TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI “MATERIALE MONOUSO DI LAPAROSCOPIA E SUTURATRICI MECCANICHE”, OCCORRENTE AL FABBISOGNO DEI BLOCCHI OPERATORI DELLE ASL 1 AVEZZANO-SULMONA- L’AQUILA, ASL 2 LANCIANO- VASTO-CHIETI, ASL 4 TERAMO, DIVISA IN 54 LOTTI, PER UN PERIODO DI TRE ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
Durata Appalto n. 3 anni (eventualmente rinnovabile per ulteriori 2) Lotto n. Deliberazione n. del
CIG
TRA
ASL (di seguito per brevità anche e solo “ASL”), con sede in via
, codice fiscale , nella persona del Direttore Generale , nato a il , rappresentante legale pro- tempore;
E
Fornitore , sede legale in , via , capitale sociale iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona
del legale rappresentante , nato a il
, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “appaltatore” e/o“Fornitore” e/o ditta);
xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx xxxxxxx , xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante
, nato a il , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i con sede legale in , via , capitale sociale , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusto mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in repertorio n. ;
(di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Fornitore” e/o “Appaltatore”);
PREMESSO
a) che la ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (di seguito per brevità anche e solo “Stazione Appaltante” o “S.A.”), con deliberazione del Direttore Generale n. del , ha indetto una gara d’appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta in unione di acquisto regionale per la fornitura di “materiale monouso di laparoscopia e suturatrici meccaniche”, occorrente al fabbisogno dei blocchi operatori delle asl 1 avezzano-sulmona- l’aquila, asl 2 lanciano-vasto-chieti, asl 4 teramo, divisa in 54 lotti, per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
b) che con deliberazione del Direttore Generale n. del , la ASL1 Avezzano- Sulmona-L’Aquila ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto deliberato l’aggiudicazione definitiva del/i lotto/i n. relativo/i alla ASL alla ditta ;
c) che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e, più in generale, nella documentazione di gara che sottoscritta dalla parte pur conservata agli atti istruttori, ne forma parte integrante e sostanziale.
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica per la corretta formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d’Appalto depositata agli atti della S.A. che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita come dalla polizza fidejussoria distinta al n.
, emessa in data dalla compagnia per un
importo pari ad Euro (Euro dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
/ ), a garanzia
f) le parti precisano, altresì, ed il Fornitore accetta che :
- la fornitura di cui al presente contratto fa riferimento al/i lotto/i n. per i beni descritti nel Capitolato tecnico e nell’offerta di gara.
- la ASL stipula il presente contratto in nome e per conto proprio, per la fornitura oggetto della gara di appalto espletata dalla ASL 1 capofila;
- tutti i pagamenti dovuti al Fornitore verranno eseguiti solo ed esclusivamente dalla ASL
, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni relative alle forniture previa verifica del Direttore per l’esecuzione del contratto nominato dalla stessa ASL.
g) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione apposta in calce al presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole approvandole senza riserva alcuna.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la restante documentazione di gara, alla quale si rimanda, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in gara dal Fornitore e conservate agli atti d’ufficio della ASL.
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati.
Art. 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.
0.Xx presente Contratto è regolato:
a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Pubblica Amministrazione, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.
2 In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico del lotto di riferimento in gara e quanto dichiarato nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Azienda, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL ed il Fornitore potranno apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato, all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto ivi non espressamente previsto e già prescritto dal Codice Civile.
Art. 3. OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO.
1. Il presente contratto contiene le modalità e termini contrattuali relativi alla fornitura di cui al lotto/i n. .
2. con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL , nonché, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 cod. civ., ad eseguire le seguenti forniture con le caratteristiche tecniche soddisfacenti il capitolato e rispondenti all’offerta di gara per la fornitura di “materiale monouso di laparoscopia e suturatrici meccaniche”, occorrente al fabbisogno dei blocchi operatori delle asl 1 avezzano-sulmona- l’aquila, asl 2 lanciano-vasto-chieti, asl 4 teramo, divisa in 54 lotti, per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Alla naturale scadenza contrattuale le attrezzature utilizzate e tutto quanto oggetto della fornitura rimarranno in proprietà della Asl. Il fornitore si impegna, in caso di necessità della Asl nelle more dell’espletamento della successiva gara ovvero del subentro del nuovo fornitore, ad assicurare la continuità funzionale attraverso la fornitura dei dispositivi medici necessari al fabbisogno dei blocchi operatori.
3. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.
4. La ASL nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni della fornitura, in aumento o in diminuzione, fino al 20% delle quantità previste negli atti di gara, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni.
In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni senza variazione dei prezzi praticati in sede di gara nel rispetto dei patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità. Laddove si rappresenti la necessità di apportare tali variazioni, la ASL, assumerà per proprio conto le necessarie ed eventuali determinazioni nei confronti del Fornitore.
5. L’avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto e la relativa consegna dei dispositivi, dovrà avvenire entro il termine di cui all’art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, vale a dire dalla data di sottoscrizione dello stesso e, sostanzialmente, con il ricevimento, da parte del Fornitore, dell’ordinativo di specifica fornitura emesso dalla ASL, o meglio dalle rispettive Farmacie dei PP.OO. interessati quali unici punti ordinanti, per il totale delle forniture richieste.
Il pagamento del canone periodico avrà decorrenza dopo l’effettivo positivo collaudo ed avvio del sistema.
6. Il valore del contratto è, per il quinquennio, pari all’offerta economica di gara relativa ai
lotti per i quali si partecipa pari ad
€ oltre iva, comunque non
superiore al valore a base d’asta, da corrispondere con canoni periodici non inferiori al trimestre, come indicato negli atti di gara e qui precisato in n. fatture annuali di importo cadauna pari
ad € oltre iva onnicomprensive.
7. Il presente contratto avrà la vigenza dalla data di sottoscrizione per la predisposizione e l’allestimento delle opere, dei lavori e delle forniture propedeutiche che non potranno protrarsi oltre mesi sei; la durata quinquennale avrà decorrenza a far data dal positivo collaudo con verifica della funzionalità del sistema installato la quale comunque dovrà avvenire entro sei mesi dalla stipula.
Art. 4. CONSEGNA APPERECCHIATURE, CONTROLLI SULLE FORNITURE ED EVENTUALI SERVIZI CONNESSI
La merce dovrà essere consegnata, nella quantità e tipologie descritte nell’ordine emesso dall’Azienda, a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso i Magazzini delle Farmacie Ospedaliere delle AA.SS.LL. aderenti all’unione di acquisto, dal ricevimento dell’ordine a mezzo fax, salvo disposizioni diverse. Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 6 (sei) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di trasmissione, mezzo fax, dell’ordine.
In caso di consegna urgente, da dichiararsi a cura dell’Azienda ASL, la ditta dovrà impegnarsi a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla data di ricezione, a mezzo fax, dell’ordine. I documenti di trasporto, in duplice copia, una delle quali firmata per ricevuta, resterà al fornitore, ai sensi della legislazione vigente, dovranno obbligatoriamente indicare:
• luogo di consegna della merce;
• data e numero d’ordine;
• n.del lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.
I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere confezionati in modo tale da garantire una sicura utilizzazione ed una corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e di consegna. Dovranno avere una tipologia di imballaggio che garantisca un’efficace barriera contro la polvere e l’umidità ed una corretta gestione in sala operatoria per il suo utilizzo e dovrà garantire la protezione del materiale durante il viaggio e/o lo stoccaggio presso i magazzini delle AA.SS.LL. aderenti all’unione di acquisto.
Il controllo qualitativo e-quantitativo sulle forniture sarà effettuato ad insindacabile giudizio della U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale.
Il ricevente provvederà all’immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del Capitolato Speciale possa essere accertata a vista.
La vista e l’accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all’atto dell’utilizzo. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, infatti, l’appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le UU.OO utilizzatrici. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro dieci giorni dal ricevimento. La comunicazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalle Aziende AA.SS.LL. Si precisa, inoltre, che è facoltà dell’ASL contestare la merce consegnata non solo entro i dieci giorni successivi al ricevimento, ma anche successivamente a tale termine, questo per i casi in cui, quando si procederà all’effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all’atto della consegna.
Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’Azienda ASL se non come attestazione della quantità ricevuta, pertanto, la stessa si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.
In caso di mancata corrispondenza del prodotto ai requisiti richiesti, la merce verrà respinta al mittente che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalle Farmacie Ospedaliere delle Aziende Sanitarie aderenti all’unione di acquisto.
Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, o di incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.
L’Azienda si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato, anche in un momento successivo a quello della consegna, tali controlli potranno consistere anche in analisi tecniche la cui esecuzione sarà normalmente affidata a laboratori legalmente riconosciuti ed il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta. Le spese per le analisi saranno a carico della parte soccombente.
La ditta s’impegna altresì a ritirare a proprie spese e con accredito del controvalore qualora sia già stata inoltrata fattura, i prodotti sottoposti a revoche o a sequestro disposti dal Ministero della Salute o dall’Autorità Giudiziaria.
Art. 5. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.
3. Le prestazioni contrattuali richieste dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto, nel capitolato, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della ASL, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;
b) rispettare, le norme internazionali UNI EN ISO/IEC applicabili e vigenti e/o richiamate nel disciplinare di gara, per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza delle persone, dei dati e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL, per quanto di rispettiva competenza;
e) manlevare e tenere indenne la ASL da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi di cui al presente contratto, da svolgersi presso i PP.OO. interessati e le UU.OO. utilizzatrici della ASL, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell’esecuzione del contratto e dei referenti/responsabili delle varie UU.OO. interessate dalla fornitura.
7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali soprattutto in relazione ai dispositivi medici. Detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative della ASL e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto ed agli ordinativi di fornitura.
Per tutti gli atri oneri a carico del Fornitore si rimanda a quanto espressamente previsto dal capitolato tecnico.
Art. 7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto relativo all’affidamento di forniture e servizi discendenti dall’appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’ art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n.163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Art. 7. SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICHE DI CONFORMITA’, PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
1. Le attività di supervisione e controllo in merito al corretto adempimento del presente contratto e dell’ordinativo di fornitura emesso in esecuzione dello stesso sono svolte dalla ASL, quale amministrazione responsabile della gestione della fornitura di cui al presente atto, in
persona del Direttore dell’esecuzione o di suo delegato, nominato ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 con successivo provvedimento dell’amministrazione.
2. La ASL provvede, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione degli ordinativi di fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio del relativo nulla-osta, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Qualora gli esiti dei controlli rilevino la non conformità della o nella fornitura, tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
3. In caso di mancato riscontro di regolare esecuzione, anche se solo per una quota parte della fornitura/consegne previste nel presente contratto, la ASL, laddove in relazione alla singola consegna abbia accertato un grave inadempimento contrattuale e/o che le prestazioni/materiali siano state dichiarate non conformi, potrà risolvere il presente contratto, salvo l’adozione di misure di contenimento e l’applicazione delle penali previste nel capitolato tecnico e disciplinate in ordine alla gravità dell’inadempienza e del corrispettivo economico a carico della Ditta.
4. I PP.OO. di riferimento della ASL sottoscrivente il presente contratto, per mezzo delle strutture sanitarie o uffici competenti, provvederanno ad inviare alla stessa amministrazione della ASL copia dei DDT di consegna con la verifica di conformità relativamente alla quota parte di fornitura di propria competenza. Resta salva la facoltà per la ASL di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole forniture/prestazioni destinate e rese ai vari PP.OO.
Art. 8. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL, a titolo di deposito cauzionale definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria di gara, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della ASL.
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dal richiamato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito.
4. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi connessi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno a cose o persone.
5. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL e di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.
6. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il medesimo Fornitore, inoltre,
provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutto il personale da esso dipendente.
Art. 9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 10. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.
1. Richiamate le prescrizioni previste dagli atti di gara in relazione al pagamento del prezzo delle forniture, la ASL ribadisce ed il Fornitore accetta che il pagamento dell’intero corrispettivo delle relative fatture verrà eseguito solo ed esclusivamente dalla ASL, previa acquisizione, da parte degli uffici competenti, della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto.
2. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, salvo quanto previsto dall’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 in tema di revisione del prezzo.
5. Le fatture emesse dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura affidata con il presente atto, nella periodicità definita art. 3 del presente contratto, dovrà contenere il riferimento all’appalto aggiudicato ed al relativo contratto/ordinativo di fornitura e dovrà essere intestata e spedita alla ASL nelle modalità elettroniche previste dalla legge.( )
Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al numero di CIG (Codice Identificativo Gara) già indicato nel bando di gara, nel disciplinare, nonché nel presente atto. Il CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ASL nel relativo mandato di pagamento, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
0.Xx ASL preposta all’emissione del mandato di pagamento, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla ASL le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi
di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d’Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.
9. L’importo dovuto dalla ASL per tale fattura potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.
10. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la ASL di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura, anche in relazione alle consegne e prestazioni eseguite in forza di quanto pattuito con la stipulazione del presente contratto. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
Art. 11. ONERI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ASL, xxx comprese quelle di xxxxx e registrazione, con la sola esclusione dell’IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL, salvo diversa disposizione di legge.
2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.
Art. 12. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa che dovesse insorgere, si elegge fin da ora il Foro di
Art. 13. RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore e la ASL sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso, la ASL.
3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalla violazione degli obblighi anzidetti.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).
Art. 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel capitolato speciale (art.19) e qui debitamente richiamate, si conviene che, in ogni caso, la ASL, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d’appalto si intenderà risolto e la ASL avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 15. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Eventuali imprecisioni dello schema di contratto rispetto agli atti di gara potranno essere rettificate in fase di stipula nei limiti della legge al fine di rendere perfettamente conforme il contratto alle volontà prescritte per i singoli lotti.
4. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall’ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.
SI ALLEGA OFFERTA ECONOMICA REGOLARIZZATA CON IMPOSTA DI BOLLO
Lì
Letto, firmato e sottoscritto
Per la ASL Per il Fornitore
Il Direttore Generale Il legale rappresentante
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Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: la premessa di cui al punto f); art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13; art. 15.
Per il Fornitore, Il Legale rappresentante