CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELEGATI
E DEI PROGETTI E INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA 2018-2020
tra
“RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA”
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
e il
COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
PREMESSO CHE:
in data 19 dicembre 2007, l’Azienda Speciale Consortile RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (di seguito denominata “RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC”) è stata costituita ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per volontà dei Comuni di ARCENE, ARZAGO D’ADDA, BRIGNANO GERA D’ADDA, CALVENZANO, CANONICA D’ADDA, CARAVAGGIO, CASIRATE D’ADDA, CASTEL ROZZONE, FARA GERA D’ADDA, FORNOVO SAN XXXXXXXX, LURANO, MISANO DI GERA D’ADDA, MOZZANICA, PAGAZZANO, POGNANO, PONTIROLO NUOVO, SPIRANO, TREVIGLIO;
il Comune di MISANO DI GERA D’ADDA ha aderito alla costituzione di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC con la propria deliberazione consiliare n. 23 del 27/06/2007, approvando lo STATUTO AZIENDALE e la CONVENZIONE COSTITUTIVA, nella quale si evince che la stessa Azienda realizza con la propria azione gli indirizzi ed i programmi concordati tra gli enti fondatori;
lo STATUTO AZIENDALE stabilisce che RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC:
è l’Ente Strumentale dei Comuni Soci, che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali - articolo 2 – comma 1;
è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale - articolo 2 – comma 2;
è finalizzata all’erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari e più in generale alla gestione associata dei servizi alla persona – articolo 4 – comma 1;
persegue con la propria attività – articolo 4 – comma 2:
- la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni;
- favorisce le politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- gestisce i finanziamenti messi a disposizione dagli enti consorziati o da enti terzi, per l’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
- sostiene interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti Consorziati;
- sviluppa l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio;
stabilisce altresì che:
- i servizi gestiti da RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati – articolo 5 – comma 1;
- RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi – articolo 5 – comma 2: in forma diretta (per mezzo della propria struttura organizzativa), attraverso acquisto di servizi e prestazioni, tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative, attraverso la concessione di servizi a terzi;
- RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC può subentrare ai Contratti degli Enti consorziati, qualora questi ne facciano espressa richiesta, secondo la normativa vigente – articolo 5 – comma 3;
RICORDATO che per il raggiungimento delle sopra citate finalità, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC si attiene agli obiettivi specifici e strategici condivisi fra gli enti sottoscrittori del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, definiti nei PIANI PROGRAMMA annuali approvati dai Comuni Soci e nei Piani Operativi annuali previsti del PIANO DI ZONA vigente;
DATO ATTO che il presente CONTRATTO DI SERVIZIO è redatto conformemente a quanto indicato nell’ articolo 114 – comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i rapporti Giuridici ed Economici tra il COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA e RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC;
ATTESO che il presente CONTRATTO DI SERVIZIO definisce:
gli obiettivi generali, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio;
le caratteristiche dei servizi offerti;
il periodo di validità del contratto;
le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto.
RICHIAMATO infine il Verbale del 15 GIUGNO 2018 dell’ASSEMBLEA DEI SINDACI dell’Ambito di Treviglio, con il quale è stato approvato il PIANO DI ZONA per il triennio 2018/2020 e il relativo ACCORDO DI PROGRAMMA che individua RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC l’ENTE CAPOFILA del
Piano di Zona stesso;
TUTTO CIÒ PREMESSO
l'anno 2018 il giorno del mese di presso la Sede Operativa di RISORSA
SOCIALE GERA D'ADDA ASC – Treviglio Via Dalmazia 2
TRA
Il Comune di MISANO DI GERA D’ADDA, con sede legale a MISANO DI GERA D’ADDA in Xxx Xxxx, 00 PARTITA IVA 00246380166, rappresenta dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso il Comune di MISANO DI GERA D’ADDA, e autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione che rappresenta
E
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, con sede a Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx 0 e sede legale a Caravaggio
– Piazza Garibaldi 9, CODICE FISCALE e PARTITA IVA 03445060167 rappresentata, dal xxxx. XXXXXXX XXXXXX in qualità di DIRETTORE GENERALE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSA
La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente CONTRATTO DI SERVIZIO.
ARTICOLO 2 – SCOPO E FINALITÀ
1- SCOPO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZO ha lo scopo di regolare gli aspetti giuridici ed economici tra RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ed i singoli COMUNI SOCI che mantengono la titolarità dei servizi e degli interventi alla persona gestiti dall’AZIENZA, nei quali sono ricompresi quelli afferenti alle politiche educative e del lavoro, ovvero: casa, lavoro, formazione, educazione, istruzione, diritto allo studio, cultura, tempo libero ecc.
2- FINALITÀ
La finalità del presente CONTRATTO DI SERVIZIO è la GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA dei Servizi alla Persona e degli Interventi derivanti dal PIANO DI ZONA 2018/2020 e indicati nel PROTOCOLLO OPERATIVO – allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, garantendo:
a. maggiori livelli di adeguatezza e di miglioramento gestionali;
b. significativi livelli di efficacia, efficienza e ottimizzazione (economicità) dei servizi e interventi e delle risorse nella gestione associata dei Servizi Sociali Comunali;
c. solidarietà finanziaria tra i Comuni Soci;
d. standard e prestazioni omogenei sul territorio, conformi alla normativa e alle indicazioni programmatiche regionali e nazionali, anche attraverso l’uniformità dei regolamenti vigenti;
e. adeguata preparazione e specializzazione del personale afferente ai servizi e alle aree aziendali;
f. coordinamento dei servizi, attività, progetti, iniziative come opportunità per i Comuni di comportamenti pro-attivi nel miglioramento delle prestazioni sociali erogate in forma singola ed associata.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il Comune MISANO DI GERA D’ADDA, di seguito denominato COMUNE, affida a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, di seguito denominata AZIENDA, i Servizi alla Persona e gli Interventi derivanti dal PIANO DI ZONA 2018/2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso e indicati nel PROTOCOLLO OPERATIVO – allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 4 – PROTOCOLLO OPERATIVO
Il PROTOCOLLO OPERATIVO è un documento allegato al presente CONTRATTO DI SERVIZIO, di cui ha la stessa validità, e disciplina nel dettaglio i Servizi e gli interventi erogati dall’AZIENDA al COMUNE.
Tali Servizi e Interventi possono essere di carattere generale - erogati indistintamente a tutti i COMUNI SOCI - ovvero erogati su richiesta da parte del singolo COMUNE.
L’affidamento di ulteriori servizi o interventi o il subentro in uno o più contratti del singolo COMUNE SOCIO (successivo articolo 7) dovrà essere ricompreso nel PROTOCOLLO OPERATIVO sottoscritto con il comune stesso.
ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO ha validità dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al 31/12/2020, e comunque fino al termine della validità del PIANO DI ZONA 2018/2020 e non è tacitamente rinnovabile.
ARTICOLO 6 – VACANZA CONTRATTUALE
Nel caso di mancato rinnovo l’AZIENDA, alla scadenza, assicura se necessario e in relazione all’autorizzazione e al trasferimento economico dovuto da parte del Comune stesso, la gestione e l’erogazione dei servizi per un periodo di tre mesi, al termine del quale l’AZIENDA sospende il proprio intervento.
Al termine del periodo di validità, il contratto può essere rinnovato per un periodo di durata analoga o minore rispetto a quella indicata, in accordo tra le parti, a seguito di deliberazione dei rispettivi competenti organi esecutivi dei Comuni e dell’Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni.
ARTICOLO 7 – INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO può essere integrato a seguito di nuovi servizi e interventi previsti dalla normativa o da nuove esigenze emergenti o programmate, oppure per mutate esigenze gestionali o per variazione degli obiettivi aziendali.
In ogni caso, al fine di dare attuazione a nuove normative o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione della domanda sociale, le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente Contratto.
Il COMUNE ha inoltre la facoltà di affidare all’AZIENDA servizi o interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei documenti di programmazione, sia in forma continuativa sia straordinaria.
Come stabilito dall’articolo 5– comma 3 dello Statuto Aziendale, l’AZIENDA può subentrare a uno o più contratti del COMUNE, qualora questi ne faccia espressa richiesta e secondo la normativa vigente.
L’atto di affidamento di ulteriori servizi o interventi o di subentro in uno o più contratti del COMUNE, che dovrà essere comunque recepito nel PROTOCOLLO OPERATIVO (articolo 4), indicherà le misure di finanziamento, i criteri di erogazione e di raggiungimento degli obiettivi definiti in accordo tra le parti.
La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate.
ARTICOLO 8 – CRITERI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI
I servizi e interventi sociali oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO sono erogati secondo i seguenti criteri:
Accessibilità -> Tutti i cittadini del territorio, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche hanno diritto di fruire dei servizi, delle prestazioni, delle procedure e dei programmi d’intervento proporzionalmente ai loro bisogni;
Adeguatezza -> Gli interventi debbono essere individualizzati, globali e partecipati oltreché predisposti sulla base di una valutazione multidisciplinare dei bisogni nel rispetto di standard quantitativi e qualitativi predefiniti;
Efficacia – Efficienza – Economicità -> L’organizzazione delle attività deve essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni e il migliore coordinamento dei servizi. Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche devono esser utilizzate in modo oculato e razionale al fine di ottenere il massimo dei risultati evitando ogni spreco;
Tempestività -> I servizi e le prestazioni devono essere dati in tempi rapidi e comunque tali da essere funzionali al superamento del bisogno;
Flessibilità e Innovazione -> I servizi, gli interventi e le prestazioni sono erogate nell’ottica di superare i modelli predefiniti d’intervento adeguando gli stessi allo specifico bisogno;
Fidelizzazione -> Instaurazione di un rapporto di fiducia tra il cittadino utente e gli operatori e tra COMUNE e AZIENDA;
Partecipazione -> Il cittadino viene coinvolto con le proprie risorse personali e familiari nell’individuazione dei bisogni e delle modalità per attuare il loro soddisfacimento;
Trasparenza -> Informazione al cittadino completa, semplificata e facilmente accessibile sulle modalità di funzionamento dei servizi e degli interventi;
Garanzia delle forme di tutela -> Strutturazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini utenti.
ARTICOLO 9 – COMPETENZE E OBBLIGHI DELL’AZIENDA
Spetta all’AZIENDA:
garantire la gestione dei servizi, delle attività e degli interventi oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, secondo le specifiche disposizioni e direttive vigenti (nazionali e regionali);
garantire la “naturale” influenza del PIANO PROGRAMMA AZIENDALE in linea con quanto definito dalla Programmazione del PIANO DI ZONA;
operare nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi istituzionali aziendali, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione;
definire la programmazione e l’organizzazione dei servizi gestiti;
mantenere sollevati ed indenni i COMUNI da ogni danno che possa derivare dallo svolgimento dei servizi e attività oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, siano essi effettuati direttamente ovvero tramite appaltatori e/o enti accreditati, garantendo adeguata copertura assicurativa;
garantire il rispetto del principio di economicità della gestione, ovvero il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario;
mettere a disposizione i propri archivi e banche dati e ogni dato e/o informazione ritenuta dai Comuni necessaria per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, salvaguardando il rispetto delle vigenti disposizione in materia di privacy e l’informativa al fine di ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali ex art 6 /a DGPR 679/2016.
fornire informazioni e reportistica come successivamente descritto all’articolo 15.
ARTICOLO 10 – COMPETENZE, OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI SOCI
Spetta al COMUNE:
il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’AZIENDA;
la corresponsione delle risorse economiche all’AZIENDA in relazione ai servizi conferiti e per la gestione dell’AZIENDA stessa, il cui ammontare è meglio definito nell’allegato 2 - “COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
il rispetto della tempistica dei versamenti dovuti all’AZIENDA come definito da successivo articolo 14.
Il COMUNE ha la facoltà del trasferimento di:
personale attraverso l’Istituto del Comando;
beni immobili in comodato d’uso, sia oneroso che gratuito;
beni mobili in donazione o in comodato d’uso gratuito.
Rispetto a quanto descritto nel sopra citato capoverso si rimanda sia al Decreto Legislativo 165/2000 che alle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 11 – AREE DI INTERVENTO
Le Aree di Intervento dei Servizi Aziendali sono in conformità al PIANO DI ZONA 2018/2020, ovvero:
DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
FAMIGLIA
MARGINALITÀ SOCIALE
POLITICHE ABITATIVE
SALUTE MENTALE
PREVENZIONE
TRASVERSALE
ARTICOLO 12 - GESTIONE DEI SERVIZI
L’AZIENDA può, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi ferma restando l’attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei servizi erogati e di controllo dell’attività e nella consapevolezza che la stessa rimane l’unica responsabile nei confronti dei Comuni.
L’AZIENDA può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell’imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa.
l’AZIENDA può a tal fine avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei servizi erogati e di controllo delle attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti dei Comuni.
La gestione operativa dei servizi accreditati è regolata dalle linee guida specifiche e dal conseguente Patto di Accreditamento sottoscritto dalle parti in applicazione alla normativa regionale sull’accreditamento.
ARTICOLO 13 - REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
La gestione dei servizi e delle attività dell’AZIENDA avviene secondo i regolamenti AZIENDALI approvati dalla ASSEMBLEA CONSORTILE (COMUNI SOCI) o dal CDA e secondo indirizzi o documenti approvati dalla ASSEMBLEA DEI SINDACI.
L’organizzazione dei servizi e delle attività, l’uso delle risorse umane, di quelle strumentali e finanziarie è soggetto ai regolamenti di organizzazione interni all’AZIENDA.
ARTICOLO 14 - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI TRA IL COMUNE E L’AZIENDA
I COMUNI SOCI provvedono al finanziamento dell’attività corrente dell’Azienda attraverso:
la costituzione di un Fondo di Gestione annuo pro-capite per la copertura dei servizi e della gestione aziendale, definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci o dei Soci;
la costituzione di un Fondo di Gestione annuo pro-capite per la copertura delle spese di gestione della nuova sede aziendale, definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci o dei Soci;
l’eventuale costituzione di un Fondo di Solidarietà annuo procapite definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci in base a specifiche esigenze;
le risorse per la copertura degli specifici servizi e interventi denominati “a consumo” e delegati all’Azienda previsti nel PROTOCOLLO OPERATIVO – allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Le quote per l’anno 2018 di suddetti fondi sono indicate nell’allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto.
Tutte le quote dovute saranno introitate dall’Azienda mediante l’emissione di Fatture Elettroniche che, al fine di salvaguardare sia gli aspetti finanziari dei COMUNI SOCI che la liquidità dell’AZIENDA, sono così definite:
FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETÀ
per ogni quota saranno emesse le seguenti fatture:
acconto del 40% dell’importo dovuto emissione a marzo con scadenza 30 giorni data fattura;
acconto del 30% dell’importo dovuto emissione a luglio con scadenza 30 giorni data fattura;
saldo del 30% dell’importo dovuto emissione a ottobre con scadenza 30 giorni data fattura;
SERVIZI DELEGATI (ADM – ADH – ASE – SAD – CENTRO DIURNO MINORI E SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE)
saranno emesse le seguenti fatture:
acconto del 35% dell’importo dovuto emissione a marzo con scadenza 30 giorni data;
acconto del 35% dell’importo dovuto emissione a luglio con scadenza 30 giorni data;
acconto del 10% dell’importo dovuto emissione a ottobre con scadenza 30 giorni data;
saldo dell’importo dovuto emissione a gennaio/febbraio con scadenza 30 giorni data.
Il finanziamento dell’AZIENDA è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti da altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni.
ARTICOLO 15 - RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI
L’AZIENDA è tenuta a fornire al COMUNE report economici e quali-quantitativi delle attività, sia in termini di previsione, di andamento e di consuntivo.
Il COMUNE è tenuta a verificare l’andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni del Contratto e può chiedere all’AZIENDA chiarimenti su questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi.
ARTICOLO 16 - PERSONALE
Per l’attuazione del presente contratto di servizio l’AZIENDA può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori e di professionisti dipendenti di terzi, oltre che di tutte le forme contrattuali previste dal vigente ordinamento.
Resta inteso che il personale dovrà essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi dell’AZIENDA siano dotati del più elevato livello qualitativo professionale possibile.
ARTICOLO 17 - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’AZIENDA e i COMUNI si impegnano a collaborare per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, fornendo reciprocamente le informazioni tecniche necessarie.
ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ
Qualora dall’esercizio delle attività connesse al presente contratto derivassero danni di qualunque natura all’AZIENDA, al COMUNE o a terzi, quali omessa o incompleta o ritardata attuazione di interventi, la AZIENDA ne assume la responsabilità tranne nei casi in cui tali danni siano imputabili a carenze nell’adozione di atti amministrativi di competenza del COMUNE aderente.
ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO si intende risolto, ai sensi degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1456 (Clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, ovvero nei seguenti casi:
a. per ritardi o interruzioni dell’attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all’AZIENDA, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi;
b. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell’AZIENDA;
c. entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bergamo.
ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei Comuni compresa la registrazione da farsi in caso d’uso.
ARTICOLO 22 - NORME FINALI
In qualsiasi momento le parti, previa approvazione da parte dell’organo comunale competente e purché di comune accordo, possono procedere alla modifica e/o integrazione del presente CONTRATTO DI SERVIZIO.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia.
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA ASC | COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA |
IL DIRETTORE | IL SINDACO |
xxxx. XXXXXXX XXXXXX | dott.ssa XXXXX XXXXXXXX |