DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 66/5 di data: 20 novembre 2017
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)
OGGETTO: determinazione a contrarre – indizione della procedura di gara per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla fornitura di cancelleria e articoli da ufficio per la Fondazione Xxxxxx Xxxx e per la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx - CIG 7270151E62.
IL DIRIGENTE
- Visto l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (analoga previsione è stabilita dall’art. 13 della L.P. 23/1990);
- preso atto che la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (d’ora innanzi ripartizione PCA) ha evidenziato la necessità di affidare un nuovo accordo quadro relativo alla fornitura di cancelleria e articoli da ufficio per la Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM) in considerazione della prossima scadenza dell’accordo quadro in essere (14 aprile 2018);
- preso inoltre atto che la ripartizione PCA ha evidenziato che, in virtù dell’accordo di aggregazione tra stazioni appaltanti stipulato in data 19 agosto 2016 tra FEM e la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx (d’ora innanzi FBK), pur non essendo stato formalmente adottato il programma comune di acquisizione per l’anno 2017, è stata condivisa con quest’ultima l’opportunità di aggregare i relativi fabbisogni indicendo un’unica procedura di gara (anche per FBK il contratto in essere è prossimo alla scadenza) volta alla stipulazione di un unico accordo quadro concluso congiuntamente da FEM e da FBK con un solo operatore economico (accordo quadro concluso tra due stazioni appaltanti con un unico operatore economico);
- constatato quindi che costituisce l’oggetto dell’accordo quadro la definizione delle modalità di individuazione e di stipulazione di contratti d’appalto specifici – ordini di acquisto (d’ora innanzi OdA) per la fornitura di cancelleria e articoli da ufficio sia per FEM che per FBK;
- rilevato che il responsabile della ripartizione PCA, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e la responsabile del servizio appalti e contratti di FBK, dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, hanno ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dei due enti prevedere una durata dell’accordo quadro di 3 anni con possibilità di rinnovo di massimo un ulteriore anno (3 anni +1);
- rilevato che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, per l’intera sua durata massima quadriennale (3 anni +1), è di Euro 142.000,00 (centoquarantaduemila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. Indicativamente tale importo è così ripartito:
Ente | Importo annuo stimato | Durata | Importo complessivo stimato |
FEM | € 26.500,00 | 4 (3 anni +1) | € 106.000,00 |
FBK | € 9.000,00 | € 36.000,00 | |
Importo complessivo stimato, al netto degli oneri fiscali (su potenziali 4 anni) posto a base di gara (€) | € 142.000,00 |
L’importo complessivo dell’accordo quadro, come sopra rappresentato, è stato stimato sulla base dei dati storici di acquisto effettuati da FEM e da FBK corretti con una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell’accordo stesso per il periodo di sua validità (3 anni +1).
- rilevato che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione dell’accordo non discende alcun obbligo per FEM ed FBK di acquistare un quantitativo minimo di beni che saranno invece determinati nei singoli OdA;
- preso atto che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro è inferiore alla soglia di Euro 209.000,00 prevista all’art. 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e che quindi si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo d.lgs. 50/2016 dedicato ai “contratti sotto soglia” e per i quali l’affidamento avviene tramite procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- rilevato che la ripartizione PCA, in attuazione a quanto stabilito dagli articoli 21, 36 ter 1 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 oltreché dalle direttive della emanate ai propri enti strumentali dalla Provincia Autonoma di Trento per l’anno 2017 (deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016), ha preventivamente verificato la possibilità di acquisto dei servizi richiesti tramite gli strumenti messi a disposizione da parte delle centrali di committenza;
- constatato che dall’analisi compiuta la Ripartizione PCA ha accertato la presenza sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) della specifica categoria merceologica/metaprodotto di riferimento ed ha quindi evidenziato la necessità di affidamento dell’accordo quadro in oggetto tramite tale strumento non essendoci alcuna convenzione attiva messa a disposizione da parte dell’ Agenzia Per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento;
- ritenuto pertanto necessario procedere, in aggregazione con FBK, all’espletamento di idonea procedura tramite richiesta d’offerta sul ME-PAT (“procedura negoziata” ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c) della L.P. 2/2016) per individuare un unico operatore economico a cui affidare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto;
- visti il capitolato speciale d’appalto, i rispettivi allegati e le condizioni particolari di richiesta d’offerta con i relativi allegati e condiviso con la ripartizione PCA ed FBK che l’aggiudicazione debba essere effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera b) della L.P. 2/2016 e dell’art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016. Le forniture ed i servizi accessori richiesti sono standardizzati e vedono condizioni contrattuali in gran parte già definite dal mercato;
- rilevato e condiviso che, per garantire la massima partecipazione alla procedura di gara, il responsabile della ripartizione PCA non ha ritenuto opportuno prevedere, accanto ai requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016), requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale;
- preso atto che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare e per raccogliere eventuali proposte e/o osservazioni, il responsabile della ripartizione PCA ha effettuato una consultazione preliminare di mercato pubblicata sul sito internet della FEM (avviso prot. n. 0008087/gg/np di data 8 novembre 2017);
- preso inoltre atto che in risposta a tale avviso sono pervenute 2 manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla procedura di gara presentate da altrettanti operatori economici
che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016);
- rilevato che la ripartizione PCA, analizzate le manifestazioni d’interesse ricevute, ha individuato gli operatori economici da consultare così come riportati nell’allegato documento che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione (fermo restando che ai sensi dell’art. 7 bis, comma 2 della L.P. 26/1993, tale elenco rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte). Condivisa, in particolare, la scelta di formare tale elenco comprendendo tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di gara ed integrarlo con un congruo numero di operatori economici individuati tra coloro che risultano abilitati per la pertinente categoria merceologica in ME-PAT e che offrono “a catalogo” articoli analoghi a quelli richiesti;
- ritenuto infine, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.P. 2/2016, tecnicamente ed economicamente non opportuna una suddivisione in lotti dell’appalto. Infatti, tenendo conto della sua ridotta rilevanza economica, aprire alla possibilità di avere una pluralità di operatori economici che forniscono una gamma diversificata e non omogenea di articoli di cancelleria, risulta contrario agli interessi di FEM e di FBK che mirano viceversa a semplificare e rendere omogenea l’attività di approvvigionamento dei beni in oggetto.
Tutto ciò premesso:
- visto l’art. 18 dello Statuto FEM;
- visto l’art. 23, del ROF della FEM;
- vista la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990, il DPGP 10-40/Leg./1991 e il d.lgs. 50/2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016;
- visto l’accordo di aggregazione tra stazioni appaltanti stipulato con FBK in data 19 agosto 2016;
- vista la procura del 27/08/2015;
- visti gli atti citati in premessa.
d e t e r m i n a
1) di indire, in aggregazione con FBK, la procedura di gara volta alla stipulazione di un accordo quadro relativo alla fornitura di cancelleria e articoli da ufficio tramite richiesta d’offerta sul ME-PAT (“procedura negoziata” ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c) della L.P. 2/2016), in unico lotto e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo stimato dell’accordo quadro, per l’intera sua durata massima quadriennale (3 anni +1), di Euro 142.000,00 (centoquarantaduemila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. Indicativamente tale importo è così ripartito:
Ente | Importo annuo stimato | Durata | Importo complessivo stimato |
FEM | € 26.500,00 | 4 (3 anni +1) | € 106.000,00 |
FBK | € 9.000,00 | € 36.000,00 | |
Importo complessivo stimato, al netto degli oneri fiscali (su potenziali 4 anni) posto a base di gara (€) | € 142.000,00 |
2) di approvare i seguenti documenti di gara predisposti dalla ripartizione PCA e condivisi con FBK:
a) capitolato speciale d’appalto e rispettivi allegati;
b) condizioni particolari di richiesta d’offerta e rispettivi allegati.
Tali documenti, per quando materialmente non allegati alla presente, ne formano sua parte integrante e sostanziale.
3) di approvare l’allegato elenco degli operatori economici da invitare disponendo che, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 2 della L.P. 26/1993, lo stesso rimanga riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4) di demandare alla ripartizione PCA l’effettuazione della procedura di gara e di nominare, quale responsabile del procedimento, per la fase di individuazione del contraente, sino alla stipulazione dell’accordo quadro, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, responsabile della predetta ripartizione;
5) di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla procedura di gara verranno di volta in volta posti a carico del bilancio/budget di competenza (in funzione del singolo OdA discendente dall’accordo quadro verranno addebitati i relativi oneri al centro di costo competente).
=== o 0 o ===
FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx GG/x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx