PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DI UN SISTEMA INTRAOPERATORIO PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DEI NERVI – DELIBERA N. DEL
Repertorio n.
CONTRATTO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DI UN SISTEMA INTRAOPERATORIO PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DEI NERVI – DELIBERA N. DEL
TRA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA di Cagliari, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda ovvero AOU), con sede a Cagliari, via Ospedale, 54 , in persona del Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a il , domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda
E
, con sede legale a , Via/Piazza n. , codice fiscale/partita IVA , in persona
, nato a il , nella sua qualità di rappresentante legale/ delegato/a alla firma del presente atto (atto rep. ), domiciliato/a per la carica presso la sede della Società che rappresenta, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”).
Indicare anche estremi necessari per richiesta DURC ai fini della liquidazione delle fatture
L'anno duemilasedici, il ……. , tra il Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a il nella sua qualità di Commissario Straordinario dell’AOU ed il Dr.------------------------, per il Fornitore
PREMESSO
- che con delibera n. del dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari è stata aggiudicata la procedura in epigrafe, nel corso della quale il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva sotto forma di
rilasciata da , in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale aggiudicato di euro , oltre ad IVA, fatta salva l’applicazione dell’art.75 comma 7 (specificare se certificati ), per € ( ); tale documento, unito al presente Contratto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore, la documentazione di Gara.
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrate di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme del disciplinare di gara e del capitolato tecnico;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 3 Oggetto
l. Con il Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Contraente:
a) a consegnare gli strumenti e le apparecchiature diagnostiche presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda per spese di trasporto, imballo ed ogni altra spesa riflessa.
b) a fornire i prodotti meglio specificati in sede di offerta per l’Azienda per il periodo aggiudicato sino alla concorrenza dell'importo complessivo aggiudicato, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico.
c) ad effettuare il servizio di consegna direttamente al/i piano/i presso la Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. o delle altre Strutture dell'Azienda.
2. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
CODICE CIG n
I codici CIG verranno indicati nei buoni d’ordine elaborati dalla procedura informatica SISAR.
Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O.U. di Cagliari, fax
n. 07051096650 email xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, ove non già provveduto, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, come pure ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Articolo 4 Durata e rinnovo
1. Il presente contratto ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data della stipula.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 5 Ordinativi di Fornitura
La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dall'Azienda presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In
ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto a:
a) fornire i beni oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara;
b) predispone tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emesse dall'Azienda.
Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
• Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 9 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
• Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
• Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet.
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo maggiore o uguale a € 200,00 IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra
indicato.
4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Azienda Contraente.
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.
6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, 1' Azienda contraente procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".
9. Il personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.
10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.
12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre "Penali".
Articolo 11 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 12 Adeguamento dei prezzi
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di presentazione delle fatture fiscalmente regolari da parte del soggetto aggiudicatario, a seguito degli accertamenti demandati ai servizi competenti in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura, nonché alla conformità rispetto alle previsioni contrattuali.
2. Ai fini di adempiere all'obbligo della fatturazione elettronica previsto dalla normativa vigente, i dati della stazione appaltante sono:
Denominazione : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Codice fiscale : 03108560925
PEC: xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxx, 00- 00000 Xxxxxxxx (XX) Codice Ufficio PCC: 01-P03 – Ufficio IPA: UF6N8L .
3. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a!r dall'Azienda Contraente.
Articolo 14 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari
al 4% (quattro) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Applica una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;
2. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
3. Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di particolari gravità, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.
4 L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione dell'inadempienza il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
5. L'Azienda procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.
Articolo 15 Garanzia definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce come in premessa una cauzione definitiva in favore della Azienda di importo pari a €
( ) rilasciata da
n. del . Tale cauzione deve
essere vincolata per tutta la durata del Contratto di fornitura;
2. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 16 Risoluzione
1. L'Azienda può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 17 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente Contratto e dai singoli ordinativi di fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda contraente é inderogabilmente devoluta al Foro di Cagliari.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo “Risoluzione”.
Articolo 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documentazione commerciale.
Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Xxxxxxxxx viene stipulato nella forma di scrittura privata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Cagliari lì,
L’Azienda Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Fornitore
Il sottoscritto Procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Oggetto, Articolo 4 Durata e rinnovo, Articolo 5 Ordinativi di Fornitura, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 11 Corrispettivi, Articolo 12 Adeguamento dei prezzi, Articolo 13 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Penali, Articolo 15 Cauzione definitiva, Articolo 16 Risoluzione, Articolo 17 Foro competente, Articolo 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali.
Cagliari,
IL FORNITORE