Contract
I.R.C.C.S
C. R. O. B.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO O
Rio
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
CONTRATTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA, IN MODALITA’ ELETTRONICA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRA
L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO REGIONALE – REGIONE BASILICATA – CODICE FISCALE
9300246769 - PARTITA IVA: 01323150761, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, nato a Filiano (PZ) il 25/09/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’IRCCS CROB, sita in Rionero in Vulture (PZ), alla via Padre Xxx,
n. 1
E
Consulbrokers s.p.a. con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, giusta poteri allo stesso conferiti da ,quale mandataria del RTI Consulbrokers s.p.a. –GBSAPRI s.p.a, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità anche “Aggiudicatario)
PREMESSO
• che con D.D. n..20AC.2019/D.00024 del 7.2.2019, si è proceduto all’affidamento del “servizio di brokeraggio assicurativo a favore delle aziende del servizio sanitario regionale, e della Regione Basilicata e del Consorzio di bonifica di Basilicata” come di seguito esplicitato:
✓ lotto n. 1 (servizio di brokeraggio assicurativo delle aziende del servizio sanitario regionale), aggiudicato al RTI Consulbrokers s.p.a. –GBSAPRI s.p.a;
✓ lotto 2 (servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Basilicata e del Consorzio di bonifica di Basilicata aggiudicato al RTI GBSAPRI s.p.a- Consulbrokers s.p.a.
• con deliberazione del Direttore Generale n° xxxx del xx/xx/2019, qui integralmente
richiamata, si è proceduto alla presa d’atto D.D. n..20AC.2019/D.00024 del 7.2.2019,
avente ad oggetto “PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, DELLA REGIONE BASILICATA E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI
BASILICATA. Simog Gara n. 7020179 -Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”
• il RdP della SUA RB ha trasmesso l’offerta tecnica dell’Aggiudicatario per il lotto n. 1,;
• a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, giusta previsione dell’art. 18 del Disciplinare di gara, l’Aggiudicatario ha costituito deposito cauzionale pari ad
mediante polizza fideiussoria n. emessa da
in data xx/xx/xxxx, acquisita con protocollo n. xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx/xx/xxxx;
ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Oggetto dell’appalto, tempi e durata di svolgimento del servizio
Oggetto dell’appalto è il servizio di brokeraggio assicurativo - Lotto 1, aggiudicato con D.D. n..20AC.2019/D.00024 del 7.2.2019 – Gara Simog. N. 7020179 – CIG Padre:
7413183024 – CIG derivato: , acquisito dall’IRCCS
CROB;
Il broker sarà tenuto all’espletamento delle attività di seguito indicate a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo:
1. l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi attinenti l’intera attività dell’IRCCS CROB con l’elaborazione e l’attuazione di correlati progetti assicurativi;
2. il monitoraggio e la riclassificazione dei contratti assicurativi esistenti con indicazioni di eventuali adeguamenti necessari/opportuni;
3. lo studio e la progettazione delle forme contrattuali più adeguate alle esigenze di protezione Aziendale per la rinegoziazione con il mercato assicurativo;
4. l’assistenza e la consulenza per l’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’affidamento dei servizio assicurativo sia per la predisposizione degli atti necessari all’indizione delle gare che per la valutazione delle offerte pervenute;
5. l’assistenza e consulenza nella gestione delle polizze dell’ IRCCS CROB e il loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque almeno nei 30 (trenta) giorni antecedenti, delle scadenze dei relativi premi;
6. l’assistenza e consulenza nella gestione dei contratti assicurativi con il relativo
completo controllo tecnico, amministrativo e contabile;
7. l’assistenza e la gestione, per conto e nell’interesse dell’IRCCS CROB , dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale anche con l’eventuale individuazione di strutture professionali esterne per eventuali esigenze di consulenza specifica (legale-peritale) e compresa l’attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti;
8. la partecipazione alle riunioni del CVS (Comitato di Valutazione dei Sinistri) dell’IRCCS CROB, fornendo il proprio contributo tecnico-professionale nella valutazione e definizione dei sinistri ed in particolare quelli di Responsabilità Civile;
9. (solo Lotto 1) la partecipazione alle riunioni del DIGS, fornendo il proprio contributo tecnico-professionale nella valutazione e definizione dei sinistri ed in particolare quelli di Responsabilità Civile;
10. l’aggiornamento in ordine alle problematiche sulle garanzie da richiedere ai
fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell’IRCCS CROB
11. l’elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che xxxxxxxxxx gli interventi effettuati;
12. la collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi già in corso alla data dell’incarico e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data del predetto incarico;
13. l’assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori dell’IRCCS CROB per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fidejussioni, etc.);
14. Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati, contratti, convenzioni, regolamenti; l’attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l’esame di casi particolari;
15. la consulenza in materia assicurativa in generale;
16. la fornitura, senza ulteriori costi per la committenza, di un sistema informativo sulla gestione dei sinistri, ivi compreso il sistema informativo relativo ai sinistri in RCT, tanto nella parte relativa alla copertura garantita da compagnie assicurative, quanto nella parte relativa ai sinistri gestiti in auto assicurazione attraverso, in particolare, la fornitura di un SW con caratteristiche similari a quelle attualmente in uso nelle aziende sanitarie, denominato BASIX, quest’ultimo in uso esclusivo dl personale delle aziende stesse,
17. ogni altro servizio aggiuntivo indicato nell’offerta tecnica presentata in gara.
Tutto ciò premesso, l’IRCCS CROB affida in via esclusiva al Broker che accetta, il servizio di assistenza e consulenza per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale Aziendale, dalla data di sottoscrizione del Contratto e per cinque anni.
Alla scadenza dell’incarico il Broker aggiudicatario dell’appalto si obbliga a garantire la continuità del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione nelle more di individuazione del nuovo broker, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze e nel pieno rispetto della continuità di copertura assicurativa per il periodo strettamente necessario all’espletamento del nuova affidamento..
ART. 2
Organizzazione del servizio
Il Broker, per l’espletamento del servizio, dovrà avvalersi di mezzi e organizzazione propri e dovrà assicurare un costante e rapido collegamento, anche simultaneo, con le aziende del servizio sanitario regionale e degli altri enti, anche dietro semplice richiesta telefonica o via mail, con modalità e struttura aventi dimensioni adeguate alla consistenza territoriale delle aziende sanitarie ed altri enti, impegnandosi ad attivare prima della stipulazione del contratto una sede operativa in Basilicata.
Il broker dovrà designare un referente per ciascuna azienda o ente e agirà avvalendosi esclusivamente del proprio personale professionalmente qualificato. In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della normativa legislativa e contrattuale di riferimento sia dal punto di vista retributivo che contributivo..
Il numero, i requisiti minimi professionali garantiti per tutta la durata del rapporto contrattuale ed i compiti affidati a ciascuna persona, nonché la struttura organizzativa, dovranno essere indicati in sede di gara.. In corso d’appalto è prevista la possibilità di sostituzione di persone incluse nell’organigramma dedicato, a condizione che il broker dimostri che il sostituto possieda requisiti professionali e d’esperienza adeguati allo svolgimento del servizio. Eventuali modifiche delle mansioni assegnate a ciascuna persona individuata in organigramma dedicato saranno possibili solo previa informazione alle Aziende/Enti.
ART. 3
Oneri ed obblighi delle parti
Sono di esclusiva e insindacabile competenza dell’ IRCCS CROB :
• Le valutazioni e le decisioni relative alle proposte formulate dal broker nell’ambito dell’appalto con particolare riferimento ai contenuti dei capitolati dei servizi
assicurativi;
• La scelta dei contraenti nell’ambito delle procedure per l’affidamento dei servizi
assicurativi;
• la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze così come altri atti modificativi o estintivi di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte;
• Fermo quanto precede, le aziende autorizzano il broker a trattare nel loro interesse con tutte le compagnie assicuratrici e coassicuratrici, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato di gara, dal presente contratto e dai principi civilistici in materia di mandato senza rappresentanza e di trattative precontrattuali.
Il Broker provvederà in nome e per conto dell’IRCC CROB ad espletare i servizi indicati all’art.1. Resta inteso, peraltro, che qualsiasi iniziativa relativa ai contratti di assicurazione dell’IRCCS CROB da parte di Compagnie di Assicurazione, loro Agenti e/o intermediari sarà devoluta per competenza al Broker.
Il Broker si impegna a non assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con l’IRCCS CROB e dallo stesso formalmente approvate, il Broker si impegna a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l’IRCCS CROB ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi. Il Broker si impegna a garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’IRCCS CROB assicurando la tutela degli interessi dello stesso. Nell’ipotesi in cui l’IRCCS CROB intenda stipulare e/o rinnovare contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento ad evidenza pubblica, il Broker metterà a disposizione dello stesso IRCCS CROB le risultanze dell’indagine di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie di ordine tecnico ed economico necessarie per le determinazioni di competenza dell’IRCCS CROB.
L’IRCCS CROB si impegna a corrispondere al Broker, nei termini contrattualmente previsti, i premi relativi alle polizze, che dovranno essere versati in nome e per conto dell’IRCCS CROB stesso alle competenti Compagnie Assicuratrici.
Il Broker contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all’IRCCS CROB le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
ART. 4
Valore economico del servizio e sua gratuità
5
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti per l’IRCCS CROB, in quanto l’attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, confermata dalla giurisprudenza, esclusivamente da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.
La misura del compenso spettante al Broker, sotto forma di una parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni di Compagnia alle proprie reti di vendita locali, viene determinata, nelle seguenti percentuali da applicarsi annualmente sui premi assicurativi imponibili dei contratti che si andranno a stipulare con la assistenza del Broker:
⮚ coperture RCA 5 % ( cinque per cento)
⮚ coperture ARD /Kasko 11 % ( undici per cento)
⮚ tutte le altre coperture assicurative escluso i rami RCA – ARD - Kasko: 11 % (undici per cento)
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le Compagnie Assicuratrici interessate ai futuri appalti dell’IRCCS CROB gestiti con l’assistenza del Broker, l’entità di detto compenso dovrà essere sempre indicata in sede di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, ed in ogni caso dovrà essere indicata in tutte le polizze stipulate dall’Azienda con l’assistenza del Broker.
Il valore economico annuale del servizio di Xxxxxxxxxxx determinato sulla base dei premi imponibili riconosciuti al 31.12.2018 alle compagnie assicurative, è quantificabile in circa € 18.550,00, per complessivi € 92.750,00 per tutto il periodo di durata contrattuale (cinque anni).
Al Broker non verrà liquidato direttamente alcun compenso da parte delle Aziende o dagli Enti, né alcun rimborso spese per la gestione del sistema assicurativo dell’Aziende o Enti. Allo stesso modo non competerà alcun corrispettivo per l’analisi di nuovi rischi, per l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzie assicurative o per l’esecuzione di qualsiasi altra prestazione offerta ai fini dell’aggiudicazione, intendendosi incluso il compenso per dette attività nelle medesime provvigioni.
Nessun compenso potrà essere richiesto all’IRCCS CROB nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze o non si produca il buon esito delle gare relative.
Art. 5
Clausola di integrità e Riservatezza
Xxxxx salvo quanto disposto dal patto di integrità che il broker si impegnerà a sottoscrivere Il Broker, espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a nessuno, direttamente o indirettamente, somme, e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o gestione degli atti derivanti dagli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non rispettata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei punti precedenti, ovvero il Broker non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente atto, gli stessi si intenderanno automaticamente risolti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Broker con conseguente incameramento, a titolo di penalità, dell’intero deposito cauzionale definitivo e obbligo di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione contrattuale,
Il Broker, nell’adempimento del mandato ricevuto e nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, manterrà da parte propria e dei propri dipendenti e consulenti l’assoluta segretezza relativamente ai dati e/o alle notizie e/o ai documenti di cui si viene o si è già in possesso nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; ad effettuare il trattamento dei predetti dati e documenti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i. e a non cedere, divulgare e/o rendere disponibili, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a terzi, informazioni acquisite nell’ambito dello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto senza l’espressa autorizzazione dell’IRCCS CROB. Tale obbligazione è condizione essenziale del rapporto fiduciario, ed il suo inadempimento potrà comportare la risoluzione del medesimo, l’incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo penitenziale, oltre al risarcimento di ogni eventuale danno, diretto ed indiretto, arrecato all’IRCCS CROB.
ART. 6
Revoca
L’incarico potrà essere revocato, previa adozione di motivato provvedimento dell’IRCCS CROB affidante e comunicato con raccomandata AR (o altro mezzo valido quale PEC ecc.) al Broker, nel caso in cui si dimostri che al Broker officiato, in ogni fase di gara o nel
corso della vigenza contrattuale, abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero in caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela della privacy ovvero non abbia stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza, ovvero in ipotesi di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, ovvero in caso di cessione e/o subappalto dell’ incarico, ovvero in caso di modifica del raggruppamento temporaneo d’imprese rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara, ovvero per violazione della vigente normativa in materia dì assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali e/o assistenziali, ovvero a fronte di gravi e/o reiterate inadempienze del Broker affidatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni del presente Contratto di Incarico o del Capitolato di Gara o del progetto tecnico presentato in gara e negli altri casi previsti dalla legge o dalla speciale normativa in fattispecie.
La revoca avrà efficacia dal termine indicato nella predetta comunicazione (non inferiore a 15 gg. dalla data di ricevimento della raccomandata) e comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, per causa imputabile all’affidatario del servizio, prima della scadenza ed al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente comma, con oneri tutti a carico del broker e l’incameramento dell’intera cauzione definitiva versata a titolo penitenziale fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, il contratto si intenderà automaticamente risolto nei casi previsti dalla normativa in materia.
In caso di perdita dell’iscrizione al RUI di cui al D. Lgs. 209/2005 o di fallimento ovvero di altri requisiti di abilitazione all’esercizio dell’incarico da parte della Società affidataria del servizio come pure nel caso in cui si dovessero verificare variazioni nella rappresentanza del Broker affidatario e/o in altre circostanze che possano incidere sulla volontà dell’IRCCS CROB di proseguire nel rapporto contrattuale così come costituitosi all’atto dell’affidamento dell’incarico stesso, ferma restando la normativa specifica in materia, l’IRCCS CROB affidante potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con atto amministrativo e con immediato effetto giuridico, la propria volontà inappellabile di risolvere il rapporto contrattuale.
Il Broker affidatario ha il dovere di comunicare immediatamente all’IRCCS CROB eventuali variazioni della propria ragione sociale o trasformazione della medesima,
nonché ogni mutamento inerente il Broker affidatario e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando in tali ipotesi la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto con atto amministrativo e comunicazione al Broker a mezzo raccomandata AR (o altro mezzo valido quale PEC ecc.).
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo d’imprese rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in gara,
Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo è espressamente fatta salva ogni
ulteriore azione dell’IRCCS CROB per il risarcimento di eventuali danni,
ART. 7
Responsabilità
Il Broker affidatario è responsabile dei contenuto dei contratti Aziendali che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare od integrare, nonché nei caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi Aziendali competenti. Risponde, inoltre, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza dell’affidamento in esame.
Art. 8 Responsabile del servizio
L’aggiudicatario ha l’onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Amministrazione per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’amministrazione è
”.
Art. 9
Divieto di cessione del contratto e subappalto
E’ fatto assoluto divieto a all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, la Contratto, a
pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del prestatore del servizio degli obblighi di cui al presente articolo, la SUA-RB e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il Contratto.
E’ ammesso il subappalto, così come indicato al medesimo art. 8 del capitolato speciale, con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti del servizio come indicato dall’aggiudicatario in sede di gara.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Art. 10
Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
L’aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento ed all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Contratto.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Costituisce appendice del presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, l’ atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dei dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale del servizio in oggetto per conto dell’IRCCS CROB, Ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).
Art. 12
Tracciabilità dei flussi finanziari ed ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a.r., , nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Art. 13 Spese contrattuali
Le spese di bollo, di registrazione prevista in caso d’uso, ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto, sono a completo carico dell’Aggiudicatario.
Art. 14 Clausola finale
Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Art. 15
Documenti allegati e/o parte integrante del contratto
Xxxxx parte integrante del presente contratto sebbene non materialmente allegati, oltre a tutti gli atti di gara:
Disciplinare di gara Capitolato tecnico di gara
Garanzia definitiva n. del rilasciata da
Fanno altresì parte integrante i seguenti allegati:
Allegato A) : offerta tecnica ( consta di n. )
Allegato B) : Nomina Responsabile Esterno Trattamento Dati ( consta di n. )
Il presente contratto, elaborato in formato elettronico, che consta di n facciate, è firmato digitalmente dai rappresentati delle parti.
Letto dalle parti, costituite come innanzi, che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono digitalmente, in segno di totale accettazione.
La data di stipula del presente contratto è la data di effettiva restituzione dello stesso, controfirmato digitalmente, coincidente con la data di formale acquisizione agli atti dell’Ente mediante il sistema di protocollazione elettronica in uso.
Si precisa che il file del detto contratto non deve essere in alcun modo modificato, ma controfirmato digitalmente e restituito all’indirizzo pec istituzionale o indicato, senza alcuna variazione del suo formato originario (nome, estensione ecc) per non compromettere le firme digitali apposte, le controfirme della ditta ed il suo contenuto, al fine di consentirne una acquisizione sicura, facilmente verificabili dai riceventi (tra cui l’Agenzia delle Entrate, in fase di registrazione).