FOGLIO CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI GLORIE
FOGLIO CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI GLORIE
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Bagnacavallo concede la gestione dell’impianto sportivo “Campo da calcio di Glorie” sito nella località di Glorie di Bagnacavallo, in via 2 Giugno N.15 che risulta così costituito:
- un campo da calcio;
- un campetto per gli allenamenti;
- una struttura in muratura posta al pianoterra che comprende i seguenti locali:
N. 2 spogliatoi per gli atleti e relativi servizi igienici e docce;
N. 1 spogliatoio per l'arbitro, con annesso servizio igienico;
N. 1 servizio igienico per gli addetti;
N. 1 servizio igienico per il pubblico;
N. 3 locali adibiti a ripostiglio/deposito;
N. 1 locale ad uso ufficio;
N. 1 locale ad uso infermeria;
N. 1 palestrina;
N. 1 locale adibito a centrale termica;
come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.
Nell'impianto é presente una tribuna che non è in condizioni di agibilità, come da dichiarazione rilasciata dal competente Servizio Comunale Lavori Pubblici, per cui dovrà restare chiusa al pubblico e il Concessionario dovrà garantie l'inaccessibilità della stessa.
L'immobile é censito al foglio 14 .particella 575.
L'impianto viene affidato in gestione alle condizioni tutte previste dalle “Linee Guida” e dal presente “Foglio condizioni” approvati con delibera di G.C. n .......del Comune di Bagnacavallo - nonché secondo le modalità e il progetto contenuti nell’offerta tecnico-qualitativa presentata dal Concessionario in sede di gara.
Il Concessionario dichiara di avere esaminato in fase di sopralluogo l'impianto oggetto della concessione come sopraindividuato e di accettarlo nello stato in cui si trova.
L'impianto viene assegnato privo di mobili e attrezzature. L'arredamento e le attrezzature sono a carico del Concessionario, come meglio precisato al successivo art. 9.
Il Comune di Bagnacavallo, consegnerà in copia al Concessionario la documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici, termo-idro-sanitari e riscaldamento che sono presenti nell’impianto sportivo.
Il Concessionario si impegna a realizzare, entro 12 mesi dalla consegna del complesso sportivo - quindi entro il 10.08.2014 - il progetto di miglioramento dell'impianto specificato nell'offerta tecnico- qualitativa presentata in sede di gara secondo le modalità, le caratteristiche e le tempistiche previste dall'offerta stessa, che si considera parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.
Art. 2 - Proprietà dell’impianto
L' impianto é di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Bagnacavallo, così come lo diverrà ogni altra eventuale opera che venga realizzata dal Concessionario sul terreno ed impianto oggetto della presente concessione.
In particolare, diverranno di proprietà del Comune di Bagnacavallo le strutture installate e le opere realizzate dal Concessionario in esecuzione dell'offerta tecnico- qualitativa presentata in sede di gara, che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario il ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria.
Art. 3 - Canone di concessione
A fronte dell’utilizzo dell’impianto sportivo il Concessionario deve corrispondere al Comune di Bagnacavallo un canone di concessione annuo determinato a seguito dell'aumento offerto dal Concessionario stesso in sede di gara sull'importo a base d'asta di EURO 200,00 (duecento euro)
+ IVA, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Il canone deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
Art. 4 - Durata della concessione
La presente concessione ha la durata minima di anni 3 (TRE) con decorrenza dal 10 Agosto 2013, al termine dei quali scadrà senza bisogno di preavviso.
Tale durata potrà essere ampliata in sede di aggiudicazione in base ai criteri individuati nelle “Linee Guida per la concessione in gestione dell' impianto sportivo Campo da calcio di Glorie" (paragrafo: “Consegna del complesso e durata della concessione”), ma non potrà comunque eccedere il numero di anni 12.
Art. 5 - Lavori e modifiche all’impianto
Ogni intervento di miglioria che il Concessionario intenda apportare all’impianto sportivo concesso in gestione dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Per tali eventuali strutture di completamento e accessorie realizzate dal Concessionario, la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del Concessionario stesso.
In caso di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria. L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di situazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.
Per tutti gli interventi di miglioria il Concessionario dovrà farsi carico sia della manutenzione ordinaria che straordinaria.
Art. 6 - Uso dell’impianto
Il Concessionario dovrà fare un uso corretto e responsabile dell'impianto assegnato in concessione, al fine di restituirlo nello stesso stato in cui dichiara di averlo ricevuto e accettato.
Il Concessionario dovrà usare l’area e l’impianto solo per svolgere attività calcistica o comunque sportiva.
Il Concessionario avrà il diritto di utilizzare l’impianto sportivo per la realizzazione della propria attività, salvo quanto previsto dal seguente paragrafo e dal successivo art. 7.
Il Concessionario dovrà concedere gratuitamente i campi per manifestazioni patrocinate o direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale per un totale di almeno dieci giornate annue. A tale scopo dovrà essere dato al Concessionario un preavviso di almeno 8 giorni, fatti salvi gli impegni inderogabili già assunti (campionati e gare) derivanti dall’attività ufficiale del Concessionario.
In caso di manifestazioni che prevedano la partecipazione di spettatori, il Concessionario dovrà richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale.
Art.7 - Utilizzo dell’impianto sportivo da parte di altre associazioni o gruppi sportivi
Il Comune di Bagnacavallo si riserva il diritto di far utilizzare l’impianto ad altre associazioni sportive, con rispetto per l’attività in corso o in programmazione, e secondo tempi e modalità da concordare con il Concessionario. Al Concessionario sarà infatti riconosciuta la priorità del proprio calendario di allenamenti e/o gare rispetto alle richieste di utilizzo di altri eventuali interessati.
Il Concessionario si rende disponibile a sviluppare rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio, in particolare garantendo loro l’accesso all’impianto per la pratica del gioco del calcio per una giornata o due mezze giornate la settimana.
Il Concessionario dovrà in ogni caso fare preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale in merito all'utilizzo da parte di altri gruppi sportivi, al fine di riceverne il nulla osta.
Ogni successivo accordo dovrà essere assunto direttamente fra il Concessionario e le associazioni richiedenti.
Le associazioni o i gruppi sportivi che utilizzeranno l’impianto sportivo dovranno pagare al Concessionario, che si fa carico dei costi di gestione e custodia, una quota a titolo di rimborso di dette spese, in base a quanto stabilito dal successivo art. 8.
Art. 8 - Tariffe per l’uso dell'impianto
Le associazioni e i gruppi sportivi che utilizzano l’impianto devono pagare una tariffa oraria che viene riscossa dal Concessionario.
Tale tariffa sarà fissata annualmente di comune accordo tra il Concessionario e l’Amministrazione Comunale e approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale e sarà differenziata a seconda della natura dilettantistica o professionale dei soggetti utilizzatori. Qualora vengano ospitate società operanti a livello di calcio professionale, gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso dovranno essere devoluti nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Concessionario all'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dovrà concedere gratuitamente i campi per manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale per un totale di almeno dieci giornate annue.
Art. 9 - Arredi e attrezzature
Il Concessionario si obbliga ad attrezzare e arredare l'impianto affidato in gestione conformemente a quanto previsto nel progetto di gestione presentato in sede di gara, e si impegna a rendere fruibile la struttura nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 (un) mese dalla data di decorrenza della concessione individuata dal precedente art. 4 (quindi entro il 10.9.2013).
Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature resteranno di proprietà del Concessionario, che provvederà al ritiro degli stessi nei modi e nei tempi definiti dall'Amministrazione Comunale.
Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario
Il Concessionario si impegna a fare un uso corretto e responsabile dell'impianto assegnato in concessione, assumendosi la responsabilità di eventuali danni alla struttura e attrezzature provocati per colpa o dolo di proprio personale e /o di terzi di cui debba rispondere.
La gestione dell’impianto comporta per il Concessionario l'assunzione dei seguenti oneri:
- manutenzione ordinaria, come previsto in dettaglio dal successivo art. 11;
- apertura, chiusura, custodia e pulizia dell’impianto, come previsto in dettaglio dal successivo art. 12;
- costi di gestione, come specificato dal successivo art. 13;
- richiesta e ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per
il regolare funzionamento dell’impianto;
- collaborazione con il Comune anche mediante la frequenza del personale tecnico e sportivo a corsi di formazione che potranno essere eventualmente organizzati gratuitamente dall’Amministrazione Comunale e finalizzati a garantire da parte di detto personale il migliore funzionamento dell’impianto.
Art. 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
Il Concessionario assume impegno ed obbligo di conservare l’impianto in buone condizioni così da poterlo riconsegnare al Comune di Bagnacavallo, al termine della concessione, in buono stato di efficienza e funzionalità.
La manutenzione ordinaria dell’impianto é a carico del Concessionario, la manutenzione straordinaria e le ristrutturazioni sono a carico dell’Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dal successivo capoverso.
Qualora il Concessionario realizzi strutture di completamento o accessorie, dovrà sostenere, in riferimento alle stesse, anche gli oneri di manutenzione straordinaria, in base a quanto previsto dal precedente art. 5.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che sono necessari per mantenere e conservare l’impianto in condizioni di efficienza e funzionalità, nel rispetto delle leggi vigenti, che sono indicativamente individuati nel piano di conduzione tecnica che, firmato in segno di completa ed incondizionata accettazione dai contraenti, qui si richiama come parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO N. 1).
Restano a carico dell’Amministrazione Comunale i seguenti interventi di manutenzione:
- fornitura, gestione e manutenzione degli estintori posizionati all’interno dell’impianto
- oneri (da rimborsare a Ausl/Arpa o altri organismi) per le verifiche periodiche degli impianti (secondo quanto previsto dalla vigente normativa al riguardo).
Il Comune di Bagnacavallo, tramite i propri uffici (Tecnico e Sport), avrà la facoltà di controllare in ogni momento l’impianto e di prescrivere al Concessionario l’attuazione di quei lavori di manutenzione che si rendessero necessari. In caso di inadempienza da parte del Concessionario, l’Amministrazione Comunale potrà disporre la esecuzione d’ufficio dei lavori prescritti, addebitando i relativi costi al Concessionario che non dovrà elevare eccezione alcuna.
Il Concessionario si impegna inoltre a comunicare per iscritto le disfunzioni che si presentino nell’impianto concesso in gestione e che siano a carico e di competenza dell’Amministrazione Comunale in base a quanto indicato nel presente atto.
Qualora l’Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al precedente capoverso, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente. In tal caso, si provvederà alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.
Annualmente il Comune di Bagnacavallo e il Concessionario faranno una verifica dei lavori da effettuare sull’impianto. Le modalità e i tempi di attuazione dovranno essere concordati con l’Ufficio Tecnico comunale, al quale compete, oltre al rilascio delle relative autorizzazioni, anche il controllo sulla regolarità della esecuzione dei lavori.
Entrambe le parti si impegnano comunque, ogni qualvolta si debba procedere ad interventi di manutenzione o interventi per esecuzione lavori, ad informarsi reciprocamente al fine di eliminare eventuali interferenze o sovrapposizioni di lavorazioni e lavoratori presenti.
Art. 12 - Servizio di custodia e pulizia
Il servizio di custodia e pulizia dell’impianto è a carico del Concessionario.
Il Concessionario deve effettuare la pulizia almeno giornaliera dei campi, servizi igienici, spogliatoi e mantenere la struttura in perfetto stato di manutenzione al fine di favorire il gioco del calcio.
L'aggiudicatario deve altresì provvedere alla fornitura del materiale per l’igiene degli utenti (sapone liquido, asciugamani di carta e carta igienica).
La custodia riguarda l’impianto, le attrezzature, gli arredi e i materiali in esso esistenti o che vi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi e attrezzature che risultino eventualmente danneggiati o deteriorati dall’uso o in conseguenza di scarsa sorveglianza. Inoltre, il personale addetto alla custodia è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in seguito dovessero essere emanate, sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.
Art. 13 - Costi di gestione
I costi di gestione per i consumi di energia elettrica, gas metano e acqua di pertinenza dell'impianto, così come i costi di attivazione e gestione di una eventuale linea telefonica, sono a carico del Concessionario, cui saranno volturati i relativi contratti di utenza, divenendo pertanto intestatario dei misuratori.
Art. 14 - Oneri particolari
Il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese gli eventuali interventi strutturali previsti nell'offerta tecnico qualitativa presentata in sede di gara. Pertanto, tutti gli oneri derivanti da eventuali progetti di miglioramento dell'impianto e di incremento del patrimonio comunale - quali interventi di recupero e potenziamento degli impianti e delle strutture - inclusa la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché eventuali oneri di adeguamento catastale, rimarranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
Qualora la natura dell'intervento lo richieda, dovranno essere presentati progetti definitivi/esecutivi a norma rispetto alle vigenti disposizioni di legge. I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, alle norme del codice civile, nonché essere correlati dai nulla- osta di conformità alle norme in materia di sicurezza, sanità e ambiente.
I progetti preliminari ed esecutivi saranno comunque sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale e costituiranno titolo abilitativo alla realizzazione in quanto edificati su area di proprietà comunale.
Il Concessionario si impegna inoltre:
– ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrente per l'esercizio delle attività di gestione, nonché per l'esecuzione degli interventi di recupero e potenziamento degli impianti e delle strutture eventualmente previsti nel progetto presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare le attività di gestione e/o i lavori se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
– a che le imprese esecutrici degli interventi di cui al punto precedente siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 15 - Sponsorizzazioni e Pubblicità
E' data facoltà al Concessionario di gestire la ricerca di sponsorizzazioni mirate da parte di terzi. Il corrispettivo conseguente al reperimento di sponsorizzazioni sarà introitato direttamente dal Concessionario e dovrà essere regolarmente evidenziato fra le voci di entrata nei bilanci preventivo e consuntivo che l' aggiudicatario stesso deve presentare al Comune in base al seguente art. 22. Il
Concessionario ha conseguentemente il diritto di esercitare pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto, con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità, se e in quanto dovuta.
Art. 16 – Rispetto normative sui rapporti di lavoro
Il Concessionario deve osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le leggi, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi che disciplinano le prestazioni di lavoro anche di carattere volontario, ed ogni altra norma in materia già vigente o che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa.
Art. 17 - Norme di comportamento
Tutti coloro che usufruiranno e accederanno all’impianto sportivo, a qualsiasi titolo, dovranno osservare le norme contenute nella presente convenzione, e tenere un comportamento corretto e civile. E’ vietato l’accesso all’interno dell’impianto delle auto, moto e biciclette.
Art. 18 - Responsabilità
Il Concessionario è unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali danni e/o inconvenienti che possano derivare in dipendenza e a causa dell’uso dell’impianto e dell’attività che in esso viene esercitata, comprese le attività accessorie, nulla eccettuato o escluso.
Il Concessionario si rende responsabile per tutti i danni alla struttura e attrezzature in concessione, nonché per danni a persone o cose provocati per colpa o dolo proprio o di terzi di cui debba rispondere, provvedendo ad ogni conseguente risarcimento.
Il Comune di Bagnacavallo è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi possano derivare dalla concessione.
Art. 19 - Garanzia assicurativa
Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Bagnacavallo da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto e da ogni attività sportiva in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla eccettuato o escluso.
A tale scopo il Concessionario dovrà contrarre idonea polizza assicurativa di responsabilità Civile terzi e Prestatori d'Opera, riferita alle attività tutte oggetto della concessione, a garanzia di eventuali danni che possano derivare a persone e cose in dipendenza della attività esercitata, e comunque tale da esonerare il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità.
La copertura dovrà essere operante per tutta la validità della convenzione e dovrà prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione /concessione, sollevando l'ente da ogni responsabilità.
La Polizza RCT/O dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice ed avere le seguenti caratteristiche:
- massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00;
- copertura di tutte le attività della Concessionaria, comprese le accessorie o secondarie.
Il contratto d’assicurazione dovrà inoltre specificatamente richiamare le seguenti clausole:
1) Definizione estesa di terzi, con qualifica di terzo al Comune di Bagnacavallo;
2) Responsabilità civile derivante dalla conduzione-gestione manutenzione ordinaria e straordinaria;
3) Manutenzione di piante, giardini e parchi compresi alberi ad alto fusto, cancelli e
recinzioni;
4) Proprietà ed uso di macchinari e attrezzature;
5) Distribuzione automatica di cibi, bevande e simili; 6) D.Lgs. n . 81/2008 e s.m.i.;
7) Danni da incendio con un limite annuo/sinistro almeno di 100.000,00 Euro;
8) Xxxxx da sospensione o interruzione attività almeno fino a 50.000,00 Euro;
9) Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Bagnacavallo.
Il Concessionario si impegna a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del contratto. Copia di tale polizza dovrà essere depositata al Comune di Bagnacavallo prima della stipula del contratto.
Art. 20 - Divieto di subcessione
Il Concessionario non potrà cedere a terzi, nemmeno in parte, la gestione dell’impianto oggetto della presente concessione, senza preventiva e formale approvazione e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Art. 21 - Sicurezza
Il Concessionario si obbliga al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, in particolare del Dlgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, e del D.M. 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e successive modifiche e integrazioni, nonché al rispetto di ogni altra norma in materia che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa.
Art. 22 - Verifica e controllo
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più idonei, controlli sulla gestione della struttura di cui alla presente concessione. In particolare, al Comune competono la verifica e il controllo in ordine:
a) al corretto uso dell’impianto, locali, arredi e attrezzature messi a disposizione;
b) al rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte del Concessionario, in relazione all’attività svolta.
Al fine di consentire tale controllo, il Concessionario si obbliga a presentare annualmente all’Amministrazione Comunale, entro il mese di dicembre di ogni anno:
- una relazione sull’attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto e di elenco delle manutenzioni ordinarie effettuate, con il relativo rendiconto economico;
- il programma delle attività previste per l’anno successivo e il relativo bilancio preventivo.
Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull’impianto, con diritto inoltre di ispezione dei documenti contabili attinenti alla corretta applicazione di quanto previsto nel presente atto.
ART. 23 - Deposito cauzionale
A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi previsti dalla presente concessione, nonché del pagamento delle penali di cui al successivo art. 25, il Concessionario é tenuto a costituire apposita cauzione di € 1.000,00 (mille euro) anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di cui la presente convenzione deve essere parte sostanziale, da depositarsi all'atto della stipula del presente atto, cauzione che resterà vincolata per tutta la durata e fino alla scadenza della concessione.
Inoltre la fideiussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune di Bagnacavallo.
Art. 24 - Revoca e sospensione della concessione
Parimenti il Comune ha la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione, o modificare gli orari nei casi in cui ciò si renda necessario per particolari e imprescindibili necessità, quali interventi di manutenzione urgenti o esigenze impreviste, con preavviso di almeno due giorni senza che il Concessionario possa avanzare richiesta di responsabilità o danno.
Art. 25 - Inadempimenti e risoluzione della convenzione
In caso di inadempimento da parte del Concessionario di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente atto, l’Amministrazione Comunale procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l’osservanza delle condizioni disattese.
In caso di persistente inadempienza, dopo il secondo avvertimento scritto l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare, a suo insindacabile giudizio, la decadenza della presente concessione, con effetto immediato, con escussione automatica totale o parziale della fideiussione, fatta salva ogni ulteriore azione di risarcimento se e in quanto se ne verifichino i presupposti.
Qualora, nei periodi di apertura concordati con l’Amministrazione Comunale, l’impianto sportivo oggetto della presente concessione risultasse inagibile per qualsiasi causa imputabile al Concessionario, sarà applicata, senza facoltà da parte del Concessionario di contradditorio e/o di contestazione alcuna, una penale giornaliera di EURO 50,00 (cinquanta euro).
Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l’inadempimento dell’onere dell’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, si disporrà l’incameramento in tutto o in parte del deposito cauzionale a seconda dell’entità dell’inadempimento accertato e, se occorrente, anche richiesta di risarcimento.
Sarà equiparato all’inadempimento e quindi regolamentato secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del complesso ricreativo-sportivo.
L’Amministrazione inoltre avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, nei seguenti casi:
- se il Concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- se fosse dimostrata frode da parte del Concessionario o collusione con personale appartenente alla Amministrazione Comunale;
- se si verificassero da parte del Concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell’Amministrazione;
- se il Concessionario cedesse a terzi l’esecuzione della gestione o parte di essa.
Art. 26 - Controversie
E' esclusa la competenza arbitrale.
La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà demandata al competente Foro di Ravenna.
Art. 27.-.Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non regolamentato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’impianto e del presente contratto.
Art. 28 - Spese contrattuali
La presente convenzione sarà stipulata a mezzo di scrittura privata, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Unione della Bassa Romagna.
La convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte e tasse e quant’altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del Concessionario.
ALLEGATO 1
PIANO DI CONDUZIONE TECNICA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
Il seguente elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della concessione, lo svolgimento delle seguenti operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata.
Manutenzione ordinaria riparativa
1) manutenzione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
2) riparazione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli ed a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
3) riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e dei rivestimenti murali, con relativa riverniciatura;
4) riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti;
5) riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture in ferro ed in legno esistenti;
6) sostituzione di tutti i tipi di vetro eventualmente danneggiati;
7) pulitura, spurgo, controllo e riparazione della canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
8) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
9) Ripassatura dei tetti degli edifici con eventuale sostituzione di piccole porzioni di manto di copertura.
Manutenzione del campo da gioco e dell'area circostante
Irrigazione dell’area di gioco con la frequenza occorrente per mantenere costantemente lo stato a verde del manto erboso;
Pulizia, consistente nell'asportazione di corpi estranei dai tappeti erbosi e nella raccolta dei rifiuti ; Concimazione con almeno un intervento da effettuarsi nella stagione primaverile o in quella autunnale;
Fornitura di concimi e sementi per la conservazione dei manti erbosi dei campi da gioco; Fornitura di terra per ripresa avvallamenti nei campi da gioco e nelle aree circostanti.
Rullatura del campo da gioco;
Scarificatura, carotatura, arieggiatura, transemina e azione antifunghicida dove occorra;
Rigatura con apposito materiale della superficie del campo da gioco;
Rasatura del manto erboso dei campi da gioco e aree circostanti, con accumulo del materiale reciso nel momento stesso del taglio e relativa rimozione entro le 24 ore successive;
Rimozione delle foglie dAi campi da gioco e dAlle aree circostanti; Fornitura e manutenzione reti per porte campi da gioco; Manutenzione rete di recinzione del campo sportivo;
Pulitura dalle erbe nocive delle zone dove sono radicate piante e siepi ed annaffiatura tesa ad assicurare il normale sviluppo e conservazione delle piante e delle siepi stesse;
Potatura degli alberi esistenti all’interno dell’impianto.
Pulizia ordinaria programmata delle strutture
1) pulizia giornaliera, ripetuta più volte, secondo un’adeguata programmazione, nei periodi e/o orari di maggiore affluenza di pubblico di:
1a) spogliatoi (raccolta dello sporco visibile di grossa pezzatura, spazzatura dei pavimenti, lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti-disinfettanti, pulizia e disinfezione di pedane e docce, distribuzione con vaporizzatore di soluzioni disinfettanti);
1b) servizi igienici e docce (spazzatura pavimenti, lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti- disinfettanti, lavaggio a fondo dei sanitari con soluzione acida e successiva neutralizzazione, distribuzione con vaporizzatore di soluzione disinfettante, lavaggio a fondo dei rivestimenti in ceramica e suppellettili, programmazione di un adeguato lavaggio negli orari di maggiore affluenza);
1c) aree esterne - verdi e non - facenti parte dell'impianto sportivo
2) Interventi mensili di:
2a) spolveratura dei davanzali delle finestre; 2b) deragnatura, ove occorra;
2c) pulizia a fondo, degli appendiabiti degli spogliatoi, con prodotti disinfettanti; 2d) disinfestazione da larve e zanzare nei canali tecnici;
2e) controllo dell’efficienza degli scarichi dei WC, dei rubinetti, ecc.;
2f) controllo delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni..
Il Concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti alla gestione dell’impianto (custodia, vigilanza, pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico.
Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, il tempestivo approvvigionamento di beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione dell’impianto sportivo.