Condizioni generali di fornitura e vendita
Condizioni generali di fornitura e vendita
1. Ambito di applicazione
1.1 Tutte le offerte, le vendite, le forniture e i servizi della società Xxxxxx Xxxxxx AG sono disciplinati esclusivamente dalle presenti Condizioni di fornitura e vendita. Qualsiasi condizione del committente contrastante o divergente dalle stesse non sarà riconosciuta, anche qualora il fornitore esegua la fornitura per il committente senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni dello stesso contrastanti o divergenti. Qualsiasi divergenza dalle presenti Condizioni di fornitura e vendita sarà valida soltanto dietro l'approvazione scritta del fornitore.
1.2 Le presenti Condizioni di fornitura e vendita valgono anche per tutte le operazioni commerciali analoghe, condotte in futuro con lo stesso committente, senza necessitare di un ulteriore accordo specifico.
1.3 Per le forniture che implicano un montaggio in loco, valgono altresì le Condizioni speciali per i montaggi supervisionati del fornitore.
2. Offerta e stipula del contratto
2.1 Le offerte del fornitore sono sempre senza impegno, salvo diversamente indicato in maniera esplicita. I preventivi non sono vincolanti. Le bozze di progetto in ambito impiantistico, le prime offerte e i preventivi saranno presentati gratuitamente, salvo diversamente convenuto. Il fornitore si riserva la facoltà di addebitare un congruo compenso per ulteriori bozze di progetto, offerte o preventivi nonché per il lavoro di progettazione, qualora non venga stipulato un contratto di fornitura.
2.2 Il contratto di fornitura entrerà in vigore soltanto tramite la conferma scritta del fornitore, parimenti a qualsiasi modifica, integrazione o accordo accessorio.
2.3 I documenti a corredo dell'offerta, come immagini, disegni o informazioni inerenti a pesi e misure nonché le bozze di progetto elaborate, possiedono un mero valore indicativo, salvo nel caso in cui siano stati espressamente definiti come vincolanti.
2.4 Il fornitore mantiene tutti i diritti d'autore e di proprietà sulle immagini, sui disegni, sulle bozze di progetto, sui preventivi, sui calcoli e sugli altri documenti, i quali non potranno essere resi accessibili a terzi senza la previa approvazione esplicita del fornitore formulata per iscritto e, su richiesta dello stesso, dovranno essergli tempestivamente restituiti
(i) qualora un ordine non si concretizzi, ovvero
(ii) non appena l'ordine sarà stato completamente eseguito.
3. Prezzo d'acquisto e pagamento
3.1 Salvo diversamente convenuto, i prezzi del fornitore sono da ritenersi "franco fabbrica", al netto dei costi di imballaggio e di carico. Gli oneri aggiuntivi, in particolare per l'installazione e l'avviamento, nonché per l'ottenimento di particolari autorizzazioni amministrative e per l'adempimento dei requisiti stabiliti dalle autorità pubbliche, saranno a carico del committente, salvo diverso accordo.
Gli importi saranno inoltre maggiorati dell'IVA di legge.
3.2 Salvo diversamente convenuto, i pagamenti dovranno essere eseguiti per il totale, senza costi per il fornitore, come indicato di seguito: Impianti: conformemente a un piano di pagamento da definire separatamente.
Componenti di impianti: prima della consegna, al netto. Macchine: prima della consegna, al netto.
Xxxxxxx: prima della consegna, al netto.
Altro: entro 14 giorni dalla data della fattura, al netto.
3.3 Le cambiali e gli assegni saranno sempre accettati soltanto pro solvendo. Tutte le spese di sconto e le commissioni cambiarie saranno a carico del committente.
3.4 Per i pagamenti tramite lettera di credito valgono le disposizioni pubblicate dall'ICC concernenti le pratiche e le consuetudini uniformi per il credito documentario "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits", nella versione di volta in volta in vigore.
3.5 Al committente non spetta alcun diritto di compensazione, di ritenzione o di riduzione, salvo nei casi in cui le rispettive contropretese non vengano confutate dal fornitore o siano state accertate in sede giudiziaria. Tale condizione vale anche per l'esercizio di diritti in virtù di una responsabilità per vizi.
3.6 In caso di morosità del committente, il fornitore potrà applicare degli interessi di mora, il cui tasso per l'anno ammonterà a otto (8) punti percentuali sopra il tasso base. Il tasso base varierà ogni 1° gennaio e 1° luglio dell'anno dei punti percentuali, di cui il valore di riferimento è aumentato o diminuito dall'ultima variazione del tasso base. Il valore di riferimento è dato dal tasso di interesse per la più recente operazione di rifinanziamento principale della Banca centrale europea prima del primo giorno di calendario del semestre in
questione. Il fornitore potrà richiedere il risarcimento di un danno da mora maggiore, qualora sia in grado di dimostrarlo. Da parte sua, il committente potrà comunque dimostrare che il danno derivato dal ritardo di pagamento era inferiore.
3.7 Qualora il fornitore dovesse venire a conoscenza di circostanze, atte a mettere in discussione l'affidabilità creditizia del committente, tutti i crediti differiti diventeranno immediatamente esigibili. Inoltre, in tal caso il fornitore potrà richiedere il pagamento anticipato o la costituzione di garanzie.
4. Consegna
4.1 Le date (pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, avviamento e disponibilità operativa ecc.) ovvero i termini ivi correlati saranno di volta in volta convenuti separatamente. La decorrenza e il rispetto dei termini concordati presuppongono l'adempimento degli obblighi di collaborazione del committente, in particolare la ricezione puntuale di tutti gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione, dei documenti, dei permessi, delle abilitazioni e delle analisi di competenza dello stesso, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite, in particolare l'esecuzione dei pagamenti convenuti (3.2) ovvero l'apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Nel caso in cui tali premesse non vengano soddisfatte debitamente e puntualmente, i termini saranno estesi di conseguenza, tuttavia almeno per il periodo del ritardo. Tale condizione non è applicabile, qualora il ritardo sia imputabile al solo fornitore.
4.2 Il rispetto dei termini è condizionato alla ricezione corretta e puntuale delle prestazioni necessarie da parte del fornitore dai rispettivi fornitori.
4.3 Salvo diversamente convenuto, ogni consegna avrà luogo "franco fabbrica" ovvero la costruzione di un impianto si considererà eseguita nel momento in cui subentrerà la disponibilità operativa. Nei rapporti interni con il fornitore, il committente si assume tutti gli obblighi imposti a quest'ultimo dal regolamento tedesco sugli imballaggi (Verpackungsverordnung), dispensandolo dagli stessi.
4.4 Il termine di consegna sarà ritenuto rispettato, qualora l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza dello stesso ovvero il fornitore abbia notificato la pronta consegna. Per l'impiantistica, la notifica di pronta consegna è sostituita dalla notifica di disponibilità operativa. Nel caso in cui debba avere luogo l'accettazione, salvo nei casi di mancata accettazione per giusta causa, ad essere determinante sarà la data della stessa, o in via subordinata la notifica di pronta consegna ovvero, in ambito impiantistico, la notifica di disponibilità operativa.
4.5 Il fornitore potrà erogare forniture e servizi parziali in qualsiasi momento.
4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei termini di consegna convenuti per la durata del ritardo concernente la fornitura o il servizio, a cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, comportando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.
4.7 Non sussisterà un ritardo da parte del fornitore, qualora nel rispetto dei termini di consegna contrattuali fino alla consegna dell'oggetto effettivo della fornitura metta a disposizione del committente una soluzione sostitutiva, atta a soddisfare i requisiti tecnici e funzionali di quest’ultimo sotto ogni aspetto essenziale, e si faccia carico di tutti i costi derivanti dalla messa a disposizione della stessa.
4.8 In caso di ritardo da parte del fornitore, il committente concederà allo stesso un'estensione del termine adeguata per l'esecuzione del contratto.
4.9 Qualora il ritardo dovesse persistere anche allo scadere di un'estensione adeguata del termine cagionando dei danni al committente, questi potrà richiedere un risarcimento forfettario dei danni dovuti al ritardo. Tale somma ammonterà allo 0,5 % per ogni settimana piena di ritardo, tuttavia, complessivamente, a un massimo del 5 %, ovvero in ambito impiantistico a un massimo del 3 %, del valore della quota della prestazione totale che non può essere utilizzata puntualmente o nei termini contrattuali a causa del ritardo, facendo riferimento al valore di fornitura netto franco fabbrica, senza trasporto, montaggio o altri costi accessori. Si escludono ulteriori diritti risarcitori per ritardo.
Qualora, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, il committente dovesse concedere al fornitore in ritardo un secondo termine adeguato per la prestazione e tale termine non dovesse essere rispettato, potrà recedere dal contratto ai sensi delle disposizioni legali.
5. Trasferimento del rischio, trasporto, ritardo di accettazione, disponibilità operativa
5.1 Il rischio sarà trasferito al committente non appena l'oggetto della fornitura sarà pronto per il ritiro ovvero, in ambito impiantistico, sarà notificata la disponibilità operativa dal fornitore (si veda il punto 4.3), ossia anche in presenza di forniture parziali o nel caso in cui il fornitore si sia assunto anche ulteriori prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o la consegna e l'installazione. Nel caso in cui l'accettazione sia richiesta, sarà quest'ultima ad essere determinante per il trasferimento del rischio e dovrà essere condotta puntualmente alla data prevista o, in via subordinata, in seguito alla notifica di messa a disposizione della merce per l'accettazione da parte del fornitore. Il committente non potrà rifiutare l'accettazione in presenza di un vizio non sostanziale. Qualora il committente non dovesse dichiarare l'accettazione, nonostante l'assenza di vizi o la sola presenza di un vizio non sostanziale, l'oggetto della fornitura sarà da ritenersi accettato allo scadere di un periodo di un mese dalla notifica di messa a disposizione della merce per l'accettazione e comunque entro sei mesi dal momento in cui il fornitore avrà lasciato lo stabilimento. In caso di fornitura e installazione di un impianto, l'accettazione sarà sostituita dalla notifica di disponibilità operativa.
5.2 Qualora la spedizione dovesse essere ritardata o non dovesse avere luogo a causa di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio passerà al committente a partire dalla data della notifica di pronta consegna, di messa a disposizione della merce per l'accettazione ovvero di disponibilità operativa.
5.3 Salvo diversamente convenuto, il trasporto dell'oggetto della fornitura avverrà a spese e a rischio del committente.
5.4 Su richiesta del committente e a spese dello stesso, il fornitore assicurerà la spedizione contro i rischi di trasporto.
5.5 Nel caso in cui il committente ritardi l'accettazione o non adempia ad altri obblighi di collaborazione, il fornitore potrà richiedere il risarcimento dei danni riportati, ivi comprese le eventuali spese aggiuntive, in particolare dei costi originati da un'accettazione ritardata della fornitura ovvero da un ritardo che posticipa l'inizio del montaggio e dell'avviamento nonché dal differimento della disponibilità operativa.
5.6 Le clausole commerciali eventualmente applicate, come FOB, CFR, CIF ecc., dovranno essere interpretate conformemente agli Incoterm dell'ICC di volta in volta in vigore.
6. Riserva di proprietà e altre garanzie
6.1 Il fornitore si riserva il diritto di proprietà sull'oggetto della fornitura fino al saldo di tutti i crediti maturati nei confronti del committente in virtù dell'accordo commerciale, ivi compresi i crediti futuri, anche correlati a contratti stipulati in concomitanza o successivamente. Tale condizione vale altresì nel caso in cui singoli crediti del fornitore, o la totalità degli stessi, siano stati raggruppati in un conto corrente, il cui saldo è stato fissato e riconosciuto. In presenza di una condotta del committente in violazione ai termini del contratto, in particolare in caso di morosità, previo sollecito il fornitore potrà riprendere possesso dell'oggetto della fornitura notificando al contempo il recesso e il committente sarà tenuto alla restituzione.
6.2 Il committente potrà disporre dell'oggetto della fornitura nel normale svolgimento dell'attività, purché e fintantoché siano rispettate le condizioni di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 inerenti alla copertura dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dello stesso. La violazione dell'obbligo riportato nella frase precedente conferisce al fornitore il diritto alla risoluzione immediata dell'intero rapporto commerciale con il committente.
6.3 Con il presente documento, tra il fornitore e il committente si conviene che, con la stipula di un contratto di fornitura, tutti i crediti del committente originati dalla rivendita o dalla locazione futura della fornitura a terzi o per un'altra motivazione (assicurazione, illecito ecc.) passeranno al fornitore a copertura di tutti i crediti da egli maturati nel quadro del rapporto commerciale intrattenuto con il committente. Pertanto, sin da ora il committente cede al fornitore tutti i crediti da egli maturati in conseguenza alla rivendita, alla locazione della fornitura o all'uso dell'impianto per l'ammontare complessivo, ivi compresi i diritti accessori. Da parte sua, il fornitore accetta sin da ora la cessione. Tuttavia, il committente potrà comunque riscuotere i crediti ceduti fintantoché il fornitore non richiederà di rendere pubblica la cessione. Al committente è proibita la cessione ripetuta di crediti già ceduti al fornitore. Inoltre, il committente è tenuto a trasferire al fornitore la proprietà o un altro diritto sui beni, sulle parti di macchine ovvero sui componenti e sulle macchine usate di qualsiasi tipo, da egli accettati in pagamento contestualmente a una rivendita, non appena avrà acquisito la proprietà o un altro diritto sugli stessi. Il committente è altresì tenuto a conservare, trattare con cura e assicurare in maniera adeguata i beni summenzionati per il fornitore, a titolo gratuito (si veda il punto 6.7).
6.4 Qualora le garanzie di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 non dovessero essere riconosciute o non fossero illimitatamente opponibili ai sensi del diritto vigente nel paese in cui è situato l'oggetto della fornitura, il committente si impegna sin da ora a collaborare nell'espletamento di tutte le operazioni necessarie (in particolare in relazione a eventuali obblighi di registrazione o di notifica ecc.) e in special modo a fornire le dichiarazioni di volontà necessarie a tal fine, affinché le garanzie possano essere costituite in conformità con il diritto vigente. Il fornitore potrà trattenere l'oggetto della fornitura o interrompere i lavori di montaggio e avviamento fintantoché non saranno validamente costituite le garanzie necessarie. Qualora la costituzione delle garanzie non fosse opponibile in virtù dei requisiti di legge locali o non fosse attuabile per altre ragioni, il committente si impegna sin da ora a offrire al fornitore delle garanzie equivalenti. Il committente è tenuto a informare il fornitore in relazione a eventuali requisiti di forma e legali di altra natura, contrastanti con la costituzione della garanzia di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, senza che venga richiesto e senza indugio alla stipula del contratto o successivamente alla stessa.
6.5 La lavorazione o la trasformazione dei beni sottoposti a riservato dominio sarà sempre eseguita dal committente per il fornitore. Nel caso in cui il bene sottoposto a riservato dominio venga lavorato assieme ad altri beni non appartenenti al fornitore, il fornitore acquisirà la comproprietà del nuovo bene proporzionalmente al valore del bene sottoposto a riservato dominio rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione.
Qualora merci del committente dovessero essere unite ad altri beni mobili ovvero dovessero essere mescolate in maniera inscindibile con gli stessi dando origine a un bene unitario, laddove l'altro bene sia da ritenersi il costituente principale, il committente trasferirà al fornitore la comproprietà proporzionalmente, nella misura in cui il costituente principale sia di sua proprietà.
Il committente conserverà la proprietà o la comproprietà a titolo gratuito per il fornitore. Per il bene generato dalla lavorazione o dalla trasformazione valgono altresì le stesse disposizioni applicabili al bene sottoposto a riservato dominio.
6.6 Qualora il valore delle garanzie fornite di cui ai punti da 6.1 a 6.5 dovesse superare di oltre il 10 % i diritti spettanti al fornitore in virtù del rapporto commerciale intrattenuto con il committente, su richiesta di quest'ultimo il fornitore svincolerà le garanzie eccedenti a propria scelta.
6.7 Nel caso in cui
• in virtù della riserva di proprietà l'oggetto della fornitura non sia ancora completamente diventato di proprietà del committente;
• in virtù di un accordo separato, in deroga a quanto previsto al punto 3.2, l'oggetto della fornitura venga pagato parzialmente o per intero solo dopo la consegna, o in ambito impiantistico dopo l'accettazione (ad esempio pagamento rateizzato, dilazione, estensione del termine di pagamento concordata previamente o successivamente ecc.);
• l'oggetto della fornitura (ad esempio fornitura "a prova", "per esame" o simili), o un dispositivo sostitutivo (ad esempio "in forma di misura provvisoria" e simili) già prima della stipula di un contratto di acquisto o per altre ragioni sia stato messo a disposizione del committente a titolo oneroso (ad esempio "in locazione" o simili) ovvero gratuito;
il committente si impegna a stipulare subito dopo la transazione un'assicurazione al valore a nuovo, ivi compresi tutti i costi accessori, contro tutti i rischi, fra cui incendio, danni provocati da elementi naturali, atti vandalici, furto, trasporto, manipolazione scorretta, errori di impiego, incidente ecc. e, a seconda del caso, a mantenerla fino al completo passaggio di proprietà, al pagamento per intero, alla restituzione o alla consegna definitiva dell'oggetto della fornitura ovvero del dispositivo sostitutivo al fornitore o al committente (assicurazione delle macchine). Il committente si impegna altresì ad assicurare a proprie spese il rischio operativo correlato al bene fornito per lo stesso arco di tempo (assicurazione di responsabilità civile). Inoltre, il committente si impegna a presentare al fornitore un debito giustificativo prima della consegna dell'oggetto della fornitura, ossia alla consegna franco fabbrica (punto 4.3). Il fornitore potrà negare la consegna della merce fintantoché non sarà fornita una prova idonea. Il fornitore potrà altresì assicurare personalmente l'oggetto della fornitura e addebitare gli eventuali costi al committente. Il committente cede sin da subito al fornitore i diritti e le pretese attuali e futuri nei confronti della compagnia di assicurazione, originati dal rapporto assicurativo. Con il presente documento, il fornitore accetta la cessione. I diritti decadono nel momento in cui la proprietà della merce passa definitivamente al committente e il prezzo di acquisto è stato completamente versato.
6.8 In presenza di pignoramenti, confische o altre azioni di terzi su beni o crediti su cui sussistono diritti di garanzia del fornitore, il committente dovrà informare quest'ultimo senza indugio e assisterlo nell'esercizio dei propri diritti. I costi di eventuali azioni giudiziarie ed extragiudiziarie saranno a carico del committente, qualora non possa essere richiesto un rimborso a terzi.
6.9 La richiesta di apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del committente autorizza il fornitore a recedere dal contratto con effetto immediato e a richiedere la tempestiva restituzione dell'oggetto della fornitura.
6.10 I punti 6.1, 6.3 e 6.9 valgono conformemente per i beni, le parti di macchine ovvero i componenti eventualmente accettati in pagamento dal committente ai sensi del punto 6.3 e per le macchine usate di qualsiasi tipologia.
7. Responsabilità per vizi
7.1 In presenza di un vizio della cosa entro il termine di prescrizione, la cui causa sussisteva già al momento del trasferimento del rischio, a propria discrezione, il fornitore potrà stabilire se riparalo in forma di rimedio o fornire un bene privo di vizi. L'azione correttiva avrà luogo tramite la sostituzione o la riparazione del bene difettoso nello stabilimento del fornitore, salvo nei casi in cui sia stato diversamente convenuto tra le parti esplicitamente o tacitamente (ad esempio tramite un'esecuzione in loco non contestata). Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore e si applicheranno di conseguenza le disposizioni al punto 6.
7.2 Affinché possa esercitare i propri diritti derivanti da una responsabilità per vizi, il committente dovrà ispezionare l'oggetto della fornitura immediatamente, al più tardi entro una settimana dalla consegna, al fine di individuare eventuali vizi e, qualora ne venga constatata la presenza, notificarli senza indugio al fornitore per iscritto. I vizi che non è stato possibile rilevare entro tale termine nemmeno con un'attenta verifica dovranno essere comunicati per iscritto al fornitore subito dopo la loro individuazione. Ai sensi della prima frase della presente disposizione, per consegna è da intendersi il momento in cui il committente acquisisce il controllo sull'oggetto della fornitura ovvero avrebbe potuto acquisirlo in assenza di colpa propria.
7.3 Le modifiche che concernono la progettazione o l'esecuzione, attuate prima della consegna del bene ordinato nel corso di una modifica generale sul piano della progettazione o della produzione presso lo stabilimento del fornitore, non saranno ritenute vizi dell'oggetto della fornitura, purché non rendano quest'ultimo inutilizzabile per lo scopo perseguito dal committente.
7.4 Qualora l'azione correttiva dovesse fallire, il committente dovrà concedere al fornitore un'estensione adeguata del termine per una nuova riparazione o fornitura sostitutiva. Qualora la riparazione non dovesse nuovamente riuscire, il committente potrà richiedere di ridurre il prezzo di acquisto dell'importo pari al deprezzamento dell'oggetto della fornitura dovuto al vizio o, a propria discrezione, recedere dal contratto. In presenza di un mero vizio non significativo, il committente godrà esclusivamente del diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.
7.5 Previa consultazione, il committente dovrà concedere al fornitore o a terzi da questi incaricati il tempo e l'occasione necessari per eseguire gli interventi previsti in virtù della responsabilità per vizi (riparazioni o sostituzioni). Il committente potrà rimediare personalmente o tramite terzi a vizi la cui eliminazione spetta al fornitore a spese di quest'ultimo, soltanto nel caso in cui sia necessario per scongiurare un pericolo imminente per la sicurezza operativa ovvero per evitare danni sproporzionatamente elevati e qualora abbia previamente richiesto l'autorizzazione del fornitore.
7.6 La garanzia del fornitore non si estende ai costi consequenziali, risultanti dall'azione correttiva.
Nel caso in cui il vizio concerna una parte acquistata dal fornitore da terzi in qualità di fornitori per i propri prodotti, sin da ora questi cede al committente i diritti maturati dalla fornitura di detta parte acquistata da terzi o da contratti per servizi esterni. La responsabilità per vizi è limitata in tale misura. Qualora dalla cessione del diritto il committente non dovesse ottenere una compensazione adeguata, il fornitore risponderà fino alla scadenza del periodo di garanzia in via sussidiaria, ai sensi delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto.
7.7 Non costituiscono vizi della cosa:
• la normale usura;
• l'uso inadeguato o improprio;
• il montaggio difettoso, opere di costruzione o l'avviamento non eseguiti correttamente dal committente o da terzi;
• il trattamento improprio, scorretto o negligente;
• lo stoccaggio improprio, l'installazione scorretta o un'area di fondazione inadeguata;
• il mancato rispetto delle istruzioni d'uso pertinenti;
• l'utilizzo di attrezzature inadatte;
• l'utilizzo di materiali e componenti sostitutivi inadatti;
• le sollecitazioni chimiche, elettrochimiche, elettromagnetiche, elettriche o di natura analoga;
• la modifica dell'oggetto della fornitura da parte del committente (o di terzi da questi incaricati), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e la modifica;
• l'installazione di componenti nonché di ricambi, parti di usura o altri elementi e l'uso di lubrificanti non forniti dal costruttore (i cosiddetti prodotti OEM), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e l'elemento installato;
• la manutenzione assente o scorretta da parte del committente o di terzi, salvo nel caso in cui siano stati autorizzati a eseguire la manutenzione delle macchine o dell'impianto dal costruttore.
7.8 Qualora la fornitura dovesse includere del software, la responsabilità per vizi non comprenderà la correzione di errori del software e dovuti a un uso improprio, a errori di impiego, a usura naturale, a un ambiente di sistema inadeguato, all'applicazione di condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate nella specifica e a una manutenzione insufficiente.
7.9 Il committente dovrà notificare tempestivamente per iscritto e in forma comprensibile e dettagliata i difetti del software, indicando tutte le informazioni adatte a permetterne il riconoscimento e un'analisi. In particolare, dovrà essere illustrato come si presentano e quali sono i rispettivi effetti.
7.10 I diritti per vizi della cosa e per vizi giuridici cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Il termine di prescrizione inizia a decorrere con il trasferimento del rischio ai sensi del punto 5.1.
7.11 Le disposizioni contenute nel presente punto 7 disciplinano in via definitiva la responsabilità per vizi per i beni forniti dal fornitore. Gli altri diritti del committente, in particolare per danni che non concernono lo stesso oggetto della fornitura, soggiacciono esclusivamente al punto 8.
7.12 Si esclude espressamente qualsiasi responsabilità per vizi della cosa per le macchine usate.
8. Responsabilità
8.1 Il fornitore risponde per dolo e negligenza grave, per lesioni fisiche, mortali e pregiudizievoli della salute colpose, per vizi sottaciuti in mala fede dallo stesso o per i quali ha rilasciato una garanzia di qualità. Il fornitore risponde illimitatamente nell'ambio della responsabilità per danno da prodotti nonché in virtù di altre norme giuridiche imperative.
In presenza di una violazione colposa degli obblighi contrattuali fondamentali, il fornitore risponde anche per negligenza lieve, tuttavia limitatamente al 10 % del valore dell'ordine. Qualora tale limite non fosse consentito per ragioni giuridiche, la responsabilità per negligenza lieve sarà circoscritta al danno tipico in ambito contrattuale e ragionevolmente prevedibile alla stipula del contratto. In tal senso, gli obblighi contrattuali fondamentali indicano gli obblighi principali concretamente descritti, la cui violazione pregiudica il raggiungimento dello scopo contrattuale o, in termini astratti, gli obblighi il cui adempimento innanzitutto consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il committente può regolarmente contare.
8.2 Si notifica al committente che dovrà provvedere al backup dei dati prima dell'installazione e costantemente durante l'uso di un software. In caso di perdita di dati, il fornitore risponderà soltanto delle spese e dello sforzo richiesti per il ripristino degli stessi in presenza di una conservazione corretta da parte del committente.
8.3 Si esclude qualsiasi altra responsabilità risarcitoria, in particolare per i danni patrimoniali. Si esclude altresì la responsabilità per tutti i danni consequenziali, in particolare per il mancato guadagno.
8.4 I limiti di responsabilità di cui sopra si applicano sia in relazione alla motivazione che all'ammontare anche alle eventuali richieste di risarcimento dei danni avanzate dal committente nei confronti dei rappresentanti legali del fornitore, dei rispettivi dipendenti ovvero ausiliari.
8.4 I limiti di responsabilità di cui sopra si applicano sia in relazione alla motivazione che all'ammontare anche ai casi di violazione degli obblighi contrattuali accessori, in particolare per la violazione degli obblighi di chiarificazione e di consulenza prima e dopo la stipula del contratto.
9. Diritti su software / protezione dei dati
9.1 Qualora la fornitura dovesse includere dei software, al committente sarà concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, corredato della relativa documentazione, affinché venga impiegato nell'apposito oggetto della fornitura. Si vieta l'uso del software in più di un sistema.
9.2 Il committente non potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto nel codice sorgente, salvo nel caso in cui tali interventi siano espressamente concessi dal contratto in via eccezionale o consentiti dalla legge. Il committente si impegna a non rimuovere le informazioni del costruttore, in particolare le note sui copyright, e a non modificarle senza la previa autorizzazione esplicita del fornitore.
9.3 Il fornitore, ovvero il fornitore del software, mantiene tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, ivi comprese le copie. Non è consentita la concessione di sublicenze ovvero non è ammesso il trasferimento a terzi in qualsiasi altra forma.
9.4 Il fornitore non risponde del software già incorporato o installato futuramente (anche in forma di aggiornamento o upgrade), qualora venga impiegato in modo improprio dal committente. Un impiego o uso improprio sussiste in particolare quando il committente o un soggetto terzo
• elimina, modifica o in altro modo influisce sui parametri dell'oggetto della fornitura senza l'autorizzazione scritta del fornitore, con la possibilità di compromettere la funzionalità della macchina;
• installa un software (anche in forma di aggiornamento o upgrade) non autorizzato dal fornitore per il modello di macchina o impianto, acquistato dal committente;
• installa un software (anche in forma di aggiornamento o upgrade) senza disattivare completamente la macchina o l'impianto durante l'intero processo di installazione, upgrade o aggiornamento, senza monitorare la macchina o l'impianto e verificarne costantemente il comportamento nonché senza tenere le persone a distanza. Le misure di sicurezza dovranno essere rispettate obbligatoriamente.
9.5 Valgono altresì i limiti di responsabilità di cui ai punti 7 e 8. Nel caso di un software fornito esclusivamente a titolo temporaneo, per il periodo della cessione la responsabilità di cui al punto 7 sarà limitata all'azione correttiva. Qualora quest'ultima dovesse fallire, in presenza di una cessione temporanea del software e dell'addebito di un canone separato per lo stesso, il committente potrà risolvere il contratto per giusta causa e, qualora il vizio comprometta in maniera più che irrilevante l'idoneità del software o del prodotto, avrà diritto a una riduzione del canone convenuto.
9.6 Nel caso in cui il committente abbia acquistato un dato software contestualmente all'acquisto di una macchina, di un impianto o di un componente ovvero separatamente (ad esempio per un sistema di gestione della flotta basato sul web come WITOS ecc.), la fruibilità dipenderà dalla tecnologia di rete disponibile nonché dalle condizioni tecniche e geografiche del luogo di utilizzo. Il fornitore non garantisce né risponde in alcun modo delle interruzioni causate dall'operatore di rete (ad esempio la manutenzione necessaria per un funzionamento corretto della rete), delle restrizioni di altra natura dei servizi di telecomunicazione ovvero della soppressione di una tecnologia di rete obsoleta (ad esempio G2). In caso di dubbio, valgono conformemente i punti 7.6 e 8.3. Qualora vengano conservati dati della macchina ovvero dell'impianto (ad esempio sul funzionamento in condizioni d'uso, sui tempi di fermo ecc.) e trasmessi al fornitore, quest'ultimo potrà analizzarli, trattarli e utilizzarli illimitatamente per finalità interne a titolo gratuito, salvo nel caso in cui il committente si opponga espressamente. La divulgazione a terzi, ad esempio a scopo di referenze e confronti, è consentita purché avvenga in una forma atta a rendere i dati anonimi o il committente abbia espressamente acconsentito alla stessa, su richiesta.
9.7 Nel caso in cui vengano conservati dei dati personali nell'ambito di un'installazione, un upgrade o un aggiornamento, si applicheranno le seguenti condizioni:
Il fornitore garantirà il rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati. In particolare, se necessario per l'installazione di un software, i dati personali comunicati non saranno divulgati a terzi, bensì saranno conservati, trattati e utilizzati soltanto internamente per l'esecuzione del contratto. Inoltre, verranno eliminati non appena non saranno più necessari. Qualora l'eliminazionedovesse contrastare con i termini di conservazione legali, anziché essere eliminati tali dati saranno bloccati ai sensi delle norme di legge pertinenti.
Ove necessario in virtù di disposizioni legali in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il committente richiederà i consensi scritti necessari ai soggetti, i cui dati personali sono richiesti per l'esecuzione del contratto.
10. Diritti di proprietà di terzi
10.1 il fornitore risponde della violazione dei diritti di terzi per effetto della propria prestazione, soltanto qualora quest'ultima sia stata impiegata in conformità al contratto e soltanto nel luogo dell'utilizzo contrattuale della prestazione (luogo di consegna). Non sussistono diritti per vizi giuridici nella misura in cui si tratti esclusivamente di divergenze irrilevanti delle prestazioni del fornitore dalla qualità prevista dal contratto.
10.2 Qualora terzi dovessero avanzare delle pretese nei confronti del committente per la violazione dei propri diritti per effetto di una prestazione del fornitore, il committente dovrà informare tempestivamente quest'ultimo in merito. Il fornitore potrà, pur senza esserne obbligato, contestare le pretese avanzate a proprie spese, ove consentito. Il committente non potrà riconoscere le pretese di terzi prima di avere concesso al fornitore una possibilità adeguata per contestare i diritti di terzi in altro modo.
10.3 Nel caso in cui siano state avanzate pretese di detto tipo, il fornitore potrà acquisire a proprie spese un diritto di utilizzo, modificare il software (programmi di licenza), sostituirlo con un prodotto equivalente o, qualora non possa conseguire un altro rimedio con uno sforzo ragionevole, ritirare la prestazione con il rimborso del corrispettivo versato dal committente a tal fine, al netto di una congrua indennità per l'uso. A tal fine, gli interessi del committente saranno tenuti in debita considerazione.
10.4 Per le richieste di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese vale altresì il punto 8.
11. Controllo delle esportazioni
11.1 Le forniture contemplate nel presente contratto soggiacciono alla condizione, secondo cui l'esecuzione non contrasta con impedimenti dovuti a disposizioni nazionali o internazionali in materia di controllo delle esportazioni, come nel caso dell'embargo o di altre sanzioni. Il
committente si impegna a fornire tutte le informazioni e tutti documenti necessari per l'esportazione o la spedizione. I ritardi dovuti a controlli alle esportazioni o alle procedure di autorizzazione invalidano i termini e le date di consegna. Qualora le autorizzazioni necessarie non dovessero essere concesse, ovvero la fornitura e il servizio non fossero autorizzabili, in relazione alla parte interessata il contratto varrà come non stipulato.
11.2 Il fornitore potrà risolvere il contratto senza preavviso, qualora la risoluzione da parte dello stesso sia necessaria per l'osservanza di norme giuridiche nazionali o internazionali.
11.3 In caso di risoluzione ai sensi del punto 11.2, si esclude al committente la possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento dei danni o di esercitare altri diritti in conseguenza alla risoluzione.
11.4 Qualora il committente dovesse trasferire a terzi la merce fornita dal fornitore, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero, dovrà osservare le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale in materia di controllo delle esportazioni.
12. Diritto applicabile, foro competente, clausola salvatoria
12.1 Il rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente è disciplinato esclusivamente dal diritto del paese in cui il fornitore ha la propria sede. Si escludono le disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
12.2 Foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente, anche per le pretese originate da cambiali o assegni, è il tribunale competente per la sede centrale del fornitore. Tuttavia, il fornitore potrà, a propria discrezione, citare in giudizio il committente anche presso il rispettivo foro generale.
12.3 Ad essere giuridicamente vincolante per il rapporto contrattuale è il solo testo tedesco delle presenti Condizioni di fornitura e vendita.
12.4 Qualora una o più disposizioni, o parti di esse, delle presenti Condizioni di fornitura e vendita dovessero essere o diventare inefficaci per qualsiasi ragione, le restanti disposizioni manterranno la propria validità. Il committente e il fornitore si impegnano a sostituire le disposizioni ovvero le parti inefficaci con norme giuridicamente lecite, che dal punto di vista economico meglio corrispondono alla norma originaria. Lo stesso vale per le lacune non intenzionali.
Luglio 2020