Capitolato speciale d’appalto (parte normativa))
Capitolato speciale d’appalto (parte normativa))
ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA, EX ART.3 comma 1 lett. eee e lett.ggg, ART. 180 e ART. 187 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE IL FINANZIAMENTO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DELL’INTERVENTO DI RECUPERO DELL’IMMOBILE “SCUOLA ARTI & MESTIERI”, VIA CORTIVO, NEL COMUNE DI SARNICO (BG) | |
CUP: | CIG: |
C A P I T O L A T O S P E C I A L E D ’ A P P A L T O
(ex articoli 180 e 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
Contratto a corpo
importi in euro | ||
A.1 | Importo esecuzione lavorazioni | 1.360.000,00 |
A.2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 40.000,00 |
A | Totale lavori (A.1 +A.2) | 1.400.000,00 |
B.1 | Importo corrispettivo progettazione definitiva | 50.000,00 |
B.2 | Importo corrispettivo progettazione esecutiva | 35.000,00 |
B.3 | Importo coordinamento sicurezza in fase di progettazione | 10.000,00 |
B | Importo per spese e prestazioni professionali | 95.000,00 |
TOT | Totale appalto (A + B) | 1.495.000,00 |
Sommario
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto................................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto .........................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipula del contratto.............................................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori..................................................................................................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto...............................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .......................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..............................................................................
Capo 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13 Progettazione definitiva ..........................................................................................................................
Art. 14 Progettazione esecutiva: modalità e termini ..........................................................................................
Art. 15 Ritardo nella progettazione esecutiva.....................................................................................................
Art. 16 Approvazione della progettazione esecutiva ..........................................................................................
Art. 17 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................
Art. 18 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................
Art. 19 Proroghe ..................................................................................................................................................
Art. 20 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .........................................................................................
Art. 21 Sospensioni ordinate dal R.U.P................................................................................................................
Art. 22 Penali in caso di ritardo ...........................................................................................................................
Art. 23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore ...................................................................................
Art. 24 Inderogabilità dei termini di progettazione esecutiva e di esecuzione...................................................
Art. 25 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...................................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 Lavoro a corpo .........................................................................................................................................
Art. 27 Eventuali lavori a misura .........................................................................................................................
Art. 28 Eventuali lavori in economia ..................................................................................................................
Art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .........................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30 Divieto di anticipazione ...........................................................................................................................
Art. 31 Pagamento del prezzo per la progettazione ...........................................................................................
Art. 32 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 33 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................
Art. 34 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ...........................................................................................
Art. 35 Ritardi nel pagamento della rata di saldo................................................................................................
Art. 36 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................
Art. 37 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................
Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..........................................................................................
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Art. 40 Cauzione definitiva ..................................................................................................................................
Art. 41 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................
Art. 42 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................
Art. 43 Assicurazione della progettazione esecutiva ..........................................................................................
Capo 7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 44 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 45 Varianti per errori od omissioni progettuali............................................................................................
Art. 46 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi........................................................................................
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................
Art. 48 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................
Art. 49 Piano di sicurezza e di coordinamento....................................................................................................
Art. 50 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .......................................................
Art. 51 Piano operativo di sicurezza ....................................................................................................................
Art. 52 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................
Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53 Subappalto...............................................................................................................................................
Art. 54 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 55 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56 Accordo bonario e transazione................................................................................................................
Art. 57 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................................
Art. 58 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).............................................................................
Art. 59 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori......................................................................
Art. 60 Sostituzione del Soggetto Realizzatore inadempiente............................................................................
Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....................................................................................
Art. 62 Termini per il collaudo ............................................................................................................................
Art. 63 Presa in consegna dei lavori ultimati.......................................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. 64 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................................
Art. 65 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ..............................................................................................
Art. 66 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................
Art. 67 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................
Art. 68 Terre e rocce da scavo .............................................................................................................................
Art. 69 Custodia del cantiere...............................................................................................................................
Art. 70 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................
Art. 71 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ..................................................................................
Art. 72 Tracciabilità dei pagamenti .....................................................................................................................
Art. 73 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ..........................................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Elementi principali della composizione dei lavori.................................................................................
Allegato B – Riepilogo degli elementi principali del contratto ..................................................................................
Allegato C – Elaborati integranti il progetto a base di gara.......................................................................................
Allegato D – Cartello di cantiere................................................................................................................................
PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. Ai sensi dell’articolo 187 comma 6, del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti), l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto di fattibilità (preliminare) predisposto dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita:
Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art.3 comma 1 lett. eee e lett.ggg, art. 180 e art. 187 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni dell’intervento di recupero dell’immobile “scuola arti & mestieri” xxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx (XX).
b) descrizione sommaria:
Il progetto di fattibilità prevede una serie di opere ed interventi destinati all’adeguamento dell’immobile di proprietà comunale alle norme antisismiche e tecnologiche, al fine di garantire l’agibilità degli spazi disponibili.
Nello specifico, si intende operare sulla palazzina d’ingresso di 825,00 mq di superficie e sul padiglione prospicente l’Istituto Xxxxxxxx Xxxx per ulteriori 850,00 mq. In totale il progetto prevede d’intervenire su una Slp complessiva di circa 1.675,00 mq e di 1.355,00 mq di superficie netta calpestabile.
In dettaglio il progetto, come visibile negli elaborati grafici di progetto di fattibilità, che illustrano la nuova distribuzione degli spazi e delle funzioni interne, prevede di realizzare:
4 nuove aule per complessivi 220,00 mq di superficie in grado di dare spazio a circa 100 studenti (calcolato seguendo il parametro di 1,96 mq del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975);
4 Uffici/locali di Servizio per complessivi 145,00 mq.
1 Laboratorio Cucina per il corso Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di circa 100,00 mq di superficie;
1 Laboratorio per attività da Sala per il corso Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di circa 190,00 mq di superficie;
2 Aule a laboratorio didattiche della superficie di 130,00 e 120,00 mq per l’ITS.
1 spazio Polifunzionale di 335,00 mq di superficie.
Realizzazione di un ascensore interno per il superamento delle barriere architettoniche nella palazzina d’ingresso che si sviluppa per tre piani fuori terra.
L’intervento prevede inoltre un recupero dell’immobile attraverso una ristrutturazione che permetta di migliorare la classe energetica.
Si sono previsti interventi quali: il miglioramento al comportamento sismico dei corpi di fabbrica; la realizzazione del vespaio nel padiglione; il rifacimento dei sottofondi e dei pavimenti; la realizzazione di contropareti e controsoffitti in cartongesso e pannelli di fibra minerale; la sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi manufatti con taglio termico e vetri doppi o tripli con gas inerte, isolamento a cappotto sulle facciate esterne, il rifacimento dell’impianto termico e idrico sanitario con nuova caldaia e dell’impianto elettrico.
Il tutto per la messa a disposizione di spazi a norma con l’attuale quadro legislativo.
3. Sono comprese nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva comprensiva di impianti elettrici, idrico-sanitari, meccanici e delle sistemazioni esterne, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto degli articolo 23 e 180 comma 1 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo presentato in sede di gara dall’appaltatore, così come approvato dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del presente Capitolato; il progetto esecutivo è soggetto ad approvazione da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del presente Capitolato.
c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica, comprensiva del progetto definitivo, presentata dall’appaltatore e approvata dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del presente Capitolato.
4. La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
7357921C7B | D83C18000030005 |
6. Il presente Capitolato Speciale d’appalto integra il Capitolato prestazionale di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 207 del 2010, a sua volta parte integrante del Progetto di fattibilità posto a base di gara.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | |||||
A.1 | Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso | 1.360.000,00 | |||
A.2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso | 40.000,00 | |||
A | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO DI LAVORI | (A.1 + A. 2) | 1.400.000,00 | ||
B | Importo del corrispettivo per progettazione e spese generali e amministrative a carico dell’impresa | B1 Progettazione (definitiva) | B2 Progettazione esecutiva | B3 Coordi. Sicurezza | totale (P) |
di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) | 50.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (A + B) | 1.495.000,00 |
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore in sede di gara sugli importi:
a) di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo;
b) di cui al rigo B, colonne B1 B2 e B3 relativo al corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva;
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, come determinati nella tabella di cui al comma 1, al rigo 2, ai sensi del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al medesimo
decreto.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 , nonché 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui la stima sommaria dei lavori, posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. I prezzi unitari integranti il progetto definitivo presentato quale offerta tecnica, eventualmente integrati e adeguati ai sensi dell’articolo 13, commi 6 e 7 del presente Capitolato, costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuale e sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 149 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 28 del presente Capitolato.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato.
5. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4 del presente Capitolato, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione della progettazione esecutiva.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 83 , 84, 89 e 215 del D.lgs 50/2016 , l’art, 12 del D.L. 28/03/2014, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG1 » Classifica III BIS Edifici civili e industriali;
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) I lavori appartenenti alla categoria opere generali o specializzate di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo. Se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
declaratoria: | categoria | importo (>150.000 o >10%) | classifica | % sul totale | |
1) | Impianti tecnologici | OG 11 | 326.500,00 | II | 24,01 |
3. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a Euro 1.033.500,00;
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 44 del presente Capitolato speciale, sono stimate nella seguente tabella:
n. | categorie | Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee | Importi in euro | Incidenza % | |||
Lavori | oneri sicurezza [2] | totale [1 + 2] | |||||
Importo [1] | Incidenza % del personale | ||||||
1 | OG 1 | Edifici civili e industriali | 1.033.500,00 | 30.400,00 | 1.063.900 | 75,99 | |
2 | OG11 | Impianti Tecnologici | 326.500,00 | 9.600,00 | 336.100,00 | 24,01% | |
TOTALE GENERALE LAVORI IN APPALTO A CORPO | 1.360.000,00 | 40.000,00 | 1.400.000,00 |
2. I lavori individuati al comma 1, numero 3 e 4) devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Ferme restando le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4 del presente Capitolato, l’articolazione di cui al comma 1, in categorie di lavorazione omogenee ed eventualmente in sottocategorie disaggregate di cui all’articolo 48, comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti, è individuata dall’appaltatore nella progettazione definitiva presentata in sede di gara come approvata ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del presente Capitolato. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo”.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43 del presente Capitolato;
i) il capitolato d’oneri;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 149 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, il progetto definitivo comprensivo delle relazioni e degli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione il comma 3 dell’articolo 187 del D.lgs. 50/2016 , Codice dei contratti.
3. Il soggetto finanziatore si intende manlevato dalla stazione appaltante e dall’appaltatore per qualsiasi penale, riduzione di corrispettivo, qualunque accadimento, inerenti le obbligazioni in capo all’esecutore e al soggetto gestore e manutentore.
4. Il soggetto finanziatore sarà tenuto indenne e manlevato da qualsiasi richiesta di danni e risarcimenti dall’eventuale recesso e/o risoluzione sia bonaria che derivante da inadempimento del contatto di appalto lavori o contratto di gestione e manutenzione.
5. Soggetto Finanziatore potrà impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della Stazione Appaltante relativa all’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nel Contratto in luogo del Soggetto Realizzatore , assumendone i diritti e gli obblighi.
6. La Stazione Appaltante provvederà a formalizzare il rapporto con la società designata dal Soggetto Finanziatore a condizione che:
la società designata dal Soggetto Finanziatore abbia i requisiti soggettivi, tecnici ed economici richiesti dal bando di Xxxx, avuto comunque riguardo allo stato concreto di avanzamento dei lavori e della consistenza delle obbligazioni ancora da rendere da parte del Soggetto Realizzatore;
la società provveda all’adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Dlgs 145/2000, Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Dlgs 145/2000 Capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionii» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
i Dopo la notifica e le osservazioni ricevute dalla Commissione Europea dovrebbero essere pubblicate, in autunno, in contemporanea con la relativa Circolare esplicativa, essenziale per regolare la materia, le nuove Norme tecniche per le costruzioni NTC 2017
CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13. Progettazione definitiva
1. La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo 187, comma 6, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire l’acquisizione dei nulla–osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati, con particolare riguardo:
a) al parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 37 del 1998:
b) al parere della A.S.L. in materia igienico sanitaria;
c) all’autorizzazione / decreto di natura paesistica ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
d) all’assenso delle Aziende e Società erogatrici di servizi pubblici a rete;
e) il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001;
h) all’autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
2. I Progettisti si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all’espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il R.U.P. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell’ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall’appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del successivo comma 4. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 108 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.
4. Nell’ambito dei procedimenti di verifica l’organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:
a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso l’aggiudicazione è revocata e, se è stato stipulato il contratto, questo è risolto per inadempimento dell’appaltatore;
b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai sensi del comma 1;
c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva può essere approvata ai sensi del comma 1, con rinvio alla progettazione definitiva degli adeguamenti.
5. La progettazione definitiva è verificata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dei contratti e dopo il benestare dalla conferenza di servizi , ottenuta la verifica favorevole, è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di fattibilità posto a base di gara, entro i successivi 5 giorni. L’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.
6. La verifica e l’approvazione di cui al comma 5 si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di:
a) sostituzione di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati grafici, queste sono valutate utilizzando i medesimi prezzi unitari previsti dal progetto definitivo presentato;
b) maggiorazione o riduzione delle quantità di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati
grafici, queste sono adeguate alle risultanze degli elaborati grafici del progetto definitivo presentato adeguando in tal modo il computo metrico estimativo;
c) aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati per analogia integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo.
7. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui al comma 6 e l’importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del presente Capitolato.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50 del presente Capitolato, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche al Piano di sicurezza e coordinamento presentato dall’appaltatore a corredo del progetto definitivo.
Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 187 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo 13, comma 6 del presente Capitolato, il
R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo di cui all’articolo 13. Ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 13, comma 3 e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel corso della progettazione esecutiva l’appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera c) del presente Capitolato. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto n. 81 e del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
5. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato o acciaio ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Art. 15. Xxxxxxx nella progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1 del presente Capitolato, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nelle misura pari allo 0,3 per mille (euro 3 e centesimi 0 ogni mille) dell’importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva, corrispondente a euro [ ] .
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da pare di
quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
4. In ogni caso qualunque onere derivante dal ritardo nella progettazione esecutiva, imputabile all’appaltatore, è a carico di quest’ultimo, compresi i maggiori oneri di prelocazione dovuti al soggetto finanziatore.
Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva
1. Entro 15 (quindici ii) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13 del presente Capitolato, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13 del presente Capitolato.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute,;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate,.
d) i relativi oneri di prelocazione dovuti al soggetto finanziatore;
ii Come da indicazione del Cronoprogramma del PSC
e) le spese di predisposizione della proposta ai sensi del comma 9 art. 183 D.lgs.50/2016;
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 1 giorno dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 del presente Capitolato e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità
5. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento, cemento armato o acciaio.
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 1 giorno dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 del presente Capitolato e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità
5. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento, cemento armato o acciaio.
Art. 19. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 18 del presente Capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18. Resta inteso che eventuali sforamenti dei tempi di ultimazione lavori che dovessero generare maggiori oneri di prelocazione rispetto a quelli indicati in sede di offerta, gli stessi saranno sostenuti direttamente dall’appaltatore, non potendo in nessun caso chiedere compartecipazione da parte del Comune di Sarnico.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Resta inteso che se la sospensione dei lavori sia imputabile a ragioni non dovute all’Appaltatore, la stazione Appaltante si farà carico di tutti i maggior oneri di prelocazione generati dalla sospensione, rispetto all’importo degli stessi dichiarati in sede di offerta. Il Comune di Sarnico riconoscerà in un'unica soluzione, alla decorrenza contrattuale, tali maggiori oneri.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto
verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 del presente Capitolato.
Art. 21. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Resta inteso che se la sospensione dei lavori sia imputabile a ragioni non dovute all’Appaltatore, la stazione Appaltante si farà carico di tutti i maggior oneri di prelocazione generati dalla sospensione, rispetto all’importo degli stessi dichiarati in sede di offerta. Il Comune di Sarnico riconoscerà in un'unica soluzione, al soggetto Finanziatore alla data di decorrenza contrattuale, i maggiori oneri derivanti dalla sospensione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 20 del presente Capitolato, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato, o comunque quando superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 22. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (euro zero e tre centesimi ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro [ ] .
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 17 del presente Capitolato, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
5. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. In ogni caso qualunque onere da ritardo, imputabile all’appaltatore, è a carico di quest’ultimo, compresi i maggiori oneri di prelocazione dovuti al soggetto finanziatore.
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, comma 3 del presente Capitolato, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con il calcolo degli oneri di pre-ocazione dichiarati in sede di gara e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. L’appaltatore, nella redazione del programma esecutivo del lavori, dovrà tenere conto delle esigenze del gestore della struttura. In particolare i lavori che si svolgeranno all’interno degli edifici esistenti dovranno essere realizzati durante i mesi estivi mentre i lavori esterni alla struttura esistente che interferiscono con le attività estive dovranno essere realizzati nei mesi invernali.
Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 8 del presente Capitolato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e dall’articolo 11 del d.lgs. n. 106 del 2009 e ss.mm.ii. , fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19 del presente Capitolato, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25 del presente Capitolato.
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del presente Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1 del presente Capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali presentati in sede di offerta. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo contrattuale, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori da lui progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel bando di gara secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 27. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 46 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2 del presente Capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. In nessun caso i lavori a misura indicati nei commi precedenti potranno incidere sul valore complessivo dell’offerta economica presentata in sede di gara dal soggetto aggiudicatario in quanto come più volte ribadito nella documentazione di gara , la procedura è da intendersi “chiavi in mano".
Art. 28. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
4. In nessun caso i lavori in economia indicati nei commi precedenti potranno incidere sul valore complessivo dell’offerta economica presentata in sede di gara dal soggetto aggiudicatario in quanto come più volte ribadito nella documentazione di gara , la procedura è da intendersi “chiavi in mano".
Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Ai sensi dell’articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 32 del presente Capitolato anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come stabilito dal presente Capitolato Speciale.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 32, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30. Divieto di anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Vale in quanto applicabile il comma 18 dell’articolo 35 del D.Lgs 50/2016.
Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla validazione della stessa a cura della Stazione Appaltante; successivamente si avrà il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
a) il saldo del 100 % (cento per cento) entro 30 (trenta) dalla validazione della stessa a cura della Stazione Appaltante
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore o su sua indicazione direttamente al soggetto da lui individuato, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 32, comma 7 del presente Capitolato.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
5. I pagamenti sono effettuati dal soggetto finanziatore che ha sottoscritto il contratto di locazione finanziaria con la stazione appaltante, titolare del contratto di appalto quale mandataria dello stesso soggetto, sulla base della documentazione contabile prodotta e approvata da quest’ultima.
6 Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 32, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 32. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro [ ].([ ]iii)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il [ ]» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
iii Il Valore indicato nel cronoprogramma degli esborsi indicato in offerta del soggetto aggiudicatario
4. Il soggetto Finanziatore provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33 del presente Capitolato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
Art. 33. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, da parte del soggetto finanziatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
e) presentata apposita garanzia da parte dell’ATI ( da qualunque soggetto indistintamente) di valore corrispondente ad una rata trimestrale del contratto di PPP ( leasing più manutenzione) risultato aggiudicatario come meglio indicato all’Art 40 comma 9 del presente capitolato.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, commi 7 e 8 del presente Capitolato.
Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Soggetto Finanziatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Finanziatore abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore (Soggetto Realizzatore), trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Finanziatore non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà del Soggetto Realizzatore, previa dichiarazione di grave inadempimento da parte del Soggetto Finanziatore, l’applicazione dell’art. 187 comma 3 del D.lgs n.50 del 2016 e smi.
Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3 del presente Capitolato, per causa imputabile al Soggetto Finanziatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. La revisione dei prezzi è consentita nel rispetto dell’articolo 106, comma 1 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti,.
2. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice dei contratti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. E’ prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi in ottemperanza all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Art. 40. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata nelle forme previste dall’Art 93 comma 2 del D.Lgs 50/2016, La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 41. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 93 comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010
Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (1)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
[ ] ,
partita 2) per le opere preesistenti:
[ ] ;
partita 3) per demolizioni e sgomberi:
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
]
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad [
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
8 A carico del soggetto realizzatore /manutentore sorge l’obbligo di presentare una Polizza Assicurativa Indennitaria Decennale, come prevista all’Art. 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da rinnovarsi una volta scaduta per tutta la durata dell’operazione di Partenariato a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti.
9. In tutte le ipotesi di indisponibilità totale o parziale della “nuova scuola ” il Comune di Sarnico avrà diritto ad una penale di importo pari al canone trimestrale di Partenariato Pubblico Privato (formato dal canone di locazione finanziaria + il canone di manutenzione) e rapportato proporzionalmente ad ogni giorno o frazione di giorno di indisponibilità e ovviamente riferito ad ogni singola parte della nuova struttura . Quindi l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre, fino ad annullare, proporzionalmente pro rata/giorno, il canone di Partenariato, nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi.
Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 9, e 10, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 1 del presente Capitolato, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106 , comma1, lettera a), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004,
n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila,00).
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti:
b) dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del
d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 44. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20% (venti per cento) ( quinto d’obbligo Art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma finanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione definitiva ed esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla
Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione definitiva ed esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione definitiva/esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione definitiva/esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato, in quanto compatibile.
Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 49 del presente Capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 50;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51 del presente Capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 47 e 48, del D.lgs. 50/2016, Xxxxxx dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52 , comma 3 del presente Capitolato, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52 del presente Capitolato.
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50 del presente Capitolato.
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
5. Se l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
6. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.
Art. 51. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4 del presente Capitolato.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105 comma 8 del D.Lgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53. Subappalto
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria
prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, ad esclusione di quelle categorie a qualificazione obbligatoria a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), possono essere subappaltati per intero;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero e l’importo subappaltato non concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate degli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 105 comma 17 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 49 e 51 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima e il Soggetto Finanziatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub- appaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 58, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 31 comma 8, del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.
Art. 55. Pagamento dei subappaltatori
1. Salvo quanto previsto di seguito, la Stazione appaltante non provvede, né autorizza al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede
ad autorizzare direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 e dell’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2 del presente Capitolato;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 3 del presente Capitolato.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’autorizzazione all’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie alla trasmissione.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 53, comma 4, lettera b) del presente Capitolato;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56. Definizione delle controversie
1. L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
2. In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 1:
a) il collegio arbitrale è composto da tre membri;
b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
c) il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo;
d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 209 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti.
4. Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni, ferma restando la solidarietà delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.
Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32, comma 8 e 33, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 58. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Finanziatore provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sia è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla erogazione del certificato di pagamento, chiedendo al Soggetto Finanziatore di trattenere una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge
n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
Art. 59. Risoluzione del contratto- Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ferma restando la responsabilità personale di ognuno dei componenti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 187 del Codice dei contratti, come richiamato nelle premesse del contratto di partenariato, le parti espressamente convengono che costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 25 del presente Capitolato, i casi che seguono, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Soggetto Finanziatore di cui all’art.60 del presente Capitolato
:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 72, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto definitivo/esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 60 Sostituzione del Soggetto realizzatore inadempiente
1. Nel caso si verifichi una delle situazioni di cui all’art. 59 del presente Capitolato e in ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento da parte del Soggetto Realizzatore, la Stazione Appaltante formula la contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 1454 de Codice Civile mettendone a conoscenza il soggetto Finanziatore e assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale la Parte inadempiente deve porre rimedio all’inadempimento.
2. Il Soggetto Finanziatore, al fine di non incorrere nella risoluzione del Contratto, si attiva al fine di sostituire, con il consenso della Stazione Appaltante, la Parte inadempiente.
3. In particolare, in caso di inadempimento del Soggetto Realizzatore rispetto alle obbligazioni assunte, o di suo fallimento, il soggetto finanziatore è tenuto ad indicare alla Stazione Appaltante un soggetto realizzatore sostituto che possieda i requisiti di capacità previsti nel Disciplinare ‐ entro il termine di 90 (novanta) giorni.
4. Nel caso in cui la sostituzione del Soggetto Realizzatore avvenga nel periodo intercorrente tra la data di inizio Lavori e la data di collaudo:
a) è redatto, a cura della direzione lavori, un atto di consistenza, che determina l'importo dovuto all’Operatore Realizzatore subentrato;
b) il nuovo Operatore Realizzatore è tenuto a realizzare i Lavori residui, calcolati come differenza tra l'importo contrattuale e l'importo indicato nell'atto di consistenza;
c) l’Operatore Finanziatore è manlevato da qualunque maggior costo evidenziato nell'atto di consistenza.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61. Ultimazione dei lavori
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22 del presente Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 26, comma 6 del presente Capitolato; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 62 del presente Capitolato, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33 del presente Capitolato.
Art. 62. Termini per il collaudo
1. In deroga all’articolo 102 comma 3, del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, i termini per la conclusione del collaudo finale, anche in considerazione delle attività di collaudo in xxxxx x’xxxxx, x xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni. Eventuali differimenti per fatti imputabili al Soggetto Realizzatore in relazione a incompletezze o gravi mancanze, comportano l’applicazione delle penali commisurate al ritardo nell’ultimazione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Per quanto non diversamente determinato nel presente articolo trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Gli eventuali maggiori oneri di prelocazione che dovessero generarsi per ritardi nell’emissione del certificato di collaudo saranno imputabili all’amministrazione che se ne farà carico , eventualmente chiedendone la ricapitalizzazione all’interno del quadro economico definitivo.
Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 61, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 61, comma
6. Eventuali ritardi nella consegna delle Opere:
se causati da inadempimenti, omissioni o negligenze imputabili al Comune di Sarnico, non influiscono sulla decorrenza dei canoni, con una franchigia di 30 (trenta) giorni; in alternativa alla predetta decorrenza il Comune di Sarnico può chiedere che la decorrenza dei canoni sia differita fino alla conclusione delle procedure
, comunque per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni; su tale periodo di differimento decorrono gli oneri di prelocazione, calcolati al tasso di prelocazione offerto in sede di gara ; ai predetti oneri si applica quanto previsto dall’articolo 11, commi 5 e 6, del Capitolato D’oneri ,in quanto compatibile;
se causati da inadempimenti, omissioni o negligenze imputabili all’Aggiudicatario, sia in sede di esecuzione che nelle procedure, comportano il differimento del termine di decorrenza dei canoni , senza applicazione di alcun
interesse a carico del Comune di Sarnico; su tale periodo di differimento decorrono gli oneri di prelocazione, calcolati al tasso contrattuale offerto in sede di gara per gli oneri di prelocazione ma tali oneri sono a carico esclusivo dell Soggetto Realizzatore con manleva del Comune di Sarnico.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Dlgs 145/2000, Capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 per quanto non abrogato e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio provinciale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario ad eccezione delle categorie di lavorazioni non previste, originariamente o se si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, per le quale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi
Art. 65. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 67 del presente Capitolato.
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 68. Terre e rocce da scavo
1. Con esclusione degli obblighi derivanti dalla sistemazione dell’Area concessa in diritto di superficie e meglio indicata nel contratto allegato sotto la lettera F, al Soggetto Finanziatore che sarà oggetto d’intervento a spese e responsabilità direttamente del Comune di Sarnico, restano a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, , l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 69. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 70. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «B».
Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato nell’Allegato 4, art 3, comma 19, lettere
g) e h) del Dlgs 104/2010.
Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di cui agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35 del presente Capitolato, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 34, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali per la sottoscrizione del contratto lavori e manutenzioneiv;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto lavori e manutenzione.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
iv per i contratti di cessione del diritto di superficie e contratto Leasing , gli importi per le spese contrattuali sono inserite nel Q.E. saranno sostenute dal soggetto finanziatore che procederà a ricapitalizzare tali importi nell’importo complessivo finanziato
PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni Tecniche
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti: decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; per quanto non abrogato dal Dlgs n. 50 del 18/04/2016
- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori
Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c)) |
INSERIRE DOCUMENTI DELPROGETTO
1. PROGETTO di FATTIBILITA’ TECNICA PROGETTO ARCHITETTONICO:
1.1 - A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA-OPERE EDILI
1.2 - B - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
1.3 - C - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE-OPERE EDILI
1.4 - D - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
1.5 - E - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
1.6 TAVOLA N. 1 PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO TERRITORIALE-ESTRATTI CARTOGRAFICI-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
1.7 TAVOLA N. 2 STATO DI FATTO-PIANTA PIANO INTERRATO-TERRA-PRIMO-SECONDO
1.8 TAVOLA N. 3 STATO DI FATTO-PROSPETTO SUD-PROSPETTO EST –SEZIONE A-A-/B-B
1.9 TAVOLA N. 4 STATO DI PROGETTO-PIANTA PIANO INTERRATO-TERRA-PRIMO- SECONDO
1.10 TAVOLA N. 5 STATO DI PROGETTO-PROSPETTO SUD-PROSPETTO EST-SEZIONE A-A/ B-B
1.11 TAVOLA N. 6 COMPARATIVA-PIANTA PIANO INTERRATO-TERRA-PRIMO-SECONDO
1.12 TAVOLA N. 7 COMPARATIVA-PROSPETTO SUD-PROSPETTO EST -SEZIONE A-A-/B-B IMPIANTI MECCANICI:
1.13 AM - RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
1.14 BM - CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
1.15 TAVOLA 1M PIANTE- IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
1.16 TAVOLA 2M PIANTE- IMPIANTI DI IDRICO-SANITARIO
1.17 TAVOLA 3M - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI:
1.18 AE - RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
1.19 BE - CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
1.20 - TAVOLA 1E PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO TERRA E INTERRATO
1.21 - TAVOLA 2E PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI PIANTA PIANO TERRA E INTERRATO
1.22 - TAVOLA 3E PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO SECONDO E PRIMO
1.23 - TAVOLA 4E PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI PIANTA PIANO SECONDO E PRIMO
1.24 - TAVOLA 5E SCHEMA DISPOSIZIONE PANNELLI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
2. SCHEMA CONTRATTI allegati:
X. Xxxx di mandato (dalla società di leasing al Comune, per la stipula del contratto d’appalto);
B. Schema di contratto di locazione finanziaria;
C. Schema di contratto d’appalto dei lavori:
D. Capitolato Speciale d’appalto;
E. Schema di contratto di manutenzione
F. Atto di costituzione del diritto di superficie.
Allegato «B» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 70) |
Ente appaltante: | |||
Ufficio competente: | |||
ASSESSORATO A | UFFICIO TECNICO | ||
Dipartimento/Settore/Unità operativa | |||
LAVORI DI | |||
Progetto approvato con del n. del | |||
Progetto definitivo | |||
Progetto esecutivo: | |||
Direzione dei lavori: | |||
Progetto esecutivo opere in c.a. | Direzione lavori opere in c.a | ||
Progettista dell’impianto | |||
Progettista dell’impianto | |||
Progettista dell’impianto | |||
Responsabile dei lavori: | |||
Coordinatore per la progettazione: | |||
Coordinatore per l’esecuzione: | |||
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: | ||
Responsabile unico del procedimento: | |||
IMPORTO DEL PROGETTO: | euro | ||
IMPORTO a base d’asta: | euro di cui: | ||
Importo dei lavori: | euro | ||
Oneri per la sicurezza: | euro | ||
Spese tecniche progetto esecutivo: | euro | ||
IMPORTO DEL CONTRATTO: | euro | ||
Gara in data , offerta di ribasso del % | |||
Impresa esecutrice: | |||
con sede | |||
Qualificata per i lavori delle categorie: | , classifica | ||
, classifica | |||
direttore tecnico del cantiere: | |||
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro | |
Intervento finanziato con fondi propri (oppure) | |||
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale | |||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il | |||
prorogato il con fine lavori prevista per il | |||
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio | |||
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ |