CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO N.2
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1:DISCIPLINA DEL CONTRATTO ESTIMATORIO
1. Si richiamano gli articoli 1556, 1557 e 1558 del Codice Civile. Quando nei documenti di gara si parla di “conto deposito”, si deve intendere contratto estimatorio.
Per la disciplina si rimanda allo schema di contratto di conto deposito (Allegato 2A) predisposto dalla stazione appaltante.
Art. 2: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti
Art. 3: FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture dovranno riportare con precisione il numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
4. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.lgs. 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.lgs. 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura legale ivi indicata.
6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
Art. 4: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di xxxxx, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto della consegna o della resa del servizio.
Art. 5: CONTESTAZIONI E PENALITA’ RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI
Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
ART. 6. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
M. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. 163/2006;
X. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
O. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
P. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
Q. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
R. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
X. Xxxxxxx emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D.lgs. 08/08/1994 n. 490);
T. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
U. Forza maggiore,
V. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
Art. 7: FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
Art. 8: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
• Il Capitolato Speciale;
• Il Capitolato tecnico;
• L’offerta della ditta.
Art. 9: APPLICAZIONE LEGGE 196/2003
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all’acquisto;
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all’acquisto.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
FIRMA DELLA DITTA
Per accettazione
Ai sensi dell’art. 1341 del c.c., si accettano espressamente gli artt.1, 2,3,4,5,6,7. FIRMA DELLA DITTA
Per accettazione