CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE E DELLE AREE DEL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE
Descrizione delle piste da fondo, delle aree e dei tracciati 3
del Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx 0
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
Descrizione del servizio in appalto 4
Orario di apertura piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e altre aree ludico- sportive 13
Norme che regolano il Contratto e criteri interpretativi 14
Durata del Contratto e dei servizi 15
Modificazioni del Contratto durante il periodo di validità 15
Corrispettivo del servizio. Modalità di liquidazione e conguaglio 15
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 16
Direttore del servizio dell’Appaltatore 17
Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S.. Incaricato della gestione del Contratto d’appalto per A.S.I.S 18
Controllo sull’esecuzione del servizio 18
Avvio dell’esecuzione del Contratto 18
Sospensione dell'esecuzione del Contratto 19
Condizioni economico-normative e tutela da applicare ai lavoratori e soci lavoratori 19
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto 21
Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore in tema di sicurezza dei lavoratori e di salute sul luogo di lavoro 21
Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto 23
Fallimento e vicende soggettive dell’Appaltatore 24
Inadempimenti contrattuali. Penali e detrazioni economiche 26
Recesso unilaterale di A.S.I.S 28
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
Disposizioni comuni per i casi di risoluzione e di recesso 28
Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali – Trattamento dati personali 28
Obblighi in materia di legalità 30
Divieto di dichiarazioni e comportamenti lesivi 30
Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 31
Disposizioni anticorruzione 31
Elezione di domicilio dell’Appaltatore 31
Documenti che fanno parte del Contratto d’appalto e spese contrattuali 31
Definizione delle controversie e foro competente 31
Oggetto del servizio
1. Il presente Capitolato disciplina il servizio di gestione delle piste, dei tracciati escursionistici e delle aree del Centro Fondo Viote del Monte Bondone (di seguito anche più brevemente definito “Xxxxxx”), xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx del Comune di Trento, nonché dalla stagione 2018-2019 il servizio di soccorso piste e di trasporto infortunati. I servizi oggetto del presente Capitolato debbono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della
L.P. 21.4.1987, n. 7 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl.
2. L'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi - in sigla A.S.I.S. - ha la gestione del Centro Fondo Viote del Monte Bondone ai sensi e per gli effetti di Contratto di servizio con il Comune di Trento; ha, inoltre, in concessione dalla Provincia autonoma di Trento altri terreni ad uso piste da fondo. A.S.I.S. è titolare dei provvedimenti di classificazione ed autorizzazione all'esercizio delle piste da sci da fondo ubicate al Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx per effetto delle determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento n. 63 dd. 31.3.1999, n. 4 dd. 15.1.2009, n. 21 dd. 29.01.2013, nn. 000-000-000 dd. 09.12.2015.
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
3. L’Appaltatore assume il ruolo di titolare della manutenzione dei tracciati e della segnaletica delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle altre aree ad altra destinazione ludico-sportiva battute ai sensi dell’art. 50 dalla L.P. 21.4.1987, n. 7 e dell’art. 27 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl., nonchè dal presente Capitolato. All’Appaltatore competono tutte le attività e le responsabilità attribuite al predetto ruolo dalle suddette norme provinciali, ancorchè non richiamate nel presente Capitolato.
Descrizione delle piste da fondo, delle aree e dei tracciati del Centro Fondo e disponibilità dei mezzi
1. Le piste da sci da fondo interessate dal presente Capitolato si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 31 km come precisato nell’allegato A) del presente Capitolato. Si intendono incluse nel servizio oggetto del presente Capitolato inoltre i seguenti tracciati escursionistici e le seguenti aree ad altra destinazione ludico-sportiva:
− i due tracciati escursionistici pedonali (pedemontano e percorso d’accesso alla terrazza delle Viote);
− i tracciati escursionistici per le ciaspole;
− i tracciati escursionistici per gli animali;
− i tracciati per biciclette a ruote larghe (fat bike);
− l’area scuola sci;
− l’area giochi-snow tubing (slitte, bob e gommoni) adiacente alla Capanna Viote.
2. L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla battitura e alla manutenzione di eventuali percorsi occasionali, individuati e apprestati per esigenze temporanee ai sensi dell’art. 40, comma 4, della L.P. 7/1987 e dell’art. 30-bis del D.P.G.P. 11-51/1987.
3. Le dotazioni dei beni mobili per la produzione di neve artificiale, di segnaletica, di pali, di recinzioni e di altra attrezzatura di proprietà di A.S.I.S. o del Comune di Trento, presente al Centro, e in disponibilità all’Appaltatore è individuata nell’allegato B) del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore dovrà essere dotato o dotarsi, a propria cura e spese, dei mezzi battipista e degli altri mezzi meccanici (quali ad esempio motoslitta, tracciatore, fresa…) necessari per l’espletamento del servizio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per A.S.I.S., provvedendo in proprio alla loro assicurazione per responsabilità verso terzi e verso prestatori di lavoro. Il Centro è dotato di locali per il ricovero dei mezzi battipista.
Art. 3
Descrizione del servizio in appalto
- l’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione del servizio in Appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al Contratto e al presente Capitolato;
- la partecipazione alla procedura e la stipulazione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio;
- la stipulazione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi;
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
l’Appaltatore si obbliga a svolgere i servizi di seguito descritti.
A. MANUTENZIONE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO TRACCIATI DELLE PISTE SCI DA FONDO, TRACCIATI ESCURSIONISTICI E AREE AD ALTRA DESTINAZIONE
LUDICO-SPORTIVA
Il presente servizio è obbligatorio e deve essere reso esclusivamente nei seguenti periodi:
- dal 15 ottobre al 15 novembre;
- dal giorno di chiusura stagionale delle piste da fondo al 15 maggio.
Il presente servizio include:
a) la manutenzione estiva delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato come descritta all’art. 28 del D.P.G.P. 11-51/1987.
In detto servizio sono incluse ogni opera, azione di asportazione di ostacoli e attività di sistemazione dei terreni interessati dalle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva e delle sue pertinenze al fine di:
- assicurare la perfetta efficienza del piano delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva e delle eventuali opere artificiali;
- assicurare il permanere della copertura vegetativa;
- evitare fenomeni di erosione delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva ,
purchè conformi al progetto di apprestamento delle piste medesime;
b) la preparazione e il riassetto precedente l’avvio dell’esercizio stagionale di tutte le piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato; in detto servizio si intende incluso l’apprestamento della segnaletica di sicurezza e direzionale nel rispetto della LP 7/1987 e del suo regolamento d’attuazione, nonché la posa di ogni attrezzatura e apprestamento (quale recinzioni, protezioni, delimitazioni, pali….) occorrente alla formazione dei tracciati delle piste da sci da fondo conformi e sicuri;
c) la manutenzione di tutte le piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato seguendo scrupolosamente il tracciato autorizzato al titolare dell’autorizzazione all’esercizio (A.S.I.S.) che sarà fornito in planimetria da A.S.I.S.. Nello svolgimento di queste attività dovrà essere garantito lo stato di efficienza e di sicurezza delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree in relazione a:
- la destinazione d’uso;
- le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla LP 7/1987, dal suo regolamento di attuazione, dall’atto di approvazione del progetto all’apprestamento e dell’atto di autorizzazione all’esercizio;
- le norme della LP 7/1987 e suo regolamento di attuazione;
- le norme stabilite dal Regolamento A.S.I.S. per la pratica dello sci da fondo al Centro Viote del Monte Bondone.
Nelle operazioni necessarie per la formazione e tracciatura di tutte le piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva l’Appaltatore dovrà:
− accedere alle piste da sci da fondo, ai tracciati e alle altre aree battute con mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste da sci da fondo e degli impianti solo fuori dall'orario di apertura o con pista da sci da fondo chiusa, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica;
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
− attraversare la sede stradale con i mezzi meccanici solo ove strettamente necessario ed ineliminabile, previa chiusura temporanea al traffico regolata da moviere osservando le modalità, le prescrizioni, la segnaletica e gli orari stabiliti dall’ordinanza del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento. Qualora non vi siano percorsi alternativi all’attraversamento stradale con i mezzi battipista, è cura dell’Appaltatore rivolgere annualmente alla Provincia autonoma di Trento, Servizio Gestione Strade, istanza di rilascio di ordinanza per la chiusura temporanea. Copia dell’ordinanza dovrà essere depositata ad A.S.I.S. entro il 30 novembre di ciascun anno;
− rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio parchi e conservazione della natura della Provincia autonoma di Trento per la battitura piste da sci da fondo all’interno della riserva naturale provinciale n. 32 Torbiera delle Viote;
d) la manutenzione ordinaria post chiusura dell’esercizio stagionale delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva e della segnaletica ai fini della sicurezza e di ogni altro obbligo da ciò derivante dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione;
e) il posizionamento di ogni bene mobile (pali, reti di delimitazione e contenimento, materassine, staccionate, segnaletica di sicurezza, catenelle, transenne, segnaletica di percorso…) sulle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente Capitolato, nonché la loro rimozione a fine stagione. Si informa che sulle aree delle piste da sci da fondo sono in essere usi per sfalcio del fieno e per pascolo ovino di terzi pertanto è vietato lasciare ingombro il suolo alla fine del periodo d’uso per le piste da sci da fondo;
f) ogni altra attività, prestazione e/o azione attribuita al ruolo di responsabile della manutenzione delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva e della segnaletica ai fini della sicurezza ai sensi della citata LP 7/1987 e dall’art. 27 del D.P.G.P. 11-51/1987 ed in particolare tutte quelle operazioni che garantiscono la sicurezza delle piste da sci da fondo aperte al pubblico attraverso la verifica dell'efficienza dell'attrezzatura allo scopo posizionata, quale reti di contenimento o di delimitazione, protezioni antiurto, segnaletica e simili, nonché la battitura del manto nevoso. Al responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza può essere attribuita la qualifica di "addetto alla sorveglianza" ai sensi dell'articolo 55, comma 3, della L.P. 7/1987.
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
Tutte le attività poste in essere per l’esecuzione dei servizi inclusi nel presente servizio A. devono essere svolte rispettando le seguenti prescrizioni individuate dall’Agenzia provinciale foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento in sede di concessione dei terreni demaniali ad uso piste da sci ponendo in essere, a propria cura e spese, tutte le azioni necessarie al loro rispetto: eventuali raschiature dovranno essere ripristinate e rinverdite alla fine della stagione invernale. Tutte le paline di segnalazione e delimitazione nonché tutta la cartellonistica inerente l’uso concesso dovrà essere posta in opera esclusivamente verso la fine del periodo di pascolo e quindi dopo il quindici ottobre. Parimenti tutte le medesime strutture dovranno essere completamente rimosse subito dopo la fine della stagione invernale e comunque entro il quindici maggio. E’ assolutamente vietato qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche per rassodare il manto nevoso o per la segnalazione delle piste. Alla fine della stagione invernale e comunque entro il quindici maggio si dovrà provvedere alla raccolta di ogni tipo di rifiuto o materiale presente sulle aree in concessione e nelle vicinanze. Durante il periodo vegetativo è fatto divieto di transito lungo i tracciati delle piste al fine di non danneggiare il raccolto del fieno. Eventuali lavori (da autorizzarsi da A.S.I.S. sentita la Provincia autonoma di Trento) dovranno essere effettuati durante la stagione autunnale. I lavori di taglio di piante in fregio alle aree in concessione o dei rami delle piante lungo i tracciati dovranno essere concordati con A.S.I.S. che, a sua volta, deve previamente acquisire il consenso della Provincia autonoma di Trento, e dovranno essere autorizzati dall’Autorità forestale.
B. BATTITURA DELLE PISTE DA SCI DA FONDO, DEI TRACCIATI ESCURSIONISTICI E DELLE AREE AD ALTRA DESTINAZIONE LUDICO-SPORTIVA
In presenza di neve, il presente servizio è:
- obbligatorio;
- quotidiano;
- da rendersi nel periodo dal 16 novembre a fine stagione invernale stabilita da A.S.I.S. (comunque entro fine aprile) con inizio obbligato dalle prime condizioni meteo che consentono l’innevamento naturale o artificiale, quest’ultimo se richiesto da A.S.I.S..
Il presente servizio include:
a) la battitura e la manutenzione quotidiana di tutte le piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle aree ad altra destinazione ludico-sportiva indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato sul tracciato autorizzato all’esercizio ed allestito e apprestato con il servizio A. di cui al precedente punto. Nello svolgimento di queste attività dovrà essere garantito lo stato di efficienza e di sicurezza delle piste, dei tracciati escursionistici e delle aree in relazione a:
- la destinazione d’uso;
- le norme LP 7/1987 e suo regolamento di attuazione;
- le norme stabilite dal Regolamento A.S.I.S. per la pratica dello sci da fondo al Centro Viote del Monte Bondone;
- le condizioni metereologiche;
- il numero di frequentatori.
Nelle operazioni necessarie per la battitura di tutte le piste da sci da fondo, dei tracciati e delle aree l’Appaltatore dovrà:
− aver cura di assicurare il mantenimento, per tutte le piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e delle altre aree indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato e durante tutto il periodo di apertura, le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla LP 7/1987, dal relativo regolamento di attuazione, dall’atto di approvazione del progetto all’apprestamento e dell’atto di autorizzazione all’esercizio;
− accedere alle piste da sci da fondo, ai tracciati e alle altre aree battute con mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste da sci da fondo e degli
impianti solo fuori dall'orario di apertura o con pista chiusa, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica;
− attraversare la sede stradale con i mezzi meccanici solo ove strettamente necessario ed ineliminabile, previa chiusura temporanea al traffico regolata da moviere osservando le modalità, le prescrizioni, la segnaletica e gli orari stabiliti dall’ordinanza del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento. Qualora non vi siano percorsi alternativi all’attraversamento stradale con i mezzi battipista, è cura dell’Appaltatore rivolgere annualmente alla Provincia autonoma di Trento, Servizio Gestione Strade, istanza di rilascio di ordinanza per la chiusura temporanea. Copia dell’ordinanza dovrà essere depositata ad A.S.I.S. entro il 30 novembre di ciascun anno;
− rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio parchi e conservazione della natura della Provincia autonoma di Trento per la battitura piste all’interno della riserva naturale provinciale n. 32 Torbiera delle Viote;
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
− rispettare le seguenti prescrizioni individuate dall’Agenzia provinciale foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento in sede di concessione dei terreni demaniali ad uso piste da sci ponendo in essere, a propria cura e spese, a tutte le azioni necessarie al loro rispetto: l’Appaltatore potrà procedere alla battitura delle piste da sci solamente in presenza di sufficiente copertura nevosa. Dette operazioni non dovranno arrecare danno alla cotica erbosa. Eventuali raschiature dovranno essere ripristinate e rinverdite alla fine della stagione invernale. È assolutamente vietato qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche per rassodare il manto nevoso o per la segnalazione delle piste. I lavori di taglio di piante in fregio alle aree in concessione o dei rami delle piante lungo i tracciati dovranno essere concordati con A.S.I.S. che, a sua volta, deve previamente acquisire il consenso della Provincia autonoma di Trento e l’autorizzazione dell’Autorità forestale.
In presenza di neve, il servizio di battitura piste/aree dovrà essere svolto quotidianamente, dopo le ore 16.00 (o nel periodo successivo al 15 febbraio dopo le ore 17.00) e prima delle ore 8.00, e, comunque, a piste da sci da fondo/aree chiuse ed in assenza di sciatori e utenti sulle piste da sci da fondo /aree.
Il servizio di battitura piste dovrà essere svolto perseguendo costantemente l'apertura di tutte le piste; in ogni caso, con condizioni di sicurezza garantite dovrà essere assicurata quotidianamente l'apertura di almeno una pista da sci da fondo.
b) la manutenzione quotidiana del manto nevoso durante i periodi di innevamento naturale e artificiale;
c) la dichiarazione quotidiana di agibilità (e dunque di apertura/chiusura) relativa a ciascuna pista da sci da fondo e a ciascun tracciato escursionistico.
L’Appaltatore dispone l'apertura giornaliera di ciascuna pista da sci da fondo e/o di ciascun tracciato previo accertamento delle condizioni di agibilità delle stesse, con particolare riferimento al pericolo di valanghe, allo stato della superficie sciabile, alla funzionalità degli apprestamenti di sicurezza e della segnaletica, nonché all'assenza di pericoli atipici.
L’Appaltatore dispone la chiusura di ciascuna pista da sci da fondo, di ciascun tracciato e/o area indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato avuto riguardo a:
- l’insorgere temporaneo di pericolo di valanghe;
- al verificarsi di cattive condizioni di agibilità;
- al verificarsi di situazioni di pericolo atipico.
In occasione di particolari situazioni che ne limitano la normale agibilità, l’Appaltatore può disporre la chiusura totale o parziale di ciascuna pista da sci da fondo pista da sci da fondo, di ciascun tracciato e/o area indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato. All’Appaltatore compete, oltre alla dichiarazione di agibilità/inagibilità, anche l’esecuzione di ogni azione e attività atte ad assicurare l’agibilità/l’inagibilità
dichiarate (apposizione segnaletica, verifica del suo rispetto, comunicazioni alla Provincia, comunicazione al titolare dell’attività di trasporto infortunati….).
La chiusura di piste da sci da fondo, tracciato e/o area va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste da sci da fondo, tracciato e/o area nei punti di vendita dei biglietti e presso il servizio di soccorso piste. Nel caso di chiusura delle piste da sci da fondo in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo, va segnalata agli ingressi della pista.
Ogni decisione in ordine alla chiusura delle piste da sci da fondo, tracciato e/o area deve essere comunicata al titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste (A.S.I.S.), entro le ore 8.00 della giornata in cui le piste vengono chiuse.
d) l’apprestamento di ogni azione e misura (apposizione segnaletica, verifica del rispetto, comunicazione al titolare dell’attività di trasporto infortunati….) atta ad assicurare l’effettività della dichiarazione di pista da sci da fondo riservata, tracciato escursionistico e/o area riservati a determinate categorie di utenti (quali snowboard, fondo tecnica libera, fondo tecnica classica, manifestazioni agonistiche, allenamenti, …) disposta da A.S.I.S. e comunicata per iscritto all’Appaltatore.
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
La presenza di piste da sci da fondo tracciato e/o area indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato riservate va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti, ai parcheggi e presso il servizio di soccorso piste e trasporto infortunati. Nel caso di mancata chiusura delle piste da sci da fondo in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo, la presenza della manifestazione va comunque segnalata agli ingressi della pista;
e) l’apprestamento di ogni azione e misura atta ad assicurare l’effettività della dichiarazione di pista da sci da fondo, di tracciato escursionistico o area parzialmente e/o totalmente chiuso in occasione di manifestazioni agonistiche, di manifestazioni di altro tipo e/o di tracciati allestiti per allenamento che limitino la normale agibilità della pista o del tracciato, disposta da A.S.I.S. e comunicata per iscritto all’Appaltatore. Tra le azioni e misure richieste all’Appaltatore si intendono incluse l’apposizione segnaletica, la delimitazione della superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori, la verifica del suo rispetto, la comunicazione al titolare dell’attività di trasporto infortunati….
In caso di chiusura parziale e qualora la superficie di pista da sci da fondo a disposizione degli sciatori non impegnati nella gara o nell'allenamento sia insufficiente a garantire la sicurezza e/o un normale traffico sciistico, l’Appaltatore deve procedere alla totale chiusura della pista.
La presenza di piste da sci da fondo chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti, ai parcheggi e presso il servizio di soccorso piste e trasporto infortunati. Nel caso di mancata chiusura delle piste da sci da fondo in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo, la presenza della manifestazione va segnalata agli ingressi della pista.
f) la dichiarazione (e l’apposizione della relativa segnalazione) di “percorso privo di manutenzione” non appena sia ultimata l’utilizzazione temporanea degli eventuali percorsi occasionali apprestati per esigenze temporanee;
g) la segnalazione agli utenti delle eventuali cattive condizioni del fondo (scarsità di neve, cumuli di neve ventata o artificiale, ecc.) delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e/o delle aree indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
all'inizio della pista, nei punti di vendita dei biglietti, ai parcheggi e presso il servizio di soccorso piste e trasporto infortunati;
Ogni decisione in ordine alle cattive condizioni del fondo delle piste da sci da fondo, dei tracciati e delle altre aree deve essere comunicata al titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste (A.S.I.S.), entro le ore 8.00 della giornata in cui le stesse sono rilevate o comunque immediatamente al loro manifestarsi;
h) lo sgombero neve dagli ingressi alle piste da sci da fondo, ai tracciati e alle aree;
i) la ricognizione al termine dell'esercizio giornaliero delle piste da sci da fondo e dei tracciati, al fine di verificare che sulle piste o sui tracciati non si attardino sciatori e utenti in attesa di interventi di soccorso; in tale occasione il servizio accerta altresì lo stato della segnaletica, degli apprestamenti di sicurezza, del manto nevoso, nonché l'eventuale presenza di pericoli atipici;
j) la formazione, la battitura e l’allestimento di tutte le aree giochi-snow tubing. Detto servizio deve garantire la fruibilità al pubblico nelle giornate di sabato, domenica e festivi nei mesi da dicembre a marzo, nonché durante tutti i giorni delle vacanze scolastiche di Natale. Il servizio su tale area comprende le seguenti attività da esplicitarsi nei tempi opportuni per renderla fruibile al pubblico stesso e comunque conclusa entro le ore 8.00:
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
− battitura dell’area e formazione del percorso di risalita e discesa, suddivise per slitte e per tubing; i percorsi di risalita devono essere esterni alle aree di discesa;
− posizionamento dei giochi e delle attrezzature prima dell’apertura dell’area (entro ore 9.30);
− ricovero delle attrezzature al termine dell’orario di chiusura.
In presenza di neve, il servizio di battitura piste da sci da fondo, tracciati e aree dovrà essere svolto dopo le ore 16.00 (o nel periodo successivo al 15 febbraio dopo le ore 17.00) e prima delle ore 8.00, e, comunque, a aree chiuse ed in assenza di sciatori e utenti sulle piste da sci da fondo, tracciati e/o aree.
È esclusa la bigliettazione e l’incasso dei corrispettivi per ingressi e noleggi del servizio che è in carico ad A.S.I.S.;
k) l’allestimento quotidiano dello spazio attrezzato con giochi per bimbi e pulizia della stessa;
l) la battitura delle piste da sci da fondo nonchè il posizionamento dell’attrezzatura e della segnaletica piste occorrente per tutte le gare e le manifestazioni autorizzate da A.S.I.S.; le piste dovranno essere allestite e attrezzate conformemente alle norme tecniche e alle regole del gioco stabilite dalle federazioni del Coni nel rispetto della segnaletica prevista dalla classificazione della pista. È facoltà dell’Appaltatore fornire, direttamente agli organizzatori delle gare ed a carico di questi ultimi, eventuali servizi complementari alle gare e manifestazioni e non previsti dal presente Capitolato: l’Appaltatore dovrà dare comunicazione ad ASIS dello svolgimento di tali servizi complementari;
m) il costante collegamento e coordinamento con A.S.I.S., ed in particolare con il responsabile dell'esecuzione del Contratto d’appalto individuato nel Direttore A.S.I.S. che potrà avvalersi del Responsabile del Centro Fondo Viote, e con gli altri soggetti presenti al Centro (responsabile soccorso piste e trasporto infortunati; gestore ristoro Viote);
n) la consegna ad A.S.I.S., a fine stagione invernale, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, di una relazione tecnica e d’esercizio contenente le criticità del servizio erogato con particolare attenzione all’impatto che esse hanno avuto sugli utenti e la rilevazione di soddisfazione utenti;
ASIS
Il Direttore
Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX
o) ogni altra attività, prestazione e/o azione attribuita al ruolo di responsabile della manutenzione dei tracciati e della segnaletica ai fini della sicurezza ai sensi della citata LP 7/1987 o richiesta da A.S.I.S. ed in particolare tutte quelle operazioni che garantiscono la sicurezza delle piste da sci da fondo aperte al pubblico attraverso la verifica dell'efficienza dell'attrezzatura allo scopo posizionata, quali reti di contenimento o di delimitazione, protezioni antiurto, segnaletica e simili, nonché la battitura del manto nevoso.
C. PREPARAZIONE PISTA DA SCI DA FONDO DESTINATA ALLA NEVE ARTIFICIALE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI NEVE ARTIFICIALE SU PISTA DESTINATA ALLA
NEVE ARTIFICIALE CON RELATIVA BATTITURA
Il presente servizio è eventuale; deve essere svolto solo se A.S.I.S. ne fa formale richiesta
scritta e nel rispetto delle condizioni climatiche (temperatura e umidità). A.S.I.S. stabilisce e comunica il periodo di attivazione dei punti di produzione/accumulo, il tracciato da innevare artificialmente e il periodo di produzione richiesta di neve artificiale. Sono a carico di A.S.I.S. gli oneri per l’approvvigionamento idrico e la fornitura di energia elettrica. I generatori di neve artificiale sono di proprietà di A.S.I.S. e forniti in comodato d’uso all’Appaltatore.
Il presente servizio include:
a) le operazioni necessarie al trasporto e al posizionamento nei punti obbligati indicati da
A.S.I.S. dei generatori di neve artificiale;
b) la gestione e la manutenzione dei punti di produzione e di accumulo della neve artificiale (ad es.: la manutenzione ordinaria dei pozzetti di attacco alla rete idrica e dei generatori, la gestione avvio/arresto dei generatori, la cura e la manutenzione delle manichette dei generatori di neve artificiale, svuotandole dell’acqua contenuta ad ogni utilizzo o arresto per indisponibilità dell’acqua impedendo in tal modo la formazione di ghiaccio nelle stesse, ..). Acquisito il benestare da A.S.I.S. all’avvio del presente servizio, l’Appaltatore, in funzione delle condizioni climatiche (temperatura e umidità) e d’intesa con A.S.I.S., dovrà:
− richiedere al fornitore d’acqua la disponibilità al pompaggio e concordare le modalità d’utilizzo dell’acqua;
− rilevare sullo specifico contatore i metri cubi d’acqua all’avvio del servizio, al 31 dicembre ed a fine stagione in modo che sia possibile risalire all’acqua consumata durante la stagione invernale per la produzione di neve artificiale;
− gestire la produzione di neve artificiale con i generatori di neve e le attrezzature rese disponibili da A.S.I.S..
c) la distribuzione della neve artificiale prodotta sul tracciato destinato alla pista da fondo con neve artificiale con la relativa battitura in modo da formare la pista da sci da fondo: tracciato preventivamente stabilito con A.S.I.S.;
d) la segnalazione agli utenti dell'eventuale produzione di neve artificiale durante l'orario di servizio della pista;
e) L’Appaltatore si impegna a consegnare un registro ove, giorno per giorno, risultino indicate:
✓ le ore lavoro uomo per l’allestimento e per l’assistenza al funzionamento;
✓ l’orario di funzionamento di ciascun generatore di neve artificiale;
✓ eventuali anomalie o interruzioni di funzionamento di ciascun generatore di neve artificiale.
Il registro potrà essere consultato durante la stagione dal Responsabile del Centro Fondo Viote del Monte Bondone;
f) ogni altra attività, prestazione e/o azione attribuita al ruolo di responsabile della manutenzione dei tracciati e della segnaletica ai fini della sicurezza ai sensi della citata LP 7/1987 o richiesta da A.S.I.S..
D. SOCCORSO SU PISTE DA SCI DA FONDO, TRACCIATI ESCURSIONISTICI ED AREE AD ALTRA DESTINAZIONE LUDICO-SPORTIVA NONCHE’ TRASPORTO INFORTUNATI
(a decorrere da stagione 2018-2019)
In presenza di piste dichiarate aperte, il presente servizio è:
- obbligatorio;
- quotidiano;
- continuativo in orario di apertura piste. Il servizio deve essere svolto attraverso la costante presenza presso l’edificio del Centro di almeno un operatore addetto al soccorso da prestarsi sulle piste da sci da fondo, sui tracciati e sulle aree indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato. La presenza dell’operatore è richiesta durante tutto l’orario di apertura giornaliero delle piste: l’orario è stabilito di anno in anno da A.S.I.S.. Per la stagione 2018-2019, dal 01.12.2018 o dal momento in cui le piste sono dichiarate aperto fino a fine stagione, è stabilito cosi:
a) 8.30-17.00 - dal momento in cui le piste sono dichiarate aperte fino al 15 febbraio;
b) 8.30-18.00 - dal 16 febbraio fino a fine stagione.
- da rendersi nel periodo dal 16 novembre fino a fine stagione di ogni anno con inizio obbligato dalle prime condizioni meteo che consentono l’innevamento naturale o artificiale, quest’ultimo se richiesto da A.S.I.S..
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Il presente servizio include:
a) il servizio di soccorso ed il trasporto degli infortunati per tutte le piste da sci da fondo, i tracciati e le aree indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato. Il servizio di trasporto degli infortunati deve essere assicurato fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe o alla più vicina area per atterraggio raggiungibile dall’elisoccorso; il servizio cessa con la consegna dell’infortunato al servizio sanitario o comunque su richiesta dell’infortunato stesso o dei suoi familiari. Il servizio è effettuato con mezzi di proprietà dell’Appaltatore del servizio (motoslitta, toboga, cassetta di pronto soccorso, DAE ecc…).
Gli addetti al soccorso ed al trasporto devono predisporre e avere costantemente disponibile l’attrezzatura necessaria a svolgere tale servizio nel modo più sicuro e più celere possibile. Il servizio deve essere prestato da operatori in possesso di adeguata formazione. Nello specifico:
• formazione al soccorso sulle piste da sci;
• formazione BLSD-PBLSD e abilitazione all’uso di DAE secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 958 dd. 16.06.2014 come integrata dalla delibera n. 195 dd. 22.2.2016 per operatori addetti al soccorso piste (parte C.1.6. “gruppi prioritari di popolazione” della Disciplina allegata alla citata delibera G.P. - corso di 20 ore + re- training triennale di almeno 6 ore);
• nonché addestrati al trasporto degli infortunati, in possesso di provata abilità nello sci da fondo e abili alla conduzione di mezzi di trasporto su pista (motoslitta);
b) il collegamento telefonico fisso e mobile con il Servizio 118 dell’APSS (o il servizio 112 dalla sua attivazione), al fine di interagire con il medesimo per le modalità di recupero dell’infortunato in pista (elisoccorso) o a bordo strada (ambulanza) e per il primo soccorso durante la fase di attesa dell’intervento del 118/112;
c) la comunicazione stagionale al Servizio turismo e attività sportive della Provincia autonoma di Trento e per conoscenza ad A.S.I.S. dell’elenco degli incidenti accertati sulle piste, specificandone la data, l’ora, la localizzazione, nonché l’età ed il sesso degli infortunati;
d) la compilazione, dopo ciascun infortunio ed entro 48 ore dall’infortunio, del report degli infortuni predisposto da A.S.I.S. da recapitare ad A.S.I.S. a mezzo fax al nr. 0461/959218 o pec xxxx.xxxxxx@xxx.xx. Il personale dell’Appaltatore del servizio dovrà curare i rilievi immediati sulle modalità di accadimento degli infortuni e sulle generalità dei soggetti coinvolti;
e) l’assistenza tecnica gratuita ai frequentatori del Centro per quanto riguarda le informazioni meteo, rischio valanghe e altri servizi ausiliari (aggiornamento delle informazioni sulla percorribilità delle piste, sulle condizioni metereologiche e delle neve, ecc.);
f) il costante collegamento a mezzo apparecchio ricetrasmittente con gli addetti alla manutenzione piste e al servizio cassa, siano essi dipendenti di A.S.I.S. o di terzi incaricati da A.S.I.S.. Il costante collegamento con il servizio 118 e gli altri servizi deputati alla gestione delle emergenze in loco;
g) la verifica, al momento della chiusura giornaliera delle piste, dell’avvenuto rientro al Centro di tutti gli utenti delle piste, dei tracciati e delle aree indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato;
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h) la redazione di una relazione stagionale dettagliata sull’andamento del servizio alla quale è allegata la comunicazione resa al Servizio turismo e attività sportive della Provincia autonoma di Trento sugli incidenti registrati.
I suaccennati servizi devono essere espletati in autonomia con proprio personale e mezzi e con spirito di collaborazione con gli addetti alla manutenzione del Centro Sci Fondo Viote del Monte Bondone, sia dipendenti A.S.I.S. che suoi contraenti.
E. PULIZIA E CUSTODIA DEL CENTRO E SORVEGLIANZA DELLE AREE AD ALTRA DESTINAZIONE LUDICO-SPORTIVA NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA, FESTIVI E
VACANZE NATALIZIE
Dal 16 novembre al 30 aprile il presente servizio è:
- obbligatorio;
- quotidiano.
Il presente servizio include:
1. l’apertura, chiusura e custodia del Centro, nonché dei beni mobili e immobili presenti, fatta eccezione per i locali, attrezzature, arredi e suppellettili costituenti l’esercizio commerciale bar e ristorante, nei periodi di sua apertura. L’Appaltatore assume l’incarico di custode del Centro e dei suoi beni mobili;
2. la pulizia del Centro, dei locali concessi in uso, dei servizi, degli spogliatoi, delle aree parcheggio e degli spazi di pertinenza del Centro con materiali e mezzi propri. Il servizio di pulizia è giornaliero e va prestato con almeno tre interventi quotidiani nei servizi igienici e negli spazi spogliatoi con mezzi e materiali propri. Esulano dal presente Contratto i locali e gli spazi esterni destinati all’esercizio commerciale bar e ristorante;
3. lo sgombero della neve con fresa dal perimetro dell’edificio del Centro (anche davanti a locali noleggio sci e ristorante) e del manufatto cassa;
4. il servizio di sorveglianza e sicurezza dell’area ludico-sportiva nei giorni di sabato, domenica e festivi e i giorni delle vacanze scolastiche di Natale con la presenza costante di un proprio addetto. A tal proposito si indicano le seguenti prescrizioni per l’esercizio e la sorveglianza di detta attività:
• le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto dovranno essere collocate in area idonea, a livello terreno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
• tali attrezzature dovranno essere ancorate a terra in modo idoneo (la norma prescrive almeno sei punti di ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti dovuti alla spinta del vento o ad altre cause;
• dovranno essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l’uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice; presso le attrezzature dovrà essere depositata dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle attrezzature e l’esecuzione a regola d’arte dell’impianto elettrico installato;
• in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
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• dovranno essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l’uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice; presso le attrezzature dovrà essere depositata dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle attrezzature e l’esecuzione a regola d’arte dell’impianto elettrico installato;
• in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
• tali attrezzature non potranno essere usate in caso di forte vento: in base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di Beaufort, tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne"); le attrezzature dovranno essere immediatamente sgomberate all’occorrenza;
• il motore di azionamento della soffiante dovrà essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle attrezzature;
• dovrà essere costantemente presente, durante l’utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato della sicurezza dell’utenza e di garantire l’eventuale immediato sgombero delle stesse;
• dovrà essere, in particolare, limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature; dovranno essere vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi e dovranno essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza dell’attrazione e degli utenti.
Tariffe dei servizi
1. La riscossione di ogni e qualsiasi tariffa d’uso delle piste, dei tracciati escursionistici e delle aree di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente Capitolato è competenza di A.S.I.S. nel rispetto del piano tariffario approvato annualmente dalla Giunta del Comune di Trento.
Orario di apertura piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici e altre aree ludico- sportive
1. L'esecuzione del servizio è prestata per assicurare i seguenti orari:
- orario di apertura delle piste da sci da fondo e dei tracciati escursionistici:
- dalle ore 8.45 alle ore 16.45 dall’inizio stagione fino al 15 febbraio;
- dalle ore 8.45 alle ore 17.45 dal 16 febbraio fino a fine stagione; l’apertura è prevista tutti i giorni della settimana;
- orario di apertura delle altre aree ludico-sportive (giochi e snow-tubing):
- dalle ore 10.00 alle ore 16.45 dall’inizio stagione fino al 15 febbraio;
- dalle ore 10.00 alle ore 17.45 dal 16 febbraio fino a fine stagione;
l’apertura è prevista nelle giornate di sabato, domenica, festivi e nel periodo delle vacanze scolastiche di Natale.
Norme che regolano il Contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il Contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
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b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h. le norme del codice civile;
i. le disposizioni della L.P. 21.4.1987, n. 7 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl. [e ogni altra eventuale normativa di settore da inserirsi a discrezione della stazione appaltante].
2. Il Contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del Contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il
più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Durata del Contratto e dei servizi
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 26, il servizio oggetto del presente Capitolato ha durata quattro stagioni invernali con decorrenza dal 15 ottobre 2017 e termine il 15 maggio 2021. Il servizio richiesto all’Appaltatore è circoscritto a ciascuna stagione invernale corrispondente al periodo 15 ottobre – 15 maggio di ciascun anno.
2. Il servizio potrà essere affidato per un ulteriore triennio (cioè per ulteriori tre stagioni invernali) oltre il primo quadriennio. L’eventuale nuovo affidamento potrà avvenire in forma scritta e alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’Appaltatore.
3. Sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti del Contratto.
4. Nel caso in cui, al termine del Contratto, non sia completata la procedura per una nuova assegnazione, l’Appaltatore sarà tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal Contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.
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Modificazioni del Contratto durante il periodo di validità
1. L’Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi alla disciplina delle modifiche del Contratto di cui all’articolo 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Corrispettivo del servizio. Modalità di liquidazione e conguaglio
1. Il corrispettivo annuo presunto e massimo del servizio è quello offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.500,00 (iva esclusa), calcolato secondo i prezzi unitari e le quantità indicate all’Allegato C) del presente Capitolato.
2. Detto importo annuale verrà liquidato in tre rate posticipate (fine novembre, fine febbraio, fine maggio) a seguito di invio di regolare fattura elettronica da parte dell’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all’articolo 21, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Nella terza rata di fine maggio, si procederà al conguaglio delle prestazioni rese secondo i servizi, le quantità e i giorni prestati per ciascun servizio/attività soggetto a conguaglio come previsto nei servizi alle lettere B., C.2., D. dell’art. 3 del presente Capitolato e nell’Allegato C) al presente Capitolato. Non sono soggetti a conguaglio annuale i servizi indicati con la lettera A., C1. ed E nell’Allegato C) al presente Capitolato.
3. La fatturazione di cui ai commi 1 e 2 sarà liquidata previo accertamento con esito positivo dei seguenti punti:
- regolare esecuzione delle prestazioni eseguite dichiarata nello stato di avanzamento trimestrale dal Direttore dell’esecuzione del Contratto;
- regolare esecuzione rispetto a quanto espresso nell’offerta tecnica depositata in sede di gara;
- esibizione da parte dell’Appaltatore del DURC attestante la correttezza dell’Appaltatore rispetto al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- solo per la terza rata di conguaglio, dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dal Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento riferita all’Appaltatore.
4. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni anche ai sensi del comma 3 del presente articolo, viene effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato e specificato dall’Appaltatore nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010. Il termine è sospeso qualora la fattura resa sia incompleta, contestata o fiscalmente irregolare. Il termine è altresì sospeso in pendenza di rilascio di DURC o di dichiarazione di regolarità retributiva del Servizio lavoro della P.A.T.; il termine è altresì sospeso in presenza di irregolarità retributive o assicurative o previdenziali dei lavoratori dell’Appaltatore secondo quanto previsto all’art. 13 in tema di trattamento e tutela dei lavoratori. Nulla è dovuto all’Appaltatore a titolo di interessi, indennizzo o risarcimento per la sospensione dei termini di pagamento secondo i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. La liquidazione dell’ultima rata trimestrale di Contratto d’appalto (pagamento del saldo) viene disposta a seguito dell’acquisizione:
- della dichiarazione di regolarità retributiva del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento dell’Appaltatore;
- dell’acquisizione di DURC regolare dell’Appaltatore;
- del verbale di riconsegna dei beni mobili e dei luoghi di prestazione del servizio;
- dell’accertamento di assenza d’inadempimenti previsti all’art. 26 (“Risoluzione del Contratto”) del presente Capitolato;
- del certificato di verifica di conformità definitivo rilasciato dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell’esecuzione del Contratto.
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6. In caso di associazione temporanea di imprese ciascun componente dell’associazione medesima dovrà emettere fatture intestate ad A.S.I.S., ognuno per la propria quota di partecipazione all’appalto, come dichiarata in sede di gara. Nel caso di consorzio di imprese, qualora risulti dallo statuto o da altro documento societario, potrà accettarsi la sola fatturazione dell’impresa mandataria.
7. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore, a pena di nullità del Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del Contratto sottoscritto con l'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi - A.S.I.S. (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi -
A.S.I.S. (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente Contratto alla l'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi - A.S.I.S..”.
3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Contratto.
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5. Le parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto. L’Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la ditta aggiudicataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG n. 69607901A0).
Revisione prezzi
1. Il corrispettivo posto a base di gara scontato del ribasso offerto in sede di gara, per ogni servizio previsto nell’Allegato C), sarà sottoposto a revisione prezzi annuale secondo il tasso di inflazione programmata di ciascun anno.
Direttore del servizio dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve designare, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, e mantenere per tutta la durata dell’appalto, il Direttore del servizio dell’Appaltatore, che figura suo rappresentante e responsabile unico dell’appalto.
2. Il Direttore del servizio dell’Appaltatore ha il compito di assicurare il buon andamento del servizio, assicurare l’esecuzione dei piani operativi nonché l’osservanza di tutte le norme contrattuali ed, in particolare:
a) organizza e mantiene in essere per l’intera durata dell’appalto tutti gli adempimenti previsti in capo all’Appaltatore dalle disposizioni del presente Capitolato e dai suoi allegati;
b) dà esecuzione all’offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore;
c) promuove l’organizzazione, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, sviluppando le procedure di controllo e di autocontrollo previste in appalto; gestisce e porta a risoluzione le non conformità rilevate da A.S.I.S.;
d) programma le lavorazioni, con particolare riferimento ai risultati attesi in Capitolato, e ne gestisce e controlla l’esecuzione;
e) gestisce gli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla tutela delle condizioni retributive, assicurative e previdenziali del personale;
f) presenzia alle riunioni convocate da A.S.I.S.;
g) è costantemente reperibile nelle ore diurne dal 15 ottobre al 15 maggio di ciascun anno
h) è autorizzato a rappresentare l’Appaltatore per definire scelte operative con A.S.I.S.;
i) gestisce l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile in collaborazione con il Direttore dell’esecuzione del contratto e il Responsabile dell’Ufficio giuridico-amministrativo di A.S.I.S..
3. Eventuali sostituzioni del Direttore del servizio dell’Appaltatore devono essere preventivamente comunicate ad A.S.I.S. e dalla stessa preventivamente approvate. Non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del servizio per cui, fino alla data di comunicazione dell’approvazione da parte del Direttore di A.S.I.S. della proposta di sostituzione, la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona di cui si chiede la sostituzione.
Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S..
Incaricato della gestione del Contratto d’appalto per A.S.I.S.
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1. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. è il Direttore di A.S.I.S.. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto esercita le funzioni e le facoltà attribuite e descritte a questo ruolo nel presente Capitolato e nei suoi allegati; esercita, altresì, tutti i compiti attribuiti alle figure del Direttore dell’esecuzione del Contratto di servizi e del Responsabile del procedimento di appalti di servizi dalla legge provinciale n. 2 del 2016 e xx.xx. e dal D.Lgs 50/2016 e xx.xx. (Codice dei contratti pubblici).
Controllo sull’esecuzione del servizio
1. Nell’esecuzione delle prestazioni di servizio dedotte in Contratto d’appalto, salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme del presente Capitolato, l’Appaltatore farà esclusivamente capo al Direttore dell’esecuzione del Contratto e al suo Staff tecnico.
2. I servizi resi dall’Appaltatore saranno sottoposti a verifica di conformità e controllo sulla base del presente Capitolato e suoi allegati, dell’offerta tecnica depositata, delle procedure di audit approvate da A.S.I.S..
3. A.S.I.S., per mezzo di suoi dipendenti e/o incaricati, e il Comune di Trento in forza del Contratto d’appalto di servizio che disciplina i rapporti A.S.I.S. – Comune di Trento, eserciteranno la facoltà di controllo in merito all’esecuzione del servizio, che si esplicherà mediante verifica di conformità e controllo sul rispetto:
• degli obiettivi di servizio/risultato e gli standard di servizio indicati in Contratto d’appalto;
• delle modalità e le condizioni di erogazione del servizio previste dal presente Capitolato e suoi allegati;
• dell’offerta tecnica e dell’offerta economica depositate in sede di gara dall’Appaltatore.
Avvio dell’esecuzione del Contratto
1. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con l’Appaltatore. Il verbale viene redatto in
doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. e dall’Appaltatore.
3. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del Contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto.
4. Nel caso l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Sospensione dell'esecuzione del Contratto
1. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Condizioni economico-normative e tutela da applicare ai lavoratori e soci lavoratori
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1. L’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori procedono all’assunzione dei lavoratori e dei soci lavoratori dipendenti da società cooperative secondo la vigente normativa sul collocamento.
A.S.I.S. si riserva di chiedere all’Appaltatore e agli eventuali Subappaltatori copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al personale occupato sul servizio oggetto del presente Contratto.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, per l’intera durata del Contratto d’appalto, l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale (CCNL) per i dipendenti degli impianti sportivi. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico- normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e eventuale futuro CCPL per i dipendenti degli impianti sportivi;
b) mensilità aggiuntive CCNL e eventuale futuro CCPL per i dipendenti degli impianti sportivi;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e eventuale futuro CCPL per i dipendenti degli impianti sportivi;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
3. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse
provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
4. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’Appalto.
5. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti degli Enti preposti.
6. L’Appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale SubAppaltatore a corrispondere ai lavoratori del Subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
ASIS
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7. In presenza di soci lavoratori di società cooperative, l’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono altresì rispettare il trattamento giuridico ed economico dei soci lavoratori previsto dalla L. 3.4.2001, n. 142 e xx.xx. e dal regolamento interno adottato dalla cooperativa.
8. A.S.I.S. provvederà almeno annualmente a richiedere al Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento il rilascio della dichiarazione di regolarità retributiva per l’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori ai fini della verifica del rispetto delle condizioni retributive risultanti dal Contratto collettivo nazionale e, eventuale Contratto integrativo territoriale, di lavoro, indicati al comma 2 del presente articolo.
9. Al manifestarsi di uno dei seguenti casi a carico dell’Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori:
− DURC attestante irregolarità ancorchè ad un solo ente previdenziale e assistenziale e ancorchè di importo non grave;
− causa ostativa al rilascio del DURC ai sensi del D.M. 30.01.2015;
− dichiarazione del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento attestante irregolarità rispetto al trattamento retributivo o comunque procedimento in corso per il rilascio di detta dichiarazione,
A.S.I.S. sospende i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente Contratto fino ad avvenuta integrale regolarizzazione.
In presenza di una quantificazione certa dell’irregolarità assicurativa, assistenziale, previdenziale e retributiva, A.S.I.S. applica le norme del Codice dei contratti pubblici e del suo eventuale regolamento di attuazione.
In presenza di gravi o reiterate irregolarità, A.S.I.S. ha diritto, previa diffida alla regolarizzazione inviata all’Appaltatore e da questi disattesa, ad assumere ulteriori determinazioni oltre alla sospensione dei pagamenti, ivi inclusa la revoca dell’appalto nei casi di maggiore gravità con facoltà di trattenere dagli importi scaduti le somme necessarie alla regolarizzazione delle posizioni assicurative, assistenziali, previdenziali e retributive irregolari.
Per la sospensione dei pagamenti, per le detrazioni e per gli altri eventuali provvedimenti adottati da A.S.I.S. ai sensi del presente comma, l’Appaltatore e i Subappaltatori non possono opporre eccezione alcuna ad A.S.I.S., né a titolo di risarcimento danni, né a titolo di interessi moratori al saggio legale ex art. 1284 del codice civile o al saggio di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.
00.Xx caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a tutti i componenti del raggruppamento (mandanti e mandataria) e a tutti i consorziati purchè esecutori del servizio. Il mandatario del
raggruppamento temporaneo di imprese e il consorzio devono provvedere alle comunicazioni sopra riportate per sé e per i propri mandanti e consorziati.
00.Xx fini della verifica dell’applicazione del presente articolo, l’Appaltatore e i suoi Subappaltatori devono trasmettere, alla data di stipulazione del Contratto d’appalto e successivamente semestralmente, al Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa Inps e Inail.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
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1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del Contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dal CCNL, o eventuale CCPL, per i dipendenti degli impianti sportivi, in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’Appalto, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’Appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’Appalto.
2. A tale proposito l’Appaltatore e le suddette Organizzazioni Sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo Appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’Appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto a marzo della stagione precedente prima della scadenza naturale del Contratto, nell’Allegato – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L’Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
in tema di sicurezza dei lavoratori e di salute sul luogo di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali Subappaltatori, le disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in tema di sicurezza dei lavoratori, di salute sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l’uso delle attrezzature specifiche e dei prodotti specifici per ogni tipo di lavorazione prestata, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sui luoghi oggetto del servizio, volta ad identificare ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso. L’Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti e collaboratori e i propri Subappaltatori di tutti i rischi residui eventualmente presenti sugli impianti e comunicati da A.S.I.S..
L’Appaltatore dovrà inoltre informare e curare l’apprestamento di tutte le misure idonee a ridurre o eliminare i rischi da contatto rischiosi (rischi interferenziali) tra lavorazioni dell’Appaltatore e del SubAppaltatore, di A.S.I.S. e degli altri soggetti presenti sulle piste e sulle aree.
3. Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme specifiche vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all’indizione dell’appalto.
4. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di cartellino di riconoscimento completo di fotografia, di divise uniformi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi, tra i quali si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
− la protezione degli elementi delle macchine: quando costituiscono un pericolo, gli stessi devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza; tali dispositivi di sicurezza non possono essere rimossi, neanche temporaneamente;
− la dotazione delle macchine di dispositivi contro la proiezione dei materiali;
− la dotazione di indumenti e DPI per l’uso di ogni mezzo meccanico;
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− il mantenimento della distanza di sicurezza di lavoro onde evitare rischi per sè e per altri;
− l’adozione dei provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l’intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore;
− la fornitura ad ogni gruppo di lavoro di pacchetto di medicazione per primo pronto soccorso;
− l’installazione di opportuni cartelli di segnalazione del pericolo previsti nell’uso dei materiali e degli attrezzi impiegati e delle prescrizioni d’uso degli indumenti e dispositivi di protezione individuale.
5. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
6. L’Appaltatore si obbliga a adottare le misure idonee ad assicurare l’assenza e/o la riduzione al minimo di rischi da interferenze individuati all’allegato DUVRI (allegato D del presente Capitolato) eventualmente integrato dalle ulteriori disposizioni che, in sede di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, dovessero emergere.
7. L’Appaltatore è tenuto, quale responsabile della manutenzione delle piste da sci da fondo, dei tracciati escursionistici, delle aree ludico-sportive indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato e della segnaletica di dette aree ai sensi della L.P. 7/1987 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione, ad osservare e divulgare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione, servizi tecnici e di assistenza rimessi alla figura del responsabile della manutenzione dei tracciati e della segnaletica ai fini della sicurezza della disciplina provinciale di riferimento.
8. Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere eseguito dall’Appaltatore con organizzazione autonoma di mezzi, materiali, parti di ricambio e carburanti e con l'impiego di proprio personale dipendente con divieto di subappalto non preventivamente autorizzato.
Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto
1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. A.S.I.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di Contratto relativi a prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
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5. Il Contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. Il Contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..
Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto (comprensivo degli oneri di sicurezza).
2. L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 9.
4. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo complessivo dei servizi da subappaltare in quanto quest’ultimo va calcolato in riferimento all’importo complessivo del Contratto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipula del Contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del Contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e
subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del Contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
7. L’Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del Contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Fallimento e vicende soggettive dell’Appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
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2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad A.S.I.S. mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; A.S.I.S. procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del Contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Obblighi assicurativi
1. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno o infortunio che possa derivare ad A.S.I.S. e/o al Comune di Trento e/o alla Provincia autonoma di Trento e/o a soggetti terzi e/o a cose arrecato nel corso dell’adempimento del Contratto d’appalto e dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato ivi compresa l'eventuale responsabilità per fatti posti in essere da altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti dall'Appaltatore per il suddetto adempimento e per la suddetta esecuzione.
2. In ogni caso l’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte in adempimento del Contratto d’appalto ed in esecuzione del presente Capitolato.
3. Qualora richiesto dall’Appaltatore, l’accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante di A.S.I.S. alla presenza del Direttore dell’esecuzione del Contratto dell’Appaltatore e riportato in verbale, in modo tale da consentire all’Appaltatore di intervenire nella stima. Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, A.S.I.S. provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
4. Qualora l’Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, A.S.I.S. è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
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5. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne A.S.I.S. da qualsiasi danno a terzi, ivi incluso il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento, e/o pretesa di risarcimento da terzi sollevata anche direttamente nei confronti di A.S.I.S. che possa derivare dall'adempimento del Contratto d’appalto e dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato; a tal fine l'Appaltatore si impegna a presentare, all’atto della stipulazione del Contratto d’appalto, idonea e specifica polizza assicurativa “All risk” attivata per assicurare tutte le attività oggetto del servizio in appalto, di validità ed efficacia pari a tutta la durata del Contratto d’appalto in oggetto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo regolarmente autorizzata ad operare in Italia, che copra ogni rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT) e di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per danni comunque arrecati a cosa o persone o animali nell’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto, con massimale unico non inferiore a Euro 4.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose. La polizza dovrà essere prestata anche per le seguenti ulteriori coperture:
▪ Danni alle cose e alle aree in consegna e custodia (massimale minimo Euro 300.000,00 per sinistro e per anno);
▪ Danni alle cose e alle aree indicate al comma 1 dell’articolo 2 del presente Capitolato su cui si eseguono i servizi (massimale minimo Euro 300.000,00 per sinistro e per anno);
▪ Danni da interruzione di esercizio dell’attività di A.S.I.S. e/o di terzi (massimale minimo Euro 150.000,00 per sinistro e per anno).
6. L'Appaltatore al fine di dimostrare l'esatto adempimento delle obbligazioni allo stesso derivanti dai precedenti commi 1 e 4 si impegna a consegnare ad A.S.I.S., prima della stipula del Contratto d’appalto, copia della polizza stipulata in conformità al comma 5 unitamente a copia della quietanza emessa dalla Compagnia a riprova dell'avvenuto e regolare pagamento del premio di polizza della prima annualità. La copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento del premio dovrà essere trasmessa ad A.S.I.S. per ogni annualità di durata del rapporto.
7. Non saranno accettate polizze assicurative difformi da quanto previsto dal presente Capitolato o che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico di A.S.I.S..
8. Nel caso di deposito di polizza assicurativa non conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato, si riterrà che alla mancata stipulazione del Contratto d’appalto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa aggiudicataria.
9. La mancata costituzione della polizza assicurativa determina la revoca da parte di A.S.I.S. dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
00.Xx caso di recesso dalla polizza, la compagnia assicurativa o l’Appaltatore in caso di recesso sono obbligati ad informare preventivamente A.S.I.S..
Inadempimenti contrattuali. Penali e detrazioni economiche
1. L’Appaltatore sarà tenuto, nei confronti di A.S.I.S. al pagamento delle penali, degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
a) violazione di obblighi di Capitolato e dei suoi allegati;
b) inadempimenti a obbligazioni contrattuali;
c) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Appaltatore, di uno o più servizi;
d) impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di qualità dei servizi oggetto dell’appalto.
2. Gli inadempimenti contrattuali di cui al comma 1 saranno accertati dagli incaricati di A.S.I.S. (Direttore dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. e suo Staff tecnico), con autonomi sopralluoghi o con verifiche sulle segnalazioni degli utenti, e dagli incaricati del Comune di Trento.
3. Per gli inadempimenti contrattuali A.S.I.S. ha facoltà di applicare per ciascuna inosservanza le seguenti penali:
− mancata battitura giornaliera piste, totale o parziale, entro le ore 8.00: penale pari a Euro 1.000,00 per ogni servizio non eseguito;
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− mancata apertura giornaliera di almeno una pista in presenza di neve entro le ore 8.00: penale pari a Euro 1.000,00;
− mancata manutenzione piste, tracciati, beni, attrezzatura e mezzi del Centro: penale pari a Euro 500,00 per ogni attività, segnalata o meno da A.S.I.S., non eseguita;
− omesse segnalazioni di chiusura piste/tracciati, di riserva, di condizioni del fondo non idonee: penale pari a Euro 300,00 per ogni omissione;
− mancata presenza del servizio soccorso piste o del servizio del servizio di trasporto infortunati: penale pari a Euro 1.000,00 per ogni omissione;
− mancata presenza degli addetti alla produzione di neve artificiale: penale pari a Euro 500,00 per ogni omissione;
− mancato o inadeguato servizio di pulizia: penale pari a Euro 250,00 per ogni rilievo di servizio non eseguito o inadeguato;
− altre mancanze/violazioni di adempimento del presente Capitolato: penale variabile da Euro 300,00 a Euro 1.000,00 per ogni mancanza.
4. Le penalità saranno previamente comunicate all’Appaltatore a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata; nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a recuperarle mediante trattenuta sugli importi dovuti all’Appaltatore, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerle sull’importo della garanzia definitiva, fatta ulteriormente salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 26 (“Risoluzione del Contratto”), comma 2, lettere f) e g) del presente Capitolato.
5. L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del presente Contratto d’appalto.
Risoluzione del Contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del Contratto si applica l’articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto per grave inadempimento, con riserva di risarcimento danni, secondo quanto previsto all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) mancata, tardiva o non conforme nomina del Direttore del servizio dell’Appaltatore (violazioni art. 12 del presente Capitolato);
b) mancato deposito o inefficacia della polizza assicurativa di cui all’art. 24 del presente Capitolato;
c) ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) ripetuta inosservanza delle misure e degli obblighi previsti nel DUVRI (Allegato 4 al presente Capitolato) o nella procedura di coordinamento e collaborazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
e) ripetuta inosservanza degli obblighi posti a tutela del trattamento economico e/o assicurativo e/o previdenziale dei lavoratori e dei collaboratori (violazioni art. 17 del presente Capitolato);
f) quattro inadempienze dell’Appaltatore per qualsiasi servizio affidato che generano altrettante penali contrattuali constatate nell’arco di una stagione invernale;
g) accumulazione di penali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi periodo emesse, per un importo pari o superiore al 10% del valore di Contratto;
h) ripetute rilevazioni di non conformità agli indicatori di audit, indicati all’articolo 14 del presente Capitolato, rilevati in sede di audit A.S.I.S. eseguiti con specifiche check list;
i) due rilevazioni consecutive di indici di soddisfazione dell’utente inferiori a quelli previsti da A.S.I.S. rilevate da A.S.I.S. con l’erogazione di specifico questionario;
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j) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
k) frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
l) sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante dell’Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
m) mancata esecuzione, parziale o totale, dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
n) cessazione dell’attività d’impresa da parte dell’Appaltatore;
o) cessione, totale o parziale, del Contratto (violazioni art. 20 del presente Capitolato);
p) per il venire meno, nel corso della durata del Contratto, di anche uno solo dei requisiti di partecipazione previsti nel bando;
q) subappalto non autorizzato;
r) sospensione e/o interruzione, anche solo parziali, del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o caso fortuito.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il Contratto d’appalto si intenderà risolto a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata, con la quale A.S.I.S. contesterà i casi presupposti nel precedente comma e dichiarerà di avvalersi delle presenti clausole risolutive per grave inadempimento, senza che l’Appaltatore abbia in tal caso nulla a pretendere anche a titolo di indennizzo o di risarcimento. L’esercizio del diritto di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo non produce effetti sulle prestazioni già eseguite fino alla data della dichiarazione di risoluzione e non dà luogo all’attribuzione di alcun indennizzo per la parte di servizi non eseguita.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto d’appalto ai sensi del presente articolo, per qualsiasi ragione vi si addivenga, A.S.I.S. si riserva la facoltà di rifiutare lo svincolo della cauzione per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che A.S.I.S. sosterrà per fare eseguire in proprio o da terzi il servizio.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Appaltatore.
5. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese effettuate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso
pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.
6. Le parti espressamente approvano che il Contratto si intende risolto il 31 dicembre 2017 qualora il Comune di Trento non confermi l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2017, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente Contratto.
7. Le parti espressamente approvano che il Contratto si intende altresì risolto il 31 dicembre 2020 qualora il Comune di Trento non approvi il prolungamento della durata statutaria di
A.S.I.S. al periodo successivo al 31 dicembre 2020, oltrechè l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento e la messa a disposizione del Centro Fondo Viote del Monte Bondone per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente Contratto.
8. In ciascuno dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, la risoluzione si verifica di diritto quando
A.S.I.S. comunica all’altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi delle clausole risolutive espresse nei precedenti commi 6 e 7.
Recesso unilaterale di A.S.I.S.
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1. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi tempo del recesso unilaterale di A.S.I.S. dal Contratto d’appalto con preavviso di 60 giorni qualora:
a. A.S.I.S. intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato in relazione a modifiche normative, organizzative, territoriali e/o contrattuali tra A.S.I.S. e il Comune di Trento;
b. sopravvenute norme o fatti non dipendenti dalla volontà di A.S.I.S. rendano impossibile la prosecuzione del Contratto d’appalto.
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Disposizioni comuni per i casi di risoluzione e di recesso
1. In caso di risoluzione del Contratto d’appalto di cui agli articoli 26, 31 e 33 del presente Capitolato o di recesso dal Contratto di cui all’articolo 27 del presente Capitolato, l’Appaltatore deve impegnarsi a consegnare ad A.S.I.S. gli spazi e i beni mobili consegnati entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta risoluzione o recesso.
2. Entro il termine sopra detto l’Appaltatore deve liberare da eventuale deposito gli spazi in gestione A.S.I.S. caricandosi delle spese per lo sgombero e il conferimento in centro di raccolta autorizzata.
3. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Appaltatore, A.S.I.S. trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Appaltatore stesso.
Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali – Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dai concorrenti, e quindi anche dall’Appaltatore, saranno raccolti dall’Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in xxx 0 Xxxxxxxx, x. 00/0, xx Xxxxxxx xx Xxxxxx per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del Contratto d’appalto, dei suoi atti integrativi, modificativi o di rinnovo. Il trattamento dei dati personali (registrazione,
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organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informatici mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari. Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell’ambito del controllo amministrativo e politico sull’attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all’Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, al Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento, all’Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); il Contratto d’appalto e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, oltre che – se diversi dai precedenti - agli incaricati dell’Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S. e dell’Ufficio tecnico di A.S.I.S.. I dati sono altresì comunicati allo studio notarile incaricato del rogito del Contratto d’appalto e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. per le deliberazioni conseguenti. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento. I dati relativi all’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle L.P. 2/2016, possono essere pubblicati su quotidiani a diffusione regionale e nazionale, oltre che – ove necessario per la procedura di gara - sulla Guce, sulla Guri, sul sito Ministero delle Infrastrutture e sul sito A.S.I.S. xxx.xxxx.xxxxxx.xx. I dati e le motivazioni dell’aggiudicazione sono altresì comunicati ai candidati, agli offerenti e agli eventuali ricorrenti espressamente dal D.Lgs. 50/2016.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.P. 2/2016 qualora l’Impresa intenda partecipare alla gara oggetto del presente Capitolato, nonché ai fini della stipulazione del Contratto d’appalto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l’impossibilità di stipulare il Contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.
3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Titolare del trattamento è A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara è il Responsabile dell’Ufficio giuridico-amministrativo di A.S.I.S.. Responsabile esterno del trattamento dei dati con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale è l’Appaltatore nella figura del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
5. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del Contratto d’appalto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall’informativa.
6. Nell’ambito dell’attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della Stazione appaltante.
2. L’Appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel Contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
7. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al Contratto stesso.
8. L’Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
9. La nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
5. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
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Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del Contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Divieto di dichiarazioni e comportamenti lesivi
1. L’Appaltatore si impegna a non formulare giudizi né a rilasciare dichiarazioni né a assumere comportamenti che possano:
• creare nocumento alla stazione sciistica Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx, ad
A.S.I.S. e al Comune di Trento,
• danneggiare o ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto,
• danneggiare l’immagine della stazione sciistica Centro Fondo Viote del Monte Bondone, di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
2. L’Appaltatore e tutti i suoi collaboratori/dipendenti si impegnano in particolare a non formulare giudizi sui servizi e/o sul personale di A.S.I.S., nonché sui servizi e/o sul personale di Appaltatori di A.S.I.S. a qualsiasi titolo presenti al Centro Fondo Viote del Monte Bondone, pena la risoluzione del Contratto.
Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione appaltante si riserva di recedere dal Contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Disposizioni anticorruzione
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1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento di A.S.I.S., e per quanto dallo stesso non disciplinato dal Codice di comportamento del Comune di Trento, approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto.
Elezione di domicilio dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve indicare nel Contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Documenti che fanno parte del Contratto d’appalto e spese contrattuali
1. Il Contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica con l’assistenza di un notaio scelto ad insindacabile giudizio di A.S.I.S..
2. Il Contratto d’appalto sarà costituito dai seguenti documenti, parti integranti e sostanziali dello stesso:
a) il presente Capitolato d’appalto e suoi allegati;
b) l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
c) l’offerta economica dell’Appaltatore;
d) il DUVRI;
e) eventualmente, atto costitutivo dell’associazione temporanea di impresa e dichiarazione di riparto delle attività tra i componenti dell’associazione temporanea di impresa depositata in sede di gara.
3. Tutte le spese per l’imposta di bollo, di registrazione, notarili e/o roganti, tutti gli altri eventuali oneri tributari, inerenti al verbale di aggiudicazione e al Contratto d’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore.
Definizione delle controversie e foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie inerenti all’esecuzione, all’interpretazione e all’applicazione del presente Capitolato e del relativo Contratto d’appalto, che non si siano
potute definire preventivamente in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del Contratto che al termine dello stesso, sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.
Norma di chiusura
1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del Contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.
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Allegati:
A) Piste da sci da fondo e tracciati;
B) Elenco beni di A.S.I.S. o del Comune di Trento presenti al Centro e in dotazione all’Appaltatore.
C) Quantità, frequenze e prezzi dei servizi in appalto;
D) DUVRI.