CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI SACCHI CARTA A GRANDE CONTENUTO
G.I.P.S.A.C.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI SACCHI CARTA A GRANDE CONTENUTO
(aggiornate a dicembre 2016)
ASSOGRAFICI - GIPSAC – Gruppo Italiano Produttori Sacchi Carta – Piazza Castello n.28 – 00000 Xxxxxx –Tel. 00 0000000 – Fax 00 0000000 xxx.xxxxxxxxxxx.xx
1. CAMPO D’APPLICAZIONE
Queste condizioni generali disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati tra il venditore e il compratore.
Le deroghe a queste condizioni generali vincolano il venditore solo nel caso in cui siano pattuite per iscritto.
Qualora, durante l’esecuzione del contratto, una o più fra queste condizioni generali divenissero per qualunque causa invalide o inefficaci, le altre condizioni continueranno ad essere applicate.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Vocabolario e tipi di sacchi carta UNI EN 26590-1
- Descrizione e metodi di misurazione UNI EN 26591-1
- Prova di caduta UNI EN 27965-1
- Condizionamento per le prove UNI EN 26599-1
- Metodo di campionamento di sacchi vuoti per le prove UNI EN 27023
- Tolleranze dimensionali UNI EN ISO 8367-1
- Interessi di mora: Art. 5 Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
3. CONTRATTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1. OFFERTA
I preventivi forniti dal produttore di sacchi carta sono vincolanti per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’acquirente, salvo il caso in cui sia espressamente indicata una scadenza diversa.
I preventivi forniti agli acquirenti dovranno comprendere le seguenti informazioni essenziali:
- formato del sacco e tipologia di sacco
- quantità richiesta
- allestimento del sacco con indicazione delle grammature dei vari fogli
- soggetto da stampare
- termini di consegna e modalità di spedizione
- condizioni di pagamento
- prezzo
3.2. ORDINE
Ogni ordine diventa definitivo solo dopo che l’acquirente ha inviato l’ordine formale e scritto e/o il venditore ha confermato l’ordinativo attraverso l’invio della apposita conferma d’ordine che verrà sottoscritta dal Cliente. Gli ordini che non rispecchiano il contenuto di un preventivo sono soggetti all’accettazione e all’approvazione da parte del produttore. Il committente deve, quindi, specificare nell’ordinazione:
- la quantità di sacchi ordinata
- le misure e le caratteristiche tecniche dei sacchi, nonché il peso e le tipologie delle carte che compongono l’allestimento
- tutte le altre indicazioni necessarie quali il prezzo, i termini di consegna, di pagamento e di resa e le eventuali informazioni grafiche
3.3. CONFERMA D’ORDINE
Tranne il caso di conclusione istantanea del contratto e di consegna della merce immediatamente successiva con emissione della fattura, per la stipulazione della vendita è necessario che l’ordine dell’acquirente, conferito sia direttamente al venditore sia per il tramite dei suoi agenti o di altri intermediari, venga accettato espressamente per iscritto dal venditore mediante conferma d’ordine.
L’acquirente, ricevuta la conferma d’ordine, deve immediatamente, e comunque non oltre due giorni dal ricevimento, segnalare al venditore eventuali discordanze del suo ordine.
Per tutto ciò che non è indicato nell’ordine del cliente varranno gli standard tecnico/qualitativi del produttore.
I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.
3.4. MODIFICHE O ANNULLAMENTO
L’annullamento o la modifica parziale o totale dell’ordine non è accettabile e non è valida salvo che le due parti non siano d’accordo. In questo caso le materie prime e le altre spese saranno fatturate al cliente.
Salvo accordi differenti fra le due parti il produttore può esigere la conclusione integrale dell’ordine.
4. PREZZO
I prezzi pattuiti sono al netto da qualsiasi onere, imposta e tassa presente e futura, che sono a carico esclusivamente dell’acquirente.
5. LAVORI PRELIMINARI E PREPARATORI
Salvo patto contrario, il compratore è tenuto a pagare in genere le spese per tutti i lavori preparatori e preliminari compiuti dal venditore. Dovrà, quindi, pagare le spese sostenute dal fornitore per bozzetti stampa, impostazioni grafiche, modelli, pellicole, impianti stampa e cilindri stampa allestiti e, comunque, forniti dal venditore al fine dell’approvazione del prodotto.
Le bozze e i lavori preliminari richiesti dal cliente potranno essergli fatturati se dopo un mese non vi sarà stato un seguito produttivo.
6. ESECUZIONE DEL PRODOTTO
6.1. IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI
Per convenzione l’analisi dei fogli si fa dall’esterno del sacco all’interno; il primo foglio è, dunque, quello esterno e l’ultimo è quello interno (foglio a contatto con il prodotto insaccato).
6.2. MATERIE PRIME
Salvo accordo contrario scritto, per tutti gli ordini il produttore dei sacchi ha facoltà di scelta e utilizzo dei materiali e dei processi di lavorazione a condizione che il prodotto fornito corrisponda alle specifiche tecniche stabilite con l’acquirente.
6.3. STAMPA
6.3.1. Proprietà artistica e industriale
L’acquirente è l’unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di autore e dei diritti relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sui sacchi ordinati, nonché di ogni riproduzione della forma dell’aspetto esteriore del prodotto altrui.
L’acquirente è obbligato a tenere indenne il venditore dagli effetti per lui pregiudizievoli di atti e azioni di terzi che lamentino violazione di quei diritti.
Tutti i lavori che presuppongono un’attività creatrice ai sensi della legge sulla proprietà artistica (disegni, foto, stampe, film o impianti stampa) eseguiti per il venditore restano di proprietà esclusiva del venditore e non vengono trasferiti all’acquirente a meno che non ci sia stata una convenzione in tal senso.
6.3.2. Qualità della stampa
La definizione della qualità della stampa è relata al lotto di produzione.
Il lotto di stampa è determinante per valutare, stimare e definire la qualità finale del prodotto inteso come risultato cromatico visivo e come definizione dei tratti.
L’aspetto della stampa dovrà sempre essere di una qualità commerciale corrente per quanto riguarda le tolleranze di tonalità, le variazioni di localizzazione o posizionamento e gli eventuali schiacciamenti dei clichés.
Salvo accordo contrario scritto, il venditore impiega per la stampa inchiostri normali e quindi non garantisce una particolare resistenza degli inchiostri da stampa alla luce e non risponde di eventuali variazioni di tonalità dei colori; queste, dunque, non possono giustificare né un rifiuto del compratore di ricevere la merce né una sua richiesta di riduzione del prezzo.
I colori, anche se sono stati forniti i numeri di Pantone (o altre scale), sono sempre solamente indicativi in quanto la tonalità risultante è frutto di diverse componenti (supporto cartaceo, porosità, assorbenza, spessore, fornitura di inchiostri e relativo fornitore, impianto stampa ecc.) che possono influire enormemente sul risultato finale.
6.3.3. Approvazione bozza stampa
Al fine di assicurarsi che i desideri dell’acquirente siano stati correttamente interpretati il venditore farà approvare la bozza stampa mediante visto di accettazione.
Le bozze di stampa sono presentate al compratore solo se egli ne fa espressa richiesta o se il venditore ne giudica l’esibizione necessaria od opportuna. A questo proposito, siccome le bozze fornite dal Cliente o dal venditore sono quasi sempre preparate su impianti appositi (tirabozze) con inchiostri e vernici ad olio, che hanno caratteristiche completamente diverse dagli inchiostri industriali all’acqua (biodegradabili) usati in stampa, è evidente che il risultato industriale potrà essere anche sensibilmente diverso dalle bozze, anche per le diverse modalità produttive.
La firma del cliente esonera il venditore da qualsiasi responsabilità per errori e omissioni e per ogni discordanza del prodotto fornito rispetto all’originale utilizzato dall’acquirente e in genere dalla descrizione contrattuale del prodotto.
In assenza del visto di approvazione scritto ogni accordo dato verbalmente dall’acquirente libererà la responsabilità del venditore .
La bozza stampa si intende accettata, approvazione tacita, anche nel caso di mancanza di approvazione scritta o verbale se trascorso il periodo intercorrente tra l’invio della bozza e il momento della produzione il cliente non ha dato indicazioni differenti.
Nel caso in cui le esigenze del cliente comportassero dei ritocchi dell’ultima ora, per l’inserimento di frasi supplementari o per lo spostamento di parole o parti all’impostazione grafica definita determinando il rifacimento dell’impianto stampa o addirittura una fermata per attesa della macchina da stampa i costi saranno a carico del cliente in aggiunta al prezzo convenuto.
Nel caso in cui il compratore ritenga particolarmente importante la tonalità dei colori, dovrà concordare con il fornitore di presenziare alla tiratura delle prime stampe per l’accettazione delle stesse.
6.3.4. Codice a barre
Nel caso in cui a seguito di una richiesta di un cliente venga stampato un codice a barre per la lettura dello stesso con apposito lettore laser (ad esempio nelle casse di un supermercato), il produttore non può essere considerato responsabile di un rifiuto di lettura o di una lettura errata anche se provato che questo inconveniente è determinato unicamente da un difetto di stampa imputabile al solo venditore in quanto le caratteristiche tecnico- fisiche della carta possono far mutare sensibilmente le linee. Tali garanzie possono essere date solo in caso di utilizzo di carte patinate per stampa.
Se il cliente domanda una deroga alle normali regole di utilizzo del codice a barre deve specificarlo nell’ordine e deve esonerare da responsabilità il produttore.
6.3.5. Logo del produttore
Il venditore ha la facoltà di distinguere i suoi prodotti stampando o comunque apponendo su di essi il proprio marchio e/o il proprio codice di riferimento, così come tutti i simboli necessari ad identificare l’imballaggio nel processo di riciclo e/o a facilitarlo.
6.4. TOLLERANZE PRODUTTIVE
6.4.1. Tolleranze di grammatura e spessore
Le tolleranze di grammatura per ciascun foglio di carta impiegato nella fabbricazione dei sacchi sono fissate nella misura del +/- 5%, mentre per i sacchi fabbricati con materiali accoppiati la tolleranza media per ciascun foglio è del +/- 10% secondo la grammatura contrattata. Le tolleranze di spessore per le materie plastiche impiegate nella fabbricazione dei sacchi sono fissate nel modo seguente:
fino a 15 μ +/- 25%
tra 15 μ e 30 μ +/- 15%
tra 30 μ e 50 μ +/- 13%
oltre 50 μ +/- 10%.
E’ facoltà del venditore fornire sacchi con differente grammatura dei singoli fogli purché resti invariato il numero dei fogli e la grammatura complessiva, calcolata con le tolleranze sopra indicate.
6.4.2. Tolleranze dimensionali
Vedi le norme UNI EN 26591-1 (descrizione e metodi di misurazione) e UNI EN ISO 8367-1 (tolleranze dimensionali) ossia:
sacchi a bocca aperta:
- lunghezza del sacco +/- 10 mm
- larghezza del sacco +/- 5 mm
- larghezza fondo +/- 5 mm
sacchi a valvola:
- lunghezza del sacco +/- 10 mm
- larghezza del sacco +/- 5 mm
- larghezza dei fondi +/- 5 mm
- larghezza della valvola –0/+5 mm
- lunghezza della valvola +/- 5 mm
6.4.3. Tolleranze di quantità
Le tolleranze di quantità ammesse rispetto all’ordine sono le seguenti:
- inferiore a 5.000 sacchi: +/-25%
- da oltre 5.000 sino a 10.000 sacchi: +/-15%
- da oltre 10.000 sino a 25.000 sacchi: +/-10%
- da oltre 25.000 sino a 100.000 sacchi: +/-8%
- oltre i 100.000: +/-5%
6.4.4. Tolleranze di qualità
Vedi le norme UNI EN 27023 (metodo di campionamento sacchi vuoti), UNI EN 265991 (condizionamento per le prove) e UNI EN 27965-1 (prova di caduta).
Sostanzialmente sono individuabili due gruppi di non conformità di prodotto che assumono una rilevanza nettamente diversa nel giudizio dell’acquirente:
A) Non conformità critiche che riducono considerevolmente le possibilità di impiego del sacco da parte dell’acquirente o lo rendono completamente inutilizzabile per lo scopo previsto.
B) Non conformità significative, ma non critiche, che influiscono in modo non grave nell’utilizzo del sacco permettendone l’impiego normale o con qualche cautela in fase di insaccaggio.
Sono ammesse tolleranze di non conformità critiche, punto A, fino ai seguenti limiti(tolleranze per cento):
- lotto inferiore a 5.000 sacchi | 5% |
- lotto da 5.000 a 10.000 sacchi | 4% |
- lotto da 10.000 a 25.000 sacchi | 3% |
- lotto da 25.000 a 100.000 sacchi | 2% |
- lotto oltre i 100.000 | 1% |
Questo limite massimo deve essere verificato su tutta la partita di merce prodotta e non su una parte di essa o sui singoli pallets.
7. IMBALLAGGIO E TRASPORTO
Salvo accordi particolari il venditore utilizzerà i suoi normali standard di imballaggio per ciò che concerne tipologia e misura dei pallets, quantità dei sacchi e protezione degli stessi.
Bancali tipo CP1 o Europallets dovranno, se richiesti, essere resi in egual numero, e, in caso contrario verranno fatturati al prezzo di costo.
Se la merce è fatturata a peso il prezzo sarà calcolato sul lordo (compresa la carta da imballaggio e il pallet).
Eventuali imballaggi speciali verranno addebitati al costo.
8. CONSEGNA
A tutti gli effetti e in particolare all’effetto della liberazione del venditore dall’obbligo di eseguirla, la consegna si intende sempre e in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di produzione del venditore nel giorno di emissione del documento di trasporto e di consegna e, quindi, anche nel caso in cui la merce debba essere trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente anche quando le spese di trasporto sono in tutto o in parte a carico del venditore.
Salvo patto contrario scritto i termini di consegna non sono mai tassativi ed essenziali nell’interesse dell’acquirente, ma sono puramente indicativi ed approssimativi. In nessun caso, salvo accordi scritti diversi, il venditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce.
I termini effettivi di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a:
⮚ Xxxxxxx consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi.
⮚ Variazioni del prodotto, concordate con l’acquirente, e ritardi, rallenta-menti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili.
⮚ Scioperi, serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzione di forza motrice, guasti macchine, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l’obbligazione del venditore si estingua per impossibilità sopravvenuta eccettuato il caso contemplato nel punto n°11.
Se la merce non deve essere trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato egli è tenuto a ritirarla nei tempi pattuiti.
Qualora l’acquirente non provveda tempestivamente al ritiro il venditore ha facoltà di riporre la merce in propri magazzini con l’obbligo dell’acquirente di corrispondere un corrispettivo per il magazzinaggio pari ai costi correnti di mercato per tale servizio e/o di spedire la merce all’acquirente che pagherà anche il costo del trasporto.
Durante la giacenza il venditore non risponde di perdite o avarie della merce da qualunque causa determinate.
In ogni caso le merci non tempestivamente ritirate dall’acquirente vengono fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate e da tale giorno decorrono i termini di pagamento.
9. PAGAMENTO
Per i termini di scadenza dei pagamenti valgono le normative in vigore nelle UE.
Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente.
Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del venditore qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito.
Gli assegni e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine.
In caso di ritardo nel pagamento l’acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora nella misura individuata dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che recita “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
Quando tra l’acquirente e il venditore sono stati conclusi più contratti se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, l’acquirente non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse .
Sempre nell’ipotesi di pluralità di contratti, se l’acquirente non adempie l’obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, il venditore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.
Qualora siano stabiliti i termini di pagamento, il venditore può esigere immediatamente i propri crediti se l’acquirente, durante l’esecuzione del contratto, viene a trovarsi in una situazione, anche temporanea, di difficoltà nel mantenere i propri impegni.
10. VERIFICA DELLA MERCE E RECLAMI
Il compratore è tenuto, nel termine tassativo di otto giorni da quello in cui riceve la merce, a verificarne la conformità. La denuncia di eventuali non conformità deve avvenire entro gli ulteriori 22 giorni successivi (entro 30 gg. quindi dal ricevimento).
Il compratore, inoltre, indipendentemente dalla dichiarazione del venditore di conformità dei sacchi venduti alle norme vigenti e alle specifiche concordate, prima di utilizzarli in sede commerciale o industriale, deve verificarne, mediante idonei procedimenti tecnici di controllo, la conformità alle norme suddette e l’idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
Qualora una non conformità da dette norme o dalle specifiche non emerga dalla verifica del compratore, o, se emersa, non venga da lui segnalata per iscritto a mezzo raccomandata entro otto giorni al venditore, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della merce, il venditore è esonerato da qualsiasi garanzia e responsabilità verso il compratore.
Anche in deroga all’art. 1745, primo comma, cod. civ., i reclami del compratore devono essere fatti per iscritto esclusivamente al venditore, mediante lettera raccomandata.
Fermo quanto stabilito al primo ed al secondo comma di questo articolo, vizi e difetti di qualità occulti devono essere denunciati entro e non oltre otto giorni dalla scoperta.
Non sono ammessi reclami del compratore riguardo alle alterazioni che, per effetto della luce e delle sostanze con le quali vengono a contatto, i sacchi venduti subiscono in ogni singola parte (carta, colore, stampa, etc.), perché la garanzia del venditore non si estende a tali alterazioni. Non sono neppure ammessi reclami del compratore se, per effetto di un immagazzinaggio difettoso, da parte sua, della merce consegnatagli, questa subisce alterazioni e comunque diviene anche parzialmente inidonea all’uso cui è destinata.
La merce deve essere conservata dal compratore alle condizioni specificate dal venditore. Se tali condizioni non vengono indicate, la merce deve essere conservata alle condizioni seguenti:
Temperatura non inferiore a 10°C;
Umidità relativa compresa tra il 40 e il 60% libera da ogni film di politene che eventualmente lo avvolga.
Per quindici giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l’onere del compratore di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione.
Xxxxx i casi di esclusione di responsabilità del venditore contemplati in questa e nelle condizioni precedenti, nell’ipotesi di esistenza, giudizialmente accertata o riscontrata dal venditore, di vizi o difetti di qualità o comunque di non conformità della merce, e in ogni altra ipotesi di accertato o riconosciuto inadempimento del venditore relativo al prodotto venduto, il compratore ha unicamente la facoltà, da esercitarsi nel termine di due mesi dall’accertamento o riconoscimento predetti, di chiedere al venditore che la merce viziata o difettosa o comunque non conforme, sia resa rispondente a quanto pattuito. In questo caso il venditore ha la facoltà di procedere o al ricondizionamento della merce o all’eventuale sostituzione. Il termine di due mesi concesso al compratore è perentorio e viene considerato dalla parte come termine di decadenza, ad ogni conseguente effetto.
Anche nel caso di reclami accettati dal venditore, questi risponde limitatamente al valore della merce fornita, in nessun caso il venditore è tenuto a risarcire danni al compratore, né diretti né indiretti.
11. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA E PRESTAZIONE DIVERSA
Nell’ipotesi in cui, durante l’esecuzione del contratto, cessi la produzione di una specifica materia prima o l’impiego di un determinato procedimento tecnico, così che il venditore si trovi nell’impossibilità assoluta di consegnare il prodotto pattuito, il venditore ha la facoltà di esaminare col compratore le possibilità di consegnare un prodotto analogo, il cui prezzo, ove manchi una determinazione consensuale, è stabilito da un terzo designato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, dal Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, o di annullare la vendita.
12. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE DI COMPETENZA
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia la giurisdizione spetta esclusivamente al Giudice italiano. Competente è il Giudice del luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.