REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50)
SOMMARIO
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ART. 2 – CONDIZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO IN AUTONOMIA 6
ART. 3 – RUP – DEC –NOMINA E RUOLI 8
ART. 4 –PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI- LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 9
ART. 5 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI 9
ART. 0 - XXXXXXXXXXXX XX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX A € 40.000 (IVA ESCLUSA) 15
ART. 7 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE OLTRE € 40.000 (IVA ESCLUSA) 17
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO 21
ART. 9 – QUINTO D’OBBLIGO 21
ART. 10 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 21
ART. 11 – CODICE UNICO GARA (CIG) 22
ART. 12 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 22
ART. 13 – CONTRIBUTO ANAC 23
ART. 14 – TRASPARENZA 23
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE 23
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, espletate in via diretta ed autonoma dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche IZSLER/ Istituto), ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti e/o Codice) recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii., aggiornato al correttivo d.lgs 19/04/2017 n. 56.
2. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti temporali di applicabilità di cui al citato Codice, del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».” E’ fatta salva l’applicazione delle linee guida elaborate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e degli atti emanati o di futura emanazione che, per le parti non immediatamente abrogate, tengono/terranno luogo del detto d.p.r. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato Xxxxxx. Restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 gli articoli da 215 a 238 (collaudo).
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure espletate per l’affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi nei settori ordinari di valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rientranti nella competenza della U.O. Provveditorato Economato e Vendite, secondo l’ordinamento e l’organizzazione interna dell’IZSLER.
4. Le soglie di cui al d.lgs. 50 del 18/04/2016, come previsto dall’art. 35 del Codice, sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
5. Le soglie di rilevanza comunitaria, per gli anni 2018-2019, sono le seguenti:
Euro 221.000 per appalti pubblici di forniture e servizi Euro 750.000 per i servizi specifici elencati nell’allegato IX.
6. Richiamate le linee guida N. 4 assunte dall’ANAC con propria deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti. Possono essere applicate altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti
pubblici sulle clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.
7. In particolare nell’espletamento delle procedure semplificate dovrà essere garantito il rispetto dei seguenti principi:
a) economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
x) xxxxxxxxxxx, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, che comportano una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) trasparenza e pubblicità, che riguardo la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) proporzionalità, ossia l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) sostenibilità energetica ed ambientale, che attiene alla previsione nei bandi di gara clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).
j) rotazione degli inviti e degli affidamenti, che attiene al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
k) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
8. Nell’espletamento delle procedure semplificate deve tenersi conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Soltanto in presenza di certezza sui bisogni funzionali e di buon andamento la fornitura va scorporata in lotti fruibili al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese. La mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito va adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 51 del Codice.
9. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice dei contratti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
10. Si applica il criterio della rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. La rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti, ovvero in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
11. In ogni caso, l’applicazione della rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti (operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale).
12. Il rispetto al criterio della rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La motivazione di tale scelta può avvenire in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta in verbale istruttorio.
13. La rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.
14. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto, inoltre, di quanto previsto:
- dall’art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che “con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni, sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a CONSIP spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure”;
- dal D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 che ha individuato, per l’anno 2016, n. 19 categorie di beni e servizi con le relative soglie di valore, al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal citato Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e dei successivi aggiornamenti;
- dal punto 8 del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 febbraio 2016, il quale prevede che “Le Stazioni Appaltanti che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM, che non trovassero una iniziativa attivata da CONSIP ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.”
- dalle linee guida ANAC emanate in applicazione del Codice, ove vincolanti.
15. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell’operato della pubblica amministrazione, anche nell’attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:
- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
16. Per quanto non previsto nel Codice e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell’art. 30, comma 8 dello stesso Xxxxxx.
17. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.
18. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dall’Istituto in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
19. Per quanto attiene i “Patti di integrità” si richiama il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia.
20. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli Appalti pubblici di cui al Titolo VI Capo II del Codice, aventi ad oggetto, per quanto di competenza della U.O. Provveditorato Economato e Vendite, i servizi specifici elencati nell’ allegato IX del Codice, purché di importo inferiore alla soglia comunitaria, fermo quanto disposto dall’art. 144 del Codice per i servizi di ristorazione, ove applicabili ai contratti sotto soglia.
21. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le procedure di affidamento dei contratti di cui agli articoli da 5 a 18 del Codice.
22. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento interno dell’Istituto.
23. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione alle acquisizioni di beni e servizi mediante ricorso alle procedure ordinarie, permanendo la facoltà dell’Istituto, quale Stazione Appaltante, di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità alle suddette procedure anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale fermi restando gli obblighi di legge, ovvero ad adesioni ad iniziative di acquisto aggregato condotte da altra stazione appaltante in qualità di Capofila, ovvero alle Convenzioni quadro stipulate da una centrale di committenza, da un soggetto aggregatore o da Consip SpA.
ART. 2 – CONDIZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO IN AUTONOMIA
1. Ferme restando come scelta prioritaria l’adesione alle convenzioni Consip o della Centrale Acquisti della Regione di riferimento e le procedure ordinarie, il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure dell’Istituto svolte in forma autonoma o aggregata per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativi a forniture di beni e servizi.
2. Le procedure di cui al presente regolamento assicurano che l’affidamento di forniture avvenga in tempi contenuti e con modalità semplificate, in relazione all’importo di spesa.
3. L’Istituto ha comunque la facoltà di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, fermi restando gli obblighi di legge.
4. Gli affidamenti di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte.
5. Rimangono fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi compresa la Centrale di committenza regionale per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Per approvvigionamenti diretti ed autonomi al di fuori delle predette modalità può procedersi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Direttore Generale, organo di vertice dell’IZSLER, in cui va data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività sono comunicati all'ANAC e all'AGID per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.
6. Il ricorso alle procedure semplificate per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di beni e servizi di cui al presente Regolamento, con riguardo alle proprie specifiche esigenze è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
a. per risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o nel caso di danno del contraente inadempiente, quando sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine stabilito dal contratto;
b. per la necessità di completare prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
c. nel caso di contratti scaduti nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d. per urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, e per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l’igiene e la salute pubblica;
e. nel caso di acquisti di partite a prezzi particolarmente convenienti;
f. nei casi e nei termini previsti dall’art. 63 del D.lgs. 50/2016.
7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, solo se sia indicato in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate.
ART. 3 – RUP – DEC –NOMINA E RUOLI
1. Ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle linee guida adottate dall’ANAC con propria deliberazione
n. 1096 del 26/10/2016 (Linee Guida n.3), per ogni singola procedura le Stazioni Appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi degli acquisti, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP).
2. In assenza di specifica nomina il RUP, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Codice, nel primo atto della singola procedura, è automaticamente individuato nella figura apicale del Dirigente della U.O. competente.
3. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive indicate dalle linee guida ANAC, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la medesima U.O. in conformità a quanto previsto dall’art. 31 comma 4 del Codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
4. Nella scelta del contraente, il Responsabile si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.
5. Il Dirigente responsabile della Unità Operativa ha facoltà di individuare un responsabile dell’esecuzione del contratto che è, di norma, il Responsabile dell’Unità Operativa/Struttura/Reparto/Servizio destinatario della fornitura, il quale si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo, per accertare che le prestazioni siano state eseguite correttamente e per le verifiche di conformità.
6. L’esecuzione dei contratti di servizi e forniture è diretta dal Responsabile del Procedimento il quale nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
7. Compiti e funzioni attribuiti al DEC sono indicati nell’art. 101 del Codice, con il contributo delle linee guida di ANAC.
8. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è sempre soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:
- Prestazioni di importo superiore ai 500.000 euro.
- Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico.
- Prestazioni che richiedono una pluralità di competenze.
- Interventi con carattere innovativo.
- Per ragioni concernenti l’organizzazione interna che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella che ha curato l’affidamento.
9. I controlli sull’esecuzione contrattuale si concludono con la compilazione di un certificato di collaudo o di conformità, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità idonee ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite.
10. Per le forniture sotto soglia, riguardanti le acquisizioni di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto come sopra individuato.
ART. 4 –PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI- LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
1. L’Istituto adotta il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14.
2. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
3. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Istituto comunica l’elenco delle acquisizioni di forniture di beni e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti nell’ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività si tiene conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio. Nel programma vengono assegnati al dirigente responsabile le relative risorse finanziarie.
6. E’ vietata l’artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di cui si tratta operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
7. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità, vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.
ART. 5 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
1. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Istituto.
2. Deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvo i casi di esclusività/infungibilità.
3. Le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i partecipanti ad una procedura negoziale e l’Istituto deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso. La negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai partecipanti in fase di negoziazione.
4. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per xxx xxxxxxxxxxx.
0. Xxxxx restando gli obblighi di approvvigionamento utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
6. Per quanto riguarda gli acquisti sul MePA, nel caso di invito esteso a tutti i fornitori abilitati al Bando attivo di riferimento, non è necessario far precedere l’invio della Richiesta di Offerta dalla pubblicazione dell’avviso sul profilo dell’Istituto e sulla Sezione “Amministrazione Trasparente”. L'effettuazione degli acquisti sul mercato elettronico avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, ovvero in applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento direttamente dai cataloghi elettronici a mezzo di un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato (ordine diretto) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati o a parte di essi, selezionati con criteri di rotazione.
7. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):
- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell’acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale.
8. L’affidamento di forniture di beni e servizi non oggetto di possibile adesione alle convenzioni e/o Strumenti Consip, può essere effettuato a mezzo gara informale, o sondaggi esplorativi, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell’Istituto, o tramite propri elenchi, con preavviso di almeno 15 gg., riducibile a 5gg. nei casi di urgenza, rispetto alla spedizione dell’invito ad offrire.
9. L’elenco delle procedure che si intendono espletare possono avere lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse, svolgere indagini di mercato, ovvero in coerenza con i principi di
trasparenza dare informazione preventiva e propedeutica alle procedure da espletare, nel qual caso i fornitori che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati.
10. La fase dell’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.
11. Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedimentali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l’emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell’affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell’istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente. Le attività delineate si articolano di norma in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
12. La Struttura competente può individuare i possibili fornitori mediante:
i. affidamento diretto
ii. indagini di mercato
iii. pubblicazione di avviso o lettera di invito sul sito internet aziendale
iv. elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto, come da avviso senza limitazioni temporali pubblicato sulla home page del sito internet dell’Istituto: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx_xx/xxxxxxxx/0000/Xxxxxx%00Xxxxxx_xxxxxxxxx.xxx, da altre pubbliche amministrazioni e. raccolte pubbliche di fornitori (ad es. Pagine Gialle, CCIAA, Osservatori, Mercato Elettronico, Consip)
v. elenco dei Fornitori, su Piattaforma SINTEL, ove operativa a regime.
13. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi di:
- idoneità professionale, attestata dall’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria eventualmente richiesta, attestata dalla dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, o, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, da altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- capacità tecniche e professionali, eventualmente stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
14. Per le attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 come modificato con D.L. n. 90/2014, art. 29 (es. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; autotrasporti per conto di terzi deve essere obbligatoriamente verificato telematicamente apposito elenco (White list) di fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.
L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nella White list, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
15. Per forniture di beni e servizi di importo fino a 5.000 euro, in caso di affidamento diretto, si ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche in forma semplificata rispetto al modello del DGUE (documento di gara unico europeo), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso si procede comunque, prima della stipula del contratto (…) alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
Per appalti di importo < 5.000 euro i controlli riguardano:
1. DURC on Line
2. Casellario Anac
3. Req speciali
4. Iscrizione ad Albi
5. White list
Il possesso degli ulteriori requisiti viene verificato a campione, con una percentuale del 2% in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, ad eccezione del DURC, che viene richiesto prima di ogni pagamento.
16. Per servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto, si ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
Per appalti di importo > 5.000 e < 20.000 euro i controlli riguardano:
1. DURC on Line
2. Casellari giudiziali
3. Agenzia delle entrate
4. Certificato fallimentare
5. Casellario Anac
6. Req speciali
7. Iscrizione ad Albi
8. White list
Il possesso degli ulteriori requisiti viene verificato a campione, con una percentuale del 2% in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, ad eccezione del DURC, che viene richiesto prima di ogni pagamento.
17. Per importi superiori a 20.000 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’art. 32 comma 14 del Codice procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
Per appalti di importo > 20.000 euro i controlli riguardano:
1. DURC on Line
2. Agenzia delle entrate
3. Certificato fallimentare
4. Casellario Anac
5. Casellario giudiziale persone fisiche e persone giuridiche
6. Ufficio Provinciale del Lavoro
7. Req speciali
8. Iscrizione ad Albi
9. White list
18. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
I controlli sui requisiti vengono effettuati tramite piattaforma informatica dedicata ai controlli sui requisiti generali per i fornitori accreditati dall’Istituto, ovvero, in carenza, tramite richieste d’ufficio agli Enti compenti.
19. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, l’affidamento può essere effettuato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata:
- sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- sulla base dell'elemento prezzo
- sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
20. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
- i contratti relativi ai servizi di ristorazione, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del Codice fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
21. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
22. Al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del Codice, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) dello stesso Xxxxxx, da avviare per ragioni tecniche o per la tutela di diritti esclusivi con fornitori ed esecutori determinati, devono essere precedute da preventiva pubblicazione dell’atto di autorizzazione a contrarre/affidamento diretto sulla Sezione Amministrazione Trasparente, atto opportunamente corredato dalle motivazioni/ dichiarazioni di responsabilità e/o relazione debitamente motivata da parte del Dirigente richiedente.
23. L’Istituto può assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di informazione ed esplorazione del mercato tramite un avviso volontario per la trasparenza relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, quando le forniture di beni e servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico a)per assenza della concorrenza per motivi tecnici, b) per la tutela di diritti esclusivi, inerenti i diritti di proprietà intellettuale, avviso pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore a trenta giorni, garantendo anche altre forme di pubblicità (GUUE) per garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell’iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa. L’avviso indica il fabbisogno che l’Istituto intende soddisfare, gli strumenti che quest’ultima ha individuato per farvi fronte e i costi attesi, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all’acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, le motivazioni della scelta, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la disponibilità a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potranno richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.
24. In caso di presentazione di candidature da parte di uno o più operatori economici, la relativa documentazione sarà sottoposta a referenti tecnici per la conferma o meno delle condizioni che legittimano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.Lo svolgimento del procedimento è documentato nel fascicolo di gara che contiene l'indicazione delle imprese invitate, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute, dell'offerta giudicata migliore e delle motivazioni della scelta.
25. A seguito di approvazione dell’affidamento, il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o buono d’ordine o mediante scrittura privata, ovvero attraverso le modalità di sottoscrizione/stipula previste sulle piattaforme telematiche (es. Consip, MePA).
26. Della negoziazione effettuata la Struttura competente conserva offerte, corrispondenza e tutta la documentazione. Sono possibili ulteriori negoziazioni con i fornitori selezionati – in quanto non esclusi in sede di valutazioni tecnico-qualitative – o con l’unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le migliori condizioni economiche, prima di addivenire alla conclusione del contratto.
27. Possono essere sospesi dalle consultazioni i soggetti che abbiano perso i requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco dei fornitori dell’IZSLER, o che si siano resi colpevoli di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali, oppure nei confronti dei quali sia intervenuta la risoluzione per inadempimento di un precedente rapporto contrattuale. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento.
28. L’Istituto esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
ART. 0 - XXXXXXXXXXXX XX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX A € 40 .000 (IVA ESCLUSA)
1. Per acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro, può procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. E’ ammesso il ricorso all’affidamento diretto, adeguatamente motivato
3. Nei casi di acquisti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
4. Per forniture di valore inferiore a 40.000 euro vengono stabilite le seguenti fasce di importo:
Fascia di importo | Importi al netto dell’Iva | Affidamenti effettuati con modalità semplificata |
1 | < € 1.000 | Emissione buono d’ordine da parte del RUP ovvero Atto di Affidamento per Spesa urgente ed indifferibile disposta dal Dirigente |
Responsabile della Sezione/Sede sotto la propria responsabilità Rendicontazione a ratifica con cadenza trimestrale | ||
2 | >/= € 1.000 </= € 10.000 | Se ritenuto utile/opportuno in relazione al singolo acquisto, preliminare indagine tra almeno due operatori economici senza particolari formalità nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Atto di affidamento diretto ed emissione buono d’ordine Rendicontazione a ratifica con cadenza trimestrale |
3 | > € 10.000 </= € 40.000 | Indagine esplorativa del mercato Provvedimento di autorizzazione a contrarre o atto equivalente Negoziazione, se ritenuto utile/opportuno, con almeno 3 fornitori a seguito di procedura semplificata, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Provvedimento di affidamento |
5. L’acquisizione di beni e servizi di valore esiguo (importo inferiore a 1000 euro) viene disposta per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, secondo le seguenti motivazioni:
- tempestività nella individuazione dell’o.e.
- tempestività dell’erogazione della prestazione
- economicità e proporzionalità rispetto all’importo di affidamento tramite affidamento diretto.
6. La modesta entità economica dell’acquisto di cui al punto 1 della tabella rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto l’esperimento di un confronto concorrenziale in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa che ne costituiscono il corollario.
7. Rientrano nei suddetti affidamenti quelle spese che per loro natura ed importo minimale, non sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento interno di gestione delle casse economali, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche del laboratorio, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all’applicazione del presente Regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Dirigente Responsabile della Struttura che assume, pertanto, la figura di Funzionario Delegato, soggetto ad esclusiva responsabilità amministrativa e al quale compete l’osservanza dei principi del presente regolamento l’istruttoria interna della spesa diretta e della verifica di congruità: l’apertura della Richiesta di approvvigionamento legittima
il rilascio del CIG da parte dell’Ufficio Gare e Contratti della U.O. competente a cui compete la sola emissione dell’ordine di fornitura e l’onere di rendicontazione della spesa.
8. La fornitura di beni e servizi di importo inferiore o pari a 10.000 euro viene disposta per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, secondo le seguenti motivazioni
- tempestività nella individuazione dell’o.e.
- necessità di garantire la continuità delle attività dell’Istituto e/o la sicurezza degli operatori
- tempestività dell’erogazione della prestazione
tramite affidamento diretto, previa, se ritenuto utile/opportuno, una preliminare indagine tra almeno due operatori economici senza particolari formalità e semplicemente esplorativa del mercato, o sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti conforme alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC.
9. Le forniture di ring test/ campioni necessari alla effettuazione di prove valutative interlaboratorio (Proficiency testing), vengono affidate sulla base delle Schede di adesione/ registrazione relative a circuiti chiusi predisposte dai Dirigenti dei Laboratori coinvolti.
10. Per gli affidamenti di importo di importo inferiore a 10.000 euro il Responsabile della U.O. con cadenza almeno trimestrale, presenta al Direttore Generale dell’Istituto il rendiconto degli affidamenti nel periodo di riferimento per spese non formalmente autorizzate con specifico provvedimento, certificandone nel contempo la conformità alle norme regolamentari in essere.
11. L’acquisizione di beni e servizi nei limiti di spesa ciascuna infra > € 10.000 </= € 40.000 (IVA esclusa) di cui alla sopracitata tabella è effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più fornitori (almeno 3) in base ad una valutazione tecnico-economica, sentito, ove necessario, il richiedente e/o l’utilizzatore, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti conforme alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC. Per tali acquisizioni è possibile procedere mediante affidamento diretto, e il provvedimento va adeguatamente motivato da parte del Dirigente della U.O.. Il Responsabile della U.O. e/o il responsabile del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri del presente regolamento e preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l’adesione a convenzioni regionali o nazionali.
12. Da 0,01 fino a 40.000 euro è facoltà non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.
ART. 7 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE OLTRE € 40.000 (IVA ESCLUSA)
1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti che hanno ad oggetto forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o avvisi a presentare
offerta o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. La fornitura di beni e servizi oltre € 40.000 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall’art. 1 del presente regolamento, se trattasi di approvvigionamenti inseriti nei piani programmatici, ovvero autorizzati dalla Direzione sulla base di preventivo esame delle richieste di approvvigionamento e relativo nulla osta/assenso, è effettuata dalla U.O. fissando la procedura da seguire, i contenuti della lettera d’invito, il numero e le ditte da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.
3. La procedura si articola nelle seguenti fasi:
- svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; ovvero
- pubblicazione di avviso con xxxxxx a presentare offerta da parte di operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso;
- confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno presentato offerta;
- provvedimento di aggiudicazione/affidamento
- lettera di affidamento/stipulazione del contratto.
4. Si deve procedere con indagini di mercato o listini per selezionare i soggetti da invitare, quando non si fa procedura ad evidenza pubblica. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.
5. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
6. L’indagine di mercato è preordinata a stimolare le manifestazioni di interesse degli operatori economici ed a conoscere l’assetto del mercato.
7. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L’avviso di indagine di mercato può prevedere la facoltà per l’Istituto di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, di cui sarà data successiva notizia.
8. L’Istituto assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
9. A tal fine l’Istituto pubblica un avviso sul profilo di committente, nell’Albo on line, sotto la sezione “bandi e contratti” e nella Sezione Amministrazione Trasparente. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
10. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l’Istituto seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. L’Istituto tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento.
11. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, l’Istituto è tenuto al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. L’Istituto può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente.
12. Per la selezione degli operatori economici da invitare, qualora sia stato indicato un numero massimo di operatori da invitare, l’Istituto procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, l’Istituto rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
13. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall’avviso stesso partecipino al confronto competitivo presentando direttamente l'offerta.
14. Per le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, la lettera d'invito, o l’avviso (ed il relativo disciplinare), riporta tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del Codice;
(nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione);
f) eventuali costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso;
g) eventuale pagamento contributo ANAC per servizi e forniture di importo superiore a
150.000 euro;
h) data, ora e luogo della seduta pubblica laddove non sia prevista la seduta pubblica virtuale nelle piattaforme elettroniche;
i) eventuale fase di negoziazione;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
m) la misura delle penali;
n) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
o) l’eventuale richiesta di garanzie;
p) il nominativo del RUP;
q) l'indicazione dei termini di pagamento.
All’invito va allegato il capitolato tecnico, e se predisposto lo schema di contratto.
15. In ogni caso, i termini sono perentori e devono essere garantite la contemporaneità degli inviti, la segretezza delle offerte e la pubblicità della seduta di apertura delle medesime, in presenza del Responsabile della Struttura, con l’assistenza di due dipendenti dell’Istituto, di cui uno verbalizzante, in qualità di testimoni. Per le gare che prevedano valutazioni di tipo tecnico, la prima seduta pubblica sarà limitata alla verifica della documentazione accompagnatoria ed all’apertura delle offerte tecniche. Le valutazioni tecniche saranno esperite in seduta riservata. In ulteriore seduta pubblica saranno aperte le offerte economiche. Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale.
16. I criteri fissati nell’art. 97 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia si applicano soltanto nel caso il numero di offerte valide sia superiore a cinque. In ogni caso il RUP, prima di proporre l’aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l’offerta se la ritiene anormalmente bassa. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
17. L’approvazione dell’esito del procedimento di scelta del contraente avviene mediante provvedimento da parte dell’organo competente.
18. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall’Istituto secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l’Istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
19. Ad esito della procedura negoziata, l’Istituto pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati.
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
1. Il contratto non può comunque essere stipulato prima del termine dilatorio di trentacinque giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
2. Il termine dilatorio di cui sopra non si applica nei seguenti casi:
a. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
3. Il contratto è stipulato, secondo le disposizioni del Codice, a pena di nullità, con atto informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
ART. 9 – QUINTO D’ OBBLIGO
1. Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale originario.
ART. 10 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
1. Ordinariamente i servizi e i beni acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.
2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione.
3. Nel caso di acquisti di materiale a stock o transito l’assenza di Non Conformità registrate in fase di accettazione della fornitura e/o di impiego del prodotto, secondo le procedure interne è considerata autorizzazione alla liquidazione della fattura.
4. L’attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla UO che ha espletato la procedura di affidamento ai fini della liquidazione della fattura.
5. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.
6. La U.O. provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.
ART. 11 – CODICE UNICO GARA ( CIG)
1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, la UO procedente è tenuta a provvedere all’acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall’art. 1 del presente regolamento.
ART. 12 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
1. La UO procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nell’ordine, ovvero nella lettera d’invito dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.
2. I fornitori devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il fornitore deve comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questo Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il fornitore deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’IZSLER il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuiti su richiesta
rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) e dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE).
7. Fatta eccezione per i contratti di lavoro e le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, per tutte le altre fattispecie ricomprese nell’alveo dell’art. 17 del Codice, in quanto comportano un esborso di risorse pubbliche, si applica la normativa in materia di tracciabilità.
ART. 13 – CONTRIBUTO ANAC
1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
ART. 14 – TRASPARENZA
1. Tutti gli atti dell’Istituto relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.
2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del c.p.a., sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine è dato avviso ai candidati e ai concorrenti indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. E' inoltre pubblicata la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
3. Il termine per l'impugnativa di cui al comma 2 decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Istituto e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell’Istituto xxx.xxxxxx.xx - sezione Bandi di gara.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall’Autorità Anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. E’ abrogato il precedente regolamento relativo agli acquisti di forniture di beni e servizi da parte approvato con Decreto del Direttore Generale n.248 del 08.06.2017.
4. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 50/2016 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” verrà istituito presso l’ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parti anche le centrali di committenza. Con apposito DPCM sono in via di definizione:
a) i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco, istituito presso l’ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
b) le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
5. Ai sensi del comma 8 del predetto articolo 38 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si applica il regime transitorio di cui all’articolo 216, comma 10, del medesimo Codice.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti l’ANAC non rilascerà il codice identificativo gara per l’acquisizione di beni e servizi, alle Aziende non iscritte nell’elenco.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti l’ANAC non rilascerà il codice identificativo gara per l’acquisizione di beni e servizi, alle Aziende non iscritte nell’elenco.