ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
Dipartimento per le politiche antidroga
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti principalmente di natura sintetica.
Progetto
“Hermes”
Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in via della Ferratella in Laterano, 51 – 00000 Xxxx (di seguito DPA), codice fiscale n. 80188230587, rappresentato dal Capo Dipartimento, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
e
la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, con sede in xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0/000 - 00000 Xxxx (di seguito DCSA), codice fiscale n. 80202230589, rappresentata dal Direttore Centrale, Dir. Gen. di P.S. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Visti:
- la legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, con cui viene consentito alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli articoli 9 e 10 del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con i quali sono stabiliti - sul piano nazionale - i compiti e le funzioni di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti della DCSA e - sul piano esterno - i compiti della citata Direzione Centrale nella cooperazione internazionale, sia con i collaterali Organi esteri sia con le competenti Organizzazioni internazionali;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante “Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga”, con il quale è stata istituita la DCSA;
- il decreto Interministeriale 15 giugno 1991, recante “Articolazione interna della DCSA”, con il quale sono determinati i compiti e le funzioni delle sue strutture interne nonché l’impiego del personale delle tre Forze di Polizia con competenza specifica;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri e Sottosegretari delegati;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella
legge 14 luglio 2008, n. 121;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, recante l’istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga, registrato alla Corte dei Conti in data 17 novembre 2009 – Reg. n. 10 – foglio n. 62;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2012 – Reg. n. 9 – foglio n. 313 e, in particolare, l’articolo 17, con il quale sono disciplinati funzioni e competenze del Dipartimento per le politiche antidroga;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2012, con il quale si stabilisce l’organizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga;
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nell’ambito di applicazione del Nuovo Codice degli Appalti;
- l’Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2017 tra il DPA e l’Istituto Superiore di Sanità relativo al Sistema Nazionale di Allerta Precoce antidroga per l’identificazione e la segnalazione di sostanze psicoattive e successivo accordo sugli standard;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2018 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, concernente “Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Interno” e, in particolare l’art.4, comma 2, lettera h);
- il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 gennaio 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 501 del 27 febbraio 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio tecnico scientifico e affari generali nell’ambito del Dipartimento per le politiche antidroga, alla dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 2012 del 23 ottobre 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga al Cons. Xxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che:
− il DPA è individuato quale struttura nazionale di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga;
− la DCSA svolge funzioni di pianificazione e coordinamento delle Forze di Polizia in materia di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e, più in generale, per le finalità connesse alla riduzione dell’offerta di droghe (supply reduction);
− vada perseguita e ulteriormente valorizzata ogni possibile sinergia tra gli Enti specificamente competenti nella prevenzione e repressione dei fenomeni connessi
all’uso delle sostanze stupefacenti, in un quadro condiviso di interventi per l’accrescimento della cooperazione in tale specifico settore;
− la strategica sinergia consentirà la realizzazione di un significativo potenziamento delle proiezioni operative, sia del DPA che della DCSA, nei settori individuati dall’Accordo di collaborazione, anche attraverso la valorizzazione dei patrimoni informativi e delle specifiche competenze nei complementari settori della repressione dell’offerta e della riduzione della domanda;
− il Piano d'Azione dell’Unione Europea in materia di lotta contro la droga 2017 - 2020, si prefigge l’obiettivo di ridurre la domanda e l’offerta di stupefacenti e medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva mediante un approccio strategico, integrato, equilibrato e basato su dati, che sostenga e integri le politiche nazionali, fornisca un quadro per azioni coordinate e congiunte e costituisca la base e il quadro politico per la cooperazione esterna dell’U.E. nel settore delle sostanze stupefacenti;
− la proliferazione di fenomeni di consumo di nuove sostanze stupefacenti di origine sintetica è da tempo motivo di preoccupazione e di allarme, non solo in Italia ma anche a livello internazionale e comunitario;
− il traffico di tali sostanze sintetiche, come si evince dalle analisi di settore sviluppate da vari organismi nazionali ed europei, avviene principalmente per il tramite del marketing online attraverso una distribuzione parcellizzata con metodi di spedizione di uso comune;
− le esperienze manifestate nel corso delle riunioni istituzionali dei principali osservatori internazionali, soprattutto negli ultimi tempi, hanno ribadito l’esigenza di individuare strategie comuni di contrasto al fenomeno delle droghe sintetiche a livello internazionale, attraverso il monitoraggio multilaterale di spedizioni e consegne con i tradizionali sistemi di servizi postali e corrieri;
− il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, affidato dal DPA alla gestione operativa e scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità, processa tempestivamente le informazioni relative al fenomeno della comparsa delle Nuove Sostanze Psicoattive e di nuove modalità di consumo di sostanza già tabellate, attivando il più rapidamente possibile una serie di azioni di risposta sul territorio nazionale volte a prevenire e/o a ridurre i connessi rischi per la salute pubblica;
− la DCSA partecipa alle iniziative dello SNAP in qualità di “unità operativa del progetto” con il compito di conferire – ove disponibili - i dati e le informazioni relative ai sequestri e all’insistenza sul territorio di fenomeni criminali connessi alle sostanze oggetto di informativa o allerta e di assolvere il debito informativo in materia di nuove droghe nei riguardi delle istituzioni comunitarie e le Agenzie delle Nazioni Unite (INCB e UNODC);
− nel corso dell’ultimo decennio, la commercializzazione delle droghe sintetiche anche a mezzo delle reti elettroniche ha assunto dimensioni nuove e significative e di fronte a tale insidiosa minaccia, anche la DCSA ha aggiornato i propri assetti con l’attivazione di una Sezione denominata “Sezione nuove sostanze psicoattive e droghe sintetiche”, con il compito di monitorare, prevenire e contrastare tale fenomeno e coordinare le conseguenti attività da svolgere sul territorio nazionale nonché di razionalizzazione dei flussi documentali e degli oneri informativi che attingono la stessa DCSA in tema di droghe sintetiche e NPS;
− la DCSA, per effetto di una specifica disposizione di legge, è destinataria delle informazioni provenienti dai circuiti di polizia e, in primo luogo, dall’attività di contrasto svolta dalla Forze di Polizia sul territorio attraverso i sequestri di droga, ponendosi quale punto di snodo dei flussi informativi provenienti dagli Uffici e dai Reparti che operano sul territorio nonché laboratori di analisi che fanno capo alle Forze di Polizia (Gabinetti di Polizia Scientifica e Reparti Investigazioni Scientifiche);
− lo sforzo incessante e coordinato dei soggetti istituzionali competenti nello specifico settore, sia sul piano sanitario che di law enforcement, volto ad acquisire elementi di riscontro della pericolosità delle nuove sostanze, tanto per la salute dei consumatori che per l’ordine e la sicurezza pubblica ha già permesso l’inserimento di molte nuove molecole ad azione psicoattiva negli elenchi delle sostanze illegali annessi alla normativa in materia di sostanze stupefacenti;
− le attività oggetto del presente Accordo soddisfano i criteri riportati nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto l’Accordo medesimo realizza una cooperazione tra Amministrazioni predisposta a garantire che il Servizio Pubblico da svolgere sia prestato nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico;
− la collaborazione con la DCSA, anche per la perdurante carenza di specifiche risorse professionali e tecniche all’interno del DPA, costituisce modalità efficiente ed efficace per realizzare le attività menzionate nel suindicato progetto;
− i firmatari del presente Accordo di collaborazione hanno un comune e attuale interesse istituzionale allo svolgimento delle attività in esso menzionate e in relazione ad esso non trova applicazione la disciplina in materia di appalti pubblici;
Considerato che il presente accordo è coerente con gli obiettivi indicati dall’Autorità politica delegata alle politiche antidroga;
Convengono quanto segue:
Art. 1
(Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
Il DPA e la DCSA intendono realizzare un'azione sinergica e congiunta che rafforzi le politiche di prevenzione e potenzi il dispositivo di contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, attraverso mirate iniziative volte ad una collaborazione interistituzionale nei settori operativi attinti da competenze convergenti e complementari.
Tale cooperazione si esplica anche attraverso lo svolgimento di attività congiunte e interventi integrati nei settori indicati nel successivo articolo 3, allo scopo di affrontare la minaccia del diffondersi della droga, ricavata soprattutto da attività di sintesi chimica, attraverso il monitoraggio e controllo delle spedizioni postali operate da corrieri pubblici e privati, anche con l’utilizzo di tecnologie innovative.
Il risultato ottenuto dall’attività di osservazione, costituisce un patrimonio informativo unico e valido arricchito da elementi di supporto integrati dalle successive attività di sviluppo info-investigativo da parte degli organismi incaricati.
Il dato emergente, viene profuso nel Sistema di allerta precoce che si sviluppa a livello nazionale al fine di migliorarne e implementarne le funzioni di informazione e divulgazione a tutti i livelli.
Art. 3
(Settori della collaborazione dell’Accordo)
Il DPA e la DCSA collaborano reciprocamente nel settore dello scambio informativo, nelle iniziative di prevenzione dell’uso delle droghe nella popolazione giovanile e nelle attività di ricerca e analisi anche normativa.
Nello specifico, il presente accordo tende al rafforzamento delle azioni e dei dispositivi per la circolazione delle informazioni, volto a prevenire la proliferazione di fenomeni di consumo di nuove sostanze stupefacenti di origine sintetica, da tempo motivo di preoccupazione e di allarme, poiché si diffondono attraverso il marketing online che si avvale principalmente di spedizione di uso comune per la distribuzione.
Lo scambio informativo, pertanto avviene attraverso il monitoraggio e controllo sulle spedizioni postali operate da soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia in grado di verificare il contenuto degli involucri al fine di rintracciare le sostanze stupefacenti che generalmente sono accuratamente occultate all’interno di prodotti di largo consumo.
La DCSA, in qualità di unità operativa, partecipa la comunicazione del dato di analisi del fenomeno sopra riportato, al Sistema Nazionale di Allerta Precoce, affidato dal DPA alla gestione operativa e scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità, provvedendo in tal senso al coordinamento generale delle attività svolte dalle Forze di Polizia con riferimento alle informazioni relative ai sequestri e all’insistenza sul territorio di manifestazioni criminali connesse.
La condivisione e l’implementazione dei dati e delle informazioni concernenti gli aspetti tecnico-operativi assunti a seguito delle attività di controllo e ispezione svolte presso gli operatori pubblici e privati nel campo delle spedizioni, risulta piattaforma fondamentale per l’eventuale predisposizione di iniziative normative a livello nazionale.
Art. 4
(Progetto esecutivo)
Le iniziative e le azioni, di cui al precedente articolo 3, sono analiticamente descritte nell’annesso Progetto esecutivo - denominato “HERMES” - che costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione e contiene, nel dettaglio, gli obiettivi prefissati, la programmazione delle linee di attività, le modalità operative per l’attuazione in capo ai sottoscrittori, le tabelle finanziarie relative ai costi da sostenere per ciascuna linea di attività nonché il cronoprogramma.
Art. 5
(Attività dei DPA)
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di collaborazione, il DPA:
a) cura i compiti di coordinamento generale e strategico delle attività;
b) provvede, sulla base della documentazione acquisita, alla valutazione intermedia e finale delle attività e delle iniziative indicate nel Progetto esecutivo, redigendo apposite attestazioni di conformità dei risultati conseguiti per effetto del presente Accordo di collaborazione;
c) svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a valere sul Capitolo 771 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2019 e triennio 2019-2021;
d) diffonde per il tramite del proprio sito istituzionale dati e informazioni utili, promuovendole anche in proiezione internazionale ed europea.
Art. 6
(Attività della DCSA)
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di collaborazione, la DCSA:
a) cura lo svolgimento delle azioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Progetto esecutivo di cui all’articolo 4;
b) attua, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, le procedure amministrative necessarie all’acquisizione delle tecnologie, dei software, dei servizi e dei sistemi funzionali alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, in coerenza con le finalità citate in premessa ed in esecuzione del progetto;
c) invia al DPA report semestrali circa lo sviluppo e l’attuazione delle singole iniziative previste nel Progetto nonché report ulteriori o specifici su richiesta del DPA;
d) provvede alla redazione di un report conclusivo, con il quale - al termine del biennio
- verranno riportati gli esiti delle attività di collaborazione.
Art. 7
(Risorse finanziarie)
Per l’attuazione del presente accordo, il DPA renderà disponibile, a favore della DCSA, una somma pari a € 450.000,00 a valere sul capitolo 771 del CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2019 - triennio 2019-2021.
I sottoscrittori danno atto che il valore complessivo delle attività da realizzarsi, anche in considerazione dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla DCSA mediante l’utilizzo di proprio personale, strutture e risorse materiali e immateriali (know how etc.) è superiore all’importo finanziato dal DPA.
Il DPA provvederà a erogare le somme indicate secondo le modalità di seguito riportate:
a) la prima tranche, pari al 80% dell’importo complessivo, sarà corrisposta in esito agli adempimenti di registrazione del presente Accordo da parte del competente organismo di controllo e previa ricezione della comunicazione di avvenuto avvio delle attività da parte del DCSA;
b) la seconda tranche, pari al 10% dell’importo complessivo, sarà corrisposta previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria atta a comprovare le attività e le spese sostenute a fronte della erogazione già ricevuta;
c) il saldo, pari al 10% dell’importo, sarà corrisposto previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria idonea a comprovare le
attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della seconda tranche e delle successive spese sostenute, sino a concorrenza dell’importo totale, corredata da una dettagliata relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti.
Le somme saranno accreditate su contabilità ordinaria n. 433 della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali del Ministero dell’Interno (Codice Ministero Interno: 080; Categoria: 95; Zona 348; Progressivo: 08); il Codice Univoco attribuito è: CS7OVL; il funzionario delegato per la gestione della contabilità inerente al progetto è individuato nel Xxxx. Xxxxx XXXXXXX.
Art. 8
(Responsabili dell’Accordo)
I responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti del presente Accordo sono, per il DPA, il Capo del Dipartimento e, per la DCSA, il Direttore Centrale.
Art. 9
(Referenti tecnico-operativi)
I Referenti scientifico-operativi dell’Accordo sono:
- per il DPA, il Coordinatore dell’Ufficio tecnico-scientifico e affari generali;
- per la DCSA, il Direttore della I Divisione del II Servizio “Studi, ricerche e informazioni”, delegato con separato atto dal Direttore Centrale.
Art. 10
(Referenti amministrativi)
Il Referente amministrativo, per il DPA, è individuato nella Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, per la DCSA, nella Xxxx.xx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx.
Il Referente amministrativo della DCSA invia al DPA la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del Progetto esecutivo, corredata della necessaria documentazione atta a giustificare le spese, unitamente ad una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti.
Art. 11
(Responsabili del procedimento e Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza)
I Responsabili del procedimento originato dall’attuazione del presente Accordo, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Coordinatore dell’Ufficio tecnico–scientifico e affari generali e, per la DCSA, il Direttore della I Divisione del II Servizio “Studi, ricerche e informazioni”.
Ai fini del presente Accordo, le funzioni di Referente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, dai Referenti già incaricati di tale compito nell’ambito delle rispettive strutture.
Art. 12
(Durata. Efficacia. Proroghe)
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, ha una durata biennale ed è efficace a decorrere dalla data dell’avvenuta registrazione da parte del competente organo di controllo, fermo restando che l’avvio delle attività da parte della DCSA è subordinato alla comunicazione, da parte del DPA, dell’avvenuta registrazione.
Eventuali modifiche, integrazioni e proroghe, motivate da ragioni di carattere tecnico, scientifico od organizzativo, potranno essere concordate, in forma scritta, entro i 60 giorni precedenti la data di scadenza dell’Accordo.
Art. 13
(Trattamento dati personali)
Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.
Ai fini del presente Accordo, le funzioni di Referente del trattamento dei dati personali, sono svolte, per quanto di competenza, dai Referenti già incaricati di tale compito nell’ambito delle rispettive strutture.
Art. 14
(Manleve)
Il DPA non è responsabile per eventuali danni che possono derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte della DCSA.
Le parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possono sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.
Art. 15
(Foro competente)
Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo e dell’allegato Progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma,
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da CONTENTO XXXXX C=IT OU=PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI/80188230587
IL DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
Dir. Gen. di P.S. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ministero dell'Interno/97420690584 Firmato il 20/11/2019 11:34
Seriale Certificato: 6545
Valido dal 05/01/2018 al 05/01/2021
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
per i Servizi Antidroga
HERMES
Progetto esecutivo
Ente Affidante | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA |
Ente Affidatario | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA |
Budget complessivo a carico del DPA | Euro 450.000,00 |
Indice
Premessa pag. 3
Obiettivi generali dell’intervento………………………….………………………………pag. 4
Possibili collaborazioni previste nella fase esecutiva………………………………… pag. 7
Scheda n. 1 - Obiettivi programma delle attività………………………………………. pag. 9
Scheda n. 2 - Analitica dei costi……………………………………………………….. pag. 12
Premessa
Nell’ambito dello specifico settore degli stupefacenti, il Dipartimento Politiche Antidroga (di seguito DPA) è la struttura nazionale di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga, mentre la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (di seguito DCSA) è l’organo di pianificazione e coordinamento delle Forze di Polizia in materia di repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti.
L’accordo di collaborazione interistituzionale individua interventi condivisi per il potenziamento della tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico.
In tale ottica si colloca anche il Piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga 2017-2020, che esorta tutti i Paesi membri - tra l’altro - ad attuare azioni per una diminuzione della domanda e dell’offerta di droga all’interno dei confini comunitari e alla riduzione dei rischi e dei danni per la salute e per la società correlati alla droga, mediante un approccio integrato, equilibrato e basato su fattori, che sostengano e integrino le politiche nazionali.
Il progetto “HERMES” valorizza e anima tale scopo e rafforza ancora di più la collaborazione tra la il Ministero dell’Interno ed il DPA.
L’iniziativa trova dunque fondamento nella possibilità di accrescere l’efficacia delle mission del DPA e della DCSA in uno scenario operativo costituito dagli ambiti di contiguità delle rispettive competenze istituzionali, attraverso attività congiunte e interventi integrati che possano portare - in una logica progettuale - a maggiori livelli di efficienza nelle attività di contrasto alla diffusione della droga e ad una più incisiva azione di prevenzione mediante il raccordo strategico e operativo tra gli Uffici.
L’attività citata avrà, in particolare, lo scopo di affrontare il diffondersi della droga, ricavata soprattutto da attività di sintesi chimica, compresi i fentanili (oppioidi sintetici), considerati a livello internazionale una minaccia concreta, attraverso il monitoraggio e controllo delle spedizioni postali operate da corrieri privati e mirerà al miglioramento delle esigenze di funzionamento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (di seguito SNAP) per la salvaguardia della salute e il rafforzamento dell’attività di contrasto delle Forze di Polizia.
Obiettivi generali dell’intervento
Come accennato, il DPA e la DCSA collaborano reciprocamente nello svolgimento di iniziative volte a migliorare la prevenzione dell’uso delle droghe soprattutto destinate alla popolazione giovanile, anche attraverso il controllo dei vari canali di trasferimento e/o trasporto sorti nel recente passato attraverso il commercio sulla rete globale del web.
In particolare tra le due strutture avviene il regolare scambio informativo che potrebbe implementarsi attraverso il monitoraggio e controllo sulle spedizioni postali, operate da soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia, in grado di verificare il contenuto degli involucri, al fine di rintracciare le sostanze stupefacenti che generalmente sono accuratamente occultate all’interno di prodotti di largo consumo.
Le operazioni di polizia condotte in ambito UE, infatti, hanno visto un proliferare di laboratori clandestini dediti alla produzione illegale di droghe sintetiche con riferimento soprattutto a Olanda, Belgio, Germania, Polonia e Repubblica Ceca.
In questo senso le spedizioni nazionali ed internazionali (ambito UE) hanno un vulnus nel controllo dei contenuti atteso che la normativa europea consente la libera circolazione di merci, superando con libero accesso i confini nazionali
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di collaborazione, il DPA:
a) cura i compiti di coordinamento generale e strategico delle attività;
b) provvede, sulla base della documentazione acquisita, alla valutazione intermedia e finale delle attività e delle iniziative indicate nel Progetto esecutivo, redigendo apposite attestazioni di conformità dei risultati conseguiti per effetto del presente Accordo di collaborazione;
c) svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a valere sul Capitolo 771 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2019;
d) diffonde per il tramite del proprio sito istituzionale dati e informazioni utili, promuovendole anche in proiezione internazionale ed europea.
la DCSA:
a) cura lo svolgimento delle azioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi del presente Progetto Esecutivo;
b) attua, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, le procedure amministrative necessarie all’acquisizione delle tecnologie, dei software, dei servizi e dei sistemi funzionali alla realizzazione delle attività di cui all’ articolo 2 dell’ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE, in coerenza con le finalità citate in premessa ed in esecuzione del progetto;
c) invia al DPA elementi di conoscenza circa lo sviluppo e l’attuazione delle singole iniziative previste nel Progetto nonché report ulteriori o specifici su richiesta del DPA;
d) provvede alla redazione di un report conclusivo, con il quale - al termine del biennio
- verranno riportati gli esiti delle attività di collaborazione.
I risultati ottenuti dall’attività di osservazione, ispezione ed eventuale repressione costituiranno un patrimonio informativo unico e valido nonché utile strumento migliorativo delle esigenze di funzionamento del Sistema di allerta precoce che si sviluppa a livello nazionale.
Il progetto costituisce un’ambiziosa innovazione sia in ambito nazionale che internazionale, poiché, dai dati in possesso, non risulta che sia stato attuato nulla di analogo.
Nell’ambito dell’accordo la DCSA si prefigge di:
1. ricercare strumentazioni tecnologiche all’avanguardia in grado di verificare il contenuto delle spedizioni postali al fine di rintracciare spedizioni contenenti stupefacenti che generalmente sono accuratamente occultate all’interno di prodotti di largo consumo;
2. dotare le Forze di Polizia di dette tecnologie;
3. svolgere adeguata preparazione tecnico-pratica degli operatori per l’uso di dette tecnologie;
4. redigere delle linee guida per l’uso di dette tecnologie;
5. predisporre un piano comune che veda la collaborazione delle imprese che svolgono l’attività di corriere;
6. studiare il fenomeno per migliorare il piano di azione anche mediante l’uso di appositi software in grado di indirizzare i controlli;
7. trasmettere tempestivamente allo SNAP le segnalazioni sulla comparsa di nuove droghe sintetiche;
8. redigere un report finale sui risultati conseguiti, fornendo al DPA una mappatura del fenomeno consentendo allo SNAP di dare una adeguata risposta per la salvaguardia della salute dei consumatori/assuntori di stupefacenti, con particolare riferimento alle droghe sintetiche e alle Nuove Sostanze Psicoattive (di seguito NPS).
In dettaglio:
1. si farà ricorso ad una mirata ricerca di mercato delle aziende che operano nello specifico settore per trovare le tecnologie in grado di adempiere allo scopo del progetto Hermes;
2. saranno individuati, in accordo con le organizzazioni centrali, uno o più reparti di polizia che, per collocazione geografica, possa svolgere mirati controlli presso i centri di smistamento (hub) dove giungono le spedizioni;
3. trattandosi di tecnologie innovative, gli operatori di polizia saranno selezionati ed addestrati per lo specifico intervento;
4. l’attuale normativa antidroga (D.P.R. 309/1990), pur offrendo validi istituti giuridici, non prevede specificamente il controllo sulle spedizioni, quindi la sperimentazione dovrà essere condivisa con le XX.XX. di riferimento al fine di evitare l’inutilizzabilità delle procedure e al contempo verificherà - sul campo - eventuali criticità normative;
5. i soggetti pubblici e privati che svolgono le attività di corriere saranno chiamate a collaborare alla sperimentazione condividendo un piano di azione comune;
6. si ritiene che il progetto sia maggiormente efficace se alla strumentazione di controllo sarà affiancato un apposito software per la valutazione del rischio affinché le attività si concentrino, per una ottimizzazione delle risorse disponibili, sulle spedizioni con maggiori criticità;
7. le sostanze sequestrate e/o rinvenute, secondo uno schema preordinato, saranno analizzate dai laboratori di polizia scientifica delle FF.PP. (Polizia di Stato e Carabinieri) e i risultati saranno tempestivamente forniti al DPA per gli scopi istituzionali dello SNAP;
8. al termine dei due anni verrà redatto un report complessivo su tutta l’attività svolta con l’auspicio che il progetto costituisca una barriera all’importazione degli stupefacenti, specie di origine sintetica, mediante l’uso dei corrieri.
Possibili Collaborazioni previste nella fase operativa
Si prevede la collaborazione con le seguenti organizzazioni:
- Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP);
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
- Ministero della Salute;
- Agenzia delle Dogane;
- FF.PP. nazionali;
- Imprese pubbliche e private che esercitano l’attività commerciale di corriere;
- Soggetti privati in possesso di idonee competenze tecniche.
HERMES
LINEE DI SVILUPPO
SCHEDA n. 1
Obiettivi, programma delle attività e tempistica
SCHEDA n. 2
Analitica dei costi
Progetto esecutivo
HERMES
SCHEDA n. 1: OBIETTIVI, PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E TEMPISTICA
AREA TEMATICA I: Supporto informativo
OBIETTIVO | METODOLOGIA | INDICATORE | RISULTATO | TEMPISTICA | |
1 | Ricercare strumentazioni tecnologiche all’avanguardia in grado di verificare il contenuto delle spedizioni postali al fine di rintracciare spedizioni contenenti stupefacenti che generalmente sono accuratamente occultate all’interno di prodotti di largo consumo. | Verrà effettuata una ricerca di mercato, anche attraverso fonti aperte, per individuare operatori specializzati nel settore della sicurezza sia in campo nazionale che estero. Scambio informativo con FF.PP. estere (sia ambito UE che extra UE) per la condivisione delle esperienze e dei risultati raggiunti in quei paesi che hanno attivato simili controlli, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Decreto Legislativo 51/2018. | n. di imprese n. di scambi informativi con autorità di controllo di paesi esteri | una o più imprese operanti nel settore della vendita e/o noleggio di apparecchiature tecnologiche almeno 4 scambi informativi | 12 mesi |
Sotto
2 | Dotare le Forze di Polizia di tecnologie innovative per la ricerca di stupefacenti occultati nelle spedizioni a mezzo corriere; | Sarà convocato un tavolo tecnico con le organizzazioni centrali delle Forze di Polizia Nazionali (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) per stabilire le modalità di assegnazione delle nuove strumentazioni. Al termine della ricerca di mercato sarà avviata una sperimentazione mediante l’uso delle apparecchiature. Sarà valutato altresì sia l’ipotesi di acquisto sia del noleggio delle apparecchiature selezionate operando la scelta ritenuta più ottimale per il progetto. | Individuazione dei reparti operanti nel settore del controllo | Almeno 2 reparti | 12 mesi |
3 | Svolgere adeguata preparazione tecnico- pratica degli operatori per l’uso delle nuove tecnologie; | Sarà previsto uno specifico addestramento all’uso delle nuove tecnologie da parte della società che fornirà le strumentazioni. Ciò consentirà un proficuo utilizzo delle apparecchiature sfruttandone le potenzialità | n. di unità formate | Formazione di 10 operatori | contestuale all’assegnazione della strumen- tazione (e co- munque entro 1 mese) |
4 | Redigere delle linee guida per l’uso delle nuove tecnologie; | La DCSA provvederà a redigere, con l’apporto qualificato delle organizzazioni centrali delle FF.PP. le linee guida all’uso delle strumentazioni, al fine di evitare diverse metodologie di esecuzione dei servizi. Le linee guida, sulla scorta della esperienza maturata, potranno essere modificate e/o integrate secondo le esigenze contingenti. Le linee guida avranno il parere delle XX.XX. di riferimento, competenti territorialmente | Redazione del documento | Sottoscrizione delle linee guida da parte delle FF.PP. nazionali e approvazione da parte delle XX.XX. locali di riferimento. | 16 mesi |
5 | Predisporre un piano comune che veda la collaborazione delle imprese che svolgono l’attività di corriere; | Per l’applicazione pratica del progetto sarà richiesta la collaborazione delle imprese che svolgono il servizio di corriere. Detta collaborazione si concretizzerà nella redazione e sottoscrizione di un piano comune condiviso | Redazione del piano di collaborazione | Redazione e sottoscrizione del piano di collaborazione con almeno 2 imprese di settore | 12 mesi |
6 | Studiare il fenomeno per migliorare il piano di azione anche mediante l’uso di appositi software in grado di indirizzare i controlli; | Ricerca di una società privata in possesso di idonee competenze, specializzata nell’analisi del rischio Realizzazione di un software di analisi del rischio | impresa selezionata software | Almeno 1.000 controlli di spedizioni Realizzazione di un software | 24 mesi |
7 | Trasmettere tempestivamente allo SNAP le segnalazioni sulla comparsa di nuove droghe sintetiche; | Fornire informazioni, limitatamente agli aspetti di specifica competenza in caso di rinvenimento/sequestro di droghe sintetiche, droghe classiche con presenza di altri principi attivi, NPS, previa acquisizione del Nulla Osta da parte dell’A.G. e/o degli organi inquirenti. | n. di report | secondo urgenza | 24 mesi |
8 | Redigere un report finale sui risultati conseguiti, fornendo al DPA una mappatura del fenomeno. | Al termine dei due anni verrà redatto un report complessivo su tutta l’attività svolta. | Un report | Un report | 24 mesi |
Progetto esecutivo
HERMES
SCHEDA n. 2: ANALITICA DEI COSTI
OBIETTIVO | AZIONI | SPESA STIMATA (euro) | SPECIFICHE | NOTE | |
1 | Ricercare strumentazioni tecnologiche all’avanguardia in grado di verificare il contenuto delle spedizioni postali al fine di rintracciare spedizioni contenenti stupefacenti che generalmente sono accuratamente occultate all’interno di prodotti di largo consumo. | Verrà effettuata una ricerca di mercato, anche attraverso fonti aperte, per individuare operatori specializzati nel settore della sicurezza sia in campo nazionale che estero. Scambio informativo con FF.PP. estere (sia ambito UE che extra UE) per la condivisione delle esperienze e dei risultati raggiunti in quei paesi che hanno attivato simili controlli. | 55.000,00 | Certificati di viaggio del personale DCSA comandato in missione | 12 mesi |
2 | Dotare le Forze di Polizia di tecnologie innovative per la ricerca di stupefacenti occultati nelle spedizioni a mezzo corriere; | Sarà convocato un tavolo tecnico con le organizzazioni centrali delle Forze di Polizia Nazionali (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) per stabilire le modalità di assegnazione delle nuove strumentazioni. Al termine della ricerca di mercato sarà avviata una sperimentazione mediante l’uso delle apparecchiature. Sarà valutato altresì sia l’ipotesi di acquisto che di noleggio delle apparecchiature selezionate operando la scelta ritenuta più ottimale per il progetto. | 285.000,00 | Acquisto/noleggio apparecchiature | 12 mesi |
Sotto
3 | Svolgere adeguata preparazione tecnico- pratica degli operatori per l’uso delle nuove tecnologie; | Sarà previsto uno specifico addestramento all’uso delle nuove tecnologie da parte della società che fornirà le strumentazioni. Ciò consentirà un proficuo utilizzo delle apparecchiature sfruttandone le potenzialità. Sarà approntato un corso alla DCSA sullo specifico settore delle Droghe Sintetiche e NPS. | 28.000,00 | Costo dei certificati di viaggio del personale e delle spese di viaggio dei docenti | Contestuale all’assegnazione della strumen- tazione ovvero immediatamente successiva 16 mesi |
4 | Redigere delle linee guida per l’uso delle nuove tecnologie; | La DCSA provvederà a redigere, con l’apporto qualificato delle organizzazioni centrali delle FF.PP. le linee guida all’uso delle strumentazioni, al fine di evitare diverse metodologie di esecuzione dei servizi. Le linee guida, sulla scorta della esperienza maturata, potranno essere modificate e/o integrate secondo le esigenze contingenti. Le linee guida avranno il parere delle XX.XX. di riferimento, competenti territorialmente. | 0 | 16 mesi | |
5 | Predisporre un piano comune che veda la collaborazione delle imprese che svolgono l’attività di corriere; | Per l’applicazione pratica del progetto sarà richiesta la collaborazione delle imprese che svolgono il servizio di corriere. Detta collaborazione si concretizzerà nella redazione e sottoscrizione di un piano comune condiviso. | 0 | Redazione e sottoscrizione del piano di collaborazione con almeno 2 imprese di settore | 12 mesi |
6 | Studiare il fenomeno per migliorare il piano di azione anche mediante l’uso di appositi software in grado di indirizzare i controlli; | Ricerca di una società privata in possesso di idonee competenze, specializzata nell’analisi del rischio Realizzazione di un software di analisi del rischio. | 50.000,00 | 24 mesi | |
7 | Trasmettere tempestivamente allo SNAP le segnalazioni sulla comparsa di nuove droghe sintetiche; | Fornire informazioni, limitatamente agli aspetti di specifica competenza in caso di rinvenimento/sequestro di droghe sintetiche, droghe classiche con presenza di altri principi attivi, NPS, previa acquisizione del Nulla Osta da parte dell’A.G. e/o degli organi inquirenti. | 0 | 24 mesi | |
8 | Redigere un report finale sui risultati conseguiti, fornendo al DPA una mappatura del fenomeno. | Al termine dei due anni verrà redatto un report complessivo su tutta l’attività svolta. | 20.750,00 | Indizione di una riunione per la presentazione dei risultati | 24 mesi |
9 | Spese di segreteria e gestione amministrativa | Attività di segreteria e gestione amministrativa relativa al progetto Hermes | 11.250,00 | Pari al 2,5% del budget di progetto | |
TOTALE COMPLESSIVO 450.000,00 |