DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
Superamento del regime di diritto sindacale transitorio.
Disciplina dell’attività e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, dell’autotutela e della contrattazione collettiva
RELAZIONE
Onorevoli Senatori – A più di sessant’anni dall’abrogazione dell’ordinamento corporativo (d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 369) e dall’entrata in vigore della Costituzione, il nostro ordinamento versa ancora in regime transitorio, non essendo ancora stata data attuazione a quanto previsto negli ultimi tre commi dell’articolo 39. Dopo la notissima prolusione bolognese di Xxxxxxxx Xxxxxxx del 1963 (Liberà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1963, p. 570) è sempre nettamente prevalsa l’opinione secondo cui il difetto sta nella norma costituzionale, e in particolare nella sua rigida impostazione centralistica ancora fortemente legata all’esperienza corporativa; ma nonostante il largo consenso circa la necessità di una modifica di quella norma, a tutt’oggi il suo testo è rimasto quello originario.
È nostra convinzione che sia tempo, ormai, di porre fine a questa troppo lunga fase di attesa; e che la soluzione migliore passi attraverso una modifica estremamente semplice degli ultimi tre commi dell’articolo 39 della Costituzione, la quale si limiti ad attribuire al legislatore ordinario il compito di regolare le forme di democrazia sindacale nelle quali può pervenirsi alla stipulazione di un contratto collettivo con efficacia erga omnes, al livello nazionale come ai livelli inferiori. A questo fine, contestualmente a questo disegno di legge, ne presentiamo uno avente appunto per oggetto la modifica dell’articolo 39, nei termini testé indicati.
Quella qui contenuta è invece la disciplina legislativa ordinaria della materia, che intende incorporare e aggiornare quanto già disposto dallo “Statuto dei Lavoratori” del 1970. In funzione della massima facilità di reperimento e di lettura da parte di tutti i soggetti interessati, proponiamo l’adozione della tecnica normativa consistente nella “novella” degli articoli del Codice civile che, essendo stati originariamente formulati in riferimento all’ordinamento corporativo, hanno perso ogni effetto con l’abrogazione di quell’ordinamento. Al tempo stesso, la scelta della massima snellezza e
semplicità della nuova normativa mira a ridurre al minimo indispensabile l’interferenza della legge statuale nel sistema delle relazioni industriali, lasciando il massimo spazio di autodeterminazione all’autonomia collettiva.
La semplicità della formulazione delle disposizioni che seguono fa sì che esse si illustrino da sole. Aggiungiamo soltanto che la struttura delle rappresentanze sindacali e l’insieme delle loro prerogative (art. 2064) ricalcano sostanzialmente quanto previsto dallo Statuto del 1970, con la sola introduzione della regola che proporziona la dimensione delle rappresentanze stesse ai consensi conseguiti dalle rispettive liste nella consultazione elettorale periodica.
Sulla disciplina speciale dello sciopero nel settore dei trasporti pubblici, che riprende integralmente quanto già proposto nel disegno di legge n.
***/2009, rinviamo alla relazione introduttiva che accompagna quest’ultimo.
L’articolo 2069 riproduce senza modifiche sostanziali, salvi alcuni marginali aggiornamenti tecnici, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, di cui all’articolo 28 dello Statuto del 1970.
Questa l’articolazione della nuova disciplina:
Capo II - DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 2063 - Libertà e attività sindacale
Articolo 2064 - Rappresentanze sindacali aziendali
Capo III - DELLA AUTOTUTELA COLLETTIVA
Articolo 2065 - Diritto di sciopero
Articolo 2066 - Sciopero nel settore dei trasporti pubblici
Articolo 2067 - Proclamazione dello sciopero aziendale nel settore dei trasporti pubblici
Articolo 2068 - Proclamazione dello sciopero a livello sovra-aziendale nel settore dei trasporti pubblici
Capo IV - DELLA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI SINDACALI
Articolo 2069 - Procedimento per la repressione dei comportamenti antisindacali
Capo V - DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEGLI USI AZIENDALI
Articolo 2070 - Contratto collettivo di diritto comune Articolo 2071 - Contratto collettivo con efficacia generale Articolo 2072 - Disposizione transitoria
Articolo 2073 - Recesso unilaterale dal contratto collettivo a tempo indeterminato
Articolo 2074 - Efficacia del contratto collettivo dopo la scadenza Articolo 2075 - Efficacia del contratto collettivo sul rapporto individuale Articolo 2076 - Usi aziendali
Si chiede fin d’ora che l’articolo 1 del disegno di legge, contenente la nuova formulazione degli articoli del Codice civile da 2063 a 2078, sia votato per parti separate, in ossequio alla regola posta dall’articolo 72 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1 - Gli articoli da 2063 a 2078 del Libro V del Codice civile sono sostituiti dai seguenti
Capo II
DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 2063
Libertà e attività sindacale
1. Tutti i lavoratori, quale che sia il tipo di contratto in cui è dedotta la loro prestazione, sono liberi di costituire associazioni professionali e di aderirvi, nonché di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, nei limiti in cui ciò non pregiudichi il corretto adempimento dei loro obblighi contrattuali.
Articolo 2064
Rappresentanze sindacali aziendali
1. Organismi di rappresentanza possono essere costituiti da una o più associazioni sindacali nelle unità produttive alle quali facciano capo più di 15
lavoratori dipendenti e in seno alle quali ciascuna delle associazioni stesse annoveri almeno un lavoratore dipendente iscritto.
2. Gli organismi di cui al comma 1, sia che assumano forma unitaria sia che assumano la forma di rappresentanze separate, sono costituiti da rappresentanti sindacali distribuiti tra le associazioni sindacali interessate o loro coalizioni in proporzione ai consensi che esse conseguono in consultazioni elettorali che si svolgono, su iniziativa di uno o più dipendenti dell’unità produttiva, con cadenza almeno triennale. Per il conseguimento di un rappresentante è necessario che l’associazione o coalizione di associazioni abbia ottenuto almeno un decimo dei voti espressi. Salva diversa disposizione collettiva, il numero complessivo dei rappresentanti è pari a tre nelle unità produttive con numero di dipendenti fino a 200, ********************
3. Nelle aziende in cui si applica un contratto collettivo a sé stante in riferimento a una categoria professionale di dipendenti, la distribuzione dei rappresentanti sindacali avviene mediante una consultazione riservata ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria, come definita dal contratto stesso. In tal caso il numero dei rappresentanti sindacali è proporzionato al numero degli appartenenti alla categoria interessata, salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile.
4. Ciascuna associazione sindacale o coalizione di associazioni è libera circa le modalità di elezione o scelta del rappresentante al quale, in seguito alla consultazione elettorale di cui al secondo comma, risulti avere diritto, con il solo vincolo che esso deve appartenere al novero dei dipendenti dell’unità produttiva. L’attribuzione della carica, con le prerogative e i diritti che ne conseguono, avviene mediante comunicazione scritta alla direzione aziendale. Con la stessa modalità il rappresentante può essere sostituito dall’associazione.
5. Gli organismi di cui al comma 1, unitariamente o separatamente,
a) possono indire assemblee nel luogo di lavoro al di fuori dell'orario, oppure in orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per ciascun lavoratore interessato, senza riduzione della retribuzione per coloro che vi partecipano;
b) possono indire referendum da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, su materie inerenti alle attività sindacali;
c) hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro o committente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i collaboratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro;
d) nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti hanno diritto a usufruire, per l'esercizio delle loro funzioni, di un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti hanno diritto di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni;
e) possono svolgere attività di raccolta di quote associative nel luogo di lavoro,
anche mediante ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti, previo accordo con i rispettivi datori di lavoro o committenti.
6. Salva diversa disposizione collettiva applicabile, i rappresentanti sindacali dispongono ogni anno, per lo svolgimento della propria funzione, di un numero complessivo di *********** ore di permesso retribuito per ciascun dipendente dell’unità produttiva. I permessi retribuiti sono distribuiti paritariamente tra i rappresentanti. I contratti collettivi regolano la materia dei permessi non retribuiti e delle collocazioni in aspettativa.
7. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro cura la rilevazione permanente dei risultati delle consultazioni elettorali di cui ai commi 2 e 3, al livello provinciale, regionale e nazionale e della pubblicazione periodica dei relativi dati analitici e di sintesi in apposito bollettino ufficiale.
8. Per ogni altro aspetto, le prerogative e i diritti dei rappresentanti sindacali e degli organismi cui essi appartengono sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.
Capo III
DELLA AUTOTUTELA COLLETTIVA
Articolo 2065
Diritto di sciopero
1. Salvi i limiti posti dalla legge a garanzia dei servizi pubblici essenziali, nonché i vincoli assunti mediante contratto, ogni associazione sindacale può proclamare lo sciopero, secondo modalità che non pregiudichino la sicurezza delle persone e degli impianti. I lavoratori che aderiscono allo sciopero perdono il compenso corrispondente all'attività lavorativa perduta.
Articolo 2066
Sciopero nel settore dei trasporti pubblici
1. Le norme contenute negli articoli 2067 e 2068 si applicano nelle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano. Si applicano inoltre nelle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti, servizi
di intervento di emergenza e manutenzione di impianti di ascensori e montacarichi.
2. Qualora un'impresa svolga anche attività diverse, le norme contenute negli articoli 2067 e 2068 si applicano soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi indicati nel comma 1.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 2067 e 2068 non si applicano alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall'astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale.
Articolo 2067
Proclamazione dello sciopero aziendale nel settore dei trasporti pubblici
1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall'impresa, può essere proclamato:
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell'impresa, o della singola unità produttiva, entro l'ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;
b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell'azienda, o della singola unità produttiva, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi.
2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma precedente è regolato mediante accordo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall'impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell'impresa.
3. In difetto del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, è vincolata al referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell'impresa anche l'organizzazione o la coalizione sindacale che estenda la propria rappresentanza soltanto a una determinata categoria professionale.
Articolo 2068
Proclamazione dello sciopero a livello sovra-aziendale nel settore dei trasporti pubblici
1. Ferma restando la disciplina posta a garanzia dei servizi pubblici essenziali, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero di una parte o della totalità del personale di una pluralità di imprese può essere proclamato:
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nelle più recenti elezioni di rappresentanti sindacali estese alla generalità dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate, entro l'ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;
b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti delle aziende interessate la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi.
2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma 1 è regolato mediante accordo tra le imprese del settore e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, in ciascuna azienda, da un comitato costituito secondo le disposizioni di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 2; ciascun comitato aziendale trasmette i risultati del referendum svolto nella propria azienda alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici, la quale cura la raccolta e comunica il risultato complessivo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutte le imprese interessate.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, laddove in una azienda del settore si svolga una elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti, ciascuna impresa interessata congiuntamente con le organizzazioni sindacali interessate comunica il risultato alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici. Le contestazioni circa lo svolgimento o l'esito dell'elezione dei rappresentanti sono risolte provvisoriamente in prima istanza, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dalla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione provinciale per l'impiego competente.
Capo IV
DELLA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI SINDACALI
Articolo 2069
Procedimento per la repressione dei comportamenti antisindacali
1. Costituisce comportamento antisindacale:
a) qualsiasi atto del datore di lavoro o committente diretto a impedire, ostacolare o limitare indebitamente l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero;
b) l’omissione di informazioni dovute a un’associazione sindacale o alle sue rappresentanze aziendali;
c) il rifiuto di esame congiunto preventivo o di apertura di negoziato, quando il datore di lavoro o committente vi sia obbligato.
2. Qualora il datore di lavoro o committente ponga in essere un comportamento antisindacale, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse il tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ordina con decreto la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.
3. L’inottemperanza al decreto di cui al comma 1 è punita a norma dell’articolo 650 del codice penale.
4. Contro il decreto di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale, secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.
Capo V
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEGLI USI AZIENDALI
Articolo 2070
Contratto collettivo di diritto comune
1. Ogni associazione sindacale è libera, da sola o insieme ad altre associazioni, di negoziare con i titolari di una o più aziende le condizioni di lavoro per i lavoratori dipendenti o collaboratori che siano ad essa iscritti e per coloro che aderiranno al contratto collettivo.
2. Con il contratto collettivo le parti possono liberamente disporre delle materie regolate da contratto precedentemente dalle stesse stipulato.
Articolo 2071
Contratto collettivo con efficacia generale (1)
1. Il contratto collettivo stipulato dalla coalizione che abbia conseguito la maggioranza dei consensi nell’ultima consultazione in seno alla stessa azienda o unità produttiva per la costituzione della rappresentanza sindacale di cui all’articolo 2068 e che comprenda almeno una associazione sindacale rappresentata in aziende dislocate in almeno tre regioni diverse è efficace nei confronti di tutti i dipendenti di una azienda o unità produttiva anche in deroga a contratti collettivi applicabili di livello superiore, o comunque a contratti stipulati da altre associazioni.
2. Il contratto collettivo territoriale, provinciale, regionale, interregionale o nazionale è efficace nei confronti di tutti gli appartenenti al campo di applicazione definito dal contratto stesso, anche in deroga rispetto a contratti collettivi di livello superiore, quando dal lato dei lavoratori il contratto sia stato stipulato da una associazione o coalizione sindacale che risulti maggioritaria all’interno dello stesso campo di applicazione.
3. Nel caso di contrasto fra più contratti collettivi stipulati da associazioni o coalizioni sindacali maggioritarie nei rispettivi ambiti, si applica quello stipulato al livello inferiore.
Articolo 2072
Disposizione transitoria
1. Tutte le disposizioni previgenti che condizionino al rispetto degli standard di trattamento collettivi il godimento da parte dei datori di lavoro di agevolazioni, finanziamenti, benefici contributivi, o il conferimento di commesse o appalti, si intendono riferite al contratto collettivo applicabile secondo le disposizioni di cui all’articolo 2070.
Articolo 2073
Recesso unilaterale dal contratto collettivo a tempo indeterminato
1. Ciascuna delle parti del contratto collettivo che non contenga un termine di durata può recederne unilateralmente dandone comunicazione alle altre parti con almeno tre mesi di anticipo.
(1) Questa disposizione presuppone l’emanazione della legge costituzionale di modifica dell’articolo 39 della Costitu- zione, oggetto di un progetto separato.
Articolo 2074
Efficacia del contratto collettivo dopo la scadenza
1. Quando le parti abbiano pattuito un termine di durata, decorso tale termine il contratto cessa di produrre i propri effetti, salvo che l’ultrattività sia prevista in apposita sua clausola.
Articolo 2075
Efficacia del contratto collettivo sul rapporto individuale
1. Le disposizioni contenute nel contratto collettivo si applicano nel rapporto individuale di lavoro o collaborazione rientrante nel suo campo di applicazione, a norma degli articoli 2070 o 2071. I diritti nascenti dal contratto collettivo in capo alle parti del rapporto individuale di lavoro o collaborazione non si incorporano nel contratto individuale, sono soggetti a rinegoziazione collettiva a norma del comma 2 dell’articolo 2070 e cessano al cessare dell’efficacia del contratto collettivo stesso, per recesso o per scadenza del termine.
2. Il contratto collettivo non può disporre di diritti nascenti dal contratto individuale di lavoro o collaborazione.
3. Il contratto collettivo e il contratto individuale stabiliscono se e sotto quali condizioni si determini assorbimento fra trattamenti della stessa natura oggetto di pattuizione in entrambi i contratti. Nel caso di concorso di disposizioni fra loro contrastanti prevale quella più favorevole al lavoratore o collaboratore.
Articolo 2076
Usi aziendali
1. Quando il comportamento tenuto continuativamente dal datore di lavoro o committente da cui derivi un beneficio per la generalità dei lavoratori dipendenti o collaboratori configuri comportamento concludente nel senso di un impegno negoziale al mantenimento dello stesso trattamento, questo, salvo dichiarazioni negoziali in senso contrario, si considera come oggetto di una pattuizione a tempo indeterminato con ciascuno dei medesimi dipendenti o collaboratori.
2. La pattuizione di cui al comma 1 è suscettibile di recesso anche in costanza dei rapporti di lavoro o collaborazione, mediante comunicazione del datore di lavoro o committente agli interessati.
Articolo 2. – La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2110.
Articolo 3 – Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 20 maggio
1979 n. 300.