CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
2002 - 2005
Associazione Italiana Ospedalità Privata Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari Fondazione Don C. Gnocchi
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLESTRUTTURESANITARIE
ASSOCIATE ALL’AIOP, ALL’ARISE ALLA FONDAZIONE XXX XXXXX XXXXXXX
Parte normativa 2002-2005 Biennio economico 2002-2003
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE FONDAZIONE XXX XXXXX XXXXXXX
Il giorno 23 novembre 2004
presso la sede legale della Fondazione Xxx Xxxxx Xxxxxxx
tra la Fondazione Xxx Xxxxx Xxxxxxx, nelle persone di Mons. X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, E.M.
Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx
e le Federazioni Nazionali di Sanità:
FP CGIL, nelle persone di X.Xxxxx, X.Xxxxxxx
CISL FPS, nelle persone di X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx
UIL FPL, nelle persone di X.Xxxxxxxxxx, X.X.Xxxxx
è stato stipulato il XXXX 0000-0000, che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente del- la Fondazione Xxx Xxxxx Xxxxxxx ONLUS, con l’esclusione del personale medico. Il testo sotto- scritto è quello definitivo come preintesa, già siglato in data 9 settembre 2004, e approvato dai ri- spettivi organismi.
Le parti concordano altresì che eventuali correzioni, che saranno eventualmente apportate con le altre parti che pure hanno sottoscritto la preintesa del 9 settembre 2004, saranno recepite con suc- cessivo e specifico verbale di accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE ARIS
Il giorno 7 dicembre 2004
tra l’ARIS, nelle persone del capo delegazione, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e dei componenti la commissione dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, dr. Xxxxx Xx Xxxxxx, dr. Xxxxx Xxxxx, dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, dr. Xxxxx Xxxxxxxx, dr. Xxxx Xxxxxxxx e dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx
e le Federazioni Nazionali di Sanità:
FP CGIL, nelle persone di X.Xxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxx, assistiti da X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxxxxxx e X.Xxxxxx,
CISL FPS, nelle persone di X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx, assistiti da X.Xxxxxxx e X.Xxxxx,
UIL FPL, nelle persone di X.Xxxxxxxxxx, X.X.Xxxxx, assistiti da X.Xxxxx, X.Xxxx e X.Xxxxx,
sì è siglato il ccnl che regola il rapporto del personale dipendente non medico da strutture sanitarie e socio sanitarie aderenti all’ARIS.
Ad integrazione di quanto già definito in data 9 settembre 2004, le parti hanno convenuto:
1. l’applicazione del ccnl avrà luogo entro e non oltre la retribuzione del mese di gennaio 2005;
2. l’una tantum di cui all’art. 44* dovrà comunque essere corrisposta entro il 31 maggio 2005, ferma restando l’erogazione di una prima tranche (pari al 50%) entro e non oltre il prossimo 31 marzo;
3. nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno stipula- re accordi per il rinvio del termine del 31 maggio 2005 per il pagamento delle sole competenze ar- retrate relative all’anno 2004; nelle situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali compe- tenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre il 31 ottobre 2005.
Le parti hanno convenuto inoltre di incontrarsi entro il mese di gennaio 2005 per la definizione e re- lativa sottoscrizione degli allegati relativi ai centri di riabilitazione ed alla dirigenza non medica.
Letto, confermato e sottoscritto.
(*) diventato art. 53 nella stesura definitiva del CCNL.
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AIOP
Il giorno 19/01/2005, nella Sede Aiop di Roma,
tra l’AIOP, nelle persone del Presidente Nazionale X.Xxxxxxxx, del capo-delegazione X.Xxxxxxx, di X.Xxxxxx, di X.Xxxxx e di X.Xxxxxxx, assistiti da X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx e X.Xxxxxxxx;
e le Federazioni Nazionali di Sanità:
FP CGIL, nelle persone di X.Xxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxx, assistiti da X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxxxxxx, X.Xxxxxx, X.Xxxxx;
CISL FPS, nelle persone di X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx, assistiti da X.Xxxxxxx, X.Xxxxx;
UIL FPL, nelle persone X.Xxxxxxxxxx, X.X.Xxxxx, assistiti da X.Xxxxx, X.Xxxx, X.Xxxxx.
PREMESSO CHE È AUSPICIO DELLE PARTI
a) di porre fine ad una prassi di rinnovi contrattuali che ha prodotto forte ritardo nell’adegua- mento normativo ed economico del trattamento dei dipendenti, creando forte disagio sia nel personale che nelle strutture sanitarie;
b) di contribuire alla definizione di un sistema più trasparente e più certo per tutti coloro che operano nel SSN, sia come imprenditori che come lavoratori, nel quale pubblico e privato con- corrono sinergicamente all’erogazione di un servizio di qualità per la collettività a tutela del diritto alla salute;
c) di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del set- tore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di evitare veri e propri effetti di dumping.
LE PARTI RATIFICANO
La pre-intesa siglata il 9 settembre 2004 che regola il rapporto del personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti all’AIOP per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2003.
Ad integrazione di quanto già definito nella preintesa del 9 settembre 2004, le parti convengono:
1. l’applicazione del CCNL avrà luogo entro e non oltre la retribuzione del mese di gennaio 2005;
2. l’una tantum di cui all’art. 44* della preintesa dovrà comunque essere corrisposta entro il 31 maggio 2005, ferma restando l’erogazione di una prima tranche (pari al 50%) entro e non oltre il prossimo 31 marzo;
3. nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno sti- pulare accordi per il rinvio del termine del 31 maggio 2005 per il pagamento delle sole com- petenze arretrate relative all’anno 2004. Nelle situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali competenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre 31 ottobre 2005.
Letto, confermato e sottoscritto.
(*) diventato art. 53 nella stesura definitiva del CCNL.
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AIOP E ARIS
Il giorno 19/01/2005, nella Sede Aiop di Roma,
tra l’AIOP, nelle persone del Presidente Nazionale X.Xxxxxxxx, del capo-delegazione X.Xxxxxxx, di X.Xxxxxx, di X.Xxxxx e di X.Xxxxxxx, assistiti da X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx e X.Xxxxxxxx;
l’A.R.I.S., nella persona del Capo-delegazione X.Xxxxxxxxxx e dai componenti la Commissione,
X.Xxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxx e X.Xxxxxxxxx;
e l’UGL SANITA’, nelle persone del commissario nazionale X.Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, assistiti da G.F. Forte e X. Xxxxxx.
PREMESSO CHE È AUSPICIO DELLE PARTI
a) di porre fine ad una prassi di rinnovi contrattuali che ha prodotto forte ritardo nell’adeguamen- to normativo ed economico del trattamento dei dipendenti, creando forte disagio sia nel personale che nelle strutture sanitarie;
b) di contribuire alla definizione di un sistema più trasparente e più certo per tutti coloro che operano nel SSN, sia come imprenditori che come lavoratori, nel quale pubblico e privato concorrono siner- gicamente all’erogazione di un servizio di qualità per la collettività a tutela del diritto alla salute;
c) di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del settore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di evitare veri e propri effetti di dumping.
LE PARTI RATIFICANO
La pre-intesa siglata il 9 settembre 2004 che regola il rapporto del personale dipendente delle strut- ture sanitarie aderenti all’AIOP e all’ARIS per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2003.
Ad integrazione di quanto già definito nella preintesa del 9 settembre 2004, le parti convengono:
1. l’applicazione del CCNL avrà luogo entro e non oltre la retribuzione del mese di gennaio 2005;
2. l’una tantum di cui all’art.44* della preintesa dovrà comunque essere corrisposta entro il 31 mag- gio 2005, ferma restando l’erogazione di una prima tranche (pari al 50%) entro e non oltre il pros- simo 31 marzo;
3. nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno stipula- re accordi per il rinvio del termine del 31 maggio 2005 per il pagamento delle sole competenze ar- retrate relative all’anno 2004. Nelle situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali compe- tenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre 31 ottobre 2005.
Letto, confermato e sottoscritto.
(*) diventato art. 53 nella stesura definitiva del CCNL.
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 11
Art.1 - Sfera di applicazione del contratto Art.2 - Disposizioni generali
Art.3 - Inscindibilità delle norme contrattuali Art.4 - Decorrenza e durata
Art.5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 18
Art. 6 - Obiettivi e strumenti
Art. 7 - Contrattazione decentrata Art. 8 - Diritto all’informazione Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
TITOLO III - COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO 25
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Documenti di assunzione Art.13 - Visite mediche
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO DI LAVORO 29
Art. 18 - Orario di lavoro Art. 19 - Lavoro notturno Art. 20 - Banca delle ore
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) Art. 22 - Contratti di inserimento
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato Art. 24 - Somministrazione di lavoro
Art. 25 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
Art. 26 - Telelavoro
Art. 27 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore Art. 28 - Riposo settimanale
Art. 29 - Festività Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Permessi straordinari
Art. 32 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Art. 34 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale Art. 35 - ECM (Educazione continua in medicina)
Art. 36 - Diritto allo studio
Art. 37 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti di ufficio
TITOLO V - NORME COMPORTAMENTALI
E DISCIPLINARI 50
Art. 38 - Comportamento in servizio Art. 39 - Ritardi e assenze
Art. 40 - Permessi - Recuperi
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
TITOLO VI - MALATTIA, INFORTUNIO
E SICUREZZA SUL LAVORO 55
Art. 42 - Trattamento economico di malattia ed infortunio Art. 43 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 44 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
TITOLO VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
E TRATTAMENTO ECONOMICO 58
Art. 45 - Il sistema di classificazione del personale Art. 46 - Norma generale d’inquadramento
Art. 47 - Norma di qualificazione e progressione professionale Art. 48 - Passaggio di posizione o di categoria
Art. 49 - Retribuzione
Art. 50 - Posizioni economiche a regime
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE
E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 71
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l’aggior- namento del sistema di classificazione
Art. 53 - Una tantum
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR) Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità ad personam
Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario Art. 60 - Pronta disponibilità
Art. 61 - Indennità
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento Art. 63 - Indennità specifiche
Art. 64 - Indennità professionali Art. 65 - Premio di incentivazione Art. 66 - Tredicesima mensilità
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga Art. 68 - Vitto e alloggio
Art. 69 - Abiti di servizio
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative
TITOLO VIII - ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO 93
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro Art. 72 - Preavviso
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto Art. 74 - Previdenza complementare Art. 75 - Indennità in caso di decesso
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI 96
Art. 77 - Rappresentanze sindacali Art. 78 - Assemblea
Art. 79 - Permessi per cariche sindacali Art. 80 - Aspettativa sindacale
Art. 81 - Contributi sindacali
TITOLO X - PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE
E PER L’ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE
DI LAVORO 99
Art. 82 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
ALLEGATI
Allegato n.1 100
Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Allegato n.2 104
Norme particolari per i Centri di Riabilitazione
Allegato n. 3 105
Norme di solidarietà occupazionale
Allegato n.4 106
Accordo sulla costituzione delle RSU
Testo unificato dei verbali del 28/6/94 e 6/9/94
Allegato n.5 117
Accordi OTA del 25/11/91 e del 6/12/91
Allegato n.6 121
Accordo collettivo nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs 19 settembre 1994, n.626
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro di- pendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di ri- abilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, associati all’AIOP, o all’ARIS o alla FDG, con esclusione del personale medico.
Per il personale degli Ospedali Classificati, degli IRCCS e dei Presidi preval- gono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esisten- ti, dichiarate equipollenti ai fini dell’equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell’art.1 per Ospedali Classifi- cati, Presidi e IRCCS, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture sanitarie di cui al precedente art.1, purché non siano in con- trasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell’art.1 per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi naziona- li di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.
Art. 4 - Decorrenza e durata
Il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall’1/1/02 al 31/12/2005, per la parte economica al periodo dall’1/1/02 al 31/12/03 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse).
In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscri- zione del nuovo CCNL.
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Premessa
Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni con- tenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, at- traverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i cri- xxxx per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inol- tre, le parti indicano tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n.146/90 e successive modificazioni.
1. Servizi Essenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modifi- cata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di scio- pero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni es- senziali di assistenza sanitaria.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per as- sicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
ASSISTENZA SANITARIA
A) Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari ob- bligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto atti- vo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei diri- genti del ruolo sanitario.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, sal- vo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
2. Contingenti di personale
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata ven- gono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai ser- vizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo scio- pero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del pre- sente CCNL, individuano:
- Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l’as- sistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie nor- malmente impiegati
- I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
- I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a li- vello di singolo ufficio o servizio.
Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicura- no comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in pre- cedenza in sede di contrattazione decentrata.
Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, al- meno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
3. Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provincia- li o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente al- le Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate.
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciope- ro, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’a-
stensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunica- zione alle predette Aziende ed Enti.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del ca- rattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, an- che nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supere- ranno le 48 ore consecutive;
c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secon- do l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d. gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indi- spensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consulta zioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamen- te sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calami- tà naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla pro- clamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo
di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazio- ne e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi sog- getti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coin- volti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazio- ne; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comun- que espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sinda- cali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabi- lito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della procla- mazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata com- plessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sot- toscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazio- ne riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sin- dacale ai sensi dell’art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di proce- dere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costitui- scono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dal-
l’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di no- vità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indi- viduate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un pe- riodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi prece- denti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
5. Sanzioni
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indica- te, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integra- zioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 delle predette leggi.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Obiettivi e strumenti
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di miglioramento delle condizioni di la- voro e di crescita professionale dei dipendenti con l’interesse delle aziende ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività assieme all’efficacia, all’efficienza e alla accettabilità dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge a livello regionale e di singola struttura produttiva, sulle materie e con le modalità indi cate dal presente contratto;
c) informazione;
d) interpretazione autentica di cui al terzo comma dell’articolo 3.
Art. 7 - Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate al- le problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificata- mente rinviate.
A livello regionale, le parti potranno definire:
a) il controllo e monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
b) la definizione di linee di indirizzo per l’implementazione della contratta- zione decentrata aziendale collegata all’eventuale reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni sanitarie;
c) Le linee di indirizzo sugli ulteriori criteri come esemplificati al comma 3 del successivo art.47; questa specifica intesa dovrà essere definita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;
d) l’inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili professio- nali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo mo- dello di classificazione;
e) la promozione, l’attivazione e lo sviluppo dell’E.C.M. (Educazione conti- nua in medicina) nonché l’esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale;
f) l’attuazione degli adempimenti inerenti le attività sociali, culturali e ricrea- tive di cui all’art.70;
Sempre a livello regionale, o provinciale ove non esiste il livello regionale, le parti si incontreranno per discutere l’andamento dei processi di accreditamen- to e di remunerazione delle prestazioni, occupazionali e di ristrutturazione del settore, coinvolgendo anche gli Enti istituzionali e Territoriali.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
a) l’accordo che, secondo i principi di cui al Patto tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993, può prevedere l’erogazione di quote economiche ag- giuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo innovazioni sull’organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concor- dati tra le parti; per le strutture classificate che hanno applicato – ai sensi dell’accordo del 25 novembre 1996 – i vari modelli di incentivazione, si fa riferimento ai relativi accordi attualmente esistenti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione pro- vinciale del lavoro, in riferimento alla Legge 23 maggio 1997, n.135, e suc- cessive integrazioni e modificazioni;
b) l’accordo che, secondo quanto previsto all’art.47, stabilisce le modalità ap- plicative per la progressione orizzontale nelle categorie, secondo le linee definite a livello regionale. In mancanza di accordo a livello regionale si procederà all’applicazione, così come previsto dal successivo articolo 47, commi 1 e 2;
c) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto previsto dall’accordo di cui all’art.44;
d) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previden-
ziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a xxxxxxxx che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
e) l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
f) le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l’articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui all’art. 5;
- l’orario di lavoro per le parti di cui all’art.18;
- il regolamento della banca delle ore di cui all’art.20.;
- i criteri e le tipologie dei rapporti di lavoro part-time di cui all’art.21;
- la regolamentazione dell’istituto dell’assegnazione e del trasferimento di cui all’art.27;
- la programmazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie del personale di cui all’art.30;
- i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, qua- lificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM, di cui agli artt.34 e 35;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio di cui all’art.36;
- i criteri generali per l’utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti di cui all’art.59;
- la verifica dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario effettuate con l’istituto di cui all’art.60;
g) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’am- biente di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facili- tare l’attività dei dipendenti con disabilità
h) ogni altra materia espressamente rinviata.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la sua va- lidità sino alla sottoscrizione del successivo.
Art. 8 - Diritto all’informazione
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall’Accordo Governo – Parti So- ciali del 23 luglio 1993, condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l’esame delle problematiche proprie del settore e l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizza-
tive, alle diverse articolazioni nell’ambito nazionale e territoriale e fermo re- stando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle XX.XX., si impegnano per l’acquisizione di ele- menti di conoscenza comune.
Le sedi di informazione sono:
1) Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle XX.XX.:
- le prospettive e l’andamento del settore;
- l’andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l’andamento dell’occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro;
2) Livello regionale:
semestralmente, in appositi incontri regionali, ciascuna Associazione por- terà a conoscenza delle XX.XX.:
- l’andamento del settore con particolare attenzione all’aspetto occupaziona- le ed eventuali situazioni di crisi;
- l’eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti degli enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di ECM, di riqualificazione aggior- namento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;
- ove richiesto, tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accre- ditamenti con il SSN delle strutture;
3) Livello aziendale:
fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forni- scono alle XX.XX., ove richiesto e nei limiti previsti dalla DLgs n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti il personale (anche con riferimento ai lavoratori distaccati);
- informazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o ricon- versione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di ri- conversione professionale dei lavoratori;
- informazione quali-quantitativa sull’andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione de- centrata, l’informazione è preventiva.
Art. 9 - Pari opportunità
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto pre- visto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla pro- mozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di appositi comitati paritetici per
le pari opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite for- me di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’ammini- strazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della con- trattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari op- portunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento de-
gli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utiliz- zando per quest’ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale eu- ropeo e quello regionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nel- la fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pub- blicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un qua- driennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
- Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedi- menti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n.92/131/CEE.
Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo esemplifi- cativo un codice tipo (allegato 1).
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggia- menti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da com- portare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la sa- lute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavora- tivo di riferimento.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parla- mento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali si- tuazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Pa- ritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti:
- raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferi- mento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organiz- zativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni perse- cutorie o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e al- la repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esisten- ti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la de- finizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la for- mazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consape- volezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più speci- fica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Orga- nizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rap- presentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione pari- tetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di ga- rantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pub- blicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 - Assunzione
L’assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato e, in parti- colare, a quanto espressamente previsto dal DLgs 26 maggio 1997, n.152.
L’assunzione del lavoratore, a norma del DLgs n. 196/2003, richiede il con- senso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte del- l’Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
Si intende per personale tecnico esecutivo (di cui al comma 3 dell’art.3 della Legge 12/3/99, n.68) il personale appartenente alle seguenti qualifiche: addet- to alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto cuoco, ausilia- rio specializzato, operaio manutentore, operaio impiantista, cuoco.
Per gli IRCCS si fanno salve le norme regolamentari, ove esistano.
Per le assunzioni presso gli Ospedali Classificati di cui all’art.41 e i Presidi di cui all’art.43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno comunque esse- re salvaguardate le norme che regolano l’equiparazione dei titoli e dei servizi. Nell’ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per il personale interno per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.
Art. 12 - Documenti di assunzione
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i se- guenti documenti:
- codice fiscale;
- carta d’identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sani- tari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di
abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro docu- mento previsto dalla vigente normativa;
- certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta sem- plice;
- certificato casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza e a comu- nicare l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.
In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestiva- mente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.
Art. 13 - Visite mediche
L’Amministrazione potrà accertare l’idoneità fisica del dipendente e sottopor- lo a visita medica prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli or- gani sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal DLgs n.626/94 e successive modificazioni e dal DLgs n.230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vi- gente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tem- po necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo al- lorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non con- sentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
Art. 14 - Periodo di prova
L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:
- due mesi per le categorie A e B;
- sei mesi per le altre categorie.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavo- ro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovve- ro alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giorna-
te o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sa- rà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di ripren- dere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della po- sizione economica del dipendente medesimo.
Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica su- periore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore me- desima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al tratta- mento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene defini- tiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore as- sente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi con- secutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto.
L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di più mansioni di diversa ca- tegoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispon- dente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di pre- valenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavo- ro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economi- co goduto e quello relativo alla mansione superiore.
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisica- mente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall’ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organiz- zatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, die- tro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la pos- sibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti in- quadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappre- sentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalie- ri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sinda- cali di cui all’art.77; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a se- conda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentan- ze Sindacali di cui all’art.77.
La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all’art.59.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sani- taria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscri- zione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tute- lando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della dero- ga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo al- le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle compre- se nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma del- l’art.59 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
Art. 19 - Lavoro notturno
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle rela- zioni sindacali, si applicano le disposizioni del DLgs 8 aprile 2003, n.66, e suc- cessive modificazioni.
Gli artt.12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrat- tazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l’attuale or- ganizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a coper- tura delle ventiquattro ore.
Art. 20 - Banca delle ore
La banca delle ore si costituisce con l’accantonamento delle ore di lavoro sup- plementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo.
Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retri- buiti anche a gruppi di minimo due ore e, quando saranno richieste a copertura dell’intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retri- buite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo. Ulteriori arti- colazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, come previsto nell’articolo 7 lettera f).
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di :
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività del- l’azienda sanitaria, tutelando anche le esigenze assistenziali dell’utenza;
- consentire, tenendo conto delle necessità tecnico–organizzative aziendali, le esigenze individuali dei lavoratori.
Si conviene, che a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parzia- le che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei di- pendenti a tempo pieno in organico.
Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le XX.XX. di cui all’articolo 77.
L’assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavora- tori assunti a tempo pieno;
- la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario con riferi- mento, secondo la tipologia di part time, al giorno, alla settimana, al mese, all’anno, comunque non inferiore a 1/3 dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno;
- la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico e normativo. Il trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene determinato ripro- porzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integra- le per l’intera giornata di lavoro. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni pro- porzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effet- tuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 50 ore, retribuite con le maggiorazioni di cui all’articolo 59.
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro ol- tre l’orario concordato nel limite massimo individuale di due ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 120 ore annue. La prestazione aggiunti- va può essere richiesta per garantire la continuità delle prestazioni all’utenza
e/o qualora la struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative de- rivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio, e/o materni- tà, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti.
Le ore supplementari giornaliere saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.58.
L’eventuale rifiuto di prestazioni straordinarie o supplementari non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizza- to in apposito patto scritto, può variare la collocazione temporale della presta- zione lavorativa a tempo parziale, sia orizzontale che verticale; nella stipula del patto il lavoratore che lo richiede può farsi assistere da un componente del- la rappresentanza sindacale aziendale.
In tale patto le parti devono stabilire: in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale della giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese o all’anno, all’interno dei qua- li può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso, che non possono essere inferiori a 2 giorni. Inol- tre, in tale patto potrà essere concordata la clausola di ripensamento.
Qualora la variazione sia richiesta dal datore di lavoro, si compenserà la pre- stazione con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nel- le quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazio- ne temporale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informa- zione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o il rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale. Nel passaggio senza soluzione di continuità dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non vi è l’obbligo di un periodo di prova.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà avere anche durata predeterminata: in tal caso, e fino al termine stabilito per detta trasformazione è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimana- le, mensile e annuale.
Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa per i due anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali spe- cifiche graduatorie.
Le parti concordano di verificare entro ventiquattro mesi lo stato di attuazione delle clausole contenute nel presente articolo.
Art. 22 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento, in riferimento all’accordo interconfederale specifi- co, è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione di un progetto idoneo ad ade- xxxxx le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie.
Per la definizione del cennato progetto e della correlata formazione si preve- dono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l’inserimento nella posizione funzionale A2, di 14 mesi per l’inserimento nella posizione funzio- nale B, di 18 mesi per l’inserimento nella posizione funzionale C. L’inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nella posizione funzio- nale A2 è la posizione A, con 20 ore di formazione teorica; quello per il pro- getto d’inserimento nella posizione funzionale B è la posizione A3 con 40 ore di formazione teorica; quello per il progetto di inserimento nella posizione funzionale C e la posizione B3, con 60 ore di formazione teorica.
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta diret- tamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall’inizio della pre- stazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma prece- dente.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni.
In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a ta- le ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere supe- riore ai tre anni.
L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
- presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a se- guito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi;
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modifica- zioni ed integrazioni.
A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibi- le nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la tota- le funzionalità di tutte le Strutture di cui all’art.1 del presente contratto du- rante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straor- dinarie;
c. per l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, at- tuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retri- buito concesso dall’Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudizia- rio (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di im- pugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell’e- spletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, ser- vizio militare o sostitutivo civile, ecc.)
Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizza- to nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conserva- zione del posto per legge.
Art. 24 - Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo deter- minato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate se- condo la vigente disciplina.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovvian- dosi anche a negativi vuoti di organico.
Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è am- piamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, senza so- luzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è con- sentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Art. 25 – Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tem- po determinato (così come considerati all’ultimo comma dell’art.23) non po- tranno superare complessivamente la percentuale massima del 40% del nume- ro dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell’ambito della suddet- ta percentuale del 40%.
Art. 26 - Telelavoro
1. Definizione
Il telelavoro, così come regolamentato dall’accordo interconfederale del 9 giu- gno 2004, consiste nell’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domici- lio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Re- sta inteso che il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origi- ne, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità pro- duttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle par- ti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compre- si i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla
R.S.A. o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firma- tarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite tele- lavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3. Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803
c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attivi- tà lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza
del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il siste- ma informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di la- voro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecni- ci. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4. Collegamenti telefonici
Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in fun- zione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga atti- vata a suo carico una linea dedicata.
5. Arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispon- denti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6. Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario gior- naliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distri- buita a discrezione del lavoratore nell’arco della giornata. Potrà essere concor- dato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la re- peribilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7. Comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comu- nicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, ri-
entri settimanali. Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.
8. Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico-or- ganizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è con- siderato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al punto 6.
9. Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda tramite l’istituzione di una ba- checa elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Ta- le diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informa- zioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elet- torato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea del telelavo- ratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10. Controlli a distanza
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, saranno pre- sentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A., o in loro assenza alle rappresen- tanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del contratto, per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della Legge n.300/70 e delle norme contrattua- li. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con il lavoratore, con congruo antici- po rispetto all’effettuazione.
11. Sicurezza
Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle pre- cauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94) l’allestimento della postazione
di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del respon- sabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica se- guita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell’art.5 del DLgs n.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle al- tre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utiliz- zati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite medi- che periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa interveni- re a persone, beni e cose per l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12. Riservatezza
A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riserva- tezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Art. 27 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Il trasferimento del personale in presidi, servizi, uffici della Struttura diversi dalla sede di assegnazione sarà utilizzato dalla Direzione della struttura stessa in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappre- sentanza sindacale di cui all’art.77, nel rispetto dell’art.13 della Legge n.300/70.
L’assegnazione, invece, del personale nell’ambito dei servizi, uffici, presidi della Struttura cui originariamente è stato assegnato il dipendente rientra nel potere organizzatorio della stessa struttura e non soggetto ai vincoli di cui al comma precedente.
Art. 28 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di manca- ta coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcu-
na maggiorazione, ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva. Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art. 29 - Festività
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Lunedì di Pasqua;
- Festa del lavoro (1° maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Assunzione della Madonna (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- X.Xxxxxxx (26 dicembre);
- Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corri- spondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di ser- vizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione, sentito l’interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di ripo- so settimanale di cui all’art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 30 - Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con ri-
ferimento a giornate lavorative di sei ore.
Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in ag- giunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici gior- ni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed in- tegrazioni.
In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavorato- re la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle in- dennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quat- tro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.
L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, pre- vio esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sulla base di crite- ri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzio- ne sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’inte- ressato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualun- que momento dell’anno.
Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che po- tranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’Azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
Art. 31 - Permessi straordinari
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straor- dinari nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti:
a. per matrimonio, giorni 15 di calendario;
b. per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione prima- ria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legal- mente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse;
c. in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di fami- glia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a cinque giorni di ca- lendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell’ipotesi in cui il dipendente, nel predetto giorno, abbia comunque pre- stato attività lavorativa;
d. il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla Legge 13 luglio 1967, n.584;
e. per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge;
f. per gravi e documentate ragioni, l’Amministrazione può concedere un pe- riodo di permesso straordinario anch’esso retribuito non superiore a cinque giorni;
g. per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la nor- mativa vigente;
h. per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche;
i. in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, spetta al la- voratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno;
j. nei casi previsti nell’art.14, commi 1 e 2, del DLgs n.151/2001.
2) Permessi non retribuiti
Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rap- presentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del po- sto di lavoro:
a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializ- zazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i per- messi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi;
b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di fa- miglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non infe- riore a quindici giorni e non superiore a sei mesi;
c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49;
d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e
4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo;
e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali);
f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad opera- zioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certifi- cazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipenden- te;
g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000
3) Congedi per i genitori
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tute- la della maternità e della paternità contenute nel DLgs 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi de- gli artt.16 e 17 e 20 del DLgs n.151/2001 compete l’80% dell’intera retribu- zione. Detto trattamento economico spetta al lavoratore padre nelle ipotesi contemplate dall’art. 28 del cennato DLgs n.151/2001.
Quanto sopra previsto si applica anche nei casi previsti dall’art. 26, 1° comma, e 27, 1° comma, del DLgs n.151/2001.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall’art.32 del DLgs n.151/2001 per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il 30% dell’intera retri- buzione; detto periodo in caso di parto plurimo compete per ogni figlio.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del conge- do parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall’art. 34, comma 1, del DLgs n.151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di asten- sione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il fi- glio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una strut- tura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servi- zio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post parto ed il periodo ante parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del DLgs n.151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall’art.40 del DLgs n.151/2001. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono rad- doppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 possono esse- re utilizzate anche dal lavoratore padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore pa- dre, le assenze per malattie del bambino di cui all’art. 47 del DLgs n.151/2001. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il pe- riodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accer- ti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo con- senso in altre attività – nell’ambito di quelle disponibili – che comportino mi- nor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno sette giorni prima) per permette- re la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
4) Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modifica- zioni
Al personale dipendente spettano i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, nonché i riposi di cui all’art.42, com- ma 1, del DLgs n.151/2001 in alternativa al prolungamento del congedo pa- rentale di cui al 3° punto del presente articolo.
5) Servizio militare o sostitutivo civile
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio sosti- tutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane so- speso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Struttura sani- taria entro un mese dalla data di cessazione del servizio potrà essere considera- to dimissionario.
Art. 32 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accredi- tata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo croni- co e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto tera- peutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazio- ne alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il la- voratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspetta- tive non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli isti- tuti normativi previsti dal presente contratto.
Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo in- determinato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in rela-
zione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia indivi- duata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspetta- tive non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli isti- tuti normativi previsti dal presente contratto.
Art. 34 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni per favorire la partecipazione dei lavorato- ri operanti nell’area sanitaria privata ai corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura sanitaria.
A tale scopo i dipendenti potranno usufruire di permessi retribuiti per parteci- pare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza, nelle seguenti percentuali:
- fino al 12% del personale dell’area sanitaria ed assistenziale inquadrato nelle categorie A e B;
- fino all’8% del restante personale, con esclusione di quello medico, global- mente inquadrato.
In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in base alle quali programmare la qualificazione del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di qualifica- zione rientra anche la frequenza ai corsi per l’acquisizione dei titoli di base ri- chiesti per l’iscrizione alle scuole professionalizzanti.
Al riguardo, le Amministrazioni e le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 concorderanno i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’acces- so ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche, che comunque non dovranno superare il 10% delle stesse, sì da garantire la funzionalità dei servizi.
Per indicare la graduatoria dei beneficiari, le Amministrazioni e i Rappresentan- ti sindacali di cui all’art.77 dovranno dare la precedenza agli OSS, OTA, agli au- siliari socio-sanitari specializzati e alle ulteriori analoghe figure professionali. Nell’adozione di tali criteri si dovrà tenere conto dell’anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Parimenti a quanto sopra previsto, le parti firmatarie, a livello regionale e pro- vinciale, si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati regionali alla sa- nità e all’assistenza e dalle Aziende ASL programmi concernenti i corsi di OSS (Operatore socio-sanitario) e di altre figure, anche decentrando l’eserci- zio di detti corsi, teorici e pratici, all’interno delle strutture sanitarie private. Nell’ambito delle percentuali di cui al 2° comma, i lavoratori frequentanti i corsi di cui ai commi precedenti potranno godere di una riduzione di quattro ore settimanali di servizio, con retribuzione, per il periodo di effettiva frequen- za alla scuola.
A tal fine i lavoratori dovranno fornire all’Amministrazione il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le domande dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile, es- sendo fruibile solo con cadenze settimanali e, parimenti, non si somma ad altre riduzioni di orario comunque dovute o richieste per altro motivo, se non quel- le previste dal DLgs n.151/2001 e dalla Legge n.104/1992.
Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore è dipen- dente sono considerate lavoro effettivo.
In ogni caso, la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà co- munque garantire in ciascun raggruppamento e servizio lo svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77.
Con l’entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte le prece- denti disposizioni in materia.
Art. 35 – ECM (Educazione continua in medicina)
Oltre a quanto previsto nell’articolo precedente in materia di formazione, con il presente contratto si recepiscono le novità introdotte ai sensi dell’art.16 qua- ter del DLgs n.502/1992 e successive modificazioni, dalle indicazioni del Mi- nistero della Salute, dalle intese assunte in Conferenza Stato-Regioni e dagli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale e recepiti nei singoli Piani Sanitari Regionali, che prevedono la formazione continua del personale sanitario quale requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, del- le unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
A tal fine le strutture sanitarie favoriscono l’acquisizione dei crediti formativi, previsti dalle vigenti disposizioni, e ne garantiscono l’acquisizione nei limiti del monte orario previsto dall’articolo 34 .
Al riguardo le parti concorderanno in contrattazione decentrata aziendale cri- xxxx e modalità di applicazione.
In materia sono fatti salvi, in ogni caso, accordi aziendali di miglior favore. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei cre- diti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio ri- prende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione conti- nua a tutto il personale sanitario e, comunque, la formazione in genere a tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la ne- cessità di implementare l’attività di formazione in ambito possibilmente aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ri- corso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno. La formazione, inoltre, deve essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che, nel caso di mancata acquisizione dei cre- diti nel triennio da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art.16 quater del DLgs n.502/92.
Le parti concordano di verificare lo stato di applicazione della suddetta nor- mativa contrattuale in occasione del rinnovo del biennio economico 2004- 2005.
Art. 36 - Diritto allo studio
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue indivi- duali. Fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annual- mente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità.
Tali ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; le medesime non sono retribuite per la frequenza necessa- ria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art. 37 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti di ufficio
L’Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l’adozione di provvedimenti disciplinari o di riso- luzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale di fi- ducia della struttura.
L’Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 38 - Comportamento in servizio
Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell’assistenza sanitaria, de- ve improntare il proprio comportamento al rispetto ed alla comprensione del- l’assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza. Il lavoratore deve rispettare l’impostazione e la fisionomia propria della strut- tura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo corretto i propri doveri.
E’ fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle strut- ture di appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa.
La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del rappor- to di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo par- ziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 39 - Ritardi e assenze
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il regi- stro delle presenze e/o l’orologio marcatempo e comunque attestando le pre- senze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Struttura.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’Ufficio a ciò preposto dalla Struttura sanitaria, giustificate im- mediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giu- stificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla dura- ta dell’assenza stessa.
In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell’i- nizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della ma- lattia stessa.
L’assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi, è con- siderata mancanza gravissima.
Art. 40 - Permessi - Recuperi
Al dipendente possono essere concessi dall’Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà del- l’orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all’orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno.
Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il di- pendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in re- lazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell’Ammini- strazione in conformità all’art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di as- segnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le pro- prie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di esse- re assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigen- ti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contesta- zione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve es- sere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza com- messa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentan-
te sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il la- voratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazio- ne ai sensi dell’art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di la- voro senza giustificato motivo;
b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse al- la qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttu- ra;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle dis- posizioni impartite;
g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli al- tri dipendenti;
x. xxxxx il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione e la fi- sionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educati- ve, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, al- l’ordine e all’immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tu- telati dalla Legge n.300/70;
j. ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento, anche di ca- rattere temporaneo dei dati di cui all’art.12 del presente CCNL, ovvero ri- lasci autocertificazioni non veritiere;
k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
x. xxxxx in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;
x. xxxxxxx assente alla visita domiciliare di controllo;
o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giu- stificati motivi;
p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle nor- mative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano ca- rattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ri- petute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle fe- stività ed alle ferie;
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provve- dimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
D. assenze per simulata malattia;
E. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto com- piuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, al- l’Amministrazione o a terzi;
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto ter- zi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della strut- tura;
N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’in- terno della struttura;
O. per atti di libidine commessi all’interno della struttura.
E’ in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenzia- mento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno ali- mentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esau- stivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licen- ziamento per mancanze.
TITOLO VI
MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 42 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore de- ve informare immediatamente, di norma, prima dell’inizio del turno di servi- zio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive com- petenze, e trasmettere l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.
L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato im- mediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità pre- viste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall’INPS e l’infortunio dall’INAIL, o se non è inden- nizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di as- senza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad inte- grare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malat- tia nell’arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.
Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comun- que superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse la- vorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La corresponsio- ne dell’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (Legge 29 feb- braio 1980, n. 33, art.1).
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assen- ti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mo- bile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ri- covero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualo- ra il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° me- se, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito,
che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché per- manga la situazione di ricovero ospedaliero;
b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infor- tunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL, con conseguente obbligo del lavo- ratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto tratta- mento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole Am- ministrazioni.
Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non si cu- mulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia dovuta dall’Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, ri- chiesta o disposta ai sensi dell’art.5 della Legge n.300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal Dm 8 gennaio 1985 (G.Uff. n.33/85) e successive mo- dificazioni.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l’obbligo di avvertire l’Am- ministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva in- sorgenza di malattia.
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo responsabile le som- me da essa corrisposte, subentrando la Struttura sanitaria nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni le- gislative che regolano la materia.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assi- milabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale della azienda sanita- ria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabi- lità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, so- no esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ri- covero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate te- rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o strut- tura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea ar- ticolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La pro- cedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
Art. 43 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art. 44 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disciplinata dal DLgs 19 settembre 1994, n.626, modificato e integrato dal DLgs 19 settembre 1996, n.242, le parti si richiamano all’Accordo collettivo nazionale firmato il 16 di- cembre 1996, riportato nell’Allegato 6, facente parte integrante del presente CCNL.
TITOLO VII
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’evoluzione del lavoro in ambito sanitario tende a sviluppare i rapporti inter- correnti tra organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale. Ciò ha indotto le parti contraenti a definire un nuovo sistema di classificazione al fine di consentire una più adeguata valutazione dei suddetti tre elementi.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l’evoluzione del lavoro e, contempora- neamente, rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi or- ganizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconosci- mento del valore professionale.
Le parti convengono sulla necessità di valorizzare la capacità e la responsabi- lità nel lavoro del personale, promuovendo lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
L’integrazione e l’intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze nell’ambito di di- verse posizioni lavorative, costituiscono elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere.
Pertanto le parti danno atto che la crescita della qualità dei servizi e della produttività passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse uma- ne disponibili.
La valorizzazione della professionalità va ricercata anche mediante nuovi mo- delli organizzativi che, coerentemente con il nuovo sistema classificatorio, possano realizzare una più efficiente ed efficace assegnazione dei compiti per meglio realizzare le specifiche professionalità.
Art. 45 - Il sistema di classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie denominate, ri- spettivamente, A, B, C, D e E.
Nell’ambito della categoria D è previsto un livello economico super (DS) arti- colato in cinque posizioni economiche.
Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell’articolo 51, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei
requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Nelle declaratorie sono inoltre indicate le nuove denominazioni di alcune figure pro- fessionali.
Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con riferimento a quanto previsto dall’art.2095 c.c., è suddiviso in:
- impiegati: il personale inquadrato nelle posizioni economiche da B1 ad E2, compreso l’impiegato d’ordine e l’operatore di centri elettronici, inquadra- ti nella posizione B;
- operai: il restante personale.
Art. 46 - Norma generale d’inquadramento
Le parti, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istitu- zione di nuove figure professionali da parte del Ministero della Salute, utiliz- zabili nel settore, ovvero alla stregua di nuove emanande normative, si incon- treranno entro trenta giorni per verificare la corretta collocazione nella posi- zione di appartenenza di personale interessato all’interno dell’organizzazione aziendale. Il confronto si svolgerà in sede di commissione paritetica, istituita per la verifica dell’ordinamento professionale ai sensi dell’articolo 52.
Art. 47 - Norma di qualificazione e progressione professionale
Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inqua- drato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allor- quando, in rapporto all’organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavora- tivi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acqui- sisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e re- sponsabilità.
Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle mansioni e all’acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico.
Altresì a livello regionale, come previsto dall’articolo 7 punto c) saranno defi- niti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della pro- fessionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già
individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della espe- rienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a far tempo dal 30 settembre 2004 per verificare la possibilità di dare concretezza a livello aziendale ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.
Art. 48 - Passaggio di posizione o di categoria
Si conviene che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio ad una posizione economica superiore nell’ambito della stessa categoria sono tenuti, ove neces- sario, a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno as- sorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori in godimento.
Art. 49 - Retribuzione
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- EADR;
- tredicesima mensilità;
- trattamento di fine rapporto;
- elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt.59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72 ed eventuali trattamenti ad personam.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della Legge n.153/88 e suc- cessive modificazioni e integrazioni.
Art. 50 - Posizioni economiche a regime
Con decorrenza dal 31/12/2003 i nuovi stipendi base annui a regime, com- prensivi dell’IVC, sono determinati negli importi di cui alla tabella 1.
I corrispondenti arretrati maturati dal 1° gennaio 2004 fino alla data di sotto- scrizione del presente CCNL, e della contemporanea messa a regime, saranno
corrisposti entro il mese di maggio 2005.
Le tabelle sono quelle allegate, compresa la tabella 2 degli assegni ad perso- nam spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie e tecni- che transitate dalla posizione C alla posizione D con il CCNL 2000-2001, in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso; in caso di passaggio a po- sizione economica superiore, il valore dell’assegno ad personam di cui alla ta- bella 2 è quello previsto per la nuova posizione economica.
Tabella 1 (valori in euro)
Posizioni | Stipendio base annuo | Incrementi mensili a | Tabellare a regime con contingenza |
economiche | iniziale al 31/12/2001 | regime 31/12/2003 | Contingenza 31/12/2003 |
A | 6.437,12 | 63,50 | 6.209,88 13.409,00 |
A1 | 7.097,15 | 66,76 | 6.209,88 14.108,15 |
A2 | 7.430,78 | 68,65 | 6.209,88 14.464,46 |
A3 | 7.790,75 | 70,51 | 6.209,88 14.846,75 |
A4 | 8.246,78 | 72,37 | 6.209,88 15.325,10 |
B | 8.104,24 | 72,44 | 6.296,64 15.270,16 |
B1 | 8.601,59 | 75,61 | 6.296,64 15.805,55 |
B2 | 8.839,16 | 76,25 | 6.296,64 16.050,80 |
B3 | 9.065,37 | 76,85 | 6.296,64 16.284,21 |
B4 | 9.537,93 | 79,36 | 6.296,64 16.786,89 |
C | 10.106,03 | 82,69 | 6.395,80 17.494,11 |
C1 | 10.729,39 | 85,79 | 6.395,80 18.154,67 |
C2 | 11.175,61 | 88,37 | 6.395,80 18.631,85 |
C3 | 11.770,05 | 91,48 | 6.395,80 19.263,61 |
C4 | 12.409,43 | 94,66 | 6.395,80 19.941,15 |
D | 11.446,75 | 90,24 | 6.482,57 19.012,20 |
D1 | 12.101,10 | 93,47 | 6.482,57 19.705,31 |
D2 | 12.756,49 | 96,58 | 6.482,57 20.398,02 |
D3 | 13.706,25 | 101,70 | 6.482,57 21.409,22 |
D4 | 14.662,73 | 106,08 | 6.482,57 22.418,26 |
DS | 19.507,24 | ||
DS1 | 20.306,02 | ||
DS2 | 21.126,49 | ||
DS3 | 21.970,18 | ||
DS4 | 22.670,16 | ||
E | 14.063,12 | 105,45 | 6.928,79 22.257,31 |
E1 | 18.700,90 | 128,95 | 6.928,79 27.177,09 |
E2 | 24.160,89 | 156,27 | 6.928,79 32.964,92 |
Tabella 2
Assegni ad personam professioni sanitarie e tecniche
Posizioni economiche Assegno annuo ad personam
C D ---
C1 D Euro 619,23
C2 D1 Euro 411,10
C3 D2 Euro 350,16
C4 D3 Euro 39,77
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Posizione A:
Addetti alle pulizie, Operaio qualificato, addetto alla piscina, commesso, au- siliario.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno as- sunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Bagnino ADDETTO ALLA PISCINA
Telefonista COMMESSO
Addetto/a alla cucina AUSILIARIO
Addetto/a al guardaroba AUSILIARIO
Lavandaio/a AUSILIARIO
Disinfettatore AUSILIARIO
Ausiliario di assistenza per anziani: AUSILIARIO
Ausiliario Socio Sanitario: AUSILIARIO
Posizione A1:
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Posizione A2:
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorren- za dalla sottoscrizione del presente contratto.
Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A3.
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione:
Ausiliario socio sanitario specializzato AUSILIARIO SPECIALIZZATO Addetto all’assistenza per anziani AUSILIARIO SPECIALIZZATO Assistente bambini AUSILIARIO SPECIALIZZATO Assistente ed Accompagnatore per disabili AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli Ausiliari specia- lizzati con le seguenti denominazioni: Ausiliari socio sanitari specializzati,
Addetto all’assistenza per anziani, Assistente bambini, Assistente ed Accom- pagnatore per disabili sono inquadrati nella posizione A3.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A4.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B:
Impiegato d’ordine, Centralinista, Portiere centralinista, Operaio specializ- zato, Operatore di centri elettronici, Autista, Operaio Manutentore, Operatore Tecnico addetto all’Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio-sanitario con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno, Ausi- liari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno già as- sunto la denominazione a fianco indicata:
Operaio ad alta specializzazione,
Operaio tecnico OPERAIO SPECIALIZZATO
Perforatore OPERATORE DI CENTRI ELETTRONICI
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B1:
Impiegato d’ordine con 5 anni di anzianità, Xxxxx con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B2:
Operatore socio sanitario, Autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua, Impiantista. E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la denominazione a fianco indicata:
Impiantista OPERAIO IMPIANTISTA
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B3:
Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento, Istruttore di nuoto, Assistente per l’infanzia, Ca- pocuoco, Autista di ambulanza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B4:
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza ti- tolo specifico con quindici anni di servizio maturati nella stessa struttura sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l’inquadramento avviene al compimento di cinque anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di un terzo.
Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C:
A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli educatori senza titolo specifico con diplo- ma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in ca- tegoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
L’impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con un anno di scuola, programmatore di centro elettronico, insegnante corsi formazione professionale, puericultrice, infermiere generico, massaggiatore (ad esauri- mento), massofisioterapista, autista di ambulanza del sistema di emergenza- urgenza (Accordo Ministero Salute e Regioni del 22 maggio 2003), Operatore tecnico coordinatore Capo servizi operai, Cuoco diplomato con titolo di scuo- la alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Posizione C1:
Impiegato amministrativo di concetto, al compimento di cinque anni di anzia- nità nella medesima struttura e nella medesima qualifica, gli anni già matura- ti alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ra- gione di un terzo.
Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata – capo ser- vizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C2:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C3:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C4:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D:
personale infermieristico (infermiere, infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podolo- go, igienista dentale); personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di labo- ratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofi- siopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabili- tazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logo- pedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale, cappellano.
Collaboratore amministrativo
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Collaboratore direttivo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D1:
1. Xxxxxxxxxx, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sani- taria.
2. Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tec- xxxx xxxxxxxxxx, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedi- sta, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tec- nico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre an- ni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differen- za che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è cal- colata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D2:
1. Xxxxxxxxxx, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sani- taria.
2. Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tec- xxxx xxxxxxxxxx, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedi- sta, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tec- nico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre an- ni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differen- za che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è cal- colata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Coadiutore amministrativo COORDINATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D3:
1. Xxxxxxxxxx, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sani- taria.
2. Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tec- xxxx xxxxxxxxxx, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedi- sta, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tec- nico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre an- ni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differen- za che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è cal- colata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D4:
Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 po- sti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.; Anali- sta di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione DS:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coor- dinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti so- ciali, Direttore corsi, che al 31 agosto 2001 svolgevano attività di coordina- mento vengono inquadrati in DS con il mantenimento dell’indennità di coor- dinamento di cui all’articolo 62.
Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscri- zione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione positiva
delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della ca- tegoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di dis- ponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS1:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Co- ordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscri- zione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della po- sizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svol- to per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS1, con il manteni- mento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS2:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Co- ordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D2, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscri- zione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione positiva
delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della po- sizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svol- to per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS2, con il manteni- mento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS3:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Co- ordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore corsi, con 30 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D3, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla sottoscri- zione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della po- sizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svol- to per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS3, con il manteni- mento dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo 62.
Posizione DS4:
Dirigente di area infermieristica (già C.S.S.A., R.A.I.), tecnica e riabili- tativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato). Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione E:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto, Assisten- te: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi.
Posizione E1:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto, Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con ol- tre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
Posizione E2:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, Diret- tore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate, Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psico- logo, sociologo e pedagogista.
Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la pre- scritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
CATEGORIA “A”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività sempli- ci ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito di istruzioni fornite, ri- ferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche atti- vità di pulizia.
Posizione “A/A1”
Le qualifiche di posizione comportano l’esecuzione di mansioni relative ad at- tività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppo- ne l’uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la cono- scenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorve- glianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti assegnati nell’am- bito di istruzioni ricevute.
L’attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie
definite, nell’area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare ri- ferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Posizione “A2”
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di natura tecni- ca e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sani- tari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicu- rano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e do- miciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiatura e della testa- ta del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il per- sonale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programma- zione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazio- ne e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente).
Posizione “A3”
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente).
CATEGORIA “B”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
- Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualifica- zioni e specializzazioni professionali;
- Autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.
Requisiti culturali e professionali:
Possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici titoli e abilitazio- ni professionali o attestati di qualifica.
Per l’OTA, il titolo specifico é quello previsto dal Dm 295/91, così come rece- pito negli Accordi del 25/11/91 e del 6/12/91, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 5).
Posizione “B/B1”
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministra- tiva d’ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tec- nico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescri- zioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o prassi definite.
La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole opera- zioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- Assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isola- mento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- Conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti an- che complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- Funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- Conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettrome- dicali;
- Conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità pre- stabilite;
- Attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elabo- razione dati;
- Conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere.
Posizione “B2”
Comprende posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni tec- niche, di vigilanza, educative, d’insegnamento e di supplenza all’anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazio- ni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l’e- spletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di na- tura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore Socio Sanitario: svolge le attività descritte dall’Accordo Confe- renza-Stato Regioni del 22/2/2001, pubblicato in G.Uff. n.91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale.
Posizione “B3”
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializza- zione; collaborano alla redazione della programmazione delle attività con re- sponsabilità diretta nell’attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono po- sizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l’assunzione di responsabilità per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell’area.
Le posizioni lavorative comportano:
- Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- Coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- Mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.
Posizione “B4”
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di servizio matura- ta alla data dell’entrata in vigore del presente CCNL.
L’inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA “C”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità se- condo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore conte- nuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Posizione “C”
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l’esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la dis- posizione di provvedimenti o di interventi diretti all’attuazione di program- mi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell’ambito di un’attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
- conoscenza di tecniche particolari nonché l’impiego di apparecchiature an- che complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minor contenuto profes- sionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell’attività di indi- xxxxx dell’eventuale unità operativa.
Per l’accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abilitante all’esercizio della professione, ove previsto.
Profili professionali
Personale tecnico: Programmatore.
Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documenta- zione; garantisce, per quanto di competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Educatore: senza titolo specifico, con diploma di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica B4 sono inquadrati in categoria C.
Posizione “C1”
Assistente Tecnico: esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni gra- fiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte docu- mentazioni sovraintendendo all’esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni su- periori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predi- sposizione di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Personale amministrativo: Impiegato di concetto.
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione con- cettuale - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali elettronici o di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collabo- razione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Posizione “C2” Posizione “C3” Posizione “C4”
L’inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà anche avvenire al ve- rificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA “D”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in re- lazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
Posizione “D”
Profili professionali
Collaboratori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regola- menti a fianco di ciascuno indicati:
Personale infermieristico:
Infermiere: Dm 14/9/94, n.739; Ostetrica: Dm 14/9/94, n.740; Dietista: Dm 14/9/94, n.744; Assistente sanitario: Dm 17/1/97, n.69;
Infermiere pediatrico: Dm 17/1/97, n.70;
Podologo: Dm 14/9/94, n.666;
Igienista dentale: Dm 14/9/94, n.669.
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: Dm 14/9/94, n.745; Tecnico sanitario di radiologia medica: Dm 14/9/94, n.746; Tecnico di neurofisiopatologia: Dm 15/3/95, n.183;
Tecnico ortopedico: Dm 14/9/94, n.665;
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:
Dm 27/7/98, n.316;
Odontotecnico: Art.11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992;
Xxxxxx: Art.12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992.
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: Dm 4/9/94, n.667; Tecnico audioprotesista: Dm 14/9/94, n.668; Fisioterapista: Dm 14/9/94, n.741;
Logopedista: Dm 14/9/94, n.742;
Ortottista: Dm 14/9/94, n.743;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: Dm 17/1/97, n.56; Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: Dm 17/1/97, n.57;
Terapista occupazionale: Dm 17/1/97, n.136; Massaggiatore non vedente: Legge 19 maggio 1971, n. 403; Educatore professionale: Dm 8 ottobre 1998, n.520.
Assistente sociale
I contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall’art.1 della Legge 23 marzo 1993, n.84.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elabo- razione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’u- nità operativa in cui è inserito; collabora nelle attività di studio e programma- zione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgo- no nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esi- genze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo
Svolge attività amministrative che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operati- va in cui è inserito.
Posizione “D1” Posizione “D2”
Le qualifiche di tale posizione comportano l’esecuzione di funzioni ammini-
strative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppo- ne una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, non- ché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L’attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l’elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determina- zione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento del- l’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l’accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea.
Posizione “D3” Posizione “D4”
L’inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verifi- carsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA “DS”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programma- zione e proposta.
Posizione “DS”
Coordinatore
Coordina l’attività del personale assegnato nell’unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del persona- le assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all’attività didat- tica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione “DS1” Posizione “DS2” Posizione “DS3” Posizione “DS4”
CATEGORIA “E”
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività ca- ratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle di- mensioni dell’ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l’accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea. Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l’inquadramento va effettuata
nella prima posizione E, fatta salva l’eventuale maggiore qualifica già attribui- ta dalla Struttura.
POSIZIONE “E” POSIZIONE “E1” POSIZIONE “E2”
L’inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rap- porto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanita- ria.
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l’aggiornamento del sistema di classificazione
Al fine di valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale sistema di classifi- cazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro 31/12/2004. A tale commissione è rinviata anche la valutazione dell’in- troduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della Salute.
Art. 53 - Una tantum
Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di va- canza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – di- cembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
POSIZIONI ECONOMICHE
al netto dell’IVC IMPORTI in euro A 942,00
A1 963,00
A2 988,00
A3 1001,00
A4 1012,00
B 1004,00
B1 1029,00
B2 1064,00
B3 1084,00
B4 1103,00
C 1150,00
C1 1182,00
C2 1228.00
C3 1269,00
C4 1335,00
D 1249,00
D1 1295,00
D2 1334,00
D3 1369,00
D4 1401,00
E 1401,00
E1 1835,00
E2 2149,00
Al personale di cui sopra, assunto successivamente all’1/1/2002, l’una tantum
sarà determinata in proporzione al periodo di servizio maturato. Le suddette somme saranno liquidate:
- il 50% alla sottoscrizione del presente CCNL;
- il restante 50% entro maggio 2005.
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR)
Per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, IRCCS, (ex Ospedali classificati o ex Case di cura) l’EADR è così determinato:
Posizioni Economiche:
Da A a B4 Da C a D2 Da D3 a E2
euro 247,90 euro 309,87 euro 371,85
Gli importi dell’EADR sopra indicati non riguardano le figure professionali che hanno fruito del passaggio di categoria, ai sensi dei CCNL 2000-2001 e 2002-2003, per le quali l’importo dell’EADR rimane così determinato:
Da D a D2 Da D3 a DS4
euro 154,94 euro 216,91
Per il personale delle Strutture e delle figure professionali non comprese nei due commi precedenti l’EADR è pari a euro 154,94.
Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
I valori dell’Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ri- compresi, a far data dal 31 dicembre 2003, nella retribuzione tabellare di cui all’art. 50.
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità ad personam
I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono globalmente congelati e bloccati nella misura complessiva spettante al 31/12/90, per cui nessun ulte- riore incremento economico sarà maturato a partire dall’1/1/91, non venendo- si più, quindi, a maturare, da tale data, alcun altro scatto aggiuntivo di anziani- tà per i futuri bienni a favore del dipendente.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori aumenti aziendali concessi entro il 31/12/93.
Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni ad personam uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione economica utile possono concorrere all’inquadramento nella posizione economica stessa.
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
- retribuzione come da relativa posizione;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- EADR;
- assegno ad personam;
- indennità per mansioni superiori.
L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l’orario di la- voro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustifica- te, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settima- nali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All’inizio di ogni anno i criteri generali per l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindaca- li di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un
massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compa- tibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitu- tivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordina- rio non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere ecceziona- le e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all’art.58, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiora- ta del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei gior- ni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Art. 60 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordi- ne all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all’art.29 del presente contrat- to, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata,
la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, du- rata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro supple- mentare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell’interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto gior- ni di disponibilità nel mese.
Art. 61 - Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a. Indennità di rischio da radiazioni. Al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde an- nue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è co- munque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
b. Indennità di profilassi antitubercolare. Viene riconosciuta a tutto il perso- nale operante in reparti o unità operative tisiologiche un’indennità di profilas- si antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di euro 0,16 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla Legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modi- ficazioni;
c. Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui tur- no di servizio si svolga durante le ore notturne spetta un’”indennità notturna” rideterminata nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità rideter- minata in euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario del turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di du- rata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore.
I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31/12/2003.
Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente.
d. Altre indennità
1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializza- ti, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazio- ne e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’inden- nità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del persona- le nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializza- ti stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale opera- torie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere.
3) L’indennità prevista al punto 2 della presente lettera d), maggiorata di euro 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei ser- vizi di malattie infettive, viene corrisposta l’indennità giornaliera di euro 1,03.
5) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi atti- vati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lettera d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del persona- le sui due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
6) Indennità per l’assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psico-fisi- ci ed ai malati terminali, a decorrere dal 31/12/2003, al personale del ruolo sa- nitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, di- pendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornaliera, nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato:
a) Personale appartenente alla categoria A- B- B1 iniziale: euro 2,58 lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: euro 5,16 lordi .
L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi tito- lo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cu- mulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse mo- dalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in cui viene erogata la prestazione.
L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione.
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento
Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale del- la Struttura sanitaria, di conferire al personale sanitario e assistenti sociali, in- quadrati in categoria D alla data del 1° settembre 2001, la funzione di coordi- namento dell’attività di determinati servizi e/o del personale assegnato all’uni- tà lavorativa cui è preposto. L’assegnazione del predetto incarico con la relati- va assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa in- formazione alle Rappresentanze sindacali.
Al personale cui è affidato l’incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità; la predetta in- dennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, non- ché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell’unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nel- l’ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni al 31/8/2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch’esse già inquadrate nella categoria D, l’in- dennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordina- mento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata un’indennità di funzione in parte variabile, previo accordo sui criteri, sino ad un massimo di ul- teriori euro 129,11 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Art. 63 - Indennità specifiche
Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di ri- classificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello sti- pendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell’inden- nità di contingenza.
Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica:
Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti even- tualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno di xxxxx Xxxxxxxxx X/X0/X0/X0/X0 euro 516,45
Infermiere
Posizione D euro 428,66
Infermiere psichiatrico con due anni di scuola, infermiere pediatrico
Posizione D euro 428,66
Assistente sanitario
Posizione D euro 428,66
Ostetrica
Posizione D euro 428,66
Ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale assunto succes- sivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto)
Posizioni D1/D2/D3/D4 euro 1.239,50
Coordinatore amministrativo
Posizione D2 euro 87,79
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico
Posizione DS euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 20 anni di an- zianità.
Posizione DS1 euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 25 anni di an- zianità.
Posizione DS2 euro 428,66
Dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già Responsabile)
Posizione DS4 euro 87,79
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250 p.l. e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l.
Posizione D4 euro 87,79
Analista di sistemi elettronici
Posizione D4 euro 87,79
Art. 64 - Indennità professionali
Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita, spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite per 12 mesi:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto
Posizioni E/E1 euro 2.003,85
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto con 5 anni di anzianità
Posizioni E/E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 2.871,50
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, far- macista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi Posizione E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 4.018,03
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, far- macista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, - con 5 anni anzianità
Posizione E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 4.901,17
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto
Posizione E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 2.003,85
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, con 5 anni di anzianità
Posizione E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 2.871,50
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S. e Presidi con oltre 200 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 200 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi Posizioni E1/E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 5.877,28
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, far- macista
Posizione E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 5.438,29
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, far- macista di Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS
Posizione E1 euro 7194,24
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto
Posizione E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 4.141,98
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 500 posti letto
Posizione E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 6.765,58
Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate
Posizione E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 6.765,58
Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e xxxxxx- xxxxx
Posizione E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .euro 7.571,26
Art. 65 - Premio di incentivazione
A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogar- si in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulte- riore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddet- to premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa rife- rimento a sei giornate lavorative.
Art. 66 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispon- dersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all’art.50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione indi- viduale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspet- tativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso del- l’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredice- sima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, co- munque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’im- porto dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retri- buzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
In caso di pagamento in contanti qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Art. 68 - Vitto e alloggio
Qualora usufruisca dell’alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di euro 46,48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto.
E’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari arti- colazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro.
Art. 69 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o in- dumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell’Ammi- nistrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei Presidi o Strutture, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei di- pendenti, in aderenza all’art.11 dello Statuto dei lavoratori.
Per l’attuazione delle suddette attività ogni anno le Organizzazioni regionali datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.
TITOLO VIII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore;
d) per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 72 - Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termi- ni di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla cor- rispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio agli effetti del- l’indennità di anzianità.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del pre- sente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impie- gatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità prece- dente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73.
Per il personale operaio l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR);
- indennità per mansioni superiori;
- indennità di coordinamento non revocabile;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- indennità specifiche;
- indennità professionali;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità;
- indennità sostitutiva del preavviso
Art. 74 - Previdenza complementare
Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità pri- vata ai sensi della normativa vigente.
Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per defi- nirne le modalità di istituzione.
Art. 75 - Indennità in caso di decesso
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.72-73 del presen- te contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell’art.2122 c.c.. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzio- ne che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il de- cesso.
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’Amministrazione ri- consegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All’atto della risoluzione del rap- porto di lavoro, l’Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle man- sioni dallo stesso lavoratore svolte.
TITOLO IX
DIRITTI SINDACALI
Art. 77 - Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell’Accordo 6/9/94, riportata nell’Allegato 4 del presente CCNL, che fa parte integrante del presente CCNL.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è com- posta dalle RSU e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza sindaca- le è composta dalle rispettive strutture delle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sin- dacali convocate dalla Amministrazione.
Art. 78 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall’art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori han- no diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. firmatarie del pre- sente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgi- mento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento al- l’art.25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tem- pestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione de- ve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interes- se sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunica- zione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudi- zio alle esigenze proprie dell’assistito.
Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei ter- mini previsti per i casi di sciopero.
I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli ido- nei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
Art. 79 - Permessi per cariche sindacali
I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del pre- sente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell’art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l’assenza dal lavoro venga espressa- mente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti deri- vanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunica- zione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovran- no essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.
Art. 80 - Aspettativa sindacale
E’ costituito dalle Associazioni firmatarie del presente contratto, un monte an- nuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiun- ta a quelli previsti dall’articolo 79.
A questo monte giornate l’AIOP partecipa per 1.631 giornate, l’ARIS parteci- pa per 1.602 giornate e la Fondazione don X.Xxxxxxx per 267 giornate. Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi per periodi inferiori all’anno.
I permessi, nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma scritta, dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente contratto alle As-
sociazioni firmatarie e alle Strutture, che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l’azienda in cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo del permesso.
Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le XX.XX. stipulanti il presente contratto in ragione della loro rappresentatività.
In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa è sostituita dal presente ar- ticolo, ha efficacia dallo stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di con- tinuità.
Art. 81 - Contributi sindacali
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, purché firma- taria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari all’1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rila- scio.
L’eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla Struttura sanitaria di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessa- ta ed ha efficacia dal mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei di- pendenti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo le modalità co- municate dalle XX.XX., con accompagnamento, ove richiesto di distinta nomi- nativa.
Le Strutture sono tenute, nei confronti di terzi alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX..
TITOLO X
PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE E PER L’ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
Art. 82 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai con- tratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o pro- vinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede sta- bilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle XX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui ab- biano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui al- l’art.411, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (Legge n.533/73).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Le parti concordano di definire entro la data di sottoscrizione del presente CCNL l’allegato relativo alla dirigenza e ai Centri di Riabilitazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del pre- sente CCNL per definire la possibilità di istituzione e attuazione della libera attività professionale intra-moenia per gli operatori sanitari della L. 42/1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.