CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Tra
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo (AR), Xxx Xxxxxxxxx x.00, XXX.00000, Codice Fiscale/ Partita Iva 02236310518, (di seguito “Provider”) rappresentata dal Direttore UOC. Agenzia della Formazione Continua Dott. Custode Marchese, a ciò delegato con deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est n. 1314 del 12/12/2016
E
…………con sede legale in …………, (di seguito “Sponsor”), C.F. e P. IVA, 06209390969 , rappresentata legalmente dal Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxx
PREMESSO che
a) il Provider, ID 090-108, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale presso la Commissione Regionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Regionale per la Formazione Continua il 13.01.2010, dell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012, dell’Accordo stato-Regioni del 19.12.2017, (di seguito per brevità “Regolamento”); della Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1294 del 20.11.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di figure sanitarie, dal titolo “Miti e realtà nella Formazione, Ricerca e Qualità delle cure in Vulnologia”, che si terrà ……………il giorno::……….., (di seguito “Evento”);
c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 0000 x XXX, x 113 del23/02/2016 intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;
d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
e) lo Sponsor è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, chiedendo a quest’ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati manifestando all’Azienda Usl Toscana Sudest il suo interesse con lettera del …………
TUTTO CIÒ PREMESSO
lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “Parti”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.
1. Oggetto del Contratto e Generalità
1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo b) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l’Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all’interno dell’Evento sono stabiliti nel contratto.
1.4 Le Parti stabiliscono che le modalità di pagamento del corrispettivo concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti nel presente contratto.
1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo.
1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
2. Obblighi del Provider 2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”.
Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.
2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Dr………… (di seguito “Responsabile Scientifico”).
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento
2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell’Evento nel sistema di accreditamento ECM e sul materiale formativo dell’Evento, indicando ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della normativa ECM.
2.6 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.7. Il Provider inoltre si obbliga a offrire spazi espositivi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi ( ma mai in riferimento a nomi di specifici prodotti sanitari), secondo le modalità stabilite con lo Sponsor e sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.
2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
b) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.
2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all’AIFA prevista dall’art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
3. Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell’Evento di cui al punto b) delle premesse.
4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento
4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’ “Accordo Stato – Regioni” del 19.12.2017, le Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
g) il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
j) è consentito indicare lo Sponsor all’ultima pagina di depliants, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell’inizio e dopo il termine dell’Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
k) il Provider acquisisce la dichiarazione formale sottoscritta delle fonti di finanziamento negli ultimi due anni da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM
5. Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
5.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo di Euro ……..oltre IVA.
L’importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario intestato all’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - Codice univoco ufficio fatturazione Grosseto: X7SWOB
IBAN: IT 08 X 01030 14217 000000617903, entro 60 gg data fattura fine mese.
6. Durata e Scioglimento del Contratto
6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o (ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
7. Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
7.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor
8. Limitazioni di responsabilità
8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
9. Allegati - Modifiche - Foro competente
9.1 Le premesse e gli eventuali Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
9.3 Le Parti si impegnano vicendevolmente a dirimere amichevolmente ogni controversia che dovesse tra di loro insorgere; in caso di esito negativo, sarà competente esclusivamente il Foro convenuto.
10 Registrazione e imposta di bollo
10.1 Il presente contratto è soggetto a iscrizione nel Repertorio Aziendale da parte del Provider per effetto del DPR n. 131/1986 artt.67.
Ai sensi dell’art. 2704 del codice civile, nel presente contratto non viene inserita la data di sottoscrizione del provider, in quanto farà fede la data di repertoriazione dello stesso.
10.2 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del D.P.R. 131/86, con spese a carico del richiedente.
10.3 L’imposta di xxxxx verrà assolta in maniera virtuale come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 5062/2016 del 16/02/2016.
La controparte provvederà a rimborsare all’Azienda Usl Toscana Sud est il costo da essa sostenuto per il pagamento dell’imposta, mediante bonifico sul c/c bancario:
IT 23A0103014217000000622476
Per lo Sponsor ………………
___________________________________________
Per il Provider Azienda USL Toscana Sud Est
Direttore UOC. Agenzia della Formazione Continua
Dott. Custode Marchese
________________________________________