CAPITOLATO D’ONERI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ( RCT) E VERSO PRESTATORI D’OPERA ( RCO) LOTTO 1 CIG 891584540C
CAPITOLATO D’ONERI
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ( RCT) E VERSO PRESTATORI D’OPERA ( RCO)
LOTTO 1 CIG 891584540C
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per CONTRAENTE : l’Ente DiSCo che stipula il contratto;
per ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: il
Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori, Membri del Consiglio di Amministrazione - compreso il Presidente - ed il Commissario e sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente), il direttore generale,i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, i collaboratori in genere (inclusi i volontari) di ogni ordine e grado e soggetti ad essi equiparati ex D. Lgs. 38/2000, compresi gli addetti allo svolgimento del Telelavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all’esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato.
per ATTIVITA’ : Quella svolta in qualità di Ente Strumentale della Regione Lazio per
statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
per SOCIETA’ : ciascuna Impresa Assicuratrice; per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
per POLIZZA : il documento contrattuale che prova l’assicurazione;
per PREMIO : la somma dovuta alle Società a corrispettivo dell’assicurazione;
per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro;
per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l’assicurazione; per INDENNIZZO : la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro; per COSE : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
per DANNO CORPORALE :il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla
salute o biologici nonché il danno morale.
per DANNO MATERIALE : ogni distruzione, deterioramento, alterazione danneggiamento totale o
parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti.
per FRANCHIGIA : l’importo prestabilito di danni indennizzabile che rimane a carico
dell’Assicurato
per SCOPERTO : la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico
dell’Assicurato;
per RETRIBUZIONI : Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori
parasubordinati ed i xx.xx.xx. ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.
per PRESTATORE DI LAVORO : tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro
“temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato.
Descrizione del rischio
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.
Le garanzie saranno operanti per tutte le attività svolte direttamente o in qualità di committente o patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si dettagliano le principali attività svolte dall’Ente.
L’art. 4 della Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" prevede espressamente che:
“1. Al fine di favorire l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito denominato Ente.
2. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all’articolo 5.
3. L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto
stabilito dalla programmazione regionale”.
Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all’articolo 3 della L.R. n. 6 del 27 luglio 2018 consistono principalmente in:
a)azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto l’arco della vita, nell’ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;
b)attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;
c)azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro; d)contributi per la mobilità internazionale;
e)collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi più idonei per l’individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.
Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) della L.R. n. 6 del 27 luglio 2018 sono:
a)a concorso:
1) borse di studio;
2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità; 3)ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;
4) borse per esperienze formative all’estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;
5) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);
6) misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio -basse;
7) misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;
b) non a concorso, anche per i soggetti destinatari di cui all’articolo 3, lettera e):
1) agevolazioni finalizzate all’attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;
2) azioni mirate all’orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;
3) supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;
4) servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell’università o dell’istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall’Ente;
5) servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all’estero;
6) servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;
7) misure di sostegno all’utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all’attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
8) orientamento attivo all’accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all’utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;
9) progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;
10) fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;
11) supporto per l’inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili; 12)sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;
13) informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;
14) sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione; 15)servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d’autore;
16) individuazione di luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;
17) pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all’interno degli studentati dell’Ente;servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell’Ente;
18) misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all’interno degli istituti di prevenzione e pena. L’Ente si avvale della direzione regionale centrale acquisti per la realizzazione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi necessari all’attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 6 del 27 luglio 2018, ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
L’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.
Gli interventi, i servizi e le prestazioni sono disciplinati con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto Regionale
Norme che regolano l’assicurazione in generale
1. Altre assicurazioni.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Ove sussistano, per quanto coperto dalla presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall’applicazione dell’art.1910 C.C.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892-1893-1894 del C.C.
Il Contraente in ogni modo dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.
3. Variazioni del rischio.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) rinunziando al diritto di recesso.
4. Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio.
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.
Il premio sarà corrisposto in rate semestrali, di cui la prima, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.
Le successive potranno essere versate con proroga di gg. 10, in deroga dell’art. 1901 c.c..
5. Durata ed importo del contratto.
Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data indicata nel contratto fra le parti e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un ulteriore semestre o per un minor periodo, non inferiore in ogni caso a mesi tre. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’Amministrazione corrisponderà alla Società aggiudicataria il premio annuale risultante dall’offerta economica formulata dallo stesso in sede di gara.
6. Modifiche dell’assicurazione.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice nei seguenti casi: inserimento di nuove e diverse prestazioni che potrebbero essere previste da una nuova normativa in materia oppure da modifiche organizzative che prevedono nuove attività per le quali sarebbe necessario effettuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente capitolato e negli atti di gara. Il valore di tali modifiche non potrà superare il 5% dell’importo a base di gara.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
7. Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento e rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di novanta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse ti tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite nell’art. 24.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
8. Interpretazione del contratto.
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
9. Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/ Assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
10. Regolazione premio.
Essendo il premio della presente polizza calcolato su elementi variabili, esso viene anticipato, in via provvisoria, nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza che viene considerato premio minimo comunque acquisito e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio al tasso finito pari a 3,59 pro mille.
A tal fine entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.
Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, a mezzo raccomanda A. R., deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.
E’ salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi la regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione finché perdura tale inadempimento.
Per il computo del premio e della relativa regolazione si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili del Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società degli accertamenti e controlli.
11. Clausola tracciabilità flussi
Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (legge n. 136 del 13/08/2010) riguardano la Contraente la Società e la cd “filiera” delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.
12. Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
13. Foro competente.
Foro competente per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Roma.
Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e dipendenti
14. Oggetto dell’assicurazione R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta.
E’ coperta la Responsabilità Civile dell’Ente per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa anche grave o fatto doloso di una persona di cui essa debba rispondere.
Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.
15. Oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 nr. 1124 ed ai sensi del D.lgt. 38/2000 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da esso dipendenti , nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti all’art.5 del D.lgt. 38/2000. La Società si obbliga a rifondere anche le somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL che il Contraente sia condannato a pagare;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 nr. 1124 e del D.lgt. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000.
Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti ai sensi tutti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
E’ equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso lo stesso o per suo conto, sia in via continuativa sia temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano anche occasionalmente all’attività svolta dal Contraente.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall’INAIL sia dall’INPS a norma di legge.
16. Novero di Terzi
Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente,o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica.
Sono considerati terzi anche :
a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.;
b) i Dipendenti, Amministratori, ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
c) i Dirigenti e i Funzionari.
Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente :
• il legale rappresentante( il quale però mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati) , il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• limitatamente ai danni alla persona, i Dipendenti del contraente o equiparati, soggetti all’INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.
17. Rischi esclusi
Non si comprendono i danni:
⮚ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
⮚ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
⮚ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
⮚ conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo, purché esso non sia avvenuto accidentalmente;
⮚ da furto di cose altrui, salvo quanto l’Assicurato sia chiamato a rifondere in quanto civilmente responsabile per ciò che è previsto dall’art. 1783 e seguenti;
⮚ da detenzione o impiego di esplosivi;
⮚ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo.
⮚ Direttamente o indirettamente cagionati dall’asbesto e/o amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto
⮚ Provocati da campi elettromagnetici.
18. Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Rappresentante dell’Ente, di ciascun dipendente dell’Assicurato nonché di tutti i soggetti compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etc, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
• alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
• agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e del D.lgt. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.
S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 ess.mm.ii. in qualità:
-di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
19. Malattie Professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie
professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.
La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
2) per le malattie professionali conseguenti:
a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte deirappresentanti legali del Contraente
b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da
O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
6) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici
7) per l’asbestosi e la silicosi
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
A.1 RC derivante all’Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati, prefabbricati, containers, monumenti, parchi, giardini, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade pubbliche e private. Si intendono comunque esclusi i danni da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, rigurgiti di fogna o spargimento di acqua salvo che non siano derivati da rottura accidentale di tubazioni o condutture.
A.2. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia dei locali, macchinari ed impianti, restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all’assicurato nella sua qualità di committente.
A.3. Danni provocati e subiti da appaltatori, loro subappaltatori e cottimisti:
Premesso che il Contraente dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti la quasi totalità dei lavori da eseguire l’Assicurazione comprende la RC che a qualunque titolo derivi all’Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto del Contraente. Gli appaltatori e loro subappaltatori, i cottimisti ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato.
A.4. L’assicurazione vale anche per la RC dei fabbricati e relativi impianti, compresi i lavori di sorveglianza, pulizia, riscaldamento ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Qualora questi siano ceduti in appalto si copre la RC della committenza;
A.5. Le garanzie sono estese ai danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose di terzi (art. 1783 e seguenti C.C.) consegnate e non;
A.6. Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante dal servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani;
A.7. L’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci – ad eccezione dei natanti ed aereomobili – sotto carico e scarico dell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività dell’Assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi;
A.8. Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni (escluso quelli da furto) arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree dove si svolgono le attività dell’Ente;
A.9. RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari, bandiere e striscioni ovunque installati;
A.10. R.C. derivante dalla proprietà e/o uso di laboratori di qualsiasi genere, officine, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione, nonché altre simili attività ed attrezzature.
A.11. L’assicurazione vale anche per la RC che possa derivare all’Assicurato per danni a terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute. La copertura è prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con il rischio accessorio su polizze di ramo incendio;
A.12. RC derivante all’Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.
A.13. RC derivante al Contraente per l’organizzazione di attività ricreative, artistico – culturali, mostre, recital, feste, cerimonie, fiere, sagre, etc. da tenersi sia all’aperto sia all’interno dei locali appositamente agibili, intendendosi, peraltro, che la validità della garanzia è subordinata all’osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.
Sono pure garantiti i rischi dell’esercizio e della proprietà dei relativi impianti. E’ compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all’uopo dal Contraente, con il limite massimo di € 250.000,00 per ciascuna persona durante le manifestazioni artistico-ricreative.
Quando il Contraente non è direttamente interessato all’organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che incombe per questa attività in quanto gestite da altri su suo incarico.
A.14. RC derivante :
• dall’organizzazione di attività turistica e/o ricreativa e/o dopolavoristica e/o sportiva a favore degli iscritti e dei dipendenti.
• dall’organizzazione e partecipazione a mostre, fiere, convegni, e simili (compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand) anche presso locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi. Si intende compresa la responsabilità che possa far capo al Contraente nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
A.15. RC derivante:
• dalla distribuzione di cibi e bevande anche a mezzo di distributori automatici sia di proprietà sia di terzi;
• dalla gestione di mense e/o spacci, anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio.
A.16. La garanzia è estesa ai danni cagionati alle apparecchiature di terzi che l’Assicurato ha in comodato od uso.
A.17. RC delle persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente e della cui opera questo si avvalga in forma continuativa, saltuaria od occasionale nell’esercizio della propria attività.
Le garanzie tutte valgono:
a) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da tali persone;
b) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti da tali persone.
A.18. Committenza auto: l’assicurazione comprende comunque la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, da dipendenti e collaboratori in genere, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
A.19. Errato Trattamento dei Dati Personali (Violazione Privacy)
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile ai sensi del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali approvato in data 27/06/2003 in applicazione alla Legge Delega n. 127/2001 derivante al Contraente ed agli altri soggetti che in polizza assumono il ruolo di assicurati per le perdite patrimoniali
(pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali) cagionati a Terzi, compresi i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La garanzia è prestata – ferme le altre condizione normative previste in polizza - con applicazione di uno scoperto del 10 % ed il minimo non indennizzabile di 5.000 € e fino alla concorrenza massima di € 250.000 per annualità assicurativa.
20. Limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie :
EVENTI/GARANZIE | SCOPERTI E FRANCHIGIE | LIMITI D’INDENNIZZO |
Danni da furto (A 5) | Scop. 10% minimo € 2.500,00 | 100.000,00 per danneggiato |
Danni a mezzi sotto carico e scarico (A 7) | 2.500,00 | 50.000,00 per sinistro e mezzo |
Danni ai mezzi in sosta (A 8) | 2.500,00 | 100.000,00 per anno |
Danni da ricorso terzi da incendio (A 11) | 2.500,00 | 500.000,00 per anno |
Danni da inquinamento accidentale (A 12) | Scop. 10% Min. 2.500,00 Mass. 25.000,00 | 300.000,00 per sinistro e per anno |
Danni di cui agli Artt. A.1,A.2,A.4 | 2.500,00 | 2.000.000,00 per sinistro e anno |
Responsabilità da gestione delle residenze per studenti | 2.500,00 | 2.000.000,00 per sinistro e anno |
Ad integrazione di quanto indicato in polizza, la Società si impegna ad accertare l’entità dei danni, a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per importi rientranti nei limiti dello scoperto e/o franchigia. L’Assicurato da ampio mandato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a Xxxxx danneggiati rientrante nella franchigia perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto.
Le parti convengono che la Società invierà le richieste di rimborso alla Contraente con cadenza trimestrale, e qualora la Contraente non dovesse rispettare il termine temporale di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto, la Società – fermo il suo diritto ad agire giudizialmente – avrà la facoltà di sospendere la gestione e la liquidazione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia, mentre si limiterà a gestire e a liquidare i sinistri di valore superiore alla franchigia, al netto della franchigia stessa.
La sospensione della gestione e liquidazione dei sinistri sotto franchigia comporterà che tutte le richieste già pervenute alla Società e non ancora liquidate verranno dalla stessa inoltrate al Contraente, affinché possa provvedere direttamente alla loro gestione e liquidazione.
21. Estensione territoriale.
La garanzia è valida in tutto il mondo.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
22. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione, alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell’art. 1913 del C.C., entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse azione di rivalsa ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124 e del D.lgt 38/2000.
23. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.
La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’Assicurato/i, designando ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’eventuale rifiuto del sinistro dovrà essere comunicato al Contraente, specificandone i motivi, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa denunzia.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/i, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce.
Qualora l’importo superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società si impegna a proseguire nella difesa sia dell’Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire la parte penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
24. Comunicazione dei dati relativi ai sinistri.
La Compagnia Assicuratrice è tenuta a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, i dati relativi ai sinistri denunciati.
Tale documentazione dovrà indicare per ogni posizione o sinistro lo stato del sinistro stesso, ossia:
♦ liquidato, indicando il relativo importo;
♦ in corso di definizione indicando, ove esista, l’importo stimato o l’entità della riserva;
♦ respinto, indicandone i motivi.
25. Rinunzia alla rivalsa.
Salvo il caso di dolo, la società rinunzia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti degli Amministratori, dei Dipendenti e non dipendenti dei quali l’ente si avvale nello svolgimento delle proprie attività.
26. Massimali da assicurare: R.C.T.
€ 15.000.000,00 per sinistro;
€ 15.000.000,00 per persona;
€ 15.000.000,00 per danni a cose; R.C.O.
€ 15.000.000,00 per sinistro;
€ 7.500.000,00 per persona.
27. Calcolo premio anticipato:
Il premio anticipato sarà calcolato su un ammontare previsto di retribuzioni annue lorde pari a € 10.299.860,00. Esso sarà poi regolato, con le modalità di cui all’art.11 (Regolazione premio) alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce applicando, sul consuntivo delle retribuzioni lorde che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.
28. Xxxxxxxx broker
Il Contraente, ad ogni effetto di legge, dichiara di aver affidato la gestione della polizza di cui trattasi alla società di brokeraggio Vesta Broker srl.
La conclusione e la gestione della presente assicurazione, per tutto il tempo della durata dell’incarico, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
1) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società. si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
2) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’articolo 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato;
3) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del contraente/assicurato dal Broker.
4) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari al 12% del premio imponibile.
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione.