contratto di assicurazione per la tutela sugli acquisti on line
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “GARANZIA SUGLI ACQUISTI ON LINE/FURTO”
contratto di assicurazione
per la tutela sugli acquisti on line
edizione 12/2019
Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - Tel.06/42118.1
Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx 000 - Xxxxxxxx sociale Є 31.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.
N. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993 Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
GLOSSARIO
Acquisti on-line/e-commerce: tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un
consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di
decorrenza ed effetto delle coperture.
Assicurato/Cliente: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero persona fisica,
residente in Italia, che abbia in essere un’utenza gas e/o energia elettrica con IREN MERCATO a servizio della propria Abitazione.
Arbitrato: le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza.
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Carenza (Periodo di): periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola applicazione e
l’effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Contraente: IREN MERCATO S.p.A.
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’assicurato la necessità di assistenza legale.
Cose: gli oggetti materiali
Xxxxx: I danni risarcibili ai sensi di Xxxxx in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Dati d’autenticazione: i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di
credito, debito o pagamento.
Dati d’identificazione: tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero
di telefono.
Documenti identificativi personali: carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante
l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla
controversia.
Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di
internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
Garanzia: la copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, la Società procede all’indennizzo del danno subito dall’Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli,
perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
Imputazione Colposa : per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza
di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa : per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lesione della reputazione on-line : offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o
diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
Relativamente all’ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l’onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l’ingiuria (Art. 594 c.p.) e la diffamazione (Art. 595 c.p.).
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Metallo prezioso: oro e platino.
Nucleo Familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto
con l’Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia.
Parti: il Contraente e la Società.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi
scambiare informazioni, amicizie, contatti.
Società: Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx 121 - 00156 – Roma
TAR: Tribunale Amministrativo Regionale.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Viaggio: i biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati on line (e-commerce).
Vertenza contrattuale : controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e
contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale : controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento
non deriva da un rapporto contrattuale.
NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI CON L’ASSICURATO
ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 3. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 4. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 5. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 6. FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
ART. 7. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
L’Assicurato beneficerà delle garanzie di Polizza, sempre che l’inclusione avvenga durante il periodo di validità della Polizza, per una durata di 365 giorni a partire dalla data di messa in copertura.
ART. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per le Controversie verificatesi in Italia.
ART. 9. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato presente nell’elenco degli aventi diritto trasmesso dalla Contraente alla Società.
COSA E’ASSICURATO
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Avvalendosi del proprio Ufficio Sinistri per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell’ambito della vita privata, la Società assicura il Cyber Risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet.
La Garanzia Cyber Risk comprende i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
• le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Xxxxx, a carico dell’Assicurato e spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo paragrafo “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”;
• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate dalla Società ai sensi del successivo paragrafo “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato;
• le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in Polizza;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a €
2.500. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500.
La Società fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza.
2. MASSIMALE
Massimale per sinistro e per anno assicurativo:
- € 5.000,00
Inoltre, si precisano i seguenti massimali relativi alle attività sotto elencate:
1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato: € 1.000;
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l’attività di Flooding: € 2.500.
3. ONERI INDENNIZZABILI
Gli oneri indennizzabili previsti dalla Garanzia Cyber Risk valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dal successivo paragrafo “Esclusioni” e massimo per un Sinistro all’anno per singola tipologia di caso):
01- Lesione della reputazione on-line:
a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali Danni;
b. intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
02- Furto d’identità digitale legato al credito
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
03- Acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e- commerce, di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a € 250.
Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.” È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del successivo paragrafo “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
Tutte le attività svolte dalla Società, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
COSA NON E’ ASSICURATO
1. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente Garanzia Cyber Risk:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’Art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie:
5. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto al paragrafo “Oneri indennizzabili”;
6. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti della Società e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto al paragrafo “Oneri indennizzabili”;
7. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
8. non espressamente richiamate tra le voci del paragrafo “Oneri indennizzabili”;
9. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
10. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia Cyber Risk le Controversie:
11. di valore inferiore a € 250,00
12. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community chiuse”);
13. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento;
14. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
15. nascenti da casi di omonimia;
16. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
17. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato.
Inoltre si specifica che sono esclusi dall’operatività della Garanzia Cyber Risk, nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
18. animali e vegetali;
19. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
20. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi definizione di “Viaggio” nel Glossario);
21. beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi;
22. materiale digitale scaricato on-line;
23. oggetti per uso industriale;
24. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
25. acquisti effettuati tramite aste on-line;
26. veicoli a motore e natanti;
27. beni non nuovi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
1. IL SINISTRO
Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia
Ai fini dell’operatività delle Garanzie Cyber Risk si precisa che:
• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 del paragrafo Oneri indennizzabili);
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la Garanzia prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.
Qualora, relativamente agli Acquisti on-line, le Controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la Garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.
Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del successivo paragrafo "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
La Società, così come la Contraente, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Contraente e/o la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Recupero delle somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dal paragrafo Oneri indennizzabili.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Come denunciare il sinistro
L’Assicurato deve spedire la documentazione utile a:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxx – Xxxx Oppure tramite mail: