CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
UNIFGCLE - Prot. n. 0027218 - II/7 del 01/06/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 208/2021
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra
- Università di Foggia – Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/_
_ _ _ _ ………………….(c.f………………….- P. I.V.A……………………….) nella persona del Direttore pro tempore Prof…………….., codice fiscale , nato a
………..il…….e residente in …………….alla Via ……………………….., in seguito indicato come “Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/ ”
(è possibile inserire anche l’acronimo),
- La Società/Ente…………………(c.f………….- P.I.V.A………………………) con sede in
………..alla Via…………..nella persona del legale rappresentante Sig………………………..(c.f… ) in seguito indicata come “Committente”
- che l'Ente opera nel campo della ed è interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare
metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;
- che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. ……….. che opera presso il Dipartimento già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore del ed è interessato a
sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che operano direttamente nel settore specifico;
- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto del contratto
La Committente affida all’Università - Dipartimento/Istituto/Centro/ , che accetta, l’esecuzione
della ricerca/programma di ricerca concernente (è necessario fornire un’ampia e dettagliata descrizione della ricerca, anche mediante un allegato tecnico) ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............
Articolo 2
Programma della ricerca
Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato tecnico (ove dovranno essere indicate anche le sedi in cui si svolgeranno le singole attività), nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.
(Eventuale): L’attività oggetto del contratto si articolerà per obiettivi/fasi (descritti nell’Allegato tecnico) ed al raggiungimento di ciascun obiettivo l’Università redigerà una relazione/rapporto tecnico.
Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/ sui risultati raggiunti.
Art. 3
Responsabilità
L’Università designa il Prof./Dott. .......... quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca (per motivate esigenze possono essere designati più responsabili). Quest’ultimo, qualora lo ritenga opportuno e necessario al fine dell’esecuzione dell’attività di cui è incaricato, potrà, nel rispetto del Regolamento per le prestazioni conto terzi dell’Università degli Studi di Foggia, far ricorso a prestazioni professionali esterne i cui costi graveranno in toto sul corrispettivo determinato per la ricerca.
La Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Sig./Dott. .......
Il responsabile scientifico e il referente nominato dalla Committente sono direttamente e solidalmente responsabili per obbligazioni assunte in difetto di formale autorizzazione ovvero per danni provocati a terzi nell’esercizio delle proprie rispettive funzioni nell’àmbito del contratto di ricerca commissionata; sono altresì responsabili, senza vincolo di solidarietà, per eventuali danni patrimoniali, derivanti da fatto lecito o illecito, arrecati alla Committente e all’Università di Foggia o a strutture a quest’ultima afferenti.
Eventuale – Il programma di ricerca, concordato tra il responsabile scientifico e la Committente, è articolato in una serie di attività, meglio descritte nell’allegato tecnico. Nel corso dello svolgimento della ricerca ed in relazione alla sua evoluzione, potranno essere concordate, di comune accordo tra le parti, modifiche ed aggiornamenti, sempre nei limiti del programma di ricerca.
Art. 4
Durata del rapporto contrattuale
Il presente contratto avrà la durata di………..a partire dal giorno ………..fino al giorno……. e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata la sua proroga.
La proroga dovrà essere chiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno da far pervenire alla controparte almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente. Trascorsi gg.15 dalla ricezione della raccomandata il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.
Art. 5
Obblighi delle parti
Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.) l'Ente si impegna a corrispondere la cifra globale di euro ..................... + I.V.A. di legge, dietro presentazione di regolari fatture valide ai fini fiscali da parte del Dipartimento.
L'Ente si impegna ad effettuare il pagamento entro giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
I pagamenti avverranno con la seguente modalità:
- Euro ................... + I.V.A entro ... giorni dalla stipula della convenzione;
- Euro ................... + I.V.A. entro ... mesi dalla stipula della convenzione;
- Euro + I.V.A. a conclusione della ricerca.
(eventuale) La Committente si impegna inoltre a -------------------------------- [Specificare tutti gli eventuali altri impegni della Committente, riferiti alla presente convenzione, ad esempio la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il conferimento, a proprie spese, di incarichi a persone qualificate che collaborino alle attività di ricerca, con la possibilità di frequentare le strutture dell’Università, purché coperti da assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni; oppure l’impegno della Committente a consentire a personale dell’Università di frequentare proprie strutture e di utilizzare proprie apparecchiature.
In tali casi nel contratto devono essere individuati i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal d.lgs. 626/94, aggiungendo un apposito articolo così formulato: “Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. L’onere relativo a tali adempimenti resta a carico della Committente”].
(eventuale) La Committente si impegna inoltre a cedere in comodato, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, per la durata di , proprie apparecchiature, descritte in allegato alla presente
convenzione.
Tali apparecchiature saranno installate in locali idonei siti presso -----; le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le spese di trasporto, saranno a carico del comodante.
Art. 6
Risoluzione del contratto
Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell’esecuzione della ricerca, secondo le modalità stabilite nel presente contratto.
Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente:
a) non fornisca, con cadenza semestrale, al Responsabile scientifico nonché al Dipartimento/Centro/
…, dettagliato rendiconto contabile – debitamente documentato – in ordine agli incassi e alle spese correlate alla ricerca commissionata;
b) non concordi con il Responsabile scientifico e col Dipartimento/Centro/… la redazione e il contenuto della rendicontazione, periodica e finale, che sia eventualmente da inviare all’Ente finanziatore terzo rispetto a Committente e Commissionario;
c) non ottemperi al versamento del quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento\Centro\... che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l’ufficio legale dell’Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l’obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all’attività di ricerca svolta sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.
Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell’art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.
Art. 7
Appartenenza dei risultati della ricerca
(di xxxxx i contratti di ricerca per conto di xxxxx non consentono o limitano fortemente l’utilizzazione e la pubblicazione dei risultati da parte dell’Università; segue una possibile disciplina sull’utilizzazione e pubblicazione dei risultati da parte dell’Università a determinate condizioni)
I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono all’Università di Foggia. Il committente ha licenza d’uso non esclusivo (oppure: esclusivo) di questi risultati.
Nell’utilizzazione dei risultati della ricerca il committente ha l’obbligo di indicare nelle forme d’uso che l’invenzione è stata realizzata nell’ambito della ricerca d’ateneo dell’Università di Foggia.
Le parti si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.
(Testo alternativo a scelta delle parti)
I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono al committente. A titolo di corrispettivo per il trasferimento di questi diritti il committente è obbligato a versare all’Università di Foggia la somma di Euro . (oppure: il corrispettivo per il trasferimento di questi diritti è compreso entro il compenso stabilito dall’art.6).
L’Università di Foggia riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all’invenzione qualora il committente non provveda a depositare una domanda di brevetto entro cento giorni dal momento nel quale, a seguito di una illustrazione esauriente dei risultati della ricerca, sia stato messo in condizione di predisporre questa domanda.
Nell’utilizzazione dei risultati della ricerca il committente ha l’obbligo di indicare nelle forme d’uso che l’invenzione è stata realizzata nell’ambito della ricerca d’ateneo dell’Università di Foggia.
Le parti si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.
Articolo 8
Segretezza e tutela della riservatezza
(di xxxxx i contratti di ricerca per conto di terzi prevedono una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, se il committente richiede un’estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza).
Il Dipartimento\Centro\... , nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.
La Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Il Dipartimento\Centro\... nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
Art. 9
Pubblicazioni
Qualora il Dipartimento\centro\... o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno – fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale – i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 10
Oneri assicurativi
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell’attuazione del presente contratto, indicato nell’allegato tecnico.
Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall’Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell’Università di Foggia.
Art. 11
Recesso unilaterale delle parti
Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del recesso (Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall’art. 1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente, preveda la corresponsione all’Università di un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca).
In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell’art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.
Art. 12
Arbitrato
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Art. 13
Disposizione di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.
Art. 14
Spese di registrazione
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma
D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal ……………………………- autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Foggia.
Foggia,
Direttore del Dipartimento…. Rappresentante legale Ente