CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, IL COMUNE DI MONTESE, L’AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA, L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA...
Allegato C alla delibera di CdA n. 35 del 23/12/2014
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, IL COMUNE DI MONTESE, L’AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA, L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “XXXXXXX XXXXXXXXX” DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SOCIO- ASSISTENZIALE.
L'anno 2014 il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in xxx Xxxxxxxx,0 x Xxxxxxx, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge
TRA
• L’Unione Terre di Castelli di Vignola, CF/PI:02754930366, sede legale in xxx X. Xxxxxxxx,0 soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, soggetto che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato e soggetto gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza rappresentata da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale CF. RPNRMN55B49G393H e in qualità di responsabile del procedimento per il rilascio dell’accreditamento transitorio, che sottoscrive il presente atto in base a provvedimento del Presidente dell’Unione n. 18 del 28/12/2009, d’ora in poi denominato Unione;
• Il Comune di Montese, CF/PI 00273460360 con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx 00,
soggetto che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato, rappresentato dal legale rappresentante Sindaco Xxxxx Xxxxxxx, nato a Montese il 14/08/1952 C.F.
MZZLCN52M14F642L;
• L'Azienda USL di Modena con sede legale in xxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, P.I/C.F. 02241850367 rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nato a Modena il 27/08/1961 C.F. : VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;
E
▪ L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365 rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Milano il 08/05/1953 C.F. GVNTRS53E48F205Q in qualità di direttore del soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare soci-assistenziale che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera CDA n. 21 del 18/12/2012;
RICHIAMATI :
▪ la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale”;
▪ la DGR n. 564 dell’01/03/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
▪ la legge n. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
▪ il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
▪ il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
▪ l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
▪ la DGR n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”;
▪ la DGR n. 772/2007, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi;
▪ l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità.
Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
▪ la DGR n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.
23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
▪ la DGR n. 2109/2009, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
▪ la DGR n. 2110/2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
▪ la Delibera della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari:attuazione dell’art.23 della L.R. 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009;
▪ la DGR n. 1899 del 10 dicembre 2012 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
▪ la DGR n. 1828 del 09 dicembre 2013 “Seconda modifica DGR 514/2009: “Primo
provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
▪ la DGR n. 292 del 10 marzo 2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;
▪ circolare della regione Xxxxxx Xxxxxxx n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010.
PREMESSO CHE:
▪ I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l’Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;
▪ Il Comitato di Distretto nel corso del periodo di accreditamento transitorio ha assunto le seguenti decisioni:
- Delibera n. 3 del 15/06/2012 con la quale ha approvato le nuove linee di indirizzo in merito al superamento della frammentazione gestionale delle strutture accreditate a gestione mista e ha definito il fabbisogno per l’anno 2012;
- Delibera n. 4 del 19/07/2012 con la quale ha definito le linee di indirizzo per quanto riguarda l’utilizzo del FRNA, la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini e dato indicazioni per la redazione dei nuovi contratti di servizio.
VISTI:
▪ La domanda di accreditamento transitorio, acquisita agli atti dell’Unione Terre di Castelli con protocollo n. 10943-2010/UNI del 29/04/2010 e la successiva integrazione costituita dalla relazione tecnico gestionale e dal programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare, presentata dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e dall’ATI, soggetti gestori del servizio
oggetto del presente contratto;
▪ l'atto di concessione dell'accreditamento transitorio, per il periodo 01.01.2011/31.12.2013 rilasciato dall’ Unione Terre di Castelli con determina n. 256 del 30/12/2010 avente ad oggetto: Concessione di accreditamento transitorio ai sensi della DGR 514/2009 a favore di ASP “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” di Vignola congiuntamente a “Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale” con rappresentanza nell’ATI con “Gulliver Società Cooperativa Sociale” di Modena per il servizio di Assistenza Domiciliare: socio assistenziale e socio educativa;
▪ L’ Assemblea dei Soci dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” con Delibera n. 2 del 09/04/2014 “Disciplina dei conferimenti di beni patrimoniali e delle compensazioni patrimoniali anni 2013 e 2014” ha deliberato che per l’anno 2014 il sistema delle compensazioni patrimoniali interverrà solo per i servizi gestiti dall’ASP;
▪ con lettera prot. n. 12901 del 28/04/2014 (UTC) e prot. n. 33408 del 28/04/2014 (AUSL) è stata fatta una integrazione al contratto di servizio in essere in applicazione della DGR 292/2014.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
▪ per la committenza sanitaria
sede: Distretto di Vignola, via Libertà n.799 – 00000 Xxxxxxx (XX)
referente operativo: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili
▪ per la committenza sociale e socio-sanitaria
sede: Unione Terre di Castelli, xxx Xxxxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxxx (XX) referente operativo: Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile Ufficio di Piano
sede: Comune di Montese, xxx Xxxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
referente operativo: Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Referente servizi sociali comunali
▪ per il soggetto gestore ASP
sede: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Xxxxxxx Xxxxxxxxx”,via Libertà n. 799 – 00000 Xxxxxxx (XX) –
referente operativo: Dr. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale.
Il contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:
- l'accettazione di modalità, di percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R.n.2/03
Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento transitorio, della relazione tecnico gestionale del servizio aggiornata dalla relazione di verifica intermedia e del nuovo Programma di adeguamento gestionale
presentato dai gestori in data 19/07/2012, come richiesto dal Comitato di Distretto (delibera n. 3 del 15/06/2012).
ART.3 - DURATA
Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, in conformità con quanto deciso dal Comitato di Distretto decorrono dal 01/01/2014 e sono validi fino al 31/12/2014.
Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti assunti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, sia in merito al sistema tariffario, sia rispetto alla durata del periodo dell’accreditamento transitorio.
Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con i soggetti gestori, gli effettivi rapporti, calcolando l’eventuale conguaglio economico. L’informazione ai soggetti gestori relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti economici, avverrà tramite comunicazione scritta.
ART. 4 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il soggetto gestore si impegna ad assicurare il raggiungimento di quanto indicato nella DGR n.514/09, allegati D1 e D2.1, secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nel nuovo programma di adeguamento. Tutto ciò al fine di pervenire all’atto dell’accreditamento definitivo alla istituzione di due diversi Servizi per l’Assistenza Domiciliare: uno accreditato all’ASP “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” che opererà a favore degli utenti residenti nei comuni di Guiglia, Montese, Zocca e l’altro all’ATI Domus/Gulliver per gli utenti residenti nei comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano s/P, Savignano s/P, Spilamberto e Vignola, quest’ultimo servizio garantirà gli interventi educativi per tutto il territorio del Distretto di Vignola già nel corso del presente contratto di servizio.
Il soggetto gestore eroga il servizio accreditato di Assistenza Domiciliare nel territorio dei
Comuni di Guiglia, Montese e Zocca.
La sede del servizio è a Zocca in xxx Xxx Xxxxxxx, 000.
Il soggetto gestore, per la durata del presente contratto, fornirà il servizio di Assistenza domiciliare assicurando agli utenti, adulti e anziani non autosufficienti, l’operatività del servizio nell’arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana anche nell’arco delle 24 ore, se necessario, in relazione ai bisogni degli utenti e del nucleo familiare come previsto nel Piano di Assistenza individualizzato (PAI) .
Il servizio è composto dalle prestazioni sull’utente, dai trasferimenti a domicilio degli utenti, dalla consegna pasti, dalle ore di équipe, dalle ore di coordinamento, dai rapporti con i responsabili del caso, dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, dalle attività di tipo amministrativo correlate. Per il periodo di durata del presente contratto di servizio si prevedono nel dettaglio e meglio specificate le seguente attività:
- Assistenza domiciliare socio-assistenziale: comprensiva delle ore di effettiva attività con l’utenza, dell’attività della compilazione della cartella dell’assistito quantificabili in 5 minuti per ogni intervento;
- Fornitura e consegna pasti;
Il soggetto gestore garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare, in base ai PAI definiti dai servizi territoriali competenti. Nello specifico, le prestazioni garantite sono:
- interventi di supervisione, consulenza e affiancamento, comprese attività di formazione e tutoring rivolte a familiari e assistenti familiari che assistono gli utenti a domicilio;
- interventi, previsti nel PAI, relativi alla cura della persona (il supporto a mantenere i più alti livelli possibili di autonomia personale, ambientale e relazionale), all’aiuto nel favorire l’accesso e la partecipazione agli spazi e alle occasioni della vita sociale
del territorio nonché nella gestione pratica della vita quotidiana;
- interventi coordinati con le azioni e le prestazioni di carattere sanitario nell’ambito di una progettazione integrata con i servizi sanitari del territorio;
- interventi collegati a dimissioni protette (rientro al domicilio dopo periodo istituzionalizzante in condizioni di autonomia modificate);
- azioni per limitare l’impatto di emergenze climatiche;
- fornitura giornaliera, compresi i giorni festivi, di pasti a domicilio qualora previsto nel PAI dell’utente, con la possibilità di personalizzazioni in base ad esigenze dietologiche. Il trasporto dei pasti viene realizzato secondo modalità approvate dal SIAN distrettuale per garantire adeguati livelli di sicurezza.
Il trasporto socio sanitario assistenziale, realizzato tenendo conto delle caratteristiche personali dell’utente, verrà attivato per garantire l’accesso a visite specialistiche, trattamenti riabilitativi.
Il soggetto gestore si impegna a garantire al personale gli automezzi di servizio in perfetto stato e idonei in numero, tipologia e adeguati alle caratteristiche del territorio.
Il soggetto gestore garantisce la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare attraverso le seguenti figure professionali: operatore socio-sanitario, personale amministrativo, e prevedono la funzione tecnico-direttiva e di coordinamento del servizio. La dotazione del personale sarà idonea a garantire, con modalità organizzative flessibili, la presa in carico degli utenti, assicurando tempestività ed adeguatezza dell’intervento.
Le parti contraenti, in accordo tra di loro, stabiliscono di continuare il monitoraggio già avviato nel corso dei precedenti contratti di servizio, sulle possibili variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni, compresa la determinazione media annuale dei tempi dedicati all’attività sull’utente e di quelli necessari per gli spostamenti degli operatori.
ART.5 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il modello organizzativo attuale del servizio di assistenza domiciliare prevede la funzione tecnico direttiva e di coordinamento realizzata con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal modello regionale, in attesa del dispiegarsi appieno del nuovo piano di adeguamento, i maggiori costi che ne derivano continueranno ad essere posti a carico degli enti locali.
In questa fase di passaggio verso l’accreditamento definitivo sono ancora presenti alcune funzioni/attività di seguito elencate, la cui spesa è prevista ancora a carico degli Enti Locali:
- Attività di coordinamento “organizzativo del nucleo”, svolta dalla figura professionale della RAA, a tempo parziale per il soggetto gestore ASP;
- Ore necessarie al lavoro di equipe e ai rapporti con i servizi territoriali e di formazione eccedenti le 100 ore annue per operatore, quantificabili per un massimo di numero 25 ore per operatore;
- Spese generali maggiori, rispetto a quanto previsto dal modello regionale, vengono
riconosciute, esclusivamente al gestore ASP.
ART. 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI AMBITO DISTRETTUALE
Il presente articolo declina le attività connesse a prestazioni aggiuntive di ambito distrettuale non soggette alla disciplina dell’accreditamento a cui si applica la fornitura dei servizi di assistenza domiciliare rivolta ai target diversi dalle persone non - autosufficienti.
Tali prestazioni sono comprensive dell’attività della compilazione della cartella dell’assistito quantificabili in 5 minuti per ogni intervento.
Il pagamento delle prestazioni aggiuntive, avverrà sulla base delle ore effettivamente rese nei confronti dell’utenza, con le modalità previste per l’attività erogata nei casi di
soggetti non autosufficienti. La quantità di ore e pasti potrà subire annualmente variazioni in aumento o in diminuzione.
In caso di aumento dell’attività così come previsto nel presente contratto, la committenza si riserva la facoltà di richiedere l’estensione del contratto medesimo i sensi dell’art.57 comma 5, del D.lgs. 163/2006.
La remunerazione degli interventi integrativi è assicurata attraverso:
o per utenti autosufficienti: Trasferimenti Enti – risorse proprie degli enti locali;
o per gli utenti CSM e/o SDP la remunerazione è garantita dall’AUSL con le stesse modalità previste al successivo art 15.
La Committenza potrà nel corso del presente contratto affidare ulteriori prestazioni/progetti aggiuntivi.
ART. 7 - PROGETTI PARTICOLARI REALIZZATI DAL GESTORE PUBBLICO
Il solo gestore pubblico, ASP, continuerà a garantire le seguenti attività:
Progetto riabilitazione cognitiva , effettuato solo dagli operatori formati dell’ASP che svolgono l’attività sull’intero territorio del distretto, nel quale opera un coordinatore per sei ore settimanali.
Eventuali altri progetti richiesti dalla Committenza, da concordare con il soggetto gestore.
ART. 8 - REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Il soggetto gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità del servizio così come sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali in materia di accreditamento;
- dal nuovo programma di adeguamento gestionale, parte integrante del presente contratto;
- dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.
Il soggetto gestore si impegna a mantenere aggiornata la propria Carta dei Servizi. Nella
Carta dei Servizi saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e doveri degli utenti. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.
Alla Carta dei Servizi sarà allegato il Regolamento del servizio che sarà utilizzato dal soggetto gestore come ulteriore strumento di informazione agli utenti.
Il soggetto gestore si impegna ad utilizzare correttamente i protocolli, le procedure/istruzioni operative del servizio di assistenza domiciliare, a formalizzarle in forma scritta e a farle conoscere a tutti gli operatori del servizio. Nello specifico dovranno essere formalizzate e conosciute le procedure relative a:
- Caratteristiche, finalità, organizzazione del servizio di assistenza domiciliare (modello organizzativo -ammissione e dimissione);
- Procedure per la definizione dei carichi di lavoro con l’individuazione dei tempi per il lavoro diretto presso il domicilio, per il lavoro di preparazione e per il lavoro di coordinamento;
- Rispetto dei tempi massimi per la presa in carico in caso di dimissione da struttura;
- Alzate;
- Bagno di pulizia;
- Procedure per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, il controllo delle infezioni, l’identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
- Accompagnamenti, trasporti, segretariato sociale;
- Interventi sull’ambiente di vita/alloggio;
- Addestramento assistenti familiari e familiari;
- Miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da
demenza;
- Idonee azioni per limitare l’impatto dell’ emergenze climatiche
ART. 9 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI
L'ammissione al servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa verrà effettuata dai competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, che provvederanno anche alla definizione del Progetto di vita e di cura.
Il soggetto gestore, riceverà anche una comunicazione da parte dell’Ufficio di Piano in merito alla non autosufficienza dell’ utente beneficiario del servizio a seguito della valutazione di competenza dell’UVM.
Se per motivi d’urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro 10 giorni dall’ammissione. L’esito della valutazione avrà effetto a decorrere dalla data della richiesta.
Al momento dell’accesso al servizio, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la definizione del PAI, con le modalità previste dalla DGR 514/09 allegato D1 e D2, definirà la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari.
ART.10 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
I soggetti gestori erogano un servizio, in base al programma assistenziale individualizzato o programma educativo individualizzato elaborato dai servizi territoriali competenti, garantendo diverse tipologie di prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline differenti. Assicurano, ove possibile, piena integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza dei Dipartimenti Territoriali dell’Azienda USL/Distretto di Vignola.
I Dipartimenti Territoriali dell’Azienda USL/Distretto di Vignola, nel corso di valenza del presente contratto di servizio, di concerto con i soggetti gestori, definiranno le procedure
e le modalità d’intervento da utilizzare per gli utenti del servizio interessati da PAI che prevedano azioni di preparazione, controllo, aiuto alla somministrazione e somministrazione farmaci.
ART. 11 - INCOMPATIBILITA’
Il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi socio sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.
Il soggetto gestore nella fase transitoria, si impegna a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d’anno dovesse intervenire, l’elenco nominativo, mensilmente aggiornato e/o integrato, del proprio personale e dei propri collaboratori. Ai fini del presente articolo i soggetti committenti si riservano, inoltre, la facoltà e il soggetto gestore contraente accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale.
L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell’esecuzione del contratto.
ART. 12 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:
- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del FRNA;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e/o parziale) dagli enti locali per gli assistiti in condizioni economiche
disagiate;
- Il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del bilancio dell' AUSL (FSR).
I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto gestore su richiesta dell’AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto gestore dai committenti e non previste nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente ovvero nello specifico:
- Utenti autosufficienti: trasferimenti enti - risorse proprie degli enti locali;
- Prestazione sanitarie: imputazione dei costi alla singola Unità Operativa di Dipartimento territoriale richiedente;
- Progetti realizzati dal gestore pubblico e diverso modello organizzativo: trasferimenti enti risorse - proprie degli enti locali.
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione, approvata dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base del costo di riferimento regionale del servizio accreditato.
La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal soggetto istituzionale competente, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con gli stessi soggetti.
Il tempo di trasferimento degli operatori a domicilio viene remunerato considerando il numero totale delle ore dedicate ai trasferimenti, l’importo individuato dalla Regione per questo tipo di attività, rapportato al costo di riferimento del servizio locale. Si ritiene tuttavia di fondamentale importanza richiedere ai soggetti gestori di mettere in atto, dopo una attenta analisi del servizio, ogni possibile soluzione volta a rendere più efficiente possibile l’organizzazione dei trasferimenti.
Il costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota del FRNA, la quota a carico
dei Comuni e, all’interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti, nel periodo di validità dell’accreditamento transitorio, potranno modificarsi con il variare degli elementi di flessibilità anche in relazione alle modifiche gestionali previste dal nuovo piano di adeguamento.
ART. 14 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE
I committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale e di quelli riportati nel programma di adeguamento che possono determinare la riduzione e/o l’aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione in corso di validità del presente contratto. I committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazione, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita.
ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
L’importo della tariffa oraria è calcolata dall’Unione, soggetto istituzionale competente, sulla base del costo di riferimento del servizio di assistenza domiciliare accreditato. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA e IRAP se prevista.
La tariffa prevista per il Servizio di Assistenza Domiciliare è la seguente:
Servizio di Assistenza Domiciliare | CONTRATTO dal 01/01/2014 al 28/02/2014 | |||||
Totale servizio | costo | del | Quota FRNA | Quota locale/utente | ente | |
Anziani non autosufficienti, disabili, Adulti equiparabili agli anziani | € 27,50 | € | 17,50 | € 10,00 | ||
Anziani autosufficienti: consegna pasti | non | € 4,00 | € | 4,00 | Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1 | |
Trasferimenti: assistenziale | socio | € 21,66 | € | 13,78 | € 7,88 | |
Intervento assistenziale operatori | di | socio due | € 52,25 | € | 33,25 | € 19,00 |
Servizio di Assistenza Domiciliare | CONTRATTO dal 01/03/2014 al 31/12/2014 | |||||
Totale servizio | costo | del | Quota FRNA | Quota locale/utente | ente | |
Anziani non autosufficienti, disabili, Adulti equiparabili agli anziani | € 27,70 | € | 17,70 | € 10,00 | ||
Anziani autosufficienti: consegna pasti | non | € 4,00 | € | 4,00 | Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1 | |
Trasferimenti: assistenziale | socio | € 21,66 | € | 13,78 | € 7,88 | |
Intervento assistenziale operatori | di | socio due | € 52,63 | € | 33,63 | € 19,00 |
Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal PAI, venga assicurato all’utente un intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento regionale a carico dell’utente e/o dei Comuni, è aumentata del 90%.
Servizio di assistenza domiciliare | Totale costo del servizio | Quota comune /utente |
Anziani/Adulti autosufficienti | € 26,06 | € 26,06 |
Anziani/Adulti autosufficienti Consegna pasti | € 4,00 | Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1 |
Per gli interventi integrati con i servizi sanitari del CSM e del SDP distrettuali si mantiene la modalità organizzativa in atto. Rispetto alla precedente divisione, le tariffe si allineano al costo dell’assistenza socio assistenziale:
Il progetto di riabilitazione cognitiva sarà remunerato con le modalità individuate per gli anziani non autosufficienti, integrato dai costi effettivamente sostenuti per le attività progettuali specifiche.
L’Unione, soggetto committente che ha la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare all’ ASP le tariffe dovute, con le seguenti modalità:
- fatturazione mensile delle ore di attività svolta, suddivise in base alle diverse tipologie di utenti, tipologia di prestazioni e progetti: riqualifica assistenti familiari, dimissioni protette, riabilitazione cognitiva, emergenze climatiche,
- la committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà, nel caso in cui le verifiche diano esito positivo, al pagamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura anche tramite PEC.
- l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese che si assumono l’impegno economico per la copertura delle quote enti locali/utenti di competenza e liquidano ai soggetti gestori l’importo dovuto, detratto della quota utenti.
In caso di aumento dell’attività così come previsto nel presente contratto, la committenza si riserva la facoltà di richiedere l’estensione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 57 comma 5, del D.lgs. 163/2006.
ART. 16 - RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI
Se nel corso della durata del presente contratto venissero erogate direttamente dai soggetti gestori delle prestazioni sanitarie, l’AUSL rimborserà i soggetti gestori sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e successiva integrazione, comprensive di IRAP).
ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione (rette) a carico degli utenti viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo omogenee in ambito distrettuale definite dal Comitato di Distretto.
L’Unione, nel ruolo di committenza, provvederà, nel corso del presente contratto, a determinare le rette di competenza dell’utente e a comunicarlo, in forma scritta, ai soggetti gestori che si occuperanno della riscossione delle stesse.
Le quote a carico degli utenti, saranno applicate solo dopo avere informato adeguatamente gli stessi utenti e, in caso di revisione, queste non potranno essere applicate retroattivamente.
Qualora il servizio sociale competente determini l’esonero totale o parziale del pagamento della quota di contribuzione da parte di un utente, sarà lo stesso servizio sociale a comunicare tempestivamente ai soggetti gestori l’assunzione del corrispondente onere a proprio carico.
I soggetti gestori hanno l’obbligo di rilasciare, indicativamente entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, la attestazione, sulla base dell’effettivo pagamento da parte degli utenti delle spese per l’assistenza specifica sostenute dagli stessi, secondo le modalità previste dalla DGR 2110/2009.
ART. 18 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli
utenti.
Le modalità di riscossione delle rette dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi e modalità:
- la retta a carico degli utenti è oraria e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la retta è onnicomprensiva;
- le quote a carico degli utenti, degli Enti Locali/utenti, la quota a carico del FRNA e le quote a carico dell’AUSL, sono riconosciute dal primo giorno di utilizzo nel servizio, sino al giorno di dimissione dallo stesso;
- eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso della validità del presente contratto, saranno recuperate dall’utente o restituite a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.
Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetti gestori provvederà ad attivare le forme di riscossione più comuni.
L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il soggetto gestore, tempestivamente, invierà all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. All’utente moroso verrà proposto un piano di rientro del debito da sottoscrivere. La stessa comunicazione viene inviata per conoscenza all’ Ufficio di Piano .
Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
All’utente moroso il soggetto gestore addebiterà il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.
ART. 19 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Le prestazioni socio - sanitarie erogate in regime di accreditamento non sono da ritenersi soggette all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in base alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
ART. 20 - INTERESSI DI MORA
I pagamenti dell’Unione, soggetto Committente, al soggetto gestore ASP, devono essere effettuati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura anche tramite PEC nel caso in cui le verifiche diano esito positivo .
In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:
- per i primi 60 giorni, al tasso di cui all'art.30 D.M. n. 145/00;
- trascorso tale termine (60 giorni), ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari alL’ EURIBOR 3 MESI, vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati, più un punto percentuale .
ART. 21 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotto o sospeso se non per gravissime cause di forza maggiore.
In caso di interruzione o sospensione del servizio, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest’ultimo dovranno apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei committenti, per esigenze di pubblico interesse, i committenti s'impegnano a darne
congruo preavviso, al soggetto gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
ART. 22 - RISORSE UMANE
Il personale, impegnato nella realizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare deve essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA E DB) ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche del servizio, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo possibile, sotto il profilo professionale.
In caso di modifica del fabbisogno territoriale, con richiesta in aumento o in diminuzione del servizio da parte dei cittadini, i soggetti gestori rivedranno l’organizzazione del servizio prevedendo anche la possibilità di riduzione o aumento del personale assistenziale e/o educativo.
I soggetti gestori si impegnano a garantire:
- la formazione e l’aggiornamento degli operatori finalizzato allo sviluppo delle competenze e dell’integrazione professionale tra i diversi ruoli, presenti all’interno del servizio, nella misura minima di 15 ore annuali individuali
- la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale e del materiale di consumo necessario per le attività a domicilio;
- adeguate coperture assicurative;
- il rispetto dei contratti di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità;
- la predisposizione di modalità per aggiornare e far conoscere al personale il documento di valutazione dei rischi (previsto dal D.Lgs 81/2008);
- la disponibilità dei mezzi di trasporto idonei ed in numero e tipologia adeguati alle caratteristiche del territorio, per permettere il raggiungimento del luogo di vita dell’utente da parte degli operatori.
ART. 23 - RISORSE PATRIMONIALI
Per disciplinare la modalità di utilizzo della sede dell’Assistenza Domiciliare, l’ ente proprietario e il soggetto gestore ASP, hanno sottoscritto appositi accordi.
Il soggetto gestore potrà sub concedere a terzi il godimento o l’uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati ai gestori da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.
La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, gli Enti proprietari e prestatori di lavoro – a causa dell’attività espletata dal soggetto gestore spetta al gestore medesimo. Nel caso di cui al comma 2, i terzi saranno tenuti anch’essi ad analoga copertura assicurativa.
Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, gli enti proprietari e il soggetto gestore potranno sottoscrive un apposito contratto di regolamentazione.
Il soggetto gestore ha l’obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all’ Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si erano trovati nell’atto di consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.
ART. 24 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio, integrato con l'attività
dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale e teso a verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di Accreditamento, verrà effettuato dai committenti secondo le seguenti modalità:
- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore e /o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile gestionale da parte del soggetto istituzionalmente competente ;
- richiesta dei committenti al gestore di relazionare su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento.
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l’accesso, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso. La funzione di monitoraggio, vigilanza e controllo sarà svolta con un approccio di promozione e collaborazione al fine di stimolare il miglioramento della qualità del servizio.
ART. 25 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. SANZIONI
La sospensione o caducazione dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.
Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i Committenti dovranno darne diffida scritta ai soggetti gestori contestando l’addebito.
La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta
Elettronica Certificata (PEC) dovrà contenere l’esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l’adempimento.
Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all’adempimento.
Nel caso che le inadempienze del soggetto gestore pregiudichi la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevedrà una esecuzione immediata degli adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l’adozione di misure cautelative.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
- € 3.000,00 (tremila/00 euro) per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- € 3.000,00 (tremila/00 euro) per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del soggetto gestore;
- € 1.000,00 (mille/00 euro) per qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità del servizio o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell’attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo il mero errore materiale;
- inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
- mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche della casistica in carico al servizio;
- non adempimenti o ritardi superiori ai 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
- mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.
In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la Committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:
- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dei soggetti gestori;
- interruzione non motivata del servizio.
ART. 26 - MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/90. L'indennizzo a favore del soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a
disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell’andamento della domanda.
A norma dell’articolo 1373 cod.civ. il committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi :
- in caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora contesti per almeno tre volte consecutive l’inosservanza agli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In simili casi il soggetto gestore non hanno diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico dei soggetti gestori eventuali maggiori oneri che i Committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.
Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 2 - 3, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula ai soggetti gestori una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di
accreditamento.
Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell’atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del programma di adeguamento gestionale.
ART. 27 - FLUSSI INFORMATIVI
Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
Il soggetto gestore, inoltre, assicura il necessario flusso informativo con i Committenti. A titolo esemplificativo si indicano le principali tipologie di dati: ore di assistenza divise per attività con imputazione in percentuale su tipologia di utenti suddivisi per comune di
residenza.
Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dai soggetti gestori salvo errore materiale, varrà quanto indicato all’art. 25. Alla terza verifica negativa, verrà attivato il Soggetto Istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento per la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
ART. 28 - ELEZIONE DEL FORO
Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.
ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il soggetto gestore s’impegna al rispetto del D.Lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le loro attività istituzionali.
I Committenti ed il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto di servizio redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell’art.7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell’imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dei soggetti gestori. Le parti danno atto che l’ASP (soggetto pubblico) è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis del DPR 642/72.
ART. 31 - NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Letto, approvato e sottoscritto LA COMMITTENZA
Per l’Unione Terre di Castelli Per l’AUSL – Distretto di Vignola
per il Comune di Montese
IL SOGGETTO GESTORE Per l’A.S.P.