CAPO I
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - "TAXI"-
Approvato con D.C.C. n.16 del 10.2.2010
INDICE SISTEMATlCO
CAPO I
IL SERVIZIO DI TAXI
Art. 1 Definizione del servizio
Art.1-bis Uso collettivo del taxi
Art. 2 Disciplina del servizio
Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione Art. 3-bis Dati riportati sulla licenza di esercizio
Art. 4 Condizioni di esercizio
Art. 5 Numero delle licenze
Art. 6 Riconoscibilita' delle autovetture
Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea Art. 8 Operatività del servizio
Art. 9 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze
CAPO Il
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 10 Requisiti soggettivi per ottenere la licenza di tassista Art. 11 Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza
CAPO II
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 12 Concorso per l'assegnazione delle licenze
Art. 13 Contenuti del bando e Commissione di concorso Art. 13-bis Presentazione delle domande
Art. 14 Titoli oggetto di valutazione
Art. 15 Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria Art. 15-bis Documentazione per il rilascio della licenza
Art. 16 Validità della licenza
Art. 17 Trasferibilità della licenza per atto tra vivi Art. 17-bis - Trasferibilità della licenza a causa di morte
CAPO IV
DISCIPLINA DEL SERVIZIO E NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
Art. 18-bis Sostituzione del veicolo
Art. 18-ter Autovetture di scorta Art. 18-quater Stazionamento dei taxi Art. 19 Inizio del servizio
Art. 19-bis Sospensione facoltativa del servizio
Art. 20 Turni di servizio
Art. 20-bis Modalità di acquisizione del servizio Art. 20-ter Radio taxi
Art. 21 Comportamento dei conducenti
Art. 21-bis Divieti
Art. 21-ter Affiancamento Art. 21-quater Taxi fuori servizio
Art. 22 Comportamento degli utenti
Art. 23 Sostituzione alla guida
Art. 23-bis Collaborazione familiare
Art. 24 Sospensione della corsa
Art. 25 Trasporto persone diversamente abili
Art. 26 Tariffe
Art. 27 Tassametro
Art. 28 Contachilometri
Art. 29 Impiego di tecnologie innovative
Art. 30 Responsabilità relative al servizio di taxi Art. 30-bis Rimborso tassa sulla benzina
Art. 31 Pubblicità sulle autovetture
Art. 32 Reclami
CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Art. 33 Addetti alla vigilanza
Art. 34 Idoneità dei mezzi al servizio
Art. 35 Sanzioni
Art. 35-bis - Sanzioni amministrative pecuniarie Art. 36 Rinuncia alla licenza
Art. 37- Sospensione della licenza
Art. 38 Revoca della licenza
Art. 39 Decadenza della licenza
Art. 40 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
Art. 41 Irrogazione delle sanzioni
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 Rinvio ad altre norme
Art. 43 Entrata in vigore
Capo I
IL SERVIZIO DI TAXI
Art. 1 Definizione del servizio
1. Il servizio di taxi - così come definito dall’art.2 - comma uno della Legge 15.01.1992, n. 21- ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.
Art. 1-bis
Uso collettivo del taxi
1. Il servizio taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone.
2. L’istituzione del servizio, la sua organizzazione, nonché le tariffe ed i supplementi per il servizio notturno e festivo sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.
Art. 2 Disciplina del servizio
1. Il servizio di taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.
Art. 3
Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza, rilasciata dal Comune a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova.
2. Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 comma 1 della Legge 21/1992 i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle
norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3 - punti b) e c) è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al terzo comma, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 della Legge 21/1992, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Non possono essere titolari della licenza di cui al presente regolamento le persone giuridiche ed altri soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.
Art. 3-bis
Dati riportati sulla licenza di esercizio
1. Sulla licenza sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo, al numero di telaio, al numero di targa di riconoscimento:
a) quando si verificano le fattispecie di cui al terzo comma, lett. a) e c) del precedente art. 3: il cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero della licenza;
b) quando si verifica la fattispecie di cui al terzo comma, lett. b) del precedente art. 3, la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale ed altresì cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o dei legali rappresentanti. Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto conferente e numero della licenza.
2. Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere comunicata, a cura del titolare, all’xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni ed annotata tempestivamente sulla licenza stessa.
Art. 4 Condizioni di esercizio
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 21/1992.
4. Nell’esercizio dell’attività devono essere osservate tutte le norme a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
Art. 5 Numero delle licenze
1. Il contingente delle licenze taxi è stabilito dalla Regione, con le modalità di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11.
2. Il numero delle licenze taxi è fissato in 23 (ventitre).
3. Ai fini dei successivi aggiornamenti, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta Comunale, apporta eventuali variazioni al numero delle licenze.
Art. 6 Riconoscibilita' delle autovetture
1. Le autovetture in servizio da taxi devono essere del colore uniforme stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, come previsto dall’art. 12 della Legge 15.01.1992 n. 21.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, In posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore destro, in prossimità della targa, deve essere applicato un apposito contrassegno (in metallo od altro materiale idoneo), le cui misure e caratteristiche specifiche sono stabilite dalla Giunta Comunale, recante le seguenti diciture:
− indicazione e stemma del Comune;
− scritta in colore nero “Servizio pubblico – Taxi e numero di licenza”.
b) sui parafanghi anteriori o all’inizio delle porte anteriori dell’autovettura deve essere apposto un contrassegno autoadesivo a colori, le cui misure e caratteristiche specifiche sono stabilite dalla Giunta Comunale, ma che dovrà riportare le seguenti indicazioni:
– la scritta “TAXI”;
– il numero progressivo corrispondente al numero di licenza assegnata;
– la denominazione del taxi;
– l’indicazione e lo stemma del Comune.
Art. 7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 000, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx comunale competente, le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è rilasciata in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi, approvato dall'ente concedente il servizio di linea e nel quale siano
disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
3. L’espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.
Art. 8 Operatività del servizio
1. Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale.
2. II prelevamento dell’utenza avviene all’interno dell’area comunale. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, anche all'interno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
3. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito.
Art. 9
Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze
SOPPRESSO
Capo Il
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 10
Requisiti soggettivi per ottenere la licenza di tassista
0.Xx licenza per l'esercizio della professione di tassista può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n°286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) rispettare le norme previste dal Codice della Strada (D. Lvo 30/04/92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni) relativamente alla conduzione di autoveicoli adibiti a taxi;
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
– Sezione autovetture-, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Mantova;
d) avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza;
e) avere la piena capacità di agire;
f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
h) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 11 del presente regolamento.
Art. 11
Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza
1.Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia) 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione.
0.Xx titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi non può, oltre al servizio in questione, essere titolare, contitolare o comunque prestare servizio in aziende commerciali, artigianali o industriali, oppure svolgere altre attività lavorative a carattere continuativo.
Capo III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 12
Concorso per l'assegnazione delle licenze
1.L’assegnazione delle licenze per il servizio di taxi disponibili avviene tramite concorso pubblico per titoli, con le modalità stabilite nel relativo bando.
0.Xx bando di concorso, che è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, deve essere affisso all’albo pretorio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Comune.
3.I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
Art. 13
Contenuti del bando e Commissione di concorso
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) il numero delle licenze da assegnare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso pubblico e per il rilascio delle licenze;
c) l’indicazione dei titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria;
d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
e) il termine di chiusura del procedimento concorsuale da parte della Commissione di cui al successivo comma 2;
f) il facsimile della domanda di partecipazione al concorso.
2. La Commissione di concorso è così composta:
a) dal Dirigente del Settore comunale competente o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
c) da un funzionario del Settore comunale competente.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Settore comunale competente, di volta in volta nominato dal Dirigente del medesimo settore.
5. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in caso di impedimento permanente del titolare.
Art. 13-bis Presentazione delle domande
1.Le domande di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle licenze di taxi vanno presentate all’ufficio comunale competente, in bollo ed esclusivamente sull’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità), nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare e dichiarare ai sensi del D.P.R. n°445/2000, a pena d’irricevibilità, quanto segue:
• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale;
• possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10;
• insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 11;
• possesso di eventuali titoli preferenziali, specificando quali;
• recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
0.Xx possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 -ad eccezione di quello di cui alla lettera d), che deve essere posseduto al momento dell’effettivo rilascio del titolo- e l’insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 11 -ad eccezione dell'impedimento previsto dal secondo comma, che non deve sussistere nel momento indicato dal successivo art. 15-bis - devono rispettivamente essere presenti e non sussistere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande.
Art. 14
Titoli oggetto di valutazione
0.XX fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di taxi, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) laurea magistrale (quinquennale) - punti 1,00;
b) laurea (triennale) – punti 0,50;
c) diploma di maturità (quinquennale) - punti 0,25;
d) conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle lingua conosciute. La conoscenza della lingua va dimostrata con la presentazione di specifico attestato di una scuola od istituto legalmente riconosciuto. Non sarà valutata la conoscenza di lingua straniera acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria. In caso di laurea in lingua e letterature straniere, saranno attribuiti punti 2,00.
Il candidato cui sia riconosciuto il punteggio relativo al diploma di laurea non ha diritto all’attribuzione del punteggio relativo al diploma di scuola media superiore.
e) titolo professionale di guida turistica - punti 1,00.
0.Xx caso di parità di titoli di cui al comma 1 o in mancanza, costituiscono titoli preferenziali, nell’ordine:
a) l’aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo - punti 2 (due) a semestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx. I suddetti periodi di servizio devono essere documentati con i contratti previsti dall'art. 10 della Legge 15.1.1992 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la minore età anagrafica;
c) il numero dei figli a carico.
3. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra, la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla Commissione di concorso di cui al precedente art. 13.
Art. 15
Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
0.Xx Commissione di concorso, scaduto il termine indicato nel bando, provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli. Indi, conformemente ai disposti del precedente art. 14, forma la graduatoria, che viene successivamente approvata con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente.
0.Xx graduatoria è valida per 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio comunale del provvedimento di cui al comma 1. Le licenze che si renderanno vacanti nel periodo di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la medesima, fino al suo esaurimento.
3.L'assegnazione delle licenze per il servizio di taxi è condizionata alla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 15-bis entro il termine ivi indicato ed alla verifica d'ufficio del possesso degli altri requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli.
Art. 15-bis Documentazione per il rilascio della licenza
0.Xx Dirigente del Settore comunale competente, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 15, comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati l’esito del concorso ed invita i soggetti assegnatari delle licenze a produrre, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, quanto segue:
a) documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di cui all’art. 10 del presente regolamento;
b) documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente art. 3.
2.Gli atti e le certificazioni di cui sopra devono essere prodotte con data non anteriore a quella della comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. Il Dirigente del Settore comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, una volta effettuate le relative verifiche d'ufficio, procede al rilascio delle licenze di cui al precedente art. 3.
0.Xx non assegnazione delle licenze per mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo entro il termine previsto o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 10 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 11 è pronunciata dal Dirigente del Settore comunale competente, che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 15.
Art. 16 Validità della licenza
1. La licenza di esercizio ha validità illimitata, fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte dei competenti uffici comunali, sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di tassista.
Art. 17
Trasferibilità della licenza per atto tra vivi
1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare e nelle forme previste dalla normativa vigente per il trasferimento d’azienda, a persona dallo stesso designata, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L’attestazione dell’inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza purché sia iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea – Sezione autovetture-, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Mantova e sia in possesso di tutti gli altri requisiti indicati all’art. 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della volturazione del titolo, il soggetto designato deve presentare all’ufficio comunale competente apposita domanda di subingresso, in bollo, esclusivamente sull’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità), dichiarando il possesso di tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività ed allegando la documentazione richiesta.
4. In relazione all’accertamento della sussistenza, in capo al nuovo titolare, dei requisiti e delle condizioni prescritte, si applicano le disposizioni del presente regolamento previste per il rilascio della licenza a seguito di concorso, in quanto compatibili.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art. 17-bis
Trasferibilità della licenza a causa di morte
1. In caso di morte dell’intestatario, la licenza, entro il termine massimo di due anni e previa autorizzazione del Dirigente del Settore comunale competente, può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso- qualora in possesso dei requisiti prescritti- ovvero può essere trasferita a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea – Sezione autovetture-, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Mantova ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Qualora, con il decesso del titolare, l’impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell’idoneità professionale, agli eredi è consentito l’esercizio provvisorio dell’attività mediante sostituti iscritti al ruolo.
3. Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al comma 1 decorrerà dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autovetture adibite al servizio taxi.
4. Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare all’ufficio comunale competente, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità), entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento, indicando nella comunicazione anche:
a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso, è necessaria, da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00; oppure:
b) qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza, la volontà degli stessi di designare, quale subentrante nella titolarità, un soggetto non appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti e previa approvazione espressa dello stesso.
5. In relazione all’accertamento della sussistenza, in capo all’erede o al soggetto designato, dei requisiti e delle condizioni prescritte, si applicano le disposizioni del presente regolamento previste per il rilascio della licenza a seguito di concorso, in quanto compatibili.
6. Qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai commi precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati, la licenza taxi viene revocata e rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
7. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.
Capo IV
DISCIPLINA DEL SERVIZIO E NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono:
a) essere collaudati ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 "Nuovo Codice della Strada" a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
b) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di persone diversamente abili;
c) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
e) non essere Euro 0 o Euro 1; essere munite di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, nel rispetto degli standard di qualità definiti a livello regionale.
2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli devono:
a) essere muniti di tassametro omologato, collocato all’interno dell’autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo;
b) essere sempre provvisti a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell’originale aggiornato della licenza di cui al precedente art. 3 e di copia del presente regolamento, nonché della tabella delle tariffe di cui al successivo art. 26, esposta in modo ben visibile a disposizione dell'utenza;
c) possedere le caratteristiche indicate dall’art. 6 del presente regolamento.
Art. 18-bis Sostituzione del veicolo
1. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve presentare all’ufficio comunale competente apposita richiesta, esclusivamente sull’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità), indicando le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio comunale competente provvede al rilascio di apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di aggiornamento della carta di circolazione.
Art. 18-ter Autovetture di scorta
1. Su richiesta dei soggetti indicati all’art. 3 comma 3 lettere b) e c) del presente regolamento, il Dirigente del Settore comunale competente può loro concedere una o
più licenze denominate “licenze BIS” per l’immatricolazione di autovetture taxi di scorta, che siano di proprietà o in disponibilità per uso di servizio degli stessi.
2. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento. Devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi indicati all'art. 6 del presente regolamento e devono essere identificabili con una lettera alfabetica “A”, “B”, “C”, ecc., preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
3. Il servizio taxi di scorta è a disposizione dei tassisti impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per:
a) guasto meccanico;
b) incidente stradale;
c) furto e incendio;
d) atto vandalico.
4. Il concessionario della licenza BIS assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste, che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione deve contenere:
a) generalità complete del richiedente;
b) generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovetture di scorta;
c) numero di targa o di licenza del taxi di scorta;
d) numero di targa e licenza del taxi sostituito;
e) periodo di validità.
5. Il concessionario delle licenze BIS, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente l’ufficio comunale competente, trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
6. Il concessionario delle licenze BIS deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
7. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l’auto di scorta con licenza BIS.
8. Il titolare della licenza per il servizio taxi che fruisce dell’autovettura di scorta deve tenere con sé, per poterli esibire ad ogni richiesta, i documenti dell’autovettura di scorta unitamente a quelli relativi alla propria licenza.
9. Le licenze BIS per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’art. 5 comma 1 della Legge n°21/1992 e non poss ono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
10. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
Art. 18-quater Stazionamento dei taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte (posteggi) ed è consentito solo ai taxi del comune di Mantova in servizio di turno ordinario. Dette aree, individuate con provvedimento della Giunta Comunale, sono contrassegnate mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi del Codice della Strada. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d’informare l’utenza circa le principali caratteristiche del servizio taxi.
2. I tassisti devono prendere posto con la propria autovettura nei posteggi secondo l’ordine d’arrivo. La partenza per effettuare il servizio deve avvenire con lo stesso ordine.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
4. Presso le aree di cui al comma 1 sono installati telefoni ad uso esclusivo dei conducenti, mediante i quali ricevere le richieste degli utenti. Il conducente, nel rispondere alla chiamata, è tenuto, a richiesta dell’utente, a dichiarare il numero dell’autovettura che conduce.
5. E’ consentito all’utente accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l’immediata prestazione.
6. E’ fatto comunque divieto di caricare l’utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi allineati in attesa del posteggio.
7. Per soddisfare in loco le richieste dell'utenza, le autovetture, qualora non sussistano specifici divieti, possono sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine d’arrivo e senza intralciare la viabilità.
Art. 19 Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio o dal trasferimento del titolo. Il Dirigente del Settore comunale competente può concedere una proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni solo per gravi e giustificati motivi.
2. L'inizio del servizio è, in ogni caso, subordinato alla presentazione, all’ufficio comunale competente, della seguente documentazione:
a) fotocopia della carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il titolare abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
b) fotocopia del contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.
3. Il titolare della licenza è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del servizio, a dare comunicazione documentata all’ufficio comunale competente dell'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero presso gli organismi associativi di cui all’art. 3 comma 3 del presente regolamento, così come delle relative cessazioni.
4. Gli organismi associativi di cui al comma precedente sono altresì tenuti a depositare all’ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e a dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.
Art. 19-bis Sospensione facoltativa del servizio
1. Il titolare di licenza di esercizio, mediante apposita domanda, presentata esclusivamente sull’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità), può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad
un anno in un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.
2. Il Dirigente del Settore comunale competente, per giustificati motivi ed ove ciò non osti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione richiesta.
3. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito - da parte dell'interessato -, presso l’ufficio comunale competente, della licenza di esercizio relativa al taxi. La stessa ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando la licenza taxi depositata.
4. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, presso l’ufficio comunale competente, dovrà essere tenuto un apposito registro, indicante le necessarie annotazioni -vistate dagli interessati- delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.
5. Al fine della cessione della licenza comunale di esercizio, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
Art. 20 Turni di servizio
1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con apposito disciplinare, approvato con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente.
2. Il tassista o suo sostituto deve essere presente all’inizio del turno nell’area di stazionamento prevista e non può abbandonare il servizio prima della fine del turno. In caso di assenza e/o di abbandono il tassista dovrà tempestivamente documentare all’ufficio comunale competente la causa dell’assenza e/o l’abbandono del servizio.
3. Al di fuori del turno di servizio non è consentito al tassista l'avvio di prestazioni, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 21, comma 1 lettera v).
Art. 20-bis
Modalità di acquisizione del servizio
1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno può avvenire mediante:
a) richiesta diretta, avanzata al taxi in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta al taxi in transito, qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autovetture in servizio o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica, esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio taxi ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi, con esclusione di chiamate dirette anche mediante telefoni cellulari.
Art. 20-ter Radio taxi
1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio ricetrasmittenti, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell’utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio ricetrasmittenti installate a bordo delle autovetture.
2. La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell’ambito del servizio “Radio taxi” e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l’identità del conducente, il tipo di autovettura, gli orari e le località di arrivo e il corrispettivo. È ammesso, invece, che si concordino preventivamente l’orario e la località di prelevamento.
3. Il servizio di “Radio taxi” deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell’utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio. Esso deve pure garantire agli utenti un’informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.
4. Al momento della cessazione del servizio, le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.
Art. 21 Comportamento dei conducenti
1. I conducenti hanno l’obbligo di:
a)prestare il servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali;
b)vestire con decoro ed essere curati nella persona;
c) usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati e con i colleghi;
d)comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; e)effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l’utente in termini economici -salvo espressa richiesta del cliente- ed informare lo
stesso su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
f) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo ai posti disponibili nello spazio posteriore. In caso di utente singolo, è facoltà di quest’ultimo scegliere il posto da occupare.
g)rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
h)comunicare entro 30 (trenta) giorni all’ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
i) comunicare all’ufficio comunale che ha rilasciato la licenza eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
j) caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e a scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;
k) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria e alla verniciatura; sono vietate: l’apposizione di calcomanie non autorizzate, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia di pubblicità, e la detenzione di oggetti non strettamente necessari, all’interno e all’esterno dei veicoli;
l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra urbana;
m) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dei veicoli e, qualora vi trovasse qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare immediata restituzione al proprietario, consegnarlo, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, al competente ufficio comunale;
n)qualora sia richiesto, aiutare a scendere gli utenti a fine corsa e scaricare i bagagli, nonché prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti diversamente abili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
o) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
p) porre in azione il tassametro all'inizio della corsa, accertandone la funzionalità, e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione all'utente dell'importo segnato;
q) applicare sul veicolo un cartello portante la dicitura "FUORI SERVIZIO", sia al termine di ciascun turno, sia quando il veicolo non presta servizio per qualsiasi ragione, anche se lo stesso viene usato per trasportare familiari;
r) rilasciare al cliente, su richiesta, ricevuta attestante l'importo della corsa, il percorso effettuato e gli elementi identificativi del veicolo;
s) far sostare il veicolo, durante il servizio, esclusivamente nei luoghi appositamente assegnati, con divieto di sostare altrove, se non nei casi di attesa dei clienti che abbiano temporaneamente abbandonato il veicolo e nei casi previsti dal precedente art. 18 –quater;
t) nello svolgimento dei servizi extraurbani, avvertire gli utenti del cambio di tariffa, nel momento in cui si giunge al limite territoriale urbano;
u)ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;
v) accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti della Polizia Locale o dagli altri agenti della Forza pubblica ed effettuare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, anche se richiesti da cittadini privati. L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.
w) tenere a bordo del mezzo la licenza di esercizio in originale, unitamente agli altri documenti di circolazione, da esibire ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
x) esporre all'interno del mezzo, in modo ben visibile per l’utenza, un estratto del tariffario in vigore, timbrato dall’ufficio comunale competente;
2. I conducenti hanno facoltà di rifiutare il trasporto di:
a) bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
b) persone con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, fatta eccezione per i cani-guida dei non vedenti;
c) persone manifestamente o dichiaratamente affette da malattia pericolosa o contagiosa o da ubriachezza manifesta o da alterazione dovuta a sostanze psicotrope.
Art. 21-bis Divieti
0.Xx conducenti di taxi è fatto divieto, durante il servizio, di:
a) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, anche durante il periodo di sosta. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7 e nella fattispecie prevista dall’art. 21-ter del presente regolamento;
c) portare animali propri sul veicolo;
d) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta degli utenti o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
e) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa (fatti salvi i diritti verso gli utenti che avessero recato danni al veicolo);
f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili;
h) fumare, mangiare e bere sul veicolo, anche durante il periodo di sosta;
i) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o non conforme a quanto previsto dalle norme vigenti;
j) abbandonare, anche temporaneamente, il veicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k) sdraiarsi sull’autovettura;
l) tenere la radio ad alto volume, fare schiamazzi, usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
m)adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti;
n) rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
o) lavare i veicoli ed eseguire riparazioni nelle località stabilite per lo stazionamento degli stessi, ad eccezione del cambio pneumatici e di piccole riparazioni di evidente prima necessità;
p) consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata ai sensi degli artt. 23 e 23- bis del presente regolamento.
Art. 21-ter Affiancamento
1. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, previa autorizzazione del Dirigente del Settore comunale competente, al titolare della licenza taxi che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto, è consentito lo svolgimento del servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.
2. Analogamente, possono avvalersi della previsione di cui al comma precedente i collaboratori familiari, limitatamente ai 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
Art. 21-quater Taxi fuori servizio
1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono considerate fuori servizio:
a) quando non siano in turno;
b) per guasti al veicolo ovvero quando il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) per malore del conducente;
d) nei casi previsti all'art. 19-bis comma 1 del presente regolamento, qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida e per riposo settimanale;
e) quando vengano ritirati - durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento per l'espletamento del servizio.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta "FUORI SERVIZIO".
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio taxi.
Art. 22 Comportamento degli utenti
1.Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) Xxxxxx, mangiare e bere sul veicolo;
b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell’ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
g) insudiciare o danneggiare il veicolo o le sue apparecchiature;
h) compiere atti contrari alla decenza;
i) fare schiamazzi o rumori molesti;
j) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
k) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata;
l) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.
2.Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all’autovettura, l’inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell’autovettura di interrompere la corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l’intervento degli organi di Polizia.
Art. 23 Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi devono svolgere personalmente tale servizio. Tale obbligo, con riferimento alle fattispecie previste dal precedente art. 3 comma 3, sussiste anche per gli associati in cooperative di produzione e lavoro ed in consorzio tra imprese artigiane per l'originario conferente.
2. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente regolamento:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per l’espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
3. Gli eredi minori del titolare della licenza, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della citata legge 18 aprile 1962 n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. All’infuori dei casi regolati nei commi precedenti, le autovetture adibite al servizio taxi non possono essere condotte da persone diverse dagli intestatari delle relative licenze.
6. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L’inabilità temporanea deve essere certificata dall’autorità sanitaria competente.
7. La richiesta di sostituzione alla guida, che deve essere presentata -a cura del titolare della licenza per il servizio taxi - all’ufficio comunale competente, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità), deve contenere:
– i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 2 del presente articolo;
– la durata della sostituzione;
– il nominativo del sostituto;
– la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti, resa da parte del sostituto.
8. Alla richiesta di sostituzione devono essere altresì allegati in copia:
– il contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
– la posizione INAIL e INPS del sostituto (in caso di contratto di lavoro subordinato);
– la comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
9. L’ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed il possesso dei requisiti previsti, rilascia nulla osta al sostituto e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sulla licenza taxi del titolare.
00.Xx sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
00.Xx sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.
Art. 23-bis Collaborazione familiare
1.I titolari di licenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l’impresa familiare sia costituita ai sensi dell’art. 230- bis del codice civile.
0.Xx familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3.Per poter esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente regolamento, il titolare della licenza deve presentare all’ufficio comunale competente apposita richiesta, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità); tale richiesta deve contenere quanto segue:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all’art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992 n. 21;
b) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti a sensi dell’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, indicandone i rispettivi estremi.
Alla domanda di cui sopra dovrà essere allegata fotocopia dell’atto registrato comprovante la costituzione dell’impresa familiare o la sua modifica.
4.L’ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed il possesso dei requisiti previsti, rilascia nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sulla licenza taxi del titolare.
0.Xx non conformità dell’attività svolta nelle forme previste dall’art. 230 bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l’immediata interdizione dell’attività.
6.Nell’ambito del servizio di taxi, il collaboratore familiare ha l’obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza.
L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso.
Art. 24 Sospensione della corsa
1. Qualora, per avarìa del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo segnato sul tassametro.
2. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta, in attesa di decisioni da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.
3. Il conducente, inoltre, può esigere l'importo segnato dal tassametro quando gli utenti smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che gli stessi non depositino una somma equivalente al corrispettivo di un'ora di fermata per trattenere a disposizione il veicolo. La somma depositata verrà restituita agli utenti alla ripresa del servizio.
Scaduto il termine dell'ora, il conducente non è tenuto ad attendere ulteriormente gli utenti.
Art. 25
Trasporto persone diversamente abili
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, il servizio di taxi è accessibile a tutte le persone diversamente abili. I titolari delle licenze hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso delle persone alle autovetture.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
Art. 26 Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi - a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano-, nonché i relativi supplementi, sono determinate dalla Giunta Comunale, in relazione all’andamento dei costi del servizio ed alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale dalla Camera di Commercio.
2. Possono essere previste tariffe particolari per manifestazioni o iniziative di rilevanza cittadina o per il trasporto di particolari categorie di persone.
3. I tassisti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta, firmata, del prezzo della corsa, con l’indicazione del numero della licenza, della località d’inizio e di fine e del giorno e dell’ora in cui la stessa è terminata.
5. E’ esente dal pagamento il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili, nonché quello dei cani per i non vedenti.
Art. 27 Tassametro
1. Ciascun veicolo deve essere munito, come previsto dal precedente art. 18, di un tassametro omologato e sigillato, sul quale potranno in qualsiasi momento essere esercitati controlli da parte degli organi competenti; le eventuali riparazioni del tassametro – che devono essere effettuate prima di iniziare il turno di servizio- comportano una risigillatura. Il tassametro deve essere collocato in modo da presentarsi chiaramente visibile all'utente ed illuminato, in modo da consentirne, anche nelle ore notturne, la lettura.
2. Il tassametro deve essere posto in funzione all'inizio del servizio e chiuso non appena il servizio ha termine. L'inizio della prestazione avviene mediante:
a) richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio;
b) richiesta mediante telefono posto nelle località di stazionamento: il tassametro viene azionato al momento della partenza;
c) richiesta mediante radio taxi: il tassametro viene azionato non prima che il conducente riceva la chiamata radio.
In ogni caso il tassametro viene azionato al momento dell'impegno, anche se l'utente ha dei bagagli.
Il tassametro deve essere chiuso nel momento in cui il veicolo si ferma e l'utente prende visione dell'importo. Successivamente si deve provvedere allo scarico di eventuali bagagli.
Soltanto dopo l’avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di “libero”.
3. In caso di guasto al tassametro, il servizio deve essere immediatamente sospeso e il veicolo fatto rientrare in rimessa con la bandierina del tassametro abbassata. Qualora il guasto avvenga mentre il veicolo è in servizio, il conducente ha l'obbligo di segnalare il guasto all'utente e, qualora lo stesso lo richieda, deve condurlo ugualmente a destinazione, riscuotendo il prezzo della corsa calcolato in base alla tariffa vigente, sull'approssimativo percorso chilometrico effettuato e sulla durata del servizio. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del competente ufficio comunale. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
4. I titolari di licenza taxi sono tenuti ad apportare al tassametro, a loro cura e spese, eventuali modificazioni disposte dall’Autorità comunale.
Art. 28 Contachilometri
1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. Le avarie al contachilometri sopravvenute nel xxxxx xxx xxxxxxxx -xxxxx l'eventuale prosecuzione della corsa, a richiesta del passeggero- debbono essere riparate prima di riprendere il servizio medesimo.
Art. 29
Impiego di tecnologie innovative
1. Nell’organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell’offerta di trasporto in tutto l’ambito urbano.
Art. 30
Responsabilità relative al servizio di taxi
1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di taxi, fa carico esclusivamente al titolare della licenza, al suo collaboratore familiare od al suo
sostituto, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
Art. 30-bis Rimborso tassa sulla benzina
1. I titolari di licenza taxi hanno diritto al rimborso parziale dell’accisa sui carburanti consumati per l’azionamento delle autovetture, ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 29/03/1994 e successive modifiche ed integrazioni (per benzina e GPL) e dall’art. 23 della Legge 23/12/2000 n. 388 (per metano e gasolio).
2. A tale fine devono presentare, entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, apposita domanda alla competente Circoscrizione Doganale, dichiarando i giorni di effettivo servizio prestato nell'anno di riferimento.
3. La domanda dovrà essere preventivamente vistata dal Dirigente del Settore comunale competente, che dovrà verificare, oltre al possesso della licenza, l’assenza di sospensioni o revoche della stessa e gli eventuali periodi di assenza, nonché convalidare quant’altro dichiarato nella medesima.
Art. 31 Pubblicità sulle autovetture
1. Nel rispetto della vigente normativa, l’applicazione di messaggi pubblicitari all’interno o all’esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente del Settore comunale competente.
Art. 32 Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Locale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento.
Capo V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Art. 33 Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale ed a tutti i funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale.
Art. 34
Idoneità dei mezzi al servizio
1. Fatta salva la verifica circa l’idoneità del veicolo prevista in capo agli organi competenti, la Polizia Locale, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, dispone controlli sulle autovetture adibite al servizio taxi, allo scopo di verificare lo stato di efficienza, di decoro e di funzionalità delle stesse ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato.
2. E’ in ogni caso fatta salva la revisione periodica dei veicoli, nelle forme e con i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede a darne segnalazione al Dirigente del Settore comunale competente, per l’adozione dei relativi provvedimenti.
4. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
Art. 35 Sanzioni
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite come segue:
a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 35-bis;
b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione, della revoca e della decadenza della licenza di cui ai successivi artt. 37, 38 e 39.
Art. 35-bis
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 86 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285), nei casi in esso espressamente indicati, nonché dalle altre norme del medesimo Codice e del relativo Regolamento, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa per
gli importi indicati dall’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza della licenza per le fattispecie indicate dai successivi articoli.
Art. 36 Rinuncia alla licenza
1. La rinuncia all’esercizio della licenza si effettua da parte del titolare o dell’erede mediante apposita comunicazione scritta, da presentarsi al competente ufficio comunale.
Art. 37 Sospensione della licenza
1. La licenza è sospesa dal Dirigente del Settore comunale competente, per un periodo da uno a novanta giorni, in caso di:
a) violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati;
b) sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal Codice penale;
c) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
d) sosta fuori delle aree previste dal precedente art. 18-quater;
e) investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
f) guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata o di manifesta alterazione dovuta a sostanza psicotrope;
g) mancata pronta consegna all'ufficio comunale competente degli oggetti rinvenuti nel veicolo, nei termini previsti dal precedente art. 21;
h) mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro;
i) pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro o dei supplementi dovuti;
j) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
k) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
l) mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 6;
m)morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza;
n) sostituzione di veicolo non circolante con altro senza preventivo nulla osta del Dirigente del Settore comunale competente ai sensi del precedente art. 18-bis;
o) impiego, da parte del titolare, di conducenti sostituiti o di collaboratori familiari senza preventivo nulla osta del Dirigente del Settore comunale competente ai sensi dei precedenti artt. 23 e 23-bis;
p) affidamento della guida del veicolo durante il servizio a persona non abilitata alla guida del taxi;
q) dichiarazioni non veritiere ai fini del rimborso della tassa sulla benzina;
r) interruzione del servizio senza giustificato motivo.
2. La durata della sospensione viene determinata dal Dirigente del Settore comunale competente in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa.
3. Durante la sospensione, la licenza di esercizio del servizio di taxi viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.
4. Per i sostituti di guida e per i collaboratori di cui ai precedenti artt. 23 e 23-bis la sospensione della licenza, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita dalla sospensione dei rispettivi nullaosta.
5. L’ufficio comunale competente comunica la sospensione all’ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 38 Revoca della licenza
1. La licenza è revocata dal Dirigente del Settore comunale competente, in caso di:
a) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l’autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall’art. 4 - comma 1;
b) perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 10;
c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 11;
d) trasferimento della licenza senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art. 17;
e) sospensione della licenza per tre volte nell'arco di un triennio;
f) ingiustificata sospensione del servizio per un mese, anche non consecutivo;
g) recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe, per abusiva regolazione o manomissione del tassametro;
h) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;
i) morte del titolare, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 17-bis e 23;
j) per motivi di pubblico interesse di comprovata gravità.
2. La revoca comporta il ritiro della licenza e del contrassegno di cui al precedente art. 6.
3. Per i sostituti di guida e per i collaboratori di cui ai precedenti artt. 23 e 23-bis la revoca della licenza, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita dalla revoca dei rispettivi nullaosta.
4. L’ufficio comunale competente comunica la revoca all’ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimenti di competenza.
Art. 39 Decadenza della licenza
1. La licenza è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
a) per mancato inizio o ripresa del servizio nei termini stabiliti dagli artt. 19 comma 1 e 19 bis del presente regolamento;
b) per avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione della licenza di esercizio nell’arco di un quinquennio;
c) per fallimento del titolare della licenza.
2. La decadenza, che opera di diritto, è dichiarata con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente.
3. L’ufficio comunale competente comunica la decadenza all’ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 40
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede o al collaboratore o al sostituto o all'assegnatario della licenza nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.
2. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
Art. 41 Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42
Rinvio ad altre norme
1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali ed in particolare dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 "Nuovo Codice della Strada" e dalla Leg ge Regione Lombardia 14 luglio 2009 n. 11 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti” e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché ad ogni altra legge e regolamento sovraordinato vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.
Art. 43 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d’approvazione.
2. A decorrere da tale data sono abrogati il precedente Regolamento Comunale in materia ed ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.