Assicurazione per i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo e altre garanzie
Assicurazione per i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo e altre garanzie
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “DRIIVEME SOLUTION”
Bene Assicurazioni S.p.A. - C.F. e P.IVA 09599100964 - Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00180 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A. , facente parte del Gruppo assicurativo Bene, iscritto all’Albo gruppi assicurativi presso l’IVASS al n. 054.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Capitolo 1 - CVT
✓ Incendio;
✓ Furto e Rapina;
✓ Fenomeni naturali;
✓ Atti vandalici;
✓ Cristalli;
✓ Kasko.
Capitolo 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA
✓ Perdita pecuniaria da sinistro RCA.
Capitolo 3 - INFORTUNIO CONDUCENTE
✓ Morte;
✓ Invalidità permanente.
Capitolo 4 - ASSISTENZA STRADALE
✓ Assistenza stradale.
Bene Assicurazioni indennizza i danni fino a un importo massimo stabilito nelle Condizioni di assicurazione.
Che cosa non è assicurato?
Capitolo 1 - CVT
🗶 danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
🗶 danni determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
🗶 causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato.
Capitolo 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA
🗶 sinistri RCA dovuti a guida in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope;
🗶 sinistri RCA avvenuti precedentemente all’effetto della copertura assicurativa prestata dalla Società con la presente polizza.
Capitolo 3 - INFORTUNIO CONDUCENTE
🗶 le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
🗶 gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti.
Capitolo 4 - ASSISTENZA STRADALE
🗶 danni derivanti da conduzione del Veicolo in stato di Ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
🗶 atti dolosi dell’Assicurato ivi compreso il suicidio o il
tentativo di suicidio;
🗶 non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione dell’autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Ci sono limiti di copertura?
! L’indennizzo in caso di sinistro viene determinato sulla base delle Franchigie previste dalle garanzie nelle Condizioni di assicurazione.
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Questa polizza assicura i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo, la perdita pecuniaria dovuta da sinistro RCA, l’assistenza stradale e l’Infortunio del conducente subito durante la circolazione del Veicolo assicurato.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Se rendi dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o successivamente non comunichi ogni variazione che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, oltre a poter comportare la cessazione della polizza come previsto dal Codice Civile (Artt. 1892, 1893, 1894, 1898).
Il Sinistro deve essere denunciato alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio dei documenti assicurativi. Non è previsto frazionamento.
Puoi pagare il premio, fermo le regole contrattuali tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo di imposte e dovuto per intero.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata della copertura assicurativa per ogni Veicolo è presentata in polizza; tale durata non può in nessun caso eccedere le 24 (ventiquattro) ore.
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Assicurazione per i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo e altre garanzie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “DRIIVEME SOLUTION”
Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato il 01/06/2021 Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
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Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BENE Assicurazioni S.p.a. sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, x. xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx; tel. x00 00 000 000; sito internet: xxx.xxxx.xx ; e-mail: xxxx@xxxx.xx ; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180.
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 21,01 milioni di euro, di cui 21,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 0,01 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 10,3 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 17,9 milioni di euro e a 16,4 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 173,4%.
Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria
(SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato ? |
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Applicazione, Optional compresi. Le garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Applicazione e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio. Incendio La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. Furto e Rapina La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. |
Fenomeni naturali
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua. La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Atti vandalici
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici). La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Cristalli
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti ai cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo assicurato, determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.
Kasko
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o ad esse equiparate, dovuti da collisione con altro veicolo identificato, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
CAPITOLO 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA
La garanzia copre la perdita pecuniaria patita dall’Assicurato, per il rinnovo della copertura RCA, in conseguenza di un singolo sinistro (con responsabilità totale, principale o paritaria) avvenuto e liquidato o liquidato parzialmente, dalla Compagnia che presta la copertura RCA all’interno del periodo di validità dell’Applicazione derivante dal presente contratto.
CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Società assicura il conducente del veicolo assicurato, dagli infortuni che possa subire:
- durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
e che ne comporti la morte o l’invalidità permanente.
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA
La copertura prevede le sottoindicate prestazioni, operanti senza franchigia chilometrica:
Soccorso stradale
In caso di guasto, incidente, furto totale, tentato o parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall’Assicurato entro un raggio di 50 km dal luogo di fermo dell’autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l’autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell’autoveicolo. Sono incluse nel massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi.
Officina mobile in Italia
La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise nevicate per il montaggio di catene da neve. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all’autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti.
Autovettura sostitutiva
In caso di guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione
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dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 giorni. In caso di incidente, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa
costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 giorni. In caso di furto totale, incendio e rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
La copertura prevede le sottoindicate prestazioni, operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’assicurato:
Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo
Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di € 600,00 IVA compresa:
• rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia;
• proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
• pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l’autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell’autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
La Struttura Organizzativa terrà a carico fino ad un massimale di € 150,00 IVA compresa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600,00 IVA compresa.
Viaggio per il recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto
Qualora, l’autoveicolo assicurato , in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l’autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 500,00 IVA compresa.
Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto in Italia
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore, oppure in caso di furto l’autoveicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
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Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o rapina, l’autoveicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto
dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 IVA compresa ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.000,00 IVA compresa per sinistro.
Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
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Anticipo spese di prima necessità e mediche
Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 2.000,00 IVA compresa per sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200,00 IVA compresa per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Invio pezzi di ricambio
Qualora l’autoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato l’autoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
• marca e modello dell’autoveicolo assicurato;
• numero di telaio (completo di prefisso);
• anno di fabbricazione dell’autoveicolo assicurato;
• cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
Che cosa NON è assicurato? | |
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni Esclusioni valide per la Garanzia Incendio Sono esclusi i danni: • causati da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; • occorsi durante il periodo di fermo amministrativo; • verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • determinati da atti dolosi di Terzi; • generati, causati, determinati dal trasporto di ADR (a titolo esemplificativo e non esaustivo: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas tossici, materie esplosive, sostanze radioattive). Esclusioni valide per la Garanzia Furto e Rapina Sono esclusi i danni: • occorsi durante il periodo di fermo amministrativo; • verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • dovuti ad Appropriazione indebita; • meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento. |
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Esclusioni valide per la Garanzia Fenomeni naturali Sono esclusi i danni: • causati da semplici bruciature non seguite da Incendio; • occorsi durante il periodo di fermo amministrativo; • verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, tracimazione di fango, caduta di massi, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi; • dovuti ad aspirazione di acqua nel motore; • da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste; • causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste. Esclusioni valide per la Garanzia Atti vandalici Sono esclusi i danni: • causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; • occorsi durante il periodo di fermo amministrativo; • verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; • conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata; • sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. Esclusioni valide per la Garanzia Cristalli Sono esclusi i danni: • occorsi durante il periodo di fermo amministrativo; • verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • causati da cose trasportate; • ai cristalli blindati e/o antisfondamento; • riconducibili a normale usura o vizi di fabbricazione; • riconducibili a rigature, abrasioni, scheggiature; • esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo; • causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli; • a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni, ai lunotti in cristallo cuciti su tela; • conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi; • causati in occasione di Xxxxx tentato o consumato; • causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia richiamata in Applicazione. Esclusioni valide per la Garanzia Kasko Sono esclusi i danni: • subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada; |
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• conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento; • occorsi durante il periodo di fermo amministrativo; • occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; • verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • determinati da dolo del conducente; • alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia; • subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada; • da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto; • subiti da Veicolo con targa in prova; • subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’uso; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • dovuti a vizi di costruzione; • dovuti ad aspirazione di acqua nel motore che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento. | |
CAPITOLO 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni L’Assicurazione non è operante in relazione alle perdite pecuniarie conseguenti a: • sinistri RCA dovuti a dolo del Conducente, dell’Assicurato e/o delle persone delle quali debbono rispondere per legge; • sinistri RCA causati durante gare, competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; • violazioni di legge, irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti all’attestato di rischio RCA; • pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall’Assicurato con il presente contratto; • contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia RCA; • maggiore importo derivante dall’applicazione del Malus su uno o più sinistri, denunciati successivamente al singolo sinistro ricompreso in garanzia. |
CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni L’Assicurazione non è operante per danni derivanti da: • partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore; • gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso. • gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso; • gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; • gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope); • gli Infortuni occorsi durante la guida di Xxxxxxx causati da crisi epilettiche |
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dell’Assicurato; • gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo; • gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; • gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza; • le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Applicazione contro la volontà dell’Assicurato. | |
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni L’Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da: • guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di Autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • partecipazione dell’autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti; • uso improprio dell’autoveicolo; • frode o possesso illegale dell’autoveicolo; • forza maggiore e causa non imputabile. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che sono previste per il CAPITOLO 1 –
CORPI VEICOLI TERRESTRI le seguenti limitazioni:
• Limite Catastrofale
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi (di proprietà e/o in leasing) del medesimo Assicurato, anche qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dalla Società, l’esborso massimo complessivo esigibile dall’Assicurato non potrà superare l’importo di 500.000,00 € (cinquecentomila).
• Limiti e Franchigie
Ogni garanzia (ad esclusione dei Cristalli) è prestata a Primo rischio assoluto, entro un Massimale di garanzia pari a 20.000,00 € (ventimila) per sinistro e per anno assicurativo, fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro qualora inferiore al predetto Massimale (in quest’ultimo caso il Valore commerciale al momento del sinistro definisce il Massimale di garanzia per sinistro e per anno assicurativo). Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.
La garanzia Cristalli è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 500,00 (cinquecento), per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.
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Le garanzie sono prestate con l’applicazione di una Franchigia per ogni sinistro indennizzabile, come indicato nella seguente tabella:
GARANZIA | AUTOVETTURE | AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI |
INCENDIO | 800,00 € | 1.500,00 € |
FURTO E RAPINA | 800,00 € | 1.500,00 € |
FENOMENI NATURALI | 800,00 € | 1.500,00 € |
ATTI VANDALICI | 800,00 € | 1.500,00 € |
KASKO | 1.300,00 € | 2.000,00 € |
CRISTALLI | 150,00 € | 150,00 € |
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CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 1.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Applicazione, Optional compresi.
Le garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Applicazione e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie sono prestate nella formula a Primo rischio assoluto.
Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicata la specifica Franchigia di garanzia indicata
all’Art. 1.9.
Art. 1.2 Incendio
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) causati da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
c) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
f) determinati da atti dolosi di Terzi;
g) causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
h) generati, causati, determinati dal trasporto di ADR (a titolo esemplificativo e non esaustivo: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas tossici, materie esplosive, sostanze radioattive).
Art. 1.3 Furto e Rapina
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
b) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine
e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Xxxxx avvenuto con i dispositivi di avviamento originali) dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;
e) dovuti ad Appropriazione indebita;
f) causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
g) meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento.
Art. 1.4 Fenomeni naturali
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua.
La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;
b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
c) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, tracimazione di fango, caduta di massi, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es. acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti) dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;
f) causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
g) agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;
h) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
i) da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, xxxxxxx,
bufere, tempeste;
j) causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con
trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste.
Art. 1.5 Atti vandalici
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
La garanzia è prestata con la condizione che la Società, in caso di “Danno Parziale”, riconosce l’Indennizzo purché le spese di riparazione sostenute siano comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
c) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
f) causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
g) causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
h) conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;
i) sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
Art. 1.6 Cristalli
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti ai cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo assicurato, determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.
La Società, nei limiti convenuti, rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
La garanzia non è valida per i danni:
a) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
b) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
e) causati da cose trasportate;
f) ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
g) riconducibili a normale usura o vizi di fabbricazione;
h) riconducibili a rigature, abrasioni, scheggiature;
i) esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
j) causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
k) a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni, ai lunotti in cristallo cuciti su tela;
l) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
m) causati in occasione di Xxxxx tentato o consumato;
n) causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia richiamata in Applicazione.
Art. 1.7 Kasko
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o ad esse equiparate, dovuti da collisione con altro veicolo identificato, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
c) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
d) occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
e) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
f) avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
g) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
h) determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati; determinati da dolo del conducente;
i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente
ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle
disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
l) subiti da Veicolo con targa in prova;
m) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza
l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’uso;
n) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
o) dovuti a vizi di costruzione;
p) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento.
Art. 1.8 Limite Catastrofale
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi (di proprietà e/o in leasing) del medesimo Assicurato, anche qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dalla Società, l’esborso massimo complessivo esigibile dall’Assicurato non potrà superare l’importo di 500.000,00 € (cinquecentomila).
Art. 1.9 Limiti e Franchigie
Ogni garanzia (ad esclusione dei Cristalli) è prestata a Primo rischio assoluto, entro un Massimale di garanzia pari a 20.000,00 € (ventimila) per sinistro e per anno assicurativo, fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro qualora inferiore al predetto Massimale (in quest’ultimo caso il Valore commerciale al momento del sinistro definisce il Massimale di garanzia per sinistro e per anno assicurativo). Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.
La garanzia Cristalli è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 500,00 (cinquecento), per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.
Le garanzie sono prestate con l’applicazione di una Franchigia per ogni sinistro indennizzabile, come indicato nella seguente tabella:
GARANZIA | AUTOVETTURE | AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI |
INCENDIO | 800,00 € | 1.500,00 € |
FURTO E RAPINA | 800,00 € | 1.500,00 € |
FENOMENI NATURALI | 800,00 € | 1.500,00 € |
ATTI VANDALICI | 800,00 € | 1.500,00 € |
KASKO | 1.300,00 € | 2.000,00 € |
CRISTALLI | 150,00 € | 150,00 € |
Si precisa inoltre che limitatamente alla garanzia Furto e Rapina:
• nel caso di Furto Parziale, limitatamente agli Optional, ed ai danni riconducibili alla sottrazione tentata o subita degli stessi, l’Assicurazione è prestata entro un Massimale pari a 3.000,00 € (tremila) per sinistro;
• nel caso di Furto Totale, l’Assicurato dovrà fornire alla Società, tutte le chiavi di apertura e accensione del veicolo. Nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire tutte le chiavi di cui sopra, la copertura assicurativa opera con una Franchigia pari a 2.000 € (duemila) cumulabile con quanto previsto nella tabella precedente.
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CAPITOLO 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA
Art. 2.1 Cosa assicuriamo
La garanzia copre la perdita pecuniaria patita dall’Assicurato, per il rinnovo della copertura RCA, in conseguenza di un singolo sinistro (con responsabilità totale, principale o paritaria) avvenuto e liquidato o liquidato parzialmente, dalla Compagnia che presta la copertura RCA all’interno del periodo di validità dell’Applicazione derivante dal presente contratto.
La somma assicurata è pari all’ammontare dell’importo dovuto dall’Assicurato alla Compagnia RCA per l’applicazione del Malus. La presente prestazione opera entro il Massimale di 500,00 € (cinquecento). Detto limite deve essere considerato per anno per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.
Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
La copertura assicurativa non opera in relazione alle perdite pecuniarie conseguenti a:
a) sinistri RCA dovuti a dolo del Conducente, dell’Assicurato e/o delle persone delle quali debbono rispondere per legge;
b) sinistri RCA causati durante gare, competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
c) sinistri RCA dovuti a guida in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Xxxxxxxx
Stupefacenti o Psicotrope;
d) sinistri RCA avvenuti precedentemente all’effetto della copertura assicurativa prestata dalla Società al veicolo in Applicazione, anche se pagati successivamente alla stessa;
e) violazioni di legge, irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti all’attestato di rischio RCA;
f) pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall’Assicurato con il presente contratto;
g) contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia RCA;
h) maggiore importo derivante dall’applicazione del Malus su uno o più sinistri, denunciati successivamente al singolo sinistro ricompreso in garanzia.
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CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 3.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato (garanzia operativa soltanto se espressamente richiamata in Applicazione e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio), nei limiti della Somma assicurata pari a 50.000 € (cinquantamila), dagli Infortuni che possa subire:
• durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
• in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:
a) colpa grave dell’Assicurato;
b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
c) atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) asfissia non dipendente da malattia;
e) avvelenamento acuto o lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
f) annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
g) Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
h) affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
i) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal Contratto.
L’Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti interessato dallo scoppio dei menzionati eventi mentre si trova all’estero in un Paese diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.
L’Assicurazione è valida sempreché vengano osservate le disposizioni di legge concernenti
l’uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.
Art 3.2 Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
L’Assicurazione non è operante per:
a) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che
prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore;
b) gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.
c) gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
d) gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
e) gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti,
farmaci, sostanze psicotrope);
f) gli Infortuni occorsi durante la guida di Xxxxxxx causati da crisi epilettiche
dell’Assicurato;
g) gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
h) gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
i) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
j) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
k) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
l) gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti.
Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell’Assicurato.
Art. 3.3 Morte
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Art. 3.4 Invalidità permanente
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri:
• se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta
la Somma assicurata;
• se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | % Invalidità |
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
amputazione di un arto inferiore: |
- al di sopra della metà della coscia | 70% |
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
amputazione di: | |
- un piede | 40% |
- ambedue i piedi | 100% |
- un alluce | 5% |
- un altro dito del piede | 1% |
- una falange dell’alluce | 2,5% |
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile | Max 10% |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica | 15% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | % Invalidità |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
- una vertebra cervicale | 12% |
- una vertebra dorsale | 5% |
- dodicesima dorsale | 10% |
- una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Art. 3.5 Franchigia sull’Invalidità Permanente
L’invalidità permanente per Infortunio è prestata con l’applicazione di una Franchigia al 10% (diecipercento).
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CAPITOLO 4 - ASSISTENZA
Art. 4.1 Rischio Assicurato
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 3.2.
Art. 4.2 Prestazioni
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 4.2.1 Soccorso stradale
In caso di guasto, incidente, furto totale, tentato o parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall’Assicurato entro un raggio di 50 km dal luogo di fermo dell’autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l’autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell’autoveicolo. Sono incluse nel massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi.
Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul
posto al soccorritore intervenuto.
Art. 4.2.2 Officina mobile in Italia
La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise nevicate per il montaggio di catene da neve. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all’autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti.
Art. 4.2.3 Autovettura sostitutiva
In caso di guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 giorni. In caso di incidente, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 giorni. In caso di furto totale, incendio e rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 giorni. La prestazione
non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE
50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Art. 4.2.4 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo
Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di € 600,00 IVA compresa:
• rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia;
• proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
• pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l’autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell’autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
La Struttura Organizzativa terrà a carico fino ad un massimale di € 150,00 IVA compresa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600,00 IVA compresa.
Art. 4.2.5 Viaggio per il recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto
Qualora, l’autoveicolo assicurato , in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l’autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 500,00 IVA compresa.
Art. 4.2.6 Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto in Italia
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore, oppure in caso di furto l’autoveicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro e per anno
assicurativo. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
Art. 4.2.7 Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o rapina, l’autoveicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Art. 4.2.8 Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Art. 4.2.9 Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 IVA compresa ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore ditale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Art. 4.2.10 Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 4.2.11 Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.000,00 IVA compresa per sinistro.
Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Art. 4.2.12 Anticipo spese di prima necessità e mediche
Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 2.000,00 IVA compresa per sinistro.
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Art. 4.2.13 Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200,00 IVA compresa per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Art. 4.2.14 Invio pezzi di ricambio
Qualora l’autoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato l’autoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
• marca e modello dell’autoveicolo assicurato;
• numero di telaio (completo di prefisso);
• anno di fabbricazione dell’autoveicolo assicurato;
• cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
Art. 4.3 Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
L’Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:
a) guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di Autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) conduzione del Veicolo in stato di Ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché
dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
c) atti dolosi dell’Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
d) non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione dell’autoveicolo a norma delle
disposizioni di legge in vigore;
e) partecipazione dell’autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;
f) uso improprio dell’autoveicolo;
g) frode o possesso illegale dell’autoveicolo;
h) forza maggiore e causa non imputabile.
La Società non assume responsabilità:
a) per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante
l’erogazione dei servizi;
b) per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 4.4 Istruzioni per la richiesta d’assistenza
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall’Italia e dall’Estero:
800 327605 dall'Italia e x00 00 00000000 dall'Estero
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà
farlo tramite fax al n. 02/00000000.
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometri del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx.
0
XXXXXXXX 0 - XXXXX PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme specifiche Capitolo 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 5.1 Come si denuncia un Sinistro (Termine)
L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
La denuncia di Xxxxxxxx può essere inoltrata:
• con lettera raccomandata A.R alla Società (via dei Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) o con
consegna a mano all’Intermediario che ha intermediato il Contratto;
• via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxx.xx
• via telefax: 02 89354715
Nella denuncia del Sinistro dovrà essere indicata la data, il luogo, l’ora, le cause del Sinistro, con la descrizione puntuale del fatto, la precisazione delle conseguenze pratiche di esso e con l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio); dovrà inoltre essere indicato il luogo dove è custodito il Veicolo attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 5.6.
Nei casi di:
– Furto e rapina, Xxxxxxxx ed Atti vandalici, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente, trasmettendone copia nella denuncia di Xxxxxxxx, e mantenere inalterate le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitarlo o diminuirlo ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile.
Nel caso di perdita totale per Furto e Rapina del Veicolo, l’Assicurato deve produrre nella denuncia di Sinistro i seguenti ulteriori documenti:
– carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
– copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all’estero;
– originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
– certificato cronologico rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
– dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
– la serie completa delle chiavi e/o dispositivi di avviamento del Veicolo. in caso di mancanza di una o più chiavi si richiede copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità con data antecedente al furto. La Società è autorizzata:
• ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa Costruttrice e/o a società̀ specializzate;
• ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
– per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del Sinistro, rilasciato dall’istituto di vigilanza che gestisce l’impianto;
– piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing)
– procura notarile a vendere a favore della Società;
– certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia
pendente un procedimento giudiziario per il Reato di cui all’Art. 642 del Codice Penale.
– ogni altra documentazione pertinente richiesta specificatamente dalla Società.
Nel caso di danno totale l’Assicurato dovrà produrre nella denuncia di Sinistro i seguenti documenti:
– il certificato di radiazione al P.R.A del Veicolo;
– copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Pubblica
Autorità per l’Incendio.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 5.2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all’Art. 642 del Codice Penale, potendo così perdere il diritto all’Indennizzo.
Art. 5.3 Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In nessun caso l’Indennizzo potrà superare il Massimale di garanzia come previsto all’Art. 1.9.
Gli Optional sono inclusi nella copertura assicurativa e compresi nella determinazione del danno a condizione che la relativa spesa effettivamente sostenuta risulti comprovata da fattura di acquisto, pena la loro non indennizzabilità.
Nella determinazione del Danno indennizzabile si terrà conto dell’I.V.A., nella misura in cui l’Assicurato la tenga a proprio carico.
Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da Deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.
Si precisa che:
• per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni naturali, Atti vandalici e Kasko la Franchigia è detratta dall’ammontare del Danno indennizzabile;
• per la garanzia Cristalli la Franchigia è detratta dall’ammontare del Danno.
Per la garanzia Cristalli l’ammontare dell’Indennizzo è determinato secondo i criteri
indicati agli Artt. 1.6 e 1.9.
Per le garanzie, Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni naturali, Atti vandalici e Kasko l’ammontare dell’Indennizzo, è determinato secondo i criteri dei seguenti Artt. 5.3.1 e 5.3.2, fermo quanto previsto all’Art. 1.9.
Art. 5.3.1 Danno Parziale
Si considera Xxxxx parziale il Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al Valore commerciale, del Veicolo assicurato, al momento del Sinistro. La Società riconosce il Danno indennizzabile relativo al “danno parziale” determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni, indennizzabili a termini di polizza, necessarie al ripristino del Veicolo, fermo che sui pezzi di ricambio verrà applicato il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veicolo e in ogni caso, la Società rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo di 40,00 € (quaranta) + IVA all’ora. In nessun caso l’Indennizzo potrà superare il Massimale di garanzia come previsto all’Art. 1.9.
Art. 5.3.2 Danno Totale
Si considera Xxxxx totale il furto senza ritrovamento del Veicolo assicurato o il Danno le cui spese di riparazione sono pari o superiori al Valore commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
L’ammontare del Danno indennizzabile si determina sulla base del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, indicato sul listino redatto da “Quattroruote Professional”, o, qualora non sia presente il modello, indicato sulle quotazioni di Eurotax (quotazione media tra Eurotax Vendita/giallo ed Eurotax Acquisto/blu). Resta ferma la detrazione dell’eventuale valore di recupero del relitto. In nessun caso l’Indennizzo potrà superare il Massimale di garanzia come previsto all’Art. 1.9.
Art. 5.4 Franchigia
Le garanzie sono prestate con specifica Franchigia, come riportato all’Art. 1.9; la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza applicando l’importo della Franchigia, che resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 5.5 Procedura per l’accertamento del danno e relative controversie
La liquidazione del danno è effettuata mediante accordo tra le parti.
In caso di mancato accordo, oltre che adire l’Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall’Assicurato e l’altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito. La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.
I periti devono:
a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva,
in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5.6 Riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate e/o rubate
L’Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso della Società pena la perdita o la riduzione dell’Indennizzo. Qualora detto consenso non pervenga entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato sarà libero di far effettuare autonomamente le necessarie riparazioni.
In tal caso l'Assicurato deve comunque:
- conservare le tracce del Sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
In deroga al predetto termine, la Società ha comunque la facoltà di:
– far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non siano iniziati;
– entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima della verifica dei danni effettuato da un perito di fiducia della Società.
Art. 5.7 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all’Indennizzo pattuiti in Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l’opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti.
In caso di Sinistro pagabile a termini di Polizza, conseguente a Danni parziali, su richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre fattura di riparazione a lui intestata, quale condizione necessaria per il pagamento dell’Indennizzo.
Art. 5.7.1 Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli
Il Contraente/assicurato dichiara che il veicolo identificato in Applicazione è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche. Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dalla Società, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.
Art. 5.8 Ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina
In caso di ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina o di sue parti, l’Assicurato
è tenuto ad informare la Società non appena ne abbia notizia.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili sulla base delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in Applicazione.
Se il Veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato può scegliere:
- di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l’importo già riscosso, al netto degli
eventuali danni accertati sul Veicolo;
- di non esercitare la suddetta facoltà entro 30 (trenta) giorni dal ritrovamento del Veicolo. In questo caso la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito
conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, come previsto dall’Art. 5.1 “Come si denuncia un Sinistro (Termine)”, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all’Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
Norme specifiche Capitolo 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA
Art. 5.9 Come si denuncia un Sinistro (Termine)
L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
La denuncia di Xxxxxxxx può essere inoltrata:
• con lettera raccomandata A.R alla Società (via dei Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) o con
consegna a mano all’Intermediario che ha intermediato il Contratto;
• via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxx.xx
• via telefax: 02 89354715
Nella denuncia del Sinistro dovrà essere presentata la documentazione rilasciata dalla Compagnia che presta la copertura RCA all’interno del periodo di validità dell’Applicazione abbinata al presente contratto, con la quale la stessa certifichi:
• effetto e scadenza della copertura RCA;
• data accadimento sinistro RCA;
• % di responsabilità sinistro RCA;
• l’avvenuto pagamento totale o parziale del sinistro RCA.
La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 5.10 Pagamento dell’Indennizzo
La Società, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l’Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Norme specifiche Capitolo 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 5.11 Criteri di indennizzabilità
Il diritto all’Indennizzo per l’Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse per cause non riconducibili all’Infortunio per cui l’Assicurato avrebbe diritto all’Indennizzo, dopo che l’Indennizzo stesso sia stato ufficialmente offerto ma non ancora liquidato, oppure se gli eredi/aventi causa dell’Assicurato fossero in possesso di documentazione medica attestante un’invalidità o inabilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: certificazione INAIL, INPS, referti, cartelle cliniche, certificazione ospedaliera, ecc.) idonea a dimostrare, in modo chiaro, inequivocabile e dirimente oltre
ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del diritto all’indennizzo in ragione di una già clinicamente accertata stabilizzazione dei postumi, la Società paga agli eredi dell’Assicurato il relativo importo. In ogni caso, il pagamento viene effettuato in Italia e in euro.
Art. 5.12 Come denunciare un Sinistro (Termine)
L’Assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero, in caso di morte, il beneficiario, deve dare avviso del Sinistro alla Società, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui abbia avuto la possibilità di effettuare il predetto avviso o abbia avuto conoscenza del Sinistro stesso.
Art. 5.13 Denuncia del Sinistro
Con la denuncia del Sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio del certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, l’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le necessarie verifiche ovvero, su richiesta della Società, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria pertinente, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03, del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modifiche.
Per la garanzia “Invalidità Permanente” alla denuncia del Sinistro occorre allegare la
seguente documentazione:
- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze
dell’Infortunio;
- certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica dall’Infortunio;
- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.
Art. 5.14 Controversie sulla determinazione dell’Indennizzo
Qualora tra la Società e l’Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell’indennizzabilità del danno, la loro determinazione potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente all’esito del giudizio del collegio. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria competente.
Art. 5.15 Pagamento dell’Indennizzo
La Società, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l’Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Norme specifiche Capitolo 4 - ASSISTENZA
Art. 5.16 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 20099 Sesto San Xxxxxxxx e della sua Struttura organizzativa.
Art. 5.17 Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza
di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
Art. 5.18 Modalità e norme per la richiesta di assistenza (Decadenza)
Obblighi in caso di Sinistro
Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l’Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, come da istruzioni sotto riportate per la richiesta d’assistenza.
L’Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.
Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato.
Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all’indirizzo suindicato. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o d’Indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o Certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta strettamente necessaria alla conclusione dell’Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.
RIFERIMENTI UTILI
(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI | |
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di xxx.xxxx.xx, all’area clienti a lei riservata. | |
INTERMEDIARIO | |
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia. Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza. | |
ASSISTENZA CLIENTI | |
Numero verde | 800 615398 - (Dall’estero x00 00 00000000) |
Xxxxx | Xxx-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Ven: dalle 10 alle 12 |
ASSISTENZA IMA ASSISTANCE Numero verde 800 327605 - (Dall’estero x00 00 00000000) Orari H24 Mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (richieste di rimborso spese mediche) xx.xxx@xxxxxxxxx.xx (informazioni sui dossier e reclami) | |
SERVIZIO SINISTRI (informazioni) | |
Telefono | x00 00 00000000 |
Orari Mail Posta Ordinaria | Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 xxxxxxxx@xxxx.xx Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
SERVIZIO RECLAMI | |
Posta Ordinaria | Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0 |
DRIIVEME SOLUTION
Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 -
00000 Xxxxxx (XX)
Tel x00 00 000 000
Fax x00 00 000 000 00
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte
di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054