Articolo 21 – Incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
Articolo 21 – Incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
1. (Oggetto) Il presente articolo disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, con ciò intendendosi tutti i contratti di collaborazione autonoma, qualunque sia l'oggetto o la tipologia della prestazione richiesta. Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, con esclusione di quelli relativi ai servizi tecnici professionali rientranti nella materia dei lavori pubblici, per i quali si applica la normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., degli incarichi di rappresentanza legale in giudizio, per i quali trovano attuazione le disposizioni statutarie, nonché quelli relativi a servizi o attività meramente occasionali, funzionali a iniziative formative, seminari o manifestazioni, quali l'attività di relatore, la collaborazione a pubblicazioni, le traduzioni. Sono, inoltre, esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. (Presupposti e limiti) Gli incarichi oggetto della presente disciplina devono rispondere ai compiti istituzionali o alla programmazione approvata dal Consiglio Provinciale, oltre ad una reale ed indifferibile necessità dell'Amministrazione, con riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati, escludendo, in assoluto, il conferimento di incarichi per soddisfare esigenze ordinarie dell'Ente. Essi, inoltre, possono essere conferiti solo a seguito del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e riguardare prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata, con caratteristiche, quindi, ben distinte e non coincidenti con la normale competenza posseduta dai titolari degli organi burocratici, per le quali siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. (Limite di spesa) Il limite massimo di spesa per gli incarichi di cui al presente articolo è annualmente fissato dal bilancio di previsione e, in particolare, dalla relazione previsionale e programmatica allegata allo stesso.
4. (Requisiti) Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria nella materia oggetto dell'incarico. Può prescindersi da tale requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la necessità dell'accertamento della maturata esperienza nel settore.
5. (Individuazione del fabbisogno) I competenti responsabili di struttura debbono preventivamente comunicare le esigenze di conferimento di incarichi individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 34, il quale, integrato con la presenza del responsabile dell’articolazione organizzativa con competenze in materia di organizzazione, ai sensi del medesimo articolo 34, esprimerà, a seguito di apposita e concreta verifica della consistenza e dei curricula del personale in servizio e fermo restando il rispetto della disciplina sulla esigibilità delle mansioni, le proprie valutazioni in merito all'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. La comunicazione preventiva dei responsabili di struttura dovrà essere trasmessa, di norma, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto al momento dell’eventuale affidamento e dovrà necessariamente contenere:
a) la descrizione dell'attività per la quale risulta necessario l'incarico, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni dettati ai commi precedenti;
b) una puntuale descrizione delle caratteristiche e dei contenuti della professionalità richiesta, che non deve essere rinvenibile nell'Ente;
c) la descrizione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;
d) la durata dell'incarico;
e) il corrispettivo economico previsto in relazione alle prestazioni professionali richieste e la fonte di finanziamento.
La comunicazione è contestualmente trasmessa al responsabile del servizio finanziario, ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 3, nonché al Collegio dei Revisori dei conti per le valutazioni di competenza.
6. (Avviso di selezione) Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previo espletamento di procedure comparative, finalizzate all’individuazione dell’esperto esterno con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste. A tal fine il competente responsabile di struttura rende pubblico, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet della Provincia, per almeno 10 giorni consecutivi, un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo, con l'indicazione del livello di coordinazione richiesto rispetto alla struttura competente;
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato, quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e, comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, nonché tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
g) termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione del procedimento, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
7. (Ammissione alla selezione) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si può prescindere da tale requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la necessità dell'accertamento della maturata esperienza nel settore.
8. (Procedura comparativa) La struttura competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite e pure, se ritenuto necessario, mediante colloquio con i candidati. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore.
Potranno, inoltre, in relazione alle caratteristiche dell'incarico, essere valutati:
a) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
b) ulteriori elementi legati alle caratteristiche dell'incarico adeguatamente specificate nell'avviso.
9. (Affidamento dell’incarico) A seguito della procedura comparativa di cui ai commi precedenti, il competente responsabile di struttura, con provvedimento motivato, comunque subordinato al rilascio dell'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del rispetto del limite di spesa fissato annualmente dalla relazione revisionale e programmatica, allegata al bilancio preventivo, affida direttamente l’incarico, rendendo noto l’esito della selezione mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, per almeno 10 giorni consecutivi. L’incarico deve essere formalizzato mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto contrattuale, in cui siano specificati, nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente articolo, condizioni e obblighi per il soggetto incaricato e, in particolare, tipologia, luogo, oggetto e
modalità di esecuzione della prestazione, durata dell’incarico, quantificazione del corrispettivo, modalità di pagamento, meccanismi di verifica dell’esecuzione della prestazione, con le relative ipotesi di recesso e/o risoluzione.
10. (Affidamento diretto) In assenza di domande di partecipazione all’avviso di selezione, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il responsabile di struttura può direttamente conferire l’incarico ad esperto in possesso dei requisiti richiesti, anche individuandolo nell’ambito dell’apposita banca dati, disponibile nell’Ente, relativa alle proposte di collaborazione pervenute spontaneamente, senza riferimento a specifico avviso. In tal caso, comunque, le condizioni previste dall’avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate. E’, altresì, possibile, in via eccezionale e da motivarsi debitamente, di volta in volta, nella determinazione di incarico, l’assegnazione diretta, ove ricorra l’oggettivo requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico, ovvero quando si dimostri la necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione, con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione, ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato.
11. (Durata del contratto e liquidazione del compenso) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
12. (Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico) Il responsabile di struttura competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
13. (Pubblicità) L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso e, in tal senso, deve prevedersi apposita clausola nel disciplinare d'incarico. Le necessarie informazioni, compresi gli atti di incarico, i relativi disciplinari e i compensi erogati sono pubblicati, ai sensi di legge, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, a cura del responsabile di struttura cui è affidata la competenza in materia di sito internet, il quale provvede a tale pubblicazione entro cinque giorni dal ricevimento della necessaria documentazione da parte dei soggetti competenti.
14. (Trasmissione alla Corte dei conti) I soggetti che conferiscono gli incarichi trasmettono i relativi atti alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, secondo le modalità dalla stessa definite, qualora il loro valore superi complessivamente i cinquemila euro. Il coordinamento delle modalità di trasmissione è in capo al responsabile del servizio finanziario.
15. (Responsabilità) L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.