Contract
Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione ed Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione
A.C. 4628
Dossier n° 633 - Schede di lettura 17 ottobre 2017
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 4628
Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016
Iniziativa: Governativa
Firma dell'Accordo: Sì
Numero di articoli: 4
Date:
presentazione: 29 agosto 2017
assegnazione: 27 settembre 2017
Commissione competente : III Affari esteri
Sede: referente
Pareri previsti: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Xxxxxxxx e VI Finanze
Oneri finanziari: Sì
Contenuto degli Accordi
Le due intese sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
In particolare, con l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, le Parti - come si osserva nella relazione introduttiva al provvedimento - intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi – qui per l'ipotesi in cui un cittadino di una delle due Parti sia consegnato da uno Stato terzo all'altra Parte contraente e debba transitare sul territorio del proprio Paese.
L'Accordo, sempre secondo la relazione introduttiva, costituisce un notevole progresso nelòle relazioni italo-macedoni in materia, giacché la facoltà di estradizione dei propri cittadini era sinora sempre stata rifiutata dalla Repubblica di Macedonia.
Con riferimento al contenuto, l'Accordo sull'estradizione si compone di quattro articoli
preceduti da un breve preambolo.
L'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale,
Accordo tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (del 13 dicembre
1957) firmato a
Skopje il 25
luglio 2016
seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.
In base all'articolo 2 l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.
L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.
L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto anch'esso a Skopje il 25 luglio 2016, questo rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
Nella relazione illustrativa al provvedimento in esame si sottolinea che l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponde alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo- macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
L'Accordo italo-macedone sull'assistenza giudiziaria in materia penale si compone di un breve preambolo e di sei articoli.
L'articolo 1, comma 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali - e ne indica (comma 2) gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
L'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione (comma 1). La norma prevede anche (comma 2) la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio (comma 3).
Con l'articolo 3, comma 1 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta (comma 2).
L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3)
Accordo tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (del 20 aprile
1959), firmato a
Skopje il 26
luglio 2016
l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
L'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo (comma 1) che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario (comma 3).
L'articolo 6, infine, contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, fatti a Skopje il 25 luglio 2016 (A.C. 4628), si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi. Il comma 1 individua, a decorrere dal 2017, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di estradizione, indicandoli nella cifra di euro 4.219 (oneri valutati) cui si aggiungono ulteriori euro 5.000 (oneri autorizzati) per un totale di euro 9.219 euro.
La relazione tecnica precisa che euro 4.219 sono da imputare alle spese di viaggio e missione per estradandi ed accompagnatori, mentre euro 5.000 sono correlati a spese per la traduzione di atti e documenti.
Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, questi – sempre a decorrere dal 2017 - sono valutati in 5.479 euro, cui si aggiungono ulteriori 4.900 euro (oneri autorizzati), per un totale di 10.379 euro.
Gli oneri sono dettagliati nella relazione tecnica, dove si precisa che euro 6.159 si riferiscono a spese per perizie, traduzioni e videoconferenze mentre euro 4.220 sono da imputare alle spese per trasferimenti temporanei di detenuti ed accompagnatori.
In riferimento a entrambi gli Accordi la relazione tecnica precisa che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere meramente ipotetico delle previsioni sul numero di soggetti da estradare, ovvero sul numero di persone oggetto di richieste di assistenza giudiziaria nel corso dell'anno.
La relazione tecnica conclude pertanto che l'onere complessivo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi italo-macedoni all'esame della Commissione Affari Esteri è pari, a decorrere dal 2017, a 19.598, euro dei quali 9.900 autorizzati e 9.698 valutati.
A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2017, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 2 dell'articolo 3 in commento rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge medesima n.196/ 2009).
In sintesi, ai sensi del comma 12 dell'articolo della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
I successivi commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato,, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa (L.196/2009, art.
17, commi da
12 a 12-quater)
ES0634
Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri
xx_xxxxxx_xxxxxx@xxxxxx.xx - 066760-4939
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