CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO D’OPERA E/O DI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO D’OPERA E/O DI SERVIZI
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Mediante la sottoscrizione della Proposta e nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto, l’Appaltatore si impegna ad eseguire l’Incarico e quindi a fornire l’Opera e/o i Servizi a DUCATI, nonché a cedere e trasferire a titolo esclusivo a quest’ultima tutti gli eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale nascenti dallo svolgimento dell’Incarico, nonché i relativi diritti di sfruttamento economico dell’Opera inclusi i diritti derivati e/o connessi alla stessa (tutto cumulativamente "Diritti di Privativa”), ove presenti. Il Contratto è concluso nel momento in cui DUCATI sottoscrive per accettazione la Proposta.
1.2 La cessione dei Diritti di Privativa, qualora presenti, si intende effettuata per il mondo intero, in modo irrevocabile e senza restrizione né limitazione alcuna, per tutta la durata di tali diritti, previsti dalle convenzioni internazionali e/o dalle legislazioni nazionali applicabili e per ogni eventuale proroga di durata di questi diritti.
1.3. I Diritti di Privativa ceduti a titolo esclusivo comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) il diritto esclusivo di pubblicare o di far pubblicare, parzialmente o integralmente, le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo o le opere da esse derivate, nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo o le opere da esse derivate in ogni forma e modo;
b) il diritto esclusivo di riprodurre o di far riprodurre a terzi e di effettuare qualsiasi atto di moltiplicazione in copia, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte delle opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, in qualunque modo o forma, attraverso qualsiasi mezzo o procedimento attuale o futuro, in qualsiasi forma o formato e su qualsiasi genere di supporto;
c) il diritto esclusivo di trascrivere, trasformare, adattare o modificare in qualsiasi modo, parzialmente o integralmente le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, direttamente o a mezzo terzi, per qualunque scopo e utilizzo, nonché il diritto a realizzare qualsivoglia opera derivata e di effettuare ogni trasformazione necessaria, anche in funzione dell’evoluzione tecnica della comunicazione, e di adattare le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo per integrarli in opere multimediali;
d) il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo o le opere da essi derivate;
e) il diritto esclusivo di comunicare, distribuire o mettere a disposizione del pubblico, attraverso qualsiasi procedimento via cavo o via etere o attraverso qualsiasi mezzo di diffusione a distanza (quale ad esempio il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso) o di mettere in qualsiasi altro modo in circolazione, parzialmente o integralmente, le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo o le opere da essi derivate, anche in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente o secondo modalità che consentano ad ogni fruitore di averne accesso in modo separato;
f) il diritto esclusivo di distribuire, immettere in commercio o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque, attraverso qualsiasi canale di distribuzione e su qualsiasi supporto, le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, nonché le opere da essi derivate;
g) il diritto esclusivo di tradurre, elaborare e di apportare ogni forma di modificazione e trasformazione alle opere dell’ingegno e a tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, nonché alle opere da essi derivate;
h) il diritto esclusivo di noleggiare, prestare o locare le opere dell’ingegno, i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, nonché le opere da essi derivate, di cedere in uso gli originali o copie di dette opere per un periodo limitato di tempo, gratuitamente o ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto o di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
i) il diritto di usare, cedere, sfruttare le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, direttamente o a mezzo terzi in qualunque modo o forma;
l) il diritto di trasferire, in tutto o in parte, a tempo determinato o a titolo definitivo, a titolo gratuito o oneroso, ed in qualsiasi forma, le opere dell’ingegno e tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo e tutti i diritti di proprietà intellettuale ad essi relativi, ivi inclusi i diritti connessi e comunque tutti i diritti trasferiti a mezzo della presente scrittura privata.
1.4. I Diritti di Privativa ceduti a titolo esclusivo comprendono altresì, qualora le Opere cedute siano costituite o comprendano anche banche di dati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
d) il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle traduzione o dell’adattamento.
1.5. I Diritti di Privativa ceduti a titolo esclusivo comprendono altresì, qualora le opere cedute siano costituite o
comprendano anche programmi per elaboratore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) il diritto esclusivo di effettuare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;
b) il diritto esclusivo di effettuare la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) il diritto esclusivo di effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
1.6. I Diritti di Privativa ceduti a titolo esclusivo comprendono anche il diritto di depositare e ottenere qualsiasi privativa industriale titolata in ogni paese del mondo, quali ad esempio marchi di impresa e/o registrazioni per disegno o modello corrispondenti al contenuto totale o parziale delle opere dell’ingegno, dei documenti tecnici, illustrativi e di corredo ovvero corrispondenti al contenuto di eventuali opere da essi derivate o ottenute mediante il loro utilizzo; brevetti d’invenzione su ogni eventuale invenzione, innovazione, miglioramento, sviluppo, perfezionamento, personalizzazione o parametrizzazione in relazione a programmi informatici o ad ogni altro elemento realizzato nell’ambito dell’Incarico, ivi comprese le estensioni e le eventuali domande divisionali, ed il know-how associato alle stesse, nonchè tutti i diritti presupposti, connessi e consequenziali; il diritto su ogni know- how e informazioni ad esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti. L’Appaltatore si impegna a porre in essere tutta l’attività necessaria per consentire a DUCATI il deposito e la concessione delle privative industriali, ivi inclusa la sottoscrizione di ogni necessario documento, il rilascio di ogni necessaria dichiarazione e la messa a disposizione di ogni informazione, dato o documento finalizzati agli adempimenti richiesti.
2. DEFINIZIONI
2.1. Ai termini definiti nel Contratto con la lettera iniziale maiuscola deve attribuirsi il seguente significato:
“Allegato/i”: l’allegato o gli allegati indicati nella Proposta e costituente/i parte integrante del Contratto;
“Appaltatore”: la persona fisica o giuridica incaricata da DUCATI per lo svolgimento dell’Incarico e indicata nella Proposta;
“Collaudo”: l’attività descritta nell’Art. 8;
“Consegna”: la data di consegna dell’Opera e/o la data di esecuzione dei Servizi oggetto dell’Incarico, o le singole date di Consegna in caso di consegne ripartite, a seguito dell’esito positivo del Collaudo;
“Contratto”: l’accordo concluso tra le Parti per lo svolgimento dell’Incarico, la cui disciplina è stabilita dall’insieme di tutti i documenti contrattuali indicati nello stesso;
“DUCATI” o “Committente”: Ducati Motor Holding S.p.A. - Società a Socio Unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AUDI AG – con sede legale in Bologna, Via Cavalieri Ducati 3 P. IVA e C.F. 05113870967;
“Diritti di Proprietà Intellettuale”: qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d’autore, know-how ed informazioni ad esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti;
“Documentazione”: tutti i documenti tecnici, informativi e/o comunque necessari al corretto utilizzo dell’Opera e dei Servizi forniti dall’Appaltatore a corredo (es. manuali tecnici); “Incarico”: l’esecuzione e la Consegna dell’Opera e/o l’esecuzione dei Servizi che l’Appaltatore si impegna a svolgere nei termini previsti dal Contratto;
“Informazioni Confidenziali”: tutte le informazioni, anche di natura commerciale, in qualsiasi forma anche orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know- how e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente l’esecuzione dell’Incarico, di cui l’Appaltatore dovesse venire a conoscenza in virtù dell’esecuzione del presente Contratto;
“Opera”: il bene descritto nella Proposta che l’Appaltatore si impegna a fornire nell’ambito dell’Incarico. La definizione di Opera ricomprende anche la creazione delle opere dell’ingegno e di tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, come descritti nella Proposta, nelle Specifiche dell’Incarico e nel progetto di esecuzione, la consegna e il trasferimento di tutti i Diritti di Privativa su tali opere dell’ingegno;
“Parti”: congiuntamente DUCATI e l’Appaltatore;
“Personale”: eventuali dipendenti/collaboratori dell’Appaltatore o di possibili subappaltatori, come di volta in volta individuato dal contesto. Eventuali impegni o obblighi relativi al Personale previsti nel presente Contratto saranno applicabili solo nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia o comunque impieghi del Personale ai fini dell’Incarico; “Persona Contatto” o “Referente”: la persona individuata da ciascuna delle Parti quale referente per il Contratto;
“Prezzi”: i prezzi e/o le tariffe indicate nel Contratto come corrispettivi dell’Opera e/o dei Servizi e in genere dell’Incarico; “Proposta”: la proposta di Incarico compilata e firmata dall’Appaltatore e soggetta ai termini del Contratto;
“Servizi”: i servizi descritti nella Proposta che l’Appaltatore si impegna a fornire nell’ambito dell’Incarico.
“TUS”: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
3. GESTIONE DELLE VARIAZIONI ALL’INCARICO
3.1. DUCATI si riserva la facoltà di richiedere per iscritto all’Appaltatore in qualsiasi momento, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c., variazioni alle caratteristiche e/o quantità dell’Opera e/o dei Servizi previsti nel Contratto, nonché al
relativo progetto di esecuzione. DUCATI garantisce che tali variazioni sono di portata ragionevole e sono richieste al solo fine di garantire l’esecuzione dell’Incarico affidato a perfetta regola d’arte e nel rispetto degli standard qualitativi contrattualmente pattuiti.
3.2. Qualora dette variazioni comportassero un aumento o una diminuzione dei costi e/o una variazione dei tempi di Consegna, le Parti converranno nuovi prezzi e/o tempi di Consegna secondo criteri di equità e riferendosi a quanto eventualmente stabilito nel Contratto. L’Appaltatore potrà apportare le variazioni di cui sopra solo a seguito di richiesta scritta da parte di DUCATI. Tutte le variazioni apportate dall’Appaltatore di propria iniziativa e senza l'autorizzazione preventiva scritta di DUCATI comporteranno, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo per l’Appaltatore di ripristinare l’Opera e/o i Servizi nelle condizioni previste dal Contratto, su richiesta di DUCATI. Gli oneri relativi a tali operazioni saranno a carico dell’Appaltatore.
4. ESECUZIONE DELL’INCARICO
4.1. Eventuale Personale, le attrezzature, il magazzino, i mezzi di lavoro e di trasporto di qualsiasi genere dell’Appaltatore, dovranno essere adeguati al genere, alla qualità ed alla quantità dell’Incarico affidato all’Appaltatore e comunque idonei a garantire il rispetto del programma dei lavori concordato con DUCATI nonché il mantenimento degli standard qualitativi concordati tra le Parti.
4.2. Tutte le spese inerenti a tutto quanto necessario o opportuno per la corretta e puntuale esecuzione a regola d’arte dell’Incarico devono intendersi incluse nei Prezzi come indicati nell’Allegato B.
4.3 Nel caso in cui l’Incarico preveda anche la creazione di opere dell’ingegno e di tutti i documenti tecnici, illustrativi e di corredo, essa dovrà essere eseguita secondo quanto previsto nella Proposta, nelle Specifiche dell’Incarico e nel progetto di esecuzione e in ogni caso nel rispetto delle regole dell’arte e con la massima diligenza e perizia. Le attività di sviluppo si svolgeranno mediante il rilascio da parte dell’Appaltatore e la consegna a DUCATI di una serie di versioni preliminari, che saranno sottoposte a valutazioni da parte di DUCATI e quindi mediante il rilascio di una versione finale, che si intenderà tale una volta ottenuta l’approvazione definitiva da parte di DUCATI. Ciascuna consegna, sia di versioni preliminari che della versione definitiva delle opere dell’ingegno oggetto dell’Incarico dovrà essere effettuata attraverso la loro trasmissione in tutti i formati di realizzazione, inclusi formati editabili e formati codice sorgente.
5. RISERVATEZZA
5.1. L’Appaltatore si impegna a mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e ad assumere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di terzi delle Informazioni Confidenziali.
In particolare, l’Appaltatore, in relazione alle Informazioni Confidenziali, si impegna a:
a) mantenerle segrete e a non rivelarle a terzi;
b) utilizzarle esclusivamente per l’esecuzione dell’Incarico e non utilizzarle, riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti l’esecuzione dell’Incarico;
c) non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato in esse contenuto;
d) limitarne la diffusione all’interno della propria organizzazione all’eventuale Personale i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse e limitatamente a quanto strettamente necessario all’esecuzione dell’Incarico;
e) informare l’eventuale Personale che venga a conoscenza delle stesse circa gli obblighi di segretezza ad esse relative; l’Appaltatore sarà responsabile dell’osservanza di tali obblighi da parte dell’eventuale Personale ai sensi dell’art. 1381 c.c.;
f) informare gli eventuali subappaltatori degli obblighi assunti in merito alla riservatezza delle stesse ottenendo l’assunzione scritta degli stessi obblighi di riservatezza;
g) fornire a DUCATI, su sua espressa richiesta, qualsiasi documento contenente le stesse, senza trattenerne copia.
5.3. Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali l’Appaltatore sia in grado di provare per iscritto che:
a) erano legittimamente di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del Contratto;
b) sono diventate legittimamente di pubblico dominio senza colpa o partecipazione dell’Appaltatore per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;
c) sono state legittimamente acquisite senza vincoli di segretezza da terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dall’Appaltatore.
5.4. Nel caso in cui l’Appaltatore sia obbligato da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare Informazioni Confidenziali, dovrà immediatamente avvisare DUCATI al fine di consentirle di opporsi, se del caso, a tali provvedimenti e, se richiesta, dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, l’Appaltatore potrà svelare solo quella parte di informazioni che è legalmente obbligato a rivelare dai suddetti provvedimenti.
5.5. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali sopravvivranno alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 10 (dieci) anni.
5.6. L’Appaltatore dovrà altresì mantenere segreta la circostanza della conclusione del Contratto e/o qualsiasi notizia relativa allo stesso.
6. TERMINI DI CONSEGNA E PENALI
6.1. I termini di esecuzione dei Servizi e/o di Consegna dell’Opera sono espressamente indicati nella Proposta e costituiscono, anche in caso di consegne ripartite, e quindi per ogni singola data di Consegna prevista, così come in caso di periodicità di esecuzione dei Servizi, termine essenziale per DUCATI.
6.2. Se espressamente previsto nella Proposta, qualora l’Appaltatore (per ragioni non imputabili a DUCATI) non eseguisse e ultimasse l’Incarico o parte della stesso secondo le modalità ed entro i termini del Contratto, DUCATI, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà all’Appaltatore le penali nella misura indicata nella Proposta.
6.3. La penale verrà calcolata sull'importo totale del Contratto, a meno di diverso accordo stabilito nel Contratto, includendo quindi eventuali revisioni dei Prezzi a titolo di variabilità e forniture extra richieste da DUCATI.
6.4. Se il periodo soggetto a penale venisse superato dall’Appaltatore, sarà facoltà di DUCATI (i) risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 15 o, in alternativa, (ii) concordare con l’Appaltatore un'adeguata riduzione del Prezzo che tenga conto degli eventuali danni subiti da DUCATI per la ritardata esecuzione e/o Consegna. La facoltà di DUCATI di optare per uno dei due rimedi sopra descritti si applica anche in caso di ritardo in relazione al quale il Contratto non preveda l’applicazione di una penale.
6.5. Il termine di Consegna è riferito, salvo diversi accordi stabiliti nel Contratto, alla data (o alle date in caso di consegne ripartite) in cui l’Opera è consegnata e/o alla data (o alle date in caso di periodicità di esecuzione dei Servizi) in cui i Servizi sono eseguiti presso il luogo indicato in Contratto, completi di tutta la Documentazione.
6.6. Lo spostamento dei termini di Consegna potrà avvenire, senza l'applicazione di penali, solo nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore se tempestivamente segnalate a DUCATI e nei limiti di quanto stabilito nell'Art. 14.5;
b) proroghe concesse all’Appaltatore per iscritto da DUCATI.
6.7. Per eventuali penali per ritardata consegna di Documentazione si precisa quanto segue:
a) non verrà accettata da DUCATI la Documentazione ritenuta incompleta o non conforme a quanto richiesto;
b) la Documentazione ricevuta da DUCATI il venerdì dopo le ore 16.00 sarà considerata ricevuta il lunedì successivo;
c) la Documentazione dell’Appaltatore, approvata con riserva da DUCATI, dovrà essere restituita aggiornata a DUCATI stesso, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta di aggiornamento;
d) non verrà accettata da DUCATI la Documentazione con il timbro “preliminare” o “provvisorio”;
e) la Documentazione dovrà essere presentata in forma definitiva e nella stessa data; non sarà pertanto accettato da DUCATI l’invio frazionato di Documentazione della stessa tipologia (ad esempio i disegni costruttivi).
6.8. Le Parti concordano che DUCATI potrà trattenere dalle fatture dell’Appaltatore gli importi relativi alle penali maturate.
7. OPERAZIONI DI AUDITING
7.1. L’Appaltatore accetta che da parte di DUCATI vengano effettuati sopralluoghi ispettivi, con o senza preavviso, per verificare l’esecuzione dell’Incarico nel rispetto dei termini del Contratto. DUCATI garantisce altresì che tali sopralluoghi, volti a verificare l’esecuzione dell’Incarico a perfetta regola d’arte, avverranno per il tramite dei Referenti incaricati sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1662 c.c.
7.2. Al termine di ciascuna ispezione, verrà redatto a cura di DUCATI un verbale che sarà firmato, in contraddittorio tra le Parti, dalle rispettive Persone Contatto.
7.3. Ferma restando l’autonomia organizzativa riconosciuta all’Appaltatore nell’organizzazione dello svolgimento dell’Incarico e di cui all’art. 11, le Parti si danno reciprocamente atto che, con cadenza periodica, DUCATI e l’Appaltatore, per il tramite dei propri Referenti - ed eventualmente con il supporto e/o per il tramite di enti terzi incaricati - porranno in essere degli audit al fine di verificare il corretto andamento delle attività, nonché il rispetto delle disposizioni di legge anche in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di risolvere eventuali criticità o problematiche dovessero sorgere nell’ambito della realizzazione del Contratto.
8. COLLAUDO
8.1. L’esecuzione dell’Incarico dovrà risultare conforme al Contratto e rispettoso degli standard qualitativi contrattualmente pattuiti tra le Parti.
8.2. Il Collaudo mediante verifica dell’Opera e/o dei Servizi, ove applicabile in base alla natura degli stessi, sarà effettuato da DUCATI alla presenza dell’Appaltatore e risulterà da verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.
8.3. Ove l’Opera e/o i Servizi non risultassero conformi alle richieste di DUCATI dovranno essere rieseguiti e corretti dall’Appaltatore, a sua cura e spese, affinché risultino corrispondenti a quanto previsto dal Contratto, senza oneri per DUCATI e senza ritardi pregiudizievoli sui programmi delle attività.
8.4. L'accettazione dell’Opera e/o dei Servizi da parte di DUCATI non comporterà per la stessa alcuna assunzione di responsabilità circa la loro idoneità tecnica o il loro adeguamento alle normative di legge, che resteranno sempre a totale carico e responsabilità dell’Appaltatore.
9. PREZZI, PAGAMENTI E GARANZIA
9.1. I Xxxxxx e le tariffe del Contratto, così come indicati nella Proposta e/o nell’Allegato di riferimento, restano fissi e invariabili per tutta la durata del Contratto e devono intendersi remunerativi di qualsivoglia onere o spesa sostenuta dall’Appaltatore per l’esecuzione dell’Incarico, salvo diversamente indicato nella Proposta o negli Allegati. L’Appaltatore, pertanto, assumendo pienamente il rischio di impresa relativo alle attività oggetto del Contratto, con la conclusione del Contratto stesso assume il rischio di un’eventuale maggiore onerosità della propria prestazione da qualsiasi causa (anche straordinaria o imprevedibile) essa possa dipendere e pertanto rinuncia alla revisione dei Prezzi, in deroga a quanto previsto all’articolo 1664 c.c.
9.2. A fronte della esatta e puntuale esecuzione dell’Incarico da parte dell’Appaltatore, DUCATI corrisponderà a quest’ultimo i Xxxxxx, come ivi richiamati, che sono e devono essere intesi come comprensivi di ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’Appaltatore a fronte del Contratto,. I Prezzi pattuiti, inoltre, sono e devono considerarsi al netto dell'IVA, ove applicabile, e al lordo della ritenuta d'acconto.
9.3. Il pagamento dei Prezzi da parte di DUCATI è comunque subordinato alla previa accettazione dell’Opera e dei Servizi da DUCATI, in conformità a quanto previsto dal Contratto, nonché alla consegna della Documentazione richiesta all’Appaltatore e di cui all’art. 11 e all’art. 12.
9.4. Il pagamento dei Prezzi verrà effettuato da DUCATI secondo le modalità concordate nella Proposta e previa presentazione di regolare fattura dell’Appaltatore.
9.5. DUCATI corrisponderà i Xxxxxx, salva diversa indicazione della Proposta, a 60 gg data fattura fine mese. L’Appaltatore dichiara espressamente di non ritenere in alcun modo iniquo tale termine di pagamento o il diverso termine eventualmente indicato nella Proposta e dichiara che lo stesso è stato liberamente pattuito tra le Parti.
9.6. A meno che la Proposta lo escluda, o stabilisca diversamente, l’Appaltatore dovrà ottenere a propria cura e spese una garanzia “a prima richiesta” a favore di DUCATI, da primario Istituto Bancario, a copertura di un valore che sarà di volta in volta concordato in buona fede tra le Parti in considerazione della natura dell’Incarico e che non potrà comunque essere inferiore al triplo del valore dei Prezzi per tutta la durata del Contratto. Nessun pagamento verrà effettuato all’Appaltatore da DUCATI prima dell'accettazione della Garanzia da parte della stessa e del suo effettivo rilascio da parte della banca.
10. IMPOSTE E TASSE
10.1. L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi al Contratto e imposti da autorità pubbliche aventi giurisdizione sul Contratto stesso.
10.2. L’Appaltatore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di adempimenti fiscali e a tenere totalmente manlevata e indenne DUCATI in caso di inadempimento dei predetti oneri.
11. REQUISITI E ORGANIZZAZIONE
11.1. L’Appaltatore dichiara che l’Incarico sarà eseguito con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e riconosce che potrà avvalersi di subappaltatori solo ove espressamente autorizzato per iscritto da DUCATI con le modalità infra descritte. L’Appaltatore può, inoltre, avvalersi di lavoratori somministrati, nel rispetto di quanto disposto in materia dalle leggi vigenti e previa autorizzazione scritta di DUCATI.
11.2. L’Appaltatore eseguirà l’Incarico assumendosi come richiamato, il rischio di impresa connesso alle attività e, conseguentemente tutte le responsabilità derivanti dall’Incarico sia nei confronti di DUCATI che delle pubbliche autorità e/o di terzi, mantenendo manlevata e indenne DUCATI da oneri di qualsiasi natura derivanti dalla esecuzione del Contratto.
11.3. L’Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore" e si impegna ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia A tal proposito, l’Appaltatore si impegna a trasmettere al Committente al momento della sottoscrizione del contratto e, ove necessario, a mantenere aggiornati, trasmettendoli con cadenza periodica, i seguenti documenti:
- DURC in corso di validità;
- DURF in corso di validità nel caso in cui il valore dell’appalto sia superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- visura camerale;
- posizione INPS e INAIL ed eventuali aggiornamenti dovessero verificarsi in corso di vigenza del contratto;
- elenco dei nominativi del Personale impiegato nell’esecuzione del servizio che accederà ai siti oggetto del contratto;
- copia degli UNILAV del Personale impiegato nel Contratto;
- consenso dell’utilizzo dei propri dati sottoscritto dai singoli lavoratori impegnati nell’appalto e le cui informazioni vengono trasmesse al Committente;
- indicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al Personale impiegato nel Contratto.
11.3.1 DUCATI garantisce che l’acquisizione della documentazione di cui al punto 11.3 è finalizzata alla verifica del rispetto degli oneri di legge (anche nei confronti del proprio Personale) da parte dell’Appaltatore, in ragione del regime di responsabilità solidale intercorrente tra le Parti. Viene in tal senso escluso, di conseguenza, qualsiasi ulteriore intervento e/o utilizzo delle informazioni di cui sopra da parte del Committente per finalità differenti e, in particolare, per un indiretto esercizio del potere di etero-direzione ed etero- organizzazione del Personale alle dipendenze dell’Appaltatore.
11.4. L’Appaltatore si impegna, altresì per tutta la durata del Contratto, a mantenere il possesso dei requisiti di seguito elencati:
a) requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell’art. 26 comma 1 (a) o dall’art. 90 comma 9 TUS, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto in relazione ai quali ha fornito il modulo di autocertificazione dei predetti requisiti; l’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a DUCATI ogni variazione che dovesse intervenire in merito a tali informazioni;
b) requisiti di ordine generale e relativi alla moralità professionale: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, né sottoposto ad altra procedura concorsuale (ove applicabili); non avere procedimenti in corso o condanne, soprattutto per reati ex D. Lgs. 231/2001.
DUCATI si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso di tali requisiti (ove applicabili e fermi restando in ogni caso i limiti di legge in materia) e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento il loro effettivo possesso con l’obiettivo di verificare la sussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari ai fini dell’espletamento del servizio a perfetta regola d’arte e nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza contrattualmente pattuiti, nonché eventualmente stabiliti dalla normativa di riferimento.
11.5. Nel caso venisse a mancare qualsiasi requisito di legge tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica dell’Appaltatore ovvero nel caso in cui venisse a mancare uno dei requisiti di cui all’Art. 11.4, DUCATI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 15.
11.6. Ove, in casi del tutto eccezionali, l’Appaltatore abbia la necessità, al fine della migliore esecuzione delle prestazioni
oggetto della Proposta, di utilizzare strumenti di lavoro o servizi resi disponibili da DUCATI (quali scrivanie, computer, telefoni fissi, software, e-mail, mensa) sarà dovuto a DUCATI il compenso eventualmente indicato nell’Allegato B o quello successivamente concordato per iscritto. Resta inteso che tali beni eventualmente concessi dal Committente per l’esecuzione del servizio saranno, per tutta la durata del contratto, nella piena disponibilità giuridica dell’Appaltatore e il Committente si asterrà dall’avvalersi (anche indirettamente) dei summenzionati strumenti per esercitare un potere organizzativo/direttivo sull’Appaltatore e sul Personale. L’Appaltatore dovrà istruire adeguatamente il proprio Personale circa il corretto utilizzo dei predetti strumenti o servizi e sarà responsabile di qualsiasi danno causato dal Personale agli stessi. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere DUCATI mallevata e indenne da qualsivoglia pretesa del Personale connessa all’uso dei medesimi strumenti o dei predetti servizi. In particolare, l’Appaltatore si impegna ad impartire al Personale istruzioni atte a scongiurare il rischio che un improprio uso di tali servizi o strumenti induca terzi a ritenere che il Personale agisca in virtù di un rapporto di lavoro diretto con DUCATI.
12. PERSONALE DELL’APPALTATORE
12.1. Durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà operare nel rispetto della normativa applicabile, del presente Contratto, nonché (ove applicabile) nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando e mantenendo indenne DUCATI dalle eventuali inosservanze.
12.2. In particolare l’Appaltatore è tenuto, per il Personale, all’osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo, nonché all’applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore. Il Personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dall’Appaltatore e le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.
12.3. L’Appaltatore dichiara di fornire a DUCATI tutta la documentazione necessaria ad ottemperare alle prescrizioni applicabili all’Incarico di cui al TUS (ivi compreso il Modulo di autocertificazione dell’idoneità tecnico professionale, corredato dagli allegati in esso richiesti e allegato 1 al presente accordo), nonché attestazione relativa ai requisiti professionali obbligatori richiesti da legislazioni specifiche ed alla formazione professionale del Personale eventualmente impiegato nell’esecuzione dell’Incarico.
12.4 L’Appaltatore che impieghi Personale nell’Incarico, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, dovrà altresì fornire a DUCATI la seguente documentazione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs.276/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”):
a) elenco nominativo del Personale riportante, per ogni addetto, (i) i dati identificativi (compreso il codice fiscale); (ii) il numero d’ordine progressivo di iscrizione sul libro unico attribuito a ciascun lavoratore; (iii) la tipologia di contratto di lavoro subordinato stipulato e del CCNL applicato;
b) fotocopia per ogni nominativo del Personale di documento di identità;
c) autocertificazione del regolare possesso del permesso di soggiorno valido, in caso di cittadini extracomunitari;
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
e) copia dell’ultimo Modello DM10/2 disponibile ai sensi della vigente normativa in materia.
12.5. Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l’Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di DUCATI, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
12.6. Fermo restando quanto previsto nel Codice Etico e nel Codice di Condotta per Partner commerciali (allegati), l’Appaltatore che impieghi Personale, si impegna ad eseguire l’Incarico avvalendosi di Personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dello stesso, anche in conformità alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza e ambiente. Con comunicazione motivata, Ducati si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore l’immediato allontanamento del Personale nel caso significative violazioni del Codice Etico, violazioni che comportino danni al patrimonio di Ducati e/o a persone, fatti qualificabili come reato. L’Appaltatore dovrà provvedere entro 24 ore. La mancata adozione di provvedimenti atti a garantire un'efficiente esecuzione dell’Incarico nei termini stabiliti, costituirà grave inadempimento e motivo di risoluzione del Contratto come stabilito all'Art. 15.
12.7. L’Appaltatore s'impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie, inclusa anche la sostituzione del Personale a sua cura e spese, in modo da garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, all'immediata sostituzione del Personale assente per malattia, infortunio, ferie e recuperi o per altro motivo. La sostituzione del Personale dell’Appaltatore non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità dell’Incarico.
12.8. In caso di accesso presso la sede o unità produttiva di DUCATI (che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di DUCATI), è fatto obbligo all’Appaltatore di munire il proprio Personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e recante le generalità del lavoratore, l’indicazione dell’Appaltatore e tutti gli ulteriori elementi previsti dalle leggi in vigore al momento dell'esecuzione del Contratto; l’Appaltatore sarà responsabile dell’obbligo di far esporre la tessera di riconoscimento ai propri dipendenti, così come, ove possibile, di far indossare al proprio Personale abbigliamento recante i segni distintivi dell’Appaltatore stesso. Il Personale dell’Appaltatore, a ciò adeguatamente istruito da parte di quest’ultimo, dovrà astenersi da comportamenti che possano ingenerare nei terzi il convincimento o anche solo l’impressione di essere dipendenti di DUCATI o di agire in nome o per conto della stessa. Il Personale non sarà autorizzato a spostarsi al di fuori dell’ufficio tecnico di riferimento, dalla linea di montaggio o dai reparti esperienze che gli verranno di volta in volta indicati dalla Persona Contatto di DUCATI e neppure a compiere tragitti diversi dall'ingresso fino all’ufficio tecnico di riferimento e/o dall’ufficio tecnico di
riferimento fino alla linea di montaggio e/o ai reparti esperienze di cui sopra, se non in casi di forza maggiore (es. evacuazione) o se non accompagnato da personale di DUCATI autorizzato a tal fine. L’Appaltatore farà rispettare tali obblighi anche al Personale degli eventuali subappaltatori e/o terzi prestatori d’opera autorizzati.
12.9. L’Appaltatore che impieghi Personale nell’Incarico dichiara e garantisce che tutto il Personale è coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da rischi e malattie professionali e si impegna, per sé stesso ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. anche per il Personale, a rispettare e osservare tutte le normative e regolamentazioni vigenti, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del Personale.
12.10. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si atterrà agli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca con DUCATI e le altre imprese presenti sui luoghi di lavoro nei termini di cui all’art. 26 comma 2 TUS.
12.11. Qualora al fine dell’esecuzione dell’Incarico da parte del Personale, DUCATI dovesse, a propria discrezione, concedere all’Appaltatore in comodato d’uso gratuito, propri materiali e/o attrezzature, quest’ultimo si impegna ad impiegarli solo a tal fine ed a restituirli a DUCATI subito dopo il loro uso o dietro semplice richiesta di DUCATI, restando inteso che comunque l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in grado di eseguire l’Incarico con l’organizzazione di mezzi e risorse proprie, qualora DUCATI non dovesse fornire materiali né attrezzature.
12.12 Nel caso in cui fosse necessario per il Personale dell’Appaltatore, previo accordo con DUCATI, svolgere viaggi o trasferte per le quali si renda necessario l’acquisto di biglietti aerei, ferroviari o marittimi o la prenotazione di hotel o altri alloggi, l’Appaltatore si rivolgerà esclusivamente all’agenzia di viaggi indicata da DUCATI.
12.13. Ai fini di un più efficiente coordinamento tra le Parti finalizzato alla corretta esecuzione ed organizzazione dei servizi, il Committente e l’Appaltatore si impegnano a nominare rispettivamente la propria Persona Contatto (di cui all’Art. 20) e a condividerne il nominativo all’altra Parte. Le comunicazioni tra le Parti avverranno esclusivamente per il tramite delle Persona Contatto incaricate, dovendosi pertanto escludere che le Persone Contatto del Committente impartiscano ordini e/o direttive relative alla concreta esecuzione delle prestazioni, al Personale dell’Appaltatore.
13. SUBAPPALTO
13.1. Fermo il divieto (i) del subappalto totale delle prestazioni affidate e (ii) del subappalto “a cascata” (cioè la concessione di tutte o parte delle attività ricevute in subappalto ad altra impresa subappaltatrice) - salvo se espressamente autorizzati per iscritto da DUCATI – l’esecuzione dell’Incarico o di una sua parte potrà essere subappaltata solo alle condizioni di seguito indicate e previa autorizzazione scritta di DUCATI:
a) che all’atto della presentazione della Proposta siano state preventivamente indicate e descritte a DUCATI le attività che l’Appaltatore intende affidare in subappalto e, ove possibile, il nominativo dei subappaltatori;
b) che il subappaltatore abbia la capacità, l’esperienza ed il Personale idoneo per eseguire la parte di Incarico oggetto di subappalto;
c) che il subappaltatore sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, (a), ovvero dell’art. 90, comma 9 TUS avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto, nonché dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata ove richiesti;
d) che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di regolarità retributiva e contributiva, regolarità delle dichiarazioni contenute nel “Modulo di autocertificazione della idoneità tecnico professionale”;
13.2. L’Appaltatore invierà a DUCATI la richiesta di autorizzazione al subappalto che deve specificare: l’oggetto della prestazione o lavorazione subappaltata; il volume della prestazione da affidare e la durata del contratto di subappalto; il nominativo del subappaltatore, la posizione previdenziale INPS e INAIL del subappaltatore; l’importo del contratto di subappalto.
13.3. Alla richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere allegata la seguente documentazione:
- modulo di autocertificazione della idoneità tecnico professionale, compilato in ogni sua parte e corredato dagli allegati in esso richiesti;
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di legge;
- (se esistente) copia del DUVRI concluso tra le Parti e sottoscritto dal subappaltatore per accettazione;
- certificazione del subappaltatore attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dall’art. 90, comma 9 TUS, avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto.
13.4. DUCATI si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui sopra e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l’effettivo possesso di tali requisiti. L’Appaltatore dovrà comunque garantire la permanenza di tutti i requisiti richiesti in capo al subappaltatore per tutta la durata del contratto di subappalto e fornirne adeguato riscontro a DUCATI su richiesta di quest’ultima.
13.5. L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti di DUCATI per l'esatto adempimento da parte dei subappaltatori di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto. L’Appaltatore sarà inoltre responsabile della corretta e idonea scelta dei subappaltatori per professionalità e competenze specifiche in relazione alle attività subappaltate e si farà carico di formare gli stessi in merito alla disciplina ex TUS.
13.6. L’autorizzazione al subappalto sarà revocata da DUCATI, in tutti i casi di:
- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del subappaltatore, di anche uno dei requisiti di ordine generale ovvero di produzione di una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti risultante irregolare, mendace o incompleta;
- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26 comma 1,
(a) TUS, ovvero dell’art. 90 comma 9 TUS, avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto;
- grave inadempimento o negligenza del subappaltatore o del suo Personale rispetto all’Incarico, nonché inosservanza da parte del subappaltatore delle prescrizioni contenute nel DUVRI nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- comportamento del subappaltatore idoneo a porre in pericolo o ledere i diritti, l’immagine e il prestigio di DUCATI.
In tutti i casi di revoca dell’autorizzazione al subappalto resta salvo il diritto di DUCATI nei confronti dell’Appaltatore al risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, alla risoluzione del Contratto.
13.7. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne DUCATI per i danni contrattuali ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con l’esecuzione dell’Incarico da parte dei subappaltatori, manlevandola altresì per ogni pretesa avanzata da terzi o dal Personale (proprio, del subappaltatore o dell’Appaltatore) per fatto dei subappaltatori.
14. FORZA MAGGIORE
14.1. Le Parti non saranno responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non potevano arrestare, evitare e/o controllare e che impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto. A solo titolo indicativo, sono considerate cause di forza maggiore: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti e altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti aventi carattere di imprevedibilità. Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo, i ritardi dovuti a: fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi; ritardi di consegna dei subfornitori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subfornitori; scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti (ove presenti) dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi non nazionali e di categoria.
14.2. L'evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle Parti, ma non inciderà sulla validità del Contratto.
14.3. Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla Parte colpita all'altra Parte.
14.4. Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, l’Appaltatore avrà diritto ad una dilazione dei termini di tempo proporzionale agli effetti che tali ritardi hanno provocato sull'andamento dell’Incarico. La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le Parti.
14.5. Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 15 (quindici) giorni DUCATI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 15, riconoscendo all’Appaltatore i soli Prezzi della parte di Opera eseguita e/o dei Servizi già erogati e solo se tale parte potrà, a proprio insindacabile giudizio essere utilizzata da DUCATI. In ogni caso l’Appaltatore si impegnerà per ridurre gli effetti dannosi indotti a DUCATI dall'evento di forza maggiore.
15. RISOLUZIONE
15.1. Fatti salvi tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal Contratto, DUCATI avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio di lettera raccomandata a/r all’Appaltatore, nei casi in cui:
a) l’Appaltatore non rispetti i tempi di esecuzione dei Servizi o di Consegna dell’Opera e della Documentazione concordati;
b) l’Appaltatore non esegua l’Incarico in conformità alle condizioni previste nel Contratto;
c) l’Appaltatore e/o l’eventuale subappaltatore abbia perduto i requisiti indicati all’Art. 11 o 13 (ove applicabili) e/o le certificazioni esibite o prodotte dall’Appaltatore o dal subappaltatore risultino, in qualsiasi momento, carenti, irregolari o scadute;
d) l’Appaltatore violi l’obbligo di riservatezza delle Informazioni Confidenziali;
e) l’Appaltatore sospenda arbitrariamente l’esecuzione dell’Incarico;
f) DUCATI riscontri la presenza, grave o reiterata, di difetti dell’Opera o di esecuzione dei Servizi o disservizi o danni causati da tali difetti e disservizi;
g) l’Appaltatore e/o l’eventuale subappaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, contributivo e previdenziale del proprio Personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica (ove applicabili);
h) l’Appaltatore subappalti qualsiasi parte dell’Incarico senza la preventiva autorizzazione scritta di DUCATI ovvero ceda il Contratto a terzi;
i) l’Appaltatore e/o il subappaltatore non osservi le prescrizioni previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente dall’inquinamento;
j) l’Appaltatore e/o il subappaltatore non osservi le disposizioni di cui al Codice Etico o al Codice di Condotta per Partner commerciali;
k) l’Appaltatore dimostri, ad esito della due diligence di cui all’Art. 18.3, un livello di rischio o un problema di integrità non accettabile per DUCATI;
l) l’Appaltatore apporti, senza l’autorizzazione scritta di DUCATI, modifiche e/o variazioni all’Opera e/o ai Servizi e/o al relativo progetto di esecuzione;
m) l’Appaltatore non adempia agli obblighi di cui all'Art. 21.
15.2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, DUCATI potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 c.c., intimando per iscritto all’Appaltatore di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che DUCATI stesso riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il Contratto dovrà ritenersi risolto e DUCATI avrà diritto al risarcimento dei danni, danni che l’Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.
16. DURATA E RECESSO
16.1. Il Contratto avrà la durata indicata nella Proposta.
16.2 Salvo diversa pattuizione prevista nella Proposta, DUCATI potrà, a sua assoluta discrezione e senza fornire alcuna giustificazione all’Appaltatore, recedere da tutto o parte del Contratto in qualsiasi momento con semplice comunicazione scritta all’Appaltatore con almeno 30 giorni di preavviso. Il recesso avrà effetto dalla data indicata in tale comunicazione di DUCATI.
16.3. In caso di recesso, per quanto concerne le eventuali attività dell’Incarico iniziate ma non ancora ultimate, DUCATI riconoscerà, su richiesta scritta dell’Appaltatore, un indennizzo concordato tra le Parti sulla base del valore effettivo dell’incarico correttamente svolto; inoltre, in deroga all’Art. 1671 c.c., verranno rimborsati unicamente gli eventuali costi e/o oneri inevitabili sostenuti e documentati dall’Appaltatore in relazione all’Incarico stesso.
17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
17.1. L’Appaltatore dovrà garantire che l’Opera e/o i Servizi e/o il loro uso non ledano Diritti di Proprietà Intellettuale o altri diritti di terzi.
17.2. Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, in qualunque modo eventualmente conseguenti, derivanti e/o connessi alla realizzazione dell’Opera e/o all’esecuzione degli eventuali Servizi sono di esclusiva proprietà di DUCATI, come meglio specificato nell’Art. 1.
17.3. DUCATI non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da violazioni presunte o reali di Diritti di Proprietà Intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all’Incarico e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall’Appaltatore per lo svolgimento dell’Incarico. Quest’ultimo terrà indenne e manleverà DUCATI da tali danni e reclami.
17.4. L’Appaltatore prende atto altresì, per se e per l’eventuale Personale, di non essere autorizzato a inserire il nominativo di DUCATI, né ad utilizzare alcuno dei nomi, marchi o segni distintivi di DUCATI, a titolo di referenza in presentazioni, in proprio materiale promozionale o per qualunque altra finalità o modalità, salvo specifica preventiva autorizzazione scritta di DUCATI e rispetto della “corporate identity” di DUCATI.
18. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ CODICI ETICI.
18.1. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto, letto ed interamente accettato le disposizioni ad esso applicabili nonché i principi espressi nel documento noto come “Codice Etico” di DUCATI e si impegna a rispettarli per tutta la durata del Contratto. DUCATI rispetta e richiede il rispetto di determinati requisiti di sostenibilità ai propri partner commerciali, incluso l’Appaltatore. Tali requisiti definiscono le aspettative di DUCATI rispetto all’approccio ed al comportamento da tenersi nell’ambito della attività di impresa e sono già contenuti in buona parte nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 di DUCATI (“Modello 231” che è e rimane a disposizione dell’Appaltatore) e nel Codice Etico scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xxx.
In particolare, DUCATI richiede ai propri partner commerciali (incluso l’Appaltatore) una maggiore considerazione delle tematiche ricollegate alla lotta alla corruzione, agli strumenti volti a prevenire il riciclaggio di danaro di provenienza illecita, ai controlli alle importazioni ed esportazioni di beni e servizi ed alla libera concorrenza. Tali requisiti di sostenibilità sono altresì racchiusi nel “Codice di Condotta per Partner commerciali”, anch’esso scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xxx e vincolante per l’Appaltatore. DUCATI si riserva di verificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità da parte dell’Appaltatore, anche mediante accesso presso le sedi produttive o commerciali di quest’ultimo.
18.2 L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231 di DUCATI, dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate (ove applicabile in base alla propria organizzazione e natura giuridica) a prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs.231/2001 e si obbliga nei confronti di DUCATI a mantenere tali disposizioni efficacemente attuate (almeno) per l'intera durata del Contratto.
18.3 L’Appaltatore riconosce e accetta che DUCATI, per propria procedura di Compliance interna, sottopone i propri partner commerciali ad una due diligence compliance con cui ne valuta l’esposizione al rischio, anche attraverso un costante screening sull’integrità degli stessi. DUCATI si riserva dunque la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 15 qualora a seguito di tale due diligence emerga che l’Appaltatore presenta un livello di rischio o un problema di integrità non accettabile per DUCATI, ai sensi della procedura di Compliance DUCATI e comunque ad insindacabile giudizio di quest’ultima.
18.4 L’Appaltatore è consapevole e riconosce che l’inosservanza della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico e/o dei requisiti di sostenibilità - in particolare del Codice di Condotta per Partner commerciali - costituirà per DUCATI grave inadempimento da parte dell’Appaltatore e darà facoltà a DUCATI di risolvere il Contratto in ogni momento e con effetto immediato ai sensi dell’Art. 15.
19. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
19.1. L’Incarico deve essere eseguito dall’Appaltatore in osservanza a tutte le norme in vigore, in particolare in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’incolumità pubblica e di protezione dell’ambiente dall’inquinamento. Durante l’esecuzione dell’Incarico l’Appaltatore deve adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
19.2. Ai sensi dell'art. 26 TUS, in tutte le ipotesi di applicabilità della norma, le Parti danno atto di essersi incontrate preventivamente in un sopralluogo congiunto ai fini della cooperazione e coordinamento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, l’incontro tra le Parti, ha avuto ad oggetto la discussione del DUVRI (o informativa) allegato alla Proposta; Le Parti hanno confermato e/o identificato ulteriori interferenze e quindi all’occorrenza integrato in maniera congiunta le misure di prevenzione e protezione al fine della loro eliminazione e/o riduzione al minimo che, pertanto, hanno formato oggetto di inserimento ed integrazione del DUVRI allegato al Contratto.
19.3. L’Appaltatore ha confermato e/o integrato i costi interferenziali della sicurezza del lavoro, specificati all’interno DUVRI; l ’Appaltatore assicura pertanto la congruità di tali costi rispetto all’entità e alle caratteristiche delle attività oggetto del Contratto.
19.4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ivi compresa la mancata assunzione dei costi interferenziali ivi dichiarati, e/o delle procedure e regolamenti adottati da DUCATI nel luogo di lavoro nonché, in generale, nelle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, DUCATI avrà la facoltà di:
a) risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 15, ferme restando a carico dell’Appaltatore tutte le responsabilità per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dell’Incarico o in conseguenza dello stesso;
b) sospendere l’Incarico addebitando all’Appaltatore tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti.
19.5. L’Appaltatore ha indicato e/o integrato i costi interferenziali della sicurezza del lavoro nella “Scheda di identificazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione”; l’Appaltatore assicura la congruità di tali costi rispetto all’entità e alle caratteristiche delle attività oggetto del Contratto.
19.6 L’Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del
D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e, in generale, a conformarsi a tutte le norme in materia ambientabile applicabili.
19.7 L’Appaltatore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’esecuzione dell’Incarico e si impegna, a titolo esemplificativo, a:
a) costituire il “deposito temporaneo” secondo le prescrizioni di legge e a rispettare pedissequamente le norme previste per la sua gestione;
b) gestire i rifiuti prodotti, a sue cure e spese, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore ed avendo obbligo, in particolare: i) di adempiere a tutti gli oneri circa la classificazione dei rifiuti; ii) di rispettare la normativa in tema di tracciabilità; iii) di verificare che il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti siano affidati a soggetti in possesso adeguata professionalità e di regolari autorizzazioni;
c) attuare tutte le procedure, attività e prescrizioni richieste in ottemperanza alla disciplina ambientale, nonché a fornire adeguate formazione e informazioni alla propria Persona Contatto, affinché DUCATI possa farvi riferimento anche come interfaccia per quanto concerne il rispetto della normativa ambientale;
d) tenere mallevata e indenne DUCATI per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza del non corretto adempimento degli obblighi ambientali gravanti sull’Appaltatore.
20. GESTIONE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI
20.1. Ai fini di (a) comunicare le rispettive esigenze e richieste organizzative collegate all’esecuzione dell’Incarico, (b) condurre le verifiche previste dall’art. 1662 c.c. e (c) in generale per tutto quanto attiene ai loro rapporti relativi all’Incarico, le Parti nominano la rispettiva Persona Contatto. Il Personale di ciascuna Parte non sarà autorizzato a ricevere istruzioni dal Personale dell’altra Parte, ma risponderà esclusivamente alla propria Persona Contatto: a tal fine, la Persona Contatto dell’Appaltatore sarà dotata di adeguati poteri direttivi e disciplinari nei confronti del Personale dell’Appaltatore.
20.2. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana (inglese, se l’Appaltatore non è italiano) e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, al ricevimento della stessa, (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax, al ricevimento di relativa ricevuta di buon fine, o (iii) in caso di posta elettronica, nel momento in cui il destinatario abbia confermato il suo ricevimento.
21. INDENNIZZO ED ASSICURAZIONE
21.1. L’Appaltatore dichiara che l’Incarico sarà eseguito a regola d’arte e che l’Opera fornita e/o i Servizi eseguiti saranno privi di difetti e conformi alle specifiche indicate nel Contratto ed idonei all’uso per il quale DUCATI li ha richiesti. L’Appaltatore sarà responsabile per i danni subiti da Personale, attrezzature e/o materiali di DUCATI o di cui DUCATI sia responsabile, qualora tali danni risultino causati e/o riconducibili all'esecuzione dell’Incarico da parte dell’Appaltatore, del suo eventuale Personale, di eventuali subappaltatori e/o del loro Personale.
21.2. Ferma restando la responsabilità solidale – anche eventualmente di tipo fiscale - intercorrente tra le Parti ai sensi della normativa vigente, l’Appaltatore dichiara, per sé e per qualsiasi Personale e relativi eredi e aventi causa, di impegnarsi ad indennizzare, difendere e tenere indenne sine
die DUCATI, la società Audi AG e le sue affiliate o controllate (di seguito "Gruppo Audi"), i loro dirigenti e/o rappresentanti legali, dipendenti, ausiliari (anche temporanei), contro qualsiasi pretesa e/o obbligazione avanzata da terzi durante il periodo di validità del Contratto o dopo la scadenza dello stesso a seguito di lesioni o danni a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'Incarico e delle attività e Servizi oggetto del presente Contratto da parte dell'Appaltatore e/o del suo Personale e/o di eventuali subappaltatori e/o del loro Personale. In particolare, ma non solo, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne DUCATI ed il Gruppo Audi da qualsiasi pretesa di terzi (incluso qualsiasi Personale e/o subappaltatori e/o loro Personale) nei confronti di DUCATI e indirettamente connessa all'Incarico, ivi compresi gli importi che DUCATI potrebbe essere tenuta a pagare per stipendi, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e detrazioni fiscali per qualsiasi Personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori. DUCATI potrà compensare il pagamento di qualsiasi Prezzo con qualsiasi importo o costo sostenuto o qualsiasi danno da essa subito in conseguenza di pretese di terzi (incluso eventuale Personale e/o subappaltatori e/o loro Personale) anche indirettamente connesse all'Incarico.
21.3. Per tutta la durata del Contratto ed in aggiunta alle eventuali polizze assicurative previste dalla normativa applicabile, l'Appaltatore dovrà stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese - fornendo a Ducati un certificato di esistenza e facendo in modo che gli eventuali subappaltatori assunti mantengano in forza a loro volta - una copertura della rresponsabilità dell’Appaltatore con un limite minimo di responsabilità (tetto assicurativo) non inferiore a Euro 13.000.000,00, nonché le seguenti polizze assicurative che dovranno essere emesse da primarie compagnie di assicurazione (con rating minimo A) rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa nei confronti di Ducati:
- assicurazione RC casco integrale con limite minimo di responsabilità (tetto assicurativo) non inferiore a Euro 10.000.000,00 per ogni anno di durata del Contratto, a copertura delle somme dovute per danni causati a terzi (Ducati inclusa) per l'adempimento dell’Incarico ai sensi del presente Contratto e con il riconoscimento dello status di terza parte contrattuale di Ducati, incluse le sue società controllanti e collegate; e
- assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro a favore del proprio Personale, dei collaboratori e/o ausiliari o subappaltatori autorizzati, con un limite minimo di responsabilità (tetto assicurativo) non inferiore a Euro 10.000.000,00 per evento assicurato, a copertura delle lesioni personali e morte per infortunio e per malattia, con un limite minimo di responsabilità (massimale assicurativo) per persona non inferiore a Euro 3.000.000,00.
Ducati informerà l'Appaltatore con cadenza semestrale di eventuali variazioni della valutazione media del proprio servizio logistico al fine di apportare gli adeguamenti richiesti alla copertura massima prevista dalle suddette polizze ed i relativi costi.
22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
22.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
22.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto, salvo diverse indicazioni espresse nello stesso, unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bologna (Italia).
23. ALTRE DISPOSIZIONI
23.1. Cessione del Contratto. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi, salva espressa autorizzazione scritta di DUCATI.
23.2. Modifiche. Nessuna modifica del Contratto sarà ritenuta valida se non concordata per iscritto dalle Parti stesse.
23.3. Rappresentanza. L’Appaltatore riconosce ed accetta che non ha alcun potere di agire per conto o in nome di DUCATI, né di rappresentare DUCATI verso terzi. Le Parti escludono espressamente che il Contratto possa dar luogo a rapporti di joint venture, società, associazione in partecipazione, agenzia, né a rapporti che in alcun modo comportino vincoli di subordinazione e/o gerarchici fra esse.
23.4. Privacy. Nel rispetto della normativa privacy vigente (GDPR e D.lgs 101/2018) ed in riferimento ai dati personali presenti all’interno del Contratto e necessari alla sua sottoscrizione, le Parti danno atto che agiranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento. Le Parti dunque potranno raccoglierli per adempiere ad eventuali obblighi di legge, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e con misure tecniche ed organizzative adeguate.
Per quanto riguarda l’eventuale trattamento di dati personali per l’esecuzione del contratto, i ruoli di Titolare e/o Responsabile saranno definiti, laddove necessario, dal Data Processing Agreement (DPA) sottoscritto dalle Parti.
23.5. Completezza. Le disposizioni contemplate nel Contratto rappresentano integralmente la volontà e l’accordo delle Parti con riferimento a quanto ne costituisce oggetto e sostituiscono eventuali altri accordi precedentemente intercorsi, in qualunque forma e in relazione al medesimo.
23.6. Documenti che compongono il Contratto. Tutti i documenti che compongono il Contratto, come individuati nella Proposta, sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente. Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali, lacunosità e/o contrasto con altro, si procederà a chiarimenti e integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il seguente ordine di prevalenza: 1 Proposta; 2 Allegati; 3 Condizioni Generali; 4 Documentazione tecnica dell’Appaltatore approvata da DUCATI (ove applicabile).
23.7. Invalidità. L’invalidità di una o più pattuizioni (o parte delle medesime) contenute nel Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto e/o di altre singole pattuizioni dello stesso, eccetto il caso che detta invalidità sia relativa a parti essenziali del Contratto. Nel caso in cui una o più clausole del Contratto siano o siano divenute invalide, le Parti si impegnano a incontrarsi e a negoziare concordemente e in buona fede fra loro le clausole sostitutive, con l’obiettivo di
salvaguardare la sostanza degli accordi originari fra esse intercorsi.
23.8. Tolleranza. Il mancato esercizio a opera di una Parte di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento del Contratto.
23.9. Facoltà di compensazione. DUCATI potrà in ogni momento operare la compensazione fra qualunque importo da questa dovuta all’Appaltatore e le somme dovutele da quest’ultimo a qualunque titolo. La compensazione non è mai consentita all’Appaltatore.
23.10. Sottoscrizione del Contratto. La trasmissione per posta elettronica (in formato PDF, JPEG o altro formato concordato) di un esemplare del Contratto così sottoscritto (ma, a scanso di equivoci, non della sola pagina di firma) varrà come consegna di un esemplare sottoscritto del presente Contratto, salvo il diritto di ciascuna Parte di richiedere all'altra Parte la consegna dell'originale cartaceo del Contratto sottoscritto. In alternativa, il Contratto può essere firmato digitalmente attraverso una piattaforma elettronica che garantisca la tracciabilità del processo di firma e l'integrità del documento firmato, generando un PDF certificato e chiuso, che costituirà una controparte originale firmata del presente Contratto.
23.11. Operatività delle previsioni contrattuali. Qualora l’oggetto dell’Incarico descritto nella Proposta riguardi la sola fornitura dei Servizi, le previsioni contrattuali contenute nel presente documento relative all’esecuzione dell’Opera devono intendersi non operanti, e viceversa.