Contract
Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano le precedenti e possono essere esse stesse oggetto di una nuova edizione.
Articolo 1 - Applicazione - Definizioni
1.1. Tutte le vendite di Prodotti eseguite da ACOME (di seguito denominata "il Venditore") sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dal "Contratto di Vendita" di seguito definito Le disposizioni contenute nelle Presenti sono modificabili e opponibili al Venditore solo in presenza di accordo scritto e firmato dal Venditore (di seguito denominate : le "Condizioni Particolari"), comprendente il testo esatto delle clausole modificate in riferimento alle Presenti che rimangono applicabili in tutte le altre disposizioni. Il Contratto di Vendita è costituito dai seguenti elementi:
- le Condizioni Particolari,
- le presenti Condizioni Generali di Vendita,
- le specifiche tecniche indicanti in dettaglio l’oggetto del Contratto di Vendita,
- l'offerta e l’avviso di ricezione dell’ordine del Venditore,
- le prescrizioni tecniche e amministrative, i regolamenti, le norme, i D.T.U. e avvisi tecnici eventualmente applicabili.
In caso di discrepanza o di contraddizione tra gli elementi del Contratto di Vendita, l’ordine di priorità è quello indicato nella lista precedente.
1.2. Fatte salve le Condizioni Particolari, soprattutto per quanto riguarda l’esportazione, il Contratto di Vendita è valido a partire dalla firma da parte dell’Acquirente e del Venditore e/o dell’avviso di ricezione dell’ordine scritto dal Venditore che comporta l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita con l’esclusione di qualsiasi condizione particolare o generale proveniente dall’Acquirente in qualunque forma sia essa formulata.
Articolo 2 - Offerta
2.1. Le indicazioni contenute in cataloghi, specifiche e listini, documenti tecnici e commerciali del Venditore sono fornite solo a titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo offerte formali la cui accettazione è definitivamente vincolante per il Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di ritirare, senza alcun preavviso, un Prodotto dai documenti tariffari o pubblicitari precitati. Allo stesso modo, la miglioria dei Prodotti da parte del Venditore nell’ambito del suo progresso tecnologico o delle normative applicabili non è oggetto di alcuna notifica preliminare anche qualora essa comporti delle variazioni alle caratteristiche tecniche dei suddetti Prodotti.
2.2. Fatte salve tutte le disposizioni legali di ordine pubblico, il Venditore non contrae per i suoi Prodotti, alcun obbligo di risultato e i suoi obblighi si limitano alla vendita e alla consegna di Prodotti conformi alle descrizioni, caratteristiche e specifiche che compaiono nel Contratto di Vendita.
2.3. Il Venditore è vincolato dagli impegni dei suoi rappresentanti o dipendenti solo se oggetto di conferma scritta e firmata, eseguita da una persona debitamente abilitata a questo scopo.
2.4. Le offerte rimangono valide solo nel limite del termine di opzione, che è di 15 giorni salvo accordo contrario. Le offerte supplementari di Prodotti sono oggetto di un’offerta separata.
Articolo 3 - Altre Precisazioni sulla Formazione del Contratto di Vendita
3.1. In mancanza di avviso di ricezione espresso del Venditore in base a quanto previsto all’articolo 1.2., l’accettazione dell’ordine può risultare anche dalla spedizione dei Prodotti.
3.2. Per essere accettato, il primo Contratto di Xxxxxxx con qualsiasi nuovo Acquirente dovrà indicare i suoi riferimenti bancari.
3.3. Qualsiasi richiesta di modifica delle specifiche del Contratto di Vendita, eseguita dall’Acquirente può essere presa in considerazione solo se fatta pervenire per iscritto al Venditore prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Vendita (messa in produzione o imballo per i Prodotti disponibili in stock).
Articolo 4 - Prezzi
4.1. Salvo in caso di Condizioni Particolari derogatorie, i prezzi dei Prodotti si intendono in Euro IVA esclusa e franco fabbrica o magazzino del venditore (vendite in FRANCIA) o EX WORKS conformemente agli Incoterms edizione 2010 (C.C.I. - vendite internazionali).
4.2. I Prodotti sono venduti al prezzo stabilito nel Contratto di Vendita. Il prezzo è rivedibile in base alla variazione dei costi degli elementi costitutivi dei Prodotti alle condizioni indicate nell’offerta. I prezzi fatturati sono quelli in vigore al giorno della messa a disposizione dei Prodotti. Le variazioni dei costi degli elementi costitutivi o la modifica delle tariffe, delle condizioni generali di trasporto, o di dogana – per i Prodotti destinati all’esportazione -, non possono in alcun caso determinare l’annullamento del Contratto di Vendita.
Articolo 5 - Condizioni di consegna
5.1. Salvo disposizioni contrarie e conformemente all’articolo 4.1., i Prodotti sono consegnati franco fabbrica/ magazzino del Venditore o Ex Works; il carico, l’arresto e l’ancoraggio sono a carico dell’Acquirente. I rischi sono trasferiti all’Acquirente a partire da questa consegna sebbene la cessione di proprietà sia rinviata conformemente al seguente articolo 14. Le merci viaggiano pertanto sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente che eventualmente può fare ricorso contro il Trasportatore.
5.2. Salvo accordo contrario delle Condizioni Particolari di Vendita, l'Acquirente si occupa del trasporto e dell’assicurazione dei Prodotti a partire dalla data della loro consegna. L'eventuale intervento del Venditore, su richiesta eccezionale dell’Acquirente, per la determinazione o l’esecuzione del trasporto, e/o per l’assicurazione dei Prodotti, avviene a nome e per conto dell’Acquirente senza in alcun caso conferire al Venditore la qualità né la responsabilità di addetto ai trasporti o di Trasportatore. Se, con l’accordo del Venditore, la spedizione viene ritardata per volontà dell’Acquirente, i Prodotti sono immagazzinati e movimentati a spese e a rischio dell’Acquirente senza alcuna responsabilità per il Venditore. Queste disposizioni non modificano in alcun modo gli obblighi di pagamento dei Prodotti e non costituiscono una novazione del Contratto di Vendita.
5.3. In deroga all’articolo 5.1. che prevede la consegna franco fabbrica o Ex Works, in tutti i casi in cui il Venditore debba assicurare l’organizzazione del trasporto in base all’Incoterm scelto, le spedizioni saranno effettuate a piacimento del Venditore con qualsiasi mezzo di trasporto, al prezzo più basso. In questo stesso caso, se l’Acquirente impone il suo Trasportatore o condizioni di trasporto particolari, il Venditore gli fatturerà il supplemento delle spese di trasporto che in seguito a ciò dovrà sostenere.
5.4. L'Acquirente o il suo rappresentante libereranno dall’obbligo il Trasportatore solo dopo essersi assicurati che i Prodotti sono completi e integri. Come previsto all’articolo 5.1., in caso di guasti o di mancanze, sarà tenuto ad espletare le formalità legali previste all’articolo
L. 133-3 del Codice di Commercio o, se si tratta di un trasporto internazionale, a conformarsi agli accordi internazionali vigenti.
Articolo 6 - Termini di consegna
6.1. I termini di consegna indicati dal Venditore si intendono validi dalla data di avviso di ricezione dell’ordine. Tali termini sono puramente indicativi e il loro superamento non comporta né annullamento del Contratto di Xxxxxxx né indennizzo, salvo sia dimostrata una grave inadempienza da parte del Venditore. Se, in deroga a quanto precede, il Venditore ha accettato delle penalità di mora, queste saranno inapplicabili in caso di superamento dei termini dovuti alla mancata esecuzione degli obblighi da parte dell’Acquirente (ad esempio, informazioni o documenti non forniti in tempo utile, inadempimento contrattuale, in particolare mancato rispetto da parte dell’Acquirente dei termini di pagamento relativi a consegne anteriori o in corso) o nel caso in cui questo superamento non provochi alcun danno reale per l’Acquirente.
6.2. La guerra, gli scioperi totali o parziali o l’interruzione del lavoro, le epidemie, l’interruzione totale o parziale dei trasporti, la penuria di materie prime, la manomissione delle macchine o delle attrezzature, gli impedimenti risultanti dalle disposizioni delle autorità competenti in materia di importazione, di cambio o di normative economiche interne, gli incidenti di qualsiasi natura che comportino la disoccupazione dell’integralità o di una parte degli stabilimenti e, in maniera generale, tutti i casi fortuiti o di forza maggiore autorizzano di pieno diritto la sospensione del Contratto di Vendita in corso o la sua esecuzione tardiva, senza indennizzi né risarcimenti.
Articolo 7 - Condizioni di Pagamento
7.1. Prima dell’apertura di un conto nei registri del Venditore, il pagamento deve essere eseguito in contanti. Dopo l’apertura di un conto, salvo accordo contrario delle Condizioni particolari di vendita, i Prodotti devono essere pagati entro 30 giorni dalla data della fattura. Il Venditore si riserva il diritto di chiedere, anche dopo la firma del Contratto di Vendita, il pagamento in contanti o qualsiasi garanzia giudichi xxxxxxxxxxxxxx.Xx caso di pagamento anticipato che pervenga al Venditore al più tardi 20 giorni prima della data di scadenza, uno sconto uguale al tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) in vigore a 3 mesi più un punto può essere accordato proporzionalmente al numero di giorni rimasti prima della scadenza prevista. In caso di modifica che riguardi la composizione e/o la definizione del tasso EURIBOR, allo stesso modo che in caso di scomparsa dell'EURIBOR e di sostituzione con un indice della stessa natura o equivalente, oltre che in caso di modifica che interessi l’organismo che lo pubblica o le modalità di pubblicazione, l’indice derivante da questa modifica o sostituzione verrà applicato di pieno diritto e gli interessi del credito saranno calcolati in base a questo nuovo indice.
7.2. Le fatture del Venditore devono essere pagate al domicilio del Venditore (ACOME, Servizi commerciali e finanziari - 00 xxx xx Xxxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX).
7.3. Se il pagamento avviene tramite lettre de change relevé o billet à ordre relevé, questi ultimi devono essere restituiti debitamente accettati dall’Acquirente entro il termine massimo di 10 giorni.Indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato, le spese di realizzazione sono a carico dell’Acquirente.
7.4. Il pagamento di qualsiasi somma esigibile è eseguito netto da ritenute, detrazioni, oneri o commissioni. In particolare, qualsiasi contestazione relativa ai Prodotti sarà oggetto di un trattamento specifico tra l’Acquirente e il Venditore. In nessun caso l’Acquirente è autorizzato a posticipare o a sospendere unilateralmente i pagamenti, né ad eseguire ritenute o compensazioni su altre fatture.
7.5. In mancanza di pagamento di una fattura alla sua data di scadenza, un’indennità forfettaria di 40 € sarà automaticamente dovuta per i costi di recupero. Se tuttavia questi costi eccedono l’importo forfettario di 40 €, il Venditore potrà, su presentazione di un giustificativo, chiedere un’indennità superiore. Qualsiasi fattura o effetto commerciale insoluto alla sua scadenza determina, inoltre, di pieno diritto delle penalità di mora a contare dal superamento della data a partire dalla quale i pagamenti sono dovuti. Il tasso di interesse delle penalità di mora è uguale al tasso di interesse di rifinanziamento della Banca Centrale Europea in vigore al giorno dell’esigibilità del pagamento maggiorato di 10 punti. Le penalità di mora sono esigibili senza l’invio di un sollecito.
Fatta salva l’applicazione del seguente articolo 14, il mancato pagamento da parte dell’Acquirente di una fattura alla sua scadenza rende immediatamente esigibile il pagamento delle altre fatture non scadute. Il Venditore ha inoltre, in questo caso, la facoltà di sospendere o annullare l’esecuzione del Contratto di Vendita in corso e di esigere il pagamento in contanti prima di qualsiasi altra nuova consegna di Prodotti, indipendentemente dalle condizioni anteriormente convenute per questi Prodotti.
Articolo 8 - Imballo e Confezionamento
In mancanza di indicazioni specifiche a questo proposito nel Contratto di Vendita, gli eventuali imballo e confezionamento saranno conformi allo standard in uso negli stabilimenti del Venditore.
In assenza di impegni precisi da parte sua su questo punto nel Contratto di Vendita, il Venditore non incorre in alcuna responsabilità per il fatto che i Prodotti non sono stati imballati. In caso di consegna su bobina, sarà fatturato all’Acquirente insieme ai cavi:
- O un deposito che presenti il carattere di un deposito di garanzia (in base alle tariffe in vigore). In caso di restituzione delle bobine franco di porto e in buono stato entro tre anni a partire dal primo giorno del mese che segue quello della messa a disposizione, il deposito è rimborsato all’Acquirente a cui viene fatturata una locazione dal 4° al 36° mese. Qualora la bobina non fosse restituita in buono stato, saranno fatturate le eventuali spese di riparazione. Tutte le bobine non restituite entro il termine di tre anni indicato sopra diventeranno, alla scadenza di questo periodo, di proprietà dell’Acquirente e l’importo del deposito rappresenterà il prezzo di vendita della bobina.
- O un indennizzo fisso di immobilizzazione corrispondente a 1/4 del valore della bobina. In questo caso verrà effettuato un pareggio annuo tra gli invii e le restituzioni di xxxxxx. A seconda che sia positivo o negativo, sull’anno seguente verrà riportato un avere o un debito.
Articolo 9 - Ricevimento
9.1. I prodotti messi a disposizione franco fabbrica o Ex-Works possono esser oggetto di un ricevimento in contraddittorio tra l’Acquirente e il Venditore su richiesta espressa dell’Acquirente. Le spese corrispondenti e in particolare gli onorari a vacazione e le spese relative al verbale sono a carico dell’Acquirente. I verificatori e qualsiasi organismo esterno di controllo sono responsabili nei confronti del Venditore degli eventuali danni da essi causati.
9.2. In mancanza di ciò, il ricevimento dei Prodotti è considerato come effettuato al momento della consegna dei Prodotti al primo Trasportatore per carico, ancoraggio e trasporto.
9.3. In ogni caso e fatti salvi gli articoli 9.1. e 9.2., l'utilizzo dei Prodotti da parte dell’Acquirente equivale di fatto a un ricevimento.
9.4. Le quantità fatturate sono quelle realmente consegnate, salvo eventuale tolleranza d’uso del 3% in valore assoluto.
9.5. Il ricevimento precedentemente definito annulla qualsiasi reclamo da parte dell’Acquirente per vizi apparenti o non conformità rispetto al Contratto di Vendita.
Articolo 10 - Consegna del Trasportatore all’Acquirente
10.1. Come indicato al precedente articolo 5.4., in caso di avarie o di mancanze, spetta unicamente all’Acquirente espletare le formalità legali previste all’articolo L.133.3 del Codice di Commercio o, se si tratta di un trasporto internazionale, conformarsi agli accordi internazionali vigenti.
10.2. In deroga alle modalità di consegna previste agli articoli 4 e 5, se la modalità di consegna concordata nelle Condizioni Particolari prevede che il trasferimento dei rischi abbia luogo al momento della consegna dei Prodotti da parte del Trasportatore all’Acquirente, qualsiasi riserva relativa ad una non conformità dei Prodotti alle specifiche, a difetti apparenti, avarie o mancanze, dovrà essere formalmente notificata congiuntamente al Venditore e al Trasportatore entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di consegna constatata mediante ricevuta o bolla di consegna al Trasportatore, conformemente al precedente articolo 5.4. In mancanza, la consegna da parte del Trasportatore annulla qualsiasi reclamo contro il Venditore negli stessi termini di quelli enunciati nel precedente articolo 9.5.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - VERSIONE Luglio 2013 - Pagina 1/2
ACOME 00, xxx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx - T. + (33) .1 42 79 14 00 - F. + (33) .1 42 79 15 00
ACOME Société Coopérative et Participative, Société anonyme coopérative de production à capital variable R.C.S. Paris B 562 123 513 - Siret 000 000 000 00000
Articolo 11 - Varie
11.1. Riserve
In caso di riserve al ricevimento in base all’articolo 9 o alla consegna da parte del Trasportatore in base all’articolo 10.2 (da formularsi entro i termini richiesti), spetta all’Acquirente fornire giustificazioni in merito all’esistenza di vizi o anomalie eventualmente rilevati. Egli lascia il Venditore libero di constatare i vizi e di porvi rimedio e si astiene dall’intervenire o dal fare intervenire un terzo a questo scopo.
11.2. Stoccaggio dopo la consegna all’Acquirente
- I cavi sono conservati secondo le regole d’arte, le istruzioni del venditore qualora esistano, e in particolare al riparo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dal freddo.
- È compito dell’Acquirente assicurarsi che i suoi locali siano adatti allo stoccaggio dei Prodotti e che i pavimenti siano puliti, senza parti metalliche, pannelli o pezzi di legno, pietre, ecc. e tutti gli oggetti che potrebbero danneggiare i Prodotti.
Articolo 12 - Garanzia
12.1. Informazioni generali
Salvo accordo contrario, i Prodotti sono fabbricati conformemente alle norme in vigore, se esistenti, e alle tolleranze d’uso di qualità corrente. Salvo accordo espresso e speciale, il Venditore garantisce l’idoneità del Prodotto solo all’uso per il quale è stato progettato e non a un uso diverso o speciale a cui l’Acquirente potrebbe destinarlo. Conformemente al precedente articolo 2.2., il Venditore non ha alcun obbligo di risultato. Queste esclusioni fanno riferimento in particolare al caso di incorporazione dei Prodotti da parte dell’Acquirente in gruppi o sistemi consegnati a terzi.
12.2. Ambiti di applicazione
Nell’ambito dei precedenti articoli 9, 10 e 11, l'Acquirente ha già verificato gli eventuali difetti apparenti (quali, ma non solo : quantità, dimensioni, peso, qualità) e la conformità alle specifiche contrattuali dei Prodotti. Tali difetti o anomalie sono esclusi dalla garanzia oggetto del presente articolo 12.
12.3. Definizione
I difetti non apparenti di materiali e di fabbricazione suscettibili di compromettere il normale utilizzo dei Prodotti e che rientrino nel quadro della presente garanzia sono garantiti per un periodo di 12 mesi dalla data della messa in servizio dei Prodotti, e non oltre 16 mesi dalla data di consegna precedentemente definita agli articoli 4 e 5.
12.4. Realizzazione
Dal momento del riscontro di un’anomalia, l’Acquirente è tenuto ad adottare tutte le opportune misure conservative. Durante il periodo di garanzia, tutti i reclami devono essere imperativamente formulati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre un mese dalla scoperta dei difetti o dei vizi e contenere tutte le informazioni che permettano di determinare la natura del difetto e facilitare l’intervento del Venditore. Il Venditore non accetta alcuna restituzione di Prodotti senza il suo previo consenso scritto.
12.5. Contenuto
Il Venditore è in ogni caso tenuto solo alla pura e semplice sostituzione in base alla tariffa di trasporto più bassa, dei Prodotti riconosciuti come difettosi nell’ambito di un esame eseguito in contraddittorio. I costi di trasporto dei pezzi contestati e le spese di trasferta e di soggiorno dei tecnici del Venditore sostenuti per eseguire la riparazione sul posto sono a carico dell’Acquirente. I pezzi difettosi sostituiti in garanzia rimangono di proprietà del Venditore.
L'intervento del Venditore sul luogo di utilizzo dei Prodotti è oggetto di un previo accordo tra le Parti, rimanendo inteso che non essendo né qualificato né autorizzato a questo scopo, il Venditore non si sostituisce in nessun caso ai diversi partecipanti all’atto di costruzione o al cantiere (installatori, operatori, consulenti, architetti, direttore dei lavori, committente, ecc.).
12.6. Limitazioni ed esclusioni
- La garanzia si limita alla sostituzione dei Prodotti nel limite massimo dell’importo totale del prezzo fatturato e non copre smarrimenti, danni, risarcimenti di qualsiasi natura e, in particolare, non copre danni indiretti e/o immateriali quali, senza che questo elenco sia limitativo, eventuali mancati guadagni o perdite di esercizio che l’Acquirente potrebbe subire.
- Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a normale usura del Prodotto, ad un’errata installazione o un errato impianto, ad un avviamento eseguito non a regola d’arte, non conforme a D.T.U., avvisi tecnici e prescrizioni vigenti o alle istruzioni del Venditore, ad un uso errato, ad un difetto di manutenzione o di stoccaggio, ad un deterioramento, ad un incidente causato da negligenza, difetti di manutenzione o di controllo, al malfunzionamento dei materiali connessi, ad un evento di forza maggiore o fortuito, ad un intervento unilaterale sui Prodotti senza il previo accordo scritto del Xxxxxxxxx o ancora ad un errore che risulti da dati inesatti forniti dall’Acquirente.
12.7. Altre disposizioni
Le riparazioni eseguite nel quadro della presente garanzia non comportano una proroga del termine originale della garanzia contrattuale accordata per i Prodotti in questione
La riparazione da parte del Venditore dei Prodotti usati, nel quadro di un Contratto specifico di prestazioni di servizio a questo riguardo, non è corredata da alcuna garanzia.
Per gli accessori o, in generale, per il materiale subappaltato dal Venditore, la garanzia è identica a quella fornita al Venditore dai suoi fornitori o subappaltatori. Gli interventi eseguiti al di fuori della garanzia sono oggetto di ordini o di prestazioni di servizi distinti e fatturati come tali.
Articolo 13 - Responsabilità
13.1. La responsabilità del Venditore, per qualsiasi causa compresa l'attuazione della sua garanzia prevista all'articolo 12, non può superare la somma dei pagamenti ricevuti a titolo del Contratto di Vendita entro il limite di 150.000 euro (centocinquantamila euro).
13.2. La responsabilità del Venditore non include smarrimenti o danni indiretti o immateriali quali mancato guadagno, perdita d'esercizio o di reddito, reclami da parte di terzi, ecc., senza che questo elenco sia limitativo.
13.3. Fatto salvo l'articolo 6, il Venditore non è responsabile della mancata esecuzione totale o parziale dei suoi obblighi se questa mancata esecuzione è dovuta ad una causa anche prevedibile, resistibile o sormontabile, sia propria o di altri, che gli renda l'esecuzione dei suoi obblighi più difficile e/o più onerosa anche qualora questa causa non abbia il carattere di forza maggiore. Una tale causa comprende in particolare, a titolo di esempio, i casi seguenti : la guerra civile, o straniera, l’insurrezione, la rivolta, gli atti di terrorismo, le catastrofi naturali, l’embargo, il blocco, qualsiasi misura presa dalle autorità francesi o straniere, l’interruzione degli approvvigionamenti del Venditore, i ritardi dovuti ai Trasportatori, gli scioperi, le serrate, l’occupazione di fabbriche, i tumulti sociali.
Articolo 14 - Riserva di Proprietà
14.1. La proprietà dei Prodotti venduti è trasferita dal momento del pagamento integrale del prezzo e dei suoi accessori da parte dell'Acquirente (IVA inclusa). Gli assegni, tratte o qualsiasi titolo che crei un obbligo di pagamento sono considerati come pagamenti solo a partire dal momento del loro incasso definitivo, poiché la clausola di riserva di proprietà conserva la sua piena validità fino a quel momento.
14.2. In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, la restituzione dei Prodotti potrà essere pretesa di pieno diritto e senza formalità preliminari. L'Acquirente si impegna, fino al pagamento completo del prezzo, a distinguere i Prodotti venduti e a far sì che restino perfettamente identificabili da parte del Venditore come relativi al Contratto di Vendita. In caso contrario, i Prodotti in possesso dell'Acquirente saranno considerati come non pagati qualora fossero identici nell'aspetto.
14.3. L'Acquirente si fa carico di tutti i rischi che i Prodotti potrebbero subire o causare dal momento della loro consegna franco fabbrica o Ex-WOrks e prende tutte le misure necessarie per tutelare il diritto di proprietà del Venditore. Egli si impegna, fin dalla conclusione del Contratto di Xxxxxxx, a sottoscrivere le polizze assicurative necessarie.
14.4. I pagamenti parziali eseguiti restano acquisiti a titolo di riparazione del danno causato dalla mancata esecuzione del Contratto di Vendita risultante in particolare dalla scomparsa o dal deterioramento dei Prodotti, fatto salvo il diritto per il Venditore di chiedere altri risarcimenti per la riparazione integrale del danno subito.
Articolo 15 - Proprietà Industriale Intellettuale e Clausola di Riservatezza
15.1. I progetti, gli studi, i calcoli, i documenti e le attrezzature, i dati, le specifiche, i capitolati, le informazioni comunicate dal Venditore all'Acquirente o venute a sua conoscenza all'atto della consultazione o dell'esecuzione del Contratto di Vendita e, più in generale, il know-how del Venditore rimangono di proprietà esclusiva del Venditore e dovranno pertanto essergli restituiti.
Tutti gli elementi summenzionati così come quelli consegnati dal Venditore all'Acquirente devono essere considerati come di natura riservata e non possono essere comunicati ad altre persone se non a quelle che abbiano la qualità per conoscerli, né possono essere riprodotti senza la previa autorizzazione scritta del Venditore, anche qualora sia stata fatturata una partecipazione alle spese del loro impianto. Inoltre, le parti si impegnano a non divulgare alcuna informazione riservata che, fornita dall'altra parte, possa arrivare occasionalmente a loro conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto di Xxxxxxx. Il Venditore si riserva il diritto di utilizzare liberamente tutte le informazioni che derivino dall'esecuzione del Contratto di Vendita, nell'ambito della sua attività.
L'Acquirente potrà utilizzare le conoscenze fornite dal Venditore solo per la realizzazione e/o l'esercizio dell'oggetto preciso del Contratto di Vendita. Salvo condizioni particolari (ad esempio, prestazione specifica debitamente retribuita e definita), nessuna deroga sarà ammessa al presente articolo 15.1. riguardante i summenzionati elementi di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti.
15.2. In generale, dal momento in cui una delle parti sia a conoscenza del fatto che l'esecuzione del Contratto di Xxxxxxx può compromettere il rispetto dei diritti di proprietà industriale di terzi, o dalla prima manifestazione proveniente da un terzo contro il Venditore o contro l'Acquirente, le parti si comunicheranno tutte le informazioni e tutti gli elementi suscettibili di compromettere questo diritto o questa contestazione.
Articolo 16 - Risoluzione
16.1. Fatto salvo il diritto del Venditore di riprendere possesso dei Prodotti in applicazione del precedente articolo 14, la vendita dei Prodotti può essere risolta o annullata di pieno diritto a sola discrezione del Venditore in caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente, alla data di esigibilità, dell’integralità o parte del prezzo fatturato e/o dell'IVA ad esso relativa.
16.2. Inoltre il Venditore o l'Acquirente può risolvere il Contratto di Vendita in caso di mancata esecuzione dell'altra parte dei suoi obblighi, o in caso di cessazione di pagamento dell'altra parte o, fatte salve tutte le disposizioni legali contrarie di ordine pubblico, in caso di amministrazione controllata, liquidazione giudiziaria o scioglimento amichevole dell'altra parte o in generale qualora quest'altra parte cessi la sua attività per qualsiasi ragione.
16.3. Nei casi esposti nei precedenti paragrafi 16.1. e 16.2., la risoluzione è immediatamente acquisita di pieno diritto mediante semplice notifica e senza necessità di inviare alcuna messa in mora o avviare alcun procedimento giudiziario o di altro tipo, dal momento dell'invio di un fax o di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e il Venditore ha il diritto di riprendere possesso dei Prodotti oggetto del Contratto di Vendita risolto, fatti salvi tutti i risarcimenti.
Articolo 17 - Cessione, Trasferimento
I diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto di Vendita non possono essere ceduti e/o trasferiti a terzi dall'Acquirente senza il previo consenso scritto del Venditore. Questa disposizione riguarda in particolare la proroga della garanzia su terzi dopo eventuale rivendita dei Prodotti da parte dell'Acquirente, sotto la sua propria responsabilità.
Articolo 18 - Notifiche
Qualsiasi notifica in base ai termini del Contratto di Vendita sarà eseguita per fax o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e sarà considerata eseguita dal momento della spedizione.
Articolo 19 - Legge applicabile – Competente Giurisdizione
19.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e qualsiasi Contratto di Vendita stipulato tra il Venditore e l'Acquirente sono regolati dalla legge francese.
19.2. Per quanto riguarda le vendite internazionali, il Venditore e l'Acquirente convengono di applicare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.
19.3. Salvo condizioni particolari derogatorie, qualsiasi controversia derivante dalla formazione, dall’interpretazione o dall’esecuzione del Contratto di Xxxxxxx sarà sottoposta, in mancanza di accordo amichevole, alla competenza esclusiva del Tribunale di Commercio di Parigi, anche in caso di appello in garanzia o di pluralità dei convenuti.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - VERSIONE Luglio 2013 - Pagina 2/2
ACOME 00, xxx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx - T. + (33) .1 42 79 14 00 - F. + (33) .1 42 79 15 00
ACOME Société Coopérative et Participative, Société anonyme coopérative de production à capital variable R.C.S. Paris B 562 123 513 - Siret 000 000 000 00000