CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
Comune di Milano, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx x. 0, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 01199250158, rappresentato dall’ arch. Xxxxxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore dell’Area Ambiente ed Energia, domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxxx x. 0
Xxxxxx xx Xxx, con sede in Xxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita
I.V.A n. 00893240150, rappresentato dall’arch. Xxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Direttore Area 3 - Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori pubblici, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00,
Xxxxxx X.x.X., xxx xxxx xx Xxxxxx, via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 171, Codice Fiscale/ Partita IVA n. 07468440966 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano MI- 1960692 rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, dotato dei poteri a questo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 maggio 2019, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa,
CON L’ADESIONE DI
Amsa S.p.A.-Gruppo a2a, con sede in Milano, via Olgettina n. 25, Codice Fiscale, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Partita I.V.A. n. 05908960965, rappresentata dall’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Responsabile Operativo, domiciliato per la carica in via Olgettina n. 25,
A.Se.R. S.p.A., con sede in Xxx (XX), xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0, Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Partita I.V.A. n. 04626760963, rappresentata dall’xxx. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0.
PREMESSO CHE
✓ il Consiglio Comunale di Milano, con deliberazione n. 12 dell’8 febbraio 2001, ha affidato alla società Amsa S.p.A. (oggi Amsa S.p.A. - Gruppo a2a S.p.A.), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale allora vigente in materia, la gestione integrata dei rifiuti e le altre attività inerenti l’igiene e la pulizia urbana su tutto il territorio della Città di Milano per un periodo di venti anni, ovvero fino all’anno 2021;
✓ con successivi provvedimenti deliberativi, e da ultimo con deliberazione n. 2296 del
29 dicembre 2016, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per l’aggiornamento del rapporto contrattuale tra il Comune di Milano e la società Amsa S.p.A. - Gruppo A2A relativo alla gestione dei predetti servizi, per il periodo 1° gennaio 2017 ÷ 31 dicembre 2017 con eventuale proroga fino all’8 febbraio 2021; in particolare, oggetto del servizio affidato alla società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a è la gestione sul territorio comunale dei rifiuti urbani, così come classificati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché la pulizia urbana;
✓ in attuazione della citata deliberazione, in data 12 aprile 2017, è stato sottoscritto fra il Comune di Milano e la società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a il relativo Contratto di Servizio 2017-2021;
✓ dal canto suo, il Consiglio comunale di Rho, con deliberazione n. 62 del 15 luglio 2004, ha assunto la decisione di gestire i servizi ambientali tramite una società a prevalente capitale pubblico ai sensi della normativa allora vigente in materia;
✓ la società mista, denominata A.Se.R. S.p.A., è stata costituita con atto pubblico in data 3 dicembre 2004 e, in data 23 dicembre 2004, è stata sottoscritta la convenzione fra A.Se.R. S.p.A. e il Comune di Rho per la gestione dei servizi ambientali;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE
✓ Arexpo S.p.A., società a maggioranza pubblica costituita nel giugno 2011, (Ministero dell’Economia e delle Finanze 39,28%, Regione Lombardia 21,05%, Comune di Milano 21,05%, Fondazione Fiera Milano 16,80%, Città Metropolitana 1,21% e Comune di Rho 0,61%), è proprietaria delle aree sulle quali si è svolta l’Esposizione Universale Expo Milano 2015 (anche solo il “Sito”) ed ha nel proprio oggetto sociale, tra l’altro, la valorizzazione e la riqualificazione del compendio immobiliare nella fase successiva alla conclusione della manifestazione espositiva;
✓ nell’ambito della regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici tra Expo 2015 S.p.A. in liquidazione e Arexpo S.p.A., è stato sottoscritto, in data 21 aprile 2016, l’Atto Integrativo all’Accordo Quadro tra le due Società (originariamente stipulato nel 2012), con cui è stata anticipata l’estinzione del diritto di superficie costituito in favore di Expo 2015 S.p.A. al 1° maggio 2016; pertanto, a far tempo da quella data, Arexpo S.p.A. risulta piena proprietaria delle aree del Sito e degli immobili ivi insistenti;
✓ sotto il profilo della disciplina urbanistica delle suddette aree, con D.P.G.R. n. 7471 del 4 agosto 2011 è stato approvato l’Accordo di Programma (di seguito anche “A.d.P. Expo”) fra il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rho, la società Poste Italiane S.p.A. e con l’adesione delle società Expo 2015 S.p.A. ed Arexpo S.p.A., finalizzato a consentire la realizzazione dell’Esposizione Universale Expo Milano 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento espositivo;
✓ in seguito, l’Atto Integrativo al suddetto Accordo di Programma, approvato con
D.P.G.R. 30 maggio 2016, n. 432, ha definito le modalità per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del sito Expo Milano 2015 nella fase transitoria del post evento – cosiddetto “Fast Post Expo”;
✓ la società Arexpo S.p.A., nel contesto delle attività di gestione, manutenzione e utilizzo delle aree e dei manufatti del Sito nella fase transitoria del Fast Post Expo previste dall’Atto Integrativo all’A.d.P. Expo sopra citato, ha presentato un programma di rivitalizzazione del Sito stesso mediante un palinsesto di eventi che si sono svolti nel periodo primavera/estate dal 2016 al 2018;
✓ in data 20 giugno 2017, al fine di conservare il patrimonio di infrastrutture realizzate per Expo Milano 2015 da un lato e, dall’altro, di promuovere le attività di trasformazione e sviluppo definitivo dell’ex sito espositivo, è stata stipulata una Convenzione tra Comune di Milano, Comune di Rho e Arexpo S.p.A., con
l’adesione di Amsa S.p.A. – Gruppo a2a, e A.Ser. S.p.A., avente come finalità la gestione integrata dei rifiuti sul sito che ha ospitato l’Esposizione Universale del 2015;
✓ tale Convenzione disciplinava, in particolare, lo svolgimento da parte del Comune di Milano del servizio di igiene urbana e di raccolta e smaltimento rifiuti sulla porzione di sito espositivo di propria naturale competenza e, inoltre, sulla porzione insistente sul territorio comunale di Rho, nonché l’esercizio da parte del medesimo Comune di Milano della correlata potestà impositiva relativamente a tali servizi ordinari, con possibilità di risoluzione consensuale, in caso di anticipata trasformazione urbanistica tale da motivare l’intervento di A.Se.R. S.p.A. nella gestione integrata dei rifiuti sulla porzione di territorio del Comune di Rho;
✓ in tale accordo veniva inoltre stabilito che una serie di servizi aggiuntivi di igiene urbana, non rientranti nelle prestazioni previste nel contratto di servizio in essere tra il Comune di Milano e Amsa S.p.A.- Gruppo a2a, fossero da dettagliarsi con successivo Accordo Tecnico – Operativo, da sottoscriversi tra Arexpo S.p.A. e Amsa S.p.A.- Gruppo a2a;
✓ tale Convenzione aveva vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;
DATO ATTO CHE
✓ Arexpo S.p.A., con nota del 20 novembre 2018 (allegata sub n. 1), ha manifestato la necessità di addivenire alla definizione tra le medesime Parti di una nuova Convenzione per il biennio 2019-2020, in un’ottica di continuità con la precedente e con le medesime modalità operative, in considerazione anche degli eventi in programma sul Sito;
✓ in riscontro alla sopra detta nota di Arexpo S.p.A., il Comune di Milano (allegata sub n. 2), con sua nota del 24 dicembre 2018, ha comunicato la propria disponibilità “a proseguire nella gestione integrata dei rifiuti fino al 31 dicembre 2019, alle medesime condizioni previste per l’anno 2018”;
✓ in relazione al fabbisogno segnalato da Arexpo S.p.A. e nondimeno alla sopra citata nota del Comune di Milano, Amsa S.p.A. – Gruppo a2a con nota del 24 dicembre 2018 (allegata sub n. 3), ha confermato la propria disponibilità a svolgere i servizi richiesti;
✓ con nota congiunta del 7 gennaio 2019 (allegata sub n. 4), il Comune di Rho e A.Se.R. S.p.A. hanno comunicato di acconsentire “a che la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani su tutto l’ex sito Expo, e la correlata potestà impositiva, siano integralmente in capo al Comune di Milano”;
✓ con nota del 19 giugno 2019 (allegato sub n. 5) il Direttore Generale di Arexpo
S.p.A. ha trasmesso il calendario eventi 2019 ed ha altresì comunicato che la Società intende programmare una stagione di eventi anche per l’annualità 2020, in previsione della quale potrebbe rendersi necessaria la prosecuzione della presente Convenzione;
CONSIDERATO CHE:
✓ il Sito è ubicato, per la parte prevalente, sul territorio del Comune di Milano (83%) e, per la restante parte, sul territorio del Comune di Rho (17%);
✓ Regione Lombardia con deliberazione n. X/5070 del 18 aprile 2016, nell’approvare l’ipotesi di Atto Integrativo all’Accordo di Programma Expo, precedentemente citato, ha deliberato la proroga della validità della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. IX/2969 del 2 febbraio 2012, alla D.G.R. n. IX/4779 del 30 gennaio 2013 e alla D.G.R. n. X/725 del 27 settembre 2013, per 60 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del D.P.G.R. di approvazione dell’Atto Integrativo all’A.d.P. Expo (B.U.R.L. 6 giugno 2016), confermando le prescrizioni contenute nelle stesse ed in particolare quella di cui all’Allegato A - Capitolo 7, che prevedeva la necessità di garantire una gestione integrata ed omogenea del servizio in questione sul sito EXPO, sollecitando, a tal fine, che “con riferimento alla parte di territorio comunale di Rho interessata dall’evento espositivo, si preveda di avvalersi dell’impresa locale (A.Se.R. S.p.A.), già strutturata ed organizzata per questo tipo di attività, per evidenti economie di viaggi, movimentazioni e tempi, fatta salva la possibilità, già indicata nello SIA, che la stessa società possa addivenire ad un accordo per cui la gestione dei rifiuti urbani prodotti su tutto il sito sia integralmente in capo ad Amsa S.p.A. - Gruppo a2a”;
✓ con la citata DGR n. X/5070 del 2016 è stato altresì istituto l’Osservatorio Ambientale per la fase “Fast post Expo” con il compito di monitorare l’ottemperanza di tali prescrizioni;
✓ in coerenza con le citate prescrizioni in tema ambientale, la sopra richiamata rinuncia del Comune di Rho e l’attivazione di Amsa S.p.A. – Gruppo a2a per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e degli ulteriori servizi di igiene urbana sopra indicati:
• assicurano evidenti economie di viaggi, movimentazioni e tempi nella gestione complessiva di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dal sito, insistente quasi interamente sul territorio del Comune di Milano;
• garantiscono, conseguentemente, un contenimento dei disagi per la cittadinanza connessi al trasporto e allo smaltimento dei suddetti rifiuti, in quanto Amsa
S.p.A. - Gruppo a2a è già presente sul territorio comunale ed è già strutturata ed organizzata per questo tipo di attività;
• consentono di prevenire ed evitare le difficoltà tecniche/operative connesse alla presenza di più soggetti gestori operanti nel medesimo ambito, anche territoriale;
• consentono di assicurare su tutto il sito standard qualitativi omogenei nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
✓ è all’esame delle Amministrazioni competenti (Comune di Milano e Comune di Rho) la proposta definitiva del Programma Integrato di Intervento per la trasformazione urbanistica dell’area dell’ex sito Expo 2015, ora denominata area “MIND”, finalizzata alla successiva adozione ed approvazione, precisando altresì che sono attualmente in corso le relative procedure di natura ambientale che fisseranno le prescrizioni atte a garantire la sostenibilità ambientale del sito;
VISTI
la Deliberazione di Giunta del Comune di Milano n. 1165 del 12 luglio 2019, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la stipulazione di una
Convenzione tra il Comune di Milano, il Comune di Rho e la società Arexpo S.p.A., con l’adesione della società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a e della società A.Se.R. S.p.A., finalizzata all’attivazione sul sito che ha ospitato EXPO 2015, limitatamente alle aree interessate dagli eventi in programma, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché di ulteriori servizi di igiene urbana, in favore della società Arexpo S.p.A.;
la Determinazione dirigenziale n. 2933 del 22 agosto 2019 del Direttore dell’Area Ambiente ed Energia del Comune di Milano con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione di cui al presente atto;
la deliberazione di Giunta del Comune di Rho n. 193 del 23 luglio 2019, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione di cui al presente atto;
l’art. 1, comma 136, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 136, L. 232/2016 e ne formano altresì il presupposto.
Articolo 2 Finalità
La presente Convenzione ha come finalità la disciplina dei rapporti di collaborazione tra Arexpo S.p.A., Comune di Milano e Comune di Rho e, per adesione, Amsa S.p.A. – Gruppo a2a e A.Se.R. S.p.A., in ordine allo svolgimento, in maniera omogenea ed organizzata, del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di ulteriori servizi di igiene urbana sul sito che ha ospitato l’Esposizione Universale del 2015, limitatamente alle aree interessate dagli eventi in programma.
Articolo 3 Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto l’impegno del Comune di Milano, con accettazione espressa del Comune di Rho, a garantire lo svolgimento, in favore della società Arexpo S.p.A., per il tramite della società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a, limitatamente alle aree interessate dagli eventi in programma sul Sito espositivo, come definito al successivo art. 4, dei seguenti servizi:
1. servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, anche per la parte insistente sul territorio del Comune di Rho, in virtù del vigente Contratto di Servizio tra lo stesso Comune di Milano e la Società Amsa
S.p.A. – Gruppo a2a;
2. ulteriori servizi di igiene urbana che saranno dettagliati con riguardo sia alle prestazioni richieste che agli standard qualitativi ed economici, in specifico Accordo tecnico-operativo tra Arexpo S.p.A. ed Amsa S.p.A. – Gruppo a2a, secondo quanto previsto al successivo art. 6. Tali servizi, sono sinteticamente indicati da Arexpo
S.p.A. come segue:
- raccolta rifiuti aggiuntiva rispetto all’ordinaria prevista dalla ordinanza del Sindaco del Comune di Milano n. 38/2014;
- lavaggio cassonetti rifiuti organici;
- spazzamento meccanizzato;
- spazzamento manuale;
- vuotatura cestini;
- pulizia e salatura in caso di neve.
Articolo 4
Luogo di svolgimento dei servizi
I servizi oggetto della presente Convenzione, come descritti al precedente art. 3 saranno svolti da Amsa S.p.A. – Gruppo a2a presso le aree del Sito, individuate nella planimetria allegata alla presente Convenzione trasmessa con la nota del Direttore Generale di Arexpo S.p.A. del 19 giugno 2019 (allegata sub n. 6).
Articolo 5
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con facoltà per le Parti, sussistendone i presupposti, di convenire, con formale scambio di comunicazioni, la prosecuzione della stessa fino al 31 dicembre 2020.
Articolo 6 Accordo tecnico-operativo
Arexpo S.p.A. procederà a stipulare con Xxxx S.p.A. - Gruppo a2a un Accordo tecnico- operativo che disciplinerà, oltre alle clausole contrattuali di carattere generale, le specifiche modalità di svolgimento degli ulteriori servizi richiesti dalla Società, come sopra elencati all’art. 3 punto 2.
In particolare, il citato Accordo dovrà disciplinare:
• standard qualitativi ed economici degli ulteriori servizi di igiene urbana analoghi a quelli previsti nel contratto di servizio in essere tra il Comune di Milano e la medesima società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a;
• il rispetto della prescrizione di cui all’Allegato A – Capitolo 7 – lettera o) del decreto di non assoggettabilità alla VIA, relativa alle modifiche del progetto di realizzazione della piastra espositiva Expo 2015, nei Comuni di Milano e di Rho, in merito ai rifiuti prodotti dall’evento, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/4779 del 30 gennaio 2013, la cui validità è stata prorogata con DGR n. X/5070 del 18 aprile 2016 relativamente alla fase cosiddetta “Fast Post Expo”, nonché delle eventuali ulteriori prescrizioni in tema ambientale;
• strumenti idonei a garantire un efficace controllo in merito al rispetto, da parte della società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a, degli obblighi contrattuali finalizzati a garantire un’efficiente gestione dei rifiuti prodotti dal sito e dello spazzamento delle aree interessate dagli eventi in programma, nonché l’obbligo di relazionare periodicamente, in tal senso, al Comune di Milano;
• il riconoscimento della facoltà per il Comune di Milano, qualora accerti o riceva segnalazioni, debitamente documentate, dalla Società Arexpo S.p.A. di difformità degli standard qualitativi del servizio svolto dalla società Amsa S.p.A. - Gruppo
a2a, in favore di Arexpo S.p.A., di richiamare la suddetta società alla risoluzione delle criticità riscontrate;
• saranno a carico della società Arexpo S.p.A. gli oneri economici, derivanti dall’attivazione di tali ulteriori servizi, che saranno direttamente liquidati dalla medesima società in favore di Amsa S.p.A. - Gruppo a2a, in base alle modalità e termini che saranno concordati nell’Accordo tecnico–operativo;
• i corrispettivi per tali servizi, che Arexpo S.p.A. si impegna a liquidare direttamente in favore di Xxxx S.p.A. – Gruppo a2a, saranno coerenti ed allineati alle condizioni ed ai prezzi previsti nel vigente Contratto di Servizio fra il Comune di Milano e Amsa S.p.A. - Gruppo a2a.
Articolo 7
Oneri economici dei servizi
In relazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al punto 1. dell’art. 3, la società Arexpo S.p.A. è responsabile del versamento in favore del Comune di Milano dei connessi tributi, anche per il servizio svolto sulla parte di Sito insistente sul territorio del Comune di Rho – che accetta – attraverso l’apertura di specifiche posizioni tributarie, secondo le modalità individuate dalla Direzione Bilancio e Entrate del Comune di Milano.
Gli oneri economici derivanti dall’attivazione degli ulteriori servizi di igiene urbana di cui al punto 2. dell’art. 3, a carico di Arexpo S.p.A., saranno previsti e disciplinati nell’Accordo tecnico – operativo di cui al precedente art. 6.
Fermo restando quanto sopra, Arexpo S.p.A. si impegna a non richiedere alcun contributo economico da parte del Comune di Milano per i servizi svolti da Amsa S.p.A.
– Gruppo a2a.
Articolo 8 Standard del servizio
Le prestazioni, oggetto dell’Accordo tecnico-operativo di cui al precedente art. 6, dovranno essere coerenti con gli standard qualitativi disciplinati dal vigente Contratto di Servizio fra il Comune di Milano e Amsa S.p.A. – Gruppo a2a.
Il Comune di Milano, qualora accerti o riceva segnalazioni, debitamente documentate, da Arexpo S.p.A. di difformità degli standard qualitativi del servizio svolto dalla società Amsa S.p.A. – Gruppo a2a in favore della stessa Arexpo S.p.A., avrà facoltà di richiamare la suddetta società erogatrice dei servizi alla risoluzione delle criticità riscontrate.
Xxxx S.p.A. – Gruppo a2a ed Arexpo S.p.A. si impegnano, congiuntamente, ad individuare nell’ambito dell’Accordo tecnico-operativo, di cui al precedente art. 6, modalità volte a garantire e massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dell’area interessata, con successiva informativa in merito al Comune di Milano ed al Comune di Rho.
Articolo 9 Valutazione ambientale
L’attivazione dei servizi dovrà essere effettuata nel rispetto delle previsioni normative ed ambientali di riferimento, nonché, fino a quando efficaci, delle prescrizioni dettate in
sede di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente al progetto di realizzazione della piastra espositiva EXPO 2015, nei Comuni di Milano e Rho, approvate con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/4779 del 30 gennaio 2013, prescrizioni successivamente confermate e prorogate con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5070 del 18 aprile 2016.
Resta inteso che, divenute inefficaci le specifiche prescrizioni di cui al paragrafo precedente, l’esecuzione dei servizi previsti nella presente Convenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle applicabili prescrizioni del Programma Integrato di Intervento previsto dall’Accordo di Programma di cui in premessa, attualmente in avanzata fase istruttoria.
Articolo 10 Responsabilità
Arexpo S.p.A. si impegna a manlevare il Comune di Milano ed il Comune di Rho da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque promuoversi, giudizialmente o extra giudizialmente, in relazione a quanto oggetto dell’Accordo tecnico-operativo di cui all’art. 6.
Xxxx S.p.A. – Gruppo a2a è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli eventuali danni conseguenti l’attività di servizio e, pertanto, si impegna in ogni caso a mantenere indenne Arexpo S.p.A., il Comune di Milano ed il Comune di Rho da qualsiasi responsabilità, richieste di risarcimento danni ed eventuali azioni legali promosse da terzi direttamente imputabili alle attività da essa svolte in favore di Arexpo
S.p.A. ed effettuate sia direttamente sia da terzi incaricati dalla stessa Xxxx S.p.A. - Gruppo a2a.
Articolo 11 Risoluzione consensuale
Le Parti si riservano la facoltà di risolvere consensualmente, in via anticipata, la presente Convenzione, qualora la riqualificazione urbanistica delle aree che hanno ospitato l’Expo 2015 dovesse subire un’accelerazione tale da motivare l’intervento di A.Se.R.
S.p.A. ai fini della gestione integrata dei rifiuti sulla porzione di territorio sito in Comune di Rho.
La risoluzione verrà formalizzata con atto scritto tra le Parti, previa definizione congiunta dei rapporti giuridici ed economici eventualmente ancora pendenti.
Articolo 12 Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente Convenzione le Parti si impegnano ad adire la competente Autorità Giudiziaria di Milano.
Articolo 13 Referenti
Le Parti si impegnano ad individuare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i rispettivi referenti comunicandoli tempestivamente alle altre Parti firmatarie.
Articolo 14 Disposizioni in materia di legalità
Le Parti prendono atto che Amsa S.p.A. – Gruppo a2a dovrà svolgere le attività previste nella presente Convenzione nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, ambientali, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le Parti prendono altresì atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del d.l. n. 90/2014, l’Accordo tecnico–operativo di cui al precedente art. 6 sarà risolto di diritto in caso di commissione da parte di Amsa S.p.A. – Gruppo a2a di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o di eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.
Letta, confermata e sottoscritta.
per il Comune di Milano arch. Xxxxxxxxxx Xxxxx
per il Comune di Rho arch. Xxxx Xxxxxxxxx
per la Società Arexpo S.p.A. xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
e per adesione da parte della società Amsa S.p.A. - Gruppo a2a xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
e per adesione da parte della società A.Se.R. S.p.A. xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Allegati:
1. Nota di Arexpo S.p.A. del 20 novembre 2018;
2. Nota del Comune di Milano del 24 dicembre 2018;
3. Nota di Amsa S.p.A. – Gruppo a2a, del 24 dicembre 2018;
4. Nota congiunta del Comune di Rho e di A.Se.R. S.p.A. del 7 gennaio 2019;
5. Nota del Direttore Generale di Arexpo S.p.A. del 19 giugno 2019 e allegato palinsesto eventi sul Sito per il 2019;
6. Planimetria delle aree interessate dai servizi di Amsa S.p.A. – Gruppo a2a disciplinati in Convenzione.