Definizioni CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLA XP POWER S.R.L. spedizione delle Merci, al Venditore è consentito di risolvere il Contratto con effetto immediato; di disporre delle Merci a
Definizioni
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLA XP POWER S.R.L. spedizione delle Merci, al Venditore è consentito di risolvere il Contratto con effetto immediato; di disporre delle Merci a
volontà del Venditore e di rivalersi nei confronti del Compratore di tutte le perdite e spese ulteriori incorse a causa del rifiuto o delle omissioni di cui sopra (incluse, senza limiti, le spese di custodia a partire dalla data prevista per la
“Contratto” significa ogni contratto e/o offerta per la fornitura delle Merci tra il Compratore e il Venditore. “Merci”significa i prodotti venduti dal Venditore al Compratore.
“Compratore” significa il cliente che ha comperato le Merci.
“Corrispettivo del Venditore” significa una somma pari al prezzo delle Merci ai sensi del Contratto. “Venditore” significa XP Power S.r.l.
1. Condizioni applicabili
(a) Salvo diverso accordo scritto, le Merci vengono fornite solo ai sensi di queste condizioni le quali diventeranno parte di ogni Contratto per la vendita delle Merci fatto dal Venditore con un Compratore. Ogni modificazione di queste condizioni è valida solo se fatta per iscritto e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato del Venditore. Salvo il disposto dell’art. 1341 c.c., ogni comportamento del Compratore concludente rispetto al testo di questo documento contrattuale, verificatosi dopo che esso è stato consegnato al Compratore, costituisce accettazione incondizionata delle presenti condizioni da parte del Compratore.
(b) Cataloghi, listini dei prezzi e materiale pubblicitario descrivono solo indicativamente i tipi di Merce offerta in vendita ed i prezzi o le altre caratteristiche colà indicati non sono vincolanti per il Venditore.
2. Formazione del Contratto
Ogni Contratto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il Compratore riceve la conferma dell’ordine delle Merci da parte del Venditore.
3. Prezzi e modi di pagamento
(a) Indicazioni di prezzo e di disponibilità di Merci in vendita restano valide per trenta giorni dalla data in cui sono fatte. Il Venditore si riserva comunque il diritto di ritirare o modificare le proprie indicazioni di prezzo o di disponibilità di Merci in vendita sia verbalmente che per iscritto prima di aver accettato l’ordine del Compratore che ad esse si riferisce e nessuna responsabilità sorgerà in capo al Venditore per tali ritiri e modifiche.
(b) I pagamenti devono essere integralmente fatti nella modalità indicata nel contratto, salvo diverso accordo scritto firmato da un rappresentante autorizzato del Xxxxxxxxx. I termini di pagamento sono un elemento essenziale di contratto. Il Venditore si riserva il diritto di sospendere la consegna delle Merci al Compratore se si verificano inadempimenti nei pagamenti dovuti in forza di qualsivoglia contratto con il Compratore, fino a che tali pagamenti vengano effettuati.
(c) Il Compratore non può opporre compensazioni, contestazioni, pretesi sconti o altre riduzioni, al fine di sospendere il pagamento del Corrispettivo del Venditore, a meno che le somme e le ragioni per le quali il pagamento è sospeso non siano state confermate per iscritto dal Venditore.
(d) In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti interessi ad un tasso del 3% superiore al tasso base mensile Euribor, a decorrere dalla data prevista per il pagamento fino all’incasso da parte del Venditore dell’intero importo (inclusi gli interessi) sia prima che dopo un eventuale giudizio. Nel caso gli interessi convenzionali come calcolati in applicazione di questa clausola eccedano il massimo previsto dalle normative applicabili in tema di lotta all’usura, come di volta in volta in vigore, i predetti tassi sanno ridotti al massimo di legge.
(e) Il Venditore ha facoltà di richiedere in tutto o in parte il pagamento del prezzo prima della consegna delle Merci o la prestazione di un’adeguata garanzia da parte del Compratore, in una forma accettabile per il Venditore.
(f) Salva diversa specificazione, l’I.V.A. od ogni altra imposta od onere di legge a carico del Compratore sarà aggiunto al prezzo di vendita.
(g) Salvo diverso accordo, le indicazioni di prezzo sono franco magazzino presso il Venditore. Se il Venditore ha assunto l’obbligo di provvedere direttamente o indirettamente al trasporto in luogo concordato con il, o indicato dal, Compratore, il costo del trasporto sarà aggiunto al prezzo di vendita, salvo diverso accordo scritto fatto dal Venditore.
4. Passaggio di proprietà
(a) Nonostante la consegna ed il trasferimento del rischio di perimento, le Merci rimangono di proprietà del Venditore fino a che il Compratore non paga al Venditore stesso il prezzo concordato per le Merci (compresi gli interessi).
(b) Fino a che la proprietà delle merci non passa al Compratore, il Compratore:
(i) detiene le merci quale depositario a titolo gratuito del Venditore e dovrà tenere le Merci separate da quelle del Compratore, identificare le Merci come di proprietà del Venditore e mantenere la proprietà assicurata, immagazzinata e protetta al fine di prevenire danni e deterioramenti alla medesima;
(ii) non dovrà costituire pegni, privilegi speciali o comunque offrire in garanzia le Merci a fronte di un proprio qualsivoglia debito;
(iii) dovrà fornire al Venditore ogni informazione riguardante le Merci che il Venditore gli potrà di volta in volta chiedere; e non potrà rivendere le Merci nel corso della propria attività d’impresa.
(c) All’esito della risoluzione di un Contratto per qualsivoglia ipotesi di cui alla clausola 11 seguente, il Venditore si riserva il diritto di riappropriarsi e di disporre la vendita delle Merci di cui è rimasto proprietario ed il Compratore assume l’obbligazione di consegnare tali Merci al Venditore a prima richiesta scritta di quest’ultimo, formulata a mezzo di raccomandata A.R.
(d) Fino al momento in cui la proprietà delle Merci passa al Compratore, questi concede un diritto irrevocabile al Venditore e ai suoi dipendenti e agenti di entrare nelle sedi commerciali del Compratore con o senza mezzi di trasporto, nel corso del normale orario di lavoro, al fine di prendere visione, oppure il possesso, delle Merci. Il diritto di accesso continuerà ad esistere anche dopo la risoluzione per qualsivoglia ragione del Contratto relativo alle Merci di cui si tratta.
5. Consegna
(a) Quando la consegna deve essere effettuata dal trasportatore del Venditore ad un indirizzo indicato dal Compratore, il rischio di perimento passerà al momento della consegna.
(b) Il Venditore farà ogni sforzo di rispettare le scadenze di consegna concordate. L’accordo sulle scadenze non ha natura essenziale in quanto i tempi di consegna non hanno tale natura, né possono acquistarla per effetto di qualsivoglia comunicazionescritta.
(c) Se il Venditore è impossibilitato (direttamente o indirettamente) a consegnare le Merci, o parte di esse, per cause naturali di forza maggiore, oppure guerra, scioperi, serrate, sanzioni commerciali, incendi, guasti, interruzioni di trasporti, atti o provvedimenti della Pubblica Autorità, ritardate o mancate consegne al Venditore di Merci o materiali, o per ogni altra ragione (del tipo o no di quelle dianzi elencate) che sfugga al controllo del Venditore, questi non sarà responsabile in alcun modo nei confronti del Compratore ed il Xxxxxxxxx avrà la facoltà in caso di impossibilità totale di dichiararsi liberato dalle proprie obbligazioni per sopravvenuta impossibilità delle stesse, a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata al Compratore, oppure in caso di impossibilità parziale di procrastinare il termine del proprio adempimento, in tutto o in parte, di un periodo equivalente a quello durante il quale l’adempimento è stato impedito da una delle circostanze sopra riferite. E’ fatto salvo, in tale ultimo caso, il diritto del Compratore ex art. 1464 c.c., di recedere dal Contratto con comunicazione scritta data nel termine di 15 giorni dalla sopravvenuta conoscenza dell’impossibilità parziale. In tale caso, il Compratore rinuncia a qualsivoglia richiesta di danni derivanti dalla parziale impossibilità sopravvenuta.
(d) Il Compratore non avrà il diritto di agire nei confronti del Venditore se si verificano consegne delle Merci per quantità inferiori a quelle indicate nei documenti di trasporto, oppure, nel caso in cui il Venditore sia responsabile del trasporto, se si verificano danni alle merci o mancate consegne delle stesse, in tutto o in parte, a meno che il Venditore non sia informato per iscritto del calo di quantità, dei danni o delle mancate consegne nel termine minimo utile al fine di consentire al Venditore di adempiere alle condizioni di trasporto del Venditore oppure nel termine di sette giorni dalla data della fattura/documento di consegna, a seconda di quale di tali due termini è il più breve.
(e) Se il Compratore rifiuta od omette di accettare la consegna di Xxxxx messe a sua disposizione ai sensi del Contratto od omette di dare le disposizioni di sua competenza al fine della consegna o
consegna). (f) La consegna in più riprese verrà accettata solo quando il periodo delle consegne non eccede i dodici mesi, salvo diverso accordo scritto nel contratto. Gli eventuali costi per la modifica dei
termini di consegna sono a discrezione del Venditore.
6. Esenzione di responsabilità del Venditore
Fatti salvi i limiti di cui all’art. 1229 c.c., il Venditore non sarà responsabile di qualsivoglia errore, omissione o altro difetto in progetti, disegni, dati tecnici e descrizioni di prodotto, e non accetta responsabilità per danni o perdite derivanti da interruzioni o rarefazioni delle consegne dovute a modificazioni di tali progetti, disegni, dati tecnici e descrizioni di prodotto.
7. Garanzie
Salvo diverso accordo scritto con il Compratore, il Venditore potrà, a sua scelta, o riparare o rimpiazzare a sue spese quelle quantità di Merci che, anche a detta del Venditore, risulteranno difettose (per cause diverse dalla normale usura) entro dodici mesi di calendario dalla data in cui le Merci originarie sono uscite dal magazzino del Venditore, purché le Merci difettose vengano accuratamente imballate e restituite a spese del Compratore presso il magazzino del Venditore, chiaramente contrassegnate con un numero di Restituzione Autorizzata di Merci (RMA) preventivamente comunicato dal Venditore; purché inoltre il difetto non sia dovuto a mancata manutenzione, mancata cautela negli spostamenti della Merce, non ottemperanza alle disposizioni date dal Venditore circa la manutenzione e gli spostamenti della Merce. La restituzione dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: XP Power S.r.l., xxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx (XX), salvo diverso accordo scritto. Le parti espressamente escludono che la presente clausola costituisca concessione da parte del Venditore della Garanzia di cui all’art. 1512 c.c..
8. Responsabilità del Venditore
(a) Fatti salvi i divieti di cui all’art. 1229 c.c., la responsabilità del Venditore, ed il risarcimento dovuto al Compratore, per ragioni derivanti da questo Contratto, sono espressamente limitati alla sostituzione, da parte del Venditore, delle Merci difettose ed alla loro consegna presso il Compratore, oppure, a discrezione del Venditore, al pagamento di un importo non eccedente il prezzo delle merci che hanno dato luogo alla controversia.
(b) Senza che ciò infici le disposizioni della clausola 8 (d) e sempre fatti salvi i divieti di cui all’art. 1229 c.c., il Venditore non ha responsabilità nei confronti del Compratore, a qualsivoglia titolo, per:
(i) perdita o danno sofferto dal Compratore o da terzi derivante dalla mancata specificazione o enunciazione, da parte del Venditore, delle potenzialità, delle capacità produttive o di adattamento delle Merci o di parte di esse;
(ii) perdita o danno sofferto dal Compratore in conseguenza di pretese di terzi;
(iii) perdite di profitti, avviamento, opportunità commerciali, produttività o abbattimento di costi sofferta del Compratore;
(iv) ogni altro danno o perdita finanziaria indirettamente causati al Compratore.
(c) La responsabilità complessiva del Venditore in relazione alla fornitura delle Merci, a qualsivoglia titolo, è limitata, per ogni fatto dannoso o serie di fatti dannosi connessi tra loro, al costo delle Merci difettose, danneggiate o non consegnate che danno luogo all’azione di responsabilità, determinato sulla base del prezzo netto fatturato al Compratore.
(d) Nulla in queste condizioni generali potrà escludere o diminuire la responsabilità del Venditore per :
(i) morte o lesioni personali causate da colpa;
(ii) dolo o induzione in errore.
(e) Nel caso che il Compratore o un rappresentante del Compratore apporti modificazioni o arrechi cambiamenti alle Merci senza il preventivo consenso scritto del Venditore e derivi da tali modifiche o cambiamenti un’azione legale contro il Venditore, il Compratore garantirà, indennizzerà e terrà il Venditore indenne da ogni danno, responsabilità, spesa e costo connesso oderivante.
9. Imballaggio
Il Compratore pagherà i costi di ogni imballaggio speciale da lui richiesto, oppure di ogni imballaggio che si renda necessario a causa di consegne effettuate con mezzi diversi dai normali mezzi di consegna del Venditore. Il Compratore sarà responsabile, salvo diverso accordo, della consegna alla N.U. o distruzione in proprio degli imballaggi nel rispetto delle norme (sia di legge che di altre fonti) che tutelano la conservazione dell’ambiente.
10. Licenze e Concessioni
Se una licenza o concessione governativa, o di altra autorità, è richiesta per l’acquisto, il trasporto o l’uso delle Merci da parte del Compratore, il Compratore otterrà tale licenza o concessione a proprie spese e, a prima richiesta del Venditore, gli renderà conto dell’ottenimento. Il caso di mancato ottenimento di licenze o concessioni non dà al Compratore il diritto di omettere o ritardare il pagamento del prezzo. Il Compratore pagherà ogni spesa aggiuntiva o tributo gravante sul Venditore a causa del mancato ottenimento di cui sopra.
11. Risoluzione
(a) Al verificarsi di uno dei fatti elencati alla clausola 11(b), il Venditore potrà:
(i) arrestare la consegna di Xxxxx in transito;
(ii) interrompere le consegne al Compratore;
(iii) far valere i diritti riconosciutigli dalla clausola 4;
(iv) risolvere qualsivoglia Contratto con il Compratore, per mezzo di una dichiarazione scritta avente effetto immediato, indirizzata alCompratore.
(b) I fatti sono:
(i) se il Compratore viola una clausola essenziale di qualsivoglia Contratto con il Venditore;
(ii) se il Compratore decide di mettersi in liquidazione o l’autorità giudiziaria competente ordina la liquidazione coatta del Compratore;
(iii) se il Compratore è posto in amministrazione controllata, o è soggetto a procedura concorsuale, oppure a pignoramento o vendita coattiva dei suoi beni;
(iv) se il Compratore raggiunge un concordato stragiudiziale con i suoi creditori o chiede in proprio all’autorità giudiziaria di essere ammesso ad una procedura dilatoria o concorsuale;
(v) se il Compratore cessa l’attività commerciale;
(vi) se il Compratore omette di pagare le Merci per più di 90 giorni dalla data della relativa fattura, salvo diverso accordo scritto;
(vii) nel caso di cui alla clausola 5 (f).
(c) All’esito della risoluzione di un Contratto ai sensi della clausola 5(c) o della clausola 11(a)(iv), ogni somma dovuta dal Compratore al Venditore diventa immediatamente esigibile e il Venditore è liberato dall’obbligazione di ulteriormente fornire Merci al Compratore in esecuzione del Contratto.
12. Varie e generali
(a) Il Compratore non può cedere o trasferire o disporre la cessione o il trasferimento di alcuno dei suoi diritti od obbligazioni nascenti da un Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
(b) L’invalidità, illiceità o impossibilità di tutta una, o di parte di una, di queste condizioni non inficia l’efficacia delle rimanenti condizioni.
(c) L’omissione o il ritardo del Venditore ad esercitare un diritto o una facoltà previsti da un Contratto o dalla legge non costituisce rinuncia a tale diritto o facoltà o ad altri diritti o facoltà. L’esercizio una tantum o parziale da parte del Venditore di un diritto o facoltà previsti da un Contratto o dalla legge non inficia l’esercizio ulteriore di tale diritto o facoltà, o l’esercizio di altri diritti o facoltà.
(d) I terzi estranei al rapporto contrattuale tra il Venditore e il Compratore non hanno diritti relativamente ad ogni Contratto ulteriori rispetto a quelli a loro espressamente conferiti dalla legge.
(e) Il riferimento a norme di legge include il riferimento alle modifiche o codificazioni di tali norme, o ad entrambe le cose come di volta in volta poste in essere, nonché include il riferimento alle norme secondarie introdotte a completamento delle norme di legge di cui si tratta.
13. Legge regolatrice
Questo Contratto sarà interpretato e regolato in ogni sua parte dalla legge italiana e, salvo diverso accordo scritto, le Merci non dovranno conformarsi ad altre norme che non siano quelle della legge italiana. Tutte le controversie nascenti da o relative a questo Contratto saranno decise dall’autorità giudiziaria italiana.