LEASING AGEVOLATI IN CONVENZIONE
LEASING AGEVOLATI IN CONVENZIONE
Art. 5 L.R. 7/2006 - Interventi della Gestione Ordinaria
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Funzione
I leasing agevolati sono funzionali all'erogazione di somme, a favore di primarie società di leasing convenzionate con FINAOSTA S.p.A., finalizzate a consentire all’impresa richiedente di beneficiare di condizioni finanziarie agevolate per realizzare investimenti mobiliari e immobiliari strumentali alla propria attività di impresa.
Caratteristiche dell'operazione
1) Aspetti generali:
In sintesi l’operazione prevede il coinvolgimento di 3 soggetti: la Finaosta S.p.A., che assicura alla società di leasing convenzionata, a titolo di finanziamento, una provvista pari al 75% dell’importo del leasing (mobiliare o immobiliare) al netto dell’anticipo ad un tasso pari al 70% dell’Euribor 6 mesi rilevato il 1° giorno utile del mese di gennaio e rivedibile annualmente, la società di leasing convenzionata che stipula e regola il contratto di leasing direttamente con il richiedente mettendo a disposizione il restante 25% della provvista e assumendosi il 100% del rischio dietro corresponsione di uno “spread”, l’impresa richiedente che beneficia di un tasso “agevolato” per l’intera operazione grazie alla provvista erogata da Finaosta S.p.A..
2) Presentazione della domanda e modalità di concessione del leasing agevolato
La domanda di leasing, su modulo predisposto da FINAOSTA S.p.A., è presentata direttamente alla società di leasing convenzionata o alla sua Banca di riferimento che effettua l'istruttoria in ordine alla validità economica e finanziaria dell'iniziativa oggetto di richiesta, alla capacità economica del richiedente e delibera la concessione del leasing. Successivamente la società di leasing provvederà ad inoltrare il modulo di domanda, allegando la documentazione prevista, alla FINAOSTA S.p.A. la quale valuterà il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’ammissibilità all’agevolazione.
3) Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del leasing agevolato:
▪ piccole e medie imprese (PMI);
▪ grandi imprese; le grandi imprese sono finanziabili esclusivamente in regime "de minimis"; Sono finanziabili:
• le imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'Aosta; l'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa;
• le imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio della Valle d'Aosta, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
• le imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'Aosta, che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.
Le piccole e medie imprese (PMI) sono finanziabili nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
Le grandi imprese sono finanziabili nel rispetto delle regole relative agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
Ai fini della definizione di piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese si rinvia alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
4) Investimenti finanziabili
Sono finanziabili le spese concernenti investimenti in beni immobiliari (nuova costruzione o acquisto di bene finito di fabbricati commerciali, artigianali, opifici industriali, uffici,..) e mobiliari (macchinari, impianti, mezzi d’opera, autoveicoli industriali e commerciali sia usati che nuovi di fabbrica) avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione. Per investimento avviato si intende la stipula del contratto di leasing.
5) Importo della provvista agevolata
L’importo massimo della provvista agevolata riconosciuta alla società di leasing di norma è pari al 75% dell’importo del leasing al netto dell’anticipo con un limite di euro 1.875.000,00 per le piccole e medie imprese e di euro 3.750.000,00 per le grandi imprese. Per le operazioni che singolarmente o in cumulo superassero detti limiti sarà la Finaosta S.p.A. a valutare, di volta in volta, le modalità e i termini del proprio intervento, fermo il rispetto dell'equivalente sovvenzione
secondo quanto indicato nel prosieguo (limiti di intensità)
6) Durata del leasing
La durata del finanziamento è adeguata alle normative fiscali tempo per tempo vigenti ed è variabile in funzione degli investimenti finanziati. Di norma la durata massima è prevista in anni 20 e anni 8 rispettivamente per gli investimenti in beni immobiliari e mobiliari.
7) Limiti di intensità
L'importo e il tasso di interesse della provvista del leasing sono determinati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL e nel rispetto della regola "de minimis", secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 70/2001 (Regime PMI) e dal Regolamento CE n. 1998/2006 (“de minimis”).
Il leasing agevolato può essere cumulato con agevolazioni previste da altre leggi e da normative comunitarie per gli stessi interventi, a condizione che il cumulo non dia luogo ad un intensità di aiuto superiore ai livelli fissati per il regime PMI dal Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.
Gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 (“de minimis”) non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili.
L'intensità di aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese. I tassi di riferimento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI).
L'agevolazione concessa secondo le intensità di aiuto previste dal Regolamento CE n. 70/2001 non deve superare i seguenti massimali:
piccole imprese | 15% ESL |
medie imprese | 7,5% ESL |
grandi imprese | sono finanziabili solo in regime "de minimis" |
L’agevolazione relativa alla provvista leasing, concessa nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, sommata a qualsiasi altro aiuto in regime “de minimis”, non deve superare l'importo massimo totale di aiuti pari a Euro 200.000,00 (e a Euro 100.000,00 limitatamente alle imprese attive nel trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari.
8) Modalità di erogazione della provvista leasing
La provvista leasing verrà erogata direttamente alla società di leasing in un’unica soluzione previa verifica del contratto di leasing stipulato, delle condizioni finanziarie applicate allo stesso, delle fatture di acquisto dei beni e dell’avvenuta consegna e collaudo del bene in locazione finanziaria.
9) Vincoli
Qualsiasi variazione soggettiva dell’impresa beneficiaria verrà comunicata tempestivamente dalla società di leasing, non appena la stessa ne avrà ricevuto comunicazione, alla FINAOSTA S.p.A. che deciderà in merito al mantenimento dell’intervento agevolato.
FINAOSTA S.p.A. ha la facoltà di eseguire ispezioni tecniche, contabili ed amministrative per mezzo di propri funzionari od incaricati presso la società richiedente.
Principali rischi (generici e specifici) del finanziamento.
Il tasso di interesse del leasing agevolato è variabile e definito nel successivo paragrafo “Tasso di interesse”.
Il principale rischio del tasso variabile deriva dall'applicazione di fluttuazioni a rialzo dei tassi. Il leasing a tasso variabile non offre al cliente la certezza di conoscere sin da subito il tasso e l'ammontare della rata che potranno non restare costanti nel corso della durata del contratto.
Ulteriori rischi sono rappresentati da:
a) la facoltà di FINAOSTA S.p.A. di deliberare la decadenza dell’agevolazione in caso di violazione dei vincoli (vd. Punto 9. “Vincoli”);
b) l'obbligo di pagamento degli interessi di mora alla società di leasing e secondo l’entità prevista dal contratto stipulato, nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO
Tasso di interesse
Il tasso di interesse del leasing è di norma variabile.
La formula del calcolo del tasso nominale annuo è pari al risultato della media ponderata tra il tasso di remunerazione della provvista di FINAOSTA S.p.A. al 75% ed il tasso di mercato (Euribor 3 mesi media del mese precedente/360 o
365) al 25% al quale viene sommato uno “spread” completamente a favore della società di leasing. Pertanto la formula per il calcolo del tasso risulta essere la seguente: (75% del tasso Finaosta + 25% del tasso di mercato) + “spread” massimo variabile dall’1,60% al 1,00% a seconda del tipo e del valore dei beni.
Il tasso di remunerazione della provvista erogata da FINAOSTA S.p.A è variabile annualmente ed è pari al 70% del tasso EURIBOR 6 mesi (365) rilevato il primo giorno (o il primo giorno lavorativo bancario) del mese di gennaio arrotondato al decimo di punto inferiore.
Modalità di rimborso del leasing
Il leasing è rimborsabile da parte dell’impresa richiedente e direttamente alla società di leasing secondo il piano finanziario concordato tra le parti che, di norma, prevede il pagamento con periodicità mensile di rate posticipate comprensive di capitale ed interessi.
La società di leasing, alla fine di ogni trimestre solare, provvederà a rimborsare a FINAOSTA S.p.A. la provvista erogata comprensiva degli interessi come definiti al punto precedente.
Le simulazioni dei piani finanziari sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili.
Tasso di mora a carico dell’impresa richiedente
Il tasso di mora a carico dell’impresa richiedente è quello previsto dai singoli contratti delle diverse società di leasing e può essere oggetto di contrattazione tra le parti (società di leasing e richiedente).
Tasso di mora a carico della società di leasing
La società di leasing, in caso di ritardo nel rimborso dei canoni periodici di provvista, dovrà corrispondere a FINAOSTA
S.p.A. gli interessi convenzionali di mora calcolati utilizzando il tasso ufficiale di riferimento - tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore all'insorgenza della mora.
I tassi di mora, tempo per tempo vigenti, sono a disposizione presso la sede di FINAOSTA S.p.A..
Spese e oneri fiscali
FINAOSTA S.p.A. a fronte del servizio non addebita all’impresa richiedente e alla società di leasing alcuna spesa accessoria ed onere fiscale aggiuntivo ad esclusione dell’imposta di bollo sulla fattura trimestrale. Tutte le spese e gli oneri fiscali previsti dal contratto di leasing sono a carico dell’impresa richiedente e sono oggetto di trattativa esclusivamente tra il Concedente (società di leasing) e l’Utilizzatore (impresa richiedente).
Indicatore sintetico di costo (ISC)
E’ il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri e spese da sostenere per utilizzare il credito o inerenti a questo.
Le modalità di calcolo dell’Indicatore Sintetico di Costo sono indicate, ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico Bancario (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385), dal decreto ministeriale 8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) e successive modifiche.
Tale indicatore (ISC) deve essere comunicato dalla Società di Leasing alla società richiedente in sede di stipula del contratto di leasing.
Per tutti gli altri aspetti economico-giuridici che regolano i rapporti tra la FINAOSTA S.p.A. e le Società di Leasing si rimanda alle convenzioni sottoscritte tra le parti
Per tutti gli altri aspetti economico-giuridici e le altre condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra l’Utilizzatore e il Concedente si rimanda ai fogli informativi predisposti dalle Società di Leasing.
Società di leasing convenzionate
Attualmente le Società di Leasing Convenzionate con FINAOSTA S.p.A. per la stipula di leasing immobiliari e mobiliari agevolati sono:
• BANCA AGRILEASING S.p.A. (gruppo Banche di Credito Cooperativo)
• BIELLA LEASING S.p.A. (Banca Sella S.p.A.)
• LEASINT S.p.A. (gruppo INTESA-SANPAOLO)
• LOCAT S.p.A. (gruppo UNICREDIT)
Con tali società è stata attivata anche una convenzione “triangolare” con la VALFIDI S.c.c. che può riconoscere all’Utilizzatore un contributo in conto interessi assumendosi una quota parte del rischio dell’operazione.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
LEASING: Contratto con il quale una parte (locatore o concedente) concede ad un'altra (locatario o utilizzatore) il godimento di un bene, acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta e indicazione del locatario, per un tempo determinato, con facoltà per quest'ultimo di acquistare la proprietà del bene al termine della locazione alle condizioni prefissate nell'apposito contratto.
ESL: per intensità lorda dell'aiuto (ESL) si intende il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento.
EURIBOR (Euro interbank offered rate): tasso di interesse, applicato ai prestiti in Euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.
Indicatore sintetico di costo (ISC): costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso.
Interessi di mora: interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate e nell’ipotesi di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto.
PMI: "piccole e medie imprese", secondo la nozione contenuta nelle norme della Comunità europea.
Tasso di interesse: rapporto percentuale, calcolato su base temporale, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale nominato prestato.
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