CAPITOLATO SPECIALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXX - Tel. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx xxx.xxx.xxxxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER POMPE DI IRRIGAZIONE ED INSUFFLATORI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA DELLA ASL RIETI, PER LA DURATA DI 36 MESI
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXX
Firmato il 16/09/2024 14:51
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Art. 1 – OGGETTO
Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative alla fornitura di consumabili consumabili per pompe di irrigazione ed insufflatori, per le esigenze della U.O.S.D. Gastroenterologia, secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto di gara.
La gara è una procedura suddivisa in più lotti, finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per ogni singolo lotto.
Art. 2 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura sarà suddivisa in n. 4 Lotti come successivamente riportato e specificato. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I Fornitori dovranno, inoltre, indicare per quanto offerto, prodotto per prodotto la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all’obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute.
I prodotti offerti devono corrispondere, per ciascun lotto, alle seguenti caratteristiche di minima.
Tutti prodotti dovranno essere:
- dispositivi di classe medicale;
- latex free e DEHP free;
- Certificazioni CE.
Tutti i prodotti offerti dovranno essere compatibili con le strumentazioni in uso presso la U.O.S.D. Gastroenterologia, meglio dettagliate nell’allegato n. 1.a “apparecchiature principali di destinazione dei consumabili” e di cui all’allegato n. 1.b “endoscopi - “apparecchiature secondarie”, parti integranti del presente CSA.
LOTTO 1: CONSUMABILI (TUBI, CONNETTORI E VALVOLE) PER POMPE DI IRRIGAZIONE COMPATIBILI CON ENDOSCOPI OLYMPUS
CARATTERISTICHE:
TIPOLOGIA CONSUMABILI | CODICE PRODOTTO (codice prodotto indicato ex art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 36/2023) | PRODUTTORE CONSUMABILI | TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE DI DESTINAZIONE DEI CONSUMABILI | APPARECCHIATURA PRINCIPALE | COMPATIBILITA' CON ENDOSCOPI | |
1.1 | tubo per pompa di irrigazione monodie Endogator per endoscopi Olympus | 100130U | Cantel Medical Italy S.r.l. | POMPE DI IRRIGAZIONE | APPARECCHIATURE MEDIVATORS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIATURE OLYMPUS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
1.2 | connettore endogator giornaliero per canale d'acqua ausiliario ausiliario waterjet per endoscopi Olympus | 10015D | Cantel Medical Italy S.r.l. | POMPE DI IRRIGAZIONE | APPARECCHIATURE MEDIVATORS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIATURE OLYMPUS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
1.3 | valvola biopsia irrigatore Defendo Y- OPS per endoscopi Olympus | 100303 | Cantel Medical Italy S.r.l. | POMPE DI IRRIGAZIONE | APPARECCHIATURE MEDIVATORS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIATURE OLYMPUS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
LOTTO 2: CONSUMABILI (TUBI E CONNETTORI) PER POMPE DI IRRIGAZIONE COMPATIBILI CON ENDOSCOPI PENTAX
CARATTERISTICHE:
TIPOLOGIA CONSUMABILI | CODICE PRODOTTO (codice prodotto indicato ex art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 36/2023) | PRODUTTORE CONSUMABILI | TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE DI DESTINAZIONE DEI CONSUMABILI | APPARECCHIATURA PRINCIPALE | COMPATIBILITA' CON ENDOSCOPI | |
2.1 | tubo per pompa di irrigazione monodie Endogator per endoscopi Pentax | 100130U | Cantel Medical Italy S.r.l. | POMPE DI IRRIGAZIONE | APPARECCHIATURE MEDIVATORS E PENTAX DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIATURE PENTAX DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
2.2 | connettore endogator giornaliero per canale d'acqua ausiliario waterjet endoscopi Pentax | 10016D | Cantel Medical Italy S.r.l. | POMPE DI IRRIGAZIONE | APPARECCHIATURE MEDIVATORS E PENTAX DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIATURE PENTAX DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
LOTTO 3: CONSUMABILI (TUBI CO2) PER INSUFFLATORI COMPATIBILI CON ENDOSCOPI OLYMPUS
CARATTERISTICHE:
TIPOLOGIA CONSUMABILI | CODICE PRODOTTO (codice prodotto indicato ex art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 36/2023) | PRODUTTORE CONSUMABILI | TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE DI DESTINAZIONE DEI CONSUMABILI | APPARECCHIATURA PRINCIPALE | COMPATIBILITA ' CON ENDOSCOPI | |
3 | tubo CO2 endosmartcap con linea CO2 per endoscopi Olympus | 100145CO2EXTU | Cantel Medical Italy S.r.l. | INSUFFLATORI | APPARECCHIATURE MEDIVATORS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIA TURE OLYMPUS DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
Compatibilità con fisiologica solo per irrigazione non iniettabile (da utilizzare con pompa di irrigazione durante le procedure endoscopiche da 500ml e 1000ml) fornitore Cantel Medical Italy S.r.l. (soluzione da 500ml - codice repertorio 2069287, soluzione da 1000ml - codice repertorio 414575) |
LOTTO 4: CONSUMABILI (TUBI CO2) PER INSUFFLATORI COMPATIBILI CON ENDOSCOPI PENTAX
CARATTERISTICHE:
TIPOLOGIA CONSUMABILI | CODICE PRODOTTO (codice prodotto indicato ex art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 36/2023) | PRODUTTORE CONSUMABILI | TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE DI DESTINAZIONE DEI CONSUMABILI | APPARECCHIATURA PRINCIPALE | COMPATIBILITA ' CON ENDOSCOPI | |
4 | tubo CO2 endosmartcap con linea CO2 per endoscopi Pentax | 100150CO2EXTU | Cantel Medical Italy S.r.l. | INSUFFLATORI | APPARECCHIATUR E MEDIVATORS E PENTAX DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.a | APPARECCHIA TURE PENTAX DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1.b |
Compatibilità con fisiologica solo per irrigazione non iniettabile (da utilizzare con pompa di irrigazione durante le procedure endoscopiche da 500ml e 1000ml) fornitore Cantel Medical Italy S.r.l. (soluzione da 500ml - codice repertorio 2069287, soluzione da 1000ml - codice repertorio 414575). |
Art. 3 - DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.
Per ciascun lotto, questa Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 5 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
Il valore posto a base d’asta è pari ad € 206.276,25 al netto dell’IVA.
Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 276.180,98, al netto di Iva così suddiviso:
LOTTO | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (MESI 36) | IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA (MESI 5) | IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO | VALORE COMPLESSIVO A BASE DI GARA EX ART. 14, COMMA 4, CODICE |
1 | € 88.387,50 | € 12.276,04 | € 17.677,50 | € 118.341,04 |
2 | € 34.076,25 | € 4.732,81 | € 6.815,25 | € 45.624,31 |
3 | € 61.462,50 | € 8.536,46 | € 12.292,50 | € 82.291,46 |
4 | € 22.350,00 | € 3.104,17 | € 4.470,00 | € 29.924,17 |
€ 206.276,25 | € 28.649,48 | € 41.255,25 | € 276.180,98 |
Art. 4 - QUANTITA'
Le quantità annue sono indicate per ciascun lotto nell’Allegato 2.1 al presente CSA di gara.
Gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente in base alle effettive necessità della Azienda. L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente, revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.
L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di revocare l’affidamento in oggetto a seguito di indicazioni regionali.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
A) CARATTERISTICHE TECNICHE:
1) Disposizioni legislative:
I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso.
I prodotti oggetto della gara debbono possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE recepita a livello italiano dal D.Lvo. n°46/97 e s.m.i.
I materiali oggetto di gara debbono rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva Comunitaria 90/385/CEE recepita a livello italiano dal D.Lvo. n°507/1992 e s.m.i. ed essere conformi alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che saranno emanati durante il periodo contrattuale.
Art. 6 – CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
I prodotti oggetto della fornitura debbono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente. L’etichetta deve riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3
dell’allegato 1 al XX.xx n°46/1997 e s.m.i.
I prodotti debbono recare sull’imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:
Imballaggio che assicura la sterilità
•Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body.
•Numero di repertorio
•Denominazione dell’apparecchio
•Codice dell’apparecchio, numero di lotto e numero di serie
•Indicazione della data di scadenza
•Metodo di sterilizzazione
•Simbolo del monouso
•Destinazione d’uso
•Nome ed indirizzo del fabbricante
•Indicazione di mese ed anno di fabbricazione
Imballaggio commerciale
• Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body
• Numero di repertorio
• Denominazione dell’apparecchio
• Codice apparecchio, numero di lotto e numero di serie
• Indicazione della data di scadenza
• Simbolo del monouso
• Destinazione del dispositivo
• Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
• Nome ed indirizzo del fabbricante
• Indicazione del mese e dell’anno di fabbricazione Condizioni per il trasporto ed il magazzinaggio del dispositivo
Art. 7 - MODALITA’ DI FORNITURA E CONSEGNE
FORNITURE
a) Sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento di confezione;
b) I prodotti, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. In caso contrario il Magazzino economale, su indicazione del Responsabile U.O.S.D. Gastroenterologia, tratterrà i prodotti chiedendo alla Ditta la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti;
c) In caso di prodotti in scadenza, l’Azienda si impegna a dare tempestiva comunicazione alla ditta, in un periodo non inferiore ai sei mesi dalla scadenza, per la sostituzione, con pari quantità dello stesso prodotto o altra procedura concordata con il Magazzino Economale.
d) La Ditta deve garantire che anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti;
e) Variazioni di qualità in corso di fornitura dovranno essere anticipate per iscritto al Magazzino Economale e verranno accettate solo dopo parere favorevole del Responsabile U.O.S.D. Gastroenterologia e del Responsabile della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
f) I quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in diminuzione
CONSEGNE
La consegna delle merci dovrà essere effettuata presso:
- il Magazzino Economale sito presso il P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, dalle ore
8.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato.
- il Magazzino della Casa della Salute di Magliano Sabina, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato.
La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all’interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l’ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell’Azienda Sanitaria e le relative quantità.
La merce dovrà essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine e dovrà essere consegnata a seguito di regolare ordine nelle quantità e qualità descritte nell’ordine anche se trasmesso per via telematica NSO, in caso contrario non sarà accettato dai magazzini.
L’accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all’atto della consegna.
Nel caso non fosse possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni.
La Ditta garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione.
Art. 8 – CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO
Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l’utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al RUP, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Responsabile U.O.S.D. Gastroenterologia, per l’eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.
Art. 9 – CONTROLLI SULLE FORNITURE
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata al momento dell’apertura dei colli dal Magazzino Economale/ Magazzino della Casa della Salute di Magliano Sabina, in accordo con la U.O.S.D. Gastroenterologia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno essere rifiutati dal Magazzino Economale/ Magazzino della Casa della Salute di Magliano Sabina o dalla U.O.S.D. Gastroenterologia, non solo all’atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna.
Agli effetti della verifica di conformità, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.
La fattura mensile relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).
Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l’Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l’applicazione degli interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00308/2015.
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario.
La liquidazione è inoltre subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.
Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all’Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.
Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:
Azienda Sanitaria Locale Rieti Xxx xxx Xxxxxxxxxx x.00 000000 – Xxxxx (XX)
P.IVA / C.F. 00821180577
Codice IPA: UFX1HE
L’ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
L’ Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.
Qualora l’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
Art. 11 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
L’operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:
• prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
• osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
• comunicare tempestivamente al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
• assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
• assumere l’obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
Art. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all’Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Al personale impiegato nell’esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.
Art. 13 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo- migliorative contenute nell’offerta.
Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. pertanto, tutte le comunicazioni e con-testazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.
Art. 14 – BREVETTI E LICENZE
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell’ingegno, relativi all’uso dei materiali e/o apparecchiature o l’impiego di metodi costruttivi o l’uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.
Art. 15 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO
La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta prodotta in sede di gara comporterà l'applicazione di penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto.
Il RUP della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all’Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti
richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d’appalto e/o da regolamenti, la ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:
1) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta (o entro il minor tempo offerto nell’offerta tecnica), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00);
2) Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00).
Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte.
L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.
Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente intraprendere.
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale pari ad € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta.
Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l’Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all’Aggiudicatario.
Art. 16 – CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell’accordo quadro;
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro.
4. L’Azienda avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 122, del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
f) Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.
g) Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
l) L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, come previsto dall’art. 17, presente Capitolato;
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’operatore economico aggiudicatario. La ASL di Xxxxx non riconoscerà a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.
All’operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all’operatore economico inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l’Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs.
n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell’importo dei delle prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14. L’Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell’art. 123 del Codice e nei casi di:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
• reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell’anno) dell’operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Xxxxx.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda procederà all’incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l’azione per il risarcimento dell’eventuale danno e di ogni altra azione che l’Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 20 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Allegati:
All. 2.1 - Elenco lotti (descrizione, fabbisogno e basi d’asta);
ALL. 1.a | |
“APPARECCHIATURE PRINCIPALI DI DESTINAZIONE DEI CONSUMABILI” | |
INSUFFLATORI GAS | |
Descr. Tipologia | Costruttore |
INSUFFLATORE GAS | PENTAX |
INSUFFLATORE GAS | MEDIVATORS |
INSUFFLATORE GAS | MEDIVATORS |
INSUFFLATORE GAS | MEDIVATORS |
POMPE DI IRRIGAZIONE | |
Descr. Tipologia | Costruttore |
POMPE DI IRRIGAZIONE | MEDIVATORS INC |
POMPE DI IRRIGAZIONE | MEDIVATORS |
POMPE DI IRRIGAZIONE | MEDIVATORS |
POMPE DI IRRIGAZIONE | MEDIVATORS |
ALL. 1.b | ||
“ENDOSCOPI - “APPARECCHIATURE SECONDARIE” | ||
VIDEOGASTROSCOPI | ||
Descr. Tipologia | Modello | Costruttore |
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO TRANSNASALE | GIF-H190N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO TRANSNASALE | GIF-H190N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO TRANSNASALE | GIF-H190N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG17-J10 | PENTAX MEDICAL |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG17-J10 | PENTAX MEDICAL |
VIDEOGASTROSCOPIO | GIF-1100 | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO | GIF-H190N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO | GIF-H190N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO | GIF-H190 N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO | GIF-H190 N | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG-1690K | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG34-I10 | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG-16-K10 | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG 3440 K | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG-16-K10 | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG 290 KP | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG 290 KP | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG 1580 K | PENTAX CORP |
VIDEOGASTROSCOPIO | EG 1870 K | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPI | ||
Descr. Tipologia | Modello | Costruttore |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC 380 FKP | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC 380 FKP | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC-38-I10F | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC 3890 FI2 | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC-38-I10F | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC-38-I10F | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190L | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190L | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190I | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190I | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190I | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190I | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | CF-H190I | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC34-i10F | PENTAX-ASAHI OPTICAL CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC34-i10F | PENTAX-ASAHI OPTICAL CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO LUNGO | PCF-H190L | OLYMPUS OPTICAL CO LTD |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC 3470 FK | PENTAX CORP |
VIDEOCOLONSCOPIO | EC 3470 FK | PENTAX CORP |