Schema di contratto
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE PARZIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “XXX XXXXXXXX” DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX – PERIODO 01.01.2019/31.12.2021
Schema di contratto
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DICASTELFRANCO EMILIA
Provincia di MODENA
APPALTO PER LA GESTIONE PARZIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “XXX XXXXXXXX” DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX – PERIODO 01.01.2019/31.12.2021
Atto redatto nella modalità elettronica
L’anno , il giorno del mese di , nella residenza municipale del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, presso l’ufficio di Segreteria,
AVANTI A ME
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Gallicchio (PZ) il 22/06/1955, Segretario Generale del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, autorizzato a rogare contratti in cui l’Ente è parte ai sensi dell’art. 97 c. 4 lett. c) del D.lgs. 267/00 ss.mm.ii., domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune;
SONO COMPARSI
Da una parte:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Modena il 06.06.1968, domiciliata per la sua carica presso la Sede Municipale del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, codice fiscale 00172960361, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino, in forza di decreto sindacale prot. n. 38245/2018, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come “Stazione Appaltante” o "Comune”;
Dall'altra parte:
nato/a il , che interviene in questo Atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale e rappresentante della Società , con sede in ( ) via n. , Codice Fiscale e Partita IVA
,
In caso di raggruppamento temporaneo tra imprese
La Società . assume la figura e la funzione di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese,
costituita con atto pubblico a ministero del Dott. Notaio in .................. , in data rep. n. .,
registrato a …................. . il ....................al n............................, che in copia certificata conforme dallo stesso Notaio in data
........................si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale. La suddetta Associazione Temporanea di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominata "Aggiudicatario" o "Appaltatore" è costituita fra le seguenti Ditte:
• ......................................... con sede in ............................. (.......) via .................... ….. n. ,
Codice Fiscale e Partita IVA .., iscritta all'Albo Nazionale/Regionale (Regione ........... - Provincia ) delle Società Cooperative n. …………………………… sezione , in qualità di mandante;
• ............…………………, con sede in ........…….. ( . . . ) , Via …... .…….. n. …. , Codice Fiscale e Partita IVA , e iscritta all'Albo Nazionale/Regionale (Regione - Provincia ) delle Società Cooperative n .........................……. sezione , in qualità di mandante;
Inserire eventuali altri partecipanti al raggruppamento
La .............................., rappresenta le mandanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 in nome e
per conto dei quali stipula il presente contratto. La suddetta Società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "appaltatore".
I suddetti Xxxxxxx, della cui identità personale e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Xxxx, ai fini del quale:
PREMETTONO
- in esecuzione della determinazione del Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino n.
del , determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/16, nonché
determinazione del Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino in qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza n. del è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della gestione parziale della biblioteca comunale “XXX XXXXXXXX” di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx – periodo 01.01.2019/31.12.2021;
- che a seguito dell'apposita procedura esperita, nella seduta pubblica del giorno ….. , come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice, l'appalto di cui all'oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato a: ………………. , avente sede legale in via ……………n. ……, ………………………..
( . . . ) ;
- che, con determinazione del Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al
cittadino in qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza n. del
dichiarata efficace contestualmente alla relativa adozione essendo già stata espletata, con esito positivo, la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è stato aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto all'Impresa o all'Associazione Temporanea di Imprese sopracitata;
in caso di consorzio
- che il Consorzio , nell'ambito della documentazione di gara, ha dichiarato di
concorrere all'appalto per conto dell'impresa consorziata ..….., con sede in Via …. n. , iscritta
al . . . . . . . . . . del REA Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA , e
all'Albo Nazionale Società Cooperative n. sezione , che a propria volta affida l'esecuzione alla
propria impresa consorziata , con sede in Via ..n. ....- ............ ( ), iscritto al …. del REA Registro Imprese, Partita IVA e Codice Fiscale e Partita IVA ;
- che sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale procedendo d'ufficio ai relativi riscontri presso gli enti competenti e che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari atti a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'"Appaltatore", come previsto dal disciplinare di gara all'art. "- Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnico-
organizzativi ed economico finanziari necessari per la partecipazione". Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (Norme Regolatrici del contratto - Premesse - Allegati) L'esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.lgs. 50/16;
- dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia;
e pertanto, deve essere espletata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tali norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi dedotti e risultanti.
e in particolare dai seguenti atti allegati al presente contratto:
1. dal progetto del servizio, approvato con determina del
n. del e composto dalla relazione tecnico-illustrativa e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. offerta elementi di natura qualitativa e quantitativa;
3. cauzione definitiva;
4. polizze assicurative;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante rispetto convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.
I documenti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. 5. e 6. omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono materialmente allegati al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale e depositati agli atti del Settore Programmazione Economica e Xxxxxxxx.
Come previsto nel bando e dal disciplinare di gara, ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta presentata (elementi qualitativi e quantitativi), e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.
ARTICOLO 2 (Oggetto del contratto) Il committente affida in appalto alle condizioni previste dal presente contratto, all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio l'organizzazione e la gestione del servizio relativi alla gestione parziale della biblioteca comunale “XXX XXXXXXXX” di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx – periodo 01.01.2019/31.12.2021 facenti capo al Settore Servizi al Cittadino del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (di seguito denominato Comune), come elencati, in riferimento all'attuale assetto organizzativo, nel capitolato speciale d'appalto, secondo le specifiche tecniche e qualitative previste nel medesimo capitolato.
ARTICOLO 3 (Durata dell'appalto) Il presente contratto che regola tutte le attività oggetto dell'appalto in questione ha durata triennale, con decorrenza dall’01.01.2019 e conclusione al 31.12.2021.
Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di vigenza contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riguardo all’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 - e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.
Alla scadenza, il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di bilancio, l’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale – per un periodo anche inferiore al contratto originario, salvo orientamenti contrastanti - secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà sino a un massimo di ulteriori tre anni. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’appaltatore entro quindici giorni dal suo ricevimento.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, pure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente del Settore del Comune e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
ARTICOLO 4 (Corrispettivo del Servizio)
Corrispettivo
L’appalto è finanziato con risorse del Comune.
Il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria, i corrispettivi comprensivi d’oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettive rese e calcolati sulla base di costi di riferimento indicati nell’offerta economica presentata.
Il Comune, in particolare, procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui al capitolato. A tal fine l’appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando la documentazione richiesta dal direttore dell’esecuzione, per rendere i riscontri più facili e immediati.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Modalità di pagamento
Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di fatture mensili,, con l’indicazione delle prestazioni di servizio erogate.
L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione).
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme dovute, il Direttore dell’esecuzione rilascerà apposito visto sulla fattura, necessario a dichiarare la regolare esecuzione della prestazione parzialmente resa.
L'emissione di mandati di pagamento è sospesa dal 15 dicembre dell'anno in corso al 15 gennaio dell'anno successivo ai sensi del Regolamento comunale di contabilità.
La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione parzialmente resa (comprensivo in generale di tutti i costi derivanti dal funzionamento e uso dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio) comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali e IVA dovuta ai sensi di legge.
Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell’appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto, attraverso la consegna di apposita documentazione probatoria (in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.).
Interessi di mora
Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/02.
Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara .
ARTICOLO 5 (Revisione dei prezzi) La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.
In ordine all’istituto della revisione prezzi si specifica che:
▪ l’aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell’appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi;
▪ la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della stessa, della richiesta dell’appaltatore, rimanendo quest’ultima priva di ogni effetto retroattivo;
▪ saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall’impresa sulla base della variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno solare precedente (indice FOI).
Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.
La richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 agosto di ogni anno.
ARTICOLO 6 (Varianti in corso di esecuzione del contratto) Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante, tramite autorizzazione del RUP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate dal RUP non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio per motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esternalizzazione di una o più sezioni, vicende legate all’organico dell’Ente, etc…).
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ARTICOLO 7 (Verifica di conformità in corso di esecuzione - controllo di qualità da parte dell'impresa) Il RUP procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8 (Obblighi a carico dell'appaltatore) L'appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato che con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto.
ARTICOLO 9 (Clausola sociale) In caso di cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
ARTICOLO 10 (Sicurezza sul lavoro) Ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 26 comma 3 bis, che recita “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale”; conseguentemente i costi relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono stati stimati pari a € 0,00 (euro zero).
Di seguito è riportata la documentazione che l’appaltatore dovrà comunque fornire alla stazione appaltante prima della stipula del contratto d’appalto indipendentemente dalla redazione dello stesso XXXXX:
▪ iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
▪ documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all’art.
29 comma 5 prevista dal decreto legislativo, specificatamente riferita ai luoghi di lavoro previsti dall’appalto;
▪ elenco delle macchine e delle attrezzature che verranno utilizzate per l’esecuzione delle attività previste nell’appalto. Per le attrezzature costruite in presenza di specifica direttiva europea di prodotto, si richiede dichiarazione di conformità “CE” del fabbricante. Per le macchine ed attrezzature costruite antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva o in assenza di specifica direttiva, si richiede dichiarazione prodotta dall’appaltatore di garanzia dei livelli di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, in conformità alle norme tecniche e legislative applicabili;
▪ elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
▪ nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione delle emergenze, del medico competente quando necessario;
▪ nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
▪ attestati inerenti la formazione e relativo aggiornamento delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo;
▪ elenco dei lavoratori inerenti l’appalto e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo;
▪ dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo;
▪ dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Si precisa che, qualora per mutate esigenze si dovesse provvedere alla redazione del DUVRI, potranno essere richieste all’appaltatore ulteriori informazioni da utilizzarsi ai soli fini della valutazione del rischio interferenze e redazione del relativo documento unico (DUVRI).
ARTICOLO 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari) L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Egli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, si impegna ad inviare la comunicazione mediante un procedimento
tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:
▪ i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
▪ tutti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è acceso il conto corrente), con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
▪ i nominativi e le generalità dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
▪ l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto).
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 comporta, ex art. 6, comma 4, L. 136/2010, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG) ……………………….
ARTICOLO 12 (Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali)
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell’aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo. L’aggiudicatario si obbliga a trasmettere
all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
ARTICOLO 13 (Cauzione definitiva) A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro…………..….. ( /….) a mezzo fidejussione bancaria/polizza assicurativa n stipulata presso la - di in data
In caso di possesso di certificazione/i che consente/ono la riduzione dell 'importo della cauzione
L'importo della garanzia è pari al ...............% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016, come richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo Decreto, vista/e la/e certificazione/i del (specificare certificazione/i possedute), prodotta/e in sede di stipula del contratto. In merito a detta cauzione l'appaltatore concede al committente ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.
L'appaltatore si impegna a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato mediante comunicazione scritta inviata anche via pec/fax qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito.
In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità:
▪ 30% al 30 giugno 2019;
▪ 30% al 31 dicembre 2019;
▪ 20% al 30 giugno 2020.
L’ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità.
ARTICOLO 14 (Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa) L’Aggiudicatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente appalto, suoi eventuali rinnovi e proroghe un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati
addetti all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, e comunque di tutti coloro dei quali l’Appaltatore si avvalga, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a:
- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro Euro 3.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per cosa;
- RCO Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona;
- e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dall’appalto;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’appaltatore o da esso detenuti;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- inquinamento accidentale;
- danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, inclusa la loro responsabilità personale;
- al cosiddetto “danno biologico”;
- alle malattie professionali;
- ai danni non rientranti nella disciplina INAIL,
- la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l’Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.
Qualora l’Aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, esso dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall’Assicuratore, di capienza e pertinenza della garanzia in
essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Si precisa che l’aggiudicatario si obbliga a produrre all’Ente:
▪ prima dell'avvio del servizio, la copia della/e polizza/e (completa/e di condizioni generali, particolari, appendici e quietanze di pagamento) in corso di validità;
▪ a ogni scadenza della polizza, la copia del/i documento/i [quietanza o nuovo contratto (avente le caratteristiche sopra richiamate) sottoscritto dalla Compagnia] attestante la piena validità della copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
ARTICOLO 15 (Cessione del contratto e dei crediti) In conformità al disposto di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del medesimo decreto.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione del contratto, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
Si applica in materia l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/16.
ARTICOLO 16 (Inadempienze, penalità) Per ogni ritardato inadempimento da parte dell’impresa, senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti alla qualità e alla corretta esecuzione delle prestazioni, il Comune si riserverà di applicare specifiche penali, comprese tra un minimo e un massimo, in relazione all’entità qualitativa e quantitativa dell’inadempienza di volta in volta accertata. L’importo delle penali è stabilito in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento propone al Comune la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:
a) qualora le unità assegnate (titolari e sostituti) non siano quelle indicate nell’offerta, è prevista una penale di euro 500,00 per ciascun giorno di presenza, fermo comunque restando l’obbligo di provvedere all’impiego delle unità i cui nominativi hanno formato oggetto di offerta;
b) qualora i sostituti non abbiano i medesimi requisiti professionali dei titolari, è prevista una penale di euro 300,00 per ciascun sostituto, fermo comunque restando l’obbligo di provvedere all’impiego delle unità i cui nominativi hanno formato oggetto di offerta in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante;
c) in caso di assenza degli operatori, la sostituzione dovrà essere immediata, qualora ciò non avvenga è prevista una penale di euro 300,00 per ogni giorno;
d) le sostituzioni vanno motivate e documentate, in caso di assenze non giustificate è prevista una penale di euro 100,00 per ogni giorno di sostituzione non giustificata.
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di lettera raccomandata. L’amministrazione invierà, pertanto, comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni con richiesta di giustificazioni ed invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. L’impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi le relative controdeduzioni. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accogli bili dall’Amministrazione, si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione.
Qualora manchino crediti dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione ovvero siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l’Amministrazione.
ARTICOLO 17 (Subappalto) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.
Il subappalto, è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
▪ il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto;
▪ all’atto dell’offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
▪ deve essere indicata all’atto dell’offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. L’Amministrazione provvede al rilascio della autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Si precisa, inoltre, che l’esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto. Prima dell’inizio delle attività il subappaltatore trasmette all’Amministrazione, per il tramite dell’appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali. L’appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori.
ARTICOLO 18 (Risoluzione del contratto) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 19 (Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto) La stazione appaltante, in caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 20 (Tutela dei dati personali. Riservatezza)
(A) Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX), xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 41013.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all’Ente, Centrale Unica di Committenza, xxx Xxxxxxxxxxx Xxx, 00, e-mail xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx). Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
✓ svolgimento della procedura aperta
✓ conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.
Destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:
✓ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell’esecuzione, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;
✓ soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
✓ altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
✓ soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
✓ legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
✓ ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
✓ di accesso ai dati personali;
✓ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
✓ di opporsi al trattamento;
✓ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
(B) Consenso al trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
(C) Riservatezza
In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore in ogni caso rispetta la normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali.
ARTICOLO 21 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) L’appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 54 c. 5 del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx approvato con deliberazione di Giunta n. 9 del 30/01/2014.
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, come previsto all’art. 2 del medesimo Codice approvato dal Comune.
A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante, in occasione della stipula del presente contratto ha consegnato all’appaltatore, per una più completa e piena conoscenza, copia del Decreto e del Codice di Comportamento del Comune di Castelfranco, ai sensi degli artt. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e 15 del Codice comunale.
L’appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento comunale, e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.”
ARTICOLO 22 (Controversie) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, nonché per qualsiasi altra causa, è, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato e quindi il Tribunale di Modena. E' escluso il ricorso all'arbitrato. Nel caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora l'impresa rifiuti, il committente ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, dovrà essere rimborsato dall'appaltatore.
ARTICOLO 23 (Domicilio dell'appaltatore) A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in presso la sede comunale in .
ARTICOLO 24 (Interpretazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del contratto)
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ARTICOLO 25 (Spese contrattuali - Registrazione) L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie connesse alla stipulazione del presente contratto compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n.131.
Le parti danno atto che l’appaltatore ha provveduto al rimborso a favore del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, per un importo di € .
Del presente atto, redatto in modalità elettronica, io Segretario Generale Rogante unitamente alle parti diamo atto della lettura integrale del presente atto, e le parti a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, alla mia presenza, con firma elettronica. Quanto ai documenti non allegati, ma depositati come precisato all 'art. 1 del presente contratto, vengono sottoscritti alla mia presenza, mediante sottoscrizione autografa in calce a ciascun documento. Io Segretario Generale Xxxxxxx, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e la marcatura temporale, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, sul presente atto e allegato.
Questo atto consta di n. ……. facciate, di cui ……. intere e fino a qui di questa, scritte da persona di mia fiducia.
p. Il Comune
p. L'appaltatore
Il Segretario Generale
Il Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino
Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//xxx.xxxx.Xxxxxxxxxx.xx).