CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il giorno 10 giugno 2014,
tra
- la SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del Suo Presidente dott. Iti MIHALICH, con l’assistenza del Vice Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, del Responsabile Risorse Umane Xxxxx Xxxxxxxx e della Responsabile Relazioni Sindacali Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,
e
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FISAC/CGIL, nelle persone di Massimo Scocca, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FIBA/CISL, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx;
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della XXX.XX., nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx;
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FNA, nelle persone di Xxxxxxxx Bostiga e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale dello SNFIA, nelle persone di Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx De Marco;
si è convenuto quanto segue
SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica, a partire dalla data di firma, al Personale - Amministrativo ed addetto alla Organizzazione Produttiva ed alla Produzione - della Società Reale Mutua di Assicurazioni, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente C.C.N.L.
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
Art. 1 bis
La Società Reale Mutua di Assicurazioni e le R.S.A. concordano sull’importanza decisiva di salvaguardare l’occupazione come valore umano e professionale e come patrimonio fondamentale per l’affermazione e lo sviluppo dell’Azienda.
La Società riafferma la scelta del massimo sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali interne e del loro prioritario utilizzo per le nuove e diverse esperienze aziendali.
La Società conferma che lo sviluppo organizzativo, per un miglior funzionamento aziendale e per una maggior competitività, non prevede la cessione di rami di attività, bensì l’impegno a mantenere all’interno del Gruppo le attività e le funzioni attualmente svolte e, in coerenza con l’accordo 15 settembre 2004, e successivi rinnovi, sulla riorganizzazione di Gruppo, a recuperare le attività oggi in parte esternalizzate.
La Società si impegna affinché le assunzioni di nuovo personale siano effettuate preferibilmente con contratto a tempo indeterminato. In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato con applicazione della disciplina di cui alla parte I del vigente C.C.N.L., la Società terrà in considerazione, in via prioritaria, le candidature di personale di cui alla disciplina speciale parte III del vigente C.C.N.L..
La Società si adopererà inoltre a contenere il ricorso al lavoro straordinario, a ridurre in modo significativo il numero delle ore complessivamente effettuate in Azienda ed a monitorare con le R.S.A., nell’ambito degli incontri periodici previsti, gli andamenti del fenomeno. A tal fine, nell’ambito della verifica congiunta del fenomeno, saranno individuati ogni anno obiettivi che rendano concreta la progressiva riduzione quantitativa, sia individuale sia collettiva, dello straordinario stesso.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 1 bis del vigente CCNL, le parti si incontreranno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per monitorare e verificare gli assetti operativi relativi alla liquidazione danni. In tale circostanza la Società fornirà alle RSA informazioni relative alle competenze del personale liquidativo, per materia e/o per valore, nonché in merito alla variazione delle attività dei periti esterni e/o degli intermediari per la gestione e il pagamento dei piccoli sinistri.
La Società si impegna altresì a fornire alle RSA, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, l’elenco delle attività e dei servizi esternalizzati al 31 dicembre
dell’anno precedente, compresi quelli diversi dagli essenziali e importanti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE - CAMBIAMENTO MANSIONI
Art. 2
Per favorire la crescita professionale dei/delle propri/proprie Dipendenti, la Società promuoverà la loro partecipazione a corsi di istruzione, addestramento e formazione sulla base delle sue esigenze tecniche, organizzative e produttive, tenendo conto anche delle richieste avanzate dai singoli lavoratori/lavoratrici e delle loro attitudini individuali.
Nell'individuare i/le lavoratori/lavoratrici ammessi ai corsi garantirà una uguale possibilità di partecipazione nel rispetto della normativa sulla "parità uomo-donna".
In attuazione dell'art. 66 del vigente C.C.N.L. viene stabilito un monte ore annuo di 7.000 ore da destinare a corsi di formazione. All'interno di detto monte ore la percentuale del 30% verrà destinata a corsi di formazione per il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 98, 99 e 148 del vigente C.C.N.L..
E' previsto un corso base di accoglienza, destinato a tutti/tutte i/le Dipendenti neo-assunti della durata di almeno 3 giorni lavorativi, da tenersi, di norma, nei primi 3 mesi di servizio.
Tale corso è organizzato e gestito direttamente dalla Società e, al suo interno, è previsto comunque uno spazio di circa 3 ore dedicato alla illustrazione della normativa di legge e contrattuale, con particolare riferimento agli istituti caratterizzanti la Società Reale Mutua.
Entro il secondo anno dall'assunzione, si terrà, sempre a cura della Società, un ulteriore corso della durata di 2 giorni lavorativi, dedicato all'approfondimento degli argomenti trattati nel corso base di accoglienza.
La parte di ore destinata al personale interessato al processo di mobilità, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e secondo il numero e le caratteristiche dei partecipanti, sarà così utilizzata:
A) almeno due corsi l’anno di acculturamento di base in materia assicurativa, riservati di norma al personale inquadrato nelle Aree professionali D, C o B posizione organizzativa 1, tenendo conto, per la priorità nell'accoglimento delle domande di partecipazione, della maggiore anzianità di servizio e dell'appartenenza al livello inferiore. Nell'ambito di ciascun corso, la durata sarà indicativamente pari a 5 giorni lavorativi ed il numero dei partecipanti non potrà superare, di norma, le 20 unità;
B) un corso ogni anno di tecnica assicurativa, riservato di norma ai/alle lavoratori/lavoratrici che avranno presentato domanda per essere utilizzati in mansioni superiori, ai sensi degli artt. 98 e 148 del vigente C.C.N.L.. La durata del corso sarà indicativamente pari a 5 giorni lavorativi ed il numero dei partecipanti non potrà superare, di norma, le 12 unità.
Qualora la Società effettui corsi di formazione per Ispettori o Liquidatori e subordinatamente alla disponibilità di posti secondo la prassi formativa della Società, la possibilità di partecipazione verrà estesa anche ai lavoratori/lavoratrici di cui al punto B), fermi restando gli stessi criteri di ammissione.
La Società esaminerà, nell'ambito delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche eventuali richieste per specifici corsi di livello elevato, destinati ad aggiornamento ed approfondimento di conoscenze
professionali di lavoratori/lavoratrici inquadrati nell’Area professionale B, posizioni organizzative 2 e 3, e nell’Area professionale A - Sez. A).
Le domande di ammissione ai corsi di cui sopra dovranno essere presentate alla Direzione Risorse Umane/Gestione e Sviluppo Competenze - Formazione.
I corsi potranno essere tenuti anche durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dalla Società saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 25% del tempo. Questi ultimi saranno quelli per cui la partecipazione sia concordata fra il/la lavoratore/lavoratrice ed il suo responsabile; tutti i corsi la cui frequenza sia strettamente necessaria allo svolgimento dell’attuale attività lavorativa - sempre se organizzati direttamente dalla Società - saranno tenuti esclusivamente in orario di lavoro e pertanto verrà effettuato il recupero dell’eventuale tempo eccedente con permessi retribuiti.
Al personale inquadrato con orario a tempo parziale verranno applicate le stesse regole di cui sopra.
Oltre a quanto previsto dall’art. 24 del presente C.I.A., a richiesta delle R.S.A., verranno fornite informazioni sull'andamento dei corsi effettuati e le
R.S.A. potranno fornire indicazioni o suggerimenti sull’opportunità di istituire nuovi corsi.
In occasione dell'incontro annuale ex art. 10 del vigente C.C.N.L. la Società fornirà alle R.S.A. previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni per l'esercizio successivo e delle principali aree interessate.
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del vigente C.C.N.L. il personale interessato potrà presentare domanda per essere adibito:
1) ad altre mansioni nell'ambito del livello di appartenenza;
2) in caso di nuove assunzioni di lavoratori/lavoratrici per i quali sia previsto un inquadramento contrattuale nelle Aree Professionali B, posizioni organizzative 1 e 2, C e D, a mansioni immediatamente superiori a quelle contrattualmente in atto;
3) in attuazione di quanto previsto dall'art. 148 del vigente C.C.N.L. ed in caso di nuove assunzioni di lavoratori/lavoratrici per i quali sia previsto l'inquadramento contrattuale nell’Area professionale C, di cui all'art. 146 del vigente C.C.N.L., alle mansioni immediatamente superiori a quelle contrattualmente in atto.
La Società esaminerà ed accoglierà, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, le richieste pervenute dai/dalle Dipendenti da essa ritenuti in possesso delle attitudini e capacità necessarie per le mansioni da ricoprire, anche tenendo conto delle mansioni svolte e dell'eventuale partecipazione a corsi di cui al presente articolo.
Inoltre, qualora nel corso dell'anno la Società effettuasse per una determinata area più assunzioni, ne darà apposita preventiva comunicazione alle R.S.A. nel corso di uno specifico incontro e, successivamente, ai/alle Dipendenti, mediante affissione di un comunicato riportante i principali requisiti professionali richiesti.
I/Le lavoratori/lavoratrici interessati, che in ogni caso dovranno aver maturato al momento della presentazione della domanda almeno 5 anni di anzianità effettiva di servizio, presenteranno apposita istanza alla Direzione Risorse Umane.
L’idoneità a svolgere la mansione sarà valutata ad insindacabile giudizio della Società, che terrà conto sia dei requisiti professionali sia delle attitudini individuali dei candidati.
In considerazione della formazione comunque acquisita, il personale inquadrato nelle Aree professionali C, D ed E, avrà diritto a quanto previsto dagli artt. 121 e 158 del vigente C.C.N.L. dopo 16 anni di permanenza nel
medesimo livello, anziché dopo 19 anni, fermo quant'altro disposto dagli stessi articoli.
In considerazione della formazione comunque acquisita, il personale inquadrato nell’Area professionale B posizione organizzativa 1 (4° livello retributivo), avrà diritto, dopo 19 anni compiuti di effettivo servizio nel 4° livello e ferme le mansioni in atto, al trattamento economico previsto per il personale inquadrato nell’Area professionale B posizione organizzativa 2 (5° livello retributivo) con conservazione dell’anzianità di scatto xxxxxxxx0.
L’unità denominata Squadra di Supporto Organizzativo ha anche il fine di consentire la ricollocazione e la riqualificazione del personale in attesa di inserimento stabile presso uffici diversi della Società.
La Società si impegna a far si che la permanenza nella stessa sia limitata nel tempo e consenta anche la formazione del/della Dipendente, da effettuarsi con la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale e con l’affiancamento ad altro personale.
Per il personale inquadrato nell’Area professionale A - Sez.A) - Funzionari, la Società, tenuto conto che l’attività propria del funzionario/a comporta una preparazione professionale elevata ed un costante aggiornamento, nello spirito che contraddistingue gli articoli 137 e 139 del vigente C.C.N.L., si impegna a valorizzarne e a svilupparne la professionalità, attuando le opportune iniziative formative.
I/le funzionari/e/e potranno individuare e proporre ai loro diretti responsabili corsi di formazione e/o di aggiornamento funzionali all’attività attualmente svolta e la loro partecipazione a detti corsi verrà decisa congiuntamente.
Le parti si danno atto che la Società già provvede, e continuerà a provvedere, a sostenere le spese per l’acquisto di testi e pubblicazioni necessari ed utili per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale inquadrato nell’Area Professionale A - Sez.A) - Funzionari.
Saranno compresi, fra gli altri, corsi specifici di lingua straniera proposti da uno o più Funzionari/e e da concordarsi con la Società, anche con riferimento alla scelta dell'istituto o della Scuola di lingue e tenuto conto dei corsi eventualmente attivati dalla Società.
Qualora il corso sia superato con giudizio finale positivo, la Società rimborserà per intero le relative spese.
Resta inteso che non possono essere rimborsati corsi di lingua che non prevedono il superamento di un esame finale.
Sempre nello spirito degli articoli del C.C.N.L. sopra citati, la Società si impegna inoltre a coinvolgere maggiormente i/le funzionari/e nei processi aziendali con il grado che ad essi compete.
Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la Società si impegna ad inserire i/le funzionari/e/e nei piani di sviluppo delle risorse umane.
Commissione paritetica per la formazione
Le Parti convengono sull’opportunità di promuovere iniziative in materia
1 Le parti con accordo 13/4/2006 hanno convenuto la seguente precisazione: “ai fini del computo dei 19 anni, si considerano i periodi di effettivo servizio, anche in via non continuativa, con inquadramento nell’Area Professionale B) – posizione organizzativa 1 (4° livello retributivo) in una Società del Gruppo Reale Mutua, a condizione che il rapporto di lavoro fosse regolato dal C.C.N.L. "Disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente".
di formazione, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori/lavoratrici, con particolare riferimento a coloro che hanno maggiore anzianità di servizio nello stesso livello, di consolidare e valorizzare le competenze degli stessi anche attraverso l’accesso alla formazione finanziata per il tramite del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del settore bancario-assicurativo (Fondo F.B.A.).
Le Parti convengono altresì sulla costituzione di una Commissione Paritetica per la Formazione Professionale composta da 5 componenti designati dalle R.S.A. e 5 componenti designati dalla Direzione Generale; ogni componente potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 15 ore.
La Commissione si riunirà almeno una volta all’anno con le parti firmatarie del presente C.I.A., in tempo utile per consentire l’accesso alla sopra citata formazione finanziata.
DIFESA DELLA SALUTE
Art. 3
Ferma l’applicazione integrale del decreto legislativo 81/2008 e dell’art. 48 del vigente C.C.N.L., la Società, convenendo sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica dei lavoratori/lavoratrici, conferma il proprio costante impegno a migliorare le condizioni ambientali, ergonomiche e di lavoro dei/delle propri/proprie Dipendenti, anche prendendo in considerazione le indicazioni provenienti dalle R.S.A., che potranno farsi assistere da esperti in materia.
Al riguardo è previsto uno specifico incontro con le R.S.A. e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), che dovrà avvenire entro il secondo semestre dell’anno, durante il quale la Società darà informazione su: processi e programmi di miglioramento ambientale, numero di apparecchiature elettroniche con video presenti in Azienda, caratteristiche tecniche dei modelli di apparecchiature più diffuse, loro dislocazione per aree, situazione ergonomica, adeguamento alle norme C.E.E. e B.I.T.
Ferme le disposizioni di cui all’articolo 172 e seguenti del decreto legislativo
n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori/lavoratrici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica ogni sei mesi anche per i lavoratori/lavoratrici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/lavoratrici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista ogni sei mesi, su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Tutte le suddette visite, le cui modalità verranno concordemente definite con le R.S.A., saranno a carico dell’Impresa.
La Società adibirà ad altre mansioni, fermo il livello di appartenenza, il personale per il quale a seguito degli esiti delle visite mediche di cui sopra risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nell’attività svolta; la Società si riserva di riassegnare le mansioni originarie qualora lo stato invalidante venisse a cessare.
Le parti concordano che, al fine di ridurre il disagio legato all’uso di apparecchiature elettroniche con video, la permanenza giornaliera alle stesse non potrà comunque superare le sei ore per i lavoratori/lavoratrici dell’Area
professionale C (3° livello retributivo), fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale n. 2, ultimo comma – e successiva dichiarazione - dell’art. 92 del vigente C.C.N.L.
A richiesta delle interessate, la Società adibirà le lavoratrici in gravidanza, sino all’inizio del periodo di assenza per maternità, a mansioni che non comportino, se non in misura marginale, l’uso di apparecchiature elettroniche con video.
Le parti convengono che al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concessa una interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità di effettuazione delle interruzioni verranno concordate fra i responsabili e i loro collaboratori interessati, all’interno di ogni singolo ufficio in rapporto alla diversa distribuzione dell’orario; la Società e le R.S.A. si incontreranno, a richiesta di una delle due parti, per verificarne l’attuazione.
Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma, del vigente C.C.N.L. viene aumentato di sei mesi.
Le parti recepiscono il contenuto dell’Accordo siglato tra le parti stesse il 28/9/1995, in materia di elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), nel testo riportato nell’Allegato A.
ORARIO
Art. 4
Le parti convengono quanto segue:
1. Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente C.C.N.L., l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
- dalle ore 8 alle ore 17, con 1 ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì;
- dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi.
Per i lavoratori/lavoratrici che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del presente C.I.A.
Per gli operatori CED, esclusi gli addetti alle stampe, vale quanto indicato nell’Allegato B/5 del presente C.I.A.
2. Orario flessibile. Ai/alle Dipendenti si applica l’orario flessibile come definito nell’Allegato B/1 del presente C.I.A.
Per i/le lavoratori/lavoratrici che usufruiscono di orario a tempo parziale, vale quanto previsto dall’Allegato B/2 del presente C.I.A.
Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista dagli Allegati B/1 e B/2 è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici.
3. Lavoro straordinario. Come disposto dall’art. 109 del vigente C.C.N.L. le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale e il lavoro straordinario deve rispondere ad esigenze eccezionali.
Le parti confermano il contenuto dell’articolo 1bis, in particolare per quanto riguarda l’impegno della Società a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento del normale orario di lavoro.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario rigido si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 17 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 14 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario flessibile si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 18 (18.15 dall’1/9/2014) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 15 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Inoltre, non è possibile effettuare lavoro straordinario durante l’intervallo di pranzo dal lunedì al giovedì.
Le parti convengono sull’obiettivo di contenere il lavoro straordinario e si impegnano a monitorare il fenomeno come previsto dall’art. 1bis.
Anche qualora non confluisca nella Banca Ore, la durata minima dello straordinario è pari a 30 minuti.
4. Banca ore. La banca ore prevista dall’articolo 115 del vigente C.C.N.L. è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato B/3.
In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 115 del vigente C.C.N.L.:
a) lo straordinario prestato nell’ambito dell’istituto della Reperibilità;
b) lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o festiva, come definito dagli articoli 110, 111 e 112 del vigente C.C.N.L.
5. Reperibilità. La disciplina della reperibilità è regolamentata nell'Allegato B/4.
NOTA A VERBALE
La Parti convengono di recepire il punto 2) “Riposi per allattamento” dell’accordo sindacale in tema di responsabilità sociale sottoscritto il 27/3/2012, riportato all’allegato L del presente CIA.
FERIE - PERMESSI EX FESTIVITÀ ABOLITE - PERMESSI RETRIBUITI E PERMESSI NON RETRIBUITI - PERMESSI EX ART. 39 C.C.N.L.
Art. 5
Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di ferie e salvo quanto previsto dall’art. 4, punto 1 per gli operatori CED, è possibile assentarsi per l’intera giornata lavorativa del venerdì a fronte del consumo di frazionamenti in ore intere di permessi previsti dal 2° comma del presente articolo, dall’articolo 2 dell’Allegato C/1 e dall’allegato C/2 per un totale di cinque ore.
In relazione a quanto previsto dall'Accordo sulle festività abolite, contenuto nell'Allegato 7 del vigente C.C.N.L., i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 di detto Accordo potranno essere utilizzati non soltanto a giornate intere, ma anche con frazionamenti in ore intere.
Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2010, a seguito di quanto stabilito nella nota a verbale n. 4 dell’art. 30 del vigente C.C.N.L. in relazione alla giornata del 14 agosto:
- al personale con orario di lavoro full time, sono riconosciute quattro ore di permesso straordinario retribuito utilizzabili anche con frazionamenti in ore intere;
- al personale con orario di lavoro part time sono riconosciute due ore di permesso straordinario retribuito utilizzabili anche con frazionamenti in ore intere.
I frazionamenti di cui ai precedenti commi del presente articolo non potranno riguardare l'utilizzazione delle ferie ordinarie. Per i/le funzionari/e, a far tempo dall’1/1/2010, un giorno di ferie sarà è frazionabile in ore intere; a decorrere dall’1/1/2015 i giorni di ferie frazionabili in ore intere saranno cinque tre.
I frazionamenti dei permessi straordinari, non riconducibili ad una intera giornata, eventualmente non usufruiti al 31/12 di ciascun anno potranno essere riportati all'anno successivo per essere utilizzati entro e non oltre il 31/05.
Le giornate del 2 Novembre, 24 Dicembre e 31 Dicembre sono considerate festive.
La disciplina dei permessi retribuiti e dei permessi non retribuiti è regolamentata dall’Allegato C/1.
La disciplina dei permessi ex art. 39 del vigente C.C.N.L. è regolamentata dall’Allegato C/2.
ASPETTATIVE
Art. 6
I) In sostituzione di quanto previsto nei primi 4 commi dell'art. 37 del vigente
C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:
- Il/la lavoratore/lavoratrice in servizio effettivo da almeno un anno ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di 4 mesi, da usufruire in un'unica
soluzione oppure con frazionamento sino a quattro periodi, ciascuno di durata minima di 7 giorni di calendario.
- L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- La decorrenza dei 2 anni per la successiva fruizione si dovrà intendere dal termine del primo dei periodi richiesti.
- La disposizione di cui al 6° comma dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. si intende riferita a 7 giorni anziché a 15.
Ai fini del computo degli anni di anzianità necessari per poter beneficiare dell’aspettativa sono inclusi gli eventuali periodi di servizio prestati alle dipendenze delle Società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
II) Le parti si danno atto che viene data applicazione all’art. 32 del D.lgs del 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di congedi parentali.
PERMESSI PER | ||
LAVORATORI/LAVORATRICI | STUDENTI |
Art. 7
Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 10 della legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), agli studenti - per la preparazione agli esami - verranno inoltre concessi i seguenti permessi frazionabili nell'arco dell'anno scolastico od accademico:
a) studenti universitari: 15 giorni lavorativi, retribuiti solo se l'esame o gli esami affrontati nel corso dell'anno accademico risulteranno superati; altri tre giorni retribuiti solo se l'esame o gli esami risulteranno superati con una votazione media pari o superiore a 24/30;
b) studenti di scuole secondarie: 15 giorni lavorativi, retribuiti solo se risulterà ottenuta la promozione alla classe superiore o, nel caso di esami di maturità o di abilitazione o di licenza, se risulterà conseguita l’idoneità; inoltre, sino al penultimo anno, altri tre giorni retribuiti solo se la votazione risulterà pari o superiore alla media dell'8.
Inoltre verrà concesso:
- per la tesi di laurea un permesso retribuito di 20 giorni consecutivi di calendario e, a richiesta, un altro permesso non retribuito di 20 giorni pure consecutivi di calendario;
- per gli esami di maturità, di abilitazione o di licenza, un permesso retribuito di 20 giorni consecutivi di calendario, a condizione che risulti conseguita la maturità.
I permessi di cui ai precedenti commi sono cumulabili.
Hanno diritto di fruire delle agevolazioni di cui sopra i/le Dipendenti che abbiano dimostrato alla Società di frequentare regolari corsi di studio di scuole
serali di istruzione secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o, comunque, abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o corsi universitari; ai corsi universitari si considerano equiparati i corsi di specializzazione parificati o legalmente riconosciuti ai quali si accede con il diploma di scuola media superiore ovvero i master istituiti presso l’Università degli Studi ai quali si accede con la laurea, a condizione che detti corsi o master siano funzionali agli interessi dell'Azienda; la valutazione verrà fatta caso per caso.
I/le Dipendenti che intendano sostenere esami di Stato per l'iscrizione ad Albi professionali o l'abilitazione all'esercizio di una professione, avranno diritto ad un permesso retribuito di 20 giorni consecutivi di calendario (nonché, a richiesta, ad un altro permesso non retribuito di ulteriori 20 giorni consecutivi di calendario), a condizione che detti esami siano funzionali agli interessi dell'Azienda; la valutazione verrà fatta caso per caso.
Gli/Le interessati/e dovranno dimostrare altresì di aver sostenuto gli esami e le prove per cui chiedono i permessi; nei casi in cui non siano previsti esami dovranno esibire l'attestato di frequenza.
ORARIO A TEMPO PARZIALE
Art. 8
Sono attuati rapporti di lavoro a tempo parziale alle seguenti condizioni:
1) Orario settimanale di 20 ore, con le seguenti distribuzioni:
a) 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì;
b) 4 giorni la settimana, dal lunedì al giovedì.
2) Orario settimanale di 25 ore distribuito su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.
3) Orario settimanale di 29 ore, con le seguenti distribuzioni:
a) 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì;
b) 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano, dal lunedì al giovedì, a far tempo dall’1/1/2010.
4) A far tempo dall’1/9/2014, orario settimanale di 31 ore su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con un solo rientro pomeridiano, dal lunedì al giovedì.
5) La prestazione deve essere effettuata secondo quanto indicato nell’Allegato B/2. La scelta sulla distribuzione di orario e l'opzione circa l'orario mattutino o pomeridiano devono essere effettuate contestualmente alla richiesta di passaggio all'orario a tempo parziale e, di regola, non possono essere variate. Eventuali successive richieste di variazione di orario e/o di distribuzione dello stesso potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società e purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento dell'ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
6) Le richieste di passaggio a tempo parziale, che saranno accolte in ordine
cronologico di presentazione, potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori/lavoratrici cui si applichi la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 101 punto 1) - a) del vigente C.C.N.L. - escluso pertanto il personale di cui alla Nota a Verbale - e per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 3 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 92 e 124 del vigente C.C.N.L. e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i/le figli/figlie o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
Ai fini del computo degli anni di anzianità necessari per poter chiedere il passaggio a tempo parziale si intendono inclusi i periodi di servizio prestati alle dipendenze delle società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai/le Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
7) Il numero di lavoratori/lavoratrici occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 6), non potrà superare il 18% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a nove mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente C.C.N.L.
La Società darà tempestiva informazione alle R.S.A. delle richieste pervenute da parte di/le Dipendenti degli Uffici periferici, tali intendendosi quelli aventi sede fuori dal Comune di Torino.
8) La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento dell'ufficio nell'ambito dello stesso Comune e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
9) La durata del rapporto a tempo parziale, che dovrà essere definita nel tempo all’atto della presentazione della richiesta, non potrà essere superiore a 6 anni né inferiore ad un anno. Su richiesta del lavoratore/trice e con un preavviso di tre mesi sarà possibile una proroga per un ulteriore periodo di un anno, purché permangano le condizioni di cui al precedente punto 6).
10) I lavoratori/lavoratrici degli uffici periferici potranno richiedere il rientro a tempo pieno, fermo restando l’anno di durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale. La Società provvederà a soddisfare dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive anche proponendo il rientro in uffici di Comuni limitrofi. Varrà comunque il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, sia presso l’ufficio di appartenenza sia, nel caso di precedente trasferimento, presso l’ufficio di provenienza.
11) Non sarà comunque possibile il rientro a tempo pieno, prima di quanto definito al precedente punto 9), nel corso di assenze dal servizio per
qualunque causa. In tali casi il rientro a tempo pieno potrà avvenire soltanto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello del rientro.
12) Il/la lavoratore/lavoratrice che abbia già usufruito di un periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale potrà presentare una nuova richiesta.
Il personale in servizio a tempo parziale che abbia già usufruito della proroga di cui al precedente punto 9) potrà presentare una nuova richiesta nei due mesi antecedenti alla scadenza del periodo di rapporto a tempo parziale.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, purché sussistano le condizioni di cui al precedente punto 6).
13) Ove la Società provveda ad assunzioni a tempo parziale, il numero di tali assunzioni, nel Comune di Torino, non potrà superare il 5% del personale così come individuato al precedente punto 7). Tutto il personale assunto a tempo parziale potrà richiedere la trasformazione a tempo pieno trascorsi due anni dalla data di assunzione. La Società provvederà a soddisfare dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive anche proponendo il rientro in uffici diversi e/o situati in Comuni limitrofi. Varrà comunque il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni di personale per il quale sia previsto stesso inquadramento e mansioni similari.
14) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non determinerà novazione del rapporto di lavoro.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è fatto divieto di assumere occupazione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, di svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio. Inoltre è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa nell’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 4 punto 1 del presente C.I.A.
15) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dal vigente C.C.N.L. per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
a) la retribuzione sarà ridotta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa; per retribuzione deve intendersi qualsiasi corresponsione spettante per disposizioni di carattere collettivo e qualsiasi emolumento percepito all'atto della trasformazione;
b) non saranno corrisposti i buoni pasto, fatti salvi i casi di cui ai punti 3 b), 4 e della nota a verbale n. 2 riportata in calce al presente articolo, per i quali troverà applicazione quanto previsto dall’art. 19 del presente CIA; per la corresponsione della ex-indennità di mensa si applica quanto previsto dall’art. 184 del vigente C.C.N.L. nell’Accordo stipulato il 14/4/1999 di cui all’Allegato D;
c) gli assegni per il nucleo familiare saranno corrisposti secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge;
d) ai fini della determinazione dei premi di anzianità di cui all'art. 32 del vigente C.C.N.L. e delle relative integrazioni di carattere aziendale, nonché del Premio di Produttività Aziendale e di qualsiasi altra eventuale e comunque denominata integrazione retributiva di carattere collettivo, sarà tenuto proporzionalmente conto del periodo a tempo parziale;
e) ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto si terrà conto della retribuzione proporzionalmente spettante;
f) se al momento della cessazione il rapporto di lavoro è a tempo parziale l’indennità sostitutiva del preavviso sarà ridotta proporzionalmente;
g) la normativa inerente all'orario flessibile si applica secondo quanto previsto dall'Allegato B/2 del presente C.I.A.;
h) non è ammesso il lavoro straordinario;
i) viene esclusa la possibilità di avvalersi delle disposizioni contrattuali in materia di agevolazioni a lavoratori/lavoratrici studenti;
l) è data la possibilità:
- di trasformare le giornate di permesso straordinario retribuito ex Allegato 7 al vigente C.C.N.L. in ore intere, fruibili anche separatamente;
- di avvalersi dei permessi di cui all’art. 39 C.C.N.L. secondo quanto previsto dall’Allegato C/2;
- di avvalersi dei permessi di cui all’art. 5, 3°comma, secondo alinea;
m) - per il personale con orario a tempo parziale di cui ai punti 1), 2) la durata della prestazione lavorativa nelle semifestività contrattuali è convenzionalmente stabilita in 2 ore;
- per il personale con orario a tempo parziale di cui al punto 3) la durata della prestazione lavorativa nelle semifestività contrattuali è convenzionalmente stabilita in 3 ore,
- per il personale con orario a tempo parziale di cui al punto 4) la durata della prestazione lavorativa nelle semifestività contrattuali è
- per il personale della nota a verbale n. 2 riportata in calce al presente articolo la durata della prestazione lavorativa nelle semifestività contrattuali è convenzionalmente stabilita in 4 ore,
convenzionalmente stabilita in 4 ore;
n) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
o) il personale assunto a tempo parziale è tenuto a dare comunicazione alla Società qualora assuma occupazione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi o svolga altra attività, fermo restando, comunque, il divieto di svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio;
p) l’accordo part time 15/6/2006 è riportato nell’Allegato B/6 con le modifiche conseguenti all’introduzione delle nuove tipologie di part time di cui ai punti 3b, 4 e alla nota a verbale 2, nonché di quanto previsto alla lettera l), terzo alinea, del presente articolo.
NOTA A VERBALE 1
Al personale già inquadrato con contratto a tempo parziale alla data di stipula del C.I.A. 10/1/2002 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal punto 7 dell’art. 8 del C.I.A. stipulato in data 21/7/1997. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali condizioni particolari in essere alla data di stipula del presente C.I.A.
NOTA A VERBALE 2
Le Parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2010, convengono di introdurre è stata introdotta una nuova tipologia di orario a tempo parziale (verticale), con orario settimanale di 24 ore distribuito su 3 giorni consecutivi la settimana, da determinare tra il lunedì ed il giovedì (venerdì escluso), ciascuno dei quali di 8 ore e solo per il personale inquadrato fino alla posizione organizzativa 1 dell’area professionale B - 4°livello retributivo compreso.
NOTA A VERBALE 3
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in essere alla data di firma del presente CIA potrà richiedere il passaggio alle nuove tipologie di orario a tempo parziale (punto 3 b) e nota a verbale 2) entro il 31/3/2010. In tal caso troverà applicazione quanto previsto al punto 7) del presente articolo.
NOTA A VERBALE 4 3
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in essere alla data di firma del presente CIA, attuato anteriormente al 2/12/2009, quanto previsto dal punto 9) del presente articolo troverà applicazione alla scadenza del contratto a tempo parziale in essere, comprensivo della proroga, di cui al precedente C.I.A. 2006.
BUONE PRASSI DI FLESSIBILITA’ ORARIA
Art. 8 bis
A) BUONE PRASSI DI FLESSIBILITA’ ORARIA
Le Parti riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano.
Con riferimento alla sperimentazione già fatta nel Gruppo Reale Mutua e al documento condiviso in data 7/11/2013 tra le Società del Gruppo Reale Mutua, GEA e le R.S.A., le Parti convengono di introdurre, in via sperimentale per la durata del vigente C.I.A., una gestione dell’orario lavorativo secondo le modalità di seguito elencate. Resta inteso che le stesse si incontreranno entro il 31/12/2015 per valutare congiuntamente lo stato di applicazione del presente articolo. In caso di esito positivo, la flessibilità oraria di cui al presente articolo sarà recepita in via definitiva all’interno del contratto integrativo aziendale.
Tale orario, La personalizzazione dell’orario concordata con il proprio/a responsabile, offre la possibilità al/alla Dipendente con carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Le Parti convengono che nel caso in cui il/la responsabile e il/la Dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione.
Per particolari ed oggettive esigenze, troverà applicazione quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 8, pt. 6, del vigente C.I.A.
A) Requisiti
1) Motivazioni:
a) Dipendenti con figli, o minori in affidamento, fino a 12 anni di età inferiore a 15 anni, anche non stabilmente conviventi con il/la Dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
b) Dipendenti con figli portatori di handicap e non ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza;
c) Dipendenti aventi:
c1) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il/la Dipendente, ovvero
c2) genitori e/o figli anche non stabilmente conviventi con il/la Dipendente,
bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie gravi/invalidanti (e/o L.104/92??) e/o che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; gli stessi non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso idonee strutture di assistenza.
E’ richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto c1). La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto c2) per i quali si ritiene sufficiente la residenza o il domicilio nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 40 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del/la Dipendente; nel caso in cui la persona bisognosa di assistenza non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il/la Dipendente richieda un orario personalizzato che non preveda la riduzione dell’orario giornaliero, ma almeno un giorno intero di assenza dal lavoro a settimana.
In ogni caso per i punti b) e c) è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza e l’assenza di ricovero come sopra definita.
2) Anzianità aziendale
Aver maturato almeno 3 anni di servizio.
Tale requisito si riduce ad un anno nel caso in cui il/la Dipendente abbia necessità di assistere i familiari di cui ai precedenti punti b) e c) per gravi e documentati motivi e per un periodo non superiore a 6 mesi.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:
a) Il/la Dipendente full time potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di
ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure a.2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il/la Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 8 del vigente CIA, potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
b.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite minimo di 20 ore di cui al punto D del presente articolo.
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A-1), il/la Dipendente potrà concordare con il/la proprio/a responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al successivo punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il/la responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al/alla responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al successivo punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
In presenza dei requisiti del punto A), il/la Dipendente ed il/la suo/a responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. cambio di responsabile dell’ufficio, modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio Dipendente e responsabile potranno valutare con la Direzione Risorse Umane la possibilità di un cambiamento di mansioni, purchè equivalenti, nonché di trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il/la Dipendente potrà recedere
dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le Parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai precedenti punti B) 1) e 2), il/la Dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA, in quanto compatibili, e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le specificità derivanti dalla citata personalizzazione, che saranno oggetto di apposita pattuizione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
In ogni caso è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa nell’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 4 punto 1 del presente C.I.A.
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei/le Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei/le Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
F) Procedura per la presentazione della richiesta
a) Il/la Dipendente dovrà confrontarsi con il/la proprio/a responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza;
b) in caso di accordo tra il/la Dipendente ed il/la responsabile, il/la Dipendente dovrà compilare apposito modulo che sarà pubblicato entro il mese di settembre sull’intranet aziendale, che dovrà riportare la firma di entrambi, e presentare lo stesso alla Direzione Risorse Umane;
c) la Direzione Risorse Umane valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e coinvolgerà la CPO aziendale per una valutazione complessiva della richiesta;
d) la Direzione Risorse Umane comunicherà al/alla Dipendente ed al/alla responsabile l’esito della valutazione.
MUTUO CASA
Art. 9
La Società Reale Mutua di Assicurazioni, sempre sensibile alle esigenze del personale in tema di possibilità di accesso all'acquisto della casa di abitazione
per uso proprio e della propria famiglia, mette a disposizione dei/delle Dipendenti la possibilità di finanziamento attraverso il seguente Mutuo Casa.
L'accordo si applica ai/alle Dipendenti inquadrati dal C.C.N.L. vigente, assunti con contratto a tempo indeterminato, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano maturato almeno due anni di effettivo servizio e che non abbiano superato il 5857esimo anno di età. Nel computo degli anni di effettivo servizio sono inclusi gli eventuali periodi prestati alle dipendenze delle Società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
Il/la Dipendente che risulti già intestatario di un mutuo per l’acquisto della prima casa di abitazione, sottoscritto quando era Dipendente di una Società del Gruppo, potrà accedere al mutuo previsto dal presente articolo, per lo stesso immobile, a condizione che abbia estinto il mutuo precedentemente ottenuto e nel limite del residuo debito.
Nel caso di coniugi entrambi Dipendenti della Società solo uno di essi può usufruire del finanziamento e, in ogni caso, su uno stesso immobile potrà essere concesso un solo mutuo.
Il/la Dipendente nel corso del rapporto di lavoro può beneficiare per 2 volte del mutuo per l’acquisto della casa alle condizioni di cui al punto A) per il personale inquadrato nelle Aree Professionali A sez. B),B,C,D,E e ai punti B1) e B2) per il personale inquadrato nell’Area Professionale A sez. A).
E’ possibile presentare una seconda richiesta a condizione che il/la Dipendente si impegni ad estinguere il mutuo precedente, anche dopo l’accettazione della domanda, purché in data antecedente all’erogazione del secondo mutuo.
La seconda richiesta di mutuo potrà essere avanzata a condizione che il Dipendente abbia estinto il mutuo precedentemente ottenuto.
Per l’assegnazione dei mutui è costituita una Commissione composta da 6 persone - 3 designate dalla Società e 3 designate dalle R.S.A.
La Società stipulerà mutui con garanzia ipotecaria sull'immobile alle seguenti condizioni:
A) Personale inquadrato nelle Aree Professionali A - Sez. B), B, C, D, E
1) Le parti si danno atto che per l’anno 2009 sono stati stanziati € 2.500.000,00 e che, a partire dall’anno 2010, saranno sono annualmente stanziati € 3.000.000,00; le somme non utilizzate nell’anno sono riportate all’esercizio successivo. I/le Dipendenti potranno accedere al mutuo esclusivamente per l’acquisto della prima casa di abitazione. Sono esclusi dai benefici dell'accordo i/le Dipendenti che risultino proprietari (essi stessi e/o il coniuge, o il convivente, e i/le figli/figlie conviventi) di beni immobili la cui parte di proprietà superi il valore fiscale, calcolato ai fini ex ICI2, di € 70.000,00 (dall’1/1/2015 € 90.000,00); in caso di proprietà di valore inferiore a tale importo trovano applicazione le penalità di cui al punto 10) dell’Allegato E/1. Sono invece ammessi al beneficio i/le Dipendenti che alienino l'immobile di proprietà adibito ad abituale domicilio e non più idoneo per sovraffollamento o degrado. Sono inoltre ammesse le richieste per l’ampliamento, documentato, della prima casa;
2) il massimo individuale ottenibile, , è di € 160.000,00 e non potrà superare il
2 Il valore fiscale, calcolato ai fini ICI, è dato dal prodotto della rendita catastale rivalutata del 5% (L. 662/1996) per i moltiplicatori dettati dal D.M. 75/1991 (34 per i fabbricati C/1, 50 per i fabbricati A/10, 100 per tutti gli altri fabbricati).
90% del valore di perizia dell'immobile;
3) il mutuo sarà rimborsabile in 20 anni mediante n. 40 rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quote capitale e di interessi; il Dipendente potrà optare per un rimborso in tempi più brevi: in tale caso l'opzione dovrà essere precisata all'atto della richiesta;
4) il mutuo sarà concesso ai tassi sotto indicati:
a) fino a € 90.000,00: al tasso pari al 50% del T.U.R.,;
b) da oltre € 90.000,00 fino a € 120.000,00: al tasso pari al 75% del T.U.R.,;
c) da oltre € 120.000,00 fino a € 160.000,00: al tasso pari al 110% del T.U.R.,.
Il T.U.R. di riferimento per ogni anno è quello in vigore al 2 gennaio.
Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2015, qualora il T.U.R. di riferimento sia inferiore a 0,60, il valore di riferimento (in luogo del T.U.R.) sarà pari a 0,60, ferme le percentuali di cui al presente punto.
Le parti convengono, altresì, a partire dalla stessa data, di introdurre un limite massimo al valore di riferimento; qualora il T.U.R. sia maggiore di 2,30, il valore di riferimento (in luogo del T.U.R.) sarà pari a 2,30, ferme le percentuali di cui al presente punto.
Il tasso applicato al momento della concessione del mutuo resterà invariato per l'intera durata del prestito.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro la prima metà della durata del prestito, per dimissioni del/della Dipendente, non determinata da pensionamento I.N.P.S., il tasso applicato all'intero capitale residuo a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sarà pari al T.U.R. in vigore al momento della concessione del mutuo, maggiorato di due punti percentuali, con il minimo del 3%. Il capitale residuo del/della Dipendente cessato sarà reimmesso nello stanziamento di cui al punto 1).
In caso di morte del/della Dipendente il tasso sarà pari a quello applicato al momento della concessione del mutuo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto, il tasso sarà pari a quello applicato al momento della concessione del mutuo.
5) verrà accesa ipoteca di primo grado a favore della Società per un importo pari al 120% dell'importo del prestito;
6) nel caso di Dipendente socio di cooperativa edilizia, di acquisto da impresa edile in corso di costruzione, di costruzione su terreno di proprietà e di "ristrutturazione edilizia" o di "restauro e risanamento conservativo" (come definiti dall'art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche), l'ipoteca di cui sopra potrà essere accesa su proprietà immobiliari di altre persone designate dal/la Dipendente, alle stesse condizioni indicate al presente articolo; successivamente al conseguimento della proprietà della casa per la quale ha richiesto il finanziamento, il/la Dipendente avrà facoltà di trasferirvi l'ipoteca, a suo intero carico secondo le modalità del successivo punto 7), a condizione che il residuo capitale non superi il 90% del valore di perizia dell'immobile; comunque entro 3 anni dall'ottenimento del mutuo il/la Dipendente dovrà dimostrare alla Commissione l'avvenuta realizzazione del progetto sulla base del quale è stato concesso il mutuo; la Commissione potrà richiedere annualmente una relazione sullo stato di avanzamento dei
lavori.
Inoltre, la Commissione potrà richiedere annualmente, al/alla Dipendente che non trasferisca l'ipoteca, idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile;
7) tutte le spese (notarili, di registrazione dell'atto, di iscrizione e di cancellazione ipotecaria, ecc.) saranno a carico del beneficiario ad eccezione di quelle relative alla perizia;
8) a) la domanda, corredata di tutta la documentazione atta alla formazione della graduatoria, dovrà essere presentata alla Direzione Risorse Umane della Società entro le date seguenti: 28/2, 31/5, 31/8, 30/11.
Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare l’unità immobiliare che intende acquistare, fornendo sul modulo previsto tutti gli elementi necessari per l’individuazione; nel caso di variazione di unità immobiliare, la domanda decadrà.
Il/la richiedente dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono nei suoi confronti casi di esclusione per la concessione del mutuo; qualora la dichiarazione dovesse rivelarsi non veritiera il mutuo dovrà essere estinto entro tre mesi dalla contestazione.
b) L'apposita Commissione procederà alla compilazione della graduatoria degli aspiranti con le modalità e sulla base dei punteggi indicati nel successivo Allegato E/1 e provvederà alla compilazione della graduatoria entro il 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ciascun anno.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il/la Dipendente con maggiore anzianità di servizio. Il mutuo non è trasferibile: pertanto, in caso di alienazione dell'immobile, per cause diverse da quelle previste al successivo punto 9), dovrà essere estinto con il pagamento del capitale residuo;
9) in caso di vendita e contemporaneo acquisto della prima casa di abitazione, il mutuo potrà essere trasferito alle stesse condizioni su altro immobile sul quale verrà accesa ipoteca a favore della Società, alle stesse condizioni di cui al presente articolo e a spese del/della Dipendente secondo quanto stabilito al punto 7), a condizione che il capitale residuo non superi il 90% del valore di perizia della nuova proprietà;
10) salvo quanto previsto al punto 6), l'erogazione dell'importo concesso sarà fatta esclusivamente a favore del/della Dipendente purché risulti titolare dell'immobile per l'acquisto del quale è stato richiesto il mutuo; il versamento dell'importo potrà avvenire anche contestualmente alla firma dell'atto notarile di acquisto;
11) l’atto notarile, o l’inizio dell’erogazione nei casi previsti al punto 6, deve avvenire entro due anni dalla data della comunicazione della disponibilità;
12) varranno le condizioni generali di mutuo depositate presso la Commissione di cui al precedente punto 8).
B) Personale inquadrato nell’Area Professionale A – sez.A):
B1)
1) Le parti si danno atto che, per l’anno 2009 sono stati stanziati € 600.000,00 e che, a partire dall’anno 2010, saranno sono è stanziato annualmente € 1.000.000,00 e che, a decorrere dall’anno 2015, saranno
stanziati annualmente € 1.200.000,00; le somme non utilizzate nell’anno sono riportate all’esercizio successivo.
2) I lavoratori/lavoratrici inquadrati nell’Area professionale A - Sez.A) potranno accedere al mutuo disciplinato dal presente punto B1) per l'acquisto della prima casa e, se si tratta della prima richiesta di mutuo avanzata nel corso del rapporto di lavoro, anche per l’acquisto di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa o di box o posto auto.
Le richieste dei/le Dipendenti che alienino l’immobile di proprietà adibito ad abituale domicilio e non più idoneo per sovraffollamento o degrado e le richieste per ampliamento, documentato, della prima casa rientrano nell’ambito delle richieste della prima casa di abitazione.
3) Il massimo individuale ottenibile è di € 160.000,00 e non potrà superare il 90% del valore di perizia dell'immobile;
4) il mutuo sarà rimborsabile in 20 anni mediante n. 40 rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quote capitale e di interessi; il/la Dipendente potrà optare per un rimborso in tempi più brevi: in tale caso l'opzione dovrà essere precisata all'atto della richiesta;
5) il mutuo sarà concesso ai tassi sotto indicati:
a) fino a € 90.000,00: al tasso pari al 50% del T.U.R;
b) da € 90.000,00 fino a € 120.000,00: al tasso pari al 75% del T.U.R.,;
c) da oltre € 120.000,00 fino a € 160.000,00: al tasso pari al 110% del T.U.R.,.
Il T.U.R. di riferimento per ogni anno è quello in vigore al 2 gennaio.
riferimento sia inferiore a 0,60, il valore di riferimento (in luogo del T.U.R.)
Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2015, qualora il T.U.R. di
sarà pari a 0,60, ferme le percentuali di cui al presente punto.
Le parti convengono, altresì, a partire dalla stessa data, di introdurre un limite massimo al valore di riferimento; qualora il T.U.R. sia maggiore di 2,30, il valore di riferimento (in luogo del T.U.R.) sarà pari a 2,30, ferme le percentuali di cui al presente punto.
Il tasso applicato al momento della concessione del mutuo resterà invariato per l'intera durata del prestito.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro entro la prima metà della durata del prestito, per dimissioni del/della Dipendente, non determinata da pensionamento I.N.P.S., il tasso applicato all'intero capitale residuo a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sarà pari al T.U.R. in vigore al momento della concessione del mutuo, maggiorato di due punti percentuali, con il minimo del 3%. Il capitale residuo del/della Dipendente cessato sarà reimmesso nello stanziamento di cui al punto 1).
In caso di morte del/della Dipendente il tasso sarà pari a quello applicato al momento della concessione del mutuo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto, il tasso sarà pari a quello applicato al momento della concessione del mutuo.
6) verrà accesa ipoteca di primo grado a favore della Società per un importo pari al 120% dell'importo del prestito:
7) nel caso di Dipendente socio di cooperativa edilizia, di acquisto da impresa edile in corso di costruzione, di costruzione su terreno di proprietà e di
"ristrutturazione edilizia" o di "restauro e risanamento conservativo" (come definiti dall'art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche), l'ipoteca di cui sopra potrà essere accesa su proprietà immobiliari di altre persone designate dal/dalla Dipendente, alle stesse condizioni indicate al presente articolo; successivamente al conseguimento della proprietà della casa per la quale ha richiesto il finanziamento, il/la Dipendente avrà facoltà di trasferirvi l'ipoteca, a suo intero carico secondo le modalità del successivo punto 7), a condizione che il residuo capitale non superi il 90% del valore di perizia dell'immobile; comunque entro 3 anni dall'ottenimento del mutuo il/la Dipendente dovrà dimostrare alla Commissione l'avvenuta realizzazione del progetto sulla base del quale è stato concesso il mutuo; la Commissione potrà richiedere annualmente una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
Inoltre, la Commissione potrà richiedere annualmente, al/alla Dipendente che non trasferisca l'ipoteca, idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile;
8) tutte le spese (notarili, di registrazione dell'atto, di iscrizione e di cancellazione ipotecaria, ecc.) saranno a carico del beneficiario ad eccezione di quelle relative alla perizia;
9) a) la domanda, corredata di tutta la documentazione atta alla formazione della graduatoria, dovrà essere presentata alla Direzione Risorse Umane della Società entro le date seguenti: 28/2, 31/5, 31/8, 30/11.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare l’unità immobiliare che intende acquistare, fornendo sul modulo previsto tutti gli elementi necessari per l’individuazione; nel caso di variazione di unità immobiliare, la domanda decadrà.
Il richiedente dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono nei suoi confronti casi di esclusione per la concessione del mutuo; qualora la dichiarazione dovesse rivelarsi non veritiera il mutuo dovrà essere estinto entro tre mesi dalla contestazione.
E’ possibile presentare una seconda richiesta a condizione che il/la Dipendente si impegni ad estinguere il mutuo precedente, anche dopo l’accettazione della domanda, purché in data antecedente all’erogazione del secondo mutuo.
b) L'apposita Commissione procederà alla compilazione della graduatoria degli aspiranti con le modalità e sulla base dei punteggi indicati nel successivo Allegato E/2 e provvederà alla compilazione della graduatoria entro il 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ciascun anno.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il/la Dipendente con maggiore anzianità di inquadramento nell’Area Professionale A – Sez.A). Il mutuo non è trasferibile: pertanto, in caso di alienazione dell'immobile, per cause diverse da quelle previste al successivo punto 9), dovrà essere estinto con il pagamento del capitale residuo;
10) in caso di vendita e contemporaneo acquisto di altro immobile, il mutuo potrà essere trasferito alle stesse condizioni su altro immobile sul quale verrà accesa ipoteca a favore della Società, alle stesse condizioni di cui al presente articolo e a spese del/della Dipendente secondo quanto stabilito al punto 7), a condizione che il capitale residuo non superi il 90% del valore di perizia della nuova proprietà;
11) salvo quanto previsto al punto 6), l'erogazione dell'importo concesso sarà fatta esclusivamente a favore del/della Dipendente purché risulti titolare
dell'immobile per l'acquisto del quale è stato richiesto il mutuo; il versamento dell'importo potrà avvenire anche contestualmente alla firma dell'atto notarile di acquisto;
12) l’atto notarile, o l’inizio dell’erogazione nei casi di cui al punto 6, deve avvenire entro due anni dalla data della comunicazione della disponibilità;
13) varranno le condizioni generali di mutuo depositate presso la Commissione di cui al precedente punto 8).
B2)
1) il presente punto disciplina, a far tempo dall’1/1/2010, la richiesta del secondo mutuo casa qualora lo stesso sia richiesto per l’acquisto di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa o di box o posti auto. Valgono le stesse regole del precedente punto B1), ad eccezione dei punti 2 e 4). I punti 2 e 4) sono sostituiti dai seguenti punti 3 e 4; non si applicano il secondo e il terzo capoverso del punto 1).
2) i/le lavoratori/lavoratrici inquadrati nell’Area professionale A - Sez.A) potranno accedere al mutuo disciplinato dal presente accordo per l'acquisto di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa o di box o posto auto.
3) Il massimo individuale ottenibile è di € 140.000,00 e non potrà superare il 90% del valore di perizia dell'immobile.
4) il mutuo sarà concesso ai tassi sotto indicati:
a) fino a € 80.000,00: al tasso pari al T.U.R., con il minimo dell’1%;
b) da oltre € 80.000,00 fino a € 140.000,00: al tasso pari al 110% del T.U.R., con il minimo di 1,10%;
Il T.U.R. di riferimento per ogni anno è quello in vigore al 2 gennaio.
Il tasso applicato al momento della concessione del mutuo resterà invariato per l'intera durata del prestito.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro entro la prima metà della durata del prestito, per dimissioni del/della Dipendente, non determinata da pensionamento I.N.P.S., il tasso applicato all'intero capitale residuo a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sarà pari al T.U.R. in vigore al momento della concessione del mutuo, maggiorato di due punti percentuali, con il minimo del 3%. Il capitale residuo del/della Dipendente cessato sarà reimmesso nello stanziamento di cui al punto B1-1).
In caso di morte del/della Dipendente il tasso sarà pari a quello applicato al momento della concessione del mutuo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto, il tasso sarà pari a quello applicato al momento della concessione del mutuo.
5) Le richieste di mutuo di cui al presente punto B2) saranno esaminate dalla Commissione nelle sedute del secondo semestre dell’anno.
NOTA A VERBALE
Resta inteso che le parti si incontreranno entro il 31/12 di ogni anno per valutare congiuntamente lo stato di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento ai tassi stabiliti per la concessione del mutuo.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 10
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dalla legge n. 297 del 29/5/1982 in materia di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, si conviene che il limite del 70% ivi previsto è elevato al 90% e che le richieste di anticipazione sono giustificate dalla necessità di:
1) spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per il/la lavoratore/lavoratrice, per il coniuge ed i parenti in linea retta;
2) acquisto documentato della casa di abitazione per il/la lavoratore/lavoratrice o per i/le figli/figlie mediante presentazione del compromesso, salvo esibizione successiva dell’atto di acquisto ;
3) ristrutturazione della casa di proprietà, purché abitata dal lavoratore o dai suoi/le figli/figlie, o in caso di inagibilità provvisoria, con documentazione delle relative spese;
4) spese funerarie documentate per il coniuge ed i parenti in linea retta del lavoratore;
5) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali (astensione facoltativa o per malattia del bambino) o dei congedi formativi di cui alla legge 8/3/2000 n. 53 e successive modifiche e/o integrazioni.
Inoltre, nel limite del 70% del T.F.R. maturato, le richieste possono essere giustificate da:
1) pagamento di tasse di successione documentate;
2) spese sostenute e documentate, per il matrimonio dei/le figli/figlie;
3) ristrutturazione della casa in locazione al Dipendente, con documentazione delle relative spese.
Le anticipazioni sono ottenibili anche per più di una volta, nei limiti rispettivamente del 90% e del 70% del residuo disponibile all'atto di ciascuna richiesta.
L'anticipazione per i motivi di cui al primo comma punto 3) ed al secondo comma punto 3) non potrà essere richiesta se non saranno trascorsi almeno 5 anni da un precedente ottenimento originato dalla stessa motivazione o dall'acquisto della casa di abitazione.
Le parti si danno atto che per le quote di TFR maturate dall’1/1/2007, in base alla vigente normativa, è possibile richiedere anticipazioni solo per i motivi indicati ai punti 1), 2) e 5) del primo comma del presente articolo.
Le parti si incontreranno in caso di modifica dell’attuale normativa.
ALLOGGI IN LOCAZIONE
Art. 11
Compatibilmente con la vigente normativa e con le esigenze proprie e del Gruppo, la Società agevolerà i/le propri/e Dipendenti nell'assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà di Reale Immobili S.p.A. di tipologia A/2 e
A/3.
La disponibilità di alloggi sarà comunicata da Reale Immobili S.p.A. alla Direzione Risorse Umane della Società Reale Mutua.
Le parti convengono di istituire una apposita commissione paritetica per l’assegnazione degli alloggi ai/le Dipendenti composta da 3 persone designate dall’azienda e da 3 persone designate dalle RSA con il compito di:
- ricevere dalla Direzione Risorse Umane della Società le informazioni sulla disponibilità e sulle caratteristiche degli alloggi messi a disposizione da Reale Immobili S.p.A.;
- esaminare le domande in ordine cronologico di presentazione, verificando le priorità di cui ai successivi punti 1) e 2);
- assegnare gli alloggi, sulla base di quanto stabilito al presente articolo, fermo restando che ciascuna offerta di assegnazione sarà tenuta valida per 10 giorni di calendario.
Sono stabilite le seguenti priorità, la prima prevalente sulla seconda:
1) ricevimento di notifica dell'atto di precetto di rilascio dell'alloggio locato, non per morosità, emesso dall’autorità Giudiziaria;
2) costituzione, da non più di 12 mesi, di un nuovo nucleo familiare.
Le domande di assegnazione dovranno pervenire per iscritto e su apposito modulo alla Direzione Risorse Umane; la Società le esaminerà in ordine cronologico di presentazione.
La domanda di assegnazione decadrà dopo 2 anni, salvo conferma di validità da parte del/della Dipendente.
L'Assegnatario sarà esonerato dal prestare il deposito cauzionale.
La Società consegnerà L'alloggio sarà consegnato al/alla Dipendente assegnatario in stato da servire all'uso a cui è destinato.
Il pagamento del canone di locazione, salvo diversa richiesta del/della Dipendente, avverrà a scadenze mensili.
Le parti si danno atto che alla data di firma del presente CIA gli alloggi assegnati in locazione ai Dipendenti di Reale Mutua e Reale Immobili S.p.A. Le parti si danno atto che alla data di firma del presente CIA gli alloggi assegnati in locazione ai sensi del presente articolo sono complessivamente 80 78; entro il 31/1/2010 a decorrere dal mese di luglio 2014 saranno resi disponibili ulteriori venticinque due alloggi, per un totale complessivo di 105 80.
In caso di cessata locazione di uno dei sopra citati 10580 alloggi, lo stesso o altro alloggio con analoghe caratteristiche dovrà essere assegnato esclusivamente ai/le Dipendenti, al fine di mantenere immutata la quantità minima di 105 80 alloggi.
NOTA A VERBALE
In caso di vendita di immobili di proprietà di Reale Immobili S.p.A., ai/le Dipendenti assegnatari di alloggi in locazione che intendano procedere all'acquisto degli stessi verrà concesso da parte della Società un mutuo alle stesse condizioni previste dall’art.9, al di fuori dello stanziamento ivi previsto, ferme le priorità previste dallo stesso art.9 e degli allegati E/1 ed E/2.
Inoltre, la Società ricercherà con le R.S.A., caso per caso, la soluzione di
eventuali altri problemi connessi alla vendita dei suddetti immobili.
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ
Art. 12
Al personale il cui rapporto è regolato dal vigente C.C.N.L. - Disciplina Speciale - parte prima, che abbia superato il periodo di prova, sarà corrisposto il premio aziendale di produttività previsto dagli artt. 84, lett. o) e 85 del vigente C.C.N.L.
Al fine di promuovere un sempre maggior coinvolgimento del personale nello sviluppo e nella competitività della Società, le parti convengono che il premio aziendale di produttività si articola in due parti è così articolato:
1) premio aziendale di produttività in cifra fissa;
2) premi aziendali di produttività variabile.
1) PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’ IN CIFRA FISSA
Il pagamento avverrà per il 50% nel mese di Marzo e per il restante 50% nel mese di Settembre di ogni anno.
Tale premio, a partire dal 2014, sarà pari agli importi risultanti dalle seguenti tabelle per livello e per classe di anzianità:
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’ FISSO DAL 2014
Classi | |||||
Livello | 01/02 | 03/04 | 05/06/07 | 08/09/10 | 11/12/13 |
1 | 4.188,43 | 4.314,08 | 4.443,50 | 4.576,81 | 4.714,11 |
2 | 4.188,43 | 4.314,08 | 4.443,50 | 4.576,81 | 4.714,11 |
3 | 4.731,22 | 4.873,15 | 5.019,35 | 5.169,93 | 5.325,02 |
4 | 5.276,80 | 5.435,11 | 5.595,76 | 5.763,63 | 5.936,54 |
5 | 5.864,36 | 6.040,29 | 6.221,50 | 6.408,14 | 6.600,38 |
6 | 6.493,88 | 6.688,70 | 6.889,36 | 7.096,04 | 7.308,92 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 8.867,04 | 9.132,84 | 9.407,03 | 9.689,06 | 9.979,48 | 10.278,85 | 10.587,74 | 10.905,02 |
F 2 | 9.839,02 | 10.134,48 | 10.438,33 | 10.751,69 | 11.074,22 | 11.406,40 | 11.748,86 | 12.100,83 |
F 3 | 10.587,74 | 10.905,58 | 11.232,37 | 11.569,79 | 11.916,73 | 12.274,30 | 12.642,50 | 13.021,89 |
A partire dal 2010 dall’anno 2015 il premio sarà pari agli importi risultanti dalla tabella sopra riportata per livello e per classe di anzianità, oltre al consolidamento del 10% del parte premio variabile – incremento premi 2A) dell’anno precedente, previsto dal successivo punto 2) (A).
Tale premio sarà considerato a tutti gli effetti, tranne che per il conteggio del compenso per il lavoro straordinario, facente parte della retribuzione.
Alla mensilità di Settembre di ogni anno sarà fatto riferimento per stabilire il livello e la classe validi per la determinazione dell’importo spettante.
Ai lavoratori/lavoratrici assunti o cessati in corso d'anno, il premio aziendale di produttività fisso compete in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno.
Ai lavoratori/lavoratrici che nel corso dell'anno fruiscono di aspettative non retribuite, compresa l'aspettativa post-partum prevista dal D.lgs del 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e/o integrazioni, il premio di cui al presente punto 1) sarà ridotto proporzionalmente.
2) PREMI AZIENDALI DI PRODUTTIVITA’ VARIABILE
Sono premi costituiti E’ costituito da un importi variabili, corrisposti nel mese di luglio, correlati all’andamento di produttività realizzato nell’anno precedente a quello della corresponsione.
A decorrere dall’anno 2010 l’importo del premio variabile è determinato dalla sommatoria di due componenti (A e B) risultanti dalle formule di seguito riportate:
A decorrere dall’anno 2014 gli importi dei premi variabili sono determinati dalle formule di seguito riportate:
2 A) Componente (A) Premio variabile - incremento premi
Per produttività si intende l’andamento dei Premi Emessi Lavoro Diretto; per Premi Emessi Lavoro Diretto si intende la somma degli importi:
- Rami DANNI da Modello 18 Rigo 3
- Ramo VITA da Modello 21 Rigo 4
così come risultanti dai Modelli di Bilancio certificati ed approvati dall’Assemblea dei Delegati.
I Premi sono deflazionati sulla base dell’Indice ISTAT Medio dell’anno di riferimento (Numeri Indice dei Prezzi al Consumo per le famiglie di Operai e Impiegati), pubblicato dal Bollettino ISTAT a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Il premio aziendale di produttività viene calcolato applicando la seguente formula in %:
Premi Emessi Deflazionati Lavoro Diretto Anno n
( 1) X 100 = X%
Premi Emessi Lavoro Diretto Anno n-1
importo lordo
X minore di 3,00 % | = | pari a € | 502,00 (*) (tab.A) | |
X fra 3,00 % e minore di | 4,50 % | = | pari a € | 615,00 (*) (tab.B) |
X fra 4,50 % e minore di | 6,50 % | = | pari a € | 726,00 (*) (tab.C) |
X uguale o maggiore di | 6,50 % | = | pari a € | 837,00 (*) (tab.D) |
(*) Il riferimento è al 4°livello, 7a classe
TABELLA – A
Classi | |||||
Livello | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | 8 - 9 - 10 | 11 - 12 - 13 |
1 | 376,00 | 388,00 | 399,00 | 411,00 411,00 464,00 518,00 575,00 637,00 | 423,00 423,00 478,00 533,00 593,00 656,00 |
2 | 376,00 | 388,00 | 399,00 | ||
3 | 425,00 | 438,00 | 451,00 | ||
4 | 474,00 | 488,00 | 502,00 | ||
5 | 527,00 | 542,00 | 559,00 | ||
6 | 583,00 | 601,00 | 619,00 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 756,00 | 778,00 | 802,00 | 826,00 | 851,00 | 876,00 | 902,00 | 929,00 |
F 2 | 839,00 | 864,00 | 890,00 | 916,00 | 944,00 | 972,00 | 1.001,00 | 1.031,00 |
F 3 | 902,00 | 929,00 | 957,00 | 986,00 | 1.016,00 | 1.046,00 | 1.077,00 | 1.110,00 |
TABELLA – B
Classi | |||||
Livello | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | 8 - 9 - 10 | 11 - 12 - 13 |
1 | 461,00 | 475,00 | 489,00 | 504,00 504,00 569,00 634,00 705,00 780,00 | 519,00 519,00 586,00 653,00 726,00 804,00 |
2 | 461,00 | 475,00 | 489,00 | ||
3 | 520,00 | 536,00 | 552,00 | ||
4 | 580,00 | 598,00 | 615,00 | ||
5 | 645,00 | 664,00 | 684,00 | ||
6 | 714,00 | 736,00 | 758,00 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello F 1 | 926,00 | 954,00 | 982,00 | 1.012,00 | 1.042,00 | 1.073,00 | 1.105,00 | 1.138,00 |
F 2 | 1.027,00 | 1.058,00 | 1.090,00 | 1.122,00 | 1.156,00 | 1.191,00 | 1.226,00 | 1.263,00 |
F 3 | 1.105,00 | 1.138,00 | 1.173,00 | 1.208,00 | 1.244,00 | 1.281,00 | 1.320,00 | 1.359,00 |
TABELLA - C
Classi | |||||
Livello | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | 8 - 9 - 10 | 11 - 12 - 13 |
1 | 544,00 | 560,00 | 577,00 | 594,00 594,00 671,00 748,00 832,00 921,00 | 612,00 612,00 691,00 771,00 857,00 949,00 |
2 | 544,00 | 560,00 | 577,00 | ||
3 | 614,00 | 633,00 | 652,00 | ||
4 | 685,00 | 706,00 | 726,00 | ||
5 | 761,00 | 784,00 | 808,00 | ||
6 | 843,00 | 868,00 | 894,00 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 1.093,00 | 1.126,00 | 1.159,00 | 1.194,00 | 1.230,00 | 1.267,00 | 1.305,00 | 1.344,00 |
F 2 | 1.213,00 | 1.249,00 | 1.286,00 | 1.325,00 | 1.365,00 | 1.406,00 | 1.448,00 | 1.491,00 |
F 3 | 1.305,00 | 1.344,00 | 1.384,00 | 1.426,00 | 1.468,00 | 1.512,00 | 1.558,00 | 1.605,00 |
TABELLA - D
Classi | |||||
Livello 1 2 3 4 5 6 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | 8 - 9 - 10 | 11 - 12 - 13 |
627,00 627,00 708,00 790,00 878,00 972,00 | 646,00 646,00 729,00 813,00 904,00 1.001,00 | 665,00 665,00 751,00 | 685,00 685,00 774,00 863,00 959,00 1.062,00 | 706,00 706,00 797,00 888,00 988,00 1.094,00 | |
837,00 | |||||
931,00 1.031,00 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 1.260,00 | 1.298,00 | 1.336,00 | 1.377,00 | 1.418,00 | 1.460,00 | 1.504,00 | 1.549,00 |
F 2 | 1.398,00 | 1.440,00 | 1.483,00 | 1.527,00 | 1.573,00 | 1.620,00 | 1.669,00 | 1.719,00 |
F 3 | 1.504,00 | 1.549,00 | 1.596,00 | 1.644,00 | 1.693,00 | 1.744,00 | 1.796,00 | 1.850,00 |
2 B) Componente (B): Premio variabile - utile/Dipendenti
X = 1,25% 1,75% utile civilistico
n°Dipendenti
per utile civilistico si intende l’utile realizzato nell’anno precedente a quello di
corresponsione del premio, come risultante dal bilancio di esercizio (rigo 107 del conto economico);
per numero di Dipendenti si intende il numero di Dipendenti in servizio al 31/12 dell’anno precedente a quello di corresponsione del premio, come risultante dal bilancio di esercizio.
La componente “B” del Il presente premio variabile è erogato a condizione che l’utile civilistico sia maggiore di zero; in ogni caso, l’importo minimo e l’importo massimo erogabile non possono essere, rispettivamente, inferiore a € 50,00 42,00 e maggiore di € 1.500,00 1.300,00 con riferimento al 4° livello – 7^ classe, come risulta dalle tabelle sottostanti.
Gli importi sono determinati con la medesima riparametrazione per livelli e per classi utilizzata per le tabelle della componente (A) del premio variabile – incremento premi, di cui al precedente punto 2 A).
IMPORTO MINIMO € 42,00 50,00 (4° livello – 7^ classe)
Classi | ||||||||
Livello | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | 8 - 9 - 10 | 11 - 12 - 13 | |||
1 | 37,43 | 38,55 | 39,70 | 40,90 | 42,12 | |||
2 | 37,43 | 38,55 | 39,70 | 40,90 | 42,12 | |||
3 | 42,28 | 43,54 | 44,85 | 46,20 | 47,58 | |||
4 | 47,15 | 48,56 | 50,00 | 51,50 | 53,05 | |||
5 | 52,40 | 53,97 | 55,59 | 57,26 | 58,98 | |||
6 | 58,03 | 59,77 | 61,56 | 63,41 | 65,31 | |||
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 75,23 | 77,48 | 79,81 | 82,20 | 84,67 | 87,21 | 89,82 | 92,52 |
F 2 | 83,48 | 85,98 | 88,56 | 91,22 | 93,95 | 96,77 | 99,67 | 102,66 |
F 3 | 89,83 | 92,52 | 95,30 | 98,15 | 101,10 | 104,13 | 107,26 | 110,47 |
IMPORTO MASSIMO € 1.300,00 1.500,00 (4°livello – 7^ classe)
Classi | |||||
Livello | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 - 7 | 8 - 9 - 10 | 11 - 12 - 13 |
1 | 1.122,75 | 1.156,43 | 1.191,13 | 1.226,86 | 1.263,67 |
2 | 1.122,75 | 1.156,43 | 1.191,13 | 1.226,86 | 1.263,67 |
3 | 1.268,25 | 1.306,30 | 1.345,49 | 1.385,85 | 1.427,43 |
4 | 1.414,50 | 1.456,94 | 1.500,00 | 1.545,00 | 1.591,35 |
5 | 1.572,00 | 1.619,16 | 1.667,73 | 1.717,77 | 1.769,30 |
6 | 1.740,75 | 1.792,97 | 1.846,76 | 1.902,16 | 1.959,23 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 2.256,75 | 2.324,45 | 2.394,19 | 2.466,01 | 2.539,99 | 2.616,19 | 2.694,68 | 2.775,52 |
F 2 | 2.504,25 | 2.579,38 | 2.656,76 | 2.736,46 | 2.818,56 | 2.903,11 | 2.990,21 | 3.079,91 |
F 3 | 2.694,75 | 2.775,59 | 2.858,86 | 2.944,63 | 3.032,96 | 3.123,95 | 3.217,67 | 3.314,20 |
I premi aziendali di produttività variabile spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell’anno precedente a quello di corresponsione.
Ai lavoratori/lavoratrici che nel corso del suddetto anno sono stati assunti, sono cessati, o hanno fruito di aspettative non retribuite, compresa l’aspettativa post - partum prevista dal D.lgs del 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e/o integrazioni, i premi variabili vengono pertanto ridotti proporzionalmente.
Nel caso in cui nell’anno di riferimento la prestazione lavorativa si sia svolta con orario a tempo parziale, i premi variabili vengono ridotti nella stessa misura prevista per la retribuzione.
Si fa riferimento alla mensilità di Dicembre dell’anno precedente a quello di corresponsione per stabilire il livello e la classe validi per la determinazione degli importi spettanti.
I premi aziendali di produttività variabile non costituiscono base imponibile agli effetti degli istituti contrattuali e di legge, tranne che per il calcolo dell’accantonamento del T.F.R.
Nell’anno 2010 gli importi del premio aziendale di produttività fisso previsto dal precedente punto 1) vengono incrementati del 10% dell’importo corrisposto nell’anno 2009 a titolo di premio di produttività variabile, sulla base di quanto previsto dal CIA 20/1/2006.
A far tempo dal 2011 2015 gli importi del premio aziendale di produttività fisso previsto dal precedente punto 1) vengono incrementati del 10% degli importi indicati nelle tabelle A), B), C) o D) utilizzate per la corresponsione della componente (A) del premio aziendale di produttività variabile – incremento premi (punto 2 A) dell’anno precedente.
NOTA A VERBALE
I criteri utilizzati per la determinazione dei premi aziendali di produttività variabile sono basati sui principi contabili in vigore alla data della firma del presente C.I.A. Qualora, a causa di modifiche legislative, tali principi contabili dovessero significativamente variare, le parti si incontreranno per valutare l’eventuale modifica dei criteri suddetti alla luce della nuova situazione.
Allo stesso modo, le parti si incontreranno qualora i premi contabilizzati nell’esercizio dovessero subire anomale variazioni a seguito di modifiche nelle politiche assuntive della Società e/o del Gruppo tali da influire sul normale trend evolutivo dei premi.
NORMA TRANSITORIA
Al personale in servizio alla data di firma del presente C.I.A. e alla data di erogazione, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente C.C.N.L., viene corrisposta nel mese di dicembre 2009 giugno 2014 una erogazione straordinaria, secondo gli importi risultanti dalla seguente tabella. Tale erogazione spetta in proporzione al periodo di servizio prestato nel 2013; si fa riferimento alla mensilità di dicembre 2009 dicembre 2013 per stabilire il livello e la classe validi per la determinazione dell’importo spettante.
EROGAZIONE STRAORDINARIA 2009 2014
Classi | |||||
Livello | 01/02 | 03/04 | 05/06/07 | 08/09/10 | 11/12/13 |
1 | 673,65 | 693,86 | 714,68 | 736,12 | 758,20 |
2 | 673,65 | 693,86 | 714,68 | 736,12 | 758,20 |
3 | 760,95 | 783,78 | 807,29 | 831,51 | 856,46 |
4 | 848,70 | 874,16 | 900,00 | 927,00 | 954,81 |
5 | 943,20 | 971,50 | 1.000,64 | 1.030,66 | 1.061,58 |
6 | 1.044,45 | 1.075,78 | 1.108,06 | 1.141,30 | 1.175,54 |
Classi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Livello | ||||||||
F 1 | 1.354,05 | 1.394,67 | 1.436,51 | 1.479,61 | 1.524,00 | 1.569,72 | 1.616,81 | 1.665,31 |
F 2 | 1.502,55 | 1.547,63 | 1.594,06 | 1.641,88 | 1.691,13 | 1.741,87 | 1.794,12 | 1.847,95 |
F 3 | 1.616,85 | 1.665,36 | 1.715,32 | 1.766,78 | 1.819,78 | 1.874,37 | 1.930,60 | 1.988,52 |
“FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA”
Art. 13
1. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti recepiscono il contenuto degli Accordi sottoscritti il 16/10/1997 ed il 30/11/1998, con le seguenti modifiche al citato Accordo 16/10/1997:
a) Nell’ultimo periodo del punto A4) al posto delle voci “tabella” e “contingenza” si deve intendere l’unica voce “tabella stipendiale omnicomprensiva” prevista dal vigente C.C.N.L.
b) L’ultimo periodo del punto A5)a è abrogato.
c) La seconda alinea del punto A5)b è sostituita dalla seguente: “destinazione di una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. per un importo pari al 50% della somma dei contributi versati al Fondo (contributo della Società e contributo del/della Dipendente)”.
d) L’ultimo periodo del punto A5)b è abrogato.
e) Dopo il punto A5)b è inserito il seguente punto A5)c: “a far tempo dall’ 1/1/2002, il/la Dipendente iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione della propria posizione individuale per i motivi e con le modalità indicati dall’art. 7, comma 4 del D.lgs 21/4/1993 n. 124 e successive modifiche e/o integrazioni.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dal/dalla Dipendente iscritto, per i quali l’interessato non abbia richiesto il riscatto della posizione individuale.
E’ data facoltà al/alla Dipendente stesso di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuare con le stesse modalità previste dai precedenti punti A5)a ed A5)b.”
f) Il punto A14) è sostituito dal seguente: “A far tempo dall’1/1/2002, il Fondo continuerà a dare attuazione alle prestazioni di premorienza e di invalidità già previste al punto IV) A) dell’accordo aziendale 15/12/1988, con riferimento agli articoli 13 e 14 del Contratto Integrativo Aziendale 27/10/1988 e successive modifiche ed integrazioni:
- ai/le Dipendenti qualificabili come “vecchi iscritti” secondo quanto previsto al punto 2A) dell’articolo 13 del vigente C.I.A.;
- ai/le Dipendenti qualificabili come “nuovi iscritti” secondo quanto previsto al punto 2B) dell’articolo 13 del vigente C.I.A.
Resta inteso che la quota di contribuzione destinata alla copertura delle suddette prestazioni di premorienza ed invalidità è a totale carico della Società”.
g) Il punto B) è abrogato.
Nell’Allegato F/1 del presente C.I.A. è riportato il testo dell’Accordo 16/10/1997 con le modifiche apportate dall’Accordo 30/11/1998, dal presente art. 13 e dall’Accordo 28/4/2004.
Negli Allegati F/2, F/3 ed F/4 sono riportati, rispettivamente, i testi dell’Accordo 16/10/1997 (testo previgente), dell’Accordo 30/11/1998 e dell’Accordo 28/4/2004.
Le Parti si danno atto che a far tempo dall’1/1/2006 la misura del versamento e le eventuali opzioni relative al T.F.R. di cui al punto A3) dell’Accordo 16/10/1997, come modificato dall’Accordo 30/11/1998 (Allegato F/1), rimarranno valide sino a diversa comunicazione del/della Dipendente, comunicazione che potrà essere effettuata fino al 15/1 di ogni anno con effetto dall’ 1/1 dello stesso anno.
Inoltre le Parti si danno atto che:
- a far tempo dal 1° gennaio 2007 in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05;
- gli accordi del 16/10/1997 e 30/11/1998 sono stati parzialmente modificati ed integrati dagli accordi sottoscritti il 18/6/2007 e 24/9/2007, riportati rispettivamente negli allegati F/5 ed F/6 del presente CIA;
- a far tempo dal 1° gennaio 2010, il contributo aziendale al Fondo Pensione di cui al punto 11 dell’Accordo 28/4/2004 (Allegato F/4), pari al 4,5%, sarà è elevato dello 0,25%, per un totale complessivo del 4,75%.
- a far tempo dal 1/1/2015, il contributo aziendale al Fondo Pensione di cui al precedente capoverso (4,75%) sarà incrementato dello 0,75%, per un totale complessivo del 5,50%; con la medesima decorrenza, il contributo
aziendale al Fondo Pensione di cui al punto 6 dell’Accordo 28/4/2004, pari all’8%, sarà elevato dello 0,50%, per un totale complessivo dell’8,50%.
2. PRESTAZIONI ACCESSORIE PER PREMORIENZA ED INVALIDITA’
A) Dipendenti iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua con la qualifica di “vecchi iscritti”
A1) Previdenza in caso morte
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, il Fondo Pensione garantisce ai/le Dipendenti in caso di morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma risultante dal seguente conteggio:
a) una cifra pari a tre volte la retribuzione annua lorda con il minimo di € 76.000,00 70.000,00;
b) € 54.000,00 50.000,00 per ogni familiare che figuri sullo stato di famiglia del/della Dipendente e che risulti a suo carico.
La cifra suddetta (punto b) viene comunque conteggiata:
- per ciascun figlio maggiorenne, purché non percettore di redditi maggiori di quelli stabiliti nel presente articolo per determinare le persone a carico;
- senza limiti di reddito, se riconosciuto permanentemente inabile al lavoro;
La cifra suddetta (punto b) viene aumentata a € 108.000,00 100.000,00 per ciascun figlio, anche se non a carico e che non figuri sullo stato di famiglia, fino al compimento del decimo anno di età ed a € 76.000,00 70.000,00 per ciascun figlio, anche se non a carico e che non figuri sullo stato di famiglia, di età compresa fra i 10 e 18 anni di età.
I familiari di cui al punto b) si considerano a carico del/della Dipendente qualora non percepiscano redditi maggiori di 2 volte quelli indicati dal T.U. sugli assegni familiari (T.U. 30/5/1955 n. 797) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero siano lavoratori/lavoratrici/le Dipendenti in cassa integrazione o in mobilità come definiti dalla legge 23/7/1991 n. 223. (valutare di modificare il riferimento al T.U.)
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, il beneficiario di cui al punto a) e/o quelli di cui al punto b) devono essere indicati dal/la Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
I familiari conteggiabili e beneficiari, secondo quanto previsto dal punto b), non potranno in ogni caso superare il numero di tre.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il/la lavoratore/lavoratrice contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari per la quota a) in parti uguali e per la quota b) secondo l’importo per ciascuno conteggiato.
Le somme indicate al precedente punto A1) lettere a) e b) sono soggette a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale
complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di stipula dell’accordo per il rinnovo del presente C.I.A. ed il momento del sinistro.
Estensione della garanzia Vita ai casi di I.P. totale
La previdenza Vita di cui al punto 1) è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il/la lavoratore/lavoratrice cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt. 1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
Per i/le partecipanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso I'I.N.P.S. o per quelli la cui posizione assicurativa presso il detto Istituto non presentasse i requisiti richiesti per la concessione di una pensione di invalidità, indipendentemente dalla sussistenza di un’invalidità, si applicheranno analogamente le norme previste per il riconoscimento della medesima da parte dell’I.N.P.S. L'esistenza dello stato di invalidità sarà accertata da un collegio arbitrale composto di 3 medici, scelti i primi 2 dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo dai due primi nominati.
In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la località di residenza dell'Assicurato, su richiesta della parte più diligente.
Contro il giudizio dato dai medici non è ammesso ricorso.
A2) Previdenza in caso di invalidità
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, il Fondo Pensione garantisce i/le Dipendenti per i casi di morte e invalidità permanente in conseguenza di infortunio professionale ed extra professionale, i cui limiti di risarcimento sono così fissati:
- caso morte: 6 volte la retribuzione annua lorda (capitale massimo assicurato € 400.000,00);
- caso invalidità permanente: 7 volte la retribuzione annua lorda (capitale massimo assicurato: € 450.000,00).
La retribuzione è formata da tutte le voci ricorrenti come rilevabili dal libro paga ad eccezione dello straordinario.
Per gli infortuni professionali non è prevista alcuna franchigia; nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore al 60%, si liquida il 100%.
E’ prevista per gli infortuni extraprofessionali una franchigia del 3% che si annulla se il grado di invalidità permanente è superiore al 5%; nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore al 60%, si liquida il 100%.
La polizza in oggetto prevede:
- le "estensioni di garanzie" normalmente praticate dal mercato;
- l'estensione della garanzia agli infortuni subiti dagli Assicurati in conseguenza di movimenti tellurici verificatisi al di fuori della provincia di residenza.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, in caso di morte la somma da corrispondersi sarà distribuita ai beneficiari indicati dal/la Dipendente nel modulo previsto per la prestazione di cui al punto A1) Previdenza in caso morte.
Attraverso la stipula di convenzione assicurativa, il Fondo Pensione garantisce inoltre i/le Dipendenti per il caso di invalidità permanente (maggiore del 24%) conseguente a malattia lo stesso capitale massimo previsto per la invalidità da infortunio.
Nel caso in cui il/la Dipendente venga colpito, in tempi diversi, da più invalidità permanenti conseguenti a malattie ricomprese in garanzia, sarà valutato il grado di invalidità complessivamente raggiunto semprechè l’invalidità conseguente a ciascuna delle singole malattie sia di grado non inferiore al 10%.
B) Dipendenti iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua con la qualifica di “nuovi iscritti”
B1) Previdenza in caso morte
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, il Fondo Pensione garantisce ai/le Dipendenti in caso di morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro la corresponsione di una somma pari a tre volte la retribuzione annua lorda con il minimo di € 70.000,00.76.000,00.
Le parti si danno atto che, a far tempo dal 1/1/2006, i beneficiari sono quelli indicati dal/la Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il/la lavoratore/lavoratrice contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari in parti uguali.
La somma sopra indicata è soggetta a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di rinnovo del presente
C.I.A. ed il momento del sinistro.
Estensione della garanzia Vita ai casi di IP totale.
La previdenza Vita di cui sopra è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il/la lavoratore/lavoratrice cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt. 1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
Per i partecipanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso I'I.N.P.S. o per quelli la cui posizione assicurativa presso il detto Istituto non presentasse i requisiti richiesti per la concessione di una pensione di invalidità, indipendentemente dalla sussistenza di un’invalidità, si applicheranno analogamente le norme previste per il riconoscimento della medesima da parte dell’I.N.P.S. L'esistenza dello stato di invalidità sarà accertata da un collegio arbitrale composto di 3 medici, scelti i primi 2 dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo dai due primi nominati.
In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà nominato dal Presidente
del Tribunale competente per la località di residenza dell'Assicurato, su richiesta della parte più diligente.
Contro il giudizio dato dai medici non è ammesso ricorso.
B2) Previdenza in caso di invalidità
Il Fondo Pensione garantisce i/le Dipendenti per i casi di morte e invalidità permanente in conseguenza di infortunio professionale ed extra professionale nonché per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia alle stesse condizioni previste al precedente punto A2) per i Vecchi Iscritti.
POLIZZA VITA AD INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVISTO DAL “FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL
GRUPPO REALE MUTUA” PER GLI ISCRITTI CON LA QUALIFICA DI “NUOVI ISCRITTI”
Art. 14
La Società stipulerà, con premio a proprio carico, su richiesta del/della Dipendente “nuovo iscritto” al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua una polizza vita tale da assicurare, in caso di morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a € 54.000,00 50.000,00 per ogni familiare che figuri sullo stato di famiglia del/della Dipendente e che risulti a suo carico.
La cifra suddetta viene comunque conteggiata:
- per ciascun figlio maggiorenne, purché non percettore di redditi maggiori di quelli stabiliti nel presente articolo per determinare le persone a carico;
- senza limiti di reddito, se riconosciuto permanentemente inabile al lavoro.
Tale cifra viene aumentata a € 108.000,00 100.000,00 per ciascun figlio anche se non a carico e che non figuri sullo stato di famiglia, fino al compimento del decimo anno di età e a € 76.000,00 70.000,00 per ciascun figlio anche se non a carico e che non figuri sullo stato di famiglia di età compresa fra i 10 e 18 anni di età.
I familiari si considerano a carico del/della Dipendente qualora non percepiscano redditi maggiori di 2 volte quelli indicati dal T.U. sugli assegni familiari (T.U. 30/5/1955 n. 797) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero siano lavoratori/lavoratrici Dipendenti in cassa integrazione o in mobilità come definiti dalla legge 23/7/1991 n. 223.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, i familiari conteggiabili e beneficiari, secondo quanto sopra previsto, saranno quelli che il/la Dipendente avrà provveduto ad indicare nell’apposito modulo e non potranno in ogni caso superare il numero di tre.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il/la lavoratore/lavoratrice contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari secondo l’importo per ciascuno conteggiato.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del/della Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
Le somme sopra indicate sono soggette a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di rinnovo del presente
C.I.A. ed il momento del sinistro.
Estensione della garanzia Vita ai casi di I.P. totale.
La previdenza Vita di cui sopra è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il/la lavoratore/lavoratrice cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt. 1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
Per i partecipanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso I'I.N.P.S. o per quelli la cui posizione assicurativa presso il detto Istituto non presentasse i requisiti richiesti per la concessione di una pensione di invalidità, indipendentemente dalla sussistenza di un’invalidità, si applicheranno analogamente le norme previste per il riconoscimento della medesima da parte dell’I.N.P.S. L'esistenza dello stato di invalidità sarà accertata da un collegio arbitrale composto di 3 medici, scelti i primi 2 dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo dai due primi nominati.
In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la località di residenza dell'Assicurato, su richiesta della parte più diligente.
Contro il giudizio dato dai medici non è ammesso ricorso.
“CASSA DI ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA”
Art. 15
A) Personale amministrativo Inquadrato nelle aree professionali A sez. B), B-C-D-E e personale di cui alla parte seconda del vigente C.C.N.L.
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, la “Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua” garantisce al/la Dipendente che vi aderisce una copertura malattie, anche a favore dei suoi familiari, alle condizioni indicate nell' Allegato G/1 del presente contratto.
Il contributo annuo dovuto dal/la Dipendente verrà trattenuto sulla retribuzione e sarà pari a quello risultante dalla seguente tabella (tributi erariali esclusi):
- per il/la Dipendente: € (77,47) 61,97;
- per il/la Dipendente più 1 familiare assicurato: € (263,40) 247,90;
- per il/la Dipendente più 2 familiari assicurati: € (392,51) 377,01;
- per il/la Dipendente più 3 familiari assicurati: € (490,64) 475,14;
- per il/la Dipendente più 4 familiari assicurati: € (562,94) 547,44;
- per il/la Dipendente più 5 familiari assicurati: € (617,17) 601,67.
Per i casi di ingresso in polizza avvenuti nel xxxxx xxx 0x xxxxxxxx xxxx'xxxx, il contributo è dovuto per intero ed i massimali previsti sono riconosciuti per intero.
Per i casi di ingresso in polizza avvenuti nel xxxxx xxx 0x xxxxxxxx xxxx'xxxx, il contributo dovuto e i massimali garantiti sono ridotti al 50%.
La decorrenza è stabilita dalla data di firma del presente C.I.A. per le prestazioni ai/le Dipendenti e ai familiari.
Inoltre, resta convenuto quanto segue:
1) Il personale già iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente
C.I.A. 20/1/2006 2/12/2009 senza estensione della garanzia ai familiari fruisce automaticamente delle nuove garanzie dalla data di firma del presente C.I.A., senza nuova comunicazione di adesione.
2) Il personale già iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente
C.I.A. 20/1/2006 2/12/2009 con estensione della garanzia ai familiari verrà automaticamente inserito nella nuova polizza, salvo diversa comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A. e che farà comunque cessare la garanzia alla data di ricezione.
3) Il personale che non aveva aderito alla Cassa per la copertura di cui al precedente C.I.A. 20/1/2006 2/12/2009 potrà comunicare la sua adesione alle nuove condizioni entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A.
La copertura decorrerà dalla data dell'adesione.
4) Il personale in servizio che, avendone diritto, non abbia precedentemente aderito alla Cassa di Assistenza potrà aderire con comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane entro il 31/12 di ogni anno, con decorrenza delle garanzie dall’1/1 dell’anno successivo.
5) Il personale neo-assunto che abbia superato il periodo di prova potrà dare la sua adesione entro 90 giorni dalla data di conferma in servizio.
L' iscritto che costituisce un nuovo nucleo familiare può inserirlo in garanzia entro 90 giorni dal matrimonio.
6) Il personale cessato dal servizio per aver conseguito il diritto al percepimento non differito della pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell’I.N.P.S. sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo di cui sopra e avrà diritto alla garanzia intera sino alla scadenza annua prevista.
7) In caso di premorienza del/della Dipendente, i componenti del nucleo familiare avrà diritto alla garanzia intera sino alla scadenza annua prevista con il versamento dell’intero contributo annuo.
8) Il personale cessato dal servizio per cause diverse da quelle indicate ai precedenti punti 6) e 7), sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo di cui sopra, con scadenza della garanzia alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
B) Personale inquadrato nell’Area professionale A - sez. A) - Funzionari/e
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, la “Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua” garantisce al Funzionari/eo che vi aderisce una copertura malattie, anche a favore dei suoi familiari, alle condizioni indicate nell' Allegato G/2 del presente contratto, e che sostituisce le prestazioni stabilite dall'accordo per l'assistenza sanitaria dei/le funzionari/e/e contenuto nel vigente C.C.N.L.
Il contributo a carico del/le Funzionari/e o verrà trattenuto sulla retribuzione e sarà pari a quello risultante dalla seguente tabella (tributi erariali esclusi):
TABELLA DEI CONTRIBUTI
A) Contr.annuo per tutte le garanzie escluse prestazioni odontoiatriche | B) Contrib. per sole prest. odontoiatriche | |||
Adesione anno 2014 | Adesione anno 2015 | Adesione anno 2016 | ||
Per il funzionario | 7,75 9,68 | 7,75 9,68 | 23,25 29,06 | 15,5 19,36 |
( | ( | ( | ||
Per ogni familiare | 7,75 9,68 | 7,75 9,68 | 23,25 29,06 | 15,5 19,36 |
a carico | ( | ( | ( | |
Per il coniuge a carico | ||||
ex art.3, 2°c. Accordo | 33,57 35,5 | 33,57 35,5 | 100,71 106,50 | 67,14 71,00 |
Naz. Assistenza | ( | ( | ( | |
Funz. ovvero | 1) | 3) | 2) | |
punto A1, 1°c. All.G2 | ||||
Per il coniuge non a | 82,63 84,56 | 82,63 84,56 | 247,89 253,68 | 165,26 169,12 |
carico | ( | ( | ( | |
1) | 3) | 2) | ||
Per ogni/le figli/figlieo | 82,63 84,56 | 82,63 84,56 | 247,89 253,68 | 165,26 169,12 |
non a carico e | ( | ( | ( | |
convivente | 1) | 3) | 2) | |
Per ogni/le figli/figlieo di | 82,63 84,56 | 82,63 84,56 | 247,89 253,68 | 165,26 169,12 |
cui al | ( | ( | ( | |
punto A2 ult.c. All.G2 | 1) | 3) | 2) |
I contributi sopra esposti, con riferimento alla garanzia per prestazioni odontoiatriche, sono comunque dovuti e saranno addebitati in rate annue di importo costante. In caso di uscita anticipata dell'iscritto rispetto alla scadenza finale della copertura assicurativa i contributi ancora dovuti saranno comunque trattenuti dalla Società.
Per i/le figli/figlie neonati il contributo dell'anno è dovuto solo qualora la
nascita avvenga entro il 31/8.
Il personale promosso nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari in corso dell'anno fruisce, per il complesso delle garanzie, dell'intero massimale previsto per l’annualità o per la restante durata contrattuale.
Il contributo relativo alle prestazioni odontoiatriche viene applicato per intero; il contributo relativo alle altre garanzie si applica pro rata.
La decorrenza è stabilita dalla data di firma del presente C.I.A. Inoltre resta convenuto quanto segue:
1) Il personale già iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente
C.I.A. 20/1/2006 2/12/2009 fruisce automaticamente delle nuove garanzie (anche per gli eventuali familiari già in copertura), salvo diversa comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A. e che farà comunque cessare la garanzia alla data di ricezione.
2) Il personale che non aveva aderito alla Cassa per la copertura di cui al precedente C.I.A. 20/1/2006 2/12/2009 potrà comunicare la sua adesione alle nuove condizioni entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A. La copertura decorrerà dalla data dell'adesione.
3) Il personale neo-assunto o di nuovo inserimento nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari potrà dare la sua adesione entro 90 giorni dalla data di assunzione o di acquisizione della qualifica di/le funzionario/e. L’adesione farà contemporaneamente cessare la garanzia prestata alle condizioni previste all’Allegato G/1. In mancanza di adesione, le prestazioni eccedenti quelle previste dall'Accordo per I’Assistenza Malattia dei/le funzionari/e/e contenute nel vigente C.C.N.L. non sono operanti.
Il Funzionari/eo che costituisce un nuovo nucleo familiare può inserirlo in garanzia entro 90 giorni dal matrimonio.
4) Il personale cessato dal servizio per aver conseguito il diritto al percepimento non differito della pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell'I.N.P.S. sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo riferito a tutte le garanzie ad eccezione delle prestazioni odontoiatriche (lett. a della tabella di cui al presente articolo) e dell’intero contributo per le prestazioni odontoiatriche sino alla scadenza del 31/12/2011 31/12/2015 (lett. b della tabella di cui al presente articolo) ed avrà diritto alla garanzia intera sino al 31/12 dell'anno di cessazione. Con decorrenza 1/1/2010 la garanzia biennale di cui all’art. 10 dell’Allegato 5 del vigente CCNL si intende elevata di un ulteriore anno, per un totale di tre anni successivi alla data di cessazione.
5) In caso di premorienza del/della Dipendente, i componenti del nucleo familiare avrà diritto alla garanzia intera sino alla scadenza annua prevista con il versamento dell’intero contributo secondo quanto previsto al precedente punto 4).
6) Il personale cessato dal servizio per cause diverse da quelle indicate ai precedenti punti 4) e 5) sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo riferito a tutte le garanzie ad eccezione delle prestazioni odontoiatriche (lett. a della tabella di cui al presente articolo) e dell'intero contributo per le prestazioni odontoiatriche sino alla scadenza del 31/12/2011 31/12/2015 (lett. b della tabella di cui al presente articolo), con scadenza della garanzia alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
NOTA A VERBALE
Qualora le adesioni dei/le Dipendenti scendano al di sotto del 50%, le parti convengono di incontrarsi per stabilire tempi e modalità per l’eliminazione delle coperture di cui al presente articolo.
NOTA A VERBALE 2
Le parti si impegnano ad incontrarsi qualora dovessero verificarsi modifiche all’attuale definizione di ticket.
POLIZZE DIPENDENTI
Art. 16
A) Rami Elementari
Le polizze personali del/della Dipendente e dei familiari conviventi - con esclusione delle polizze dei Rami Credito/Cauzione/Trasporti - potranno essere appoggiate all'Agenzia 259 alle seguenti condizioni:
- durata massima annuale tacitamente rinnovabile;
- applicazione delle condizioni e tariffe praticate alla migliore clientela;
- applicazione dei dovuti tributi erariali;
- non corresponsione di alcun corrispettivo provvigionale e di incasso;
- in caso di surroga condizioni di tariffa invariate fino alla scadenza annua successiva.
Saranno inoltre escluse dalle sopra citate condizioni le polizze relative ad attività agricole, commerciali, artigianali, industriali e professionali.
B) Ramo Vita
Viene data ai/le Dipendenti e ai familiari conviventi la possibilità di stipulare polizze previdenziali Vita o di capitalizzazione, utilizzando i premi puri di tariffa.
Per le polizze di cui sopra l'eventuale aliquota di partecipazione al rendimento sarà la migliore autorizzata per i/le Dipendenti e l’eventuale commissione di rivalutazione non potrà essere superiore allo 0,20%.
E’ prevista inoltre la possibilità di stipulare polizze di Ramo I utilizzando i premi puri di tariffa e applicando l’eventuale commissione di rivalutazione non superiore allo 0,20%.
E' data facoltà all'Assicurato di riscattare la polizza secondo le condizioni fissate per ogni singola forma tariffaria, tenendo presente che in nessun caso il valore di riscatto potrà essere superiore alla riserva matematica.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro del/della Dipendente per causa diversa dalla quiescenza, le polizze del/della Dipendente e dei familiari conviventi rimarranno in vigore senza le agevolazioni relative alla tassazione a premio puro di tariffa ed alla misura della rivalutazione.
Le parti si incontreranno qualora dovessero essere commercializzati nuovi prodotti che prevedano costi di gestione calcolati con modalità diverse da quelle
sopra indicate.
Le parti si incontreranno due volte all’anno, entro i mesi di giugno e dicembre, per esaminare congiuntamente i nuovi prodotti commercializzati dalla Società e le relative condizioni di accesso previste dall’Agenzia 259.
RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO
Art. 17
Ai lavoratori/lavoratrici che, per ragioni di servizio, usano la propria autovettura viene corrisposto - per ogni chilometro percorso - un rimborso spese pari a:
- € 0,61 0,54 per percorrenze chilometriche annue fino a 10.000 Km;
- € 0,52 0,47 per percorrenze chilometriche annue oltre i 10.000 Km;
Gli importi dei costi chilometrici presi in considerazioni sono quelli indicati dalla pubblicazione “Costi chilometrici” edita dall’A.C.I. - Roma, marzo 2014 - in riferimento al “ calcolo dei costi complessivi per percorrenze annue per modelli a gasolio in produzione” Sezione “costi analitici di esercizio per modelli a gasolio in produzione” con riferimento al “calcolo dei costi totali per fasce di percorrenza annua” dei seguenti autoveicoli:
- FIAT IDEA 1.6/16V- MJT,120 CV, NUOVA BRAVO 1.6/16V MJT, 120
CV, per percorrenze fino a 10.000 Km;
- ALFA 159, 1.9 JTDM, 120CV – SPORTWAGON, ALFA 159 2.0,
JTDM, 136 CV per percorrenze superiori ai 10.000 Km.
Nel caso venisse a cessare la produzione di detti veicoli, si farà riferimento a vetture FIAT di pari cilindrata e caratteristiche.
Qualora, successivamente a detta data, gli importi di cui al precedente comma risultino variati, in aumento od in diminuzione, in misura superiore al 2% i rimborsi verranno di conseguenza aumentati o diminuiti con decorrenza dalla data di determinazione dei costi di esercizio effettuata dalla pubblicazione sopra indicata.
Le trasferte per ragioni di servizio del personale interno dovranno essere effettuate utilizzando i mezzi pubblici di trasporto; l'uso della autovettura è ammesso su specifica autorizzazione della Società.
Il pedaggio autostradale sarà rimborsato a parte.
TRASFERTA
DI
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN
Art. 18
Rimborsi spese
A tutti i lavoratori/lavoratrici inviati in trasferta, ovvero in missione, fuori dal Comune ove è fissata la loro sede di servizio compete il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate nei termini in atto e con le modalità già in uso.
La sede di servizio è per i Liquidatori l'Ufficio Liquidazione Danni ovvero il Centro Liquidazione Danni di appartenenza; per gli Ispettori è fissata dalla Direzione mediante comunicazione scritta.
A tutti i lavoratori/lavoratrici inviati in trasferta od in missione, esclusi i lavoratori/lavoratrici di cui alla Disciplina Speciale - parte seconda - del vigente C.C.N.L., viene riconosciuto, dall’1/1/2010, un importo di € 46,48 € 48 (€ 50 dall’1/1/2016) dall’1/1/2010) per ogni pernottamento comprovato.
In alternativa al rimborso spese a piè di lista, il personale di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 101 del vigente C.C.N.L. può optare, dall’1/1/2010, per il seguente trattamento di diaria:
- € 25,00, (€ 26,00 dall’1/1/2010; € 27,00 dall’1/1/2011) (€ 28 dall’1/1/2016) se la trasferta non comporta pernottamento;
- € 50,00 (€ 52,00 dall’1/1/2010; € 54,00 (€ 56 dall’1/1/2016)dall’1/1/2011) se la trasferta comporta pernottamento; tale diaria spetta anche senza pernottamento nei casi di comprovate esigenze di servizio.
I rimborsi a diaria sostituiscono le spese di pasto sostenute dal lavoratore in occasione della trasferta, mentre le spese di alloggio e di viaggio sono rimborsate a piè di lista nei termini in atto e con le modalità già in uso.
In caso di utilizzo di treni della linea Alta Velocità con percorrenza non superiore a 250 Km saranno rimborsate solo le spese di viaggio in seconda classe.
Esercizio dell'opzione tra i rimborsi spese a piè di lista ed a diaria
L’opzione può essere esercitata dal lavoratore mediante comunicazione scritta alla Direzione Risorse Umane nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno ed avrà efficacia a partire rispettivamente dall’1/4, dall’1/7, dall’1/10 (dello stesso anno) e dall’1/1 (dell'anno successivo).
Il diritto di opzione può essere esercitato inoltre in caso di cambiamento di assegnazione di sede di lavoro, entro un mese dall'avvenuto trasferimento nonché, in via temporanea, nei casi di convocazione da parte della Direzione a Torino o in altra città, previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane.
AUTO AZIENDALE
Art. 18 bis
In considerazione degli incarichi loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto l’utilizzo dell’autovettura per percorrenze chilometriche, di norma
elevate, per ragioni di servizio, la Società, a decorrere dalla data di firma del presente contratto e fino al 31/12/2015, assegnerà un’autovettura aziendale agli Ispettori Tecnici, Commerciali e Amministrativi e ai Responsabili delle Aree Sinistri che ne facciano richiesta.
A decorrere dall’1/1/2016 la Società assegnerà l’autovettura aziendale ai Dipendenti di cui sopra che non abbiano fatto richiesta entro la data su indicata del 31/12/2015. Resta inteso che, a tal fine, ciascun Dipendente dovrà fare pervenire la propria scelta rispetto al modello di cui all’allegato M entro e non oltre il 30/6/2015.
Tale autovettura sarà ad uso promiscuo, di cilindrata 1.600/1.700 c.c. e potrà essere scelta tra uno dei modelli riportati nell’Allegato “M” (che comprende anche l’indicazione di autovetture di cilindrata superiore.
L’Allegato M sarà di norma aggiornato entro il mese di marzo di ogni anno. Resta inteso che:
A. nei confronti dei dipendenti indicati al comma 1 del presente articolo a far tempo dalla data di firma del presente contratto non troverà, in ogni caso, applicazione l’art. 21 lettera A1) e A2) del presente C.I.A.;
B. l’assegnazione dell’autovettura ha una durata di 36 mesi, durante i quali può decadere solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo;
C. dal momento dell’assegnazione dell’autovettura e per la durata della stessa, nei confronti dei/le Dipendenti di cui sopra non troveranno applicazione gli articoli 17 (Rimborso spese chilometrico), 20 (Polizza kasko) e 21 lett. A1) e A2) (Prestito per acquisto auto) del vigente CIA. E’ fatta salva, per il personale inquadrato nell’Area Professionale A – Sez. A) – Funzionari, la possibilità di stipulare polizze Kasko per due autovetture, purchè intestate a se stesso o ad altra persona facente parte del suo nucleo familiare, come previsto dal penultimo comma del citato art. 20 del CIA;
D. ai dipendenti viene corrisposto, per ogni chilometro percorso in trasferta per ragioni di servizio, il rimborso previsto dalle tabelle ACI – costo carburante
€/Km. - per la tipologia di autovettura assegnata;
E. alla scadenza dei 36 mesi l’assegnazione sarà rinnovata con le stesse modalità della lettera B) salvo che il Dipendente sia adibito ad altre mansioni per le quali non sia prevista l’applicazione del presente articolo;
F. ferme restando le regole legate all’evoluzione della classe universale di merito, la classe di merito contrattuale interna, così come risultante dall’attestato di rischio ultimo, viene congelata oltre il limite di legge dei 5 anni.
BUONI PASTO
Art. 19
Le parti convengono che, a decorrere dall’anno 2014, la corresponsione del buono pasto avviene con le seguenti modalità:
a) al personale amministrativo degli Uffici periferici (tali intendendosi quelli non ubicati nei locali della sede di Via Corte D’Appello 11 ed il cui orario di lavoro è distribuito secondo quanto indicato alla lettera a) del punto 1 dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.) un "buono pasto" di € 9,00 comprensivo di quanto previsto dall'art. 102 del vigente C.C.N.L., per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì; il presente "buono pasto" verrà automaticamente aumentato di un importo pari all'eventuale incremento previsto al medesimo titolo da futuri C.C.N.L.;
b) al personale di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 101 del vigente
C.C.N.L. un "buono pasto" di € 6,00 (€ 6,50 dall’1/9/2014) per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per la quale non sia stata presentata richiesta di rimborso spese di vitto, come piè di lista o come diaria;
c) al personale amministrativo degli Uffici di Sede di Via Corte d’Appello 11 (il cui orario di lavoro è distribuito secondo quanto indicato alla lettera a) del punto 1 dell’art. 101 del vigente C.C.N.L.) a far tempo dall’1/1/2010 un "buono pasto" di € 4,60 € 4,80 (€ 5,80 dall’1/9/2014) comprensivo di quanto previsto dall'art. 102 del vigente C.C.N.L., per ogni giornata di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì; il presente "buono pasto" verrà automaticamente aumentato di un importo pari all'eventuale incremento previsto al medesimo titolo da futuri C.C.N.L.
A far tempo dall’1/1/2015 - e per i dipendenti con sede di lavoro in Torino di cui alla lettera B. a far tempo dalla di assegnazione agli uffici di Via Bertola - la corresponsione del buono pasto avverrà con le seguenti modalità:
A. al personale amministrativo degli Uffici ubicati in Torino nelle vicinanze del ristorante aziendale (il cui orario di lavoro è distribuito secondo quanto indicato alla lettera a) del punto 1 dell’art. 101 del vigente C.C.N.L.) un "buono pasto" di € 7,00 comprensivo di quanto previsto dall'art. 102 del vigente C.C.N.L., per ogni giornata di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì; il presente "buono pasto" verrà automaticamente aumentato di un importo pari all'eventuale incremento previsto al medesimo titolo da futuri C.C.N.L.;
B. al personale amministrativo degli Uffici periferici (tali intendendosi quelli non rientranti nella definizione della precedente lettera A.), il cui orario di lavoro è distribuito secondo quanto indicato alla lettera a) del punto 1 dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.), un "buono pasto" di € 9,00 comprensivo di quanto previsto dall'art. 102 del vigente C.C.N.L., per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì; il presente "buono pasto" verrà automaticamente aumentato di un importo pari all'eventuale incremento previsto al medesimo titolo da futuri C.C.N.L.;
C. al personale di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 101 del vigente C.C.N.L. un "buono pasto" di € 7,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per la quale non sia stata presentata richiesta di rimborso spese di vitto, come piè di lista o come diaria.
Le parti convengono che a far tempo dall’1/1/2016 il buono pasto per il personale diverso da quello di cui alla precedente lettera C) sarà pari ad € 9,50, fatta eccezione del personale di cui alla lettera A), che può fruire del servizio mensa presso il ristorante aziendale. Resta pertanto inteso che, in caso di soppressione del citato servizio mensa, anche a tale personale verrà corrisposto il buono pasto del valore di € 9,50.
I "buoni pasto" di cui al presente articolo non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro. Non saranno erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, etc.).
NOTA A VERBALE 1
Qualora per effetto della contrattazione collettiva a livello nazionale dovesse verificarsi il superamento delle voci di riferimento di cui al presente articolo, le parti si incontreranno per trovare adeguate soluzioni.
NOTA A VERBALE 2
Le parti si danno atto che a far data dall’1/1/2002 l’indennità speciale, di lire 3700 giornaliere (pari a € 1,91), è stata abolita e che per il personale di cui alla Nota a Verbale in calce all’art.101 del C.C.N.L. 17/9/2007, in servizio alla suddetta data, l’indennità in parola è stata trasformata, con decorrenza 1/1/2002, in un assegno ad personam non assorbile e non rivalutabile, calcolato sulla media degli ultimi due anni nei quali si è percepita l’indennità speciale (numero medio di indennità giornaliere percepite per € 2,32).
POLIZZA KASKO
Art. 20
I lavoratori/lavoratrici di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 101 del vigente C.C.N.L. che usano l’autovettura privata per servizio possono stipulare con la Società polizze Kasko alle seguenti condizioni:
- é assicurabile la sola autovettura normalmente usata per servizio (anche se intestata al coniuge o ad un ascendente o discendente, purché indicato in polizza) alle condizioni in vigore per la Società, salvo quanto sotto previsto;
- la garanzia viene prestata a valore intero, con una franchigia di € 77,47 per ogni sinistro;
- il premio è pari all’1,20 per mille sul capitale (col minimo di € 15,49 annue) - tributi erariali compresi - per qualsiasi tipo di autovettura e sarà pagato mediante trattenuta sullo stipendio in 14 mensilità;
- la Società deroga alle condizioni di inassicurabilità per vetustà del veicolo
e non applica il degrado per i primi due anni dall'immatricolazione dell'autovettura.
In caso di temporanea indisponibilità dell'autovettura di proprietà, nonché in attesa della voltura, il/la lavoratore/lavoratrice esterno può assicurare, in sostituzione della propria e per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, un'autovettura intestata ad altra persona.
In rapporto ai compiti assegnati quanto sopra viene esteso ad altri/le Dipendenti che usino abitualmente l'autovettura per servizio.
La stessa copertura, purché preventivamente richiesta, viene estesa a quei/le Dipendenti interni inviati in missione che siano autorizzati all'uso dell'autovettura. La copertura vale per il solo periodo delle trasferte ed alle condizioni sopra esposte per i lavoratori/lavoratrici di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 101 del vigente C.C.N.L.
In considerazione dei compiti loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, ai/le Dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A - Sez.A) - Funzionari/e si applica quanto previsto dal presente articolo. Il/la Funzionario/a può assicurare, alle stesse condizioni, due ulteriori autovetture, purché intestate a se stesso o ad una persona facente parte del suo nucleo familiare.
Inoltre, in caso di attivazione della polizza Kasko in occasione di servizio da parte del Funzionari/eo e solo per la collisione con veicolo identificato non si applica la franchigia di € 77,47 di cui al presente articolo.
PRESTITI
Art. 21
A) PRESTITO PER ACQUISTO AUTO
A1) Lavoratori/lavoratrici di cui alla nota a verbale in calce all'art.101 del vigente CCNL
I lavoratori/lavoratrici di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 101 del vigente C.C.N.L. che usano la propria autovettura per ragioni di servizio possono richiedere alla Società, tre volte nel corso del rapporto di lavoro, un prestito per l'acquisto dell'auto da utilizzare per l’espletamento delle loro mansioni.
Ciascun prestito sarà garantito dal Trattamento di Fine Rapporto maturato e sarà concesso fino ad un massimo di € 22.000,00 nel limite della spesa effettivamente sostenuta, alle seguenti condizioni:
1) il primo prestito sarà restituito senza interessi e con possibilità di opzione da parte del/della Dipendente fra:
a) 48 rate mensili, da trattenere sugli emolumenti a partire dal mese successivo a quello della concessione del prestito;
b) 36 rate mensili, da trattenere sugli emolumenti a partire dal dodicesimo mese successivo a quello della concessione del prestito;
2) il secondo e il terzo prestito saranno concessi ad un interesse annuo pari a 50% del T.U.R. in vigore al momento della concessione, a condizione che il
primo prestito sia stato interamente rimborsato, e sarà restituito con un massimo di 48 rate mensili da trattenere sugli emolumenti;
L'interesse sarà trattenuto sulle doppie mensilità di Giugno e di Dicembre di ogni anno.
Nel caso in cui l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto risultasse insufficiente quale garanzia del prestito, l'interessato potrà accedere al prestito stesso mediante fideiussione bancaria od altra adeguata garanzia con l'obbligo di stipulare una polizza Incendio - Furti per capitali congrui vincolata a favore della Società.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del/della Dipendente, non determinate da pensionamento I.N.P.S., la restituzione della parte residua del prestito eventualmente in corso dovrà essere effettuata contestualmente alla cessazione del rapporto stesso.
In relazione ai compiti assegnati la possibilità di prestito di cui al presente articolo viene estesa ad altri/le Dipendenti che usino abitualmente l'autovettura per servizio.
A2) Funzionari/e
In considerazione dei compiti loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, tutti i/le Dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari/e possono richiedere prestiti, ciascuno fino ad un massimo di € 25.000,00 per l'acquisto dell'auto, nel limite della spesa effettivamente sostenuta, con le seguenti regole:
a) il prestito sarà restituito in 36, 48 o 60 rate mensili da trattenere sugli emolumenti a partire dal mese successivo a quello della concessione;
b) il prestito richiesto la prima volta dopo la nomina a funzionari/eo sarà restituito senza interessi;
c) i prestiti successivi saranno concessi a condizione che i precedenti siano stati interamente rimborsati; con riferimento a ciascun prestito, i primi € 18.000,00 15.000,00 saranno restituiti senza interessi, la parte restante sarà restituita ad un interesse annuo pari al 50% del T.U.R. in vigore al momento della concessione;
d) si applicano le disposizioni previste al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo;
e) la copertura assicurativa per furto e incendio dell'autovettura sarà gratuita per la quota corrispondente al prestito concesso.
B) PRESTITO PER GRAVI MOTIVI E PRESTITO RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO
Le parti convengono che sono stanziati due fondi da destinare a prestiti al personale, secondo le regole di seguito riportate:
1) PRESTITO PER GRAVI MOTIVI
➢ Fondo stanziato: € 100.000,00 all’anno; le somme non utilizzate nell’anno sono riportate nell’esercizio successivo;
➢ Importo individuale massimo ottenibile: € 8.000,00;
➢ Motivi: documentato grave motivo personale e/o di famiglia, o
documentato evento di carattere straordinario, comportanti momentanea difficoltà economica del/della Dipendente.
2) PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO
➢ Fondo stanziato: € 150.000,00 all’anno; le somme non utilizzate nell’anno sono riportate nell’esercizio successivo;
➢ Importo individuale massimo ottenibile: € 15.000,00;
➢ Motivi: ristrutturazione della prima casa di abitazione in proprietà, in locazione o comodato gratuito, in cui il Dipendente risiede;
➢ Documentazione da presentare: certificato di residenza, documentazione della spesa (preventivo al momento della richiesta del prestito e fattura a lavori eseguiti).
Potranno accedere ai predetti prestiti i/le Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano maturato almeno due anni di effettivo servizio. Nel computo degli anni di effettivo servizio sono inclusi gli eventuali periodi prestati alle dipendenze delle Società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
Per l’assegnazione dei prestiti è costituita una Commissione composta da 6 persone - 3 designate dalla Società e 3 designate dalle R.S.A.
La domanda, corredata di tutta la documentazione, dovrà essere presentata per iscritto alla Direzione Risorse Umane della Società/Ufficio Amministrazione, che provvederà a trasmetterla alla Commissione.
Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. L’erogazione, in caso di accoglimento della richiesta, avverrà nel termine massimo di trenta giorni.
Resta inoltre inteso che:
1. per la stessa tipologia di prestito, il Dipendente potrà avanzare una nuova richiesta solo a condizione che abbia estinto il prestito precedentemente ottenuto;
2. nel caso di coniugi/conviventi entrambi/le Dipendenti della Società solo uno di essi potrà avanzare la richiesta per la medesima tipologia di prestito;
3. il prestito sarà rimborsabile in 5 anni, mediante n. 60 rate mensili; l’interesse sarà trattenuto sulle doppie mensilità di Giugno e Dicembre di ogni anno. In ogni caso la somma degli eventuali impegni finanziari in essere, comprensiva di altri prestiti presso la Società e/o cessioni/pignoramenti dello stipendio, non deve eccedere il 30% della retribuzione mensile, al netto degli oneri contributivi e fiscali del/della Dipendente.
4. il Dipendente potrà optare per un rimborso in tempi più brevi: in tale caso l'opzione dovrà essere precisata all'atto della richiesta (24, 36 o 48 rate);
5. il prestito sarà concesso ad un tasso fisso pari al T.U.R. di riferimento al momento della concessione;
6. il prestito sarà garantito dal TFR maturato al momento della richiesta; nel caso in cui il TFR risultasse insufficiente, l’interessato potrà accedere al prestito stesso mediante fideiussione bancaria o altra adeguata garanzia (ad esempio appendice di vincolo su polizza vita a capitale garantito);
7. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la restituzione della parte residua del prestito eventualmente in corso dovrà essere effettuata contestualmente alla cessazione del rapporto stesso.
INDENNITA’ LOCALI SOTTERRANEI
Art. 22
Data l'attuale impossibilità di eliminare il lavoro nei locali sotterranei, al personale che presta servizio continuativo in locali sotterranei (intendendosi per tali quelli situati nell’interrato dell’edificio di Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx) viene corrisposta, a partire dalla data di firma del C.I.A. 10/1/2002, un’indennità annua lorda di € 929,62.
Tale indennità verrà assorbita fino alla concorrenza nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con Contratti Collettivi del settore. Cesserà, comunque, di essere corrisposta qualora, nei confronti del personale interessato, non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che hanno giustificato la corresponsione dell’indennità stessa.
Nel caso di trasferimento di detto personale in locali non sotterranei dopo almeno 5 anni di permanenza in locali sotterranei tale indennità verrà trasformata in assegno ad personam, assorbibile solo in caso di passaggio a livello superiore per iniziativa della Società.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono di incontrarsi, in caso di cambiamenti circa gli uffici situati nei locali sotterranei, per adeguare quanto indicato nel presente articolo alla situazione di fatto.
INFERMERIA
Art. 23
Le parti si danno atto che esiste in Azienda un apposito locale adibito ad infermeria, debitamente attrezzato e dotato di quanto necessario a prestazioni urgenti di pronto soccorso e che è sempre in funzione una procedura di emergenza per la chiamata di ambulanze e il collegamento con le strutture ospedaliere più vicine.
INFORMAZIONE
Art. 24
Fermo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e dal presente accordo, l'informazione alle R.S.A. sarà data anche:
- preventivamente in caso di significativi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro ed organizzativi che coinvolgano categorie di lavoratori/lavoratrici e/o in caso di introduzione di processi di innovazione tecnologica;
- in caso di immissione sul mercato di prodotti innovativi che interessino fasce rilevanti di potenziali Soci;
- almeno una volta l'anno, sulle specifiche problematiche del personale che opera all'esterno;
- semestralmente, sullo stato di applicazione degli artt. 98, 99 e 148 del vigente C.C.N.L.;
- semestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 2 del presente accordo per quanto attiene a corsi specifici di aggiornamento e approfondimento per lavoratori/lavoratrici delle Aree Professionali A e B, posizioni organizzative 3 e 2;
- almeno due mesi prima dell'effettuazione di ciascuno dei corsi di cui alla lettera A) dell'art. 2 del presente accordo, circa le domande di partecipazione pervenute, la data, il programma e le modalità di svolgimento di ciascun corso;
- almeno un mese prima dell’effettuazione del corso di tecnica assicurativa previsto dalla lettera B) dell'art. 2 del presente accordo e degli eventuali corsi di formazione per Ispettori o Liquidatori previsti dallo stesso articolo, circa le domande di partecipazione pervenute, la data, il programma e le modalità di svolgimento di ciascun corso;
- semestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 8 e dell'art. 10 del presente C.I.A.;
- riguardo la Squadra di Supporto Organizzativo (numero componenti e servizi di provenienza; uffici interessati; tempo di permanenza e uscite; corsi di qualificazione e partecipanti);
- trimestralmente, sullo stato di applicazione dell'art. 11 del presente C.I.A.;
- mensilmente, sulla situazione dei distacchi in essere da/presso altre Società del Gruppo;
- annualmente, sul costo del personale a cui si applica il vigente C.C.N.L.
In occasione dell'incontro previsto dall'art. 10 del vigente C.C.N.L. e ad integrazione di quanto ivi previsto la Società fornirà il dato, disaggregato per livello e per sesso, dei passaggi di livello e il dato, disaggregato per aree aziendali, per livello e per sesso, dei partecipanti ai corsi di formazione. Verrà data inoltre informazione sulle Società del Gruppo.
Oltre a quanto previsto dal C.C.N.L. e dal presente C.I.A., la Società si impegna a tenere, almeno una volta l'anno, un incontro con tutti i/le funzionari/e, nel corso del quale verrà esaminata la situazione produttiva e organizzativa della Società e il suo complessivo andamento.
Le Parti si danno atto che l’informazione a livello di Gruppo come prevista dall’articolo 11 del vigente C.C.N.L. avverrà a cadenza semestrale.
PARI OPPORTUNITÀ
Art. 25
In riferimento all'Allegato 15 del vigente C.C.N.L. e alla legge 125/91 si conviene quanto segue: è costituita una Commissione Paritetica composta da 5 membri componenti designati dalle R.S.A. e da 5 membri componenti designati dalla Direzione Generale.
La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi all'utilizzo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per il personale femminile, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati.
Nell'espletamento dei suddetti compiti consultivi, la Commissione terrà conto del lavoro della Commissione istituita a livello nazionale.
La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno con la Direzione Generale e le R.S.A. per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività. La prima riunione si terrà entro il primo semestre dell’anno, la seconda entro il secondo semestre.
La Direzione fornirà gli eventuali dati conoscitivi sulla situazione aziendale concernenti il personale femminile richiesti dalla Commissione ed il materiale e le attrezzature necessarie per l’espletamento dei compiti sopraindicati.
Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 60 ore.
POLIZZE VITA, INFORTUNI E IP MALATTIA
PER I/LE DIPENDENTI NON ISCRITTI AL “FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA”
Art. 26
Polizza vita a favore dei/le Dipendenti non iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua
Il/la Dipendente non iscritto al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua può aderire, a sua scelta, ad una delle due coperture vita sotto indicate:
1) Viene stipulata, con premio a carico della Società, su richiesta del/la Dipendente una polizza vita tale da assicurare, in caso di morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a tre volte la retribuzione annua lorda con il minimo di € 76.000,00 70.000,00.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del/la Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, i beneficiari sono quelli indicati dal Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il/la
lavoratore/lavoratrice contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari in parti uguali.
La somma sopra indicata è soggetta a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di rinnovo del presente
C.I.A. ed il momento del sinistro.
Estensione della garanzia Vita ai casi di IP totale.
La previdenza Vita di cui sopra è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il/la lavoratore/lavoratrice cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt. 1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
Per i partecipanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso I'I.N.P.S. o per quelli la cui posizione assicurativa presso il detto Istituto non presentasse i requisiti richiesti per la concessione di una pensione di invalidità, indipendentemente dalla sussistenza di un’invalidità, si applicheranno analogamente le norme previste per il riconoscimento della medesima da parte dell’I.N.P.S. L'esistenza dello stato di invalidità sarà accertata da un collegio arbitrale composto di 3 medici, scelti i primi 2 dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo dai due primi nominati.
In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la località di residenza dell'Assicurato, su richiesta della parte più diligente.
Contro il giudizio dato dai medici non è ammesso ricorso.
2) Viene stipulata, con premio a carico della Società, su richiesta del/della Dipendente una polizza vita tale da assicurare, in caso di morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma risultante dal seguente conteggio:
a) una cifra pari a tre volte la retribuzione annua lorda con il minimo di € 76.000,00 70.000,00.
b) € 54.000,00 50.000,00 per ogni familiare che figuri sullo stato di famiglia del/della Dipendente e che risulti a suo carico.
La cifra suddetta (punto b) viene comunque conteggiata:
- per ciascun figlio maggiorenne, purché non percettore di redditi maggiori di quelli stabiliti nel presente articolo per determinare le persone a carico;
- senza limiti di reddito, se riconosciuto permanentemente inabile al lavoro.
La cifra suddetta (punto b) viene aumentata a € 108.000,00 100.000,00 per ciascun figlio anche se non a carico e che non figuri sullo stato di famiglia, fino al compimento del decimo anno di età e a € 76.000,00 70.000,00 per ciascun figlio anche se non a carico e che non figuri sullo stato di famiglia di età compresa fra i 10 e 18 anni di età.
Gli altri familiari di cui sopra si considerano a carico del/della Dipendente qualora non percepiscano redditi maggiori di 2 volte quelli indicati dal T.U. sugli assegni familiari (T.U. 30/5/1955 n. 797) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero siano lavoratori/lavoratrici/le Dipendenti in cassa integrazione o in mobilità come definiti dalla legge 23/7/1991 n. 223.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, il beneficiario di cui al punto a) e/o quelli di cui al punto b) devono essere indicati dal Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
I familiari conteggiabili e beneficiari, secondo quanto previsto dal punto b), non potranno in ogni caso superare il numero di tre.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il/la lavoratore/lavoratrice contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari per la quota a) in parti uguali e per la quota b) secondo l’importo per ciascuno conteggiato.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del/della Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
La somma sopra indicata è soggetta a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di rinnovo del presente
C.I.A. ed il momento del sinistro.
Estensione della garanzia Vita ai casi di I.P. totale.
La previdenza Vita di cui sopra è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il/la lavoratore/lavoratrice cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt. 1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
Per i partecipanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso I'I.N.P.S. o per quelli la cui posizione assicurativa presso il detto Istituto non presentasse i requisiti richiesti per la concessione di una pensione di invalidità, indipendentemente dalla sussistenza di un’invalidità, si applicheranno analogamente le norme previste per il riconoscimento della medesima da parte dell’I.N.P.S. L'esistenza dello stato di invalidità sarà accertata da un collegio arbitrale composto di 3 medici, scelti i primi 2 dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo dai due primi nominati.
In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la località di residenza dell'Assicurato, su richiesta della parte più diligente.
Contro il giudizio dato dai medici non è ammesso ricorso.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del/della Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere
Polizze infortuni e IP da malattia a favore dei Dipendenti non iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua
Viene stipulata, con premio a carico della Società, su richiesta del/la Dipendente non iscritto al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua una polizza Infortuni per i casi di morte e invalidità permanente in conseguenza di infortunio professionale ed extra professionale, i cui limiti di risarcimento sono così fissati:
- caso morte: 6 volte la retribuzione annua lorda (capitale massimo assicurato € 400.000,00);
- caso invalidità permanente: 7 volte la retribuzione annua lorda (capitale massimo assicurato: € 450.000,00).
La retribuzione è formata da tutte le voci ricorrenti come rilevabili dal libro paga ad eccezione dello straordinario.
Per gli infortuni professionali non è prevista alcuna franchigia; nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore al 60%, si liquida il 100%.
È prevista per gli infortuni extraprofessionali una franchigia del 3% che si annulla se il grado di invalidità permanente è superiore al 5%; nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore al 60%, si liquida il 100%.
La polizza in oggetto prevede:
- le "estensioni di garanzie" normalmente praticate dal mercato;
- l'estensione della garanzia agli infortuni subiti dagli Assicurati in conseguenza di movimenti tellurici verificatisi al di fuori della provincia di residenza.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, i beneficiari per il caso di morte sono quelli indicati dal/la Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il/la lavoratore/lavoratrice contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari in parti uguali.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del/della Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
Viene inoltre stipulata, con premio a carico della Società, su richiesta del/della Dipendente non iscritto al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua una polizza per il caso di invalidità permanente (maggiore del 24%) conseguente a malattia per lo stesso capitale massimo previsto per la invalidità da infortunio.
Nel caso in cui il/la Dipendente venga colpito, in tempi diversi, da più invalidità permanenti conseguenti a malattie ricomprese in garanzia, sarà valutato il grado di invalidità complessivamente raggiunto sempreché l’invalidità conseguente a ciascuna delle singole malattie sia di grado non inferiore al 10%.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del/la Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
MANLEVA
Art. 27
I/le Dipendenti, ai quali sono affidati incarichi che prevedano l'incasso o la manipolazione di assegni, titoli, biglietti di banca, saranno tenuti indenni dalle responsabilità derivanti dall'eventuale inesigibilità degli stessi in quanto falsi o contraffatti, nonché dagli effetti di cui alla legge 197 del 5/7/1991.
E' comunque escluso il caso di dolo.
PARCHEGGIO FUNZIONARI/E
Art. 28
Dalla data della firma del presente C.I.A., in considerazione dei compiti loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, ai/le Dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari si applica quanto segue:
A) FUNZIONARI/E CON SEDE DI LAVORO NEL COMUNE DI TORINO
Su richiesta del/la Funzionario/a, la Società metterà a disposizione in alternativa:
- un voucher mensile per il parcheggio nelle “zone a strisce blu” a tariffa ordinaria G.T.T. (attualmente di € 102,00);
- un posto auto presso autorimessa convenzionata alla tariffa massima di € 102,00 (tariffa attualmente applicata per gli automezzi che non occupano più di 6 mq.), restando a carico del Funzionari/eo l’eventuale eccedenza di tariffa; ovvero corrisponderà al funzionari/eo un’indennità parcheggio pari ad € 102,00 lordi mensili corrisposta in dodici mensilità.
Gli importi di cui sopra saranno aggiornati in relazione agli aumenti degli abbonamenti parcheggi G.T.T.
Le parti si incontreranno, qualora venisse estesa la ZTL, per valutare la situazione e le eventuali soluzioni.
B) FUNZIONARI/E CON SEDE DI LAVORO FUORI DAL COMUNE DI TORINO
La Società corrisponderà ai/le funzionari/e con Sede di lavoro fuori dal Comune di Torino un’indennità parcheggio pari a € 102,00 lorde mensili corrisposta in dodici mensilità.
L’importo di cui sopra sarà aggiornato in relazione agli aumenti degli abbonamenti parcheggi G.T.T. del comune di Torino.
MOBILITA’ SOSTENIBILE
Art. 29
incentivare forme di trasporto a basso impatto ambientale come concreta
La Società, in un’ottica di costante attenzione all’ambiente e al fine di
alternativa all’utilizzo dell’automobile per gli spostamenti casa-lavoro, garantisce
- per la durata del presente CIA - le seguenti tipologie di rimborso:
1) Rimborso abbonamento annuale ai mezzi pubblici di trasporto
Le parti si danno atto che, negli anni 2009 e 2010, sono state concordate iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile per il personale con sede di lavoro in Torino, con finanziamento pubblico.
Le parti convengono di partecipare ad analoghe iniziative anche negli anni successivi, attraverso la partecipazione ai bandi e condizionate all’ottenimento del finanziamento pubblico.
A decorrere dal 2011 la Società Reale Mutua di Assicurazioni, d’intesa con le RSA, rimborsa il 40% della spesa sostenuta dai dipendenti con sede di lavoro in Torino per l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo ai mezzi pubblici di trasporto, pur in assenza di finanziamento pubblico.
A far tempo da settembre 2014, il rimborso di cui al precedente capoverso verrà esteso ai dipendenti con sede diversa da Torino.
Le parti convengono di partecipare ad eventuali iniziative pubbliche in tema di mobilità sostenibile, attuate anche attraverso la partecipazione a bandi e condizionate all’ottenimento del finanziamento pubblico.
2) Rimborso bike sharing
La Società, in favore dei dipendenti con sede di lavoro in Torino, rimborsa il canone relativo al servizio di noleggio biciclette operante in città.
DECORRENZA E DURATA
Art. 30
Il presente accordo avrà effetto dalla data di firma - salvo diversa decorrenza indicata nei singoli articoli - e scadrà il 31/12/ 2015 2011.
Si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga data disdetta scritta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
Lettera della
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
alle
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
Con riferimento alla lettera inviata dall' A.N.I.A. alle Organizzazioni Sindacali relativa all'Allegato 6 - A) del vigente C.C.N.L., Vi confermiamo di avere senz'altro recepito lo spirito ed i contenuti dello stesso e che pertanto il nostro atteggiamento, nei confronti degli Agenti, sarà conforme a quanto in esso stabilito nei limiti ed alle condizioni previste.
Allegato A
ACCORDO
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI/LAVORATRICI PER LA SICUREZZA
Il giorno 28 settembre 1995 la S.R.M.A. e le XX.XX. hanno avuto un incontro per definire quanto previsto dall’Accordo ANIA/XX.XX. del 18 aprile 1995.
Premesso che:
a) il 18 aprile 1995 tra ANIA e XX.XX. è intervenuto un accordo per dare attuazione agli adempimenti in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori/lavoratrici, con individuazione del numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori/lavoratrici per la sicurezza in ciascuna azienda, delle modalità di costituzione, durata in carica ed esercizio delle relative funzioni, del tempo di lavoro retribuito necessario allo svolgimento delle specifiche attività nonché della formazione finalizzata alla acquisizione delle conoscenze tecnico/giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
b) in base al punto B) dell’Accordo, alla S.R.M.A. il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori/lavoratrici è di otto persone;
c) la S.R.M.A. ha una direzione generale nonché unità periferiche; la Direzione Generale della Società è per ora individuata come la sede più adatta per consentire un’attività riferita all’azienda nel suo complesso e, quindi, anche alle unità periferiche;
d) è stato scelto il metodo dell’elezione diretta e a scrutinio segreto da parte dei lavoratori/lavoratrici dell’Azienda;
e) in sede aziendale e qualora le parti ne ravvisino concordemente la necessità, potranno essere effettuate integrazioni al programma di formazione
si conviene che:
1) le R.S.A., congiuntamente ed unitariamente, comunicheranno alla Commissione elettorale i nominativi dei candidati
2) per le elezioni del 1995 la scheda di votazione e la lista elettorale saranno uniche per l’intero territorio nazionale
3) una Commissione elettorale verrà costituita presso la Direzione Generale almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta Commissione, che sarà formata da cinque membri designati congiuntamente ed unitariamente dalle XX.XX. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.
Votazione
E’ riconosciuto il diritto di voto a tutti i/le Dipendenti della S.R.M.A. in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione elettorale di Torino secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Ciascun Dipendente avente diritto al voto riceverà –unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto, l’apposita scheda di votazione dovrà essere inserita e sigillata nella busta bianca, da introdurre a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente; Sig./Sig.ra…….
Sede di lavoro in ……..
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto.
Risulteranno eletti gli otto candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via; la rappresentanza si considererà comunque validamente operante sino a che il numero dei componenti non sia inferiore a sei.
La Commissione redigerà una nota di proclamazione degli eletti, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori/lavoratrici a cura delle XX.XX., così come ne verrà data copia alla Direzione Generale e agli organi previsti dal D.lgs. 626/19941.
Si conviene altresì che:
Spese dei rappresentanti dei Lavoratori/lavoratrici per la Sicurezza
1) al fine di consentire l’espletamento dei compiti assegnati alla rappresentanza dei Lavoratori/lavoratrici per la sicurezza dal D.lgs. 626/1994 e dall’Accordo XX.XX/ANIA 18/4/1995, la S.R.M.A. terrà a proprio carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal C.I.A., anche i costi relativi a viaggi, vitto e pernottamento per le trasferte presso le unità periferiche.
1 Ora D.Lgs. 81/08.
2) si conviene che l’eventuale parte residua del monte ore del 1995 potrà essere accantonata per gli anni successivi.
3) Le parti si richiamano all’Accordo 18/4/1995, che si intende integralmente recepito, ed alle norme del Decreto Legislativo n. 626/1994 per quanto non specificatamente contemplato nel presente Accordo.
Allegato B/1
ORARIO FLESSIBILE
ARTICOLO 1- ORARIO NORMALE DI LAVORO
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente
C.C.N.L., l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
- dalle ore 8 alle ore 17, con un’ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
-dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì;
-dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi.
A far tempo dall’1/1/2010 nei giorni dal lunedì al giovedì il Dipendente ha facoltà di scegliere l’inizio e la durata dell’intervallo meridiano, di durata minima di 45 minuti e di durata massima di 60 minuti (75 minuti dall’1/9/2014), nell’arco temporale intercorrente tra le 12.20 e le 14.15; resta inteso che tale intervallo non può iniziare prima delle 12.20 e non può terminare oltre le 14.15.
Per i lavoratori/lavoratrici che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del vigente C.I.A.
Per gli operatori CED (escluso gli addetti alle stampe) vale quanto previsto nell’Allegato B/5 del vigente C.I.A.
ARTICOLO 2 - SFERA DI APPLICAZIONE
L’orario flessibile si applica ai/le Dipendenti inquadrati nelle aree professionali B, C, D ed E (livello retributivo dal 6° al 1°) di cui al vigente C.C.N.L., con esclusione dei/le Dipendenti che svolgono mansioni per le quali l'orario flessibile non può trovare applicazione pratica e cioè:
- Personale che osserva turni
- Commessi
- Autisti
- Personale che osserva orari particolari (es. permessi per allattamento, per legge 104/1992, per legge 53/2000, per decreto legislativo 151/2001). A far tempo dal 1/9/2014, al personale che osserva l’orario rigido 8:00/15:00 con pausa pranzo, sarà riconosciuto una flessibilità oraria secondo le seguenti modalità:
- entrata tra le ore 7:45 e le ore 8:15;
- pausa pranzo di 60 minuti (minimo 45 minuti) tra le 12:20 e le 14:15;
- uscita alle ore 15:00.
Resta inteso che eventuali ritardi in ingresso al mattino o al rientro pomeridiano saranno addebitati rispettivamente nella misura di mezz’ora e di un quarto d’ora.
Per la compensazione oraria si rinvia a quanto indicato al successivo art. 6.
Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista in materia di orario flessibile è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici.
Al personale con orario di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui all’allegato B/2.
NOTA A VERBALE
Qualora alcuni uffici attualmente ubicati in Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx x. 00 x xx X.xx Xxxxxxxx n. 185 – Torino fossero spostati in altra Sede, ai/le Dipendenti interessati continuerà ad essere applicato l’orario flessibile.
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI
L’orario flessibile consiste nella possibilità lasciata ai/le Dipendenti indicati al precedente articolo 1 di scegliere liberamente l'orario di inizio e, indipendentemente da quest'ultimo, l'orario di termine dell'attività lavorativa entro i seguenti limiti:
- nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00 uscita tra le ore 17 e le ore 18
- nel giorno di venerdì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00 uscita tra le ore 12 e le ore 14
- nei giorni semifestivi
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00 uscita alle ore 12
Pertanto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì tra le ore 9,00 e le ore 17 con intervallo di un’ora, nel giorno di venerdì tra le ore 9.00 e le ore 12, nei giorni semifestivi tra le ore 9.00 e le ore 12 tutti i/le Dipendenti devono essere presenti al lavoro.
A far tempo dall’1/1/2010 l’orario flessibile si articola entro i seguenti limiti:
- nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 16.45 e le ore 18
- nel giorno di venerdì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12 e le ore 14
- nei giorni semifestivi
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita alle ore 12
A far tempo dall’1/1/2010 Pertanto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì tra le ore 9.15 e le ore 16.45 (con intervallo di durata minima di 45 minuti e di durata massima di 60 minuti), nel giorno di venerdì tra le ore 9.15 e le ore 12, nei giorni semifestivi tra le ore 9.15 e le ore 12 tutti i/le Dipendenti devono essere presenti al lavoro.
Nei giorni dal lunedì al giovedì il Dipendente ha facoltà di scegliere l’inizio e la durata dell’intervallo meridiano nell’arco temporale intercorrente tra le 12.20 e le 14.15, secondo quando indicato dall’art. 1 del presente allegato.
E’ possibile usufruire di un quarto d’ora di flessibilità in anticipo rispetto all’orario del rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, fermo restando l’orario di uscita.
A far tempo dall’1/9/2014 l’orario flessibile si articola entro i seguenti limiti:
- nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 16.45 e le ore 18.15
- nel giorno di venerdì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12 e le ore 14
- nei giorni semifestivi
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita alle ore 12
Pertanto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì tra le ore 9.15 e le ore
16.45 (con intervallo di durata minima di 45 minuti e di durata massima di 75 minuti), nel giorno di venerdì tra le ore 9.15 e le ore 12, nei giorni semifestivi tra le ore 9.15 e le ore 12, tutti i/le Dipendenti devono essere presenti al lavoro.
Nei giorni dal lunedì al giovedì il Dipendente ha facoltà di scegliere l’inizio e la durata dell’intervallo meridiano nell’arco temporale intercorrente tra le 12.20 e le 14.15, secondo quando indicato dall’art. 1 del presente allegato.
E’ possibile usufruire di un quarto d’ora di flessibilità in anticipo rispetto all’orario del rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, fermo restando l’orario di uscita; il rientro dall’intervallo oltre i 60 minuti ed entro i 75 minuti determina il consumo di flessibilità.
L’assenza ingiustificata dal lavoro nei periodi sopracitati, detti «fasce di rigidità», costituisce a tutti gli effetti violazione dell'art. 101 del vigente C.C.N.L. Costituisce ritardo l'entrata in Azienda al mattino oltre le ore 9.00 9.15 dall’1/1/2010) ed alle riprese pomeridiane dopo l'intervallo di 1 ora (75 minuti dall’1/9/2014).
ARTICOLO 4 - RIPRISTINO ORARIO NORMALE
L'orario previsto dal C.C.N.L. citato all'articolo 1 del presente accordo potrà essere ripristinato dalla Società in casi di particolare necessità per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi per anno solare e per Lavoratore.
Tale provvedimento non potrà interessare singoli Lavoratori/lavoratrici.
Il ripristino di detto orario potrà avvenire soltanto previa comunicazione di volta in volta alle R.S.A. con almeno sette giorni di preavviso.
ARTICOLO 5 - TESSERE PERSONALI MAGNETICHE
I/le Dipendenti sono muniti di tessere personali magnetiche con le quali si effettua la rilevazione del tempo di lavoro mediante inserimento negli appositi apparecchi elettronici.
ARTICOLO 6 - COMPENSAZIONE
Premesso che il numero delle ore lavorative rimane invariato è ammessa compensazione delle ore medesime, al minuto primo, nell'ambito del mese, con possibilità di riportare complessivamente al mese successivo un massimo di 8 ore (2 ore per il personale che osserva orari particolari di cui al precedente art. 2), sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale.
Le ore eccedenti il saldo positivo di 8 ore (di 2 ore per il personale che osserva orari particolari di cui al precedente art. 2) non potranno essere considerate come straordinario e non saranno retribuite.
Il superamento del saldo negativo di 8 ore costituirà, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.
ARTICOLO 7 - CONTROLLO DEL SALDO
Viene data a ciascun Dipendente che fruisce di orario flessibile la possibilità di controllare il proprio saldo attivo o passivo di ore lavorate.
ARTICOLO 8 – ESCLUSIONI
Il presente accordo non trova applicazione durante:
- Ferie e permessi retribuiti compensativi di festività soppresse, permessi ex art. 39 1° comma C.C.N.L. vigente e Permessi Banca Ore (a giornata intera e/o in entrata o in uscita);
- Malattie;
- Permessi (retribuiti e non retribuiti) in entrata o in uscita;
- Scioperi in entrata o in uscita.
In tali casi sarà convenzionalmente ripristinata, per ciascun Dipendente interessato, la durata normale dell'orario di lavoro prevista dal C.C.N.L. citato all'art. 1 del presente allegato.
ARTICOLO 9 – LAVORO STRAORDINARIO
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario flessibile si considera lavoro straordinario quello prestato a partire dalle ore 18 (18.15 dall’1/9/2014) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15 il venerdì e dalle ore 13 nei giorni semifestivi. Inoltre, non è possibile effettuare lavoro straordinario durante l’intervallo di pranzo dal lunedì al giovedì.
Lo straordinario non può in alcun modo essere utilizzato a compensazione di saldi negativi di cui all’ art. 6 del presente allegato.
ARTICOLO 10 - SERVIZIO SVOLTO ALL’ESTERNO DELLA SEDE
In caso di assenza parziale dal lavoro motivata da servizio svolto all’esterno della Sede, che comporti l’ingresso in azienda durante la fascia di flessibilità oppure oltre le ore 9 9.15 a far tempo dall’1/1/2010), il permesso retribuito decorre dalle ore 8.
In caso di uscita anticipata per lo stesso motivo, senza rientro in azienda, la giornata lavorativa termina convenzionalmente con un saldo di orario flessibile giornaliero pari a zero.
Quanto sopra vale anche in caso di fruizione di permessi retribuiti per attività sindacale, per i Rappresentanti dei lavoratori/lavoratrici per la sicurezza e per i componenti delle altre Commissioni aziendali.
Allegato B/2
B/2-1 ORARIO FLESSIBILE
PER IL PERSONALE A TEMPO PARZIALE FINO AL 28/2/2010
Nei limiti della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di lavoro subordinato a tempo parziale, ed in particolare per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori/lavoratrici con orario di lavoro a tempo parziale, le parti convengono di mantenere le fasce di flessibilità già fissate dal C.I.A. 7/10/93 e di integrarle in relazione a quanto previsto dall’art.8 del vigente C.I.A.
Pertanto, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha la possibilità di scegliere liberamente l'orario di inizio e, indipendentemente da quest'ultimo, l'orario del termine dell'attività lavorativa entro i seguenti limiti:
A) per il turno di lavoro antimeridiano, 4 ore per 5 giorni:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 12.00 e le ore 13.00
B) per il turno di lavoro pomeridiano, 4 ore per 5 giorni:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 13.00 e le ore 14.00
uscita tra le ore 17.00 e le ore 18.00
il venerdì per i punti A) e B):
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 12.00 e le ore 14.00
C) per il turno di lavoro antimeridiano, 5 ore per 4 giorni:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 13.00 e le ore 14.00
D) per il turno di lavoro pomeridiano, 5 ore per 4 giorni:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 12.00 e la ore 13.00
uscita tra le ore 17.00 e le ore 18.00
E) per il turno di lavoro antimeridiano, 5 ore per 5 giorni:
- dal lunedì al giovedì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 13.00 e le ore 14.00
- il venerdì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 12.00 e le ore 14.00
F) Per il turno di lavoro pomeridiano, 5 ore per 5 gg:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 12.00 e le ore 13.00
uscita tra le ore 17.00 e le ore 18.00
- il venerdì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 12.00 e le ore 14.00.
G) Per il turno di lavoro di 6 ore per 4 giorni e 5 ore per 1 giorno:
- dal lunedì al giovedì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 13.45 e le ore 15.00
- il venerdì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.00
uscita tra le ore 12.45 e le ore 15.00
Resta inteso che la durata massima di ciascuna giornata lavorativa non potrà superare le sei ore.
Pertanto tutti i/le Dipendenti con orario a tempo parziale devono essere presenti al lavoro:
- tra le ore 9.00 e le ore 12.00 nel caso sub A);
- tra le ore 14.00 e le ore 17.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.00 e le ore 12.00 il venerdì, nel caso sub B);
- tra le ore 9.00 e le ore 13.00 nel caso sub C);
- tra le ore 13.00 e le ore 17.00 nel caso sub D);
- tra le ore 9.00 e le ore 13.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.00 e le ore 12.00 il venerdì nel caso sub E);
- tra le ore 13.00 e le ore 17.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.00 e le ore 12.00 il venerdì nel caso sub F);
- tra le ore 9.00 e le ore 13.45 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.00 e le ore 12.45 il venerdì nel caso sub G).
L’assenza ingiustificata dal lavoro nei periodi sopra citati, detti "fasce di rigidità", costituisce a tutti gli effetti violazione dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.
Costituisce ritardo l'entrata in Azienda:
- nel caso sub A), sub C), sub E) e sub G) oltre le ore 9.00;
- nel caso sub B), oltre le ore 14.00 dal lunedì al giovedì e oltre le ore 9.00 il venerdì;
- nel caso sub D), oltre le ore 13.00;
- nel caso sub F), oltre le ore 13 dal lunedì al giovedì e oltre le ore 9.00 il venerdì.
Premesso che il numero delle ore lavorative rimane invariato, è ammessa compensazione delle ore medesime, al minuto primo, con possibilità di riportare complessivamente al mese successivo un massimo di 5 ore, sia in difetto sia in eccesso rispetto al normale orario contrattuale; (lo scostamento dalla compensazione oltre detta tolleranza costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.).
Per tutte le altre condizioni in tema di orario flessibile, vale l’allegato B/1 in quanto applicabile e con espressa esclusione dell'art. 9 (lavoro straordinario), e le sue successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista in materia di orario flessibile è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici.
B/2- 2 ORARIO FLESSIBILE
PER IL PERSONALE A TEMPO PARZIALE DALL’ 1/3/2010
Nei limiti della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di lavoro subordinato a tempo parziale, ed in particolare per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori/lavoratrici con orario di lavoro a tempo parziale, le parti convengono di mantenere le fasce di flessibilità già fissate dal C.I.A. 7/10/93 e di integrarle in relazione a quanto previsto dall’art.8 del vigente C.I.A.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale viene attuata la possibilità di scegliere liberamente l'orario di inizio e, indipendentemente da quest'ultimo, l'orario del termine dell'attività lavorativa entro i seguenti limiti:
A) per il turno di lavoro antimeridiano, 4 ore per 5 giorni: entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 12.00 e le ore 13.15
B) per il turno di lavoro pomeridiano, 4 ore per 5 giorni:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 13.00 e le ore 14.00 uscita tra le ore 17.00 e le ore 18.00
il venerdì per i punti A) e B):
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12.00 e le ore 14.15
C) per il turno di lavoro antimeridiano, 5 ore per 4 giorni:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 13.00 e le ore 14.15
D) per il turno di lavoro pomeridiano, 5 ore per 4 giorni:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 12.00 e la ore 13.00 uscita tra le ore 17.00 e le ore 18.00
E) per il turno di lavoro antimeridiano, 5 ore per 5 giorni:
- dal lunedì al giovedì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 13.00 e le ore 14.15
- il venerdì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12.00 e le ore 14.15
F) Per il turno di lavoro pomeridiano, 5 ore per 5 gg:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 12.00 e le ore 13.00 uscita tra le ore 17.00 e le ore 18.00
- il venerdì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12.00 e le ore 14.15.
G) Per il turno di lavoro di 6 ore per 4 giorni e 5 ore per 1 giorno:
- dal lunedì al giovedì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 13.45 e le ore 15.15
- il venerdì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12.45 e le ore 15.00
H) Per il turno di lavoro di 6 ore per 4 giorni e 5 ore per 1 giorno con pausa pranzo e rientro pomeridiano di almeno un’ora:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
pausa pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.30 uscita tra le ore 14.30 e le ore 15.45
- il venerdì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12.45 e le ore 15.00.
A decorrere dall’1/9/2014:
Per il turno di lavoro di 6 ore per 4 giorni e 5 ore per 1 giorno con pausa pranzo e rientro pomeridiano di almeno un’ora:
- dal lunedì al giovedì:
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 uscita tra le ore 14.30 e le ore 16.00
- il venerdì
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15 uscita tra le ore 12.45 e le ore 15.00.
E’ possibile usufruire di un quarto d’ora di flessibilità in anticipo rispetto all’orario del rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, fermo restando l’orario di uscita.
I) Per il turno di lavoro di 8 ore per 3 giorni consecutivi da determinare dal lunedì al giovedì:
- nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 16:45 17.00 e le ore 18.00 (18.15 dall’1/9/2014) pausa pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.30
pausa pranzo dalle ore 12.20 alle ore 14.15 (dall’1/9/2014).
A far tempo dall’1/9/2014 è possibile usufruire di un quarto d’ora di flessibilità in anticipo rispetto all’orario del rientro pomeridiano, fermo restando l’orario di uscita; il rientro dall’intervallo oltre i 60 minuti ed entro i 75 minuti determina il consumo di flessibilità.
L) A far tempo dall’1/9/2014, per il turno di lavoro di 8 ore per 1 giorno (con
pausa pranzo) e 6 ore per 3 giorni e 5 ore per 1 giorno:
- nella giornata di 8 ore
entrata tra le 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 16.45 e le ore 18.15
pausa pranzo dalle ore 12.20 alle ore 14.15;
E’ possibile usufruire di un quarto d’ora di flessibilità in anticipo rispetto all’orario del rientro pomeridiano nella giornata di 8 ore, fermo restando l’orario di uscita; il rientro dall’intervallo oltre i 60 minuti ed entro i 75 minuti determina il consumo di flessibilità.
- nella giornata di 6 ore
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 13.45 e le ore 15.15;
- nella giornata di 5 ore
entrata tra le ore 7.45 e le ore 9.15
uscita tra le ore 12.45 e le ore 15.00.
Resta inteso che la durata massima di ciascuna giornata lavorativa non potrà superare le sei ore, fatto salvo quanto previsto dai punti H) e L) per i giorni in cui è prevista la pausa pranzo e dal punto I) del presente articolo.
Pertanto tutti i/le Dipendenti con orario a tempo parziale devono essere presenti al lavoro:
- tra le ore 9.15 e le ore 12.00 nel caso sub A);
- tra le ore 14.00 e le ore 17.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.15 e le ore
12.00 il venerdì, nel caso sub B);
- tra le ore 9.15 e le ore 13.00 nel caso sub C);
- tra le ore 13.00 e le ore 17.00 nel caso sub D);
- tra le ore 9.15 e le ore 13.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.15 e le ore
12.00 il venerdì nel caso sub E);
- tra le ore 13.00 e le ore 17.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.15 e le ore
12.00 il venerdì nel caso sub F);
- tra le ore 9.15 e le ore 13.45 dal lunedì al giovedì e tra le ore 9.15 e le ore
12.45 il venerdì nel caso sub G).
- tra le ore 9.15 e le ore 14.30 dal lunedì al giovedì - fatta salva la pausa pranzo - di 45 minuti dalle ore 12.45 alle 13.30 e tra le ore 9.15 e le ore
12.45 il venerdì nel caso sub H);
- tra le ore 9.15 e le ore 17.00 (fatta salva la pausa pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.30) nei giorni determinati tra il lunedì e il giovedì nel caso sub I).
- tra le ore 9.15 e le ore 16.45 (fatta salva la pausa pranzo) nella giornata di 8 ore, tra le ore 9.15 e le ore 13.45 nelle giornate di 6 ore e tra le ore 9.15 e 12.45 nella giornata di 5 ore, nel caso sub L).
L’assenza ingiustificata dal lavoro nei periodi sopra citati, detti "fasce di rigidità", costituisce a tutti gli effetti violazione dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.
Costituisce ritardo l'entrata in Azienda:
- nel caso sub A), sub C), sub E) e sub G), sub H), sub I) e sub L) oltre le ore 9.15;
- nel caso sub B), oltre le ore 14.00 dal lunedì al giovedì e oltre le ore 9.15 il venerdì;
- nel caso sub D), oltre le ore 13.00;
- nel caso sub F), oltre le ore 13 dal lunedì al giovedì e oltre le ore 9.15 il venerdì;
- nel caso sub H), sub I) anche alla ripresa pomeridiana dopo le ore 13.30;
- nel caso sub I) e sub L) anche alla ripresa pomeridiana dopo le ore 14.15, a far tempo dall’1/9/2014.
Premesso che il numero delle ore lavorative rimane invariato, è ammessa compensazione delle ore medesime, al minuto primo, con possibilità di riportare complessivamente al mese successivo un massimo di 5 ore, sia in difetto sia in eccesso rispetto al normale orario contrattuale; (lo scostamento dalla compensazione oltre detta tolleranza costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 101 del vigente C.C.N.L.).
Per tutte le altre condizioni in tema di orario flessibile, vale l’allegato B/1 in quanto applicabile e con espressa esclusione dell'art. 9 (lavoro straordinario), e le sue successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista in materia di orario flessibile è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici.
Allegato B/3
BANCA ORE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE
In attuazione dell’articolo 115 del vigente C.C.N.L. è istituita la Banca Ore, nella quale confluiscono, in un conto individuale, le prime 50 ore annue di lavoro straordinario, che devono essere compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione.
Ciò premesso:
la "BANCA ORE/STRAORDINARI" è costituita dalle ore di lavoro straordinario (effettuato su base volontaria e preventivamente richiesto ed autorizzato dalla Società) prestate nell'ambito delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, dopo lo svolgimento del normale orario di lavoro.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario rigido si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 17 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 14 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario flessibile si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 18 (18.15 dall’1/9/2014) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 15 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Inoltre, non è possibile effettuare lavoro straordinario durante l’intervallo di pranzo dal lunedì al giovedì
e
la "BANCA ORE/PERMESSI COMPENSATIVI" è costituita dai permessi compensativi utilizzati dal Dipendente fra le ore 8 e le ore 17 dal lunedì al giovedì, fra le ore 8 e le ore 13 il Venerdì e fra le ore 8 e le ore 12 nei giorni semifestivi.
ARTICOLO 2 - SFERA DI APPLICAZIONE E REGOLE DI ATTUAZIONE
La Banca Ore si applica a tutti i/le Dipendenti soggetti alla normativa del lavoro straordinario.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario flessibile non è possibile alimentare la "Banca Ore/Straordinari" nella fascia di flessibilità 17.00 – 18.00 16.45 – 18.00 (16.45 – 18.15 dall’1/9/2014) dal lunedì al giovedì e nella fascia di flessibilità
12.00 – 14.00 del venerdì.
Non è possibile alimentare la "Banca Ore/Straordinari" durante la pausa pranzo. La "Banca Ore/Straordinari" si alimenta con un minimo di 30 minuti.
La "Banca Ore/Permessi compensativi” si utilizza con un minimo di 30 minuti e
sino a 8 ore in una giornata oppure a giornate intere. I permessi compensativi possono essere uniti a “festività abolite”, a permessi ex art. 39 1° comma
C.C.N.L. vigente, a permessi retribuiti e non retribuiti (come da allegato C/1) e permessi straordinari retribuiti ex art. 5, c.3, del presente CIA.
Per l'utilizzo dei permessi compensativi deve, di norma, essere dato alla Società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.
Il saldo della Banca Ore è dato dalla differenza fra "Banca Ore/Straordinari" e "Banca Ore/Permessi compensativi”.
Lo straordinario è retribuito per le ore eccedenti le prime cinquanta ore di “Banca Ore/Straordinari”.
ARTICOLO 3 - CONTROLLO DEI SALDI
Ciascun Dipendente che fruisce della Banca Ore ha la possibilità di controllare il proprio saldo.
ARTICOLO 4 – SALDI E RIPORTI ALL’ANNO SUCCESSIVO
Le ore di lavoro straordinario rientranti nella Banca Ore devono essere recuperate, di norma, entro 5 mesi dalla loro effettuazione.
I saldi positivi di cui all'articolo 3 eventualmente risultanti al 31/12 di ogni anno saranno arrotondati all’ora più prossima e, fermo quanto previsto all’art.2, lett h dell’Allegato C/1), saranno trattati come segue:
- i permessi compensativi di durata pari a una giornata (8 ore) saranno uniti ai giorni di ferie risultanti al 31/12 per essere fruiti con le stesse modalità previste dall’articolo 33, 4° comma del vigente C.C.N.L.;
- i permessi compensativi di durata inferiore a una giornata (massimo 7 ore) saranno riportati all’anno successivo per essere fruiti entro il 31 maggio, con le stesse regole dell’articolo 2 del presente allegato. Eventuali saldi positivi dell’anno precedente, ancora risultanti al 31/5 dell’anno successivo, saranno retribuiti con lo stipendio del mese di giugno, secondo le regole dell’art. 115, 2° comma del C.C.N.L., con arrotondamento al quarto d’ora più prossimo.
Eventuali saldi negativi risultanti al 31/12 di ogni anno saranno arrotondati all’ora più prossima per essere addebitati sullo stipendio del mese di gennaio dell’anno successivo.
ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE
La Società fornirà 4 volte all’anno alle R.S.A. un prospetto dettagliato relativo alle ore di straordinario e alla “Banca Ore”, comprendente le seguenti informazioni:
a) ore di straordinario prestato
b) Banca Ore/ straordinari
c) Banca Ore/ permessi compensativi.
I suddetti dati saranno forniti per l’intera Società nonché per singolo Dipendente e per Settore Aziendale.
La Società fornirà inoltre un prospetto dettagliato delle ore di straordinario, della Banca Ore/straordinari e della Banca Ore/Permessi compensativi relativo ai/le Dipendenti distaccati presso altre Società, comprendente le informazioni di cui ai punti a), b) e c).
NOTA A VERBALE
Resta inteso che l'informazione sulle ore di straordinario prestate, prevista dall'articolo 5, lettera a), conterrà l'indicazione separata di reperibilità, fascia notturna e fascia festiva.
Allegato B/4
REPERIBILITA’
Ai sistemisti ed agli schedulatori può essere richiesta una reperibilità con le caratteristiche sotto riportate. La reperibilità è volontaria.
La reperibilità è l’istituto finalizzato a garantire la continuità operativa del servizio ed è effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, come previsto dai vigenti
C.C.N.L. e C.I.A.
Attualmente, per orario normale di lavoro si intende dalle ore 8 alle ore 17 (con un intervallo di un’ora) dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8 alle ore 13 il Venerdì e dalle ore 08 alle ore 12 nelle semifestività.
Resta intesa l’applicazione dell’orario flessibile come previsto dal C.I.A. La reperibilità ha le seguenti regole:
1. La reperibilità è finalizzata a garantire la continuità del servizio e può comportare due tipi di intervento: A. intervento da postazione remota, tramite l’utilizzo di telefono cellulare e/o P.C. portatile dato in dotazione al Dipendente; B. intervento presso la Sede di lavoro.
2. La reperibilità dovrà essere richiesta con preavviso di un mese.
3. La reperibilità potrà essere richiesta per periodi di durata pari ad una settimana; tra un periodo di reperibilità ed il successivo dovranno essere trascorse almeno tre settimane. Non potrà essere richiesto di garantire la reperibilità nei periodi di ferie, malattia e qualsiasi altra assenza dal lavoro di durata pari o superiore ad una giornata e nel caso di gravi motivi personali e/o familiari.
4. In relazione al periodo di reperibilità, il Dipendente sarà dotato di telefono cellulare e/o di P.C. portatile di proprietà della Società, da utilizzare per garantire la reperibilità e per gli eventuali interventi di cui al precedente punto 1. A. Il Dipendente dovrà garantire la propria presenza presso la sede di lavoro per gli eventuali interventi di cui al precedente punto 1. B. entro un’ora e mezza dalla chiamata.
5. In relazione a ciascuna giornata di reperibilità, al Dipendente sarà corrisposta un’indennità, comprensiva degli eventuali interventi di cui al precedente punto 1.A., pari a:
- 3 volte la paga oraria prevista ai sensi del vigente C.C.N.L. per la reperibilità garantita nei giorni da lunedì a giovedì,
- 4 volte la paga oraria prevista ai sensi del vigente C.C.N.L. per la reperibilità garantita nei giorni di venerdì ;
- 5 volte la paga oraria prevista ai sensi del vigente C.C.N.L. per la reperibilità garantita nei giorni di sabato e nelle semifestività,
- 9 volte la paga oraria prevista ai sensi del vigente C.C.N.L. per la reperibilità garantita nelle domeniche e nei giorni festivi.
La paga oraria è calcolata con il criterio stabilito all’art. 110, 2° comma del vigente C.C.N.L.
Nei giorni lavorativi, la reperibilità inizia al termine dell’orario di lavoro e termina all’inizio dell’orario di lavoro del giorno successivo.
6. In relazione a ciascun intervento presso la Sede di lavoro, secondo quanto indicato al precedente punto 1.B., al Dipendente sarà inoltre corrisposta un’indennità pari a 2 volte la paga oraria, oltre allo straordinario per il tempo di lavoro effettivamente prestato. Al funzionari/eo, fermo quanto fin qui convenuto, in luogo dello straordinario sarà corrisposta una ulteriore indennità calcolata con le stesse maggiorazioni degli articoli 110 e 111 del vigente C.C.N.L. per il tempo di lavoro effettivamente prestato.
NOTA A VERBALE
In via eccezionale, la reperibilità può essere richiesta ad altri addetti dei Sistemi Informativi, anche per periodi di durata inferiore ad una settimana, ferma la volontarietà e le regole di cui al presente Allegato.
Allegato B/5
TURNI E INDENNITA’ PER OPERATORI
Gli Operatori (esclusi gli addetti alle stampe) lavorano secondo turni con le regole stabilite ai punti seguenti:
1. I turni garantiscono l’operatività 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
2. L’orario di lavoro è distribuito nell’ambito di cicli di 9 settimane con orario medio settimanale di lavoro di 35 ore così articolato:
- 6 turni di 6 giorni lavorativi e 3 giorni di riposo;
- 1 turno di 4 giorni lavorativi e 5 giorni di riposo.
In base a quanto sopra la distribuzione settimanale delle giornate lavorative varia tra un minimo di 2 giorni (16 ore) ed un massimo di 6 giorni (48 ore); inoltre, al fine di ottenere la media di 35 ore settimanali per ogni ciclo, è indispensabile effettuare un riposo compensativo di 5 ore.
3. L’orario giornaliero di lavoro è stabilito in 8 ore, con all’interno una pausa di 30 minuti retribuita.
4. Sono previsti 3 turni: 06.00 – 14.00 (Mattino); 14.00 – 22.00 (Pomeriggio);
22.00 – 06.00 (Notte). La pausa retribuita di 30 minuti non potrà essere collocata né all’inizio né al termine del turno.
5. Agli operatori viene corrisposta un’indennità turni di € 1.549,37 (€ 1.700,00 dall’1/1/2010) lorde annue.
6. Nel caso di cambiamento di mansione per iniziativa della Società, l’indennità turni sarà integralmente trasformata in assegno ad personam, assorbibile solo in caso di passaggio di livello.
7. Nel caso di cambiamento di mansione su richiesta del/della Dipendente, dopo 5 anni di lavoro su turni, l’indennità sarà integralmente trasformata in assegno ad personam, assorbibile solo in caso di passaggio di livello.
8. Nel caso di cambiamento di mansione su richiesta del/della Dipendente, entro 5 anni dall’inizio del lavoro su turni, l’indennità sarà integralmente assorbita.
9. Ciascun operatore turnista ha diritto alle seguenti maggiorazioni della paga oraria stabilita ai sensi del vigente C.C.N.L:
a) una maggiorazione pari al 45% per le ore prestate nella fascia notturna (22.00-06.00);
b) una maggiorazione pari al 30% per le ore prestate nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali non destinati a riposo (domeniche e festività ai sensi dell’art. 30 del vigente C.C.N.L., lavorative secondo il turno);
c) una maggiorazione pari al 15% per le ore prestate nei giorni semifestivi non destinati a riposo (semifestività ai sensi dell’art. 30 del vigente C.C.N.L., lavorative secondo il turno).
La paga oraria è calcolata con il criterio stabilito all’art. 110, 2° comma del vigente C.C.N.L., rapportato all’orario settimanale di 35 ore (divisore pari a 151).
10. E’ confermata l’articolazione dei turni stabilita nella tabella allegata all’accordo sindacale ISE – Divisione CED, sottoscritto il 27/7/2000, con riferimento a 13 operatori.
11. L’assegnazione dei turni sarà comunicata agli interessati con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario.
12. Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, gli operatori che prestano servizio nelle giornate festive e semifestive previste dall’art.30 del
C.C.N.L. 17/9/2007 e dall’art.5 del presente CIA possono usufruire di altrettante giornate (o mezze giornate) di permesso compensativo.
Allegato B/6
ACCORDO PART TIME
Il giorno 15/6/2006
tra
• la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI nelle persone di Giorgio Mentuccia e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
• le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni:
- FISAC/CGIL, nelle persone di Massimo Scocca, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- FNA, nelle persone di Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx;
- FIBA/CISL, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- UILCA/UIL, nelle persone di Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx;
- SNFIA, nelle persone di Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
si è convenuto quanto segue:
1. In relazione all'orario previsto dall'art.8 e dall'allegato B/2 del vigente CIA per il personale a tempo parziale le parti concordano che, qualora eccezionalmente la prestazione lavorativa (effettuata su base volontaria) dovesse eccedere le 6 ore, il Dipendente usufruirà di una interruzione della durata minima di 30 minuti e massima di 60 minuti1. Al Dipendente che rientra al lavoro dopo la pausa spetta la corresponsione del buono pasto.
2. Le prestazioni lavorative, svolte in via eccezionale e su base volontaria oltre l'orario normale di lavoro, della durata minima di 30 minuti e per un massimo di 25 ore annue, confluiscono in un conto individuale denominato "maggior presenza part-time" e saranno compensate con altrettante ore di permesso, da fruire, di norma, entro tre mesi dalla loro effettuazione.
1 La presente disposizione non si applica alle nuove tipologie di part time di cui al punto 3b e nota a verbale 2 dell’art. 8, alle quali si applica rispettivamente quanto previsto alla lettera H) e alla lettera
I) dell’Allegato B/2, non si applica altresì alla nuova tipologia di part time di cui al punto 4
dell’articolo 8, alla quale si applica quanto previsto alla lettera L) dell’allegato B/2.
3. I permessi compensativi si utilizzano con un minimo di 15 minuti e possono essere uniti a "festività abolite", a permessi ex art.39 1° comma CCNL vigente, a permessi retribuiti e non retribuiti32.
Viene data a ciascun Dipendente part- time la possibilità di controllare il proprio saldo di ore di "maggior presenza part-time".
Le ore eventualmente ancora risultanti al 31/12 di ogni anno, arrotondate all'ora più prossima, saranno compensate con eventuali saldi a debito di permessi non retribuiti; le restanti verranno retribuite, senza alcuna maggiorazione, con lo stipendio di gennaio dell'anno successivo.
2 I permessi compensativi possono essere uniti anche ai permessi di cui alla lettera l), terzo alinea, dell’art. 8.
Allegato C/1
PERMESSI
ARTICOLO 1 - PERMESSI RETRIBUITI
Le parti si danno atto che si considerano permessi retribuiti, oltre a quelli già previsti dalla legge e dal C.C.N.L., C.I.A. e Accordi Aziendali vigenti, i seguenti permessi:
- permesso per trasloco (un giorno se nell’ambito della provincia di residenza o due giorni se fuori dalla provincia di residenza)
- permesso per pubblicazioni di matrimonio (fruibile a ore)
- permesso per nascita figli (un giorno)
- permesso per visita medica, accertamento diagnostico e terapie (fruibile a ore, purché l’avvenuta prestazione sia comprovata con idonea certificazione)
- permesso per indisposizione (fruibile a ore).
I permessi previsti dalla legge 53/2000 (3 giorni per assistenza o decesso familiari) sono fruibili anche a ore.
In considerazione di quanto previsto dai decreti attuativi della legge 53/2000 sui “congedi parentali”, tali permessi retribuiti sono estesi all’assistenza ai parenti di secondo grado non conviventi, restando inteso che eventuali modifiche legislative in materia saranno automaticamente recepite in sede aziendale.
Resta inteso che quando i suddetti permessi sono compresi nella fascia di flessibilità sarà convenzionalmente ripristinato per ciascun Dipendente interessato l’orario normale di lavoro di cui all’art. 4 del C.I.A.
ARTICOLO 2 - PERMESSI NON RETRIBUITI
I/le Dipendenti ai quali si applica l’orario flessibile possono richiedere permessi non retribuiti con le seguenti regole:
a) i permessi non retribuiti possono essere utilizzati con un minimo di 30 minuti e con una durata massima di 4 ore per ogni giornata lavorativa (2 ore per i/le Dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale);
b) i permessi non retribuiti possono essere uniti a permessi retribuiti compensativi di festività soppresse, a permessi ex art. 39 1° comma
C.C.N.L. vigente, a permessi compensativi Banca Ore e permessi straordinari retribuiti ex art. 5, c.3, del presente CIA.
c) per l'utilizzo di permessi non retribuiti deve, di norma, essere dato alla Società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo;
d) i permessi non retribuiti possono essere recuperati esclusivamente nella fascia di flessibilità in uscita (per i/le Dipendenti con orario di lavoro a tempo pieno: dalle ore 17.00 sino all’ora di uscita, e comunque non oltre le ore
18.00 (18.15 dall’1/9/2014) dal lunedì al giovedì; dalle ore 13.00 sino all’ora
di uscita, e comunque non oltre le ore 14.00 il venerdì; per i/le Dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale valgono le stesse modalità nelle fasce di flessibilità per i medesimi previsti). In tutti i casi di recupero sarà ripristinato l’orario rigido in uscita;
e) non è possibile effettuare recuperi durante le pause pranzo e nella fascia di flessibilità in ingresso;
f) le ore eccedenti il saldo positivo mensile di 5 ore (2 ore per i/le Dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale) non saranno riportate al mese successivo né saranno retribuite o considerate valide ai fini della Banca Ore; il saldo positivo eventualmente risultante al 31/12 di ogni anno sarà azzerato;
g) eventuali ritardi in ingresso al mattino o al rientro pomeridiano saranno addebitati come permessi non retribuiti con un minimo di 15 minuti; resta inteso che per i/le Dipendenti per i quali si applica l’orario flessibile l’eventuale permesso in entrata decorre dalle ore 8 (addebito minimo di un’ora e 30 minuti);
h) gli eventuali saldi negativi di permessi non retribuiti non potranno eccedere le 8 ore per trimestre. Le eccedenze rispetto al suddetto limite costituiscono, a tutti gli effetti, violazione dell’art. 101 del vigente CCNL; inoltre, le stesse saranno arrotondate all’ora più prossima per essere decurtate nel mese successivo a ciascun trimestre (rispettivamente aprile, luglio, ottobre, gennaio) nell’ordine, e fino a capienza, da:
- Banca Ore (nel limite delle ore già accumulate)
- ferie, se riconducibili a giornate intere
- permessi ex art. 39 1°c. C.C.N.L.
- “festività abolite” (ricondotte a ore),
ovvero, in caso di incapienza, saranno oggetto di addebito sullo stipendio.
Nota transitoria: le disposizioni di cui ai precedenti punti f), g) e h) si applicano a far tempo dall’1/1/2010. Per l’anno 2009 restano in vigore le disposizioni di cui ai punti f), g) e h) dell’art. 2 dell’Allegato C/1 del previgente CIA.
Allegato C/2
ACCORDO PERMESSI EX ART. 39 C.C.N.L.
In merito alle modalità di utilizzo delle 8 ore annue di riduzione di orario previste a decorrere dal 1 gennaio 2000 dall’art. 39 1°c. del vigente C.C.N.L., e in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 39, si e’ convenuto che le suddette ore di “permesso retribuito” possono essere utilizzate come segue :
PER IL PERSONALE CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME:
- A ore (minimo un’ora / massimo 8 ore)
- A mezze giornate (4 ore)
- A giornata intera (8 ore).
Resta inteso che l’utilizzo a ore dei suddetti permessi di cui all’art. 39 1°c. può essere collegato a quello, sempre ad ore, previsto dal 2° e 3° comma dell’art. 5 del vigente C.I.A.
PER IL PERSONALE CON ORARIO DI LAVORO PART TIME, in
proporzione al tipo di orario, l’utilizzo delle otto ore è così ridotto:
- 6 ore per i pt di 31 ore settimanali
- 6 ore per i pt di 29 ore settimanali
- 5 ore per i pt di 25 e di 24 ore settimanali
- 4 ore per i pt di 20 ore settimanali
Resta inteso che l’utilizzo a ore dei suddetti permessi di cui all’art. 39 1°c. può essere collegato a quello, sempre ad ore, previsto dal 2° e 3° comma. dell’art. 5 del vigente C.I.A.
Allegato D
VERBALE DI ACCORDO
SUL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DI MENSA AI/LE DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE
Il giorno 14 aprile 1999
tra
- la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
e
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali della FIBA/CISL, della FISAC/CGIL, della FNA, della UILCA/UIL e dello SNFIA
si è convenuto quanto segue:
1. in deroga a quanto stabilito all’art. 8 punto 11) - b) del vigente Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A. 21/7/1997), a far tempo dal prossimo mese di maggio ai/le Dipendenti in servizio a tempo parziale sarà corrisposta l’indennità di mensa prevista dall’articolo 95 punto 1) lettera a) del C.C.N.L. 6/12/1994, in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa;
2. unitamente alla stessa mensilità di maggio p.v. ai/le Dipendenti in servizio saranno corrisposte le somme eventualmente spettanti al titolo e nella misura indicati al precedente punto 1, in relazione al servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale nel periodo decorrente dal 1/3/1994, con riconoscimento di interessi e rivalutazione, come da normativa vigente, aggiornati alla data del pagamento.
Allegato E/1
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA MUTUO CASA PERSONALE INQUADRATO NELLE AREE PROFESSIONALI A sez. B), B, C, D, E
(fino al 6°livello retributivo – art.9 A)
1) REDDITO
Si considera reddito l'importo risultante dalla tabella a “Tempo Pieno” del
C.C.N.L. per livello e classe di anzianità al 31/12 dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda.
Nel caso di coniugi o conviventi che lavorino entrambi in azienda si considera il reddito maggiore.
Relativamente al reddito personale come sopra determinato, il punteggio viene considerato in misura inversamente proporzionale a quello percepito dal Dipendente nell’Area professionale B, posizione organizzativa 3 - ultima classe
- arrotondato a € 516. Vale a dire che per ogni € 516 che il/la lavoratore/lavoratrice percepisce in meno rispetto a detta tabella sono attribuiti 0,33 punti in graduatoria.
2) PRIMA RICHIESTA DI MUTUO avanzata nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx
00 punti
3) CONIUGE/CONVIVENTE A CARICO: 4 punti
4) FIGLI A CARICO:
1 figlio 2 punti
2 figli: 4 punti
3 o più figli: 5 punti
5) FAMILIARI A CARICO OLTRE Al PRECEDENTI:
per ogni familiare (con il massimo di 2 punti): 1 punto
6) ANZIANITA’ DI SERVIZIO IN AZIENDA COMPUTABILE AGLI EFFETTI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA’, ESCLUSE LE ANZIANITA' CONVENZIONALI:
fino a 10 anni di anzianità: 2 punti
altri 10 anni di anzianità sino a 20 anni: 3 punti
oltre 20 anni: 4 punti
7) SOVRAFFOLLAMENTO NEL CASO DI ABITAZIONE IN AFFITTO:
Quando il rapporto stanze/nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia (col massimo di 3 stanze utili e
cioè esclusi servizi e cucina) è inferiore a 1: 1 punto
8) ORDINANZA DI SGOMBERO O SENTENZA ESECUTIVA DI SFRATTO NON PER MOROSITA’: 15 punti
9) ANZIANITA' DI GRADUATORIA:
Per ogni anno di permanenza in graduatoria per coloro che hanno presentato regolarmente la domanda e non hanno raggiunto il punteggio necessario per l'assegnazione del mutuo (escluso l'anno di presentazione della prima domanda), con il massimo di 3 punti: 1 punto
10) PENALITA’ PER I/LE DIPENDENTI CHE RISULTANO PROPRIETARI, ESSI STESSI E/O IL CONIUGE, O IL CONVIVENTE E I/LE FIGLI/FIGLIE CONVIVENTI, DI BENI IMMOBILI LA CUI PARTE DI PROPRIETA’ HA:
a) valore fiscale fino ad € 30.000,00 nessuna penalità
b) valore fiscale da € 30.001,00 ad € 45.000,00 - 3 punti
c) valore fiscale da € 45.001,00 ad € 55.000,00 - 4 punti
d) valore fiscale da € 55.001,00 ad € 70.000,00 (dall’1/1/2015
€ 90.000,00) - 5 punti
Per l'assegnazione dei punteggi di cui al punto n. 2 e successivi si considera la situazione in atto alla data di presentazione della domanda.
Allegato E/2
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA MUTUO CASA PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA PROFESSIONALE A - SEZ. A) - FUNZIONARI – art.9 B1
1) PRIMA RICHIESTA DI MUTUO avanzata nel corso del rapporto di lavoro:
50 punti
2) CONIUGE/CONVIVENTE A CARICO: 4 punti
3) FIGLI A CARICO:
1 figlio: 2 punti
2 figli: 4 punti
3 o più figli: 5 punti
4) FAMILIARI A CARICO OLTRE Al PRECEDENTI:
per ogni familiare (con il massimo di 2 punti): 1 punto
5) ANZIANITA’ DI SERVIZIO IN AZIENDA COMPUTABILE AGLI EFFETTI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA’, ESCLUSE LE ANZIANITA' CONVENZIONALI:
fino a 10 anni di anzianità: 2 punti
altri 10 anni di anzianità sino a 20 anni: 3 punti
oltre 20 anni: 4 punti
6) SOVRAFFOLLAMENTO NEL CASO DI ABITAZIONE IN AFFITTO: Quando il rapporto stanze/nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia (col massimo di 3 stanze utili e cioè esclusi servizi e cucina) è inferiore a 1:
1 punto
7) ORDINANZA DI SGOMBERO O SENTENZA ESECUTIVA DI SFRATTO NON PER MOROSITA’: 15 punti
8) ANZIANITA' DI GRADUATORIA:
Per ogni anno di permanenza in graduatoria per coloro che hanno presentato regolarmente la domanda e non hanno raggiunto il punteggio necessario per l'assegnazione del mutuo (escluso l'anno di presentazione della prima domanda), con il massimo di 3 punti: 1 punto
9) Per l’assegnazione dei punteggi si considera la situazione in atto alla data di presentazione della domanda.
La graduatoria per le assegnazioni è inoltre determinata dalle seguenti priorità nell’ordine sotto indicato:
1. Anzianità di presentazione della domanda.
2. Anzianità di inquadramento al 7° livello.
Per la compilazione della graduatoria si considera la situazione in atto alla data di presentazione della domanda.
Allegato F/1
VERBALE DI ACCORDO PREVIDENZA INTEGRATIVA AZIENDALE
(Testo dell’Accordo 16/10/1997, come modificato dall’Accordo 30/11/1998 e dall’art. 13 del presente C.I.A.)
Il giorno 16/10/1997 tra
- la SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del suo Presidente Xxxxx Xxxxxx Castelbarco Visconti
e
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FISAC/CGIL, nella persona del Signor Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FNA, nella persona del Signor Xxxxxxxx Di Xxxxxxx
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FIBA/CISL, nella persona del Signor Xxxxxx Xxxxxxx
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della UILASS/UIL, nella persona del Signor Xxxxxx De Munari
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale dello SNFIA, nella persona della Signora Xxxxx Xxxxx Xxxxx
premesso che:
- il 21/12/1988, sulla base dell’art. 26 del C.I.A. 27/10/1988 e dell’accordo aziendale 15/12/1988, è stata costituita la “Cassa di Previdenza ed Assistenza interaziendale dei Dipendenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni e della Reale Riassicurazioni S.p.A.”;
- ai sensi del decreto legislativo 21/4/1993 n. 124 è necessario apportare alcune modifiche alle forme pensionistiche complementari preesistenti, allo scopo di adeguarle alle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare;
- in data 31/7/1997 è stato siglato fra l’ANIA e le XX.XX. un accordo nazionale in materia di previdenza complementare,
si è convenuto quanto segue:
A) La Cassa di Previdenza e Assistenza sopra indicata, entro il 31/12/1997, prenderà il nome di “Fondo pensione per il personale non Dirigente” (di seguito “Fondo Pensione”);
A1) Sono iscritti al “Fondo Pensione” i/le Dipendenti non Dirigenti (di seguito ”Dipendenti”) assunti a tempo indeterminato (che abbiano superato il periodo di prova) che aderiscano volontariamente al Fondo.
Sono in ogni caso iscritti i/le Dipendenti che alla data del presente accordo
avevano aderito al trattamento Previdenziale di cui al punto IV ) C) dell’accordo aziendale 15/12/1988.
Per la definizione di “vecchi iscritti” e di “nuovi iscritti” si fa riferimento al punto
4. del regolamento allegato all’accordo ANIA - XX.XX. del 31/7/1997 e precisamente:
“( ) con l’espressione “vecchi iscritti” si intendono i/le Dipendenti che alla data
del 28 Aprile 1993 fossero iscritti ad un “Fondo Pensione”, anche se denominato Cassa aziendale di previdenza, o ad altra forma pensionistica complementare, purché costituiti prima del 15 Novembre 1992.
Per contro, si considerano “nuovi iscritti” quei/le Dipendenti che non si trovino nella predetta situazione”.
A2) Lo scopo del “Fondo Pensione” (come già della Cassa di Previdenza e Assistenza di cui sopra) consiste nell’attuare per i/le Dipendenti il Trattamento Previdenziale previsto dall’art. 68 del C.C.N.L. 29/10/1987 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo agli stessi per il momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto al percepimento della pensione di vecchiaia, anzianità (o di invalidità per i soli “vecchi iscritti”) a carico dell'I.N.P.S., l'erogazione di una rendita vitalizia.
Per i/le Dipendenti “nuovi iscritti”, che abbiano maturato i requisiti di cui al comma precedente, trovano inoltre applicazione le disposizioni del punto 6., secondo periodo del regolamento allegato all’accordo ANIA - XX.XX. del 31/7/1997 e precisamente:
“ (.....) i lavoratori/lavoratrici/trici “nuovi iscritti” hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità solamente se siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) per la pensione complementare di vecchiaia, aver maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo;
b) per la pensione complementare di anzianità, aver maturato almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza”.
Al fine di valutare l’anzianità di iscrizione al Fondo si tiene conto anche del periodo di permanenza in un fondo precedente purché sia stata trasferita la posizione individuale.
A3) L'adesione al “Fondo Pensione” avviene su base volontaria, con apposito modulo da richiedersi al Servizio Personale, ed ha effetto dall’1/1 dell'anno successivo a quello della data di ricevimento del modulo stesso da parte del Servizio Personale, che provvederà a trasmettere comunicazione al Fondo.
All'atto dell'adesione al Fondo dovranno essere indicate, sull’apposito modulo, la misura del versamento e le eventuali opzioni relative al T.F.R. secondo quanto indicato al successivo punto A5). Tali opzioni rimarranno valide sino a diversa comunicazione del/della Dipendente, comunicazione che avrà effetto dall’1/1 dell'anno successivo a quello della sua presentazione.
A4) La Società contribuisce al finanziamento del Fondo mediante versamento, a favore di ciascun Dipendente che vi abbia aderito, una volta all'anno, al 1° Aprile, di una somma che dal 1997 è pari al 2% della retribuzione annua lorda, riferita al mese di Marzo, composta dalle seguenti voci:
• Tabella stipendiale omnicomprensiva;
• ogni indennità ricorrente prevista da contratti o accordi nazionali e aziendali (è comunque escluso il Premio Aziendale di Produttività).
Per il personale di cui alla parte seconda del vigente C.C.N.L. si terrà conto inoltre della quota retributiva, di cui alla lettera b) dell’articolo 147 del C.C.N.L., dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a quello precedente il versamento.
A5) a. Ogni Dipendente “vecchio iscritto”, per il quale la Società versi il contributo di cui sopra, è soggetto ad un contributo obbligatorio pari ad una delle sottoelencate aliquote, a sua scelta, con il minimo dello 0,5%:
0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 4%.
Detta aliquota sarà applicata alla stessa retribuzione annua indicata al precedente punto A4).
La Società provvederà a trattenere tale contributo del/della Dipendente, in un'unica soluzione, dallo stipendio del mese di Marzo e a trasferirlo al Fondo contestualmente con il proprio versamento.
Il/la Dipendente “vecchio iscritto” potrà prelevare un importo lordo corrispondente al suo contributo annuo dal T.F.R. da lui maturato al mese precedente, secondo il disposto dell'art.1 della legge 29/5/1982 n.297.
Inoltre, potrà destinare al Fondo un quota dell’accantonamento annuale del
T.F.R. per un importo uguale a quello versato dalla Società; qualora il T.F.R. maturato nell’anno risultasse inferiore al predetto contributo, esso sarà integralmente destinato al Fondo.
La Società provvederà a trasferire al Fondo le quote annue di T.F.R. secondo quanto sopra indicato, in unica soluzione entro il 31/12 dell’anno.
A5) b. Per i/le Dipendenti “nuovi iscritti” si applica quanto stabilito al punto 7) lettere b) e c) del regolamento allegato all’accordo ANIA - XX.XX. del 31/7/1997; le aliquote a carico del/della Dipendente saranno, a sua scelta, pari a quelle sopra indicate per i “vecchi iscritti”, tranne che per l’aliquota minima, che a partire dal 1999 è pari all’1%, e precisamente:
“Il concorso dei lavoratori/lavoratrici/trici avviene:
(....)
b) da parte dei lavoratori/lavoratrici/trici “nuovi iscritti”, con esclusione di quelli di cui al 3° comma dell’art. 8 del D.lgs 21 Aprile 1993 n. 124, mediante:
• versamento al Fondo di un contributo in misura che sarà determinata in sede aziendale, ma che non potrà essere inferiore al 50% del contributo versato dall’impresa. E’ consentito al lavoratore/trice l’utilizzo del T.F.R. anche per l’intero importo del contributo a suo carico.
• destinazione di una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. per un importo pari al 50% della somma dei contributi versati al Fondo (contributo della Società e contributo del/della Dipendente).
c) da parte dei/le lavoratori/lavoratrici “nuovi iscritti” che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.lgs21 Aprile 1993 n. 124 (c.d. lavoratori/lavoratrici di prima occupazione):
• versamento di un contributo in misura che sarà determinata in sede aziendale ma che non potrà essere inferiore allo 0,75% della retribuzione presa a base per la determinazione del contributo a carico dell’impresa.
• integrale destinazione alla previdenza complementare degli accantonamenti annuali al T.F.R.”
L’aliquota di cui sopra sarà applicata alla stessa retribuzione annua indicata al precedente punto A4).
La Società provvederà a trattenere tale contributo del/la Dipendente, in un'unica soluzione, dallo stipendio del mese di Marzo e a trasferirlo al Fondo contestualmente con il proprio versamento.
La Società provvederà altresì a trasferire al Fondo le quote annue di T.F.R., secondo quanto sopra indicato, in unica soluzione entro il 31/12 dell’anno.
A5) c. A far tempo dall’1/1/2002 il/la Dipendente iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione della propria posizione individuale per i motivi e con le modalità indicati dall’art. 7, comma 4 del D.lgs 21/4/1993 n. 124 e successive modifiche e/o integrazioni.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dal/la Dipendente iscritto, per i quali l’interessato non abbia richiesto il riscatto della posizione individuale.
E’ data facoltà al/la Dipendente stesso di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuare con le stesse modalità previste dai precedenti punti A5)a ed A5)b.
A6) In caso di adesione al Fondo nell’anno di assunzione (o di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato), il versamento della Società sarà commisurato a 1/12 per ogni mese intero di servizio avendo come parametro la retribuzione del mese di Dicembre e sarà effettuato, congiuntamente al versamento del contributo trattenuto al/la Dipendente (anch’esso commisurato a 1/12 per ogni mese di servizio prestato) e all’eventuale trasferimento della quota annua di T.F.R. destinate al fondo entro il 31/12 dell’anno.
A7) Per il personale cessato in corso d'anno, i versamenti della Società e del/la Dipendente saranno commisurati ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato. In caso di cessazione successiva al versamento, la quota della Società eventualmente eccedente il rateo sopra indicato sarà recuperata dalla Società stessa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto.
A8) Per il personale in aspettativa, o assente per qualunque causa senza diritto a retribuzione, alla data del prelievo del contributo:
• in caso di assenza di durata determinata e conosciuta all'epoca del versamento, i contributi della Società e del/della Dipendente saranno ridotti in misura proporzionale ai mesi di mancata retribuzione (le frazioni di mese saranno detratte come mesi interi);
• in caso di assenza intervenuta successivamente all'epoca del
versamento, o di durata diversa da quella precedentemente prevista, saranno effettuati i necessari conguagli in riferimento ai mesi interi di servizio, sia per la Società sia per il/la Dipendente, in occasione del versamento dell'anno successivo;
• in caso di assenza prevista per l'intero anno, non si procederà ad alcuna contribuzione, né da parte della Società né da parte del/della Dipendente.
L'astensione obbligatoria dal lavoro per la tutela di legge delle lavoratrici madri è equiparata, agli effetti del presente punto, al servizio effettivamente prestato.
A9) Per il personale a tempo parziale i versamenti, sia della Società sia del/la Dipendente, saranno effettuati sulla retribuzione di riferimento alla data del versamento, indipendentemente da variazioni dell'orario di lavoro che intervengano nel corso dell'anno.
A10) Il Trattamento Previdenziale continuerà ad essere realizzato attraverso le polizze vita in forma di rendita vitalizia differita - già stipulate con la Società Reale Mutua ed attualmente agganciate al Fondo per la gestione delle tariffe collettive denominato PREVI REALE ed emesse a tasso di premio puro con un'aliquota di partecipazione al rendimento del Fondo fissata al 100% (riconosciuta parte mediante tasso tecnico precontato di tariffa, parte con rivalutazione della prestazione) - e con possibilità di opzione fra rendita e capitale da effettuarsi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro dovuto a quiescenza.
Per i/le Dipendenti “nuovi iscritti” la liquidazione in capitale può avvenire solo nei limiti stabiliti dal D.lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
A11) Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro che non diano diritto al Trattamento Previdenziale indicato al punto A2) :
• nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del/della Dipendente, lo stesso ha diritto alle seguenti opzioni:
a) trasferimento della posizione individuale ad un “Fondo Pensione” al quale il/la Dipendente possa avere accesso in relazione alla nuova attività;
b) trasferimento della posizione individuale ad un “Fondo Pensione” aperto, costituito ai sensi dell’art. 9 del D.lgs124/1993;
c) riscatto della posizione individuale maturata.
Per posizione individuale in caso di passaggio ad altro Fondo o di riscatto si fa riferimento alla riserva matematica complessivamente maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con un minimo pari al cumulo dei premi unici versati fino a quel momento e al netto delle eventuali ritenute di legge.
L’opzione dovrà essere esercitata entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; gli adempimenti conseguenti all’opzione saranno espletati entro sei mesi dall’esercizio dell’opzione stessa ;
• nel caso di morte del/la Dipendente si applica il punto 18. del regolamento allegato all’accordo ANIA - XX.XX. del 31/7/1997 e precisamente:
“In caso di morte del/la lavoratore/trice iscritto al “Fondo Pensione” prima del
pensionamento per vecchiaia, hanno diritto a chiedere, tramite il Fondo, il riscatto della posizione individuale del medesimo il coniuge, ovvero i/le figli/figlie, ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, i genitori, salvo diversa espressa indicazione fornita all’ingresso in garanzia o in epoca successiva. Tale indicazione deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, o convivente more uxorio o persona al cui mantenimento il/la lavoratore/lavoratrice contribuisca.
Ove manchino i soggetti specificamente indicati al comma precedente e non vi sia stata indicazione di altri soggetti si applica l’art. 10 comma 3 del D.lgs 21 Aprile 1993.”
A12) I/le Dipendenti iscritti al Fondo hanno facoltà, anche fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, di trasferire la loro posizione individuale (come definita al punto A11) ad altro Fondo Pensione, purché al momento dell’opzione siano trascorsi almeno tre anni di permanenza nel Fondo (a tal fine si conteggia anche il periodo di iscrizione al Trattamento Previdenziale gestito dalla Cassa istituita il 21/12/1988).
Gli adempimenti conseguenti all’opzione saranno espletati entro sei mesi dall’esercizio dell’opzione stessa.
Nei confronti di tali/le Dipendenti continueranno ad applicarsi i punti A4) e A5).
A13) Il contributo della Società, in caso di eventuale non adesione individuale al Fondo, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere salvo quanto previsto al punto A12).
A14) A far tempo dall’1/1/2002 il Fondo continuerà a dare attuazione alle prestazioni di premorienza e di invalidità già previste al punto IV) A) dell’accordo aziendale 15/12/1988, con riferimento agli articoli 13 e 14 del Contratto Integrativo Aziendale 27/10/1988 e successive modifiche ed integrazioni:
- ai/le Dipendenti qualificabili come “Vecchi Iscritti” secondo quanto previsto dal punto 2A) dell’art. 13 del vigente C.I.A.;
- ai/le Dipendenti qualificabili come “Nuovi Iscritti” secondo quanto previsto al punto 2B) dell’art. 13 del vigente C.I.A.
Resta inteso che la quota di contribuzione destinata alla copertura delle suddette prestazioni di premorienza ed invalidità è a totale carico della Società.
A15) Con quanto sopra convenuto le parti riconoscono di aver dato piena attuazione alle disposizioni del C.C.N.L. e degli accordi nazionali in materia di previdenza complementare nonché alle modifiche necessarie al fine dell’adeguamento al D.lgs124/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono altresì che qualora norme di legge rendessero obbligatoria la costituzione di Trattamenti Previdenziali analoghi a quello di cui al presente accordo, i rispettivi obblighi di versamento non subiranno alcun automatico incremento; in tale eventualità, le parti si incontreranno per una verifica circa il coordinamento delle norme di legge con le disposizioni del vigente C.C.N.L. e del presente accordo.
B) L’attuazione dei trattamenti assistenziali previsti per i/le Dipendenti della Società dall'articolo 15 del Contratto Integrativo Aziendale 27/10/1988 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dall'Accordo Nazionale per l'assistenza sanitaria Funzionari/e, ora gestiti dalla Cassa costituita il 21/12/1988, verrà gestita entro il 31/12/1997 tramite una Cassa di Assistenza,
presso la quale verranno trasferite le posizioni assicurative già in atto. La suddetta Cassa avrà diritto di percepire dalla Società i contributi stabiliti dai contratti o regolamenti nazionali o aziendali, comunque denominati, comprensivi anche della parte a carico del/della Dipendente che vi abbia aderito.
C) Il presente accordo fa parte integrante del vigente C.I.A.
……omissis……..
Allegato F/2
VERBALE DI ACCORDO PREVIDENZA INTEGRATIVA AZIENDALE
(testo previgente)
Il giorno 16/10/1997 tra
- la SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del suo Presidente Xxxxx Xxxxxx Castelbarco Visconti
e
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FISAC/CGIL, nella persona del Signor Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FNA, nella persona del Signor Xxxxxxxx Di Xxxxxxx
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FIBA/CISL, nella persona del Signor Xxxxxx Xxxxxxx
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale della UILASS/UIL, nella persona del Signor Xxxxxx De Munari
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale dello SNFIA, nella persona della Signora Xxxxx Xxxxx Xxxxx
premesso che:
- il 21/12/1988, sulla base dell’art. 26 del C.I.A. 27/10/1988 e dell’accordo aziendale 15/12/1988, è stata costituita la “Cassa di Previdenza ed Assistenza interaziendale dei/le Dipendenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni e della Reale Riassicurazioni S.p.A.”;
- ai sensi del decreto legislativo 21/4/1993 n. 124 è necessario apportare alcune modifiche alle forme pensionistiche complementari preesistenti, allo scopo di adeguarle alle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare;
- in data 31/7/1997 è stato siglato fra l’ANIA e le XX.XX. un accordo nazionale in materia di previdenza complementare,
si è convenuto quanto segue:
A) La Cassa di Previdenza e Assistenza sopra indicata, entro il 31/12/1997, prenderà il nome di “Fondo pensione per il personale non Dirigente” (di seguito “Fondo Pensione”);
A1) Sono iscritti al “Fondo Pensione” i/le Dipendenti non Dirigenti (di seguito ”Dipendenti”) assunti a tempo indeterminato (che abbiano superato il periodo di prova) che aderiscano volontariamente al Fondo.
Sono in ogni caso iscritti i/le Dipendenti che alla data del presente accordo