | 25,91010 | 25,95180 |
54 | 25,02780 | 25,27820 | 25,36160 | 25,40340 | 25,44510 | 25,48690 |
55 | 24,55530 | 24,80560 | 24,88910 | 24,93080 | 24,97250 | 25,01420 |
56 | 24,07500 | 24,32510 | 24,40850 | 24,45020 | 24,49190 | 24,53370 |
57 | 23,58640 | 23,83650 | 23,91980 | 23,96150 | 24,00320 | 24,04490 |
58 | 23,08960 | 23,33940 | 23,42270 | 23,46440 | 23,50600 | 23,54770 |
59 | 22,58460 | 22,83420 | 22,91740 | 22,95900 | 23,00060 | 23,04230 |
60 | 22,07160 | 22,32100 | 22,40410 | 22,44570 | 22,48720 | 22,52880 |
61 | 21,55120 | 21,80020 | 21,88320 | 21,92470 | 21,96620 | 22,00770 |
62 | 21,02440 | 21,27300 | 21,35590 | 21,39740 | 21,43880 | 21,48030 |
63 | 20,49200 | 20,74030 | 20,82300 | 20,86440 | 20,90580 | 20,94720 |
64 | 19,95400 | 20,20180 | 20,28440 | 20,32570 | 20,36700 | 20,40830 |
65 | 19,41000 | 19,65730 | 19,73980 | 19,78100 | 19,82220 | 19,86350 |
66 | 18,86310 | 19,10990 | 19,19220 | 19,23330 | 19,27450 | 19,31560 |
67 | 18,31010 | 18,55630 | 18,63830 | 18,67940 | 18,72040 | 18,76140 |
68 | 17,75210 | 17,99760 | 18,07950 | 18,12040 | 18,16130 | 18,20220 |
69 | 17,18960 | 17,43440 | 17,51600 | 17,55680 | 17,59760 | 17,63840 |
70 | 16,62320 | 16,86720 | 16,94860 | 16,98920 | 17,02990 | 17,07060 |
IPS55: FEMMINE
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1927 | 3 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 2 |
01/01/1941 | 31/12/1949 | 1 |
01/01/1950 | 31/12/1962 | 0 |
01/01/1963 | 31/12/1972 | -1 |
01/01/1973 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “IPS55” con un caricamento dello 0,90%.
Allegato «D» all’Allegato n. 3 al Regolamento
Per le adesioni fino al 31 dicembre 2012
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA AL TASSO TECNICO DEL 2,5%
MASCHI | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 22,83393 | 23,08304 | 23,16608 | 23,20760 | 23,24912 | 23,29064 |
51 | 22,44113 | 22,68977 | 22,77264 | 22,81407 | 22,85552 | 22,89695 |
52 | 22,04173 | 22,28981 | 22,37251 | 22,41385 | 22,45520 | 22,49655 |
53 | 21,42956 | 21,67667 | 21,75905 | 21,80024 | 21,84142 | 21,88261 |
54 | 21,01408 | 21,26046 | 21,34259 | 21,38366 | 21,42472 | 21,46579 |
55 | 20,37999 | 20,62510 | 20,70682 | 20,74767 | 20,78852 | 20,82938 |
56 | 19,95031 | 20,19449 | 20,27589 | 20,31658 | 20,35728 | 20,39798 |
57 | 19,51635 | 19,75950 | 19,84055 | 19,88108 | 19,92160 | 19,96212 |
58 | 18,85723 | 19,09863 | 19,17910 | 19,21934 | 19,25957 | 19,29981 |
59 | 18,41368 | 18,65380 | 18,73384 | 18,77385 | 18,81388 | 18,85389 |
60 | 17,74314 | 17,98105 | 18,06035 | 18,10000 | 18,13965 | 18,17931 |
61 | 17,29340 | 17,52955 | 17,60826 | 17,64762 | 17,68698 | 17,72634 |
62 | 16,61750 | 16,85046 | 16,92811 | 16,96695 | 17,00577 | 17,04460 |
63 | 16,16779 | 16,39822 | 16,47504 | 16,51345 | 16,55186 | 16,59027 |
64 | 15,72017 | 15,94771 | 16,02356 | 16,06148 | 16,09940 | 16,13733 |
65 | 15,05557 | 15,27803 | 15,35218 | 15,38925 | 15,42633 | 15,46340 |
66 | 14,62071 | 14,83916 | 14,91198 | 14,94839 | 14,98480 | 15,02121 |
67 | 14,19398 | 14,40795 | 14,47927 | 14,51493 | 14,55059 | 14,58626 |
68 | 13,77793 | 13,98698 | 14,05666 | 14,09150 | 14,12634 | 14,16118 |
69 | 13,17784 | 13,37901 | 13,44607 | 13,47960 | 13,51312 | 13,54665 |
70 | 12,79708 | 12,99263 | 13,05781 | 13,09040 | 13,12300 | 13,15559 |
FEMMINE | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 25,14869 | 25,40147 | 25,48573 | 25,52787 | 25,56999 | 25,61213 |
51 | 24,78027 | 25,03287 | 25,11707 | 25,15918 | 25,20127 | 25,24338 |
52 | 24,40373 | 24,65614 | 24,74027 | 24,78234 | 24,82441 | 24,86648 |
53 | 23,82457 | 24,07663 | 24,16065 | 24,20266 | 24,24468 | 24,28668 |
54 | 23,42793 | 23,67974 | 23,76368 | 23,80565 | 23,84762 | 23,88958 |
55 | 23,02352 | 23,27505 | 23,35890 | 23,40082 | 23,44274 | 23,48466 |
56 | 22,40125 | 22,65227 | 22,73594 | 22,77778 | 22,81961 | 22,86145 |
57 | 21,97734 | 22,22792 | 22,31145 | 22,35322 | 22,39499 | 22,43675 |
58 | 21,32844 | 21,57819 | 21,66143 | 21,70306 | 21,74469 | 21,78631 |
59 | 20,88637 | 21,13539 | 21,21840 | 21,25990 | 21,30140 | 21,34291 |
60 | 20,43775 | 20,68591 | 20,76863 | 20,80999 | 20,85134 | 20,89270 |
61 | 19,75253 | 19,99913 | 20,08132 | 20,12243 | 20,16352 | 20,20463 |
62 | 19,28889 | 19,53430 | 19,61610 | 19,65700 | 19,69790 | 19,73880 |
63 | 18,82024 | 19,06427 | 19,14561 | 19,18628 | 19,22696 | 19,26763 |
64 | 18,11150 | 18,35298 | 18,43348 | 18,47373 | 18,51398 | 18,55422 |
65 | 17,63709 | 17,87652 | 17,95632 | 17,99624 | 18,03614 | 18,07604 |
66 | 17,16415 | 17,40130 | 17,48035 | 17,51988 | 17,55940 | 17,59892 |
67 | 16,69374 | 16,92836 | 17,00657 | 17,04567 | 17,08478 | 17,12388 |
68 | 16,22659 | 16,45843 | 16,53570 | 16,57434 | 16,61298 | 16,65162 |
69 | 15,76425 | 15,99300 | 16,06925 | 16,10737 | 16,14550 | 16,18363 |
70 | 15,30716 | 15,53250 | 15,60761 | 15,64517 | 15,68272 | 15,72028 |
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2,5%) è stata adotta- ta la tavola di sopravvivenza “GESP1” con un caricamento del 2%.
Per le adesioni dall’1 gennaio 2013 al 29 novembre 2014
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA AL TASSO TECNICO DEL 2%
MASCHI | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 24,95720 | 25,20500 | 25,28770 | 25,32900 | 25,37040 | 25,41170 |
51 | 24,48630 | 24,73380 | 24,81630 | 24,85760 | 24,89880 | 24,94010 |
52 | 24,00920 | 24,25610 | 24,33850 | 24,37970 | 24,42080 | 24,46200 |
53 | 23,52610 | 23,77250 | 23,85470 | 23,89580 | 23,93680 | 23,97790 |
54 | 23,03770 | 23,28340 | 23,36530 | 23,40630 | 23,44730 | 23,48830 |
55 | 22,54420 | 22,78920 | 22,87090 | 22,91170 | 22,95260 | 22,99340 |
56 | 22,04600 | 22,29010 | 22,37150 | 22,41220 | 22,45300 | 22,49370 |
57 | 21,54340 | 21,78660 | 21,86760 | 21,90820 | 21,94870 | 21,98930 |
58 | 21,03680 | 21,27880 | 21,35950 | 21,39990 | 21,44020 | 21,48060 |
59 | 20,52660 | 20,76740 | 20,84770 | 20,88780 | 20,92800 | 20,96810 |
60 | 20,01380 | 20,25310 | 20,33300 | 20,37290 | 20,41280 | 20,45270 |
61 | 19,49970 | 19,73740 | 19,81670 | 19,85640 | 19,89600 | 19,93570 |
62 | 18,98580 | 19,22180 | 19,30050 | 19,33980 | 19,37920 | 19,41860 |
63 | 18,47270 | 18,70680 | 18,78490 | 18,82390 | 18,86290 | 18,90200 |
64 | 17,96080 | 18,19290 | 18,27030 | 18,30900 | 18,34770 | 18,38640 |
65 | 17,45100 | 17,68080 | 17,75750 | 17,79580 | 17,83410 | 17,87240 |
66 | 16,94420 | 17,17160 | 17,24740 | 17,28530 | 17,32320 | 17,36120 |
67 | 16,44140 | 16,66610 | 16,74100 | 16,77850 | 16,81600 | 16,85350 |
68 | 15,94410 | 16,16570 | 16,23960 | 16,27660 | 16,31350 | 16,35050 |
69 | 15,45410 | 15,67210 | 15,74480 | 15,78120 | 15,81760 | 15,85390 |
70 | 14,97340 | 15,18740 | 15,25880 | 15,29450 | 15,33020 | 15,36590 |
IPS55: MASCHI
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1925 | 3 |
01/01/1926 | 31/12/1938 | 2 |
01/01/1939 | 31/12/1947 | 1 |
01/01/1948 | 31/12/1960 | 0 |
01/01/1961 | 31/12/1970 | -1 |
01/01/1971 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
FEMMINE | ||||||
Età al | Rateazione rendita | |||||
pe nsioname nto | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 26,88850 | 27,13760 | 27,22070 | 27,26230 | 27,30380 | 27,34530 |
51 | 26,44880 | 26,69770 | 26,78070 | 26,82220 | 26,86370 | 26,90530 |
52 | 26,00180 | 26,25060 | 26,33350 | 26,37500 | 26,41640 | 26,45790 |
53 | 25,54790 | 25,79640 | 25,87920 | 25,92060 | 25,96210 | 26,00350 |
54 | 25,08700 | 25,33520 | 25,41790 | 25,45930 | 25,50070 | 25,54210 |
55 | 24,61910 | 24,86690 | 24,94960 | 24,99090 | 25,03220 | 25,07360 |
56 | 24,14420 | 24,39160 | 24,47410 | 24,51540 | 24,55660 | 24,59790 |
57 | 23,66210 | 23,90910 | 23,99140 | 24,03260 | 24,07380 | 24,11500 |
58 | 23,17290 | 23,41940 | 23,50150 | 23,54260 | 23,58370 | 23,62490 |
59 | 22,67680 | 22,92260 | 23,00460 | 23,04560 | 23,08660 | 23,12760 |
60 | 22,17400 | 22,41920 | 22,50100 | 22,54190 | 22,58270 | 22,62360 |
61 | 21,66520 | 21,90960 | 21,99110 | 22,03190 | 22,07260 | 22,11340 |
62 | 21,15150 | 21,39500 | 21,47620 | 21,51680 | 21,55740 | 21,59810 |
63 | 20,63350 | 20,87610 | 20,95700 | 20,99740 | 21,03790 | 21,07830 |
64 | 20,11120 | 20,35280 | 20,43330 | 20,47360 | 20,51390 | 20,55420 |
65 | 19,58470 | 19,82510 | 19,90530 | 19,94540 | 19,98550 | 20,02560 |
66 | 19,05620 | 19,29540 | 19,37520 | 19,41510 | 19,45500 | 19,49490 |
67 | 18,52380 | 18,76160 | 18,84090 | 18,88060 | 18,92030 | 18,95990 |
68 | 17,98900 | 18,22530 | 18,30400 | 18,34340 | 18,38280 | 18,42220 |
69 | 17,45320 | 17,68760 | 17,76570 | 17,80480 | 17,84380 | 17,88290 |
70 | 16,91800 | 17,15000 | 17,22740 | 17,26610 | 17,30480 | 17,34350 |
IPS55: FEMMINE
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1927 | 3 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 2 |
01/01/1941 | 31/12/1949 | 1 |
01/01/1950 | 31/12/1962 | 0 |
01/01/1963 | 31/12/1972 | -1 |
01/01/1973 | -2 |
La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi com- piuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “IPS55” con un caricamento dello 0,90%.
Allegato «E» all’Allegato n. 3 al Regolamento
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CONTROASSICURATA AL TASSO TECNICO DEL 1%
MASCHI e FEMMINE
Età al pensio-
Rateazione rendita
namento | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,02931 | 0,02907 | 0,02899 | 0,02895 | 0,02891 | 0,02887 |
51 | 0,02981 | 0,02956 | 0,02948 | 0,02944 | 0,02938 | 0,02934 |
52 | 0,03034 | 0,03006 | 0,02997 | 0,02993 | 0,02988 | 0,02984 |
53 | 0,03086 | 0,03059 | 0,03050 | 0,03045 | 0,03041 | 0,03037 |
54 | 0,03143 | 0,03115 | 0,03105 | 0,03101 | 0,03092 | 0,03088 |
55 | 0,03202 | 0,03168 | 0,03158 | 0,03153 | 0,03149 | 0,03144 |
56 | 0,03259 | 0,03228 | 0,03217 | 0,03212 | 0,03207 | 0,03202 |
57 | 0,03322 | 0,03290 | 0,03280 | 0,03275 | 0,03263 | 0,03258 |
58 | 0,03389 | 0,03348 | 0,03337 | 0,03331 | 0,03326 | 0,03320 |
59 | 0,03450 | 0,03414 | 0,03403 | 0,03397 | 0,03391 | 0,03386 |
60 | 0,03521 | 0,03484 | 0,03472 | 0,03466 | 0,03461 | 0,03444 |
61 | 0,03596 | 0,03546 | 0,03533 | 0,03526 | 0,03520 | 0,03513 |
62 | 0,03661 | 0,03620 | 0,03606 | 0,03600 | 0,03593 | 0,03587 |
63 | 0,03740 | 0,03698 | 0,03684 | 0,03678 | 0,03671 | 0,03664 |
64 | 0,03825 | 0,03762 | 0,03747 | 0,03739 | 0,03732 | 0,03725 |
65 | 0,03893 | 0,03845 | 0,03829 | 0,03821 | 0,03814 | 0,03806 |
66 | 0,03982 | 0,03933 | 0,03917 | 0,03909 | 0,03901 | 0,03894 |
67 | 0,04076 | 0,04027 | 0,04011 | 0,03970 | 0,03961 | 0,03953 |
68 | 0,04178 | 0,04087 | 0,04069 | 0,04061 | 0,04052 | 0,04043 |
69 | 0,04242 | 0,04185 | 0,04167 | 0,04158 | 0,04149 | 0,04140 |
70 | 0,04347 | 0,04290 | 0,04272 | 0,04263 | 0,04254 | 0,04246 |
71 | 0,04461 | 0,04343 | 0,04322 | 0,04312 | 0,04302 | 0,04292 |
72 | 0,04516 | 0,04450 | 0,04430 | 0,04420 | 0,04410 | 0,04401 |
73 | 0,04632 | 0,04568 | 0,04548 | 0,04539 | 0,04530 | 0,04520 |
74 | 0,04760 | 0,04699 | 0,04681 | 0,04575 | 0,04564 | 0,04553 |
75 | 0,04904 | 0,04730 | 0,04708 | 0,04697 | 0,04687 | 0,04677 |
76 | 0,04933 | 0,04866 | 0,04846 | 0,04837 | 0,04828 | 0,04819 |
77 | 0,05081 | 0,05022 | 0,05005 | 0,04997 | 0,04989 | 0,04982 |
78 | 0,05253 | 0,05033 | 0,05013 | 0,05003 | 0,04994 | 0,04985 |
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1907 | 7 |
01/01/1908 | 31/12/1917 | 6 |
01/01/1918 | 31/12/1922 | 5 |
01/01/1923 | 31/12/1927 | 4 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 3 |
01/01/1941 | 31/12/1948 | 2 |
01/01/1949 | 31/12/1957 | 1 |
01/01/1958 | 31/12/1966 | 0 |
01/01/1967 | 31/12/1977 | -1 |
01/01/1978 | 31/12/1988 | -2 |
01/01/1989 | 31/12/1999 | -3 |
01/01/2000 | 31/12/2011 | -4 |
01/01/2012 | 31/12/2020 | -5 |
01/01/2021 | oltre | -6 |
La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell’età effettiva dell’aderente, calco- lata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calco- lo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 1%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “A62U” con un caricamento dello 0,90%.
Allegato «F» all’Allegato n. 3 al Regolamento
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA ANNUA VITALIZIA CON RADDOPPIO IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA AL TASSO TECNICO DEL 1%
MASCHI e FEMMINE
Età al pensio-
Rateazione rendita
namento | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,02983 | 0,02966 | 0,02960 | 0,02957 | 0,02955 | 0,02952 |
51 | 0,03041 | 0,03023 | 0,03017 | 0,03014 | 0,03011 | 0,03008 |
52 | 0,03102 | 0,03083 | 0,03077 | 0,03074 | 0,03071 | 0,03068 |
53 | 0,03165 | 0,03146 | 0,03139 | 0,03136 | 0,03133 | 0,03130 |
54 | 0,03232 | 0,03212 | 0,03205 | 0,03202 | 0,03198 | 0,03195 |
55 | 0,03301 | 0,03281 | 0,03274 | 0,03270 | 0,03267 | 0,03264 |
56 | 0,03375 | 0,03353 | 0,03346 | 0,03342 | 0,03339 | 0,03335 |
57 | 0,03452 | 0,03429 | 0,03422 | 0,03418 | 0,03415 | 0,03411 |
58 | 0,03533 | 0,03510 | 0,03502 | 0,03498 | 0,03494 | 0,03490 |
59 | 0,03619 | 0,03595 | 0,03587 | 0,03583 | 0,03579 | 0,03575 |
60 | 0,03710 | 0,03684 | 0,03676 | 0,03672 | 0,03668 | 0,03663 |
61 | 0,03806 | 0,03779 | 0,03770 | 0,03766 | 0,03762 | 0,03757 |
62 | 0,03908 | 0,03880 | 0,03870 | 0,03866 | 0,03861 | 0,03856 |
63 | 0,04016 | 0,03986 | 0,03976 | 0,03971 | 0,03966 | 0,03962 |
64 | 0,04130 | 0,04099 | 0,04088 | 0,04083 | 0,04078 | 0,04073 |
65 | 0,04251 | 0,04218 | 0,04207 | 0,04202 | 0,04197 | 0,04191 |
66 | 0,04381 | 0,04346 | 0,04334 | 0,04328 | 0,04323 | 0,04317 |
67 | 0,04519 | 0,04482 | 0,04469 | 0,04463 | 0,04457 | 0,04451 |
68 | 0,04666 | 0,04627 | 0,04614 | 0,04607 | 0,04601 | 0,04595 |
69 | 0,04825 | 0,04783 | 0,04769 | 0,04762 | 0,04755 | 0,04748 |
70 | 0,04994 | 0,04950 | 0,04935 | 0,04928 | 0,04920 | 0,04913 |
71 | 0,05177 | 0,05129 | 0,05114 | 0,05106 | 0,05098 | 0,05090 |
72 | 0,05374 | 0,05323 | 0,05306 | 0,05297 | 0,05289 | 0,05281 |
73 | 0,05586 | 0,05531 | 0,05513 | 0,05504 | 0,05495 | 0,05486 |
74 | 0,05815 | 0,05756 | 0,05736 | 0,05726 | 0,05717 | 0,05707 |
75 | 0,06063 | 0,05999 | 0,05978 | 0,05967 | 0,05957 | 0,05946 |
76 | 0,06332 | 0,06262 | 0,06239 | 0,06228 | 0,06216 | 0,06205 |
77 | 0,06624 | 0,06548 | 0,06523 | 0,06510 | 0,06498 | 0,06486 |
78 | 0,06941 | 0,06858 | 0,06831 | 0,06817 | 0,06804 | 0,06790 |
dal | al | Age Shifting |
01/01/1900 | 31/12/1907 | 7 |
01/01/1908 | 31/12/1917 | 6 |
01/01/1918 | 31/12/1922 | 5 |
01/01/1923 | 31/12/1927 | 4 |
01/01/1928 | 31/12/1940 | 3 |
01/01/1941 | 31/12/1948 | 2 |
01/01/1949 | 31/12/1957 | 1 |
01/01/1958 | 31/12/1966 | 0 |
01/01/1967 | 31/12/1977 | -1 |
01/01/1978 | 31/12/1988 | -2 |
01/01/1989 | 31/12/1999 | -3 |
01/01/2000 | 31/12/2011 | -4 |
01/01/2012 | 31/12/2020 | -5 |
01/01/2021 | oltre | -6 |
La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell’età effettiva dell’aderente, calco- lata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calco- lo”).
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione linea- re dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Basi tecniche e caricamenti
Per l’elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 1%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza “A62U” con un caricamento dello 0,90%.
Allegato «G» all’Allegato n. 3 al Regolamento
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
RENDIGEN
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione Separata). Tale Regolamento è parte inte- grante delle condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. La Gestione Separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l’erogazione di rendite vitalizie.
OBIETTIVI DELLA GESTIONE
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli sce- nari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Inve- stimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
5. Investimenti obbligazionari
L’investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversifica- zione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di Società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mer- cati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basa- ta sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole Società (dati reddituali, po- tenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari | massimo 100% |
Investimenti immobiliari | massimo 40% |
Investimenti azionari | massimo 35% |
Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10% |
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con Società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla nor- mativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costi- tuite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effet- tuate.
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di com- missioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al pa- trimonio della Gestione Separata.
10. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attivi- tà della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle per- dite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libero mastro della Gestione Separata.
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
11. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secon- daria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifi- che meno favorevoli per il contraente.
13. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scis- sione persegue in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di que- sti ultimi.
ALLEGATO N. 4
CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE
GENERALI GLOBAL
Fondo pensione aperto a contribuzione definita
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ACCESSORIA IN CASO DI PREMORIENZA
(Art. 15, comma 1, lettera a), del Regolamento)
Art. 1 - Prestazioni assicurate
1. Queste condizioni disciplinano un’assicurazione monoannuale in caso di morte dell’Aderente Assicura- to rinnovabile ogni anno. La copertura viene prestata a fronte della contribuzione di un importo, al net- to di eventuali imposte e tasse, che si determina moltiplicando l’ammontare del capitale prescelto per il tasso all’età alla data del versamento annuale e al sesso dell’aderente, solo per le coperture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012, riportato nella Tabella allegata. L’importo così calcolato, oltre ad imposte e tasse relative, viene detratto annualmente in unica soluzione dal contributo di cui all’articolo 9 del Regolamento. La Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato agli aventi diritto, sempreché l’Aderente Assicurato abbia versato la contribuzione sopra indicata. In caso di man- cata contribuzione, la copertura, è sospesa.
2. La Società accetta il rischio solo previa sottoscrizione delle dichiarazioni riportate nell’apposito modu- lo.
3. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamen- to della contribuzione di cui all’art. 11, comma 4, del Regolamento e si estingue alle ore 24 del 31 di- cembre salvo diversa indicazione riportata nell’apposito modulo.
4. La prestazione accessoria prevede l’erogazione di un capitale di euro 25.000,00 o multipli, con un massimo di euro 125.000,00. L’Aderente che intenda accedere alle prestazione accessoria deve indi- care l’ammontare del capitale assicurato.
5. L’assicurazione non è prestata a coloro che abbiano superato il 70° anno di età.
6. Per coloro che abbiano superato il 60° anno di età la prestazione non può essere superiore a euro 75.000,00.
Art. 2 - Cessazione della garanzia
1. In caso di vita dell’Aderente Assicurato, alla prima ricorrenza annuale della data di contribuzione l’assicurazione si estingue.
2. La garanzia cessa anticipatamente rispetto a tale termine in caso di uscita dell’Aderente Assicurato dal Fondo pensione. Qualora l’uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi di- versi dall’evento assicurato, la Società restituirà all’Aderente Assicurato il rateo di premio al relativo alla frazione d’anno per il quale la copertura non è più richiesta.
Art. 3 - Rischio di morte
1. L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario;
b) partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamente.
In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
Art. 4 - Beneficiari
1. L’Aderente Assicurato designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.
La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
- dopo che l’Aderente Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, ri- spettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell’Aderente Assicurato.
In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assen- so scritto di quest’ultimo.
2. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - diretta- mente o tramite l’Agenzia cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l'effettiva esi- stenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, che dovranno presentare un docu- mento identificativo valido insieme alla richiesta di liquidazione redatta su apposito modulo.
In caso di decesso dell'Aderente Assicurato, i relativi documenti per la richiesta di liquidazione sono:
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, nonché l’ulteriore docu- mentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medi- ci, ecc.);
- eventuale atto notorio dal quale risulti se l’Aderente Assicurato abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi;
- eventuale copia del testamento pubblicato.
TABELLA
Per le coperture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012
TASSI DI PREMIO PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE ASSICURATO
Età | Maschi | Femmine | Età | Maschi | Femmine |
18 | 0,84 | 0,30 | 45 | 2,45 | 1,38 |
19 | 0,96 | 0,32 | 46 | 2,70 | 1,54 |
20 | 1,03 | 0,33 | 47 | 3,06 | 1,72 |
21 | 1,10 | 0,32 | 48 | 3,40 | 1,93 |
22 | 1,11 | 0,34 | 49 | 3,72 | 2,12 |
23 | 1,10 | 0,33 | 50 | 4,05 | 2,28 |
24 | 1,08 | 0,33 | 51 | 4,46 | 2,49 |
25 | 1,05 | 0,32 | 52 | 4,79 | 2,61 |
26 | 1,02 | 0,32 | 53 | 5,25 | 2,76 |
27 | 1,01 | 0,35 | 54 | 5,93 | 3,00 |
28 | 1,03 | 0,35 | 55 | 6,73 | 3,38 |
29 | 1,06 | 0,38 | 56 | 7,50 | 3,74 |
30 | 1,07 | 0,40 | 57 | 8,52 | 4,21 |
31 | 1,11 | 0,43 | 58 | 9,16 | 4,50 |
32 | 1,14 | 0,45 | 59 | 9,89 | 4,75 |
33 | 1,15 | 0,51 | 60 | 10,83 | 5,19 |
34 | 1,18 | 0,52 | 61 | 11,68 | 5,56 |
35 | 1,22 | 0,56 | 62 | 13,04 | 6,10 |
36 | 1,28 | 0,61 | 63 | 14,61 | 6,83 |
37 | 1,38 | 0,65 | 64 | 16,23 | 7,52 |
38 | 1,46 | 0,74 | 65 | 18,07 | 8,29 |
39 | 1,56 | 0,82 | 66 | 20,08 | 9,27 |
40 | 1,63 | 0,90 | 67 | 22,50 | 10,38 |
41 | 1,74 | 0,96 | 68 | 24,98 | 11,52 |
42 | 1,88 | 1,06 | 69 | 27,34 | 12,86 |
43 | 2,04 | 1,15 | 70 | 30,33 | 14,32 |
44 | 2,22 | 1,27 |
Per le coperture accessorie sottoscritte dal 1 gennaio 2013
TASSI DI PREMIO PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE ASSICURATO
Età | Maschi e Fe mmine | Età | Maschi e Fe mmine |
18 | 0,57 | 45 | 1,95 |
19 | 0,60 | 46 | 2,11 |
20 | 0,64 | 47 | 2,32 |
21 | 0,66 | 48 | 2,50 |
22 | 0,69 | 49 | 2,76 |
23 | 0,72 | 50 | 3,05 |
24 | 0,70 | 51 | 3,42 |
25 | 0,71 | 52 | 3,76 |
26 | 0,73 | 53 | 4,18 |
27 | 0,74 | 54 | 4,61 |
28 | 0,76 | 55 | 5,19 |
29 | 0,80 | 56 | 5,74 |
30 | 0,79 | 57 | 6,38 |
31 | 0,80 | 58 | 7,05 |
32 | 0,79 | 59 | 7,90 |
33 | 0,81 | 60 | 8,36 |
34 | 0,82 | 61 | 9,06 |
35 | 0,88 | 62 | 9,98 |
36 | 0,92 | 63 | 11,18 |
37 | 1,00 | 64 | 12,36 |
38 | 1,04 | 65 | 14,11 |
39 | 1,15 | 66 | 15,26 |
40 | 1,26 | 67 | 16,50 |
41 | 1,38 | 68 | 18,01 |
42 | 1,49 | 69 | 19,47 |
43 | 1,62 | 70 | 21,26 |
44 | 1,75 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ACCESSORIA IN CASO DI PREMORIENZA O INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE
(Art. 15, comma 1, lettera b), del Regolamento)
Art. 1 - Prestazioni assicurate
1. Queste condizioni disciplinano un’assicurazione monoannuale in caso di morte o invalidità totale e permanente rinnovabile ogni anno. La copertura viene prestata a fronte della contribuzione di un im- porto, al netto di eventuali imposte e tasse, che si determina moltiplicando l’ammontare del capitale prescelto per il tasso all’età alla data del versamento annuale e al sesso dell’Aderente, solo per le co- perture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012, riportato nella Tabella allegata. L’importo così calcolato, oltre ad imposte e tasse relative, viene detratto annualmente in unica soluzio- ne dal contributo di cui all’articolo 9 del Regolamento. La Società si impegna a corrispondere il capita- le assicurato agli aventi diritto, sempreché l’Aderente Assicurato abbia versato la contribuzione sopra indicata. In caso di mancata contribuzione, la copertura, è sospesa.
2. La Società accetta il rischio di cui alla presente assicurazione solo previa sottoscrizione delle dichiara- zioni riportate nell’apposito modulo.
3. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamen- to della contribuzione di cui all’art. 11, comma 4, del Regolamento e si estingue alle ore 24 del 31 di- cembre salvo diversa indicazione riportata nell’apposito modulo.
4. La prestazione accessoria prevede l’erogazione di un capitale di euro 25.000,00 o multipli, con un massimo di euro 125.000,00. L’Aderente che intenda accedere alle prestazione accessoria deve indi- care l’ammontare del capitale assicurato.
5. Per le coperture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012 l’assicurazione non viene pre- stata a coloro che abbiano superato il 65° anno di età, mentre per le coperture accessorie sottoscritte dal 1 gennaio 2013, l’assicurazione non viene prestata a coloro che abbiano superato il 70° anno di età.
6. Per coloro che abbiano superato il 60° anno di età la prestazione non può essere superiore a euro 75.000,00.
Art. 2 - Cessazione della garanzia
1. In caso di vita dell’Aderente Assicurato, alla prima ricorrenza annuale della data di contribuzione l’assicurazione si estingue.
2. La garanzia cesserà anticipatamente rispetto a tale termine in caso di uscita dell’Aderente Assicurato dal Fondo pensione. Qualora l’uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi diversi dall’evento assicurato, la Società restituirà all’Aderente Assicurato il rateo di premio al relativo alla frazione d’anno per il quale la copertura non è più richiesta.
Art. 3 - Rischio di morte
1. L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario;
b) partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’ Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamente.
In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
Art. 4 – Rischio invalidità totale e permanente
1. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Aderente Assicurato che, per sopravvenuta malat- tia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente totale e permanente, la capacità all’esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini.
2. Sono esclusi dall’assicurazione i casi di invalidità totale e permanente dovuti alle stesse cause per le quali il precedente punto 2 Art. 3 esclude la copertura del rischio morte. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
3. Verificatasi l’invalidità totale e permanente dell’Aderente Assicurato, lo stesso o altra persona che lo rappresenti, deve chiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, attraverso l’Agenzia cui è asse- gnato il contratto, unitamente ad un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico spe- cialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l’invalidità. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità, l’Aderente Assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenza dell’invalidità.
La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro tre mesi dalla data delle lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Aderente Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità.
4. La Società si riserva di richiedere all’Aderente Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto all’Aderente Assicurato, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di invalidità
Art. 5 - Beneficiari
1. L’Aderente Assicurato designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.
La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
- dopo che l’Aderente Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, ri- spettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell’Aderente Assicurato;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'Art.1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assen- so scritto di quest’ultimo.
2. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - diretta- mente o tramite l’Agenzia cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l'effettiva esi- stenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, che dovranno presentare un docu- mento identificativo valido insieme alla richiesta di liquidazione redatta su apposito modulo.
In caso di decesso dell'Aderente Assicurato, i relativi documenti per la richiesta di liquidazione sono:
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, nonché l’ulteriore docu- mentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medi- ci, ecc.);
- eventuale atto notorio dal quale risulti se l’Aderente Assicurato abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi;
- eventuale copia del testamento pubblicato.
TABELLA
Per le coperture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012
TASSI DI PREMIO PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE ASSICURATO
Età | Maschi | Femmine | Età | Maschi | Femmine |
18 | 0,93 | 0,44 | 42 | 2,54 | 1,98 |
19 | 1,06 | 0,45 | 43 | 2,93 | 2,40 |
20 | 1,12 | 0,45 | 44 | 3,39 | 2,93 |
21 | 1,20 | 0,46 | 45 | 3,96 | 3,50 |
22 | 1,23 | 0,50 | 46 | 4,57 | 4,19 |
23 | 1,23 | 0,51 | 47 | 5,39 | 5,02 |
24 | 1,22 | 0,51 | 48 | 6,22 | 5,89 |
25 | 1,18 | 0,52 | 49 | 7,07 | 6,87 |
26 | 1,18 | 0,54 | 50 | 7,97 | 7,82 |
27 | 1,20 | 0,60 | 51 | 9,10 | 9,08 |
28 | 1,23 | 0,63 | 52 | 10,25 | 10,36 |
29 | 1,28 | 0,69 | 53 | 11,72 | 11,95 |
30 | 1,30 | 0,73 | 54 | 13,48 | 13,74 |
31 | 1,36 | 0,77 | 55 | 15,36 | 15,68 |
32 | 1,40 | 0,82 | 56 | 17,14 | 17,51 |
33 | 1,41 | 0,88 | 57 | 19,17 | 19,45 |
34 | 1,45 | 0,91 | 58 | 20,71 | 21,09 |
35 | 1,51 | 0,96 | 59 | 22,40 | 22,82 |
36 | 1,57 | 1,04 | 60 | 24,10 | 24,42 |
37 | 1,71 | 1,09 | 61 | 25,62 | 25,92 |
38 | 1,80 | 1,21 | 62 | 27,59 | 27,49 |
39 | 1,91 | 1,33 | 63 | 29,67 | 29,08 |
40 | 2,01 | 1,42 | 64 | 31,69 | 30,50 |
41 | 2,20 | 1,63 | 65 | 34,10 | 32,23 |
Per le coperture accessorie sottoscritte dal 1 gennaio 2013
TASSI DI PREMIO PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE ASSICURATO
Età | Maschi e Fe mmine | Età | Maschi e Fe mmine |
18 | 0,66 | 45 | 3,41 |
19 | 0,69 | 46 | 3,93 |
20 | 0,73 | 47 | 4,60 |
21 | 0,77 | 48 | 5,22 |
22 | 0,80 | 49 | 6,03 |
23 | 0,84 | 50 | 6,84 |
24 | 0,83 | 51 | 7,94 |
25 | 0,85 | 52 | 9,05 |
26 | 0,88 | 53 | 10,44 |
27 | 0,92 | 54 | 11,90 |
28 | 0,96 | 55 | 13,52 |
29 | 1,01 | 56 | 15,02 |
30 | 1,01 | 57 | 16,61 |
31 | 1,05 | 58 | 18,15 |
32 | 1,04 | 59 | 19,90 |
33 | 1,07 | 60 | 21,05 |
34 | 1,08 | 61 | 22,43 |
35 | 1,15 | 62 | 23,94 |
36 | 1,21 | 63 | 25,66 |
37 | 1,32 | 64 | 27,21 |
38 | 1,36 | 65 | 29,46 |
39 | 1,50 | 66 | 31,05 |
40 | 1,63 | 67 | 32,64 |
41 | 1,84 | 68 | 34,52 |
42 | 2,13 | 69 | 36,20 |
43 | 2,48 | 70 | 37,98 |
44 | 2,89 |
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