Contract
3. Il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente accordo.
CAPO 3
REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE
SEZIONE A
Regole di origine
ARTICOLO 3.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) «acquacoltura»: l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt e altri pesci immaturi in fase postlarvale, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
b) «partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
c) «esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'atte stazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;
d) «importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
e) «materiale»: qualsiasi materia o sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;
f) «materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
g) «trattamento tariffario preferenziale»: l'aliquota dei dazi doganali applicabili a una merce originaria conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1;
h) «prodotto»: qualsiasi materia o sostanza risultante dalla produzione, anche se destinata a essere utilizzata come materiale nella produzione di un altro prodotto; esso è considerato merce ai sensi del capo 2; e
i) «produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.
ARTICOLO 3.2
Prescrizioni per i prodotti originari
1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, se conformi a tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:
a) prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo 3.3;
b) prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; o
c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'al legato 3-B.
2. Ai fini del presente capo, l'ambito di applicazione territoriale di una parte non comprende le acque, il fondo marino e il sottosuolo esterni alle sue acque territoriali.
3. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
4. Le prescrizioni di cui al presente capo relative all'acquisizione del carattere originario sono rispettate senza interruzione in una parte.
ARTICOLO 3.3
Prodotti interamente ottenuti
1. Ai fini dell'articolo 3.2, si considerano prodotti interamente ottenuti in una parte:
a) le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;
b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
c) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
d) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
e) gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;
f) i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;
g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
h) pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
i) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una parte oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
j) i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
k) i prodotti che siano:
i) rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o
ii) rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o
l) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.
2. Per «nave di una parte» al paragrafo 1, lettera h), o «nave officina di una parte» al paragrafo 1, lettera i), si intende rispettivamente una nave o una nave officina che:
a) è registrata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone;
b) batte bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone; e
c) è conforme a una delle seguenti prescrizioni:
i) è per almeno il 50 % di proprietà di una o più persone fisiche di una parte; o
ii) è di proprietà di una o più persone giuridiche (1):
A) che hanno la sede e il centro di attività principale in una parte; e
B) in cui almeno il 50 % della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche di una parte.
(1) Ai fini del presente capo per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni.
ARTICOLO 3.4
Lavorazione o trasformazione insufficiente
1. In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se nell'ambito della sua produzione in tale parte sono eseguite solo una o più delle seguenti operazioni su materiali non originari:
a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) i cambiamenti di imballaggio;
c) la scomposizione o la composizione di confezioni;
d) il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
e) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;
f) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
g) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali e riso;
h) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;
i) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;
j) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
n) la semplice miscela di prodotti (1), anche di specie diverse;
o) la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione (2) dei prodotti;
p) la semplice raccolta o il semplice montaggio di parti allo scopo di formare un oggetto completo o finito, o un oggetto da considerare come tale conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato; lo smontaggio di prodotti in parti; o
q) la macellazione di animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione.
ARTICOLO 3.5
Cumulo
1. Un prodotto in possesso dei requisiti di prodotto originario in una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto nell'altra parte.
2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.4, paragrafo 1, lettere da a) a q).
4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2, ottiene dal fornitore le informazioni di cui all'allegato 3-C.
(1) Ai fini del presente articolo, la semplice miscela di prodotti comprende la miscela dello zucchero.
(2) Ai fini del presente articolo, la denaturazione comprende in particolare l'aggiunta di sostanze tossiche o dal gusto sgradevole per rendere i prodotti inidonei al consumo umano.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 si applicano a un'unica partita o a più partite per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni.
ARTICOLO 3.6
Tolleranze
1. Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3-B, il prodotto è considerato originario di una parte, purché:
a) per un prodotto classificato nei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97 del sistema armonizzato (1), il valore di tutti i materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica x xxxxxx a bordo del prodotto;
b) per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 3-A.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 3-B per il valore massimo dei materiali non originari.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.3. Se l'allegato 3-B prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2.
ARTICOLO 3.7
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Quando una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
ARTICOLO 3.8
Contabilità separata
1. I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario.
2. Ai fini del presente articolo, per «materiali fungibili» si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.
3. In deroga al paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati purché sia utilizzato un metodo di contabilità separata.
4. Il metodo di contabilità separata di cui al paragrafo 3 è applicato conformemente a un metodo di gestione dell'in ventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.
5. Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'utilizzo di un metodo di contabilità separata sia soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale di tale parte. L'autorità doganale della parte monitora l'utilizzo dell'autorizzazione e può ritirarla qualora il titolare dell'autoriz zazione faccia un uso scorretto del metodo di contabilità separata o non rispetti qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.
6. Il metodo di contabilità separata è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali fossero stati fisicamente separati.
(1) Si precisa che i riferimenti al numero della classificazione tariffaria del sistema armonizzato nel presente capo sono basati sul sistema armonizzato quale modificato il 1o gennaio 2017.
ARTICOLO 3.9
Assortimenti
Un assortimento, classificato conformemente alla regola 3, lettere b) e c), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, è considerato originario di una parte quando tutti i suoi componenti sono originari a norma del presente capo. Qualora l'assortimento sia costituito da componenti originari e non originari, esso è considerato comples sivamente originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica x xxxxxx a bordo dell'assortimento.
ARTICOLO 3.10
Non modificazione
1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.
2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.
3. Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.
4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.
ARTICOLO 3.11
Reimportazione dei prodotti
Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato non originario, a meno che non sia fornita all'autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:
a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.
ARTICOLO 3.12
Accessori, pezzi di ricambio, utensili e istruzioni o altro materiale informativo
1. Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono contemplati se:
a) gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono classificati e consegnati con il prodotto ma non sono fatturati separatamente dal prodotto; e
b) il tipo, il quantitativo e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni e dell'altro materiale informativo sono usuali per tale prodotto.
2. Nel determinare se un prodotto sia interamente ottenuto, o sia conforme a una prescrizione relativa al processo produttivo o alla modifica della classificazione tariffaria di cui all'allegato 3-B, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo non sono presi in considerazione.
3. Nel determinare se un prodotto sia conforme a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, si tiene conto del valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni o dell'altro materiale informativo come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.
4. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di un prodotto hanno il carattere originario del prodotto con i quali sono consegnati.
ARTICOLO 3.13
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario dei seguenti elementi:
a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
b) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
c) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
d) macchine, utensili, stampi e forme;
e) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
f) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e
g) qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è ragionevolmente possibile dimostrare che l'utilizzo nella produzione del prodotto è parte della produzione.
ARTICOLO 3.14
Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione
I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione del carattere originario del prodotto.
ARTICOLO 3.15
Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto
1. I materiali da imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme al prodotto, non sono presi in considerazione nel determinare se tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto siano stati interessati dalla modifica della classificazione tariffaria applicabile o sottoposti a un processo produttivo di cui all'allegato 3-B o se il prodotto sia interamente ottenuto.
2. Se un prodotto è soggetto a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore si tiene conto del valore dei materiali da imballaggio e dei contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, come materiali originari o non originari, a seconda dei casi.
SEZIONE B
Procedure di origine
ARTICOLO 3.16
Richiesta di trattamento tariffario preferenziale
1. La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.
2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:
a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.
3. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca, nella misura in cui può fornirla, una spiegazione, che accompagni o integri la dichiarazione doganale di importazione, in cui si attesta che il prodotto è conforme alle prescrizioni del presente capo.
4. L'importatore che presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità.
5. I paragrafi da 2 a 4 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.
ARTICOLO 3.17
Attestazione di origine
1. Un'attestazione di origine può essere rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.
2. L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato 3-D su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.
3. L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.
4. Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio.
5. Un'attestazione di origine si può applicare a:
a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o
b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.
6. Qualora, su richiesta dell'importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un'unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità doganale della parte importatrice.
ARTICOLO 3.18
Conoscenza da parte dell'importatore
La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.
ARTICOLO 3.19
Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni
1. Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva, per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto:
a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o
b) se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
2. Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
3. Le registrazioni da conservare conformemente al presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.
ARTICOLO 3.20
Piccole partite e deroghe
1. Sono ammessi come prodotti originari i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale (1), i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere la prescrizione relativa all'attestazione di origine, il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera:
a) per l'Unione europea, 500 euro nel caso di piccole spedizioni o 1 200 euro nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in un'altra valuta di uno Stato membro dell'Unione europea sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre di ogni anno, e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica al Giappone i pertinenti importi;
b) per il Giappone, 100 000 yen o un importo eventualmente stabilito dal Giappone.
3. Ciascuna parte può stabilire che la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, non sia necessaria per l'importazione di un prodotto per il quale la parte importatrice abbia concesso una deroga alle prescrizioni.
ARTICOLO 3.21
Verifica
1. Al fine di verificare se un prodotto importato in una parte sia originario dell'altra parte o se siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo, l'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di cui all'articolo 3.16. L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo dei prodotti oppure dopo lo svincolo degli stessi.
2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:
a) se la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;
b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;
c) una breve descrizione del processo produttivo;
d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;
e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;
f) se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);
(1) Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale.
g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;
h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;
i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o
j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.
3. Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.
4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore comunica all'autorità doganale della parte importatrice se le informazioni richieste possono essere fornite direttamente dall'esportatore in toto o in relazione a uno o più elementi.
5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni all'importatore se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.
6. Se l'autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario del prodotto in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.
ARTICOLO 3.22
Cooperazione amministrativa
1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.
2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.21, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supple mentari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti. La richiesta di informazioni dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:
a) l'attestazione di origine;
b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
c) il nome dell'esportatore;
d) l'oggetto e la portata della verifica; e
e) ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.
Oltre a queste informazioni, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.
3. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regola mentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:
a) i documenti richiesti, se disponibili;
b) un parere sul carattere originario del prodotto;
c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e
f) documenti giustificativi, se del caso.
5. L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4 all'autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall'esportatore.
6. Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di contatto, compresi gli indirizzi di posta e di posta elettronica e i numeri di telefono e fax, delle autorità doganali e notifica all'altra parte eventuali modifiche riguardanti tali dati entro 30 giorni dalla data della modifica.
ARTICOLO 3.23
Reciproca assistenza nella lotta contro la frode
In caso di presunta violazione delle disposizioni del presente capo, le parti si prestano reciproca assistenza confor memente al CMAA.
ARTICOLO 3.24
Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale
1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:
a) entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 1:
i) non è stata fornita una risposta; o
ii) se la richiesta di trattamento xxxxxxxxxx preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
b) entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 5:
i) non è stata fornita una risposta; o
ii) le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
c) entro 10 mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 2:
i) non è stata fornita una risposta; o
ii) le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; o
d) a seguito di una precedente richiesta di assistenza a norma dell'articolo 3.23 ed entro un termine concordato, per quando riguarda i prodotti che sono stati oggetto di una richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1:
i) l'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce assistenza; o
ii) il risultato di tale assistenza è insufficiente a confermare che il prodotto è originario.
2. L'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.
3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per il rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, nei casi in cui l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere. Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una parte, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le parti. La consul tazione può essere condotta conformemente alla procedura stabilita dal comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale solamente sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.
ARTICOLO 3.25
Riservatezza
1. Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2. Le informazioni che le autorità della parte importatrice ottengono a norma del presente capo possono solo essere utilizzate da tali autorità ai fini del presente capo.
3. Le informazioni commerciali riservate che l'autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottiene dall'esportatore tramite l'applicazione degli articoli 3.21 e 3.22 non sono divulgate, salvo altrimenti disposto nel presente capo.
4. Le informazioni che l'autorità doganale della parte importatrice ottiene a norma del presente capo non sono utilizzate dalla parte importatrice nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la parte esportatrice non accordi il permesso di utilizzare tali informazioni conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 3.26
Misure e sanzioni amministrative
Ciascuna parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.
SEZIONE C
Varie
ARTICOLO 3.27
Applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla
1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine «Parte» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Giappone importati a Ceuta o Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Communità europee. Il Giappone applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Le regole di origine e le procedure di origine a norma del presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Giappone a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Giappone.
4. L'articolo 3.5 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Giappone e Ceuta e Melilla.
5. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
6. L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.
ARTICOLO 3.28
Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane
1. Il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo, in aggiunta alle altre responsabilità di cui all'articolo 4.14, paragrafo 1.
2. Ai fini del presente capo il comitato svolge le seguenti funzioni:
a) riesamina e formula appropriate raccomandazioni, ove necessario, al comitato misto per quanto riguarda:
i) l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e
ii) eventuali modifiche delle disposizioni del presente capo proposte da una parte;
b) adotta note esplicative per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo;
c) stabilisce la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.24, paragrafo 3; e
d) esamina qualsiasi altra questione inerente al presente capo eventualmente concordata dai rappresentanti delle parti.
ARTICOLO 3.29
Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito
Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo
3.16 all'autorità doganale della parte importatrice.
CAPO 4
QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 4.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) promuovere l'agevolazione degli scambi per le merci oggetto di scambi tra le parti, contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
b) assicurare la trasparenza della legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio di ciascuna parte, nonché la loro coerenza con le norme internazionali applicabili;
c) assicurare un'applicazione prevedibile, coerente e non discriminatoria, a opera di ciascuna parte, della rispettiva legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio;
d) promuovere la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e delle pratiche doganali di ciascuna parte;
e) sviluppare ulteriormente tecniche di gestione del rischio per agevolare gli scambi legittimi, contribuendo nel contempo a rendere sicura la catena di approvvigionamento degli scambi internazionali; e
f) rafforzare la cooperazione tra le parti nel campo delle questioni doganali e dell'agevolazione degli scambi.