Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori con contratti di lavoro atipici e degli studenti lavoratori
Senato della Repubblica XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 777
Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori con contratti di lavoro atipici e degli studenti lavoratori
18/03/2018 - 23:04
Indice
1. DDL S. 777 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 777 4
1. DDL S. 777 - XVII Leg.
1.1. Dati generali
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 777 XVII Legislatura
Iter
23 aprile 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.777 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Xxxxxxxx Xxxxxxxx ( LN-Aut )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 5 giugno 2013; annunciato nella seduta ant. n. 34 del 5 giugno 2013. Classificazione TESEO
AGEVOLAZIONI FISCALI , LAVORO ATIPICO , LAVORATORI STUDENTI , PRIMA CASA
Articoli
ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.2), IRPEF (Art.2), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.1), VENDITA (Art.1), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.1)
Assegnazione
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 23 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 236 del 23 aprile 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 777
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 777
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice MUNERATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013
possono investire sull'acquisto della prima casa e devono ritardare i propri progetti di matrimonio e di
costituzione di una famiglia: sono i giovani sotto i quarant'anni di età titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato, i quali trovano spesso difficoltà a ottenere finanziamenti e mutui dagli istituti bancari. L'articolo 1 del presente disegno di legge intende introdurre una detrazione dalle imposte sul reddito in favore dei lavoratori con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quaranta anni che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge; tale detrazione è pari all'importo versato a titolo di imposta sul valore aggiunto e deve essere ripartita in un numero di quote di pari importo che va da tre a cinque.
L'articolo 2 intende, invece, favorire i giovani studenti universitari che vogliono affermare la propria indipendenza economica dalla famiglia originaria. È noto che in Italia l'età media dei giovani che lasciano la famiglia è una delle più alte in Europa. Il presente disegno di legge intende ridurre di due punti percentuali le aliquote dell'imposta sul reddito, stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tre periodi di imposta, per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria o di perfezionamento o di specializzazione universitaria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i lavoratori con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quarant'anni)
1. In via transitoria, ai lavoratori con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quaranta anni titolari esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato che acquistano o ristrutturano l'immobile adibito ad abitazione principale nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge spetta una detrazione dalle imposte sul reddito pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto versata all'atto dell'acquisto o della ristrutturazione.
2. La detrazione di cui al comma 1 deve essere ripartita in un minimo di tre e in un massimo di cinque quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile da parte del contribuente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di evitare pratiche elusive da parte dei contribuenti.
Art. 2.
(Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito per gli studenti lavoratori)
1. Le aliquote dell'imposta sul reddito, stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo di imposta in corso e fino al terzo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L'agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la durata legale del corso medesimo.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.