Contract
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2004-2005
Il giorno 11.04.06, alle ore 15,30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente, Cons. Xxxxxxxx Xxxxx firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CIDA firmato
CISL firmato
CGIL firmato
CONFSAL firmato
Per le XX.XX. di categoria :
CIDA/ANP firmato
CISL/SCUOLA firmato
CGIL/SCUOLA firmato
CONFSAL/SNALS firmato
Le Parti, preso atto che in data 7 aprile 2006 la Corte dei Conti ha reso certificazione positiva sull’ipotesi di Accordo relativa al CCNL in oggetto già sottoscritta il 29 novembre 2005, procedono alla firma definitiva dell’allegato CCNL per il personale appartenente all’Area V della Dirigenza, relativo al 2° biennio economico 2004-05.
CCNL PER IL II BIENNIO ECONOMICO 2004-5 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA V
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dirigenti scolastici dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ 23.09.2004, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM. Nel testo che segue il predetto personale verrà unitariamente indicato col termine “dirigente”.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 53 del CCNL per il quadriennio 2002-5 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall’1.1.2004 € 60,00
b) dall’1.1.2005 € 81,00
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare annuo, a regime, è rideterminato in € 40.129,98, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
ART. 3.- EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 4 FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
1. I fondi per la retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano ad essere finanziati secondo quanto disposto dall’art. 55 del CCNL CCNL per il quadriennio 2002-5.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dai seguenti importi, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
a. dall’1.1.2004 di € 2.123.940;
b. dall’1.1.2005 di ulteriori € 1.699.152;
c. dal 31/12/2005 a valere sull’anno 2006 di ulteriori € 3.929.289.
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera c) si renderanno disponibili solo successivamente all’approvazione della legge finanziaria 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell’accordo Governo – XX.XX del 27 maggio 2005.
4. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno essere ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti scolastici.
ART. 5.- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 4, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità:
a. dal 1.1.2004 € 2.530,72 valore minimo (parte fissa);
b. è confermato in € 33.560 il valore massimo (parte variabile).
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 12 del quadriennio 2002-5 e I biennio economico 2002-3.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART. 6 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 4, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.