REGOLAMENTO ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE
Comune di San Xxxxxxx
Xxxxxxx dei Grigioni
REGOLAMENTO ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE
Art. 1 Disposizioni generali 3
Art. 2 Captazione e fornitura d’acqua 3
Art. 4 Diritto di attraversamento 3
Art. 6 Declino della responsabilità 4
Art. 10 Allacciamenti temporanei 5
Art. 12 Limitazione e sospensione d’erogazione 5
Art. 15 Sospensione della fornitura 6
Art. 17 Domande di allacciamento 7
Art. 18 Esecuzione dell’allacciamento 8
Art. 25 Modifica d’abbonato 10
Art. 27 Tassa di allacciamento 10
Art. 28 Tassa di concessione per allacciamento 11
Art. 29 Tassa di concessione per installazioni 11
Art. 30 Tasse d’utilizzazione acqua potabile e industriale 12
Art. 33 Tassa per uso temporaneo 12
Art. 34 Noleggio del contatore 12
VI. DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE 13
Art. 11 Disposizioni generali
Il presente regolamento disciplina la costruzione e la gestione dell’acquedotto comunale acqua potabile e della relativa rete di distribuzione, così come l’acquedotto industriale e la relativa rete di distribuzione, in particolare la fornitura dell’acqua per uso pubblico, domestico, industriale e agricolo su tutto il territorio comunale, alle condizioni e secondo le tariffe precisate in seguito.
L’acquedotto verrà potenziato secondo i crediti concessi dall’Assemblea comunale. Le spese di allacciamento sono a carico dei proprietari dei fondi.
Art. 2 Captazione e fornitura d’acqua
La captazione e la fornitura dell’acqua potabile e industriale per l’intero territorio comunale spettano al Comune, che gode di un diritto di privativa.
La relativa gestione è affidata al Municipio.
In generale l’acqua è fornita in permanenza e alla pressione della rete. Il Comune non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza e alla temperatura dell’acqua e nemmeno quanto alla regolarità della pressione.
In particolare è compito dell’utente istallare un adeguato impianto di sovrappressione per ovviare a eventuali carenze di quantità e di pressione dovute a una differenza insufficiente di quota rispetto al serbatoio dell’acquedotto.
Art. 3 Captazioni private
Per la zona industriale, la zona agricola e quella dei monti, il Municipio potrà autorizzare, a condizioni ben precise fissate in convenzioni di durata adeguata all’importanza dell’investimento, delle captazioni dirette e delle forniture a terzi da parte del proprietario dell’impianto.
Art. 4 Diritto di attraversamento
Di regola le condotte sono posate in area pubblica, ossia entro il campo stradale o gli allineamenti approvati.
Se una tubazione deve attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a tollerarla, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultano, sempreché la condotta non possa essere realizzata secondo un altro tracciato o senza spese eccessive. In caso di disaccordo, l’indennizzo sarà fissato dalla competente Commissione d’espropriazione.
Qualora le prerogative del fondo servente dovessero cambiare, la tubazione dovrà essere spostata a spese del Comune. Quest’obbligo potrà essere riscattato al momento della posa della tubazione, mediante il pagamento di un’indennità. Il diritto di attraversamento sarà iscritto nel Registro Fondiario a spese del Comune.
Art. 5 2 Diritto di accesso
Il Municipio e i suoi impiegati hanno un diritto di libero accesso alle proprietà private nelle quali esistono impianti dell’acqua per controllare il funzionamento di queste infrastrutture e del contatore, come pure per verificare se gli abbonamenti sono in consonanza con il presente regolamento. Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso comporta l’immediata sospensione della fornitura.
Art. 6 Declino della responsabilità
Dalla collaborazione degli organi comunali nel rilascio di concessioni e nel controllo degli impianti non può essere dedotta responsabilità alcuna per il Comune.
Art. 7 Rimedi legali
Contro le disposizioni rilasciate dal Municipio nell’ambito del presente regolamento sussiste la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Grigione entro venti giorni dalla comunicazione.
Art. 8 Erogazione
L’acqua potabile é fornita nell’ambito di un uso normale per tutti i fondi siti nella zona servita dalla rete comunale esistente.
Per le proprietà escluse da questa zona il Municipio ha la facoltà, con riserva delle disposizioni vigenti in materia, di accordare la concessione prevalentemente per scopi agricoli e forestali, solo a richiedenti che si assumono le spese di realizzazione dell’opera, sempreché dal profilo tecnico siano adempiute le premesse per l’erogazione.
La fornitura d’acqua per scopi artigianali e industriali richiede il consenso del Municipio. La concessione può essere abbinata alla prestazione di contributi a fondo perso da parte del richiedente, ove dovessero nascere spese particolari, a conseguenza dell’installazione di impianti speciali.
In caso di scarsità d’acqua potabile il Municipio può ridurre la fornitura a tutti gli utenti mediante accorgimenti appropriati.
E’ esclusa l’utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.
Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendi necessitano un’autorizzazione speciale. Il Municipio si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a queste installazioni, oppure di assoggettare questi impianti a speciali condizioni.
Le piscine e le fontane decorative possono essere allacciate solo se munite di un impianto di ricircolazione e depurazione dell’acqua. Il loro riempimento periodico può avvenire solo con l’autorizzazione del Municipio, che dovrà essere informato in modo tempestivo dall’utente che intende procedere in tal senso.
Art. 9 Obbligo
Nelle zone servite dell’acqua potabile sussiste l’obbligo di d’allacciamento per ogni edificio adibito ad abitazione.
In generale ogni proprietà ha diritto a un allacciamento separato sulla tubazione comunale. Eccezionalmente il Municipio ha la facoltà di raggruppare diversi utenti: in tal caso la spesa per i tratti di tubazione in comunione verrà ripartita tra gli interessati. Più stabili appartenenti allo stesso proprietario dovranno avere abbonamenti separati.
Per case multifamiliari e condomini è inoltre applicabile quanto previsto dal regolamento sulle tariffe dell’acqua potabile emanato dal Municipio. La fornitura riguarda unicamente l’immobile o la proprietà per cui viene concessa e non può, sotto alcun titolo, né essere trasferita da un immobile all’altro, né essere cumulata.
Nella zona industriale sussiste l’obbligo di allacciamento alla relativa rete per lo svolgimento di qualsiasi attività industriale.
Art. 10 Allacciamenti temporanei
Allacciamento per uso temporaneo, come pure per cantieri edili o altre attività, devono essere richiesti preventivamente al Municipio.
Art. 11 3 Allacciamenti fuori zona
Nelle zone non ancora servite dalla rete di distribuzione gli edifici adibiti ad abitazione devono disporre di un impianto proprio.
Il Municipio, previo accordo con il Comune su cui si trova la proprietà del richiedente, può accordare, in via eccezionale, concessioni per la fornitura dell’acqua a immobili situati fuori zona della giurisdizione di San Vittore che, per la loro situazione particolare, non possono allacciarsi alla rete del Comune cui appartengono. Alle stesse condizioni potranno essere accordate concessioni a Comuni viciniori. In ambo i casi le concessioni saranno fatte in via precaria e formeranno oggetto di speciali convenzioni, la cui revoca potrà avvenire in qualsiasi tempo.
Previo accordo con i Comuni viciniori, il Municipio potrà, in via eccezionale, autorizzare questi ultimi a fornire l’acqua a quegli immobili situati nel territorio del Comune di San Vittore che, per la loro particolare situazione, non possono essere allacciati alla rete comunale.
Art. 12 Limitazione e sospensione d’erogazione
La limitazione del consumo o l’eventuale sospensione del servizio dipendenti da mancanza d’acqua, da gelo, da siccità, da esigenze di manutenzione o modifiche agli impianti, o da cause di forza maggiore, non dà diritto all’abbonato di pretendere indennizzi, né risarcimenti diretti o indiretti.
In caso di interruzione del servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi l’abbonato avrà diritto a una proporzionale riduzione della tassa base e di consumo, escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.
In casi di straordinaria siccità o di carenza d’acqua dovuta ad altri motivi, quando l’acqua non bastasse per gli usi domestici e pubblici, il Municipio potrà decidere di limitare o sospendere la distribuzione dell’acqua di uso industriale, come pure vietare di annaffiare prati, campi, giardini e orti, avendo cura del
minor danno possibile; è escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti e indiretti. In ogni caso, nel limite del possibile, l’utenza sarà avvertita dell’interruzione.
Art. 13 Contatori
Abrogato cpv. 1. 4
Nuovi impianti (sia nuove costruzioni sia riattazioni complete) devono essere provvisti di contatore. Per le costruzioni esistenti la posa dello stesso è facoltativa.
Per tutti gli stabilimenti industriali, nuovi ed esistenti, il contatore è obbligatorio, sia per la fornitura di acqua potabile che per quella di acqua industriale.
Il contatore è obbligatorio per ogni allacciamento all’acquedotto industriale. 5
La scelta, l’acquisto, la manutenzione, nonché l’eventuale sostituzione, sono a carico del comune. L’abbonato è tenuto a pagare una tassa annuale di noleggio corrispondente alla capacità del contatore come fissata da questo regolamento (art. 34), che ammonterà al 10 % del costo del contatore stesso aggiornato secondo listino prezzi del mercato.
Qualsiasi guasto al contatore, causato da colpa dell’abbonato (incuria, gelo, vandalismi, ecc.), verrà riparato a sue spese. Nel caso in cui il funzionamento del contatore risultasse difettoso, il consumo sarà stabilito in base al conteggio dell’anno precedente.
Il Comune verifica il contatore a sue spese, ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
Qualora l’utente esprima dubbi sull’esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dal concessionario e sottoposto ad un controllo di una stazione di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, provate al 10 % della portata normale, rimangono nel limite di tolleranza di ± 5 % questo è ritenuto esatto. In tal caso le spese di verifica sono a carico dell’utente. In caso contrario esse sono sopportate dal Comune, che si assume le spese di revisione dell’apparecchio.
La lettura del contatore viene eseguita dagli addetti comunali, di regola una volta all’anno, alla fine di novembre. Il consumo registrato nel periodo di computo (inizio dicembre-fine novembre) serve quale base per il calcolo della tassa dell’anno civile in cui avviene la seconda lettura.
Qualora il periodo di lettura risulta inferiore a quello d’uso, la quantità d’acqua da fatturare va rapportata proporzionalmente al periodo di conteggio.
Art. 14 Contatori secondari
L’utente che desidera istallare dei contatori privati per letture relative a parti dell’immobile, lo fa interamente a sue spese ed in conformità alle prescrizioni tecniche.
Questi contatori appartengono al privato e sono esclusi dalla lettura ufficiale da parte del Comune, che può tuttavia rilevare i dati per proprio controllo.
Art. 15 Sospensione della fornitura
Il Municipio può sospendere la fornitura d’acqua nei seguenti casi:
a) se si constata un prelievo illegale d’acqua
b) se l’utente è in mora da più di tre mesi con il pagamento delle tasse di allacciamento di base e di consumo
c) se la costruzione e la manutenzione delle tubazioni di adduzione all’edificio e le installazioni interne non sono eseguite secondo le prescrizioni.
4 Abrogato – Assemblea straordinaria 16.07.2001
5 Nuovo - Assemblea straordinaria 11.10.2004
Art. 16 Allacciamenti
Gli allacciamenti privati sono da eseguire secondo le prescrizioni comunali e in conformità alle “Direttive per l’esecuzione di installazioni d’acqua” emanate dalla Società svizzera dell’industria del gas e dell’acqua (SSIGA).
Il Municipio indica il punto di allacciamento, il tracciato, la dimensione della tubazione e la posizione del contatore.
Il contatore deve essere ubicato all’interno del muro perimetrale del fabbricato, davanti al punto di prelievo, a un’altezza normale di 1.20 m, in luogo asciutto, di facile e garantito accesso, protetto dal gelo e da ogni altro fattore di eventuale deterioramento. Nel fissare l’ubicazione del contatore il Municipio terrà conto, nei limiti del possibile, dei desideri dell’utente.
Il diametro del contatore viene stabilito a dipendenza della dimensione dell’allacciamento e secondo il consumo dell’installazione conformemente all’autorizzazione comunale rilasciata.
Prima del contatore il Municipio provvederà a fare posare un rubinetto d’interruzione e una valvola di ritenuta, dopo lo stesso.
Il diametro dei nuovi allacciamenti non deve essere inferiore a 1¼ pollice.
Ogni allacciamento è provvisto, in prossimità della condotta di distribuzione, di una saracinesca di chiusura ubicata su terreno pubblico. La stessa dovrà essere debitamente segnalata e potrà essere manovrata esclusivamente da persone in possesso di una speciale autorizzazione rilasciata dal Municipio.
Le spese di costruzione, manutenzione e pulizia dell’allacciamento competono al proprietario del fondo.
Se nelle vicinanze di una tubazione di adduzione viene posata una tubazione pubblica, il proprietario del fondo può essere obbligato ad allacciare il proprio edificio a quest’ultima. Il diritto di attraversamento per tubazioni private si avvale dei principi stabiliti nell’art. 691 del Codice civile svizzero.
Art. 17 Domande di allacciamento
I nuovi allacciamenti all’acquedotto, come pure le modifiche alle condutture esistenti, sono soggetti ad approvazione.
Il committente deve inoltrare al Municipio una domanda corredata dai relativi piani.
Per costruzioni esistenti la richiesta per la posa del contatore va formulata entro il 30 settembre dell’anno precedente.
La concessione scade se i lavori non vengono iniziati entro l’anno.
La costruzione e la manutenzione degli impianti privati sottostanno alla sorveglianza degli organi comunali. Dalla loro collaborazione nel rilascio della concessione e nel controllo non può essere dedotta alcuna responsabilità per il Comune.
Art. 18 Esecuzione dell’allacciamento
La parte di allacciamento a partire dalla saracinesca posata in prossimità della tubazione comunale fino allo stabile dell’utente resta di proprietà di quest’ultimo, eccettuato il contatore.
Requisiti inerenti le opere di sterro:
a) lo scavo dovrà avere una profondità minima di un metro;
b) il riempimento dello scavo dovrà avvenire soltanto a posa ultimata dalla tubazione di allacciamento e dopo che sia stata effettuata una prova di tenuta della stessa, in presenza di un delegato comunale;
c) per opere che comportano la manomissione dell’area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni emanata all’uopo dal Municipio.
Per casi in cui l’allacciamento comporta l’attraversamento di proprietà intermedie, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri di aver acquisito tale diritto.
Lavori di allacciamento e posa del contatore devono essere affidati ad installatori in possesso della concessione comunale. La relativa spesa è a carico dell’utente.
Inoltre per i lavori citati è obbligatorio fissare un sopralluogo con un delegato del Municipio, mediante una comunicazione scritta almeno 2 giorni prima.
Se in seguito al rifacimento della rete comunale, alla sostituzione di vecchie tubazioni, a potenziamenti ecc. la presa dell’acqua alla condotta comunale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato dovranno essere modificate o adattate, le spese saranno sopportate dal Comune limitatamente alla parte situata sul territorio comunale, il resto sarà a carico del proprietario fondiario.
Art. 19 Rotture
In caso di rotture l’abbonato dovrà approntare le opere di scavo e avvertire immediatamente il Municipio. Per suo comprovato ritardo la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario dell’immobile.
L’abbonato e gli installatori non dovranno in ogni caso manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.
Art. 20 Impianti privati
L’esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione a partire dalla saracinesca (impianti privati) competono all’abbonato.
Le installazioni devono essere eseguite conformemente alle direttive della Società svizzera per l’industria del gas e dell’acqua.
Art. 21 Concessioni per installazioni
I lavori relativi agli impianti dovranno essere affidati unicamente a installatori provvisti di un regolare permesso accordato dal Municipio.
Ogni installatore è obbligato a notificare al Municipio qualsiasi impianto inerente il servizio dell’acqua potabile da lui eseguito.
La concessione può essere revocata in ogni tempo agli installatori che non si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni regolamentari.
Art. 22 Collaudo
A lavori ultimati il concessionario chiederà il collaudo, che sarà eseguito sotto il controllo del Municipio a una pressione pari a 1.5 volte quella di esercizio.
Qualora si verificassero difetti che richiedessero altre prove, le relative spese saranno addebitate all’abbonato.
A titolo di compenso per le operazioni di collaudo l’installatore sarà tenuto a versare una tassa al Comune.
Art. 23 Istanza di fornitura
Il proprietario del fondo o una persona da lui autorizzata che intende ottenere la fornitura dell’acqua deve inoltrare una domanda scritta almeno con quindici giorni di anticipo. La stessa dovrà essere corredata dei seguenti atti:
a) relazione tecnica da cui risulti:
- lo scopo dell’impiego dell’acqua (uso domestico, industriale, agricolo, ecc.)
- il nome degli esecutori degli impianti interni
- il nome degli installatori degli apparecchi speciali, specificando in tal caso l’uso e il numero degli stessi
- il nome dell’impresa di costruzione.
b) progetto indicativo dal quale risulti:
- l’ubicazione dello stabile e della proprietà da servire
- l’indicazione presumibile del punto di attacco alla condotta comunale, il diametro richiesto della tubazione di allacciamento e l’ubicazione prevista del contatore.
Esaminati questi dati il Municipio si metterà in contatto con l’interessato, xxxxxx di confermare, precisare o modificare le proposte del privato; in ogni caso la decisione finale è di esclusiva competenza del Municipio. 6
Non vengono concessi abbonamenti separati a locatori di case, di appartamenti, di negozi ecc.
Art. 24 Abbonamento e tasse
Abrogato cpv. 1. 7
Per gli stabili inabitati e vuoti, l’utente è tenuto a pagare la tassa base e il noleggio del contatore. L’obbligo di versare le tasse decorre dal mese dell’avvenuta immissione dell’acqua nella proprietà privata e si rinnoverà tacitamente di anno in anno il 1. gennaio, qualora da una delle parti non sia data disdetta, in forma scritta, con un preavviso non inferiore a tre mesi. 8
Le tasse relative a frazioni di un anno sono computate in ragione di un dodicesimo per ogni mese a decorrere dal mese d’immissione, questo compreso, fino alla scadenza dell’anno.
6 Modificato assemblea straordinaria 16.07.2001
7 Abrogato assemblea straordinaria 16.07.2001
8 Modificato assemblea straordinaria 16.07.2001
Art. 25 Modifica d’abbonato
Il proprietario non potrà prelevare dai suoi inquilini tasse per il consumo dell’acqua potabile superiore a quelle previste dal regolamento comunale.
La notifica al Municipio di trapasso di proprietà compete al vecchio proprietario e dev’essere effettuata immediatamente.
Alienatori e acquirenti restano solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto d’abbonamento per il periodo precedente la notifica di mutazione. Gli oneri d’abbonamento per il nuovo proprietario cominciano a decorrere dall’inizio del mese successivo alla data di notifica.
Art. 26 Finanziamento
I proventi delle tasse di allacciamento alla rete comunale dell’acqua potabile, d’utilizzazione dell’acqua potabile e di noleggio dei contatori adibiti al controllo del consumo d’acqua potabile sono destinati all’ampliamento, alla manutenzione e all’ammodernamento dell’acquedotto (compresa la rete di distribuzione). 9
I proventi delle procedure perimetrali per il finanziamento della costruzione dell’acquedotto industriale (compresa la rete di distribuzione), le tasse d’utilizzazione dell’acqua industriale e di noleggio dei contatori adibiti al controllo del consumo dell’acqua industriale sono destinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla manutenzione e all’ammodernamento dell’acquedotto (compresa la rete di distribuzione). 10
Art. 27 Tassa di allacciamento
L’allacciamento all’acquedotto comunale dell’acqua potabile è subordinato al pagamento di una tassa calcolata in base al valore a nuovo della stima ufficiale dell’Ufficio delle stime del Cantone dei Grigioni.
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Le tasse ammontano: 12
costruzione e impianti con un consumo minimo di acqua potabile come, case monofamigliari, capannoni, autorimesse, magazzini e depositi
1 %, minimo Fr. 200.--
costruzioni e impianti con un consumo medio di acqua, come case plurifamigliari fino a 5 appartamenti, negozi, uffici, laboratori in zona artigianale e industriale, magazzini, palestre, attrezzature sportive
1 %, minimo Fr. 400.--
9 Modificato assemblea straordinaria 16.07.2001
10 Nuovo – assemblea straordinaria 16.07.2001
11 Modificato assemblea straordinaria 16.07.2001
12 Modificato assemblea straordinaria 16.07.2001
costruzioni con un elevato consumo di acqua, come case con più di 5 appartamenti, alberghi, ristoranti, ospedali, mattatoi-macelli, caseifici, garage, servizi, fabbriche, stazioni di benzina, aree di servizio, impianti di lavaggio, ecc.
1 %, minimo Fr. 1’000.--
aziende agricole, stalle, orti, vigne 1 %, minimo Fr. 100.--
Se dopo una riattazione, ampliamento o altra modifica dell’immobile, il suo valore risulta aumentato di almeno il 5 %, o di almeno Fr. 30’000.--, il valore a nuovo della stima ufficiale, per il plusvalore verranno applicate le tasse secondo le classi suddette. Il computo delle suddette tasse non avviene, se il maggior valore non raggiunge Fr. 10’000.--. Le tasse saranno pure applicate, se l’aumento di valore del 5 %, rispettivamente di almeno Fr. 30’000.--, risulta dalla somma di più modifiche entro gli ultimi 5 anni.
Per accertare l’aumento di valore, l’ultima stima ufficiale in vigore prima dell’inizio dei lavori va adeguata in base all’indice assicurativo dell’Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni al valore dell’anno in cui è stata rilasciata la licenza edilizia. Il valore a nuovo indicizzato va quindi dedotto da quello della stima ufficiale eseguita dopo l’esecuzione dei lavori.
La tassa d’allacciamento non viene applicata laddove è stata o viene eseguita una procedura di piano di quartiere oppure dove per la particella in questione sono stati versati, o si è tenuti a versare contributi perimetrali per la posa, l’ampliamento o la manutenzione della rete. Se il contributo pagato in occasione delle citate procedure è inferiore alla tassa d’allacciamento secondo il presente articolo, il proprietario è tenuto a pagare la differenza.
La tassa di allacciamento dovrà essere versata all’inizio dei lavori di costruzione, sulla base di un conteggio provvisorio.
Il calcolo definitivo sarà effettuato appena eseguita la stima per l’assicurazione dei fabbricati.
In zona industriale non vengono percepite tasse per l’allacciamento all’acquedotto industriale (la sua realizzazione e manutenzione è finanziata tramite contributi di miglioria e tasse d’utilizzazione). 13 14
Per i fondi al di fuori della zona industriale viene percepita una tassa di allacciamento all’acquedotto industriale di Fr. 1'500.-- per particella. 15
Art. 28 Tassa di concessione per allacciamento
La tassa per la concessione di eseguire allacciamenti nel Comune ammonta a Fr. 1’000.-- per un periodo di 4 anni. Per il rinnovo, pure quadriennale, viene prelevata una tassa di Fr. 100.--.
Art. 29 Tassa di concessione per installazioni
La tassa per la concessione di eseguire installazioni nel Comune ammonta a Fr. 100.-- da pagare una volta tanto.
13 Nuovo – assemblea straordinaria 16.07.2001
14 Modificato – assemblea straordinaria 11.10.2004
15 Nuovo – assemblea straordinaria 11.10.2004
Art. 30 Tasse d’utilizzazione acqua potabile e industriale
L’assemblea fissa in un regolamento separato le tasse d’utilizzazione dell’acqua potabile e dell’acqua industriale. 16
Per la fornitura d’acqua potabile viene percepita una tassa d’utilizzazione composta da una tassa base e una sul consumo effettivo in base ai mc. Per gli impianti non ancora muniti di contatore viene percepita una tassa unica calcolata in modo da colpire gli abbonati in modo analogo agli abbonati con contatore. 17
Per la fornitura d’acqua industriale viene percepita una tassa d’utilizzazione composta da una tassa base e una sul consumo effettivo in base ai mc. 18
Art. 31 19
Art. 32 20
Art. 33 Tassa per uso temporaneo
Per l’uso temporaneo a scopo edilizio (costruzioni o demolizioni), o alle installazioni per industrie o commerci momentanei o provvisori o per altri scopi particolari, sarà calcolata una tassa per ogni metro cubo del volume del fabbricato (secondo norme SIA) in ragione di:
Fr. 0.50/al mc, con una tassa minima di Fr. 50.--.
Nel caso in cui l’acqua è misurata da un contatore, non viene prelevata alcuna tassa per l’uso temporaneo.
Art. 34 Noleggio del contatore
La tassa annuale di noleggio del contatore ammonta a:
Diametro Tassa annuale 20 mm Fr. 30.--
25 mm Fr. 35.--
32 mm Fr. 40.--
40 mm Fr. 55.--
50 mm Fr. 95.--
Questa tassa può essere periodicamente adeguata.
Per nuove costruzioni o in caso di trapasso di proprietà la tassa di noleggio viene calcolata pro rata.
Art. 35 Tassa per casi Particolari
Le tasse per i casi particolari non contemplati dal presente Regolamento sono stabilite dal Municipio.
Art. 36 Scadenza
Il Municipio può emettere i conteggi delle tasse di consumo prima della scadenza dell’anno corrente. Il Municipio fissa i termini per il pagamento.
16 Nuovo – assemblea straordinaria 16.07.2001
17 Nuovo – assemblea straordinaria 16.07.2001
18 Nuovo – assemblea straordinaria 16.07.2001
19 Abrogato – assemblea straordinaria 16.07.2001
20 Abrogato – assemblea straordinaria 16.07.2001
Art. 37 Interessi di mora
Per tutte le tasse in mora viene applicato un interesse pari a quello stabilito per l’imposta comunale.
Art. 38 Diritto di pegno
Per tutte le tasse il Municipio può chiedere l’iscrizione di un pegno legale conformemente all’art. 162 della Legge d’introduzione al Codice civile svizzero.
VI. DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE
Art. 39 Multe
Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con multa fino a Fr. 10’000.-- (diecimila).
Art. 40 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea comunale del 10 maggio 1995, con effetto retroattivo a partire dal 1. gennaio 1995, e sostituisce quello precedente, accettato dall’Assemblea comunale del 28 maggio 1971 con effetto retroattivo a partire dal 1. gennaio 1971, che viene così abrogato, come qualsiasi altra disposizione in contrasto con il presente atto. Le modifiche al titolo e agli art. 1, 5, 11, 13, 26 e 27, approvate dall’Assemblea comunale del 16 luglio 2001, entrano in vigore con l’approvazione assembleare. Le modifiche agli art. 23, 24, 30, 31 e 32 entrano in vigore il 1. gennaio 2002.
Per quanto concerne riattazioni, ampliamenti e altre modifiche degli immobili, le nuove disposizioni sono applicabili solo per i permessi rilasciati dopo l’approvazione del presente regolamento da parte dell’assemblea.
Approvato dall’Assemblea comunale con decisione del 10 maggio 1995 Modificato dall'Assemblea comunale con decisione del 16 luglio 2001 Modificato dall’Assemblea comunale con decisione dell’11 ottobre 2004
GLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO I CONTATORI VERRANNO PER IL MOMENTO APPLICATI LIMITATAMENTE ALLA ZONA, RISPETTIVAMENTE ALL’ACQUEDOTTO INDUSTRIALI