Stampato con carta riciclata 100%.
Veicoli a Motore
Mod.1384 ed. 15/05/2021
Stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
GLOSSARIO ......................................... pag. 2 di 71
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PARTE I
Copertura 1 - Responsabilità Civile verso terzi pag. 12 di 71
Condizioni Aggiuntive............................................................................ pag. 24 di 71
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 35 di 71
COPERTURA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI................................................................................ pag. 38 di 71 COPERTURA 3 - INCENDIO E FURTO ................................................... pag. 39 di 71 COPERTURA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO................. pag. 41 di 71 COPERTURA 5 - GUASTI ACCIDENTALI............................................... pag. 43 di 71
COPERTURA 6 - EVENTI SPECIALI ........................................................ pag. 44 di 71 COPERTURA 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE............................... pag. 45 di 71 COPERTURA 8 - TUTELA LEGALE ......................................................... pag. 48 di 71
COPERTURA 9 - ASSISTENZA ............................................................... pag. 52 di 71
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI..................................................... pag. 66 di 71 APPENDICE INTEGRATIVA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PER CONTRATTI COLLOCATI TELEFONICAMENTE............................ pag. 71 di 71
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plura- le e viceversa ove il contesto lo richieda.
Accessorio di serie: installazione stabilmente fissata al Veicolo
costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compre- si gli Apparecchi Fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.
Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al Veicolo
successivamente all’acquisto dello stesso.
Alienazione del Veicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizio-
ne, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, cessazione della circolazione del Vei- colo.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD,
mangianastri, registratori, televisori, disposi- tivi di navigazione satellitare e altri apparec- chi del genere stabilmente fissati sul Veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o mecca- nico.
Aree Aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aero-
mobili sia civili che militari.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Per la sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del Veicolo.
Assicurazione: insieme di Coperture Assicurative prestate
all’Assicurato tramite la Polizza.
Attestazione sullo Stato documento rilasciato dall’Impresa, nel quale
del Rischio:
sono indicate le caratteristiche del Rischio as- sicurato.
Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque
mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui pro- prietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Azione del Fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica na-
turale avvenuta nell’atmosfera.
Banca Dati: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di In- fortunio.
CARD: convenzione tra assicuratori per il Risarcimen- to Diretto (Art. 150 del CAP).
Carta Verde: il documento che attesta l’estensione della Copertura di Assicurazione R.C.A. del Veicolo assicurato nei Paesi esteri indicati nella stessa Carta Verde e non barrati.
Classe di merito CU: è la classe Bonus/Malus di “Conversione Uni-
versale” (CU) quale riferimento per tutte le Im- prese di assicurazione (Provvedimento IVASS
n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo Stato del Rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o ri- duzioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri durante il Periodo di Osserva- zione, comprese le forme miste con Franchigia.
Codice delle Assicurazioni il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.
Private - CAP: 209 e successive modifiche ed integrazioni.
Colpa Grave: azione od omissione colposa per le quali la ne- gligenza, l’imperizia e l’imprudenza sono parti- colarmente gravi.
Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’As- sicurato, che sottoscrive il contratto di assicura- zione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONSAP: Concessionaria servizi assicurativi pubblici (con sede in Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - www. xxxxxx.xx).
Copertura Assicurativa: Copertura offerta con il Contratto di Assicu-
razione ai sensi dell’articolo 1882 del Codice Civile.
Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determina- ta in base al rapporto esistente tra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sini- stro e il suo Valore a Nuovo.
Denuncia di Sinistro: comunicazione scritta dell’accadimento di un
evento che danneggi o coinvolga il Veicolo as- sicurato e che attiva validamente il processo di Liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Dolo: previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla Coper- tura Assicurativa prestata dall’Impresa, elen- cati in apposite clausole del Contratto di Assi- curazione.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui me- diante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa.
Eurotax: bollettino periodico pubblicato dalla Sangui- netti Editore per la determinazione del valo- re dei Veicoli nuovi o usati. Tale pubblicazio- ne si articola in “Eurotax Giallo” e “Eurotax Blù”.
F.G.V.S. – Fondo di Garanzia provvede alla corresponsione dell’Indennizzo
per le Vittime della Strada:
in caso di danni provocati da veicoli non iden- tificati, non assicurati o assicurati presso im- prese che si trovino in liquidazione coatta am- ministrativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa che rimane a ca- rico dell’Assicurato per ogni singolo Sinistro.
Furto: impossessarsi della cosa mobile (bene) assicu- rata altrui sottraendola a colui che la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri.
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiet- tivamente constatabili.
Invalidità Permanente: l’incapacità fisica definitiva ed irrimediabile
dell’Assicurato a svolgere, in tutto o in parte un qualsiasi lavoro proficuo, indipendente- mente dalla professione esercitata.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, de- nominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Liquidazione: pagamento all’Assicurato della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Locatario: colui che utilizza il Veicolo concesso in Lea- sing.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento contrattualmente stabilito.
Minimi: importi contrattualmente pattuiti, espressi in cifra fissa, che rimangono a carico dell’Assi- curato per ogni Sinistro e detratti dal danno accertato; costituiscono il limite inferiore nel caso di applicazione della percentuale di Sco- perto.
Optional: l’installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemen- to al prezzo base di listino.
Parti: il Contraente e l’Impresa.
Penale contrattuale: importo richiesto dall’Impresa, in conseguenza
della mancata osservanza di precisi obblighi contrattuali assunti dal Contraente.
Perdita totale: il Furto Totale senza ritrovamento, l’Incendio
totale e il Furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del Valore Commerciale del bene; nelle Coper- ture Kasko completa e Collisione con Veicoli Identificati, quando il valore del danno superi l’80% del Valore Commerciale.
Periodo di Osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell’ap-
plicazione delle regole evolutive e dell’anno- tazione nell’Attestazione sullo Stato del Ri- schio dei Sinistri provocati. Il primo Periodo di Osservazione inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa; i Pe- riodi di Osservazione successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il Contratto di Assicurazione, costituito da: Sche- da di Polizza, Certificato, Carta Verde, DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Con- traente, determinato in funzione dei dati del Contraente, del Veicolo e di ogni altro elemen- to di personalizzazione tariffaria.
Prezzo di Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto,
o dalla rivista Quattroruote “autovetture nuo- ve” rilevabile con codice Infocar.
Proprietario: l’intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato sul- la carta di circolazione, ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà del Veicolo (compreso il coniuge in comunione dei beni). Al Proprie- tario è equiparato il Locatario in leasing, l’u- sufruttuario e l’acquirente con parto riservato dominio.
Quadriciclo trasporto cose: è assimilabile al motocarro il quadriciclo/trici-
clo con massa a vuoto fino a 550 Kg, velocità fino a 80 Km/h e potenza fino a 15 Kw; ovvero è assimilabile all’autocarro fino a 3500 Kg il quadriciclo eccedente anche uno solo dei limi- ti sopra indicati.
Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, per- petrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso diritto del Contraente di recedere dal Contrat-
(o diritto di ripensamento): to e farne cessare gli effetti.
Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazio- ne e ripristino superano complessivamente il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Responsabilità Principale: nel caso di Sinistro che coinvolga due Autovei-
coli è il grado di responsabilità prevalente at- tribuito ad uno dei conducenti degli Autovei- coli stessi; nel caso di più Autoveicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
Responsabilità Paritaria: nel caso di Sinistro che coinvolga due o più Au-
toveicoli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti degli Au- toveicoli coinvolti.
Xxxxxxxxx Xxxxx: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli
articoli 148 (procedura di Risarcimento) e 149 (Risarcimento Diretto) del CAP, con la qua- le il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di inci- dente stradale.
Risarcimento/Indennizzo: l’importo dovuto dall’Impresa in caso di Sini-
stro.
Risarcimento Diretto: procedura che consente ai danneggiati di ri-
volgere la richiesta di Risarcimento all’Impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al Veicolo utilizzato invece che all’as- sicuratore del veicolo responsabile (vedi art. 149 del CAP e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.
Rivalsa: diritto che l’Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente e degli Assicurati le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che pre- vedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scheda di Polizza: documento contrattuale che riporta, tra l’al-
tro, la durata del Contratto di Assicurazione, i dati anagrafici del Contraente e quelli necessa- ri alla gestione del contratto stesso, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identifi- cativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizio- ne delle Parti.
Scoperto: importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assi-
curato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di Polizza. Se presente un minimo in cifra fissa, questo ne co- stituisce il valore inferiore. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati al danno dopo la detrazione di tale importo.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata la Copertura Assicurativa.
Somma Assicurata: l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che
rappresenta il limite massimo dell’Indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di Compensazione: ufficio, istituito presso la CONSAP, che gesti-
sce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD.
Surrogazione: il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’Assi-
curato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al xxxxx xxx- neggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’art.
129 del CAP.
Valore a nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di
vendita della casa costruttrice in vigore in Ita- lia al momento della prima immatricolazione del Veicolo, aumentato del prezzo degli Optio- nal se assicurati.
Valore Commerciale: quotazione rilevata tramite il codice Infocar ri-
portata dalla rivista specializzata Quattroruo- te; in caso di cessazione della sua pubblicazio- ne si fa riferimento alla quotazione riportata da “Eurotax”; in assenza, si fa riferimento alla quotazione media del mercato
Veicoli: autobus (art. 54, lettera b – Codice della stra- da), autocarri (art. 54, lettera d – Codice della strada), motocarri (art. 53, lettera d – Codice della strada), mototrattori (art. 53, lettera e – Codice della strada), macchine operatrici (art. 58 – Codice della strada), carrelli (art. 58/2, lettera c – Codice della strada), macchine agri- xxxx semoventi e trainate (art. 57, lettere a/b
– Codice della strada), rimorchi (art. 56 – Codi- ce della strada), rimorchi agricoli (art. 57, let- tera b/2 – Codice della strada), semirimorchi (art. 56/3 – Codice della strada), quadricicli trasporto cose (decreto Min. dei Trasporti del 5/4/1994), gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mez- zo sgombraneve).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA 1 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del CAP, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano do- vute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dal- la circolazione del veicolo descritto in contratto; limitatamente all’accesso alle Aree Aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora sprovvisti della stessa, il Massimale di Responsabilità Civile verso Terzi si intende ridotto al minimo previsto per legge, indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla cir- colazione dei veicoli in aree private.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i Rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le Somme Assicurate sono destinate innanzitutto ai Risarcimenti rientranti nell’Assicurazio- ne obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Non sono assicurati i Xxxxxx della responsabilità per i danni causati dalla parteci- pazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e Rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osser- vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettua- to senza la prescritta licenza ed il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- nelle Aree Aeroportuali per i veicoli addetti a catering, rifornimento e traspor- to carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni de- rivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del CAP, l’Impresa eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.
Art. 2.1 – Qualifica di Terzi – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
1. Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di Assicurazione obbligatoria il solo conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2 del CAP, “l’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona cau- sati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il tra- sporto”, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di Assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riser- vato dominio e il Locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascen- denti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando con- vivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le per- sone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Con- traente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti all’Impresa pos- sono comportare la perdita parziale del diritto dell’Indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
L’Impresa eserciterà diritto di Rivalsa per le eventuali somme che dovrà paga- re ai Terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del CAP.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del
Principato di Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle inter- nazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde. La Copertura è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazio- ne obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del Codice Civile, l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di Assicurazione e comun- que prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbliga- to a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
Art. 5 - Pagamento del Premio - Effetto della Copertura Assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesi- mo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rila- sciare il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposi- zioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
Art. 5.1 - Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazio- namento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture Assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture Assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dal- le ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, xxxxx le successive scadenze ed il diritto dell’Im- presa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 - Adeguamento del Premio
L’Impresa, trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni rife- rite alla scadenza della Polizza stessa e si riserva la facoltà di trasmettere una pro- posta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza.
Art. 7 – Formula tariffaria e durata del Contratto
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria indicata nella Scheda di Polizza. Il contratto di Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 14 – Rinnovo del contratto – Periodo di tolleranza.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà del Veicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Ver- de, il Contraente può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasfe- rimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio rela- tivo al residuo periodo di Assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b. che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni; l’Impresa rilascerà il certificato e l’eventuale Carta Verde, per il nuovo veicolo, previo even- tuale conguaglio del Premio; qualora il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, e tale Veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto. Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro Veicolo intestato ad uno di essi.
c. la cessione del contratto di Assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Im- presa, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rila- sciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’Attestazione sullo Stato del Rischio; per l’Assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già con- traente di Polizza di Assicurazione riguardante lo stesso Xxxxxxx, l’Im- presa assicuratrice del Veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pre- tendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendi- ta del Veicolo, la parte di Premio pagata e non goduta deve essere cal- colata a partire dal momento della consegna in conto vendita del Vei- colo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all’Impresa anche il certificato e l’eventuale Carta Verde. Per i contratti con frazionamento del Premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di Assicurazione. E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10 - Sospensione in corso di contratto.
Art. 9 - Cessazione di Rischio
a. Per distruzione o esportazione del Veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione od esportazio- ne definitiva del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconse- gnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
b. Per demolizione del Veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Con- traente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del cer- tificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un conces- sionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e l’Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di Pre- mio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di Copertura residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata, limitatamente ai ciclo- motori non registrati nell’archivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell’ipotesi di demolizione certificata. Nel caso in cui la demoli- zione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del Premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al Veicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Veicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà, e tale Xxxxxxx non rientri nel medesimo settore tariffa- rio del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo con tratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto.
Art. 10 - Sospensione in corso di Contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la Copertura in corso di Contrat- to è tenuto a darne comunicazione all’Impresa restituendo il certificato e l’eventuale Carta Verde.
In caso di Furto del Veicolo non è prevista la sospensione in quanto il con- tratto si risolve ai sensi del successivo Art. 15 - Risoluzione del contratto per il Furto del Veicolo. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 548 giorni (18 mesi) della sospensione - senza che il Contraente richieda la ri- attivazione della Copertura - il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dall’Impresa. Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione del Veicolo (art. 103 del Codice della Strada), l’Impresa restituirà in ragio- ne di 1/360 la parte di Premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di Copertura residua al momento della sospensione, nonchè l’eventuale inte- grazione. Il rimborso verrà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra in- dicati effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 (novanta) giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 90 (novanta) giorni, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 90 (novanta) giorni, con ri- nuncia però, da parte dell’Impresa, alle successive rate di Premio ancorchè di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il Proprietario as- sicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Sul Premio – calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione - relativo al periodo di tem- po intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si conteggia, a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto compresa l’eventuale “integrazione” richiesta al momento del- la sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 (novanta) giorni non si procede alla proroga della scadenza nè al congua- glio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l’eventuale “integrazione”, richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scaden- za annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di Osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della Copertura e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensio- ne abbia avuto durata inferiore a 90 (novanta) giorni).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti amministrati con libro matricola. All’atto della sospensione l’Impre- sa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 11 - Attestazione sullo Stato del Rischio Art. 11.1 – Rilascio
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata sti- pulata la Polizza, l’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il Periodo di Osservazione.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’Atte- stazione sullo Stato del Rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni Contraente può accedere alla propria area assicurativa. E’ prevista, su richiesta del Contraente, la consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo posta elettronica.
In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’At- testazione sullo Stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rappor- to contrattuale, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del CAP, l’Impresa, entro 15 (quindici) giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio relativa all’ultima scadenza contrattuale conclusasi.
Art. 11.2 - Obbligo di consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio L’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al Proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al Locatario.
Art. 11.2 - L’obbligo di consegna dell’Attestazione sussiste altresì:
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipu- lato;
b) nel caso di sospensione della Copertura nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla ri- attivazione, quando sia concluso il Periodo di Osservazione;
c) in caso di Furto del Veicolo, esportazione definitiva all’esteri, Consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avve- xxxx dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto
d) nei casi di vendita del Veicolo, avvenuta dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all’articolo 8 lettere a) e c).
Art. 11.3 - Contenuto dell’Attestazione sullo Stato del Rischio
L’Attestazione sullo Stato del Rischio contiene:
a. la denominazione dell’Impresa;
b. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denomi- nazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
c. i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al Proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d. il numero della Polizza;
e. i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione la Polizza è stipulata ovvero, quando non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del Veicolo assicurato;
f. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
g. la data di scadenza della Polizza per la quale l’Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata;
h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazio- ne della Polizza per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stata sottoscritta la Polizza;
i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei Sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con Respon- sabilità Principale e del numero dei Sinistri con Responsabilità Paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Dal 1 Gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamen- te integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
j. la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicu- rato;
l. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), determinato dall’abbina- mento tra il Proprietario, o altro avente diritto, e ciascun Veicolo di pro- prietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riser- vato dominio.
È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di Osservazione considerato.
Nel caso di Xxxxxxx assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, l’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio per i Veicoli rimasti sotto Copertura Assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali Vei- coli l’Attestazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modali- tà previste all’art. 11.1 al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al Periodo di Osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del Veicolo in Polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità
assicurativa successiva.
È fatta salva diversa modalità della consegna delle Attestazioni sullo Stato del Rischio, concordata tra le Parti, di cui l’Impresa mantiene evidenza.
Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Atte- stazione sullo Stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
Art. 11.4 – Rilascio dei duplicati
Il Contraente può effettuare in qualunque momento la richiesta dell’Atte- stazione sullo Stato del Rischio; l’Impresa o l’Intermediario che gestisce il contratto, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Contraente ne rila- scia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da altri aventi diritto di cui all’art. 11.2 lettere a) b) c) d).
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressamente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Le Attestazioni sullo Stato del Rischio rilasciate nelle modalità sopra de- scritte non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Art. 12 - Modalità per la Denuncia dei Sinistri
La Denuncia del Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del CAP e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. la Denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente del Veicolo al momento del Sinistro, nonchè, se noti, i dati anagrafi ci di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta Denuncia deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. Nel caso di Sinistro occorso in Italia con automobilista straniero in possesso di Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’UCI (Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39 – 20145 Milano). In caso di mancata presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di Sinistro.
Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere
a) Risarcimento dei danni subiti in Italia:
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo im- matricolato all’estero, hanno diritto di richiedere il Risarcimento del danno oltre che al responsabile del Sinistro anche all’impresa di assicurazione con
la quale è assicurato il veicolo che ha causato il Sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il Risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX in- dicando i seguenti dati:
- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponi- bile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se dispo- nibile
- Descrizione dell’incidente
b) Risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo immatri- colato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Eco- nomico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l’Impresa di Assicu- razione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
c) Risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economi- co Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro 2 (due) mesi dal Sinistro identificare l’assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di Risar- cimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento va invia- ta all’assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Sviz- zera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui
l’incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purchè il Sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema Carta Verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Car- ta Verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la ge- stione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvede re per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 14 - Rinnovo del Contratto - Periodo di tolleranza
Il contratto di Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta, fermo restando che l’Impresa manterrà operanti le Coperture fino alle ore 24,00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.
Fermo quanto sopra, l’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 (tren- ta) giorni prima della scadenza del contratto di Assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità comunicando l’approssimarsi della scadenza contrattuale e il Premio da versare per la proro- ga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un Intermediario incaricato dall’Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamen- to del Premio con le modalità indicate dall’intermediario stesso. Effettuando il pagamento del Premio entro la scadenza del contratto in corso con le modalità indicate dall’Intermediario, fermo restando il periodo di tolleranza previsto dal comma che precede, il Contraente accetta la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
Art. 15 - Risoluzione del Contratto per il Furto del veicolo
In caso di Furto del Veicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del Pro- prietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, l’Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contrat-
to è risolto ed il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della Denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di Assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso.
Art. 16 – Foro competente - Mediazione
Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o As- sicurato.
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la riso- luzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicu- rativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e il Contraente o l’Assi- curato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 17 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente Con- tratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE
DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA E SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE E/O SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Premessa
L’Assicurazione dei Rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 18, nonchè per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l’Assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiunti- ve e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le Esclusioni dal novero dei Terzi di cui all’art. 129 del CAP.
X. Xxxxxxx adibiti a scuola guida
L’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati Xxxxx l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
B. Danni a cose di Terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o su autobus
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circo- lazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasporta- ti; rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
C. Carico e scarico
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecu- zione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veico- lo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
T. Rinuncia alla Rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al Terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e Rivalsa”:
- l’Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa in forma totale, in caso di guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 (due) mesi dalla data del Sinistro; l’Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa anche nel caso in cui il mancato rinnovo sia conse- guenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite a causa del Sinistro stesso.
- Autocarri
l’Impresa rinuncia in forma parziale al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del conducente del Veicolo, nel caso di danni su- biti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; in questo caso l’Impresa limita la Rivalsa fino a € 2.500,00. L’Impresa rinuncia in for- ma totale al diritto di Rivalsa, nei confronti del solo Proprietario/Xxxxxxxxx, nel caso in cui lo stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di Rivalsa.
- Veicoli diversi da Autocarri
l’Impresa rinuncia in forma totale al diritto di Rivalsa nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L’Assicurazione non è operante nel caso in cui il Proprietario/Locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di Ri- valsa.
X. Xxxxxxxxxx fissa ed assoluta
La presente Assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro nell’ammontare indicato nella Scheda di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la do- manda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
E’ fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza. Resta fermo il disposto all’Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione Aggiuntiva G.
F. Bonus/Malus (applicabile al settore IV Autocarri con esclusione dei moto- carri)
1) La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che pre- vede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza od in presenza di Sinistri nel Periodo di Osservazione definito al comma se- guente: si articola in 18 classi corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.
TABELLA 1 Coefficienti applicabili al settore IV Autocarri e Rimorchi | ||
Classi di merito 1 – 18 CARGEAS / CU | Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata | Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus |
1 | -1,52% | 0,65 |
2 | -1,49% | 0,66 |
3 | -1,47% | 0,67 |
4 | -1,45% | 0,68 |
5 | -1,43% | 0,69 |
6 | -2,78% | 0,70 |
7 | -5,26% | 0,72 |
8 | -7,32% | 0,76 |
9 | -5,75% | 0,82 |
10 | -5,43% | 0,87 |
11 | -4,17% | 0,92 |
12 | -4,00% | 0,96 |
13 | -4,76% | 1,00 |
14 | -8,70% | 1,05 |
15 | -11,54% | 1,15 |
16 | -18,75% | 1,30 |
17 | -20,00% | 1,60 |
18 | 2,00 |
Ai sensi dell’art 133 del CAP, così come modificato dall’art. 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, si specifica che in caso di assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risul- terà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra.
1.2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla pri- ma annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
1.3) All’atto della stipulazione, il Contratto è assegnato alla classe di merito risultan- te dalla sotto riportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione | Documenti necessari |
Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato di Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato di Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o classe CU determinata come da tabella 3A. Qualora il veicolo sia assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa” il Contratto è assegnato alla classe CU 14. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, immatricolato al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del Contratto. | Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU risultante dall’ultima attestazione dello Stato di Rischio conseguita. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Carta di circolazione e relativo foglio Complementare, ovvero appendice di cessione del Contratto del nuovo veicolo da assicurare. |
Xxxxxxx già assicurato all’estero, di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto. | Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Veicolo già assicurato all’estero di proprietà di Persona Fisica da assicurare: in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Xxxxxxx consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente Contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito; b) precedente Contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU risultante dall’ultima attestazione dello Stato di Xxxxxxx conseguita per il medesimo veicolo. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione |
Veicoli assicurati successivamente alla sospensione del Contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Veicolo oggetto di furto, da assicurare successivamente al ritrovamento. | Classe CU / CARGEAS della Polizza sospesa o annullata a seguito di furto. | Appendice di sospensione rilasciata da CARGEAS Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione. |
TABELLA 3A Per veicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla Sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018). |
Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l’annualità in corso) senza Sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con Responsabilità Principale. |
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza Sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 |
TABELLA 4 | |||||
classe di collocazione CU in base ai Sinistri osservati | |||||
classi di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 |
1.4) In caso di documentata cessazione del Rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile), l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sca- denza del contratto al quale tale Attestazione si riferisce.
1.5) Alla stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile verso Terzi, l’Impresa, per via telematica, acquisisce l’Attestazione sullo Stato del Rischio direttamente attraverso l’accesso alla Banca Dati delle Atte- stazioni sullo Stato del Rischio.
1.6) All’atto della stipulazione del contratto, qualora l’Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati per qualsiasi motivo, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corretta assegnazione della classe di merito.
a) Qualora il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare l’Impresa in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di repe- rire l’informazione tempestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati.
b) In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l’Attesta- zione, a seguito della completa assenza in Banca Dati, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione di cui al punto 1.6 per l’in- tero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’Impresa potrà acquisire precedente documentazione, quale at- testati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente, a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di documentazione probatoria l’Impresa acquisisce il Rischio in classe CU di massima penalizzazione.
1.7) Assunto il contratto in relazione ai punti 1.6, 1.6 a) e 1.6 b), l’Impresa verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilascia- te, procedendo, nel caso, alla riclassificazione del contratto stesso.
1.8) In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, Furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, l’Attestazione conse- guita può essere utilizzata dal Proprietario per un nuovo veicolo dallo stesso acquistato. In caso di mancata conclusione del Periodo di Os- servazione è attribuita al nuovo veicolo la sola classe CU.
La medesima disposizione è valida se il nuovo veicolo è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comun- que non inferiore a 12 mesi, purché il Locatario sia registrato quale
intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi.
1.9) Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone co- niugate, unite civilmente o conviventi di fatto, l’Impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa At- testazione sullo Stato del Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi. Per entrambi i casi, i cedenti possono utilizzare la sola classe CU ma- turata sul veicolo ceduto: in fase di rinnovo della Copertura, per un veicolo già di proprietà e in fase di stipula del contratto, per un veico- lo di nuovo acquisto.
1.10) In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi, l’Impresa clas- sifica il contratto relativo al medesimo Veicolo, ove acquisito in pro- prietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizza- tore (purché sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi), ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita.
1.11) Ai conducenti di veicoli intestati a portatori di handicap, purché re- gistrati quali intestatari temporanei del veicolo da almeno 12 mesi, è riconosciuta la sola classe CU maturata dal veicolo condotto, per nuovi veicoli da essi acquistati.
1.12) Nel caso di decesso del Proprietario di un veicolo e di successivo pas- saggio di proprietà agli eredi, gli stessi hanno diritto al mantenimento dell’Attestazione maturata sul veicolo oggetto di successione, purché conviventi con il de cuius al momento del decesso. Agli eredi non con- viventi è attribuita la classe CU 14.
1.13) Nel caso di cessione del contratto di Assicurazione, il cedente ha di- ritto ad utilizzare l’Attestazione maturata sul veicolo ceduto per tutta la validità dell’Attestazione.
1.14) Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione dell’attestato maturato. Analogamente, la trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda di una società di persone o di capitali proprietaria del veicolo, determinano il trasferi- mento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
1.15) Nel caso di mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del Codice della Strada, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
1.16) Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata po- sta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestazione sullo Stato
del Rischio non sia presente nella Banca Dati, il nuovo contratto è as- segnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di Attestazione rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui al prece- dente articolo 1.6).
1.17) Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza, è assegnata all’atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata Responsabilità Principale, abbia o meno effet- tuato nel Periodo di Osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da at- tribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsa- bilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’Attestazione sullo Stato del Rischio ai fini del peggioramento del- la classe di merito in caso di successivi Sinistri pagati con responsabi- lità del conducente del Veicolo assicurato. Ai fini della variazione del- la classe a seguito di più Sinistri pagati, la percentuale di responsabi- lità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di Risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, con- sidera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
1.18) Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaper- to con Responsabilità Principale, si procederà, all’atto della prima proroga di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
1.19) E’ data facoltà al Contraente, per la tariffa Bonus/Malus, di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conse- guenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista ta- bella nelle seguenti modalità:
a) qualora il Sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il Sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo ri- chiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessiona- ria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio Intermediario che fornirà ulte- riori informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
1.20) In caso di sostituzione della Polizza è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di Osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing.
1.21) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di Alienazione del Veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, di- struzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova Polizza.
1.22) La Copertura Assicurativa, per il veicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della Denuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall’art. 15) - Risoluzione del contratto per Furto del Veicolo. Il Proprietario provvede all’obbligo dell’Assicurazione prima di porre in circolazione il Veicolo, ai sensi dell’art. 122 del CAP.
1.23) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del Veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione della Polizza.
X. Xxxxxxxxxxxxx del Premio per Sinistrosità (Pejus) – Applicabile al settore IV Mo- tocarri
1) La presente Assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del Premio per sinistrosità (Pejus) ed è valida per Veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli, per usi speciali e per trasporti specifici. Se nel Periodo di Osservazione quale definito al comma seguente vengono pagati 2 Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osserva- zione, i seguenti periodi di effettiva Copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) Se nello stesso Periodo di Osservazione vengono pagati 3 o più Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.
4) Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo già assicura- to presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra (pejus) come segue:
- per Xxxxxxx già assicurato nella medesima forma tariffaria, qualora dall’At- testazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati essa risulti dovuta come previsto al punto 1.11.
- per Veicolo precedentemente assicurato in altra forma, tenendo conto del numero dei Sinistri intervenuti nell’ultima annualità, intendendosi come tale “l’ultimo anno solare più frazione dell’anno corrente”, risultanti dall’Attesta- zione rilasciata dal precedente Assicuratore e presente in Banca Dati.
5) Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a Xxxxxxx preceden- temente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest’ultimo contratto risulta essere stato in corso con il com- puto della predetta maggiorazione. L’Impresa richiede al Contraente, una dichia- razione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corretta assegnazione della classe di merito. Il Contraente, per i soli fini probatori e di verifica a supporto della citata dichiarazione deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancan- za della documentazione probatoria l’Impresa acquisisce il Rischio con il 25% di massima penalizzazione;
6) All’atto della stipulazione del contratto, qualora l’Attestazione sullo Stato del Ri- schio non risulti presente nella Banca Dati per qualsiasi motivo, l’Impresa acquisi- sce telematicamente l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, con cui ricostruire la posizione assi- curativa al fine di una corretta assegnazione della classe di merito. L’Impresa per i soli fini probatori e di verifica a supporto della citata dichiarazione potrà acquisire precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione forniti dal Contraente. In assenza della documentazione probatoria l’Impresa acquisisce il rischio con il 25% di massima penalizzazione.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma non si applicano se il con- tratto si riferisce a
a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro au- tomobilistico;
c. veicolo assicurato in precedenza con Franchigia.
7) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al comma precedente lettere
a. e b., il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al comma 3.
8) Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con Responsabilità Principale, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostitu- zione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
9) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non in- feriore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l’ap- plicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell’Attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell’Attestazione ove fosse stata rilasciata.
10)La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Perio- do di Osservazione in corso, purchè non vi sia stata sostituzione nella persona del Proprietario assicurato, o variazione del settore tariffario.
11)E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri.
12)E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni del Premio per sinistrosità (pejus) o di fruire delle riduzioni delle regole evolutive di cui alla prevista TABELLA 4 nelle seguenti modalità:
a) qualora il Sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenu- ti nel Periodo di Osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il Sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 –00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al pro- prio Intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per con- to dell’assicurato la richiesta suddetta.
H. Rinuncia alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia alla Rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e/o del conducen- te del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza – autorizzato dal Proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del Codice della Strada.
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
La validità dell’Assicurazione per il Veicolo descritto nella Carta Verde, all’uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il Veicolo stesso cagioni durante la circolazio- ne nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di Assicurazione obbligatoria, la Copertura si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull’Assi- curazione stessa. L’Impresa risponde, inoltre, entro i Massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’Assicurazione obbligato- ria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del perio- do di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, l’Im- presa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla condizione che al momento del Sinistro il Rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa; l’uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.
X. Xxxxxxx Fissa
La forma assicurativa “tariffa fissa”, è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del Rischio assicurato, senza variazioni di Premio in presenza o in assen- za di Sinistri accaduti nel Periodo di Osservazione.
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Esclusa la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Copertura 9 Assisten- za “Auto Noproblem”)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonchè l’annullamento del contratto, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del Premio - Effetto della Copertura Assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
Art. 2.1 Modalità di pagamento del Premio
Ai fini della presente “Parte II”, si intende integralmente richiamato ed ope- rante l’Art. 5.1 della “Parte I”.
Art. 3 - Adeguamento del Premio
Alla scadenza annuale della Polizza l’Impresa può formulare una proposta di rinnovo del Contratto comunicando al Contraente il Premio da corrispondere, che potrà differire da quello della annualità precedente.
Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rin- novo del Contratto mediante il pagamento del Premio propostogli dall’Impresa.
Art. 4 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Inden- nizzo nonchè la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Denuncia di Xxxxxxxx e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, possono recedere da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza.
Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 7 - Contratto senza tacito rinnovo – Periodo di tolleranza
La Polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbli- go di disdetta. L’Impresa, tuttavia, manterrà operanti le Coperture Assicurative prestate fino alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del contratto; tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.
Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Veicolo
Qualora nel corso del Contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa.
In caso di Alienazione del Veicolo identificato nel Contratto:
a. seguita da sostituzione con altro Veicolo, il Contraente deve darne imme- diata comunicazione all’Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Vei- colo; dal momento dell’Alienazione l’Assicurazione non è più valida per il Veicolo alienato e diviene valida per il nuovo Veicolo dalle ore 24 del gior- no di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall’ora di accettazione di questo;
b. non seguita da sostituzione con altro Veicolo, il Contraente deve darne comunicazione immediata all’Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L’Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell’A- lienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non avrà sottoscritto l’appendice di cessione del Contratto a suo nome, l’Assicurazione resterà
sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’eventuale sottoscrizione della sud- detta appendice ed il Contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.
L’Impresa, nei 30 (trenta) giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facol- tà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 (quindici) giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del Rischio vale quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi all’Impresa, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza, con preavviso di 15 (quindici) giorni, mettendo a disposi- zione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa della stipu- lazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può re- cedere dal contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Art. 11 - Estensione territoriale
La Copertura Assicurativa vale in caso di Sinistro avvenuto per i Veicoli a mo- tore nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Re- pubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura Assicurativa vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente – Mediazione
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e succes- sive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.
In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazio- ne, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolger- si all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del Contraente.
13.1 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente Con- tratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
COPERTURA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della COPERTURA 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:
Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
L’Assicurazione comprende, nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Po- lizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Veicolo stesso. I trasportati non sono considerati Terzi fra loro.
Art. 15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
L’Impresa, nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Polizza, assicura la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tu- tela e con lui conviventi, ai sensi del 1° comma dell’art. 2048 del Codice Civile, a seguito della circolazione del Veicolo assicurato, purchè avvenuta all’insapu- ta dell’Assicurato stesso.
Art. 15.3 - Spese di dissequestro
L’Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro, l’assistenza legale per la procedura di dissequestro del Veicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla cir- colazione.
Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro, le spese so- stenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all’interno del Veicolo assicurato, conseguenti all’opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al Risarcimento dei danni cagionati al Veicolo indicato nella Scheda di Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto ac- caduto. L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile, con il limite di € 5.000,00.
Art. 15.6 - Ricorso Terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del CAP. L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000,00 per Sinistro. Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducen- te o del Proprietario del Veicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
COPERTURA 3 - INCENDIO E FURTO
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricam- bio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:
a. Incendio, Esplosione, Scoppio, Azione del Fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazio- ne dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
Art. 16.1 - Estensione della Copertura agli Apparecchi Fonoaudiovisivi (Semprechè risulti richiamata nella Scheda di Polizza, tale estensione è appli- cabile ai soli autocarri)
Sono compresi nell’Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purchè stabil- mente fissati al Veicolo assicurato e richiamati nella Scheda di Polizza. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del Valore Commerciale degli apparec- chi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari a € 500,00 per ogni annualità assicurativa.
Art. 16.2 - Valore da assicurare
Il valore del veicolo da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eu- rotax; per veicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax “giallo”, mentre per veicoli usati si farà riferimento alla media delle quo- tazioni tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”. In caso di Assicurazione di Accesso- ri non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.
Art. 16.3 - Adeguamento del valore assicurato
In occasione del consenso per la prosecuzione del contratto, il Contraente tra- smetterà all’Impresa, in caso di contratti con presenza di Società di Leasing o Vincolatarie, dichiarazione delle stesse, al fine di adeguare con le modalità pre- viste al precedente art. 16.2, il valore del Veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 3, Parte II della Polizza.
Art. 17 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende:
a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupa- zioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. i danni determinati od agevolati da Dolo o Colpa Grave del Contraente, dell’As- sicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e. i danni subiti, in occasione di Xxxxx, dai teloni di copertura di autocarri e mo- tocarri salvo che non si tratti di danni conseguenti a Furto totale del Veicolo;
f. i danni causati dagli eventi previsti dalla Copertura 6 – Eventi Speciali.
Art. 18 - Scoperto a carico dell’Assicurato
Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corri-
sponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
MOTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, VEICOLI SPECIALI, MACCHINE OPERATRICI, CARRELLI E
RELATIVI RIMORCHI 10% con il minimo di € 258
AUTOCARRI 10% con il minimo di € 516
Fonoaudiovisivi installati su AUTOCARRI Franchigia di € 50
Art. 19 - Deroga allo Scoperto
(Semprechè risulti richiamata nella Scheda di Polizza tale deroga e pagato il relativo Premio)
Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la Copertura sarà prestata senza alcuno Scoperto.
Art. 20 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recu- pero del Veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del paga mento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recupera- to, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secon- do i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il va- lore delle cose recuperate. Sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’Inden- nizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
COPERTURA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
(Applicabile per tutti i veicoli con specifica deroga della Direzione)
Art. 21 - Oggetto dell’Assicurazione
Le prestazioni sotto indicate sono regolate dalle stesse norme che regolano la Copertura 3 - Incendio e Furto in quanto non siano espressamente derogate, salvo i limiti specifici d’Indennizzo di seguito precisati. L’Assicurazione pertanto si estende ai punti che seguono:
Art. 21.1 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto
A parziale deroga dell’Art. 17 lettera c), la Copertura è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto.
Art. 21.2 - Rottura dei cristalli
L’Impresa rimborsa sino ad un massimo di € 450,00, le spese sostenute dall’As- sicurato per la sostituzione o la riparazione dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonchè le piccole rotture degli stessi. Sono esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici. Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono com- prese nella Copertura prestata. Presso i centri convenzionati (*) con l’Impresa, l’assicurato provvederà al solo pagamento del danno eccedente € 450,00. Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l’Impresa, saranno rimborsate con l’applicazione di una franchigia di € 75,00 per Sinistro.
(*) - Doctor Glass (Numero verde 800.101.010), Carglass (Numero verde 800.360.036).
Art. 21.3 - Danni al Veicolo per asportare cose non assicurate
L’Impresa indennizza i danni cagionati al Veicolo indicato nella Scheda di Poliz- za per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell’e- ventuale Scoperto previsto nella Scheda di Polizza per la Copertura Furto.
Art. 21.4 - Spese di recupero e parcheggio del Veicolo
L’Impresa rimborsa, in caso di Furto del Veicolo e successivo ritrovamento e sino a concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del Veicolo stesso, se non circolante, e per il par- cheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all’Assicurato.
Art. 21.5 - Perdita delle chiavi
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e sino ad un mas- simo di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonchè per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.
Art. 21.6 - Imposta di proprietà - Spese di immatricolazione
L’Impresa, in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Xxxxx, che comportino la Perdita Totale e definitiva del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza, corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo pari:
a. alla quota dell’imposta di proprietà per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata;
b. alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto del Vei- colo assicurato; con il massimo risarcimento di € 250,00.
Art. 21.7 - Fenomeno elettrico
L’Assicurazione si estende, a parziale deroga dell’Art. 17 lettera d), ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di € 51,00 per Sinistro.
Art. 21.8 - Concorso spese di ripristino del proprio box
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese so- stenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito a rimessa in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbato- io o nell’impianto di alimentazione del Veicolo assicurato.
Art. 21.9 - Spese di sostituzione della targa
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese do- cumentate sostenute dall’Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzio- ne della targa del Veicolo assicurato.
COPERTURA 5 - GUASTI ACCIDENTALI
(Applicabile per autocarri con specifica deroga della Direzione)
Art. 22 - Copertura a Valore Intero
L’Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal vei- colo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la nor- male dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Appa- recchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati al Veicolo, purchè nella Scheda di Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di:
a. collisione con altri Veicoli;
b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
x. xxxx contro corpi fissi o mobili.
La Copertura è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell’Art. 23 Esclusioni. Nel caso di correspon- sione del Premio per la Copertura su autocarri con vetustà eccedente tale limite, l’Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del Premio pagato e non dovuto.
Art. 22.1 - Scoperto e Franchigia
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
AUTOCARRI 20% con il minimo di € 1.550
Art. 23 - Esclusioni
a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occu- pazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. determinati od agevolati da Dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
d. subiti dal Xxxxxxx, se guidato da persona non munita della prescritta pa- tente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stu- pefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci;
e. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano del Veicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonchè dalla circolazione “fuori strada”;
f. causati da cose trasportate sul Veicolo, nonchè quelli derivanti da opera- zioni di carico e scarico;
g. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, cortocircuito, surriscaldamen- to, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente Copertura;
h. subiti dal veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o du- rante il possesso e l’uso contro la volontà del Proprietario;
i. causati dagli eventi coperti dalla Copertura 6 - Eventi Speciali;
l. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente;
m. alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non con- giuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
n. subiti da Veicoli con vetustà maggiore di 5 anni.
Art. 24 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia all’azione di surrogazione, che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del condu- cente autorizzato del Veicolo assicurato, per danni dallo stesso subiti, sempre chè l’avente diritto rinunci a sua volta ad esercitare l’azione per danni.
COPERTURA 6 - EVENTI SPECIALI
Art. 25 - Oggetto dell’Assicurazione
A parziale deroga dell’Art. 17 lettere b) ed f) e dell’Art. 23 lettere b) ed i), l’As- sicurazione si intende estesa a:
Art 25.1 - Eventi naturali
L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato nella Scheda di Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate,
tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, va- langhe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purchè non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i Veicoli, siano essi assicurati o meno.
Art. 25.2 - Altri eventi
L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato nella Scheda di Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati - a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere con esclusione dei danni derivanti dalla cir- colazione dei veicoli.
Art. 26 - Scoperto a carico dell’Assicurato
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
AUTOCARRI E ALTRI VEICOLI 10% con il minimo di € 774
COPERTURA 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(Applicabile per autocarri e autobus con specifica deroga della Direzione)
Art. 27 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente, che il conducente del veicolo indicato nella Scheda di Polizza - autorizzato dal Proprietario, se persona diversa - subisca a seguito di Xxxxxxxx derivante dalla circolazione.
Art. 28 - Somme Assicurate
Il capitale complessivo indicato nella Scheda di Polizza si intende sempre sud- diviso in:
a. 50% per il caso di morte;
b. 50% per il caso di Invalidità Permanente.
Art. 29 - Caso di morte
L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - an- che successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai be- neficiari designati o, in difetto, agli eredi del conducente.
Art. 30 - Caso di Invalidità Permanente
Se l’Infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Impresa liqui-
da, per tale titolo, un’Indennità calcolata sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente assoluta, secondo le disposizioni e percentuali seguenti:
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro........................... | 10 | ||
Paralisi completa ......................................................................................................... | 5 | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | 100 | ||
- arto superiore ............................................................................................................ | 70 | 100 | |
- mano o avambraccio ................................................................................................ | 60 | ||
- pollice ......................................................................................................................... | 18 | ||
- indice........................................................................................................................... | 14 | ||
- medio .......................................................................................................................... | 8 | 60 | |
- anulare ........................................................................................................................ | 8 | 50 | |
- mignolo....................................................................................................................... | 12 | 16 | |
- falange del pollice..................................................................................................... | 9 | 12 | |
- falange di altro dito della mano.............................................................................. | 6 | ||
- piede ........................................................................................................................... | 40 | 6 | |
- ambedue i piedi ......................................................................................................... | 1/3 del dito | 10 | |
- alluce........................................................................................................................... | 8 | ||
- altro dito del piede.................................................................................................... | 100 | ||
- falange dell’alluce ..................................................................................................... | 5 | 40 | |
- falange di altro dito del piede ................................................................................. | 3 | ||
- arto inferiore al di sopra del ginocchio .................................................................. | 2,5 | ||
- arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio ............................................ | 1 | ||
- occhio con ablazione................................................................................................ | 60 | ||
- facoltà visiva completa di un occhio ..................................................................... | 50 | ||
- ambedue gli occhi ..................................................................................................... | 30 | ||
- rene ............................................................................................................................. | 25 | ||
- milza............................................................................................................................ | 100 | ||
- voce............................................................................................................................. | 20 | ||
- vertebre dorsali ......................................................................................................... | 10 | ||
- dodicesima dorsale ................................................................................................... | 30 | ||
- cinque lombari........................................................................................................... | 7 | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti.............................................. | 12 | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti ..................................... | 12 | ||
Stenosi nasale bilaterale............................................................................................. | 50 | ||
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali................... | 15 | ||
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente .................. | 15 |
In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore Sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anzichè la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzio- ne alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati
nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indi- pendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’inva- lidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un or- gano o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se tratta- si di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funziona lità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’Indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispon- dente ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi sopra non specificati, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quelle dei casi elencati. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenen- do conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 31 - Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni
L’Assicurazione non vale per gli Infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
c. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
d. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inon- dazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’ato- mo o di radiazioni.
Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo - quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinata e le lesioni muscolari determinate da sforzi in ge- nere. Nel contempo l’Assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonchè diabeti ci insulino-dipendenti.
Art. 32 - Cessazione dell’Assicurazione
La sopravvenienza in corso di Contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati pa- ranoidi, diabete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessa- zione dell’Assicurazione.
Art. 33 - Validità dell’Assicurazione
L’Assicurazione è valida a condizione che la circolazione del Veicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Art. 34 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’Infortunio.
COPERTURA 8 - TUTELA LEGALE
(Applicabile per autocarri e motocarri)
Per qualsiasi informazione contattare il n° 00.00.000.000 oppure inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 35 - Massimale di Polizza
Le Coperture previste vengono prestate fino al Massimale indicato nella Scheda di Polizza per singolo Sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del Massimale convenuto nella Sche- da di Polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indi- cati all’art. 36.2 (Rischi assicurati).
Tali oneri sono:
1 le spese per l’intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assi- curativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
2 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l’Impresa;
3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00;
4 le spese per l’IVA relative all’attività di Avvocati o Consulenti Xxxxxxx, qua- lora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
6 le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autoriz- zata da CARGEAS Assicurazioni S.p.A – Xxxxxxx Xxxxxx Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
8 spese processuali nel procedimento civile, così come liquidate in sentenza.
E’ garantito l’intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’art. 39.2 (Libera scelta del Legale).
Nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell’Assicurato, le spese, i diritti della sola domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario compe- tente, saranno a carico dell’Impresa nel limite di € 1.000,00.
Art. 36.1 - Assicurati
Le Coperture previste dall’art. 36 – Oggetto dell’Assicurazione - vengono pre- state a favore: del Proprietario, del Locatario in base ad un contratto di leasing,
del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 36.2 - Rischi assicurati
La Copertura Assicurativa vale per:
1 azione di recupero danni subiti dal Veicolo assicurato, dalle cose e dal condu- cente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del CAP;
2 azione di recupero danni subiti dal Veicolo assicurato, dalle cose e dal condu- cente per fatti illeciti compiuti da Xxxxx per i casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui all’art. 149 del CAP esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni al Veicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di Xxxxx;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzio- nali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato.
La Copertura opera in deroga al comma 5 dell’art. 36.3 – Delimitazioni;
6 azione di recupero di danni subiti dal Veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da Xxxxx per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del CAP;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro).
Art. 36.3 - Delimitazioni
L’Assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del Veicolo, oppure se il Veicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA salvo che l’Assicurato, alla guida del Veicolo, purchè non Proprietario, fornisca dimo-
strazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al CAP;
2. per la conduzione del Veicolo sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del Co- dice della Strada) di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) e/o psicotrope;
3. in presenza di accertata violazione dell´art. 189 del Codice della Strada (Comportamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo prosciogli- mento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;
4. per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sul Veicolo assicurato;
5. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato
6. in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sporti- ve e relative prove;
8. per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, ter- rorismo,terremoto, sciopero o serrate. La Copertura è invece operante qua- lora l’Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10.per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
11.per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assi- curato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12.per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
13.per controversie di natura contrattuale.
L’Assicurazione non comprende il pagamento di multe, ammende e sanzioni in ge- nere.
Art. 37 - Limiti territoriali
La Copertura è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicura- zione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa.
Art. 38 - Decorrenza della Copertura
La Copertura viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decor- renza dell’Assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma preceden- te, i fatti che hanno dato origine alla contoversia s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il Sini- stro/caso assicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del Sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al Risarcimento o il momento in cui l’assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno sopportati.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno sopportati.
Art. 39 - Obblighi in caso di Sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura Assicurativa, deve:
1 informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa del Sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonchè gli atti, i docu- menti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;
2 comunicare il nominativo del Legale che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i docu- menti necessari.
L’Assicurato, inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vi- genti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esempli- ficativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) per la gestione del Sinistro/ caso assicurativo. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa – Uffi- cio Tutela Legale - , entro 5 (cinque) giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro/caso assicurativo.
Art. 39.1 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la Denuncia di Sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Lega- le - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene tra- smessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 39.2 (Libera scelta del Legale). La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di proce- dimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la Denuncia di Xxxxxxxx, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 39, l’Assicurato non può addiveni- re direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Impre- sa – Ufficio Tutela Legale -.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del Sinistro/ caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l’Im- presa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indi- pendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale
- avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitata- mente ai primi due accessi.
Art. 39.2 - Libera scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’art. 36 e nei limiti del Massimale previsto (art. 35). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può nomi- nare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Periti, il cui inter vento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
Art. 40 - Recupero delle somme
Competono integralmente all’Assicurato, i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi;
competono invece all’Impresa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le com- petenze e le spese liquidate all’Assicurato giudizialmente o transattivamente.
Art. 41 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla Copertura Assicurativa si prescrive se il Sinistro/caso assicurativo viene denunciato all’Impresa decorsi 2 (due) anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II° comma – Codice Civile).
Art. 42 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente Copertura sono a carico dell’Assicurato anche se il loro pagamen- to sia stato anticipato dall’Impresa.
COPERTURA 9 – ASSISTENZA
SEZIONE I – ASSISTENZA AUTO PLATINUM
Definizioni particolari di sezione
ASSICURATO: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il pro- prietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato fun- zionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
INCIDENTE: qualsiasi Sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazio- ne stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:
- determinarne l’immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato.
PRESTAZIONE: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nella Copertura assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tra- mite la propria Struttura Organizzativa.
VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Codice della Strada si intende il veicolo a motore immatricolato in Italia con targa italiana, con non più di 15 anni di vetustà, con massa a pieno carico di 35 x.xx, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.
PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 43 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, Incendio, fo- ratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapi- na, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’As- sicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiede- re l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato pur- ché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di E 180,00 per Sinistro avvenuto all’Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il gua-
sto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
- l’errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.
Art. 44 - Depannage/officina mobile
Prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chia- vi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soc- corso stradale (Officina Mobile) che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il forni- tore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la presta- zione “Soccorso Stradale”.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 45 - Recupero fuoristrada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di E 180,00.
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezio- nali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il Massimale sopra indicato.
Sono escluse dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della mer- ce trasportata.
Art. 46 - Veicolo in sostituzione
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, Incendio, Furto parziale, Furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse ne- cessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 (otto) ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttri- ce, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostituzione. Tale veicolo, adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso di- sponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con
le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilome- traggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versa- te direttamente dall’Assicurato
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà co- munque essere accordata e autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un docu- mento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 (quindici) giorni, una copia ad Europ Assistance.
Art. 47 - SOS incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere all’Impresa di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro Veicolo (solo Italia - all’e- stero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 48 - Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un con- sulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA
Art. 49 - Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a E 100,00 a persona al giorno, per un massimo di E 300,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e di- verse da quelle indicate.
Art. 50 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, Incendio o Furto par- ziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 (tren- tasei) ore in Italia o ai 4 (quattro) giorni all’estero oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un bigliet- to ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’au- tovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di E 300,00 se il rientro o il prosegui- mento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di E 500,00 se il rientro o il prosegui- mento avverrà dall’estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di E 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di 2 (due) giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno es- sere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che do- vrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Art. 51 - Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Or- ganizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo. Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di E
200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di E 400,00 per Sinistro avvenuto all’estero.
Art. 52 - Autista a disposizione a seguito d’infortunio
Qualora, a seguito d’incidente, l’Assicurato abbia subito lesioni tali da non essere in grado di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli even- tuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secon- do l’itinerario più breve.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 53 - Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organiz- zativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario (solo in Europa);
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i me- dici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di
E 10.000,00 complessivi per Sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzati- va, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di nor- me sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della sal- ma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volon- tariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 54 - Trasporto salma
Qualora, a seguito d’incidente stradale, si verificasse il decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Eu- rop Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di E 2.600,00 complessivi per Sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma.
Art. 55 - Rientro con un familiare
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’As- sicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Strut- tura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino alla concorrenza massima di E 300,00 per persona assicurata se il viag- gio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di E 500,00 per persona assicurata se il viag- gio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Art. 56 - Viaggio di un familiare
Qualora l’assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un isti- tuto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistan- ce, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massimo di E 300,00 per Sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
Art. 57 - Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di incidente stradale, l’assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 (quindici) anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Ita- lia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un mas- simo di E 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di E 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Art. 58 - Interprete a disposizione
Qualora l’assicurato, a seguito d’incidente, venisse ricoverato, a seguito di in- cidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 (otto) ore lavorative.
Art. 59 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’im- possibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a gua- sto, incidente, incendio, rapina, Furto o Furto parziale del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per con- to dell’assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di E 600,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di E 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Eu- rop Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di E 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposi- zioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assi- stance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della ci- fra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consenta- no ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 60 - Anticipo cauzione penale
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a inci- dente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, e fosse pertanto tenu- to a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Strut- tura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un im- porto massimo di E 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di E 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplifica- tivo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- I trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle dispo- sizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assi- stance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consen- tano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 61 - Segnalazione legale
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’As- sicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stes- so, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di E 1.100,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di E 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Eu- rop Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L’importo delle fatture paga- te da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di E 1.100,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposi- zioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ As- sistance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corri- spondenti Europ Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consen- tano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 62 - Recupero del veicolo dopo Furto o Rapina
Qualora il Veicolo venisse ritrovato dopo Furto o Rapina, senza aver subi- to danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massi- mo di E 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di E 400,00 per Sinistro avve- nuto all’estero.
Art. 63 - Invio pezzi di ricambio
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del Veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobi- lizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance fino alla concorrenza di E 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Europ Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti. Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimbor- sate dall’assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la xxxxxx- xxxxxxx;
- i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ As- sistance adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di te- laio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta deno- minazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a de- stinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese do- ganali. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 64 - Rimpatrio del Veicolo
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, Incendio o Furto tentato o parziale, rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le offici- ne del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo pre- scelto dall’assicurato in Italia.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al Valore Commerciale del Veicolo nello stato in cui si trova dopo il Sinistro. Per Va- lore Commerciale del Veicolo si intende il valore dello stesso, al momento
del Sinistro, come riportato sul numero di Quattroruote del mese di accadi- mento del Sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di Xxxxx alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecu- zione del viaggio.
Obblighi dell’assicurato:
Nel caso in cui il veicolo si trovi in paesi al di fuori dell’unione europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.
SEZIONE II - ASSISTENZA STOP & GO
(ASSISTENZA AUTO PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)
Tutto quanto previsto alla Sezione I ASSISTENZA AUTO PLATINUM, integrato con la seguente prestazione AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO.
Art. 65 - Auto sostitutiva sul posto
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio con- venzionato, presso il luogo di fermo del Veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’auto- vettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiun- xxxx il rent a car, fino al limite massimo di E 100,00 per Sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 (tre) giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certi- ficato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino
ad un massimo di 4 (quattro) giorni.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Il Massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Ita- lia e Stop&Go non potrà superare i 7 (sette) giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Xxxx- xxxxxx relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la struttura organizzativa al numero:
Dall’Italia 800.046.428
Dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Assistenza Auto Platinum – UBIA) fascia tessera per Assistenza Stop & Go - UBIF)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Orga- nizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00.000.000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Piazxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Xa Struttura Organizzativa, per poter erogare le prestazioni/Coperture previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessi- ta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso.
Pertanto l’Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzati- va, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il numero verde 800- 013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE COPERTURE 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Art. 66 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
x. xxxxx avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppu- re alla Direzione dell’Impresa, entro 3 (tre) giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenu- te in adempimento a tali obblighi sono a carico dell’Impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo, a norma dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assi- curato deve inoltre:
c. in caso di Xxxxx, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, nonchè degli eventi previsti al punto 25.2, farne immediata denuncia all’Au- torità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell’Impresa;
x. xxxxxxxsi dall’effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed ur- genti necessarie al ricovero del Veicolo, senza preventivo consenso da parte dell’Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla Denuncia del Sinistro;
e. in caso di Xxxxxxxx che interessi la Copertura Ricorso terzi, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relati- vi al Sinistro, adoperandosi all’acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
f. in caso di Furto totale o di distruzione del Veicolo, produrre il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichia- razione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del veicolo stesso.
Art. 67 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l’Assicurato e l’Impre- sa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispetti- vamente dall’Impresa e dall’Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:
a. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 66;
b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determi- nando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, Xxxx nonchè di vio- lazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azio- ne od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 68 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato
In caso di Sinistro - escluso l’incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all’Impresa stessa.
Art. 69 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il Veicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione media tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”, ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Limita- tamente agli autocarri l’ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
a. in caso di perdita totale; entro 3 (tre) mesi dalla data di prima immatricola- zione (anche se avvenuta all’estero) e la Somma Assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica “Eurotax” fascicolo Giallo;
b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie): entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’e- stero) e la Somma Assicurata non risulti inferiore al Valore Commerciale al momento del Sinistro. Si considera Perdita Totale del Veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all’importo realizzabile del Relitto raggiungano o superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o mi- gliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
In ogni caso se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veico- lo aveva al momento del Sinistro, l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la Copertura sia prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” o il minore valore assicurato sia comprovato da una fattu- ra d’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto
dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 70 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripri- stino del Veicolo danneggiato, nonchè di sostituire il Veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 71 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all’Art. 70, è eseguito in Euro, entro 30 (trenta) giorni dalla data della liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Veicolo, la documentazione di cui all’Art. 66.
CONCERNENTI LA COPERTURA 7
Art. 72 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi
Il Contraente o l’Assicurato, o in difetto i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa entro 3 (tre) giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono.
Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. E’ a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che val- gono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Art. 73 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano por- tare all’esito delle lesioni prodotte dall’Indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al mag- gior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto dispo- sto all’ultimo comma dell’Art. 30.
Art. 74 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonchè
sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 73 sono deman- date per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato ed uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Con- siglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa desi- gnato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisiona le sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, Dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali de- vono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 75 - Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso (compreso l’accertamento medico-legale), l’Impresa liquida l’Indennizzo che risulta dovuto, ne da comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 (giorni) successivi al pagamento.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere, per cause diverse dall’Infortu- nio denunciato, prima che l’Invalidità Permanente totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di docu- mentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante pro- duzione del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente totale.
Art. 76 - Cumulo di Indennità
L’Indennità per il caso di Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Per- manente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all’Indennità per Inva- lidità Permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio,
dopo che l’Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura deter- minata l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
CONCERNENTI LA COPERTURA 9
Art. 77 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro - Richiesta di assistenza In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle “Istruzioni per la richiesta di assistenza” alla pagina 65 di 71.
APPENDICE INTEGRATIVA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER CONTRATTI COLLOCATI TELEFONICAMENTE
La presente appendice integra le informazioni contenute nelle Condizioni di Assicura- zione, per contratti collocati telefonicamente tramite Call Center.
In conformità alla normativa relativa alla Vendita a Distanza, di seguito definita, il Con- traente avrà il diritto e la facoltà di recedere dal contratto, secondo i termini e le mo- dalità sotto riportati.
Vendita a Distanza: vendita in cui l’Intermediario impiega una o più “tecniche di co- municazione a distanza” per la conclusione del contratto. Per “tecnica di comunicazio- ne a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, viene impiegato per la conclusione del contratto.
DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal contratto dalla data di pagamento del Premio (data di conclusione del contratto) e fino a 30 (trenta) giorni dopo la data di decorrenza della Polizza.
Il Contraente può comunicare la sua volontà inviando all’Impresa una comunicazione scritta di Recesso tramite raccomandata A.R. indirizzata a Cargeas Assicurazioni S.p.A.
- Servizio Auto - Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx. Tale comunicazione dovrà contenere:
a) gli elementi identificativi del contratto;
b) il proprio indirizzo;
c) il proprio recapito telefonico e/o e-mail.
Il Contraente dovrà impegnarsi a distruggere gli originali del certificato di assicurazione e della Carta Verde, se ricevuti in formato cartaceo, e a non utilizzarli nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale.
In caso di Polizza con vincolo il Contraente dovrà, inoltre, allegare alla comunicazione di Recesso la dichiarazione della società vincolataria che autorizza il Recesso.
Ricevuta la suddetta comunicazione, l’Impresa:
1. verifica il rispetto dei termini per l’esercizio del diritto di Recesso (ai fini di tale ve- rifica, farà fede la data del timbro postale di invio della comunicazione scritta di Recesso);
2. provvede ad annullare il contratto dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso;
3. rimborsa al Contraente:
a) il Premio corrisposto per intero, se il Recesso viene esercitato prima della data di decorrenza della Polizza;
b) il Premio corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contrat- to ha avuto effetto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, se il Recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza della Polizza.
Per maggiori informazioni il Contraente può contattare il Responsabile del Coordina- mento e Controllo dell’attività di promozione e collocamento di Cargeas, all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209
RACCOMANDATA A.R.
Alla Soc.
(Direzione generale)
All’Ispettorato Sinistri Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)
fac-simile
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell’Autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patri- moniali subiti a seguito del Sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).
Il Sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (Polizza n………se conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del Sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di Xxxxxxxx (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ……… (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il Sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco tem- porale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo
………. Previo appuntamento telefonico al n……………………
In caso di lesioni:
Poichè dal Sinistro sono derivati anche danni fisici al sig… (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – affinchè possa procedere all’irrogazione delle relative sanzioni.
FIRMA
Mod. 1384 ed. 15/05/2021 - 1.000