NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Nota informativa Ed. 05/2015.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
c) Telefono 02/397161 - fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 394 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 354 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 217,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'Art. 2.7 delle Condizioni Contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “Fabbricato” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà dei fabbricati adibiti ad abitazioni private o uffici.
Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in sezioni a seconda della tipologia. Xxxxxxx operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
• SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO. E' possibile assicurare in questa sezione i danni al fabbricato provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro.
Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni nonché le “Condizioni Facoltative” che il Contraente avrà scelto di acquistare.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. dall'Art. 3.1 all'art. 3.11.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 3.3 “Esclusioni”, 3.4 “Rischi esclusi se non acquistate le relative partite o condizioni facoltative” e
3.11 “Riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e massimali.
In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza, gli Artt. 3.2 “Oggetto dell'assicurazione”, 3.7 “Danni elettrici” e Artt. 3.9 “Eventi Naturali”e 3.10 “Eventi Speciali”.
• SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE. E' possibile assicurare in questa sezione i danni al contenuto provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro. Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 4.1 all'art. 4.4.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 4.2 “Esclusioni” e 4.4 “Riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e massimali. In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza e l' Art. 4.1 “Oggetto dell'assicurazione”.
• SEZIONE CRISTALLI In questa sezione è possibile assicurare le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo del condominio, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa.
La somma che il Contraente avrà scelto di assicurare e il relativo limite di indennizzo per lastra sono indicate nella scheda di polizza. Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 5.1 all'Art. 5.5..
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 5.2 “Esclusioni” e nell'Art. 5.5 “Limite di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.
• SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi riconducibili alla proprietà dei fabbricati.
Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali “Condizioni Facoltative”, che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme ai massimali relativi alla sezione.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 6.1 all'Art. 6.11.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 6.2 “Rischi compresi”, nell'Art. 6.3 “Esclusioni”, nell'Art. 6.4 “Persone non considerate terzi”, nell'Art. 6.11 “Riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento” e nell'Art. 10.12 “Limite massimo di risarcimento”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e massimali.
In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza, gli Artt. 6.1 “Oggetto dell'assicurazione”, 6.2 “Rischi compresi” e Artt. 6.8 “Responsabilità civile dei conduttori di alloggi”, 6.9 “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” e 6.10 “Responsabilità civile professionale dell'amministratore del condominio”.
• SEZIONE DANNI DA ACQUA. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il fabbricato dai danni da acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti e il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi dovuti a spargimenti d'acqua.
Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali “Condizioni Facoltative”, che saranno evidenziate nella scheda di polizza.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 7.1 all'Art. 7.7.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 7.2 “Esclusioni”, 7.3 “Rischi esclusi se non acquistate le relative condizioni facoltative”, 7.4 “Persone non considerate terzi” e nell'Art. 7.7 “Riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e massimali.
In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza, all' Art. 7.1 “Oggetto dell'assicurazione”, e Artt. 7.5 “Ricerca guasto e ripristino fabbricato” e 7.6 “Altri danni da acqua”.
• SEZIONE TUTELA LEGALE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che riguardano l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi di controversie, azioni o difese legali, espressamente indicati nelle Condizioni Contrattuali.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 8.1 all'Art. 8.10.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 8.2 “Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione”, nell'Art. 8.5 “Esclusioni” e nell'Art. 8.6 “Insorgenza del caso assicurativo”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.
• SEZIONE ASSISTENZA. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie per emergenze che riguardano la vita domestica. La garanzia offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname) al verificarsi di una situazione di emergenza presso il fabbricato assicurato. Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 9.1 all'Art. 9.4.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 9.1 “Oggetto dell'assicurazione”, nell'Art. 9.2 “Ambito di operatività”, nell'Art. 9.3 “Esclusioni” e nell'Art. 9.4 “Efficacia territoriale dell'assicurazione” nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA: le garanzie prevedono dei limiti di indennizzo massimali. In proposito si veda l'Art. 9.1 “Oggetto dell'assicurazione”
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE
Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.
Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:
A | B | C | |
Entità del danno € | 750 | 1.500 | 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 € | 200 | 300 | 600 |
Limite di indennizzo € | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Esempio A : il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).
ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di applicazione vedasi gli Artt. 10.6 “Assicurazione parziale”, 10.7 “Deroga alla regola proporzionale” e
10.13 “Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale”.
4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'Art. 2.1 delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Artt. 2.4 e 2.5 delle Condizioni Contrattuali.
Esempio di aggravamento del rischio: possono essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione d'uso del fabbricato che porti la superficie adibita ad attività commerciali o artigianali superiore alla percentuale indicata in polizza.
6. PREMI
Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.
Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
AVVERTENZA: la Società o l'intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
7. INDICIZZAZIONE
Qualora venga indicato “SI” nella casella “Indicizzazione” della scheda di polizza sarà operante l'indicizzazione del contratto come da Art. 2.10 “Adeguamento automatico ISTAT” delle Condizioni Contrattuali.
8. RIVALSE
AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per i casi previsti dall'Art. 2.13 “Rinuncia alla rivalsa” delle Condizioni Contrattuali.
9. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società e/o il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell'Art. 2.6 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Contrattuali.
Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
12 REGIME FISCALE
Aliquota applicabile al contratto:
- Sezione Incendio: 21,25% + 1% antiracket.
- Sezione Cristalli: 21,25%.
- Sezione Responsabilità Civile: 21,25% + 1% antiracket.
- Sezione danni da acqua: 21,25% + 1% antiracket.
- Sezione Tutela Legale: 21,25%.
- Sezione Assistenza: 10%.
Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione “Norme che regolano la liquidazione dei danni” agli articoli:
- dal 10.1 al 10.10 per le sezioni “Incendio (del Fabbricato e del Contenuto dell'abitazione)”, “Cristalli” e “Danni da acqua al fabbricato”;
- dal 10.11 al 10.14 per la sezione “Responsabilità Civile” e “Danni da acqua a terzi”;
- dal 10.15 al 10.17 per la sezione “Tutela Legale”;
- dal 10.18 e 10.19 per la sezione “Assistenza”;
e nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro” dall'Art. 11.1 all'Art. 11.4.
AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati per la rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.
AVVERTENZA:
Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE.
14. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Xxx X. X. Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 -101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni,
potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
Commissione di Garanzia dell'Assicurato
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato ” con sede in Xxx xxxx'Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. ARBITRATO
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente (i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa):
ANNO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione. Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che :
- il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ASSISTENZA
Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistanca S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione, relativamente alla sezione Tutela Legale.
CONTENUTO DELLE UNITA' ABITATIVE
- Arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere.
Sono esclusi: denaro, valori e titoli di credito in genere, veicoli a motore, natanti e/o loro parti.
CONTENUTO DELLE PARTI COMUNI
Mobilio e arredamento in genere del condominio e le attrezzature in genere costituenti proprietà comune del condomino. Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE
Oggetti materiali e animali.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.
FABBRICATO
L'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ed altre costruzioni edili adibite ad uso sportivo privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici, compresi pannelli solari e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali fissi e infissi, impianti di allarme e di condizionamento se ancorati ai muri, tende purchè rigidamente fissate al fabbricato, antenne radio telericeventi e satellitari purchè fissate al fabbricato, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e le pavimentazioni all'aperto.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FISSI ED INFISSI
- Manufatti per la chiusura dei vani (intendendosi per tali aperture praticate in strutture murarie):
- di transito,
- di illuminazione,
- di aerazione delle costruzioni;
- quanto è in genere stabilmente ancorato nelle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione di protezione oppure funzione secondaria di finimento;
- cancelli e recinzioni posti a protezione dell'area di pertinenza del fabbricato assicurato.
Si intendono espressamente compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.
FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna dei fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
OCCLUSIONE
La chiusura o la riduzione della sezione utile della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale
REGOLA PROPORZIONALE
E' la regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.
RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato sia responsabile.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anarafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
SCOPERTO
La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
SERRAMENTI
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SINISTRO INDENNIZZABILE
Sinistro per il quale è stata verificata l'operatività della garanzia e che risulta pagabile in base alla normativa di polizza.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito al fabbricato ed ai cristalli e vetri - se assicurati - ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
TERRORISMO
Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che esse agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
TUTELA LEGALE
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.
UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione Tutela Legale.
VALORE ALLO STATO D'USO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE A NUOVO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili. Sono compresi eventuali maggiori costi di costruzione imposti dalle vigenti disposizioni di legge nonchè gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
2. per i cristalli: il costo di sostituzione di ciascuna lastra con altra nuova o equivalente per caratteristiche; sono inoltre comprese le spese di trasporto e montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili;
3. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
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