TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO
TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d`opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un`opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal prestatore d`opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell`opera
Se il prestatore d`opera non procede all`esecuzione dell`opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d`opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell`opera
L`accettazione espressa o tacita dell`opera libera il prestatore d`opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all`atto dell`accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d`opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L`azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell`opera sono regolati dall`art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l`esecuzione dell`opera, tenendo indenne il prestatore d`opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell`esecuzione dell`opera
Se l`esecuzione dell`opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d`opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell`opera compiuta (1672).
CAPO II Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l`esercizio delle quali è necessaria l`iscrizione in appositi albi o elenchi.
L`accertamento dei requisiti per l`iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell`iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all`esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 Prestazione d`opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d`iscrizione
Quando l`esercizio di un`attività professionale è condizionato all`iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).
La cancellazione dall`albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d`opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all`utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell`opera
Il prestatore d`opera deve (1176) eseguire personalmente l`incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l`oggetto della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell`associazione professionale (ora consiglio dell’Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all`importanza dell`opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell`opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d`opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d`opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d`opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d`opera le spese sostenute e pagando il compenso per l`opera svolta.
Il prestatore d`opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l`opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d`opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l`esercizio della professione costituisce elemento di un`attività organizzata in forma d`impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l`esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).