COVER 50 S.P.A.
COVER 50 S.P.A.
PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI SUL CAPITALE
1. PREMESSE
In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti adottato da AIM Italia
/ Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”) in data 15 settembre 2014 (il “Regolamento Emittenti AIM”) il Consiglio di Amministrazione di Cover 50 S.p.A. (la “Società”) nella riunione del 16 aprile 2015 ha approvato la presente procedura organizzativa per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento Emittenti AIM (la “Procedura”). In tale data il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’Amministratore Delegato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..
Al fine di adeguare la gestione delle informazioni privilegiate a quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”), il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29 giugno 2016, ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente Procedura, prevedendo, inter alia, l’istituzione di un apposito registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.
Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.
2. DEFINIZIONI
In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:
"AIM Italia": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Azioni": indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia; "Collegio Sindacale": si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
"Consiglio di Amministrazione": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica; “Controllate”: indica le società di volta in volta controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; "Dipendenti": si intendono i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti;
“Gruppo”: indica la Società e le sue Controllate;
"Informazione Privilegiata": si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati; Ai fini della presente definizione:
− un’informazione è di “carattere preciso” se:
(a) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;
− per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.
Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se e risponde ai criteri fissati nella presente definizione;
“Informazione Rilevante”: si intende ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale;
"Investor Relator": indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società e gli investitori ed intermediari;
"Nomad": indica il Nominated Adviser incaricato dalla Società;
"Procedura": indica la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2015;
“Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate”: si intende il registro, predisposto in conformità all’articolo 18 della MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali, ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito;
"Regolamento Emittenti AIM": indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche;
"SDIR ": ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa CONSOB che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed a Borsa Italiana S.p.A.;
"Società": indica la società Cover 50 S.p.A.; "Soggetti Rilevanti": si intendono:
(i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
(ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
(iii) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono nelle società Controllate;
(iv) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all’attività della Società;
"Strumenti Finanziari": si intendono le Azioni e gli altri strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia;
"TUF": si intende il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.
3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA
La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
Ai sensi dell’articolo 17 della MAR, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa corretta e tempestiva da parte del pubblico. nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.
4. VALUTAZIONE DEL CARATTERE DELLE INFORMAZIONI
I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e/o del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e l’Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo che essi ritengano essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti al successivo Articolo 7) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Xxxxxxxxxx sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
I Soggetti Rilevanti, in tutte i casi in cui si vengano a trovare in possesso di un’Informazione Rilevante e/o di un’Informazione Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:
(a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa all’Investor Relator;
(b) in seguito – ove l’Informazione Rilevante e/o l’Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – informare periodicamente l’Investor Relator in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza pari ad almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell’evento o dell’operazione.
La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall’Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, potrà avvalersi dell’Investor Relator. Tale valutazione dovrà essere effettuata di concerto con il Nomad.
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Spetta all’Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l’Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il “Responsabile”).
Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la circolazione all’interno della Società e del Gruppo di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse.
Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.
E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell’ufficio ricoperto all’interno della Società e del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si renda necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società e del Gruppo.
6. ESCLUSIONI
La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
(a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
(b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società e del Gruppo;
(c) soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
(d) banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
(e) agenzie di rating;
(f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
(g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
La Società e/o il Gruppo provvede all’atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione ai sensi della quale i medesimi si dichiarino consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull’AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.
Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.
7. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno il “Fatto Rilevante”):
(a) ingresso in, o ritiro da, settori di business;
(b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
(c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;
(d) rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
(e) operazioni sul capitale;
(f) emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
(g) modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
(h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
(i) operazioni di fusione e scissione;
(j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
(k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
(l) controversie legali;
(m) cambiamenti nel personale strategico della Società e/o del Gruppo;
(n) operazioni sulle azioni proprie;
(o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
(p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
(q) operazioni con parti correlate;
(r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con xxxxxxx, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio;
(s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
(t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e il resoconto intermedio di gestione.
8. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
(a) evitare l’accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
(b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni;
(c) assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura “STRETTAMENTE RISERVATO”.
I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l’accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
9. COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE ALLA SOCIETÀ O ALLE SUE CONTROLLATE
Il Responsabile procede, a nome della Società e del Gruppo, a gestire - eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni all’Investor Relator - ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
La divulgazione delle informazioni nei confronti dei soggetti di cui al precedente Paragrafo 9.1. è, in ogni caso, effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.
Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società e/o al Gruppo, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest’ultimo ricevano per iscritto l’assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all’esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 114 del TUF e all’art. 17 della MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.
10. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza. L’obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliari.
Qualora un’informazione sia stata valutata dai soggetti individuati al Paragrafo 4.3 come Informazione Privilegiata, la Società procede senza indugio alla relativa comunicazione al pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili avvalendosi dell’Investor Relator e secondo le modalità di seguito specificate.
Il Responsabile provvede, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata ed a trasmetterla in bozza tramite l’Investor Relator al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni price sensitive, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo e deve essere divulgata in modo completo e tempestivo dall’Investor Relator attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
La Società provvede a pubblicare e a conservare sul proprio sito, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che abbia comunicato al pubblico ai sensi del presente Articolo 10.
11. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
(b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
(c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni indicate dal Paragrafo 11.1. che precede.
Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del Paragrafo 11.1 e/o 11.2., la Società notifica tale ritardo a CONSOB e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente Articolo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”.
Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al Paragrafo 11.1, lettera (c), e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal Paragrafo 10.4 che precede.
12. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM e delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili, la violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente perseguito dall’autorità giudiziaria o amministrativa con sanzioni penali o amministrative, può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia e, conseguentemente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione alle negoziazioni delle Azioni presso AIM Italia). La violazione implica pertanto la possibilità per la Società di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla medesima.
In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
Se commessa da dipendenti della Società, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.
Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d’immagine.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti della Società e/o il Gruppo), nonché delle disposizione del Codice Civile.
13. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Le persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società e/o del Gruppo, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
La Società, per il tramite dell’Investor Relator, si assicura che tutte le persone indicate all’interno del Registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
Il registro contiene le informazioni relative all’identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data
e l’ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta. Il registro deve essere aggiornato tempestivamente nelle seguenti circostanze:
(a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
(b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate, che deve quindi essere aggiunta nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
(c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione e gli aggiornamenti che le riguardano. I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
L’Investor Relator è responsabile di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.
Il registro deve essere tramesso a CONSOB non appena possibile dietro sua richiesta, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
14. MODIFICHE
Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
15. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA
La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 aprile 2015, è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è stata successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 giugno 2016.