SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
REP.n.214/2020
PROT. n.1768 del 12/06/2020 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n. 168 del 9/5/1989;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale è stato stabilito l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20/04/2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge;
VISTO il D.R. n. 2521/2012 del 9/11/2012“Regolamento per il conferimento di assegni per la Collaborazione ad attività di ricerca” e s.m.i.;
PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della
Vita e dell’Ambiente nella seduta del 19/05/2020 ha deliberato l’istituzione di n. 1assegno di ricerca;
DISPONE
ART. 1
Numero degli assegni
1. E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila. L’importo annuale dell'assegno di ricerca corrisponde a € 23.786,76 comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente e percipiente previsti dalla legge.
2. L’assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
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3. L’eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.
Titolo del Progetto: “Ruolo dell’isofoma D della Fosfodiesterasi-4 (PDE4D) nella patogenesi del carcinoma epatocellulare umano (HCC)”
Importo del Progetto: L’importo annuale corrisponde a € 23.786,76 comprensivo di tutti gli oneri a
carico Ente e percipiente previsti dalla legge
Campo principale della ricerca: Biologia Cellulare
Area Scientifica: BIO/06 (05/B2)
Settore Scientifico Disciplinare Prevalente: BIO/06
Responsabile del Progetto: Xxxx Xxxxxxx
Requisiti per l’ammissione al Progetto: Classi di Laurea: LM6, LS6, Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento, XX0, XX0 corredato da curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento della ricerca
Breve descrizione della ricerca:
In Italiano
Recentemente, molta attenzione è stata prestata allo studio della modulazione della concentrazione intracellulare di cAMP, quale molecola implicata nel controllo della proliferazione cellulare in cellule trasformate. Cellule tumorali di varia origine mostrano bassi livelli di cAMP e una sovraespressione di fosfodiesterasi (PDE), enzimi responsabili della sua degradazione: Studi effettuati nel nostro laboratorio hanno evidenziato che l’isoforma D della PDE4 è sovraespressa in linee cellulari di HCC, le quali presentano anche un aumento dell’attività della PDE4D. In accordo, tessuti di HCC mostrano una maggiore espressione di PDE4D comparati al tessuto normale. Inoltre, il silenziamento transiente di PDE4D riduce il numero di cellule in fase S e innesca il processo apoptotico, modulando proteine chiave implicate in questi eventi. Il presente progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: (a) fornire ulteriori dati sperimentali per confermare questi risultati; (b) studiare gli effetti di un’inibizione farmacologica dell’isoforma 4D mediante inibitori specifici; (c) studiare i meccanismi molecolari e le vie di segnale coinvolti nella sovraespressione di PDE4D e nella sua associazione con l’HCC.
In Inglese
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In recent years, the modulation of cyclic adenosine monophosphate (cAMP) has been shown to be of great interest in the control of cell proliferation in different cell lines. Most tumor cells show low levels of cAMP and an overexpression of phosphodiesterases (PDE), enzymes responsible for cAMP degradation. Previous preliminary studies from our laboratory have shown that PDE4D is aberrantly upregulated in HCC, especially in highly tumorigenic cell lines, which also show increased PDE4D activity. In agreement, HCC displays stronger PDE4D staining vs normal liver tissue. Moreover, siRNA- mediated transient silencing of PDE4D expression reduced the number of cells in S phase and triggered apoptosis, while modulating key cell cycle proteins. The aims of the present project were:
(a) to provide additional experimental data to confirm these results; (b) to study the effects of selective inhibition of the overexpressed isoform by means of specific inhibitors for possible pharmacological control of Camp and of key intracellular camp-dependent effectors; (c) to investigate the molecular mechanisms and signal transduction pathways involved in PDE4D overexpression and its association with HCC.
Lingua straniera richiesta: Inglese
Richiesta di mobilità internazionale: No
Durata: anni 1 (rinnovabile previa verifica della disponibilità finanziaria)
Finanziamento: € 23.786,76 finanziato per
3 quote C/terzi Dompè – Xxxxxx
9 quote Coofinanziamento Xxx.xx MeSVA
Art. 2
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. All’assegno di cui al presente bando si applicano:
- in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 Agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni e integrazioni (esenzione di prelievo fiscale);
- in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995 n. 335, e successive modificazioni e integrazioni (contribuzione previdenziale);
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato
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decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca);
- in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni.
2. L’Università degli Studi dell’Aquila provvede alla copertura assicurativa per rischio infortuni e
per la responsabilità civile.
Art. 3
Requisiti per l’ammissione
1. Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004), accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Può essere individuato quale requisito obbligatorio ai fini del conferimento dell’assegno di ricerca, il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica. In assenza di tale determinazione, il possesso dei titoli sopra riportati costituirà titolo preferenziale.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di dichiararne l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
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5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i neolaureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.
6. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18 Legge n. 240/2010).
8. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
9. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate nel presente articolo potrà essere conferito l’assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.
10. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all’art. 22 legge 240/2010 e dei contratti di cui art. 24 legge 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al presente articolo, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.
Art. 4
Domanda e termine
1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.
2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
3. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
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4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
- curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- copia di un documento d'identità in corso di validità.
5. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
6. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
7. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
8. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23:59 del 30/06/2020.
9. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.
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10. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.
11. In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
12. In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.
Art. 5
Commissione giudicatrice
1. La commissione è nominata con Dispositivo del Direttore del Dipartimento e sarà composta da 3 docenti, tra i quali sia compreso il referente scientifico del programma di ricerca, designati dal Consiglio di Dipartimento.
2. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà apposito verbale contenente un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato nonché l’elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.
3. La commissione dovrà concludere le procedure concorsuali e consegnare gli atti alla segreteria contabile del Dipartimento, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione.
Art. 6
Esame di ammissione
1. Il concorso è per titoli e colloquio.
2. I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione giudicatrice nella
prima seduta preliminarmente all’esame delle domande, entro i limiti sotto indicati.
3. I titoli, cui sono riservati 60 punti su 100, oggetto di valutazione sono i seguenti:
- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o per diploma di specializzazione area medica attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
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- fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato ed altra documentazione attestante attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione (non di area medica), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli.
5. I risultati della valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati ammessi, saranno resi noti ai
candidati prima dell’effettuazione del colloquio, mediante pubblicazione nel portale di Ateneo.
Art. 7
Colloquio
1. Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 40 punti su 100, riguarderà la discussione dei titoli con approfondimento degli argomenti in relazione al Settore Scientifico-disciplinare nonché la conoscenza della lingua straniera.
2. Il colloquio potrà essere effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l’identità del candidato e sia garantita la trasparenza delle procedure.
3. Per aver accesso all’aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
4. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Il colloquio si intende superato con la
votazione di almeno 28 punti.
5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per l’affissione nella sede d’esame.
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6. La data ed il luogo del colloquio sarà comunicato mediante avviso pubblicato nel portale di Ateneo con preavviso di almeno 15 giorni.
7. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Art. 8
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli quello attribuito al colloquio. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.
2. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore del Dipartimento e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell’assegno.
3. L’assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che, nel rispetto dell’ordine della graduatoria,
risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.
4. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.
Art. 9
Conferimento dell’assegno di ricerca
1. Il vincitore della procedura selettiva è invitato ad autocertificare:
- di essere soggetto o meno ad altre forme di previdenza (ENPAM, ecc.);
- di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
- l’apertura di una posizione presso l’INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla
gestione separata INPS);
- il numero di conto corrente per l’accredito dell’assegno;
- per i cittadini non italiani è necessario il possesso del codice fiscale italiano;
- di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero con il
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Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010;
- di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato con borsa
o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
2. Il vincitore sarà tenuto all’atto della stipula del contratto a sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 3; se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il vincitore sarà tenuto a produrre, inoltre, sempre all'atto della stipula del contratto, un certificato di idoneità alla mansione specifica" (D.L. 69/2013) rilasciato dal Medico competente di Ateneo. Per tale certificato il vincitore dovrà prendere contatti con il Medico competente (tel. 0000- 000000/95/96).
4. Qualora sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se
l’imperfezione stessa menomi l’attitudine alla collaborazione stessa.
5. I candidati invalidi dovranno produrre ai sensi dell’art. 19, secondo comma, delle legge 2 Aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l’invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla sua salute ed incolumità ed a quella dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
6. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell’Università dell’Aquila a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.
7. Con il vincitore sarà stipulato un contratto di collaborazione della durata indicata nell’art. 1. Tale
contratto non configura in alcun modo contratto di lavoro subordinato.
8. Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di questo Ateneo per il conferimento dell’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli n. 8, 9 e 10 dello stesso (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?xxx000).
9. L’assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato
stipulato il contratto.
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10. Il Responsabile Scientifico è tenuto a comunicare la data di inizio dell'attività di ricerca al Direttore del Dipartimento.
11. Decadono dal diritto dell’assegno coloro che, entro il termine fissato dall’amministrazione non
dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
12. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell’assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n. 151).
13. Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell’assegno, si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell’autorità militare, nel quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.
14. E’ in facoltà del titolare dell’assegno presentare, in luogo del certificato una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445).
15. Il titolare dell’assegno dovrà comunque iniziare l’attività di ricerca entro e non oltre 15 giorni
dalla data di congedo.
16. Il differimento dell'inizio dell'attività di ricerca eccezionalmente, potrà essere consentito ove ricorrano motivazioni scientifiche che dovranno essere ritenute valide dal Consiglio di Dipartimento di riferimento.
17. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 96 del 30/06/2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell’assegno in questione.
18. Il titolare di assegno deve presentare una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta da
sottoporre al Responsabile Scientifico, con scadenza semestrale.
19. Il Responsabile Scientifico del progetto è tenuto ad esprimere, in ciascuna relazione il proprio motivato giudizio. Al termine del rapporto di collaborazione, l’assegnista è tenuto a depositare il risultato dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di afferenza.
Art. 10
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Divieto di cumulo, incompatibilità
1. L’assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare di assegno.
2. L’assegno è individuale.
3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, l’assegnista potrà chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento a condizione che l’attività:
- non si configuri in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e sia valutata congrua dal Consiglio di Dipartimento, con le attività previste del progetto di ricerca;
- non sia incompatibile con quanto previsto dalla normativa in generale e dai Regolamenti specifici
adottati dall’Università degli Studi dell’Aquila;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell’assegno. L’assunzione di incarichi senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento comporta la decadenza di diritto dall’assegno.
I titolari di assegni di ricerca di area clinica/medica possono svolgere attività clinica, presso strutture sanitarie e/o di ricerca, esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca. Per lo svolgimento dell’attività clinica è necessario il preventivo consenso del Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca
4. Gli assegni di ricerca sono incompatibili con la partecipazione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
Art. 11
Frequenza dei titolari di assegno ai corsi di dottorato di ricerca
1. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato dall'Ateneo, fermo restando il superamento di prove di ammissione.
2. In tali casi l'Università dell'Aquila non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento dell'assegno.
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Art. 12
Risoluzione del rapporto
Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti. Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:
- ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall’art. 10 del regolamento;
- valutazione negativa dell’attività di ricerca svolta espressa dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 13
Pubblicità
Il bando relativo alla presente procedura selettiva sarà pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila nonché sul sito internet:
- dell’Ateneo (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?xxx000);
- del MIUR (xxxx://xxxxx.xxxx.xx);
- dell’Unione Europea (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx).
Art. 14
Restituzione della documentazione
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università. Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.
Art. 15
Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il segretario amministrativo contabile del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Xxxxxxxx.Xxx. 16
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Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa.
L’Aquila, 12/06/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 16/06/2020 DATA SCADENZA: 30/06/2020
X.xx IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
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