DISEGNO DI LEGGE
28/01/2016
DISEGNO DI LEGGE
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Titolo I
Tutela del lavoro autonomo
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del Libro V del codice civile.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.
Art. 2
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)
1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli.
Art. 3
(Xxxxxxxx e condotte abusive)
1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Art. 4
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)
1. Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi a apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 5
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)
1. All’articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì interamente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.».
Art. 6
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)
1. I centri per l’impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
(Informazioni e accesso agli appalti pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all’art. 6, comma 1, e adattando, laddove possibile, la loro partecipazione previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione, alle caratteristiche di tali lavoratori.
2. Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente titolo sono equiparati alle piccole e medie imprese. L’articolo 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è conseguentemente abrogato.
3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8 (Indennità di maternità)
1. All’articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, dopo le parole “lavoro dipendente” sono inserite le seguenti: “indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.
1. All’articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole “lavoro dipendente” sono inserite le seguenti: “a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.
Art. 9 (Congedi parentali)
1. Il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 788, sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
Art. 10
(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
2. In caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Art. 11
(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)
1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Art. 12
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 409, primo comma, numero 3), dopo le parole «anche se non a carattere subordinato», sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»;
b) all’articolo 634, secondo xxxxx, dopo le parole «che esercitano un’attività commerciale» sono inserite le seguenti «e da lavoratori autonomi».
Titolo II Lavoro agile
Art. 13 (Lavoro agile)
1. La presente legge promuove il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
4. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive da queste emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14 (Forma e recesso)
1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.
2. L’accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Art. 15 (Trattamento del lavoratore)
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Art. 16
(Potere di controllo e disciplinare)
1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 17
(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)
1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.
Art. 18 (Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Art. 19
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)
1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 20 (Contrattazione collettiva)
1. I contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
Titolo III Disposizioni finali
Art. 21 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in ….euro si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono corrispondentemente ridotte.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della citata legge di contabilità e finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 22 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato