REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO
(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29.05.1996) ART. 1 – PREMESSE E FINALITA’
Il servizio di trasporto alunni nella fascia di istruzione materna e dell’obbligo viene espletato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/81, così come modificata dalla L.R. 41/93, attraverso le specifiche figure professionali attinenti.
Il servizio suddetto mira alle seguenti finalità:
- garantire agli utenti, compresi fra i 3 e i 14 anni, una efficace strutturazione delle percorrenze in modo da diminuire i tempi di permanenza sugli scuolabus e da ovviare il più possibile ai disagi causati dalla particolare conformazione del territorio comunale, ricco di località sparse nella campagna e di frazioni abbastanza disagiate in quanto non servite da mezzi pubblici;
- consentire concretamente la realizzazione di interventi di sostegno della pratica didattica, sia programmati in prima persona dall’Amministrazione in collaborazione con le Scuole, sia organizzati dalle Scuole stesse, attraverso visite guidate o gite di istruzione;
- favorire la pratica di attività sportive, culturali e ricreative, sia in orario scolastico che extrascolastico, programmate con i competenti organismi scolastici e elaborate nell’ambito del Centro Comunale di Formazione ed Educazione Fisico/Sportiva;
- dare pratica attuazione ai programmi di attività di soggiorno marino, campi ecologici, campi solari, animazione cittadina, da effettuare nei mesi estivi, sia nell’ambito del territorio comunale ed intercomunale che oltre;
- ovviare, laddove sia totalmente assente qualsiasi servizio pubblico e i mezzi a disposizione dell’Amministrazione Comunale siano idoneamente omologati alle necessità di trasporto dei residenti iscritti alla Scuola Media Superiore sita nel territorio Comunale;
ART. 2 – FUNZIONAMENTO
Il funzionamento del servizio è predisposto dall’Assessorato alla P.I. mediante l’utilizzazione degli scuolabus di proprietà Comunale. Nel caso in cui i mezzi di proprietà Comunale non siano sufficienti all’espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale può ovviare a tale carenza attraverso convenzioni con Autolinee autorizzate.
In particolare si opererà per integrare sempre di più il servizio di trasporto di linea con quello scolastico, all’interno del territorio Comunale e con i Comuni di Empoli, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione e Montespertoli in modo da razionalizzare i costi, allargare l’utenza, favorire le zone a domanda “debole” ed ovviare alle problematiche scaturenti dalla collocazione delle popolazioni scolastiche residenti nelle zone “limite” dei confini fra i Comuni surricordati.
ART. 3 – PIANI ORGANIZZATIVI
I piani organizzativi saranno predisposti dal competente Ufficio Comunale (Ufficio Scuola) secondo i seguenti criteri:
a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in agglomerati abitativi di campagna;
b) stabilire zone di competenza territoriale gravitanti su ciascuna Scuola;
c) fissare i punti di fermata tenendo conto delle oggettive esigenze del servizio e dell’utenza, nel rispetto della vigente normativa relativa alla circolazione stradale e tenuto conto della sicurezza degli utenti;
d) regolare la frequenza delle fermate, fatte salve altre necessità legate alla sicurezza ed alla opportunità tecnica, sulla base dei seguenti criteri:
- residenza alla distanza di più di 300 mt. dalla più vicina fermata o dalla Scuola per gli iscritti alla Scuola Materna;
- residenza alla distanza di più di 500 mt. dalla più vicina fermata o dalla Scuola per gli iscritti alla Scuola Elementare;
- residenza alla distanza di più di 1000 mt. dalla più vicina fermata o dalla Scuola per gli iscritti alla Scuola Media;
e) stabilire gli orari di andata e ritorno, previo opportuni accordi con le Autorità Scolastiche territoriali, tenendo conto delle esigenze delle Scuole a tempo pieno o di orari pomeridiani derivanti dall’impostazione delle attività didattiche;
f) approvazione dei suddetti piani organizzativi da parte della Giunta Comunale.
ART. 4 – AREA DI UTENZA
Il servizio dei trasporti scolastici è diretto agli alunni residenti nel territorio Comunale e iscritti alle Scuole Materne e dell’Obbligo statali e non statali, purchè autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro, così come previsto dall’Art. 6 della
L.R. 19.6.81, n. 53, modificata dalla L.R. n. 41/93. L’area di utenza potrà comprendere anche alunni delle Scuole Medie Superiori site nel territorio Comunale, solo nel caso in cui siano residenti in zone prive di qualsiasi servizio pubblico di linea, qualora l’Amministrazione Comunale abbia a disposizione mezzi idoneamente omologati o provveda a stipulare convenzioni con Autolinee, di cui all’articolo 2.
ART. 5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico l’Ufficio Scuola predisporrà un modulo di domanda che dovrà essere compilato dai genitori che intendono far usufruire del servizio di trasporto ai propri figli. La firma in calce al modulo comporterà l’accettazione, da parte degli utenti, delle norme del presente Regolamento. L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Scuola, verificherà che il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento per poter usufruire del servizio.
ART. 6 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
Il servizio di accompagnamento degli alunni trasportati è previsto, ai sensi della legge 444/ 68, per gli alunni della Scuola Materna e viene espletato da personale comandato dall’Amministrazione Comunale, giusta le disposizioni dettate dalla Circolare Ministero P.I. n. 188 del 27/06/1987, attuativa del DPR 10/04/87, n. 209. Detto personale deve ottemperare alla sorveglianza dei bambini sugli scuolabus e curare le operazioni di salita e di discesa dei bambini stessi.
ART. 7 - RAPPORTI CON L’UTENZA
I bambini della Scuola Materna devono essere consegnati, alle fermate, dal personale addetto, a persone adulte autorizzate. In assenza di queste verranno riportati alla Scuola di appartenenza o all’Ufficio di Polizia Municipale, in attesa che il genitore, opportunamente avvertito, venga a riprendere il proprio figlio. Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più di tre volte, verrà sospeso il servizio di trasporto per l’utente in questione. Gli utenti sono tenuti a mantenere durante
il trasporto un comportamento corretto fra loro, verso gli autisti e gli automezzi. Gli autisti sono tenuti segnalare al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e l’eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.
Qualora detti comportamenti perdurino, si procederà alla sospensione del servizio e, per quanto attiene eventuali danni, il responsabile sarà tenuto al risarcimento previa quantificazione degli stessi.
ART. 8 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Gli autisti dipendenti dell’Amministrazione Comunale o delle Autolinee appaltatrici dei servizi di trasporto scolastico ed il personale preposto all’accompagnamento ed alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un rapporto educato e corretto fra di loro e nei confronti di tutti i trasportatori, ragazzi ed adulti. Il personale dipendente è tenuto ad avere la massima cura dell’automezzo e degli strumenti e delle attrezzature affidategli. Qualora pervengano all’Amministrazione Comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento del personale dipendente e con la diffida fino alla revoca dell’assegnazione per le ditte appaltatrici.
ART. 9 – ALTRE AREE DI UTENZA
Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto viene svolto con le medesime modalità praticate per gli altri alunni; nel caso di handicap fisici gravi, che richiedano particolari accorgimenti di carattere tecnico e\o omologazioni speciali, potranno essere attivati rapporti di collaborazione con il locale Distretto Socio\Sanitario.
L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi e autisti per organizzare i servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione e iniziative didattico\educative, a competizioni sportive, a soggiorni marini e montani.
ART. 10 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE
Il Consiglio Comunale fissa, per gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico, il contributo annuo a parziale rimborso del costo del servizio, da pagarsi in un’ unica soluzione prima dell’inizio del medesimo. Potranno essere esentati, ammessi alla rateizzazione o allo spostamento dal pagamento utenti appartenenti a famiglie in stato di grave difficolta’ economica (adeguatamente documentata), o assistiti dal locale Distretto Socio/Sanitario. Tale situazione dovra’ essere documentata da apposite comunicazioni del Servizio Sociale.
ART. 10 bis) – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il mancato pagamento della quota dovuta dai richiedenti il servizio comporterà la sospensione del medesimo fino ad avvenuta regolarizzazione.
ART. 11 - RIMBORSO TARIFFE PAGATE
Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione Comunale nel caso di cessazione volontaria dell’utente del servizio prima della fine dell’anno scolastico.
Nessun rimborso è dovuto inoltre nel caso di impossibilità di eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore.
ART. 12 - ASSICURAZIONE
L’Amministrazione Comunale è tenuta alla copertura assicurativa di tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori impegnati nel servizio.
ART. 13 - DEROGHE
Il Sindaco si riserva di esaminare eventuali richieste, motivate da particolari necessità, in deroga a quanto disposto dagli Artt. 3 e 4 del presente Regolamento. Le richieste di fruizione del servizio da parte di alunni iscritti alle scuole del territorio e residenti nei Comuni vicini, saranno esaminate dall’Ufficio Scuola e la proposta del medesimo, qualora risultino in zone raggiungibili senza costituire intralcio all’espletamento del servizio per i residenti, dovrà essere approvata del Sindaco.