CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REFEREE ESPERTO ESTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI BUSINESS PLAN PRESENTATI SULLA MISURA POR FESR 14/20 - BANDO “SC-UP”
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REFEREE ESPERTO ESTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI BUSINESS PLAN PRESENTATI SULLA MISURA POR FESR 14/20 - BANDO “SC-UP”
TRA
FINPIEMONTE S.p.A. – soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale interamente pubblico pari a euro 156.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bra il 3 agosto 1960, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Xxxxxxxx Cinque di Torino, in data 25/09/2018, registrata a Torino in data 25/09/2018 n. 17622, (nel seguito Finpiemonte);
E
il/la sig./sig.ra………………………………………. nato/a a il
…………………………, C.F. …………………………………, domiciliato/a per il presente contratto in… ,
Via……………………………………………………………………….., CAP… nel
seguito “Referee”
e ove congiuntamente “Parti”
Premesso che
a. Il Programma Operativo Regionale 2014/2020 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a titolo dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (di seguito POR FESR) prevede nell’ambito dell’Asse I (Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione) il sostegno a programmi di consolidamento e crescita delle start up – Azione I.1b.4.1;
b. con D.G.R. n. 14-8579 del 22/03/2019 la Giunta regionale ha approvato, nell’ambito dell’Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” Obiettivo specifico I.1b.4. Azione I.1b.4.1., la scheda tecnica della Misura “Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up”, destinando alla Misura una dotazione pari a € 10.000.000,00;
c. con D.D n. 464 del 01/08/2019 è stato approvato il Bando a valere sul POR FESR 2014/2020 - “Bando SC-UP”, finalizzato a fornire supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up piemontesi, a rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi;
d. con la medesima D.D. è stata autorizzata la Direzione Competitività del Sistema regionale ad avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte, tramite specifico atto di affidamento a seguito di opportuna valutazione di funzioni e competenze non disponibili nella Direzione ed in Conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, approvata con X.X.X. x. 0 - 00000 del 22/03/2010, in particolare per le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti, nonché per quella di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione dell’agevolazione;
e. ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della Convenzione sopra citata (rep. n. 15263), le attività e le funzioni affidate saranno svolte da Finpiemonte direttamente e/o tramite qualificati esperti esterni, in qualità di valutatori, incaricati da Finpiemonte stessa, con contratti che definiscono l’oggetto e i relativi compensi e oneri contrattuali per la collaborazione professionale fornita;
f. il Bando approvato dalla suddetta determina, al relativo punto 3.2 definisce che per la valutazione tecnico-finanziaria e di merito Finpiemonte si avvale di un Comitato di Valutazione che esprime un parere vincolante ed è composto da almeno un componente della Direzione Competitività del Sistema Regionale, almeno un componente di Finpiemonte ed un valutatore indipendente; Inoltre, il Comitato per ciascun business plan attiva uno o più Referee esperti indipendenti esterni a supporto delle relative valutazioni;
g. visti i Regolamenti interni di Finpiemonte nonché le procedure di selezione previste nell’ambito delle Programmazioni comunitarie, Finpiemonte ha selezionato il Referee esperto esterno tramite consultazione di database;
h. il Referee esperto esterno indipendente ha confermato la disponibilità ad accettare l’incarico proposto da Finpiemonte;
i. il presente incarico professionale è un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e, pertanto, al rapporto:
- non è applicabile il complesso di obblighi dettati dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136/2010;
- non è applicabile la normativa sull’obbligo di presentazione del DURC di cui al D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010.
Tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le Parti,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto – Obblighi del Referee
Finpiemonte conferisce al Referee esperto esterno indipendente, che accetta, ai sensi dell’art. 2222 c.c., l’incarico di effettuare la valutazione tecnico finanziaria e di merito dei business plan secondo i criteri previsti al par 3.2 del Bando.
Detto incarico consiste nelle seguenti attività:
A) con riferimento ai progetti da valutare ai fini della ammissibilità a contributo:
A.1) valutazione tecnico-finanziaria e di merito dei business plan secondo i criteri previsti al par.
3.2 del Bando e tramite compilazione della griglia di valutazione di cui all’Allegato 3 allo stesso;
A.2) valutazione delle eventuali richieste di integrazione/riesame (definite dal Referee stesso o dal Comitato di Valutazione) dei business plan valutati;
A.3) supporto nella valutazione di eventuali variazioni rispetto alla proposta presentata;
B) con riferimento ai progetti ammessi a contributo:
B.1) supporto nella valutazione delle eventuali richieste di proroga e/o variazione per la realizzazione del progetto;
B.2) (eventuale) in caso di business plan conclusi e rendicontati, verifica dell’effettiva realizzazione dello stesso coerentemente agli obiettivi prefissati, sulla base della relazione finale prodotta dalla start up ai sensi del par. 3.4 del Bando.
Il Referee è inoltre chiamato a contribuire ad ogni altra attività connessa e riconducibile alla valutazione delle domande, così come previsto dal Bando.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere effettuate secondo i criteri e con le modalità specificate nel Bando e in base alle indicazioni che verranno fornite da Finpiemonte.
Al completamento dell’attività di cui ai precedenti punti, il Referee si impegna a consegnare gli esiti della propria valutazione secondo le linee guida e le modalità indicate da Finpiemonte ed in particolare entro i termini di seguito indicati:
- per le attività di cui ai punti A.1), A.2), A.3) e B.1) entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria ad effettuare la valutazione;
- per le attività di cui al punto B.2) entro 30 giorni dalla ricezione della relazione finale.
Il Referee si impegna a rispettare le suddette tempistiche per il completo svolgimento delle attività richieste da Finpiemonte, indipendentemente dal numero di business plan assegnati (indicativamente fino ad un massimo di due business plan in contemporanea).
Articolo 2 – Incedibilità dell’incarico
Il presente incarico deve essere svolto in via esclusiva dal Referee incaricato nel presente contratto e non potrà essere ceduto in tutto o in parte.
Articolo 3 – Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina al compimento di tutte le attività oggetto del presente incarico indicate al precedente articolo 1.
Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le Parti, qualora si presentino giustificate esigenze legate al progetto.
Articolo 4 – Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività previste per ciascun business plan assegnato, Finpiemonte corrisponderà quanto segue:
1. un compenso onnicomprensivo pari a € 1.000,00 per tutte le attività di cui alla lettera A) e al punto B.1 di cui al precedente articolo 1;
2. (eventuale) un ulteriore compenso di € 1.000,00 per la valutazione della relazione finale di cui al punto B.2) di cui al precedente articolo 1. Tale compenso sarà corrisposto esclusivamente nel caso in cui il Referee venga chiamato da Finpiemonte ad effettuare la suddetta attività.
I predetti compensi sono da intendersi al lordo di imposte e oneri fiscali e previdenziali.
Il Referee dichiara di poter percepire un compenso per il presente incarico in quanto soggetto non posto in quiescenza.
Articolo 5 - Modalità di pagamento
Finpiemonte provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture ovvero dalla richiesta di pagamento (data fattura fine mese).
Con l’approvazione del Decreto Legge nr. 87 del 12/07/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), convertito in Legge nr. 186 del 09/08/2018, le prestazioni rese da titolari di Partita Iva, soggette a ritenuta d’acconto, non rientrano nell’ambito applicativo del meccanismo dello SPLIT PAYMENT/SCISSIONE DEI PAGAMENTI.
Ai fini del pagamento, e richiamato quanto esposto nelle premesse, non sono applicabili l’art. 3 della legge n. 136/2010 e la normativa sull’obbligo di presentazione del DURC.
Prima dell’erogazione del corrispettivo, se superiore ad euro 10.000,00 iva inclusa, Finpiemonte provvederà altresì a verificare – ai sensi del D.M. n. 40/2008 – eventuali inadempimenti nei confronti
dell’erario a carico del beneficiario del pagamento, tramite apposita richiesta ad Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Laddove emerga una situazione di inadempimento, Finpiemonte sarà tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la relativa somma ad Equitalia.
Articolo 6 – Obblighi di riservatezza
Tutti gli atti, i dati, le notizie, i documenti e le informazioni, i relativi studi, elaborazioni e le analisi relative o connesse alle attività di progetto inerente l’incarico in oggetto (nel seguito le “Informazioni”), in qualunque forma ricevute, dovranno essere trattati con la massima riservatezza, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente incarico e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di Finpiemonte, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, che verranno tempestivamente comunicate a Finpiemonte.
Il Referee si obbliga a:
1. adottare misure che vincolino l’accesso alle “Informazioni”, che devono essere custodite in copia unica, protette da idonee password, senza riprodurle in tutto o in parte, salvo il consenso scritto di Finpiemonte;
2. prendere le necessarie precauzioni onde prevenire ed evitare la divulgazione delle “Informazioni” sia ai membri della propria eventuale organizzazione sia a qualsivoglia persona fisica o giuridica;
3. consultare Finpiemonte, nel caso che per leggi, normative o disposizioni di Autorità competenti, risultasse necessario o opportuno divulgare le “Informazioni”, allo scopo di addivenire ad un accordo sulle modalità, tempi e contenuto delle “Informazioni” da divulgare, senza che ciò possa in nessun modo comportare violazione di alcun obbligo di legge;
4. tenere indenne e manlevare Finpiemonte e Regione Piemonte dall’uso improprio delle “Informazioni” e così da ogni perdita, danno, spesa (ivi compresa ogni ragionevole spesa legale) o altra responsabilità che gli stessi possono essere chiamati a sopportare in relazione ad un’azione, richiesta, procedimento, inchiesta, investigazione, giudizio o decisione iniziati ovvero minacciati di essere iniziati ovvero eseguiti nei confronti degli stessi a causa di una violazione degli obblighi di cui al presente incarico;
5. a fronte di semplice richiesta scritta di Finpiemonte, ovvero alla scadenza del presente contratto, restituire a Finpiemonte tutta la documentazione fornita, ovvero procedere alla sua distruzione, congiuntamente a tutte le “Informazioni” di cui il Referee sia venuto in possesso.
Il Referee non ha obbligo di riservatezza rispetto a quelle tra le “Informazioni”:
- che siano note prima di accettare la nomina come Referee;
- che siano già pubblicamente disponibili nel momento in cui vengono comunicate ai fini dell’espletamento dell’incarico;
- che divengano pubblicamente disponibili in un momento successivo alla accettazione della nomina come Referee senza alcuna colpa o errore da parte dello stesso;
- per la cui divulgazione abbia ricevuto consenso scritto da parte di Finpiemonte;
- che abbia dovuto divulgare in conformità a quanto previsto dal punto 3 del presente articolo.
Gli obblighi di cui al presente contratto sopravvivranno al completamento dell’incarico di valutazione, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa.
Essi cesseranno di essere efficaci solo quando le “Informazioni” diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Referee e comunque decorsi cinque 5 anni dalla cessazione, per qualunque causa, dell’incarico di cui in premessa.
Articolo 7 - Situazioni di conflitto di interessi
Il Referee dichiara di non essere a conoscenza di situazioni che possano determinare un conflitto di interessi rispetto all'incarico allo stesso conferito da Finpiemonte ai sensi del presente contratto.
Qualora, nello svolgimento dell’incarico, il Referee dovesse venire a conoscenza dell’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, lo stesso provvederà ad avvisare tempestivamente Finpiemonte e comunque adotterà una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse.
Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
La Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte, potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome del Referee per scopi pubblicitari.
Il Referee non potrà utilizzare, neanche per proprio uso interno, detti risultati e non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte.
Articolo 9 – Proprietà industriale
Resta inteso che è riservata ai soggetti titolari del progetto oggetto della valutazione la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale connesso dal progetto stesso e che è fatto divieto al Referee di porre in essere ogni e qualsivoglia azione che possa ledere o interferire con i predetti diritti riservati.
Articolo 10 - Risoluzione e recesso dal contratto
Il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e seguenti, qualora il Referee abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze in relazione agli impegni assunti in questo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di Finpiemonte ad ottenere il risarcimento di eventuali danni e di trattenere, a titolo di penale, le somme dovute allo stesso quale compenso per le attività già svolte.
Finpiemonte e il Referee possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di recesso di Finpiemonte, questa rimborserà al Referee le eventuali spese sostenute, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l’attività svolta.
Nel caso di recesso del Referee, lo stesso potrà esercitare il diritto secondo modalità e tempistiche tali da non recare danno a Finpiemonte, impegnandosi sin d’ora a porre in esser tutte le opportune cautele.
Articolo 11 - Svolgimento dell’attività – Autorizzazione
Il Referee, considerato il ruolo di professore o ricercatore, dichiara che la presente attività può essere svolta liberamente, con retribuzione, ai sensi dell’art. 6 della legge 30.12.2010 n. 240 e che pertanto non è richiesta la preventiva autorizzazione della amministrazione di appartenenza del Referee di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Qualora il Referee sia dipendente pubblico, ma non ricopra il ruolo di professore o ricercatore, al fine del perfezionamento del presente contratto è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del Referee ai sensi del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Articolo 12 – Foro
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.
Articolo 13 – Modificazioni
Tutte le modifiche al presente contratto dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.
Articolo 14 - Registrazione e spese
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le relative spese resteranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Torino, lì
Finpiemonte S.p.A. Referee
Il Direttore Generale ………….…...
Xxxxx Xxxxxxxxx