CONDIZIONI E MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DI INIZIATIVE DI
CONDIZIONI E MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DI INIZIATIVE DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO AD ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE E ALTRI SOGGETTI SENZA FINALITA’ DI LUCRO ISCRITTI ALL’ELENCO DI CUI
ALL’ART. 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 125/2014
DEFINIZIONI ED ACRONIMI
Ai fini del presente atto si intende per:
ATS: Associazione Temporanea di Scopo.
OSC: organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro.
Capofila: OSC iscritta all’Elenco mandatario dell’ATS.
Co-donatore: soggetto, pubblico o privato, anche internazionale che contribuisce al finanziamento dell’iniziativa assieme alla sede AICS.
Co-esecutore: OSC iscritta all’Elenco membro e mandante dell’ATS.
Elenco: elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014.
Ente esecutore: Capofila dell’ATS o soggetto proponente.
Iniziativa: intervento identificato, formulato e messo a bando dall’AICS per la realizzazione da parte dell’Ente esecutore.
Legge: Legge 29 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.
Parti: la Sede competente AICS, l’Ente esecutore e gli eventuali Co-esecutori.
PRAG: “Procurement and Grants for European Union external actions – A Practical Guide”.
Proposta esecutiva: proposta di realizzazione dell’iniziativa presentata dall’Ente esecutore.
Proposta esecutiva congiunta: proposta di realizzazione dell’iniziativa presentata congiuntamente da due o più OSC in ATS.
Soggetto richiedente l’iniziativa: l’autorità governativa locale che ha formalmente richiesto l’iniziativa sulla base degli accordi di cooperazione tra l’Italia e il Paese partner.
Partner: OSC appartenenti ad un Paese membro dell’OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients, Istituzioni pubbliche appartenenti ad un Paese membro dell’OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients ed Organismi Internazionali con cui l’Ente esecutore stipula un accordo di partenariato per la realizzazione di una parte delle attività oggetto dell’iniziativa. Il partner prescelto deve essere chiaramente identificato nella proposta e l’accordo sottoscritto con il partner deve essere allegato alla proposta stessa. Le OSC prive di sede operativa in Italia prescelte come partner devono essere in grado di operare nel Paese oggetto dell’iniziativa secondo la normativa locale, fatte salve eventuali eccezioni legate al contesto locale, che dovranno essere espressamente previste nell’avviso, adeguatamente motivate ed approvate dalla Sede centrale dell’AICS.
L’Ente esecutore è responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto dell’accordo di partenariato nei confronti della Sede AICS competente. E’ escluso ogni rapporto anche indiretto tra il MAECI - AICS ed i soggetti contraenti diversi dall’Ente esecutore o dai Co- esecutori, che si assumono in solido la responsabilità della scelta del partner.
Statuto: Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente atto disciplina le procedure comparative pubbliche per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo formulate dall’AICS alle Organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco, ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge e dell’art. 19 dello Statuto, in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall’Unione europea per i GRANT nell’ambito della PRAG.
2. I singoli avvisi possono prevedere forme di co-finanziamento da parte dell’Ente esecutore.
3. La sede AICS competente può coinvolgere nel finanziamento dell’iniziativa altri donatori, sia pubblici che privati. Nel caso in cui il co-donatore sia un privato, il rapporto tra sede AICS e il co-donatore andrà disciplinato da un contratto di sponsorizzazione avente ad
oggetto anche la gestione e la ripartizione dei rischi, con l’obiettivo di conseguire e tutelare l’interesse pubblico prevalente, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Codice degli appalti, in particolare in materia di conflitto d’interesse e dei principi di efficacia, correttezza, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza.
4. Le presenti procedure per l’affidamento delle iniziative ad OSC vengono espletate dalle Sedi estere dell’AICS. La Sede centrale può utilizzare le presenti procedure per le sole iniziative aventi ad oggetto servizi1 connessi agli aiuti ai Paesi partner, le quali possono comunque comprendere una componente, non prevalente, dedicata a lavori e/o forniture.
5. La Sede, centrale o estera, responsabile della pubblicazione dell'avviso per l’affidamento, sarà altresì responsabile del procedimento di valutazione, della firma del contratto e dei controlli sull'esecuzione e la rendicontazione delle iniziative approvate.
DELIBERA
DI APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DEL RICORSO ALL’AFFIDAMENTO A OSC
6. Il Comitato Congiunto, qualora l’importo dell’iniziativa superi due milioni di Euro, o il Direttore AICS negli altri casi, deliberano, contestualmente all’approvazione del finanziamento dell’iniziativa, il ricorso all’affidamento di tutta o parte della stessa a una OSC secondo le indicazioni delle presenti linee guida. Nel caso in cui la procedura di affidamento non sia gestita centralmente, l’AICS predispone - a seguito della delibera - un provvedimento di spesa per il trasferimento dei fondi presso una propria Sede estera o, in mancanza di questa, presso una Rappresentanza diplomatica delegata alla gestione dei fondi.
ELEMENTI DELL’AVVISO PUBBLICO
7. Gli elementi dell'avviso sono i seguenti:
a) L’Autorità contraente;
b) Il responsabile del procedimento;
c) La lingua ufficiale della procedura comparativa;
d) Il titolo dell'iniziativa;
1Per la Sede centrale, i servizi affidabili sono elencati nell’articolo 143 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, ferma restando la deroga di cui all’art. 17, comma 2, lettera f) del medesimo decreto.
e) L’indicazione degli obiettivi e dei risultati, la descrizione delle attività (il cui livello di identificazione di dettaglio è rinviato ai singoli avvisi) tempi di consegna o di fornitura di eventuali beni, lavori o servizi e la durata del progetto o dei progetti da affidare;
f) L’importo massimo del finanziamento AICS e l’eventuale percentuale di cofinanziamento richiesto all'Ente esecutore;
g) I termini e le modalità di presentazione delle proposte esecutive e, nel caso in cui l'avviso preveda più progetti da assegnare, il numero di proposte che ciascun soggetto potrà presentare;
h) I criteri di eleggibilità dei partecipanti e relativa documentazione richiesta a supporto;
i) I requisiti di capacità tecnica dei partecipanti (esperienza nel settore e/o area d’intervento) adeguatamente documentati;
j) Le previsioni relative all’attestazione della capacità di operare in loco;
k) Le forme di partenariato ammesse, le modalità di partecipazione dei partner e i limiti alle attività che potranno essere realizzate avvalendosi dei partner;
l) La documentazione da presentare a corredo della proposta esecutiva e quella da presentare prima della stipula del contratto;
m) Le modalità di richiesta di informazioni o chiarimenti;
n) Le cause di esclusione;
o) La descrizione sintetica dell’iter di approvazione, che dovrà obbligatoriamente prevedere la valutazione da parte di una Commissione, e le modalità ed i termini per la notifica delle comunicazioni;
p) I criteri e le modalità di valutazione delle proposte, corredati dalla griglia di valutazione che contempererà criteri di economicità e quelli ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile;
q) Le eventuali indicazioni in materia di sicurezza;
r) Le modalità, il termine per la stipula del contratto ed il modello di contratto;
s) Le indicazioni per la gestione e rendicontazione dell'iniziativa e per lo svolgimento dei controlli da parte dell'AICS.
L'avviso viene reso pubblico contestualmente sul sito web dell’AICS e sul sito web della Sede estera competente o, laddove non presente, sul sito web della sede della Rappresentanza diplomatica.
PROCEDURA DI SELEZIONE
8. La procedura di selezione è volta all’individuazione di un (o più di uno nel caso di iniziativa composta da più progetti) Ente esecutore idoneo a realizzare il progetto o i progetti descritti nell’avviso.
9. La procedura di selezione comprende una fase di verifiche amministrative e una di valutazione delle proposte. Le verifiche amministrative riguardano la completezza e correttezza della documentazione presentata e il rispetto dei criteri di eleggibilità previsti nell'avviso. La valutazione delle proposte consiste in un esame comparativo delle caratteristiche dei proponenti (per esempio, competenza, esperienza nel Paese e/o acquisita nella realizzazione di progetti analoghi) e delle proposte progettuali (in termini di appropriatezza delle attività individuate, delle modalità di attuazione, dell’innovazione e delle soluzioni tecniche e operative proposte, della coerenza e validità del cronogramma, della sostenibilità e della strategia di uscita proposta, dei partenariati attivati, dell’appropriatezza delle risorse umane e materiali previste, dell’offerta economica e dei costi indicati).
10. Il termine per la presentazione delle proposte non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni. La durata complessiva della selezione, ovvero il periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l’approvazione definitiva dei progetti non potrà avere durata superiore a 180 (centottanta) giorni.
11. Le proposte sono valutate da una Commissione di valutazione nominata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, ovvero del Titolare della Sede estera. Tale Commissione è costituita da un Presidente e un Segretario (o Segretariato) non votanti e da un numero dispari di membri votanti. I componenti della Commissione devono possedere adeguate competenze e sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione o di conflitti di interesse. La Commissione è composta da personale in servizio presso l’Agenzia o la sede estera. Tuttavia, qualora la natura dell'iniziativa da affidare richieda specifiche professionalità non presenti in Agenzia, ovvero il numero di proposte ricevute lo renda necessario, della Commissione può far parte personale esterno all’amministrazione nominato ai sensi del presente comma.
12. Il Segretario (o il Segretariato) effettua le verifiche amministrative sui criteri di eleggibilità dei partecipanti e sulle proposte, in base ai requisiti stabiliti dall'avviso, e trasmette alla Commissione la lista delle proposte ammesse alla valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, acquisita la documentazione, valida gli esiti delle verifiche amministrative. A tal fine, essa può riservarsi di richiedere integrazioni all’OSC per decidere in merito all’ammissibilità della proposta. Il Presidente e i membri votanti devono prendere parte a tutte le riunioni della Commissione e condurre la valutazione in base alle modalità e alla griglia previste dall'avviso. Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.
13. La Commissione può costituire gruppi di lavoro, composti da almeno due membri, tra cui dividere la valutazione delle proposte. I gruppi sottopongono alla discussione della Commissione in plenaria la propria valutazione anche in termini di punteggio per
ciascuna proposta. Il punteggio finale viene assegnato dalla Commissione, le cui decisioni sono prese a maggioranza assoluta.
14. La Commissione può, inoltre, riservarsi di richiedere integrazioni e/o rettifiche alla documentazione inviata dai proponenti, in ogni fase della procedura, verbalizzando le ragioni di tale decisione.
CRITERI DI ELEGGIBILITA’
15. Possono partecipare alla procedura di selezione soltanto le OSC che alla data di pubblicazione dell’avviso:
a) Siano iscritti all’Elenco;
b) Non siano debitori verso le pubbliche amministrazioni per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti promossi e/o affidati e/o di aiuto umanitario;
c) Non si trovino in stato di bancarotta, non siano soggetti a procedure d’insolvenza o liquidazione, in cui i beni vengano amministrati da un liquidatore o da un giudice, o in cui ci sia un accordo con i creditori, o in cui le attività siano sospese, o ogni altra situazione analoga prevista dall’ordinamento nazionale;
d) Xxxxx in regola con il pagamento di tasse o contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa nazionale vigente o dalla normativa vigente nel Paese in cui viene eseguito il contratto;
e) Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per violazioni gravi della normativa o degli standard etici propri del settore professionale di appartenenza dell’Ente, o per condotte illecite che abbiano inciso sulla credibilità professionale dell’Ente, ivi incluse, in particolare, le seguenti ipotesi:
I. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nell’esecuzione di un contratto o in merito a criteri di eleggibilità e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di selezione;
II. per aver stipulato accordi volti a distorcere la concorrenza;
III. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
IV. per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’Autorità contraente durante una procedura di selezione;
V. per aver tentato di ottenere informazioni confidenziali potenzialmente foriere di indebiti vantaggi durante una procedura di selezione.
f) Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva per uno dei seguenti reati:
I. frode, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee, di cui al Council Act del 26 luglio 1995;
II. corruzione, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei funzionari delle Comunità Europee o dei funzionari degli Stati Membri dell’Unione Europea, di cui al Council Act del 26 maggio 1997, e nell’art. 2, comma 1, della Decisione Quadro del Consiglio 2003/568/JHA, così come ai sensi dalla normativa vigente italiana, o dalla normativa vigente nel Paese in cui l’Ente abbia la sede legale o nel Paese in cui viene eseguito il contratto;
III. partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 2, della Decisione Quadro del Consiglio 2008/841/JHA;
IV. riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 2005/60/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio;
V. reati collegati al terrorismo o ad attività terroristiche, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1 e 3 della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/JHA, o istigazione, o concorso, o favoreggiamento, o tentativo di commettere i suddetti reati, ai sensi dell’art. 4 della Decisione Quadro sopra citata;
VI. lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio.
g) Non risultino inadempienti rispetto ad obbligazioni di contratti finanziati dall’Unione Europea o da pubbliche amministrazioni italiane, che abbiano portato alla conclusione anticipata del contratto o all’applicazione di penali o alla liquidazione di danni, o che siano emerse durante controlli, audit o ispezioni da parte di funzionari autorizzati dall’Unione Europea, di OLAF o della Court of Auditors o da parte di pubbliche amministrazioni italiane.
h) Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per irregolarità ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio (EC, Euratom) No 2988/951.
i) Posseggano eventuali ulteriori requisiti previsti dall’avviso e legati al contesto locale e/o ai contenuti dello specifico progetto da affidare.
j) Non si trovino in una delle situazioni di cui al Decreto legislativo del 2011 n. 159 (“Antimafia”) e ss. mm. e presentino la documentazione necessaria all’ottenimento del certificato antimafia emesso dalle competenti autorità italiane.
16. I partecipanti attestano il possesso dei suddetti criteri di eleggibilità mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
17. La Sede AICS competente compie gli accertamenti relativi ai criteri di eleggibilità dell’affidatario o degli affidatari dell’iniziativa.
18. Ai fini dei suddetti accertamenti inerenti informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni italiane, si applicano le disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
19. Ai fini degli accertamenti inerenti informazioni in possesso di Autorità di altri Paesi od Organismi internazionali, la Sede AICS competente si riserva di chiedere ai partecipanti di fornire la necessaria documentazione.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
20. I requisiti di capacità tecnica possono essere provati in sede di procedura di selezione mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
21. L’affidatario o gli affidatari dell’iniziativa sono tenuti a presentare la documentazione probatoria secondo le modalità e il termine indicato nell’avviso, a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura di selezione.
CAUSE DI ESCLUSIONE
22. Sono causa di esclusione delle proposte:
a) il mancato rispetto delle modalità o del termine previsti per la presentazione delle proposte;
b) la mancanza dei criteri di eleggibilità;
c) la mancanza dei requisiti di capacità tecnica;
d) la presentazione di più di una proposta da parte del medesimo soggetto (anche come mandatario o mandante di un’ATS) per uno stesso progetto;
e) la mancata sottoscrizione di una delle richieste dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
23. Al termine dei lavori, la Commissione elabora la graduatoria delle proposte ammesse ad ottenere l'affidamento, sulla base dello stanziamento e delle modalità stabilite nell'avviso e la trasmette, insieme agli atti dei lavori, al titolare della Sede competente.
24. L’Ente o gli Enti esecutori selezionati riceveranno tempestiva comunicazione dell'esito della selezione, il quale sarà altresì pubblicato sul sito web dell’Agenzia e/o della Sede Estera.
STIPULA DEL CONTRATTO
25. A seguito degli esiti dei lavori della Commissione, la Sede AICS che gestisce l'avviso adotta una Determina, per ciascuna proposta, di affidamento dell'iniziativa e la comunica all'Ente esecutore. Tale comunicazione reca, tra l’altro, le indicazioni per la presentazione della documentazione necessaria alla stipula del Contratto.
26. Il Contratto è l’accordo tra l’AICS e l’Ente esecutore che regolamenta le modalità di esecuzione dell’iniziativa (avvio delle attività, varianti, etc.), i pagamenti, la rendicontazione, la reportistica e le altre condizioni. La sottoscrizione del Contratto rappresenta il termine iniziale da cui decorre l’eleggibilità delle spese. Non saranno oggetto di rimborso le spese sostenute prima della firma del contratto.
27. Prima della stipula del contratto l'AICS potrà richiedere all'Ente esecutore di emendare il piano finanziario da eventuali errori materiali o costi non ammissibili e/o di apportare modifiche indispensabili e comunque di lieve entità tali da non alterare la proposta, sulla base dei verbali della Commissione o di esigenze legate al tempo intercorso tra la presentazione e l'approvazione della proposta. Le modifiche non potranno, in ogni caso, alterare il costo totale, gli importi di cofinanziamento né l'impianto complessivo dell'iniziativa, nel rispetto dei principi di equità e pari trattamento.
28. A seguito della comunicazione della Determina di affidamento, l’Ente esecutore selezionato dovrà inviare, alla Sede AICS competente, la documentazione necessaria per la stipula del contratto:
i. in caso di progetti di importo superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro: documentazione necessaria al rilascio della Certificazione antimafia. Per i progetti presentati da un’ATS, ciascuno dei componenti dovrà presentare la documentazione antimafia;
ii. CV e dichiarazione di impegno del personale di gestione del progetto;
iii. eventuale documentazione a sostegno della autodichiarazioni fornite in sede di presentazione della proposta, comprovante l’assenza di una delle cause di esclusione previste.
iv. numero del conto corrente in loco o in Italia dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche al fine di permettere la corretta tracciabilità dei trasferimenti.
v. delega di firma e autorizzazione ad operare il conto corrente bancario del progetto in loco a favore del Capo Progetto o di altra persona designata dall’affidatario.
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
29. L’Ente esecutore deve realizzare almeno una parte dell’iniziativa in proprio, ma può avvalersi dei partner e/o di soggetti terzi per realizzare alcune attività, secondo le modalità specificate nei singoli avvisi. Nel caso in cui la realizzazione sia affidata ai partner, è necessario disciplinarne le modalità di collaborazione nel relativo accordo. Nel caso in cui la realizzazione sia affidata a soggetti terzi, l’Ente esecutore per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, dovrà utilizzare procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente avvalendosi, preferibilmente e laddove possibile, di personale e materiali locali. Le medesime procedure devono essere utilizzate anche dai partner.
30. Il contributo sarà erogato in rate di numero pari alle annualità di durata del progetto. L’anticipo, se richiesto, viene erogato a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria di pari importo, entro il termine indicato nell'avviso.
31. La garanzia deve operare secondo le seguenti modalità:
a) l’importo deve essere pari a quello del contributo erogato a titolo di anticipo;
b) la durata deve essere tale da coprire il tempo necessario all’AICS per l’approvazione del rapporto descrittivo e contabile finale;
c) in caso di estensioni e/o proroghe della durata dell'iniziativa e/o posticipi nella presentazione del rapporto finale, che necessitano comunque di una preventiva approvazione da parte dell'AICS, l'Ente esecutore è tenuto a prorogare la garanzia.
d) nel caso di rate con importi differenti, l'ammontare della garanzia può essere adeguato all'ammontare della corrispondente rata di contributo erogata in anticipo, al netto degli eventuali residui e spese inammissibili detratti dall'AICS. In tal caso l'ente erogatore, ricevuta la comunicazione di approvazione del rapporto annuale
contenente l'importo della rata da versare, dovrà adeguare la garanzia a tale importo e darne comunicazione all'AICS, che procederà alla liquidazione della rata.
32. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata in Italia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa italiana bancaria assicurativa.
33. La garanzia viene svincolata alla chiusura dell'iniziativa, previa approvazione del rapporto finale. L'AICS può procedere all’escussione della garanzia in presenza di gravi irregolarità nell’esecuzione dell'iniziativa, compresi i casi di persistenti e ingiustificati ritardi nella presentazione dei rapporti annuali e/o finale.
34. Le rate successive alla prima, nel caso di anticipo, saranno erogate a seguito dell'approvazione dei rapporti descrittivi e contabili, al netto delle eventuali spese non ammissibili e degli eventuali residui.
35. Nel caso di erogazione per stato di avanzamento, tutte le rate saranno erogate a seguito dell'approvazione dei rapporti descrittivi e contabili.
36. I singoli avvisi potranno prevedere che i rapporti descrittivi e contabili debbano essere corredati da una relazione elaborata da un revisore legale dei conti scelto tra coloro che risultano iscritti da almeno tre anni nell’apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero di cui al previgente Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
ELEGGIBILITÀ' DELLE SPESE
37. Sono ammissibili le spese che siano:
a) pertinenti e univocamente riconducibili alle attività del progetto;
b) previste dal piano finanziario vigente;
c) sostenute nel periodo temporale compreso tra stipula del contratto e la conclusione del progetto e pagate entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura delle attività;
d) congrue rispetto ai normali parametri di riferimento del settore e del contesto locale/geografico;
e) effettivamente sostenute, ovvero comprovate da fatture, quietanze o documenti contabili aventi forza probante equivalente, di cui sia possibile accertare l'avvenuto pagamento integrale e la registrazione nelle scritture contabili;
f) contabilizzate, ovvero che siano inserite in un sistema contabile e abbiano dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e con le eventuali ulteriori specifiche prescrizioni in materia secondo la normativa vigente;
g) tracciabili ai sensi della normativa vigente e delle deroghe ad essa previste;
h) effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, tenendo conto della normativa locale.
38. Le spese ammissibili sono al netto di IVA (o di imposta equivalente vigente nel Paese beneficiario) qualora l'Ente esecutore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei casi in cui l’IVA (o l’imposta vigente all’estero) non sia recuperabile, essa va invece inclusa nell’indicazione delle spese sostenute e nei rapporti. In tale ultimo caso è necessario presentare la documentazione giustificativa di supporto, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprensiva delle informazioni necessarie.
39. Alcune tipologie di spesa (per esempio, taxi utilizzati nel paese beneficiario per motivi di servizio, parcheggio di veicoli del progetto, spese di vitto e acquisto di generi alimentari) sono ammissibili unicamente se si riferiscono strettamente ad attività effettuate nell’ambito degli obiettivi del progetto stesso.
40. Spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventualmente da integrare nell’avviso2:
a) spese per l’acquisto di beni o veicoli effettuate al di fuori dei Paesi beneficiari, ad esclusione di quelle per cui sia stata dimostrata con dichiarazione motivata l'impossibilità di acquistarli in loco a qualità invariata e prezzi competitivi;
b) spese per l’acquisto di attrezzature strettamente personali e che non siano trasferite, al termine del progetto, agli attori locali coinvolti;
c) interessi derivanti da danno emergente o lucro cessante cagionato dall’Ente esecutore a terzi; multe (anche se relative ai veicoli del progetto), sanzioni pecuniarie, penali e spese per controversie legali;
d) IVA o altre imposte equivalenti, se rimborsabili;
2 Eventuali ulteriori voci di spesa inammissibili possono riferirsi a: a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d’arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.); b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia; c) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali; d) interessi dovuti a terzi da parte dell’Ente esecutore.
e) spese di rappresentanza e spese a carattere personale sostenute in Italia o nel Paese beneficiario dagli operatori del progetto (ad esempio: tintoria, generi di conforto afferenti alla loro permanenza nel paese beneficiario, ecc.);
f) spese afferenti a categorie non preventivate nel piano finanziario approvato e/o non coerenti con il progetto;
g) spese effettuate al di fuori del periodo previsto dal Contratto per l’esecuzione dell'iniziativa, oltre ai 90 (novanta) giorni previsti per l’effettuazione dei pagamenti;
h) spese non supportate da documentazione in regola con la normativa fiscale;
i) spese il cui pagamento sia stato effettuato in contanti, ad esclusione delle ipotesi espressamente consentite dalla normativa vigente e dalla normativa locale, alla luce del contesto di riferimento e in presenza di dichiarazione motivata da parte dell'ente esecutore.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
41. Tutte le spese effettuate in valuta differente dall'Euro dovranno essere rendicontate in Euro al tasso di cambio medio mensile UIC o Inforeuro del mese in cui sono state sostenute, pubblicato sul sito ufficiale della Banca d'Italia xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/XXXXXXxxxxxx/xxxxxXX.xxx?xxxxxxxxx e sul sito Inforeuro xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xx m.
42. I documenti giustificativi di spesa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) essere intestati all'Ente esecutore che realizza il progetto, ovvero a un membro dell’ATS, alla controparte locale o al partner purché siano chiaramente identificati nella proposta di progetto;
b) avere data posteriore a quella della sottoscrizione del contratto;
c) contenere il codice del progetto. I giustificativi riconducibili a spese imputate al contributo di Enti diversi dall'AICS dovranno riportare, anche in allegato, la dicitura “fattura conteggiata ai fini della quota parte [ ]% dell'iniziativa AID …” finanziata da [nome dell’ente];
d) essere registrati nella contabilità generale dell'Ente esecutore e riportati nei bilanci.
DISPOSIZIONI FINALI
43. Il presente atto annulla e sostituisce la sezione II della Delibera n. 3 approvata dal Comitato Congiunto in data 29.01.2016.
44. Il presente atto abroga il punto 7 dell’allegato “Procedure di progetti non profit di aiuto umanitario” alla Delibera del Comitato Congiunto n. 80/2016.
45. Il presente atto modifica il punto 9 dell’allegato “Procedure di progetti non profit di aiuto umanitario” alla Delibera del Comitato Congiunto n. 80/2016, come segue:
“I Programmi di LRRD sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta dell’AICS, ferma restando l’autonomia decisionale di spesa del Direttore dell’AICS entro un limite massimo di 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro (art. 17, comma 6, Legge 125/2016). Il Comitato Congiunto, o il Direttore AICS nei casi previsti, deliberano contestualmente all’approvazione del finanziamento dell’iniziativa, il ricorso all’affidamento di tutta o parte della stessa a una OSC secondo le indicazioni delle presenti procedure. A seguito della delibera, l’AICS predispone un provvedimento di spesa per il trasferimento dei fondi presso una propria Sede estera o, in mancanza di questa, presso una Rappresentanza diplomatica delegata alla gestione dei fondi dell’AICS.”
46. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia, per la fase della scelta del contraente, alla disciplina dei GRANT della PRAG e, per la fase di stipula ed esecuzione del Contratto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contrattualistica e di obbligazioni e alla normativa contabile vigente.