Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN MARSCIANO, FRAZ. CERQUETO – VOC. SANT’XXXXXXXX, ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO CERQUETO;
Premesso
1) Che il COMUNE DI MARSCIANO è proprietario del seguente bene immobile:
Impianto sportivo di superficie complessiva mq. 12.960, costituito da campo sportivo delle dimensioni di circa mq. 75,00 x 33,00, struttura prefabbricata con adiacente piattaforma in cemento delle dimensioni di circa mt. 17,00 x 37,00, palazzina spogliatoi, wc, bar e cucine. Oltre ad una zona collinare soprastante il campo di calcio, costituita da piante di olivo e vegetazione varia, dove è presente anche un container, distinti al catasto del comune di Marsciano al foglio n. 83, particelle nn. 179 – 73 – 74 ed al Catasto Fabbricati folio n. 83, particella n. 179 cat. C/4.
2) Che l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CERQUETO, con sede in Marsciano . fraz. Cerqueto, ha rivolto istanza, assunta al protocollo comunale in data 5.2.2008 al n. 3471 n. 16171, per ottenere la gestione del suddetto bene di proprietà comunale;
Tanto premesso e da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto
TRA
Il COMUNE DI MARSCIANO (CF - 00312450547), rappresentato dal Responsabile del Settore, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Foligno il 28/01/1955 e residente in Xxxxxxxxx - Xxx Xxx Xxxxxxxx, x. 0, il quale interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 16.10.2009 e della deliberazione della Giunta Comunale
n. del ed in virtù delle disposizioni del vigente Statuto Comunale;
E
l’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO CERQUETO con sede in MARSCIANO – FRAZ.
CERQUETO, costituita in data così come si evince dallo Statuto registrato all’Ufficio del Registro di Perugia al n. in data , rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Perugia il 10/05/1982 e residente in Xxxxxxxxx - Xxxx. Xxxxxxxx (Xx) – Via Mons. Xxxxxx Xxxxxxx
, (Cod. Fisc. VSCMNL82E10G478T
)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:
art. 1
Il Comune di Marsciano, come sopra rappresentato, affida in gestione alla ASSOCIAZIONE PRO LOCO CERQUETO con sede in MARSCIANO – Fraz.
CERQUETO, di seguito denominata solamente associazione, il seguente bene immobile:
Impianto sportivo di superficie complessiva mq. 12.960, costituito da campo sportivo
delle dimensioni di circa mq. 75,00 x 33,00, struttura prefabbricata con adiacente piattaforma in cemento delle dimensioni di circa mt. 17,00 x 37,00, palazzina spogliatoi, wc, bar e cucine. Oltre ad una zona collinare soprastante il campo di calcio, costituita da piante di olivo e vegetazione varia, dove è presente anche un container, distinti al catasto del comune di Marsciano al foglio n. 83, particelle nn. 179 – 73 – 74 ed al Catasto Fabbricati folio n. 83, particella n. 179 cat. C/4.
art. 2
Tale affidamento ha per oggetto la gestione del bene nel suo complesso come sopra individuato, per lo svolgimento di attività di carattere sportivo e ricreativo nell’ambito della destinazione d’uso prevista.
A sostegno di tali attività l’Amministrazione Comunale potrà concedere dei contributi secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art.12 della legge 241/90 e vigenti nel tempo.
art. 3
L’associazione affidataria garantisce il libero accesso ed uso sociale del bene a tutti i cittadini, sia singoli che associati in tutte le forme previste dall’ordinamento giuridico, senza alcuna discriminazione in ossequio alla pari dignità sociale di tutti i cittadini.
L’uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente al Comune ogni volta ne faccia esplicita richiesta per lo svolgimento di attività ed iniziative, compatibilmente con le attività programmate dall’associazione e previo preavviso.
art. 4
L’associazione si obbliga ad assicurare la corretta gestione del bene, pertinenze, accessori e di quanto di iniziato ora e nella durata della convenzione in uno stato di funzionalità e decoro.
Di conseguenza fanno carico all’associazione tutte le opere di manutenzione ordinaria oltre le spese connesse alle utenze elettriche, telefoniche, di riscaldamento, acqua e nettezza urbana, che l’associazione medesima provvederà a volturare o richiedere a proprio nome.
Al termine di ogni anno, l’associazione dovrà rimettere apposita relazione tecnica dalla quale risultino le opere di manutenzione effettuate.
Tali opere dovranno essere ricomprese in una programmazione di interventi che, nell’arco di durata della presente convenzione, dovrà interessare tutta l’area e le strutture affidate.
Il Comune assume gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica connessa alla illuminazione pubblica delle aree esterne di uso pubblico, ove esistente.
Il Comune effettua controlli sulla effettiva e corretta realizzazione delle opere di cui al precedente comma secondo, nonché sullo stato di conservazione complessiva del bene, con il funzionario a cui è affidata la gestione della presente convenzione.
Il Comune si impegna a portare avanti un programma di interventi ed investimenti, sempre in accordo con l'associazione, sulla base del progetto di massima per lo sviluppo dell'area allegato alla presente convenzione.
Il Comune si farà carico delle opere di straordinaria manutenzione del bene nel suo complesso, l’Associazione comunque può, in caso di urgenza, intervenire direttamente, previa preventiva autorizzazione del Comune e richiedere il rimborso delle spese sostenute, documentandole opportunamente.
art. 5
L’associazione, anche ai fini dell’ultimo comma dell’art. 4 segnala tempestivamente per iscritto al comune ogni anomalia o guasto che dovesse verificarsi nelle strutture, attrezzature e dotazioni in genere.
In difetto di tali segnalazioni, anche se l’intervento sia di spettanza del Comune, le responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, a causa delle anomalie o guasti di cui al presente comma, incomberanno sull’associazione stessa. Nel caso di accertamento di anomalie che possano rappresentare reale pericolo per l’utenza, l’associazione è comunque responsabile della sorveglianza e dovrà impedire l’uso delle attrezzature e delle strutture interessate.
art. 6
L’associazione, per l’uso temporaneo dell’ impianto e delle strutture esistenti al suo interno, da parte di terzi, potrà pretendere un corrispettivo, nella misura concordata annualmente con il Comune, a ristoro delle spese direttamente sostenute.
Tale corrispettivo verrà riscosso con apposito bollettario numerato progressivamente, del tipo madre/figlia, con il quale dovrà rilasciare, in occasione di ogni singolo utilizzo, regolare quietanza dalla quale risultino:
- nome, cognome o ragione sociale del soggetto utilizzatore;
- corrispettivo incassato;
- firma del soggetto che rilascia la quietanza e di colui che la riceve.
art. 7
L’associazione ha anche la facoltà di utilizzare il bene per organizzare manifestazioni proprie di carattere ricreativo, che hanno quale fine l’interesse della comunità locale, nel limite di n. 10 giorni consecutivi (come da regolamento regionale), e che siano compatibili con la destinazione d’uso.
In tal caso dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spesa, all’ acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle iniziative, a farsi carico dei rapporti ed obbligazioni che si costituiscano tra l’associazione stessa e soggetti terzi per la fornitura di beni e servizi, nonché per il pagamento di oneri fiscali e diritti di qualsiasi natura connessi con le manifestazioni.
L’associazione potrà introitare eventuali proventi derivanti da pubblicità, in tal caso sarà tenuta al pagamento di imposte e diritti dovuti.
Al termine di ogni anno l’associazione dovrà rimettere al Comune il proprio bilancio, nonchè un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese, l’entità dei reinvestimenti, gli impieghi e gli oggetti dei medesimi che avranno come scopo il sostegno alle attività previste dalle proprie norme statutarie, il sostegno alle attività di carattere socio - assistenziali a favore della Comunità locale, l’incremento e la miglioria delle dotazioni e delle strutture del bene concesso, ed infine, in collaborazione con il Comune, la realizzazione di opere di pubblica utilità nel proprio ambito territoriale.
In occasione dello svolgimento delle manifestazioni di cui al precedente comma primo, l’associazione si obbliga a munirsi di apposite polizze assicurative per danni prodotti a persone o cose durante lo svolgimento delle iniziative, nonché durante le fasi di allestimento e ripristino del bene connesse alle stesse manifestazioni.
Art. 8
L’associazione è responsabile dell’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari emanate o sopravvenute nel periodo di durata della convenzione, in materia di manutenzione, gestione, custodia e funzionamento del bene nel suo complesso.
Prima dell’avvenuta messa a norma, non potranno essere utilizzate in alcun modo le strutture e/o gli impianti ritenuti non conformi alle vigenti normative in materia L’associazione, oltre quanto previsto agli art. 5 - 7 e 9, assume ogni e qualsivoglia responsabilità dipendente dal mancato rispetto delle norme suddette e comunque dipendenti dalla gestione e dall’uso dei beni di che trattasi.
Rimangono, altresì, ferme le responsabilità a carico della associazione derivanti dalla mancata, parziale o imperfetta esecuzione delle opere di manutenzione di cui al precedente art. 4 che possano portare all’uso di strutture in uno stato di non perfetta funzionalità e generare quindi danni conseguenti.
Non sarà imputabile all’associazione alcuna responsabilità per danni a persone o cose che possano verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto, comprese le strutture e gli arredi annessi alle medesime aree presenti nell’impianto, da parte di terzi in considerazione delle caratteristiche e della destinazione di tale bene per il quale è previsto il libero accesso ed il libero uso, sempre che tali danni non si verifichino in virtù di anomalie o guasti non tempestivamente segnalati al Comune ai sensi del precedente art. 5.
A tutela di eventuali danni causati a terzi e/o beni di terzi e/o beni del Comune di Marsciano, l’associazione dovrà depositare, in sede di stipula del presente atto ed al quale verrà allegata, una apposita polizza di assicurazione RCT - Rischi diversi con i massimali non inferiori a € 775.000,00 (settecentosettantacinquemila/00).
Sono a carico del Comune i lavori necessari per adeguare impianti e strutture alle normative di sicurezza, prevenzione e quant’altro oggetto di tutela atteso l’uso pubblico del bene.
L’Associazione può comunque richiedere al Comune, ove lo stesso non possa intervenire, di farsi carico degli stessi o di partecipare alla spesa o all’esecuzione.
art. 9
L’associazione ha facoltà di realizzare sull’area in questione, a propria cura e spesa, opere di sistemazione ed arredo, con il limite della fruibilità del bene e previo ottenimento di regolare concessione edilizia.
A tal fine l’associazione si obbliga a presentare, a propria cura e spesa, la documentazione necessaria per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o concessioni previste.
La realizzazione delle opere di cui al precedente comma primo avviene con la direzione lavori a cura e spesa dell’associazione.
L’associazione, tramite apposita comunicazione scritta, dovrà dare notizia dell’inizio e, successivamente della fine lavori, onde dar modo al Comune di verificare la regolare esecuzione degli stessi.
Nel caso che le opere di cui al precedente comma primo non siano soggette a concessione edilizia, le stesse dovranno comunque essere autorizzate preventivamente dal Comune.
Per il rilascio di tale autorizzazione l’associazione dovrà produrre la seguente documentazione:
a) relazione tecnica descrittiva delle opere che l’associazione intende realizzare;
b) elaborati tecnici e planimetria esplicativa degli interventi, il tutto a firma di tecnico abilitato .
Tale documentazione darà modo al Comune, tramite i propri organi tecnici, di rilasciare l’autorizzazione di cui sopra che verrà trasmessa in forma scritta all’associazione.
Successivamente e prima di dare inizio ai lavori, l’associazione dovrà darne comunicazione scritta al Comune nominando, al contempo, un direttore dei lavori qualificato.
A lavori ultimati, al fine di consentire al Comune la verifica della regolare esecuzione degli stessi, l’associazione dovrà fornire la seguente ulteriore documentazione:
c) certificazione di fine lavori;
d) certificazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori;
e) eventuali certificazioni inerenti l’attestazione della realizzazione di particolari interventi (impianto di riscaldamento, impianti elettrici, ecc.)
f) ogni altro documento eventualmente richiesto da norme inerenti la destinazione d’uso prevista.
L’associazione assume ogni responsabilità per eventuali danni in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi a persone , proprietà pubbliche e private, restando espressamente stabilito che nessuna responsabilità di ordine civile e penale potrà ricadere sulla Amministrazione Comunale.
Le opere realizzate e riconosciute idonee all’uso pubblico verranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale senza che l’associazione possa pretendere alcun tipo di indennizzo.
E’ fatto assoluto divieto all’associazione di apportare qualsiasi modifica al bene concesso, anche se migliorativa, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.
Al momento dell’affidamento del bene verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio fra le parti, sullo stato di consistenza del bene medesimo.
Il Comune può intervenire direttamente sul bene con opere di investimento o migliorie,
informando preventivamente l'associazione.
art. 10
La presente convenzione ha la durata di anni 25 (venticinque) e non è soggetta a rinnovo tacito.
Tuttavia, anche prima della scadenza, il Comune avrà diritto alla restituzione del bene qualora ciò sia richiesto da esigenze di carattere d'urgenza e/o calamità naturale riconosciuto con apposito atto deliberativo, e comunque per un periodo di tempo determinato che non dovrà protrarsi oltre i tempi richiesti dalle esigenze del caso. O quando l’associazione si renda totalmente inadempiente agli obblighi assunti con la presente convenzione o in caso di scioglimento dell’associazione.
Nell’eventualità che si verifichino le ipotesi di cui al precedente comma, l’associazione non potrà pretendere alcun indennizzo.
Qualora, al termine della durata contrattuale, il Comune intenda riaffidare in gestione il bene in questione, in sede di ricerca dell’affidatario, dovrà dare precedenza, a parità di condizioni, alla medesima associazione.
Per quanto concerne i singoli obblighi gestionali posti a carico dell’associazione in caso di inadempienza, il funzionario, di cui al penultimo comma dell’art. 4, previa diffida e prefissione di termine finale, provvederà all’esecuzione d’ufficio ed imputa la spesa all’associazione.