Contract
L.R.T. 3.11.1998 N. 77, ARTT. 5 E 6 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L.O.D.E. DI AREZZO E AREZZO CASA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FINALIZZATO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
L’anno …………. il giorno …………. del mese di ………………, presso la sede del Comune di Arezzo, senza l’assistenza dei testimoni per rinuncia espressa delle parti, sono comparsi:
- , domiciliato per la carica presso il Comune di Arezzo, nella
sua qualità di Direttore …………………….. in virtù del Decreto Sindacale n. 117 del 30 novembre 2017 la quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in funzione della carica, pertanto in nome, per e nell’interesse del L.O.D.E. di Arezzo;
- Il/la ………………………nato/a a ………………………. il ,
domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx, divenuto presidente del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa S.p.A. a seguito di deliberazione dell’Assemblea della stessa società, in data , il/la quale interviene al
presente atto non in proprio, ma esclusivamente in funzione della carica, pertanto in nome, per conto e nell’interesse di Arezzo Casa s.p.a.;
i quali premettono che:
- con L.R.T. 3 Novembre 1998 n. 77 (di seguito Legge Regionale) sono state riordinate le funzioni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), prevedendo:
l’attribuzione ai Comuni del patrimonio immobiliare di proprietà delle ATER;
l’esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica;
la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di esercizio;
la costituzione di un nuovo soggetto gestore;
- con deliberazione del CRT 28 dicembre 1999 n. 397 l’ambito provinciale di Arezzo è stato individuato quale “livello ottimale di esercizio” (L.O.D.E.) delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, conferite ai Comuni con la citata legge regionale;
- il L.O.D.E. di Arezzo è stato costituito il 28 ottobre 2002 dalla conferenza dei sindaci con atto n. 1/2002, avente efficacia immediata ed iniziando, da quella data, tutte le attività conseguenti alla Legge Regionale e successive norme di attuazione;
- il L.O.D.E. di Arezzo si è dotato di un Regolamento generale;
- con atto n. 6 del 23.9.2003 il L.O.D.E. di Arezzo ha deliberato all’unanimità;
di costituire il nuovo soggetto gestore, operante in luogo dell’ATER, in esecuzione dell’art. 6 della Legge Regionale, sotto forma di società per azioni a capitale interamente pubblico;
di associarsi, per l’esercizio delle funzioni attinenti l’edilizia residenziale pubblica, mediante convenzione, come consentito dall’art. 30 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Con atto n. 7 del 19 novembre 2003 il L.O.D.E. di Arezzo ha approvato lo statuto, l’atto costitutivo ed ogni altro documento necessario alla costituzione del nuovo soggetto gestore, denominato “Arezzo casa s.p.a.”,
- Ai sensi dell’art. 3 dell’atto costitutivo, in attuazione dell’art. 5 della Legge regionale, alla società è stato affidato l’esercizio delle funzioni attinenti il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica nonché la realizzazione di nuove costruzioni nello stesso settore; dette funzioni devono essere svolte secondo le direttive impartite dal
L.O.D.E. e nel rispetto dei contratti di servizio;
- la Società è stata costituita in data 30.12.2003 in esecuzione delle deliberazioni dei consigli comunali dei Comuni soci. La stessa è stata iscritta nel Registro delle Imprese (n. 138.902) in data 22.01.2004, acquisendo pertanto la personalità giuridica;
- La società così costituita è divenuta operativa dalla data del 1° marzo 2004 mediante contestuale scioglimento dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Arezzo (di seguito ATER);
-In esecuzione della legge regionale, art. 3, il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e quello non vincolato ai fini e.r.p, comunque non strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, già in proprietà dell’ATER, è stato trasferito direttamente ai Comuni nel cui territorio è ubicato;
- con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2004 il L.O.D.E. ha approvato il testo definitivo del contratto di servizio avente decorrenza 1° giugno 2004;
- l’art. 4 del citato contratto di servizio ha disposto la scadenza dello stesso al 31 dicembre 2009;
- con deliberazione n. 15 del 4 dicembre 2009 l’assemblea del L.O.D.E. ha determinato la durata dell’affidamento ad Arezzo Casa spa in anni 10;
- con deliberazione dell’assemblea n. 13 del 10.9.2010 il L.O.D.E., ha approvato il testo definitivo del nuovo contratto di servizio avente decorrenza 1 gennaio 2010 e scadenza 31.12.2014;
- con deliberazione dell’assemblea n. 12 del 15.12.2014 il L.O.D.E., ha prorogato il termine di scadenza del contratto di servizio fino al 30.06.2015 ed ha previsto la costituzione di un gruppo tecnico per lo studio e la redazione del nuovo schema contrattuale;
- come stabilito dal Comitato Esecutivo del L.O.D.E. in data 8.9.2015, è stata avviata la revisione del contratto, dando mandato ad apposito gruppo di lavoro per la redazione del nuovo testo da sottoporre all’assemblea.
-con deliberazione di assemblea di L.O.D.E. n. 2 del 20 aprile 2018 è stato approvato il testo definitivo del contratto di servizio, avente decorrenza dal
….................sulla base del quale le parti stipulano il presente atto;
- con deliberazione del consiglio di amministrazione n. …......... del. la
società “Arezzo Casa s.p.a.” ha approvato il medesimo testo definitivo del contratto di servizio, oggetto della presente sottoscrizione;
- nel presente contratto:
per Gestore si intende la società Arezzo Casa s.p.a.;
i trentasei (36) Comuni associati intervengono a tutela di propri specifici interessi, ma costituiscono, ai fini del presente atto, una parte unitaria, di cui il L.O.D.E. è espressione;
i Comuni intervengono al presente atto anche singolarmente considerati, in tutti i casi specificati negli articoli negli articoli che seguono;
il Gestore conseguentemente riconosce come vincolante per sé sia le direttive del L.O.D.E., sia le manifestazioni di volontà dei singoli Comuni firmatari, ove previste;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto ed è espressamente approvato dalle parti intervenute, si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I (REQUISITI DEL CONTRATTO)
Art. 1
(Oggetto del contratto e natura del servizio gestito)
Costituisce oggetto del presente contratto, l’affidamento ad Arezzo Casa S.p.A., da parte dei Comuni associati (ciascuno singolarmente ed unitamente nella loro totalità), delle funzioni pubbliche e di servizio pubblico non a rilevanza economica, attinenti:
- alla gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, come individuato al successivo art. 3;
- alla manutenzione e recupero dello stesso patrimonio;
- alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, finanziati attraverso le risorse, statali e regionali, dell’edilizia sovvenzionata e agevolata.
Contestualmente sono affidate al Gestore le relative attività tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie, nonché i rapporti con l’utenza, come meglio descritto nel prosieguo atto, in forma esplicativa e non esaustiva.
Art. 2 (causa)
Stante la funzione sociale delle politiche abitative di competenza dei Comuni associati, costituisce causa del presente contratto – pertanto finalità del medesimo – l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione del patrimonio in forma associata, nonché di ogni futuro programma, acquisitivo o costruttivo, rivolto ad incrementare lo stesso patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Art. 3 (descrizione del patrimonio)
Il patrimonio affidato con il presente contratto è costituito dagli alloggi e dai locali destinati ad uso non abitativo (negozi, magazzini, servizi) presenti nei complessi immobiliari e.r.p. di proprietà dei Comuni associati, esistenti e futuri, costruiti con o
senza il concorso o il contributo pubblico, utilizzati per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica e come tali assoggettati alla disciplina della Legge Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Con riferimento ai locali destinati ad uso non abitativo, il suddetto affidamento è sottoposto a condizione che gli stessi configurino un rapporto accessorietà, strumentalità o comunque marginalità rispetto al complessivo degli immobili gestiti.
I Comuni, tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota regionale prot. A.000.GRT/318490/A.70.40 inoltrata in data 1.12.2008 dal responsabile del Settore Edilizia Residenziale Pubblica (Direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali), d’intesa con il soggetto gestore provvedono con separato atto a disciplinare l’uso e la vendita dei locali destinati a uso non abitativo presenti nei complessi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 4
(durata e rinnovo del contratto)
Nell’ambito della durata di affidamento del servizio deliberata dall’assemblea del
L.O.D.E. con atto n. 1 del 20 aprile 2018, il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023, fatta salva una diversa durata eventualmente imposta da sopravvenute normative di settore, cui la presente disciplina convenzionale verrà sottoposta per verifica di conformità.
Il contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Almeno cinque mesi prima della scadenza le parti s’incontreranno per avviare la procedura di rinnovo. Il Gestore dovrà in ogni caso assicurare la continuità della gestione affidatagli, espletandola in conformità al presente contratto fino al momento in cui la gestione sia affidata a terzi.
Art. 5
(divieto di cessione del contratto)
Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto.
Non configurano cessione del contratto eventuali fusioni, incorporazioni, scissioni e scorpori o trasformazioni in soggetti giuridici di altra natura in quanto resi obbligatori
dalla disciplina regionale e dalle deliberazioni dell’autorità di ambito L.O.D.E. di Arezzo.
TITOLO II (OBBLIGAZIONI DELLE PARTI)
Art. 6 (funzioni dei Comuni)
I Comuni associati danno pieno mandato al Gestore, a decorrere dalla data del presente contratto, a svolgere per loro conto tutte le attività connesse e funzionali all’affidamento oggetto del contratto medesimo. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, restano riservate alla competenza dei Comuni tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico- finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l’esercizio di poteri autoritativi.
In particolare competono a ciascun Comune:
- l’individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e le relative assegnazioni, ordinarie, straordinarie e di emergenza sociale;
- la verifica sulla sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, per l’assegnazione degli alloggi; l’emanazione e l’esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze), fermi restando i compiti di vigilanza a carico del Gestore, come previsti all’art. 8;
- le azioni a tutela dell’uso legittimo del patrimonio, ivi compresa la repressione dell’abusivismo, mediante emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi occupati senza titolo, fermi restando i compiti di vigilanza a carico del Gestore, come previsti dall’art. 8;
- la formazione e gestione dei piani di mobilità dell’utenza e l’emanazione dei relativi provvedimenti, anche coattivi;
- l’alienazione del patrimonio e.r.p. e comunque di tutto quanto di proprietà dei Comuni;
- il rilascio dei titoli abilitativi all’attività edilizia in generale, secondo la normativa vigente; in particolare competono ai Comuni le autorizzazioni in ordine all’installazione o modifica di impianti per lo sfruttamento degli immobili oggetto del presente contratto (quali antenne di telefonia mobile, impianti pubblicitari, ecc.).
I Comuni si impegnano ad attivare su richiesta del soggetto gestore apposita Conferenza di Servizi per esaminare e definire unitariamente tutte le pratiche edilizie di competenza di Arezzo Casa che necessitano di una qualunque forma di autorizzazione comunale.
Art. 7 (affidamento al Gestore)
Il Gestore accetta l’affidamento regolato dal presente contratto e conseguentemente si obbliga:
- ad adottare tutte le misure idonee a garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità del servizio,
- a svolgere le attività di seguito descritte, comprensive di termini ed obblighi specifici, altresì osservando, nei limiti delle proprie competenze, tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica nonché ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, da parte dei Comuni o di altri Enti competenti, per l’esercizio delle funzioni affidate;
- ad osservare ed eseguire le deliberazioni assunte dal L.O.D.E. di Arezzo nelle materie oggetto dell’affidamento;
- a mantenere sollevato e indenne ciascuno dei Comuni associati da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio delle funzioni affidate e delle connesse attività, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori o altri;
- a soddisfare gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi inerenti la gestione oggetto del presente contratto.
Nel caso di violazione delle norme di cui al precedente comma, il Gestore sarà unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
Art. 8 (Attività di gestione)
La gestione concerne tutte le prestazioni amministrative, tecniche e contabili per mezzo delle quali si assicura il costante e corretto utilizzo del patrimonio, nonché il rapporto giuridico-economico con l’utenza insediata.
Il Gestore è tenuto ad applicare agli alloggi di edilizia residenziale pubblica le normative statali e regionali vigenti e quelle che nel corso del tempo saranno emanate;
altresì applicherà, nel corso della gestione, i propri regolamenti, attuativi delle citate norme ed approvati, secondo la competenza, dalla Regione e/o dal L.O.D.E., nonché le procedure amministrative, tecniche e contabili, derivante dalle stesse norme.
In particolare sono affidate al Gestore le seguenti attività:
1. stipula dei contratti di locazione e loro registrazione;
2. invio di copia dei contratti di locazione ai Comuni proprietari;
3. consegna degli alloggi agli assegnatari e ripresa in consegna degli alloggi rilasciati, con emissione delle comunicazioni obbligatorie ai sensi di legge, a carico della proprietà;
4. accertamento periodico dei redditi delle famiglie assegnatarie, secondo le disposizioni normative vigenti, e successive comunicazioni ai Comuni come meglio indicato al successivo art. 11;
5. determinazione, aggiornamento, ricalcolo dei canoni di locazione e loro riscossione, mediante l’emissione di bollettini mensili di pagamento;
6. controllo sulle variazioni intervenute nei nuclei familiari degli assegnatari, provvedendo, ove occorra, alle volturazioni dei contratti o altre regolarizzazioni, esclusi i casi di competenza comunale, ai sensi dell’art. 6 del presente contratto;
7. recupero delle somme dovute dall’utenza per i servizi a rimborso;
8. contestazione dei ritardati pagamenti ed applicazione delle eventuali penalità, con esercizio di ogni azione, giudiziale ed estragiudiziale, per il recupero del credito e, ove occorra, l’attivazione del procedimento di sfratto, entro i limiti previsti dalla Legge Regionale e.r.p., escludendosi la necessità di mandato da parte del Comune, ovvero la richiesta di decadenza ai Comuni;
9. esercizio delle azioni, giudiziali ed extragiudiziali, avverso altri inadempienti degli obblighi contrattuali o condominiali, fermo restando il consenso preventivo del Comune proprietario per procedere, in questi casi, alla risoluzione dei contratti locativi;
10. verifica delle situazioni di indigenza che impediscano il regolare pagamento del canone di locazione da parte degli assegnatari, con obbligo di comunicazione al Comune proprietario, con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio, dell’elenco degli assegnatari morosi per più di sei mensilità, come meglio indicato al successivo art. 11;
11. rilevazione di situazioni o fatti che possano pregiudicare la continuazione del rapporto locativo o il corretto utilizzo degli alloggi;
12. promozione e supporto, amministrativo ed economico, delle autogestioni, nelle forme e con le finalità stabilite dalla Legge Regionale e.r.p. e successiva disciplina di attuazione. In particolare tra le parti si conviene di adottare in via sperimentale, in ogni caso in cui sia applicabile, il Regolamento-tipo di autogestione di cui alla deliberazione Giunta Regionale Toscana 7.7.2003 n. 665;
13. attivazione delle necessarie forme di amministrazione e gestione nei fabbricati interamente di proprietà comunale;
14. partecipazione e controllo sull’attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista. L’Azienda rappresenta i Comuni nell’ambito dei condomini misti, sia nei casi in cui la proprietà comunale sia di minoranza sia nei casi in cui sia di maggioranza. Il Gestore nei condomini nei quali non è stato incaricato dell'amministrazione, dovrà richiedere agli amministratori di condominio i conteggi di ripartizione degli oneri condominiali e verificarne la correttezza, con obbligo di comunicare l’esito agli amministratori interessati, entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
15. rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori richiesti dai singoli assegnatari a proprie cura e spese, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed impiantistica;
16. accatastamento degli immobili e successivi aggiornamenti. Espressamente il Gestore assume l’onere di accatastare i fabbricati comunali non ancora censiti e di provvedere alle variazioni o correzioni delle posizioni catastali correnti, ove occorra, con priorità per gli immobili inseriti nei piani di vendita approvati;
17. gestione dei rapporti con Enti erogatori di servizi per tutto quanto necessario all’abitabilità degli alloggi, nonché attivazione e gestione degli impianti comuni;
18. gestione e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati all’amministrazione dell’e.r.p., all’analisi delle problematiche di settore, alla formazione di una banca dati dell’utenza costantemente aggiornata. Espressamente il Gestore assume il compito di comunicare al L.O.D.E. tutte le informazioni, ottenibili
dalla lettura dei dati informatici, utili a svolgere le funzioni, di coordinamento e di sviluppo del settore, affidate all’autorità di ambito dalla Legge Regionale;
19. gestione del procedimento di alienazione degli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati ai sensi della L.R.T. n. 5/2014, della Legge n. 80/2014 (di conversione del D.L. n. 47/2014), della Legge 560/1993, così articolata:
verifica preliminare sulla permanenza dei requisiti per l’acquisto dell’alloggio da parte degli assegnatari interessati; in caso di incerto o negativo riscontro, la procedura sarà sospesa ed i singoli casi saranno segnalati al Comune proprietario per i provvedimenti di sua competenza;
predisposizione degli atti, tecnici ed economici, preliminari al contratto di cessione;
riscossione dei corrispettivi; in caso di mancata riscossione delle somme dovute, il Gestore ne sollecita il pagamento presso gli assegnatari interessati ed attiva le necessarie azioni extragiudiziali e giudiziali;
versamento cumulativo degli introiti entro il 30 giugno dell’anno successivo nella contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato in conformità delle vigenti disposizioni in materia;
Per tale attività è riconosciuto al Gestore un compenso, stabilito nell’1,5% degli importi annualmente incassati (salvo eventuali futuri adeguamenti per effetto di norme statali e regionali).
Art. 9
(funzioni relative agli interventi edilizi)
Sono affidati al Gestore gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di recupero edilizio, comunque rivolti alla conservazione e al costante e positivo utilizzo del patrimonio, nonché quelli finalizzati ad incrementare il numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sotto forma di nuove costruzioni ed acquisto di immobili.
La programmazione edilizia e la destinazione delle risorse a ciò dedicate avviene nelle forme stabilite al successivo art. 17.
I Comuni associati danno atto che, ai sensi della deliberazione C.R. della Toscana 26.6.2002 n. 109, i proventi derivanti dalle cessioni immobiliari saranno utilizzati esclusivamente per finanziarie gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero
edilizio, nuova costruzione ed altre attività finalizzate all’incremento del patrimonio di e.r.p., localizzati nell’ambito di competenza L.O.D.E.
La localizzazione degli interventi e la ripartizione delle risorse è decisa solidalmente dal
L.O.D.E. e comunicata alla Regione, qualora ne occorra l’approvazione.
I finanziamenti localizzati dal L.O.D.E. sono posti a disposizione di cassa del Gestore che li utilizzerà per sostenere gli oneri di intervento come previsti nei quadri tecnico- economici (QTE), in misura comunque non superiore ai massimali stabiliti dalla Regione Toscana per l’edilizia residenziale pubblica, periodicamente aggiornati.
Al Gestore è riconosciuto e corrisposto un compenso per spese generali e tecniche, calcolato in misura percentuale sul finanziamento attribuito, secondo la tipologia di intervento, come stabilito dalla normativa regionale per l’edilizia residenziale pubblica a fronte di attività amministrative e tecniche.
In via generale, per gli interventi edilizi da compiersi, il Gestore provvede:
a progettare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se richiesto dal Comune interessato e dalla natura e consistenza del programma affidatogli;
a predisporre tutti gli elaborati necessari per l’appalto dell’intervento; a ciò adempie attraverso il personale tecnico alle sue dipendenze o, se occorra, con ricorso a professionisti esterni, individuati nelle forme di legge;
a fungere per i Comuni associati da stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.;
ad effettuare la direzione dei lavori, i collaudi ed ogni altra connessa attività tecnico-amministrativa, compresa la tenuta della contabilità dei lavori, in particolare per quanto concerne l’utilizzo di finanziamenti pubblici e la loro rendicontazione, nelle forme e nei termini previsti dalle norme di settore.
Si conviene tra le parti che gli interventi di manutenzione e recupero edilizio, determinati da cause non imputabili alla gestione e caratterizzati da assoluta necessità ed urgenza, pertanto non programmati, sono ugualmente realizzati, a tutela dell’utenza o di terzi o allo scopo di evitare più gravi danni patrimoniali, previo accordo tra il Gestore e il Comune proprietario.
Dell’intervento necessario ed urgente è comunque data informativa al L.O.D.E., per una completa valutazione delle attività di gestione e delle risorse investite nella conservazione del patrimonio.
9.1. Manutenzione ordinaria
Sono affidate al Gestore le attività di pronto intervento e le manutenzioni ordinarie, con esclusione di riparazioni o interventi posti a carico degli assegnatari e delle autogestioni, a norma di contratto e di regolamento.
È comunque fatta salva la facoltà del Gestore di intervenire, in caso di inadempienza degli assegnatari, a tutela della proprietà ricevuta in gestione, sia sotto forma di diffida, sia sotto forma di diretto intervento, con oneri a carico degli inadempimenti.
Gli interventi sono realizzati dal Gestore utilizzando quota parte dei proventi dei canoni percepiti ai sensi del successivo art. 15.
9.2. Manutenzione straordinaria e recupero edilizio
Il Gestore fornisce al L.O.D.E. tutte le informazioni e le attività di supporto tecnico- economico, necessarie a definire i programmi di ambito.
I programmi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio del patrimonio saranno localizzati con deliberazione del L.O.D.E. e finanziati mediante l’utilizzo:
di risorse pubbliche, statali e/o regionali, specificamente destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente;
di quota parte dei proventi derivati dalle cessioni immobiliari;
di quota parte dei proventi (qualora sussistano residui) dei canoni riscossi dal Gestore ai sensi del successivo art. 15;
di altre risorse rese disponibili dal Comune o dal concorso, nell’attività costruttiva, di altri operatori, pubblici e privati.
Sotto il profilo progettuale ed attuativo, il Gestore assicura priorità ai programmi di manutenzione straordinaria e di recupero finalizzati a rendere gli alloggi idonei per l’assegnazione e la celere consegna agli aventi titolo, con particolare riguardo per le opere di messa in sicurezza delle abitazioni, di installazione o adeguamento degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di rifacimento delle facciate, dei tetti e di altre parti comuni in condizioni di degrado.
9.3. Nuove costruzioni e acquisti
Su programmazione e direttive del L.O.D.E. e previo accordo, in tutte le forme necessarie, con il Comune interessato, il Gestore progetta e realizza gli interventi di nuova costruzione, intendendosi per tali, sia nuovi insediamenti abitativi, sia demolizioni e ricostruzioni di fabbricati esistenti.
Alla realizzazione degli interventi sarà provveduto mediante:
finanziamenti statali e regionali finalizzati all’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
proventi previsti o derivati dall’alienazione degli alloggi;
quota parte dei proventi (qualora sussistano residui) dei canoni riscossi dal Gestore ai sensi del successivo art. 15;
altre risorse rese disponibili dal Comune o dal concorso, nell’attività costruttiva, di altri operatori, pubblici e privati.
Il Gestore, su direttiva del L.O.D.E. e previo accordo con il Comune interessato partecipa alla progettazione e alla realizzazione di interventi facenti parte di programmi urbanistici complessi, comunque denominati, provvedendo a stipulare i contratti o le convenzioni che ne regolano le finalità, le modalità attuative, i costi di attuazione.
Art. 10 (funzioni ulteriori)
Sono attribuite alla competenza del Soggetto gestore le seguenti ulteriori funzioni di supporto, raccordo amministrativo e coordinamento:
a) rilevazione e valutazione della domanda abitativa e programmazione delle risorse disponibili;
b) valutazione e promozione delle possibilità di sviluppo integrato delle diverse politiche abitative nell’ambito ottimale;
c) promozione dei programmi integrati di intervento, dei programmi di riqualificazione urbana, dei programmi a sostegno delle locazioni abitative;
d) proposte di individuazione delle aree e degli immobili disponibili per la localizzazione di nuovi interventi abitativi;
e) proposte di individuazione delle risorse finanziarie a ciò dedicate ed attivazioni delle procedure per ottenerle a favore dei Comuni convenzionati;
f) proposte di programmazione degli interventi di manutenzione e risanamento del patrimonio abitativo esistente;
g) altre attività di supporto e raccordo amministrativo, con esclusione delle funzioni di verifica/controllo ed indirizzo (riservate alla esclusiva competenza dell’assemblea del LODE), che si rendano necessarie nel presidio sui diversi canali di finanziamento sovra comunale, nella analisi dei fabbisogni e possibilità di partecipazione ai finanziamenti, nella programmazione e predisposizione delle proposte di intervento da parte dei singoli comuni, nella collazione delle schede e prospetti a livello di LODE, nella tenuta dei rapporti tra i vari enti, e nella cura delle successive fasi di rendicontazione.
In via generale, i Comuni associati si riservano la facoltà di affidare al Gestore altre funzioni o incarichi o attività non previsti negli articoli che precedono, purché connessi alla causa del presente contratto, secondo l’evoluzione delle norme regolanti il patrimonio pubblico, l’urbanistica e specificamente l’edilizia residenziale pubblica.
In tale caso sarà provveduto, secondo le deliberazioni del L.O.D.E., a fissare le modalità di affidamento con separati e motivati atti.
Art. 11
(termini ed obblighi connessi all’attività di gestione)
Nell’esercizio delle funzioni affidategli, il Gestore è espressamente obbligato ad osservare tutti i termini temporali previsti dalla Legge regionale e.r.p. e successive norme di attuazione, nonché dal presente contratto.
In particolare al Gestore è fatto obbligo:
di comunicare a ciascun Comune l’effettiva disponibilità di uno o più alloggi, entro e non oltre 15 giorni dalla presa in consegna (nel caso di nuove costruzioni) o ripresa in consegna (nel caso di alloggi di risulta);
di specificare, nella stessa comunicazione, se l’alloggio è immediatamente fruibile o se occorrano opere di manutenzione o recupero, apponendo il termine presumibile di ultimazione;
di consegnare l’alloggio all’assegnatario e di stipulare il relativo contratto entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento comunale di assegnazione, in tutti i casi in cui l’alloggio sia immediatamente fruibile;
di consegnare l’alloggio all’assegnatario e di stipulare il relativo contratto entro 7 giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, qualora lo stesso alloggio sia stato oggetto di intervento manutentivo o di recupero edilizio;
Altresì il Gestore è tenuto:
a comunicare al Comune interessato l’elenco degli assegnatari con reddito superiore previsto per la permanenza negli alloggi e.r.p., entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui l’accertamento reddituale è stato compiuto;
a comunicare con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio, l’elenco degli assegnatari morosi per più di sei mensilità o per i quali il Gestore è intervenuto, in via sostitutiva, per rimborsi di spese condominiali, specificando per ciascun caso la natura delle somme dovute e gli eventuali provvedimenti assunti sotto il profilo giudiziale e/o extragiudiziale. Verrà operata una distinzione tra i soggetti che si trovano in condizioni di morosità causa di decadenza dall’assegnazione, da quelli che, sulla base di specifica documentazione prodotta, risultino casi speciali di cui all’art. 30, comma 4, della LRT 96/1996 per i quali non è dichiarabile la decadenza, né sono applicabili le penali; spetta ai Comuni la verifica di tali elenchi e la decisione sui casi meritevoli dell’intervento pubblico di sostegno assistenziale.
In ogni caso il Gestore è tenuto a fornire ai Comuni la documentazione richiesta per l’istruttoria delle pratiche e a segnalare con tempestività al Comune interessato circostanze, situazioni o fatti che possano pregiudicare la continuazione del rapporto locativo o il corretto uso degli immobili.
Art. 12 (rapporti di lavoro)
Il Gestore si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti:
condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e gli accordi sindacali vigenti;
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.
Art. 13
(obblighi dei Comuni associati)
I Comuni associati, ciascuno singolarmente, si impegnano ad assicurare al Gestore le condizioni necessarie all’ottimale gestione delle funzioni affidate con il presente contratto.
In particolare i Comuni associati, ciascuno singolarmente, si impegnano ad infornare tempestivamente il Gestore circa l’adozione di atti, regolamenti, procedimenti o altro che possano influire sull’esercizio delle funzioni affidate.
Altresì si impegnano a fornire al Gestore tutte le notizie e i documenti in loro possesso, riguardanti il patrimonio e l’utenza, al fine di consentire la creazione o il completamento degli archivi.
Pertanto il Gestore non sarà responsabile nei confronti dei Comuni in relazione ad eventuali disservizi derivanti da difetto di comunicazione o da inadempimento agli obblighi gravanti sui singoli Comuni, ai sensi del presente contratto.
Art. 14
(Canone concessorio e compensazioni per obbligo di servizio)
Per l’esecuzione del presente contratto si convengono tra le parti i seguenti rapporti economico finanziari.
1. Al Gestore compete di sostenere tutti i costi e di introitare tutti i ricavi determinati dalla gestione del servizio affidato con il presente contratto.
2. Pertanto i proventi dei canoni di locazione sono diretti a compensare i costi di amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono finalizzati:
a) a realizzare gli interventi edilizi di cui al precedente art. 9;
b) a versare le quote previste dalla Legge Regionale e.r.p., artt. 29 e 39, a favore del Fondo sociale regionale;
c) a costituire il fondo per il sostegno a situazioni di particolare disagio economico, previsto dall’art. 32 bis della Legge regionale e.r.p.;
d) ad ogni altra destinazione consentita dalle norme statali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
3. Il Gestore verserà a ciascun Comune un canone concessorio (C) così determinato:
C = a - (b + c + d + e), dove:
a = € 108 moltiplicato per il numero di alloggi regolarmente occupati (tale importo verrà rivalutato annualmente sulla base del tasso programmato d’inflazione, come risultante dai dati di programmazione economica nazionale);
b = importo del canone oggettivo degli alloggi dichiarati effettivamente disponibili per i quali i Comuni provvedono alla rassegnazione con un ritardo, senza giustificato motivo, di 3 mesi dalla data di comunicazione della disponibilità;
c = importo del canone oggettivo degli alloggi occupati senza titolo per i quali i Comuni ritardino più di 3 mesi dalla segnalazione nell’emissione dell’ordinanza di rilascio;
d = importo dei canoni locativi e oneri condominiali ed accessori non pagati da assegnatari riconosciuti dai Comuni in situazione di disagio sociale ed economico, secondo la procedura di cui all’art.11;
e = le spese per “funzioni di segreteria” di cui all’art. 10, ed altre eventuali spese sostenute e documentate dall’Ente Gestore nel corso dell’anno di riferimento nello svolgimento di funzioni collegate all’attività di gestione dell’e.r.p., previa intesa con i Comuni interessati.
Laddove nella suddetta formula il valore tra parentesi superi il valore di cui alla lettera a), i singoli comuni dovranno prevedere nei propri bilanci dei maggiori costi e a garanzia dell’equilibrio economico. La misura delle predette compensazioni dovrà essere determinata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
4. Il versamento sarà effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In sede di formazione del piano economico-finanziario di cui al successivo art. 17, comma 1, il Gestore produrrà specifica valutazione circa l’entità del corrispettivo
dovuto ai Comuni, con eventuale proposta di correttivo o variazione, da sottoporre a deliberazione del L.O.D.E.
TITOLO III
(QUALITA’ DELLA GESTIONE E MONITORAGGIO)
Art. 15 (carta dei servizi)
Il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e nell’intero ambito ottimale, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell’art. 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Gestore assicura il rispetto della Carta dei Servizi approvata dal L.O.D.E. e preordinata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Assicurare lo svolgimento delle funzioni affidate dai Comuni in modo continuativo e in tutto il territorio di riferimento;
2. Informare correttamente l’utenza sui servizi resi dal Gestore e sulle relative modalità di prestazione;
3. Garantire una corretta gestione dei reclami ed un efficace sistema di contatto con utenti, anche in collaborazione con gli U.R.P. dei Comuni associati;
4. Definire ed attuare forme di consultazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali, in attuazione del presente contratto;
5. Diffondere la conoscenza del regolamento per l’utenza assegnataria e delle normative vigenti per l’uso corretto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 16
(programmazione economico-finanziaria e informative al L.O.D.E.)
Il Gestore dovrà fornire al L.O.D.E. un’adeguata informazione circa la propria attività e gli obiettivi di gestione, nonché i dati (tecnici, amministrativi ed economico-finanziaria) necessari a definire i programmi di sviluppo del settore e a verificare la qualità e la quantità delle prestazioni effettuate.
Tra le parti si stabilisce che:
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore elabora e trasmette al L.O.D.E., il programma di investimento, avente valenza triennale ed aggiornato annualmente, relativo a tutti gli interventi rivolti a favorire il miglioramento complessivo del patrimonio gestito e del servizio erogato all’utenza; il grado di specificazione del programma deve essere tale da consentire un’adeguata valutazione qualitativa e quantitativa da parte dei Comuni associati;
1. entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore elabora e trasmette al L.O.D.E., il piano triennale degli investimenti e il budget previsionale relativo all’anno in corso, suddiviso per ambiti comunali;
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Gestore fornisce al L.O.D.E. un report che contenga la rappresentazione riepilogativa particolareggiata dell’attività svolta nell’anno precedente ed esponga il grado di realizzazione di quanto previsto nel programma di investimento. In particolare il report dovrà evidenziare:
Le entrate e le uscite, connesse alla gestione dell’anno precedente e suddivise per ambiti comunali;
Gli eventuali scostamenti con illustrazione delle cause che li hanno determinati;
il dettaglio degli interventi manutentivi suddivisi per ambiti comunali
3. Il L.O.D.E. esamina il programma di investimento, di cui al punto 2 entro 30 giorni dal ricevimento ed emana le necessarie direttive in ordine alle priorità di intervento, agli obiettivi di sviluppo del settore, all’utilizzo delle risorse disponibili; qualora il termine di cui sopra sia decorso in assenza di determinazioni da parte del LODE, il programma proposto dal Gestore si intende approvato.
In esecuzione del D. Lgs. 11.11.2003 n. 333, art. 6, è fatto obbligo al Gestore di attivare sistema contabile separato che consenta di rendere noti gli effetti prodotti da altre eventuali attività (come consentite al precedente art. 10) rispetto all’attività qui assunta in via principale, sia in termini di ricavi netti, sia in termini di partecipazione degli stessi ai complessivi risultati reddituali.
Art. 17 (poteri di verifica)
Il Gestore prende atto che il L.O.D.E. esercita, nei suoi confronti, poteri di vigilanza e verifica sullo svolgimento delle funzioni affidategli e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto, secondo le competenze attribuitegli dalla Legge Regionale, dalla Convenzione e dal Regolamento generale.
Le attività di vigilanza e controllo sono svolte in base alle determinazioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo del L.O.D.E., i quali, individuando apposite modalità, organismi e soggetti, potranno avvalersi della consulenza di esperti in materia, in particolare per quanto concerne le verifiche di natura tecnica e la misurazione qualitativa ed economica della gestione.
Il Gestore, a sua volta, nominerà un referente per i controlli e per la gestione dei rapporti con il L.O.D.E. attraverso i suoi rappresentanti; con questi il referente sarà tenuto ad incontrarsi a cadenza periodica per le verifiche sulla gestione, sullo stato di avanzamento dei programmi e sulle eventuali problematiche che dovessero insorgere.
Si conviene che, tra i rappresentanti del L.O.D.E. e il referente del Gestore, sarà provveduto alla periodica verifica dei livelli di qualità del servizio, applicando gli specifici parametri ed indicatori approvati con delibera di L.O.D.E. n. 4 del 22.3.2005, ed allegati al presente atto.
Il L.O.D.E. potrà chiedere chiarimenti al Gestore su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti il servizio, nonché segnalare eventuali inadempimenti o disservizi; potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali ove saranno svolte le funzioni e le attività di cui al presente contratto.
Presso la sede del Gestore i Comuni associati, singolarmente intesi, hanno pieno titolo ad accedere alla documentazione concerne il patrimonio di loro proprietà e l’utenza ivi insediata.
Ciascun Comune potrà verificare, in riferimento alle funzioni di cui è unico titolare, i livelli di efficienza del servizio effettuato e l’adempimento integrale e puntuale delle obbligazioni previste, nonché richiedere al Gestore la rimozione di eventuali situazioni di sua inadempienza contrattuale.
Art. 18 (controllo analogo)
I Comuni, nell’ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea di L.O.D.E all’individuazione delle modalità di esercizio nei confronti del Soggetto Gestore del controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici:
TITOLO IV
(NORME FINALI, CONTROVERSIE E SANZIONI)
Art. 19
(divieto di cessione dell’azienda)
In nessun caso il Gestore potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l’azienda utilizzata per svolgere le funzioni di cui al presente contratto.
Art. 20 (assicurazione)
Il Gestore si obbliga a stipulare con accreditata compagnia assicurativa e a mantenere per tutta la durata di efficacia del presente contratto una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso i terzi, connesso alla gestione affidata.
La suddetta polizza dovrà specificamente contenere l’estensione per i seguenti rischi:
Rc da Inquinamento accidentale;
Interruzione o sospensione di attività di terzi;
Spargimento di acqua.
Il Gestore, inoltre, si obbliga a stipulare, in nome e per conto dei Comuni del LODE aretino, una polizza incendio a copertura di tutti i rischi relativi ai fabbricati gestiti, estesa anche alle garanzie catastrofali quali terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti e simili, previa presentazione all’Assemblea di L.O.D.E. delle proposte di polizza.
Art. 21
(tutela contrattuale dei singoli Comuni)
Ciascun Comune potrà verificare, in riferimento alle funzioni e agli interessi specifici di cui è diretto titolare, che il Gestore adempia integralmente e puntualmente alle obbligazioni previste ai precedenti artt. 8 e 9, e ad invitarlo a rimuovere eventuali situazioni di inadempimento.
La violazione degli obblighi sarà contestata in forma scritta al Gestore, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni e non superiore a 60 giorni.
Art. 22
(risoluzione del contratto per inadempimento)
Nel caso in cui i Comuni associati riscontrino gravi, ripetute e comprovate irregolarità nello svolgimento da parte del Gestore delle attività ad esso affidate, gli stessi possono contestare tali inadempienze con apposita comunicazione indirizzata al Gestore intimandogli di provvedere ad eliminarle nei termini di legge o di contratto o comunque laddove questi ultimi non siano definiti, entro un massimo di 60 giorni.
Qualora nel termine prescritto il Gestore non provveda a rimuovere l’inadempimento senza fornire adeguate giustificazioni al ritardo, i Comuni associati provvederanno ad applicare la procedura per la revoca dell’affidamento, come disposto dal successivo art. 25.
Il contratto può essere risolto su richiesta del Gestore per gravi e comprovate inadempienze da parte dei Comuni associati.
Art. 23
(Clausola risolutiva espressa)
Costituiscono casi di risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc.:
1. l’inosservanza del divieto di cessione, anche in godimento, a terzi dell’azienda;
2. l’inosservanza del divieto di cessione del contratto;
3. l’insolvenza manifesta o comunque la sottoposizione del Gestore a procedure fallimentari;
4. lo scioglimento, per qualsiasi causa, della società.
Art. 24 (recesso)
In relazione agli obblighi imposti dalle disposizioni di settore, non è ammesso il recesso unilaterale dal presente contratto di uno o più singoli Comuni associati.
Art. 25 (revoca del servizio)
Qualora si verifichi una causa di risoluzione del presente contratto, i Comuni associati, con motivata deliberazione del L.O.D.E., revocheranno l’affidamento al Gestore dell’esercizio delle funzioni attinenti la gestione amministrativa, la manutenzione ed il recupero del patrimonio gestito, nonché delle funzioni relative a nuove costruzioni.
Nessun indennizzo, compenso o altro corrispettivo sarà dovuto al Gestore.
Art. 26 (controversie)
In caso di controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, si procederà ad un esame della medesima mediante apposita riunione congiunta tra gli organi del L.O.D.E e del Gestore.
Ove permanga la controversia è competente il Foro di Arezzo.
Art. 27 (rinegoziazione del contratto)
Ferma restando la facoltà di apportare consensualmente modifiche ed integrazioni al presente contratto nel corso della sua vigenza in connessione all’esperienza gestionale maturata e agli esiti del periodico monitoraggio sulle attività svolte, le parti convengono sin da ora sulla necessità ed opportunità di rinegoziare il rapporto qui definito qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo – economico, quantitativo o qualitativo – in ordine ai servizi affidati ed alle modalità della loro gestione, anche in assenza di norme cogenti.
Art. 28
(scadenza del contratto e regolazione dei rapporti)
Alla scadenza del presente contratto, nel caso di mancato rinnovo nelle forme previste al precedente art. 4, tutti i beni affidati al Gestore, anche in date e con atti successivi alla stipula del presente, saranno da questo restituiti a ciascun Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all’usura e al tempo trascorso.
Il Gestore è tenuto a consegnare a ciascuno dei Comuni associati copia delle banche dati dell’utenza e del patrimonio gestito, aggiornate alla data della scadenza.
Saranno altresì ceduti gratuitamente a ciascun Comune i beni realizzati o acquisiti dal Gestore con finanziamenti erogati totalmente dallo stesso Comune.
Con separato atto si provvederà a disciplinare i rapporti dell’eventuale subentro tra gestori al termine del contratto.
Art. 29 (varie e fiscali)
Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate:
- per quanto riguarda il Gestore, all’indirizzo PEC di Arezzo Casa s.p.a.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xxx;
- per quanto riguarda i Comuni associati, alla sede della presidenza del L.O.D.E., presso il Comune di Arezzo, all’indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
- per quanto riguarda i Comuni singolarmente considerati, in relazione a specifici adempimenti o obblighi informativi di loro competenza, ovvero per informazioni di interesse di tutti, ai rispettivi indirizzi PEC.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile e si intendono espressamente richiamate le norme che regolano l’edilizia residenziale pubblica.
Alla registrazione del contratto provvederà il Gestore. Le relative spese, se ed in quanto dovute, graveranno in parti uguali tra L.O.D.E. e Gestore.
Arezzo,
Comune di Arezzo
Il Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato
Arezzo Casa S.p.A. Il Presidente
Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si approva espressamente dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto nelle seguenti clausole:
- art. 5 (divieto di cessione del contratto)
- art. 19 (divieto di cessione dell’azienda)
- art. 24 (recesso)
- art. 25 (revoca del servizio)
- art. 26 (controversie)