POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
Lotto 2
La presente polizza è stipulata tra
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA |
XXX XXXXXXX 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
CF /P.IVA 03428581205 |
CODICE CIG 6469122859 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | |
Alle ore 24.00 del : |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni
DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia assicuratrice
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione
Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
Assicurato: Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa, ovvero il contraente, i dipendenti del contraente,
e tutte le perone delle quali il Contraente sia tenuto a rispondere
Broker La Associazione Temporanea di Impresa, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., fra AON S.p.A (Ditta Mandataria)
e AIB All Insurance Broker Srl (Ditta Mandante). quali Società incaricate dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciute dalla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
Appaltatore: Il soggetto al quale l'Assicurato cede la esecuzione di lavori
Operatori: I soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad
attività o lavori oggetto dell’assicurazione
Cose/Beni: Sia gli oggetti materiali, compresi valori, che gli animali e le piante
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro/danno: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa
Franchigia/minimo e massimo non indennizzabile:
La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente
Scoperto: La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico del Contraente
Risarcimento e/o indennizzo: La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro,
all’assicurato e/o agli aventi diritto
Lavoratori Parasubordinati: I soggetti INAIL come definiti dall’Art. 5 del D.Lgs 23/02/2000
n. 38 e s.m.i.
Lavoratori Interinali: I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L.
24/06/1997 n.196. e s.m.i.
Retribuzioni Lorde: Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori
parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso
dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale
Danni Patrimoniali: Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che
non è conseguenza di lesioni personali, morte o
danneggiamenti a cose
Comunicazioni: Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le
comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del
presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione
1. MASSIMALI MASSIMALI R.C.T.
Euro 7.000.000,00 | Per ogni sinistro con il limite di |
Euro 7.000.000,00 | Per ogni persona; |
Euro 7.000.000,00 | Per danni a cose e/o animali |
MASSIMALI R.C.O.
Euro 5.000.000,00 | Per ogni sinistro con il limite di: |
Euro 2.500.000,00 | Per ogni persona |
2. LIMITI DI INDENNIZZO
Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà importi complessivi, per anno assicurativo, e tenendo conto di tutte le sezioni del presente contratto superiori a Euro 12.000.000,00.
3. DURATA DELL’ASSICURAZIONE –PROROGA – RINNOVO
Il contratto ha la durata annuale indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
Ai sensi dell’art. 29, D.Lgs 163/2006 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella iniziale.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.
4. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe, e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Decorso questo ulteriore termine l’assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
5. CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO – PREMIO FLAT
Il premio annuo complessivo è stabilito in misura fissa e rimane tale per tutta la durata del contratto, come di seguito specificato:
Retribuzioni € | Tasso lordo pro-mille | Premio annuo lordo € |
19.183.753,00 |
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.
6. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’attività esercitata dal Contraente consiste nell’esercizio di una Amministrazione Pubblica nelle forme ed i modi previsti dalla Legge, ed esercita le competenze e le funzioni istituzionalmente previste, comprese le attività indicate nello Statuto e nei Regolamenti, nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento della stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che il l’Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.
Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.
Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico. La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall’Assicurato, salvo che ne derivi all’Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’Assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 1.2 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori - Altre assicurazioni
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 1.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e
rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale, indirizzata, - rispettivamente - al Contraente o alla Compagnia.
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte di legge entro 30 giorni.
Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal presente contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.
Art. 1.7 Foro competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..
Art. 1.8 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 1.11 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte- interpretazione del contratto
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Si conviene tra le parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 1.12 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell’art. 1911 del C.C.:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art. 1.13 Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all’A.T.I. AON S.p.A., (Ditta Mandataria) e AIB All Insurance Broker Srl (Ditta Mandante) entrambe iscritte alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile.
Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Xxxxxx, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
Art. 1.14 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a
pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 1.15 Recesso per mancato adeguamento CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.
Art.1.16 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 1.17 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RCT/O
Art. 2.1 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali
• distruzione e deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l'assicurazione.
Art. 2.2 R. C. Personale
2.2.1) Salvo quanto previsto dall’art. 2.3 “Rinuncia alla rivalsa” la garanzia si intende estesa, salvo le ipotesi di dolo, alla Responsabilità civile personale dei dipendenti e degli operatori del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività e delle mansioni professionali svolte su incarico e/o autorizzazione del Contraente, e ciò entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia RCT, con l'eccezione di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri dipendenti, nel qual caso il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia di RCO.
Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il Contraente o fra di loro;
2.2.2) Limitatamente ai danni che cagionino morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori, Direttore Generale e del Segretario dell’Ente, per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione di attività connesse all’espletamento del proprio mandato e/o delle proprie mansioni di ufficio.
Art. 2.3 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le spetta ai sensi dell’art. 1916 CC., nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso di dolo.
Art. 2.4 Novero dei terzi e persone non considerate terzi
Ai fini della presente assicurazione, sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad eccezione, ai fini della sola assicurazione RCT, dei dipendenti del Contraente soggetti all’INAIL per legge e dei lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL per legge, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Tuttavia, detti dipendenti ed i lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi:
a) quando non subiscano il danno in occasione di lavoro;
b) in tutti i casi di danni che riguardino cose.
Art. 2.5 Danni esclusi dalla garanzia RCT
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
1) per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
2) da furto, salvo quanto previsto all’art. 2.9 “Delimitazioni” punto 5 “DANNI DA FURTO DI COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE”;
3) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all’attività dell’Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’osservanza delle norme vigenti in materia;
4) conseguenti ad inquinamento, non causato da evento di natura accidentale e/o improvvisa, dell'aria dell'acqua o del suolo;
5) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
6) derivanti dalla proprietà e\o gestione di discariche di rifiuti di qualunque tipo;
7) derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
8) alle opere o alle cose sulle quali si eseguono i lavori
9) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” se attivata.
10)derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
11)di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
12)conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
13)derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
14) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
15)derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
16)cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola “Farmacie e smercio prodotti in genere”;
17)derivanti dalla malpractice medica
18)derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
19) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
20) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
Art. 2.6 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, e dell’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e X.Xxx;
b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte o lesioni personali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace anche per le malattie insorte in data precedente alla stipula della presente assicurazione, ma non antecedente al 31.12.2006, a condizione che il risarcimento venga chiesto al Contraente per la prima volta in vigenza del presente contratto.
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Art. 2.7 Xxxxx esclusi dalla garanzia RCO
La garanzia RCO non vale:
1) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, con eccezione del Corpo di polizia dell’Ente, che esercita il proprio servizio ed attività con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.
2) derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.) ovvero da produzione, detenzione di sostanze radioattive fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all’attività dell’Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’osservanza delle norme vigenti in materia.
Art. 2.8 Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 2.9 Delimitazioni di garanzia
2.9.1) danni da incendio
Relativamente ai danni a cose e beni di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose e dei beni di proprietà dell’Ente assicurato o dallo stesso detenuti, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.
2.9.2) danni da inquinamento accidentale
Relativamente ai danni derivanti da inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e/o improvvisa, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 1.500.000,00.
L’assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l’obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
2.9.3) interruzioni o sospensioni di attività
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 1.500.000,00.
2.9.4) danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati
Relativamente ai danni cagionati ai beni che l’Assicurato Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la presente garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro.
2.9.5) danni a beni consegnati e non consegnati
A parziale deroga dell’art. Art. 2.5 – “Xxxxx esclusi dalla garanzia RCT” la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei presidi e nelle strutture del contraente,
consegnati o non consegnati; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari di Euro 100.000,00.
2.9.6) danni per errato trattamento di dati personali
Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni, la garanzia è prestata per perdite patrimoniali cagionate a terzi fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro.
2.9.7)Xxxxxxxxx, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni
La presente copertura viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e di un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 2.10 Precisazioni di garanzia
A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l’assicurazione comprende espressamente:
1. la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
2. la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatti cagionati da terzi di cui l’Assicurato stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge;
3. la responsabilità civile derivante dall'uso di beni e/o attrezzature in proprietà e/o in uso e/o custodia al Contraente, ovunque collocate;
4. la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, alimenti in genere, anche distribuiti con macchine automatiche;
5. la responsabilità civile derivante all’Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell’ambito di apposite convenzioni, e/o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati;
6. la responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e beni immobili, comunque destinati, compresi campi da gioco, centri sportivi, nonché dei loro impianti fissi.
7. L'operatività della presente polizza è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini, boschi, alberi, piante (compreso l’abbattimento delle stesse), antenne, recinzioni, cancellate, strade, ponti, fossi, canali, aree in genere e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti, compresi quelli di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata, comprese le attività di manutenzione, anche straordinaria, gli ampliamenti, le sopraelevazioni o le demolizioni; restando però fermo il diritto dell'Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei confronti delle ditte terze esecutrici dei lavori.
8. La garanzia è inoltre espressamente estesa ai danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti
al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
9. la responsabilità civile derivante al Contraente sia nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi in genere, sia per danni cagionati a terzi da amministratori, segretario, dipendenti e/o operatori in relazione alla guida di veicoli, purché non di proprietà del Contraente, e compresi i danni ai trasportati su di essi;
10. la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
11. la garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di dolo, per la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari, compresi quelli in servizio civile, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell’Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
12. la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore, compresi i velocipedi e tricicli;
13. la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
14. la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione, partecipazione ad esposizioni, fiere, sagre, mostre e mercati, spettacoli, manifestazioni ed iniziative per la comunità, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
15. la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione di corsi, convegni, seminari, e congressi ed attività correlate;
16. la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale e/o religiosa, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni, manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente, nonché per danni derivanti dall’uso di fuochi pirotecnici;
17. la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni subiti dai veicoli degli amministratori, del segretario, dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell’ambito di aree di pertinenza dell’assicurato e delle quali sia esso responsabile;
18. la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio dell’attività di protezione civile previste dalle Leggi o da regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato e/o da volontari;
19. la responsabilità civile derivante all’assicurato dalle attività svolte dal servizio di Polizia dell’Ente, compreso l’uso di armi da fuoco, e delle attività connesse e ricomprese nel Regolamento dell’Ente e sue successive modificazioni;
20. la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro;
21. la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esistenza, nell’ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 Franchigia a carico del Contraente
Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale di
€ 5.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale. Per la gestione si fa riferimento all’Art.
3.2) che segue.
Art. 3.2 Gestione dei danni di importo inferiore a quanto contrattualmente stabilito
S.I.R. (Self Insured Retention) a cura dell’Assicurato
Le garanzie di polizza sono prestate solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l’importo della Self Insured Retention (SIR) prevista all’Art.3.1) che precede, importo che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.
L’ufficio competente dell’Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all’istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della SIR sopra detta.
L’ammontare della SIR resta a carico dell’Assicurato a titolo di importo assoluto.
Per le richieste di risarcimento pari o inferiori all’importo della SIR che vengono gestite direttamente ed integralmente dall’Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, le spese di difesa sono a carico del Contraente.
L’Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l’ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della SIR.
Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all’importo della predetta SIR, la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall’Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della SIR prevista in polizza, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con il Contraente.
Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l’Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati possano denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest’ultima.
Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla SIR non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell’andamento tecnico della polizza.
L’Assicurato si impegna a fornire, con cadenza quadrimestrale, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità:
• Data di accadimento del sinistro
• Data di notifica al Contraente
• Importo richiesto per i sinistri aperti
• Importo liquidato per i sinistri definiti
La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, l’Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e degli eventuali rinnovi, la Società si impegna a far pervenire al Contraente, tramite lettera raccomandata R/R, l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in SIR da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:
• numero del sinistro
• nominativo della controparte
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• importo da recuperare nei confronti del Contraente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla corretta richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l’avvenuto pagamento dei danni.
Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla corretta richiesta.
In entrambi i casi, se la richiesta perviene all’Ente non corretta e/o senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.
Art. 3.3 Obblighi del Contraente in caso di sinistro – Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente anche per il tramite del Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C. Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo, oppure quando vi sia l'intervento di un'Autorità Giudiziaria.
Per la sola garanzia RCO – art.2.6 delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l’obbligo di denuncia da parte del Settore dell’Amministrazione del Contraente riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettantele ai sensi di Legge, e/o dall’INPS e/o Enti similari; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.
Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all’Agenzia a cui è assegnato il contratto anche per il tramite del Broker incaricato, ogni
qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
La Società è tenuta a contestare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.
Art. 3.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo con il Contraente. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 3.5 Informativa sui sinistri
La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.