COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) CONTINO Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX
Nella seduta del 14/01/2014, dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso protocollato in data 21.5.2013 il consumatore esponeva di avere stipulato in data 17.11.2012 un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dopo essersi premurato di contattare telefonicamente e via mail il locatore. Il 21.11.2012, successivamente allo svolgimento su internet di ricerche concernenti la sua controparte contrattuale, il ricorrente effettuava a favore di quest’ultimo un bonifico bancario dell’importo di € 600 a titolo di caparra. Il 27.12.2012 l’attore cercava quindi di contattare telefonicamente il locatore per accordarsi circa le modalità di locazione dell’immobile, ma questo non si rendeva raggiungibile ne via mail né per telefono.
Effettuata una breve ricerca su internet, il consumatore scopriva non solo di essere stato truffato ma di non essere nemmeno la sola vittima del malfattore; pertanto, si recava subito presso la stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. Il giorno dopo apprendeva dagli stessi Carabinieri come il “truffatore”, la cui vera identità era diversa da quella risultante dal contratto di locazione dallo stesso siglato, fosse stato individuato e come l’IBAN indicato per il bonifico non corrispondesse ad un conto corrente bensì a una
carta prepagata “Superflash” rilasciata dalla banca resistente e poi bloccata in data 23.11.2012.
Il 28.12.2012 l’attore provvedeva a presentare formale reclamo nei confronti dell’intermediario, al quale contestava di avere ”commesso un atto di leggerezza nel rilasciare una carta prepagata ad una persona che si” era “presentata con documenti falsi”.
In data 5.03.2013 la banca riscontrava il reclamo comunicando di aver avviato gli opportuni approfondimenti, senza fare seguire ulteriori comunicazioni e comunque non provvedendo alla restituzione dell’importo oggetto di bonifico.
Il ricorrente ha quindi chiesto all’ABF “il rimborso della somma versata presso l‘istituto resistente” a titolo di caparra del canone di locazione.
L’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 3.7.2013, rappresentando che:
– “il bonifico” in oggetto “ è stato … volontariamente eseguito” e quindi non si è trattato di “un caso di phishing con furto delle credenziali del cliente da parte di ignoti”, di talché “nessuna responsabilità può essere addebitata” alla banca “in ordine a quanto accaduto”;
– “una volta avvenuto l’accredito del bonifico, la banca domiciliataria può provvedere al riaddebito solo ove autorizzata dal beneficiario, senza che la banca possa esperire alcuna iniziativa ove non autorizzata”;
– “nel caso de qua la richiesta di xxxxxxxx è giunta dopo oltre un mese dall’esecuzione volontaria del bonifico da parte“ del ricorrente “quando ormai il bonifico era giunto a destinazione e quindi eseguito”;
– “tramite una ricerca in internet, inserendo il nominativo” del falso conduttore si potevano “leggere moltissime segnalazioni di truffe di questo tipo, anche con nominativi di persone e località turistiche diverse, antecedenti al 21 novembre 2012, data in cui“ parte attrice “ha eseguito il bonifico”;
– la carta “Superflash” sulla quale è stata addebitato il bonifico disposto dal ricorrente “risulta intestata a [omissis], identificato dalla banca correttamente come risulta dalle verifiche effettuate sulla carta d’identità e sul codice fiscale”;
– in base al D. lgs. n. 11/2010, non esistono obblighi di verifica da parte della banca che riceve il bonifico, circa la corrispondenza tra l’IBAN e l’intestazione del conto corrente o della carta prepagata”;
– “il danno lamentato dall’odierno ricorrente è … conseguente alla scarsa cautela” utilizzata dallo stesso “nel procedere all’accredito in favore di persona non conosciuta e senza effettuare preventive verifiche”.
Sulla base di queste considerazioni, L’intermediario ha chiesto al Collegio di “dichiarare inaccoglibile … la richiesta restitutoria”.
Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.
DIRITTO
Il ricorrente motiva la richiesta di rimborso avanzata nei confronti della banca convenuta precipuamente sulla base dell’allegazione che questa avrebbe rilasciato una carta prepagata “ad una persona che si è presentata con documenti falsi, tra cui il codice fiscale che era facilmente verificabile”. L’intermediario ha tuttavia versato in atti documentazione idonea a dimostrare che la carta prepagata in questione era intestata ad un soggetto correttamente identificato sulla base di una carta d’identità attestata come valida sia dal Ministero dell’Interno sia dall’Agenzia delle Entrate.
Certamente, il soggetto titolare della carta si è poi rivelato sospetto di essersi prestato alla perpetrazione di una truffa – fatto che ha ben giustificato il blocco della carta – ma non è da tale scoperta a posteriori (del tutto simile a quella cui è andato incontro il ricorrente) che può essere inferita la eventuale illegittimità del comportamento della banca resistente nell’esecuzione del bonifico.
Alla luce della disciplina recata dal d.lgs. n. 11/2010, in specie nell’art. 17, la convenuta risulta avere correttamente operato, non essendo stata effettuata da parte del ricorrente tempestiva richiesta di revoca. Quanto in particolare alla circostanza che dalla copia della ricevuta del bonifico emerga come le generalità del beneficiario del bonifico siano diverse dalle generalità della persona intestataria della carta prepagata “Superflash” cui si riferiva l’IBAN, il Collegio conviene con la resistente che dalla menzionata normativa non si ricava la sussistenza in capo alla banca del destinatario del bonifico, dell’obbligo di verificare tale corrispondenza prima di concorrere alla sua esecuzione.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1